Scelta delle procedure Clausole campione

Scelta delle procedure. L’art. 59, comma 1, indica le tipologie delle procedure utilizzabili per la scelta del contraente e distingue quelle che le stazioni appaltanti possono scegliere discrezionalmente, in quanto non postulano la sussistenza di condizioni legittimanti, da quelle che, al contrario, esigono - per la loro indizione, che resta facoltativa - la sussistenza dei loro presupposti. Vengono classificate nella prima tipologia le procedure aperte, quelle ristrette e i partenariati per l’innovazione previa pubblicazione, mentre sono catalogati nella seconda categoria la procedura competitiva con negoziazione, il dialogo competitivo e la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara. Si segnala come tale classificazione non risulti chiara e determinata, quanto ai presupposti legittimanti e al carattere facoltativo delle procedure ‘speciali’. Risulta, quindi, indispensabile apportare al testo alcune modifiche, per rendere più chiare le distinzioni e per renderle conformi alle corrispondenti previsioni della direttiva 2014/24/. Al comma 1, il primo periodo va sostituito dal seguente: “Nell’aggiudicazione di appalti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano le procedure aperte o ristrette, previa pubblicazione di un bando o avviso di indizione di gara”. Il secondo periodo va sostituito dal seguente: “Esse possono altresì utilizzare il partenariato per l’innovazione quando sussistono i presupposti previsti dall’articolo 65, la procedura competitiva con negoziazione e il dialogo competitivo quando sussistono i presupposti previsti dal comma 2 e la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara quando sussistono i presupposti tassativamente previsti dall’articolo 63”. Va conseguentemente soppresso il comma 6. Al terzo periodo del comma 1, vanno soppresse le parole “di regola”, in quanto idonee ad ingenerare incertezza sull’ambito di operatività del precetto relativo all’obbligo generale di porre il progetto esecutivo a base di gara. Qualora si intendano prevedere deroghe a tale obbligo, queste dovrebbero essere indicate espressamente all’inizio del periodo: in tal caso, il comma potrebbe prevedere che “Tranne i casi previsti dagli articoli….., gli appalti relativi ai lavori”. Al medesimo periodo le parole da “garantisce” fino alla fine vanno sostituite dalle seguenti: “garantisce la rispondenza dell’opera ai requisiti di qualità predeterminati e il rispetto dei tempi e dei costi previsti”, per una maggiore chiarezza della dispo...
Scelta delle procedure. L’articolo in esame, innovando sul previgente art. 54 del D.Lgs. 163/2006, individua le seguenti procedure di scelta del contraente: • aperte; • ristrette, previa pubblicazione di un bando o avviso di indizione di gara; • partenariato per l'innovazione; • procedura competitiva con negoziazione; • dialogo competitivo; • procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara. Gli appalti lavori sono affidati sulla base del progetto esecutivo. E' vietato l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori salvo i casi di affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, contratto di disponibilita'. Il comma 2 individua i presupposti per l’utilizzo della procedura competitiva con negoziazione o il dialogo competitivo tra i quali si segnala: le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice implicano la progettazione o soluzioni innovative; l'appalto non puo' essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla natura, complessita' o impostazione finanziaria e giuridica dell'oggetto dell'appalto; le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione. Le medesime procedure possono essere utilizzate per l'aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte irregolari o inammissibili. Il comma 3 elenca i casi i cui le offerte sono da considerare irregolari o inammissibili. La gara è indetta mediante un bando di gara e, nel caso in cui l'appalto sia aggiudicato mediante procedura ristretta o procedura competitiva con negoziazione, le amministrazioni aggiudicatrici sub- centrali (tra le quali rientra l’INFN) possono utilizzare un avviso di preinformazione.
Scelta delle procedure. (art. 59 D.LGS. 50/2016)
Scelta delle procedure. Le alternative procedurali da analizzare e valutare in termini di vantaggi/svantaggi sono: realizzare inizialmente solo le gare per la costruzione, l’espansione e l’integrazione delle reti di distribuzione; realizzare subito le gare per tutto il progetto; realizzare l’opera con una gara tradizionale di sola costruzione e con l’intento che successivamente la Regione Sardegna effettui direttamente la gestione; realizzare l’opera con una gara tradizionale di sola costruzione e successivamente affidare la gestione dell’opera a terzi con una gara internazionale; Realizzare l’opera con una gara internazionale di costruzione e gestione. Nella valutazione della scelta più opportuna si dovrà tener conto, in relazione al Progetto specifico, dell’efficienza/efficacia di ciascuna alternativa, dei problemi giuridici esistenti nell’applicazione della procedura scelta, dei riflessi commerciali e più in generale della matrice dei rischi del Progetto che può rendere un’alternativa più o meno attrattiva.
Scelta delle procedure. L'articolo 59 individua le procedure di scelta del contraente, recependo l'articolo 26 della direttiva 2014/24/UE, e intervenendo sulla disciplina contenuta nel Codice vigente nell’articolo 54. L’articolo 59 prevede le seguenti procedure di scelta: • aperte, • ristrette, • dialogo competitivo; • procedura competitiva con negoziazione; • partenariati per l'innovazione previa pubblicazione di un bando o un avviso di indizione di gara. L’attuale formulazione dell’articolo 54 prevede che le stazioni appaltanti utilizzino le procedure aperte, ristrette, negoziate, ovvero il dialogo competitivo. Esse aggiudicano i contratti mediante procedura aperta o mediante procedura ristretta. Alle condizioni specifiche espressamente previste, le stazioni appaltanti possono aggiudicare i contratti pubblici mediante il dialogo competitivo. Nei casi e alle condizioni specifiche espressamente previste, le stazioni appaltanti possono poi aggiudicare i contratti pubblici mediante una procedura negoziata, con o senza pubblicazione del bando di gara. Secondo la nuova disciplina, gli appalti relativi ai lavori sono affidati, di regola, ponendo a base di gara il progetto esecutivo, il cui contenuto, come definito dall'articolo concernente i livelli della progettazione (articolo 23, comma 8 dello schema di D.Lgs.), deve garantire la rispondenza dell'opera ai requisiti di qualità predeterminati, e dare certezza del rispetto dei tempi e dei costi previsti.
Scelta delle procedure. Art. 60. (Procedura aperta)

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  • XXXXXXXXXX, Xx frontiere mobili della responsabilità civile, in Riv. crit. dir. priv., 1988, p. 577), osserva che l’unico modo di dare alla fattispecie forma giuridica è di «iscriverla nel cerchio del rapporto obbligatorio», giacché il comportamento del terzo complice diviene rilevante unicamente in concorso con quello del debitore e comunque mai senza che il debitore non adempia. La natura della responsabilità sarebbe contrattuale e rilevante la sola «intenzione prava di nuocere del terzo» stante l’art. 2644 che denota in modo equivoco l’assenza di rilievo del comportamento del terzo che trascrive. La tesi è suggestiva ma una responsabilità contrattuale per un soggetto estraneo al rapporto può suscitare perplessità; la giurisprudenza segue costantemente una tesi diversa. X. Xxxx., 00 agosto 1990, n. 8403, cit., e Cass., 9 gennaio 1997, n. 99, cit., p. 392. Il terzo che coopera all’inadem- pimento illecito, dove la misura della responsabilità non è data dalla culpa in diligentia sancita dall’art. 2043, bensì dalla mala fede» 74 . Resta da precisare come la valutazione di buona o mala fede possa essere utilmente richiamata nel nostro caso. La sola presenza del «fatto contrattuale» non è in grado di discriminare fra un semplice pregiudizio irrilevante e il danno ingiusto che il contraente risente per il contegno di un terzo. Il problema va allora risolto nell’ambito, più vasto, dell’operazione ove il fatto è ricompreso. Nella valutazione delle interferenze e dei limiti alla condotta che si verificano per la presenza di un contratto, quest’ultimo non è altro che una situazione-presupposto per il sorgere di nuove ed eventuali conseguenze giuridiche; per la cui realizzazione entrano in gioco altre norme che assumono come elementi di fatto, appunto, la fattispecie ed i contegni che in concreto determinano il verificarsi delle interferenze. Basta qui osservare che la rilevanza del contratto nei confronti dei terzi è caratterizzata da tre elementi: il titolo, i comportamenti, che nel quadro più ampio dell’operazione giuridica sono riferibili alla sua fase di formazione e di esecuzione, e la norma che attribuisce ad essi delle conseguenze in ordine ai criteri di regolarità dell’azione. Dal confronto fra questi elementi di fatto ed il criterio formale sarà possibile precisare i limiti che gravano sui terzi per la presenza di un atto di autonomia privata. È principio recepito da tempo, nella giurisprudenza teorica e pratica, che i terzi non possono interferire illecitamente nelle posizioni costituitesi in testa ai contraenti per effetto del contratto 75 . Ciò significa che il terzo, a conoscenza di un contratto, si comporta non iure se coopera all’inadempimento e viola così la situazione da esso sorta. Il ricorso alla mala fede è in grado di selezionare un illecito che si caratterizza proprio per l’esistenza di un fatto, il contratto concluso fra altri, e dei contegni che intorno ad esso si svolgono, tutti soggetti alla 74 V. L. XXXXXXX, Sulla natura della responsabilità contrattuale, in Riv. dir. comm., 1956, II, p. 360.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: