Liquidazione coatta amministrativa Clausole campione

Liquidazione coatta amministrativa. E’ l’equivalente del fallimento, dal quale differisce perché è decisa e sottoposta al controllo del potere esecutivo e non ad autorità giudiziaria. Alla liquidazione coatta si ricorre nei casi previsti dalla legge, tra cui quello di dissesto dell'impresa assicuratrice. L'organo del potere esecutivo competente è il ministero dell'industria, coadiuvato dall'IVASS. La liquidazione coatta dell'impresa assicuratrice, disciplinata dalla legge fallimentare e dalle leggi speciali sulle assicurazioni, è causa di scioglimento del contratto di assicurazione.
Liquidazione coatta amministrativa. Nell'esercizio della delega per la riforma della liquidazione coatta amministrativa, il Governo si attiene, conformemente ai principi enunciati nell’articolo 2, ai seguenti criteri direttivi:
Liquidazione coatta amministrativa è l'equivalente del fallimento, dal quale differisce perché è decisa e sottoposta al controllo del potere esecutivo e non dell'autorità giudiziaria. Alla liquidazione coatta si ricorre nei casi previsti dalla legge, tra cui quello di dissesto dell'impresa assicuratrice. L'organo del potere esecutivo competente è il Ministero dell'Industria, coadiuvato dall'I.S.V.A.P.. La liquidazione coatta dell'impresa assicuratrice, disciplinata dalla legge fallimentare e dalle leggi speciali sulle assicurazioni, è causa di scioglimento del contratto di assicurazione.
Liquidazione coatta amministrativa. La liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 2540 del codice civile, è una procedura parafallimentare.Viene disposta a seguito di insolvenza dichiarata dal giudice, o di un significativo squilibrio patrimoniale, e comporta di solito la liquidazione dei beni societari per soddisfare la classe creditoria senza ledere il principio della par-condicio creditorum. Qualora le attività della società, anche se quest'ultima si trovi' in stato di liquidazione, risultino insufficienti per il pagamento dei debiti, l'autorità governativa alla quale spetta il controllo sulla società può disporre la liquidazione coatta amministrativa. Sono tuttavia soggette al fallimento le società cooperative che hanno per oggetto una attività commerciale, salve le disposizioni delle leggi speciali. La disciplina della liquidazione coatta amministrativa è contenuta in parte nella legge fallimentare, in parte in numerose leggi speciali.
Liquidazione coatta amministrativa. Art. 245. (Liquidazione coatta amministrativa)
Liquidazione coatta amministrativa. Per determinate categorie di imprese sottoposte alla vigilanza dello Stato, in ragione della particolare importanza collettiva che riveste la loro attività (quali banche, assicurazioni, società cooperative...), singole leggi prevedono l'assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa. Di regola tali imprese sono sottratte al fallimento, ma alcune sono assoggettabili sia all'una che all'altra procedura.
Liquidazione coatta amministrativa. Titolo VIII (artt. 317 – 321) Liquidazione giudiziale e misure cautelari penali

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  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).