CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE Clausole campione

CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE. Per l’attivazione dei contratti d’appalto, al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell’Unione Europea, l’aggiudicatario, qualora svolga il servizio nel medesimo centro in precedenza gestito da altro operatore, si impegna ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante nel centro come previsto dall’articolo 50 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previa verifica di compatibilità che il numero di lavoratori e la qualifica degli stessi siano armonizzabili con l’organizzazione dell’operatore e con le esigenze tecnico-organizzative previste per l’erogazione del servizio, garantendo l’applicazione dei CCNNL di settore e di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE. Non prevista.
CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. A tal fine, l’elenco del personale attualmente impiegato è riportato nell’art. 11 del Capitolato Speciale d’Appalto.
CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE. Non previste per la presente procedura.
CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. Il riassorbimento del personale e imponibile nella misura e nei limiti in cui sia compatibile con il fabbisogno richiesto dall’esecuzione del nuovo contratto e con la pianificazione e l’organizzazione definita dal nuovo aggiudicatario. L’operatore economico deve quindi presentare un progetto di assorbimento, comunque denominato, atto a illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa. A tal fine, si comunica che, alla data di pubblicazione del presente avviso, non ci sono operatori/trici in forza all’affidatario uscente impiegati/e nell’appalto. Ai soli fini dell’applicazione della clausola sociale, si comunica che, negli ultimi sei mesi, sono state utilizzate nell’appalto 12 persone, per un totale di 483 ore complessive: si precisa, in particolare, che l’appalto in scadenza ha oggetto parzialmente diverso. La mancata presentazione del progetto, anche a seguito dell’attivazione del soccorso istruttorio espressamente previsto dalle Linee Guida ANAC n. 13 approvate con Delibera n. 114 del 13.02.2019, equivale a mancata accettazione della clausola sociale e comporterà l’esclusione dalla procedura. Il rispetto delle previsioni del progetto sarà oggetto di monitoraggio da parte della stazione appaltante durante l’esecuzione del contratto.
CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE. 33 26. CODICE DI COMPORTAMENTO 33 27. ACCESSO AGLI ATTI 34 28 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 34 29 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 34 29.1 Informativa 34 30. DISPOSIZIONI FINALI 35
CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE. Per l’assistenza nella presente procedura nonché per la gestione ed esecuzione delle polizze assicurative, l’Amministrazione aggiudicatrice dichiara di essersi avvalsa e di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005, di In Più Broker S.r.l.– sede di Roma, Via de' Baullari, 24 - 00186, email: xxxx@xxx.xxxxxxxxxxx.xx , CF e PIVA n. 04012921005 –, iscrizione al RUI n. B000144061. Di conseguenza tutti i rapporti inerenti ai contratti oggetto della presente gara saranno gestiti dal broker per conto della Stazione Appaltante. La remunerazione del broker, che ha eseguito le attività di cui sopra, è a carico delle Compagnie aggiudicatarie nella misura, in percentuale sul premio imponibile, del 10%. Tale remunerazione è parte dell’aliquota riconosciuta dalla Impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente. Qualora l’Impresa aggiudicataria intenda avvalersi per l’amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l’adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker. Si conviene altresì che, con l’apposizione della sottoscrizione in calce a ciascuna quietanza di pagamento, la Società certifica e garantisce al Contraente che nessuna erogazione, mediante pagamento o conferimento di qualunque altra utilità, è stata riconosciuta o promessa, a titolo di intermediazione assicurativa, né direttamente, né indirettamente o attraverso terzi, al broker incaricato od a Società o persone ad esso collegate, in eccedenza alle provvigioni regolarmente indicate nel bando e nei documenti pubblici di gara. La Società si impegna altresì a rendicontare annualmente il Contraente di ogni somma corrisposta al broker in esecuzione del presente contratto. La mancata ottemperanza a quanto disposto dalla presente condizione può comportare la risoluzione del contratto, fatta salva ogni eventuale altra conseguenza a sensi di legge.
CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE. Ai sensi dell’art. 50 del Codice, essendo, come sopra già evidenziato, i servizi oggetto del presente appalto di natura intellettuale, non viene applicata la cosiddetta “clausola sociale” prevista dal richiamato articolo. Il Comune dichiara di aver affidato, ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005, la gestione dei contratti assicurativi alla Società di Brokeraggio assicurativo Assiteca S.p.A., con sede legale in Xxxxxx, Xxx X. Xxxxxxx 00, iscritta al RUI – Sezione B – con il n. 114899, Xxxxxx incaricato ai sensi del Dlgs. n. 209/2005. I contratti verranno gestiti dalla sede di Milano. Di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alle assicurazioni affidate con la presente procedura saranno svolti esclusivamente per conto del Comune da Assiteca S.p.A. Ogni pagamento dei premi verrà effettuato dal Contraente/Assicurato al Broker e sarà considerato a tutti gli effetti come effettuato alla/e Compagnia/e, a norma dell’art. 1901 c.c.; ogni comunicazione fatta dal Broker in nome e per conto del Contraente/Assicurato alla/e Compagnia/e si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato. Parimenti ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla/e Compagnia/e. In ragione di detta gestione, al Broker dovranno essere corrisposte, ad esclusivo carico della/e delegataria/e e della/e eventuale/i compagnie coassicuratrici, le provvigioni d’uso in precedenza indicate. Tale remunerazione è parte dell’aliquota riconosciuta dall’Impresa alla propria rete di vendita diretta (ipotesi di spesa o caricamento per oneri distributivi) e non rappresenta un costo aggiuntivo per il Comune. L’anticipazione del prezzo dovuto all’appaltatore ai sensi del comma 18 dell’art. 35 del Codice non verrà applicata al presente appalto, in quanto negli appalti riguardanti l’affidamento di servizi assicuravi i premi annuali sono già corrisposti anticipatamente rispetto all’anno di competenza.