Servizi di Roaming Clausole campione

Servizi di Roaming. Per i servizi di roaming in Unione Europea, si applicano le previsioni contenute nel Regolamento UE 531/2012 e successivi regola- menti di esecuzione. In particolare, al ricorrere delle relative condizioni, Vodafone si riserva la facoltà di applicare le politiche di utilizzo corretto disciplinate dall’articolo 4 del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2286 della Commissione del 15 dicembre 2016. In particolare, il Cliente dovrà: 1) dimostrare di avere legami stabili con l’Italia (c.d. “stable links”) qualora richiesto; 2) essere presente prevalentemente sul territorio nazionale anziché in altri Stati Membri dell’Unione; 3) effettuare traffico nazionale in misura prevalente rispetto al consumo in roaming. Al fine di verificare il rispetto di cui ai punti 2) e 3) i servizi verranno monitorati per un periodo di almeno 4 mesi. In difetto delle condizioni di cui al punto 1) oppure, unitamente, dei punti 2) e 3) il Cliente acconsente che vengano applicate, nei limiti del citato Regolamento, le tariffe nazionali con un sovrapprezzo. Nel caso di piani tariffari con incluso traffico dati, il Cliente potrà effettuare traffico dati negli altri Stati Membri dell’Unione Europea sino alla concorrenza della FUP (Fair Usage Policy) calcolata nel rispetto dell’art 4 comma 2 del Regolamento di esecuzione: al superamento della FUP si applicheranno al solo traffico dati le tariffe nazionali con un sovrapprezzo. Xxxx’ possibile consultare le tariffe ed i sovrapprezzi sul sito xxx.xxxxxxxx.xx. Per i paesi Extra EU, saranno applicate le tariffe per i servizi di Roaming previste dal proprio piano tariffario, come indicato nei materiali informativi dedicati all’offerta e sul sito xxx.xxxxxxxx.xx Il Cliente può scegliere in qualsiasi momento un fornitore alternativo diverso da Vodafone di Servizi di roaming, che saranno forniti sot- to forma di pacchetto da qualsiasi fornitore alternativo o di Servizi dati in roaming che saranno forniti direttamente sulla rete ospitante da un fornitore alternativo di roaming. Per maggiori info vai sul sito xxx.xxxxxxxx.xx, Area Per il Consumatore.
Servizi di Roaming. A decorrere dal 15 giugno 2017, il Cliente ha il diritto di utilizzare nei Paesi membri dell'Unione e dello Spazio Economico Europeo, EEA, i Servizi di roaming disciplinati dal Regolamento Europeo n. 2012/531 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito "Servizi di roaming regolamentati") secondo le medesime condizioni previste dal proprio profilo tariffario nazionale senza costi aggiuntivi, entro i limiti quantitativi previsti dalle politiche di corretto utilizzo definite dal Regolamento Europeo n. 2016/2286. Ove la fornitura dei Servizi di roaming regolamentati ecceda tali limiti, la Società si riserva la facoltà di applicare dei sovrapprezzi, in conformità alle tariffe massime vigenti a livello comunitario. L'utilizzo dei Servizi di roaming regolamentati senza costi aggiuntivi in tali Paesi è consentito nell'ambito di viaggi occasionali e nel rispetto delle politiche di uso corretto definite ai sensi del Regolamento Europeo 2016/2286 al fine di prevenire abusi e utilizzi anomali, nonché per garantire la sostenibilità economica dell'offerta nel suo complesso. In caso di utilizzo non conforme, la Società si riserva la facoltà di applicare al traffico anomalo effettuato dal Cliente sovraprezzi e/o ulteriori misure di tutela previste dal Contratto sottoscritto dal Cliente e dalla normativa vigente. L'elenco dei Paesi nei quali è possibile fruire dei Servizi di roaming regolamentati senza costi aggiuntivi - nei limiti sopra specificati - è disponibile sul sito web della Società; in tutti gli altri Paesi trovano applicazione le tariffe per i Servizi di roaming indicate nell'area dedicata del sito web della Società.
Servizi di Roaming. Qualora il cliente si trovi in Europa e non risulti attiva alcuna opzione e/o offerta per i servizi di roaming verrá applicata la nuova tariffa base per i servizi roaming denominata “Eurotariff”1, in vigore dal 30 aprile 2016 a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento 2015/2120. L’opzione per l’estero “Smart Passport” é inclusa nelle offerte a pacchetto nazionali. Il Cliente aderendo alle offerte a pacchetto nazionali, rinuncia alla tariffa base per i servizi di roaming in Europa “Eurotariff”. Il costo giornaliero di Smart Passport viene addebitato alla prima chiamata, SMS o alla prima connessione dati della giornata e il traffico disponibile é valido sino alla mezzanotte (24.00) ora italiana. E’ possibile disattivare “Smart Passport” in qualunque momento chiamando gratuitamente, anche dall’estero, il 42071 e tramite l’area Fai Da Te. Tutti i dettagli di “Smart Passport” sono disponibili sul sito xxx.xxxxxxxx.xx nella sezione “Tariffe per l’estero”. Il Cliente potrá richiedere, per i paesi inclusi, l’attivazione della Eurotariff in qualunque momento a fronte della disattivazione di “Smart Passport”. L’applicazione della Eurotariff avverrà entro un giorno lavorativo dalla richiesta del Cliente, al quale verranno fornite da Vodafone tutte le informazioni sulle condizioni applicabili. Per paesi extra UE saranno applicate le tariffe base per i servizi roaming. Le Condizioni Generali che regolano il Servizio di Roaming (comprese le condizioni relative ai servizi di roaming aeronautico, marittimo e satellitare) e le condizioni economiche sono disponibili sul sito xxx.xxxxxxxx.xx e presso i Punti Vendita Vodafone. Le condizioni economiche per l`effettuazione del traffico roaming saranno valide sino alla data di scadenza indicata sul sito www. xxxxxxxx.xx e sui materiali di comunicazione dedicati. Il Cliente può scegliere in qualsiasi momento un fornitore alternativo diverso da Vodafone di Servizi di roaming, che saranno forniti sotto forma di pacchetto da qualsiasi fornitore alternativo o di Servizi dati in roaming che saranno forniti direttamente sulla rete ospitante da un fornitore alternativo di roaming. Per maggiori info vai sul sito www.vodafone. it, area Per il Consumatore.
Servizi di Roaming. 12.1 Per i servizi di roaming nei paesi dell’Unione Europea, si applicano le previsioni contenute nel Regolamento UE 531/2012 e successive integrazioni.

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  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.