Risoluzione e sospensione Clausole campione

Risoluzione e sospensione. 9.1 TFD potrà risolvere il presente contratto, ai sensi dell’Articolo 1456 del Codice Civile, con effetto immediato e senza alcun obbligo di rispettare un termine, mediante semplice invio al Cliente di raccomandata A/R, qualora si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:
Risoluzione e sospensione. È facoltà del Comune di risolvere senza alcun preavviso la presente Convenzione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del C.C. nei seguenti casi:  interruzione della gestione senza giusta causa da parte del gestore;  contestazioni successive alla terza a seguito dei controlli effettuati dagli uffici comunali competenti.  eventuale contestazione successiva alla terza, nel corso del contratto, per inosservanza delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente capitolato;  trasferimento totale o parziale della gestione;  danni gravi a seguito di negligenza da parte del personale;  violazione di quanto stabilito al precedente Art. 5 relativo agli obblighi del concessionario;  mancato pagamento del canone di locazione;  mancata presentazione nei termini previsti della fideiussione a garanzia dell’investimento iniziale offerto in sede di gara. Art. 11 Cauzione definitiva;  inosservanza dell’obbligo di avvalersi di banche italiane o Poste Italiane s.p.a. per tutte le transazioni finanziarie relative alla Concessione, come previsto dall’art. 3 – Legge 13.08.2010 n. 136 (Clausola risolutiva espressa);  ritardo oltre i 30 giorni, non giustificabili, nella realizzazione dell’opera prevista dall’investimento iniziale rispetto al cronoprogramma richiesto al Concessionario. Art. 8 Investimenti. Nel caso di risoluzione del contratto, il Concessionario incorre nelle seguenti perdite: - della cauzione definitiva che resta incamerata dal Comune; - della fideiussione riferita all’investimento iniziale, qualora sia stato comunicato al Comune l’inizio dei lavori. Qualora il gestore intenda recedere dalla Convenzione prima della scadenza, deve darne preavviso di sei mesi. Per giustificati motivi di pubblica utilità il Comune potrà revocare e/o sospendere temporaneamente la vigenza della Convenzione, senza che ciò comporti alcun diritto di risarcimento per il concessionario.
Risoluzione e sospensione. 10.1 In caso di inadempimento contrattuale di una delle Parti si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile.
Risoluzione e sospensione. (a) Il Venditore ha il diritto di risolvere il Contratto con effetto immediato e senza preavviso ove l'Acquirente sia gravemente inadempiente agli obblighi previsti dalle presenti Condizioni o dal Contratto. Il grave inadempimento include, a titolo meramente esemplificativo, le situazioni in cui l'Acquirente: (i) non adempia agli obblighi previsti dalla clausola 10 delle presenti Condizioni, (ii) cessi l'attività, (iii) non adempia ai propri obblighi di pagamento alla scadenza, (iv) appaia non essere in grado di pagare un debito, (v) chieda una composizione o un concordato con i propri creditori, o (vi) sia soggetto ad una procedura concorsuale, provvedimento o ad una delibera per la sua liquidazione, amministrazione controllata, o scioglimento o sia stato nominato un amministratore o un funzionario analogo per tutti o una parte sostanziale dei suoi beni.
Risoluzione e sospensione. 6.1 Fatto salvo ogni altro rimedio previsto dalla normativa applicabile, il Venditore, mediante comunicazione scritta all'Acquirente, potrà risolvere il presente Contratto nel caso in cui l'Acquirente non adempia tempestivamente ad una o più disposizioni del presente Contratto - o di qualsiasi altro accordo stipulato tra le Parti e disciplinato dal presente Contratto nel corso della Durata - e non ponga rimedio a tale inadempimento entro 30 giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione. In caso di risoluzione per inadempimento esercitata dal Venditore, quest'ultimo avrà il diritto di interrompere tutte le attività in corso di esecuzione ai sensi del Contratto, di trattenere le rate del Prezzo già pagate dall'Acquirente e di ottenere il pagamento di un importo a titolo di penale pari al 100% delle rate rimanenti, senza pregiudizio per il diritto al risarcimento degli ulteriori danni subiti.
Risoluzione e sospensione. In caso di inadempimento del presente accordo da parte di una delle Parti, l’altra potrà notificare una diffida ad adempiere. Se entro 15 giorni dalla notifica della stessa non interverrà adempimento, questo potrà essere risolto di diritto. Le Parti convengono che, in aggiunta alle ordinarie cause di risoluzione previste dalla normativa vigente, il presente accordo sarà risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. in caso di: Violazione da parte del Licenziatario delle Condizioni d’Utilizzo di ciascuna Opera Fotografica concordati con ADL e sanciti nella Scheda d’Ordine allegata al contratto e di esso parte integrante; Inadempimento del Licenziatario agli obblighi previsti in materia di protezione dei diritti di autore di ADL. La risoluzione si verificherà automaticamente e di diritto allo scadere dei 15 giorni dalla ricezione da parte del Licenziatario della notifica con la dichiarazione di ADL della volontà di avvalersi della presente clausola. ADL avrà in ogni caso il diritto di sospendere cautelativamente con effetto immediato l’accesso del Licenziatario all’Area Riservata senza pregiudizio di ogni altro diverso rimedio previsto dalla legge.
Risoluzione e sospensione. In caso di inadempimento del Licenziatario delle Condizioni di Utilizzo del Sito, il presente accordo sarà risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. in aggiunta alle ordinarie cause di risoluzione previste dalla normativa vigente. La risoluzione si verificherà automaticamente e di diritto al momento della ricezione da parte del Licenziatario di raccomandata A.R. con la dichiarazione di ADL della volontà di avvalersi della presente clausola. ADL avrà in ogni caso il diritto di sospendere cautelativamente con effetto immediato l’accesso del Licenziatario all’Area Riservata senza pregiudizio di ogni altro diverso rimedio previsto dalla legge.
Risoluzione e sospensione. 8.1 L'Acquirente può risolvere il Contratto (o la parte interessata) per giusta causa se il Venditore (i) diventa insolvente, fa una assegnazione a beneficio dei suoi creditori, ha nominato un liquidatore o un fiduciario per l’azienda o per uno qualsiasi dei suoi beni, presenta o ha presentato istanza per fallimento, scioglimento per insolvenza o liquidazione dell’azienda, o (ii) commette una violazione sostanziale del Contratto che non abbia una soluzione contrattuale altrimenti specificata, a condizione che: (a) l'Acquirente fornisca preventivamente al Venditore una notifica dettagliata scritta della violazione e dell'intenzione dell'Acquirente di risolvere il Contratto, e (b) il Venditore non abbia provveduto, entro 30 giorni dal ricevimento della notifica, a iniziare e perseguire diligentemente la risoluzione della violazione.
Risoluzione e sospensione. 1. Ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., la Società può considerare automaticamente risolto il presente contratto, previa comunicazione ai sensi del comma 2 dell’articolo medesimo e senza bisogno di diffida o messa in mora, qualora riscontri la violazione di uno dei seguenti obblighi:  obblighi stabiliti nell’art. 2, comma 1 e nell’art. 3 della sezione 1;  obblighi stabiliti negli artt. 2, 3, 7 della presente sezione;  obbligo di pagamento delle commissioni o, in generale, di quanto spettante alla Società. Resta salvo il diritto della Società di chiedere il risarcimento di eventuali danni.
Risoluzione e sospensione. 1. Ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., la Banca può considerare automaticamente risolto il presente contratto, previa comunicazione ai sensi del comma 2 dell’articolo medesimo e senza bisogno di diffida o messa in mora, qualora riscontri la violazione di uno dei seguenti obblighi: