RISCHI SPECIFICI DELL'AMBIENTE DI LAVORO Clausole campione

RISCHI SPECIFICI DELL'AMBIENTE DI LAVORO. I conducenti dei veicoli dovranno attenersi scrupolosamente alle norme di circolazione del codice della strada e di quelle particolari relative al luogo di lavoro specifico o alle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro. La velocità massima all’interno dell’impianto non deve superare i 10 Km/h, allo scopo di limitare il rischio di investimenti, ma anche per ridurre la possibile emissione di polveri. In caso di mezzi in sosta sul ciglio della strada per lo svolgimento della propria attività, attendere o superarli senza percorrere zone fuori dalla carreggiata, tale precauzione è da prendere sia all’esterno dell’area, sia all’interno della stessa. Non è prevista l’installazione di aree di deposito. In caso dovesse essere necessario installare un’area di deposito, si dovranno utilizzare transenne, reti tipo “Orso grill”, o semplici nastri plastificati di colore bianco – rosso. In caso di permanenza delle recinzioni durante le ore notturne, queste dovranno essere debitamente segnalate. In caso di svolgimento di attività (manutenzione ordinaria, straordinaria, …) non previste e che potranno generare delle interferenze, si organizzerà in cooperazione con la XXX.XX quanto necessario a eliminare o ridurre i rischi da interferenze. Nel caso in cui l’esecutore del servizio nello svolgere la propria attività dovesse riscontrare delle condizioni di pericolo per se stesso e per gli altri, dovrà sospendere il servizio e informare tempestivamente il responsabile dell’area, al fine di attivare quanto necessario alla riduzione/eliminazione dell’anomalia. VIABILITA’ Dato il traffico di mezzi circolanti all’interno del centro di raccolta (mezzi per il trasporto e la movimentazione dei materiali), al fine di limitare il rischio di infortunio connesso a possibili urti tra automezzi e investimento dei pedoni da parte di mezzi in transito, il personale esterno e gli utenti devono attenersi alle disposizioni del personale che presidia le il centro di raccolta, al fine di: · evitare di circolare a terra in aree ove stanno operando mezzi; · non intralciare eventuali operazioni di carico-scarico in corso; · non posizionarsi in luoghi ove possono creare ostacolo alla circolazione o bloccare l’accesso a dispositivi di sicurezza nonché davanti alle uscite del centro di raccolta; · seguire le norme di sicurezza generali da adottarsi durante la guida di automezzi.
RISCHI SPECIFICI DELL'AMBIENTE DI LAVORO. Per tutte le informazioni sui rischi specifici esistenti all’interno di CONVITTO NAZIONALE STATALE F. CICOGNINI, in cui si svolgono i servizi oggetto di appalto e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all’attività svolta, si rimanda ai Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), al Piano di Emergenza e alle Planimetrie di esodo esposte in ogni locale dell’Istituto elaborati dal Committente. Tali documenti sono a disposizione per consultazione presso i suddetti locali e più nello specifico negli uffici posti al Piano Primo.
RISCHI SPECIFICI DELL'AMBIENTE DI LAVORO. RISCHI SPECIFICI DELL’AMBIENTE DI LAVORO Ai fini dell’osservanza dell’art. 26 – comma 1 – lett. b) del D. Lgs 81/2008, AltaVita-Istituzioni Riunite di Assistenza-I.R.A. di Padova e nella fattispecie il Segretario Direttore Generale Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxxx, in qualità di datore di lavoro, assistito dal RSPP Arch. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, informa l’Appaltatore e la Ditta esecutrice circa i rischi e le misure di prevenzione e di protezione presenti nei luoghi ove la medesima ditta opererà mettendo a disposizione, presso la sede amministrativa, il proprio “Documento di valutazione dei rischi (DVR)”. L’Appaltatore effettuerà congiuntamente al responsabile di AltaVita-Istituzioni Riunite di Assistenza-I.R.A. un sopralluogo ai luoghi di lavoro per completare le proprie conoscenze. Per i fattori di rischio individuati, l’Appaltatore si impegna ad adottare le idonee misure di prevenzione e protezione previste dalla normativa vigente in materia. Inoltre l’Appaltatore si impegna a seguire le norme generali di comportamento di cui al successivo capitolo a tutela del personale e degli ospiti di AltaVita- Istituzioni Riunite di Assistenza-I.R.A..

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  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

  • Call Center Si indicano di seguito i riferimenti del Servizio di Call Center: Contatti

  • Modalità di fatturazione 1. L’Erogatore trasmette alla ASL di competenza territoriale e all’Agenzia Sanitaria Regionale della Regione Abruzzo (ASR Abruzzo), la fattura relativa alla produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dal presente contratto e secondo le modalità di cui alla normativa vigente ed in conformità alle disposizioni regionali ed in particolare alla DGR 124/2020.

  • Valori L’assicurazione copre i danni materiali e diretti causati ai “valori” con il limite del 10% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 5.000,00. Le condizioni e i premi del presente SETTORE sono stati convenuti sulle specifiche dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato che l’attività assicurata corrisponde a quella descritta in Polizza (mod. 250266). Agli effetti di quanto sopra, a parziale deroga dell’art. 1, non si tiene conto dell’eventuale esistenza di attività non dichiarate che comportino un premio più elevato, purché il valore complessivo del “macchinario, attrezzatura ed arredamento” e “merci” relativi a tali attività non superi il 20% del valore del Contenuto.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: