TUTELA DEL PERSONALE Clausole campione

TUTELA DEL PERSONALE. Il Concessionario può utilizzare il proprio personale o personale esterno in regola con le normative vigenti in merito a ciascuna posizione e in particolare secondo le indicazioni e nel rispetto del D.Lgs. n. 81/2008. Deve inoltre essere garantito che il personale utilizzato abbia tutte le assicurazioni previdenziali, assistenziali ed antinfortunistiche previste dalle vigenti disposizioni di legge e pertanto il Concessionario solleva l'Amministrazione Comunale dal rispondere sia agli interessati sia ad altri soggetti in ordine alle eventuali retribuzioni ordinarie e/o straordinarie nonché alle coperture assicurative per il personale suddetto. Nel caso in cui sia impiegato personale dipendente, devono essere applicati i C.C.N. L. di categoria. A garanzia della tutela dei lavoratori con contratto di collaborazione si dovrà fare riferimento al protocollo d'intesa firmato in proposito tra sindacati e Amministrazione Comunale. Il Concedente non risponderà degli impegni eventualmente assunti dal Concessionario e dell'adempimento agli obblighi normativi previsti sia verso personale dipendente o collaboratori che verso terzi. ----------------------------------------------------
TUTELA DEL PERSONALE. La società è responsabile degli eventuali infortuni del personale addetto, che dovrà essere regolarmente assicurato a norma di Legge. E' altresì responsabile dei danni arrecati a terzi ed all'Ente durante l'esecuzione del servizio stesso. La società s'impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi di Legge e di contratto relativi alla prevenzione e sicurezza del lavoro e alla tutela dei lavoratori, ed in particolar modo, a quelli della Previdenza sociale (invalidità e vecchiaia, superstiti, disoccupazione, tubercolosi, infortuni e malattie) e a quegli obblighi che trovano la loro origine in contratti collettivi e che prevedono, a favore dei lavoratori, diritti patrimoniali aventi per base il pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro per assegni familiari, indennità ai richiamati alle armi, ecc. La società si obbliga, inoltre, a praticare ai dipendenti lavoratori, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro per categoria.
TUTELA DEL PERSONALE. Qualunque comportamento e/o attività e/o linguaggio che possa ricondursi a:  minaccia  offesa  coercizione  sfruttamento viene gestito in conformità alle prescrizioni applicabili (secondo il CCNL e la documentazione cogente applicabile) per quanto riguarda l’attivazione di procedimenti disciplinari.
TUTELA DEL PERSONALE portatore di handicaps
TUTELA DEL PERSONALE. La ditta aggiudicataria ha l’obbligo di utilizzare proprio personale e di assolvere a tutti gli adempimenti previsti dalle norme in tema di assicurazioni assistenziali, previdenziali ed antinfortunistiche, nonché tutte le normative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. L’appaltatore deve regolare il trattamento giuridico dei propri dipendenti secondo condizioni non in­ feriori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti per la categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e da ogni altro contratto successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località. L’appalta ­ tore è obbligato ad applicare dette condizioni anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. In caso di violazione degli obblighi suddetti il Comune provvede a denunciare le inadempienze accertate all’Ispettorato del Lavoro, dandone comunicazione alla ditta. Gli oneri dipendenti dalle obblighi di cui ai periodi precedenti, gravano sull'appaltatore, escludendo in ogni caso il diritto di rivalsa sui Comuni di Spotorno e di Noli. Le norme di cui sopra valgono, altresì, per quanto di competenza dell'eventuale subappaltatore.

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  • Doveri del personale Gli operatori impegnati a svolgere i servizi oggetto dell'appalto, dovranno: ■ Effettuare le prestazioni di propria competenza con impegno, diligenza, professionalità e correttezza nei confronti degli utenti e del servizio, seguendo il principio della massima collaborazione con ogni altro operatore o struttura con cui venga in contatto per ragioni di servizio; ■ Osservare tutti gli accorgimenti per assicurare la massima economicità del servizio; ■ Mantenere la riservatezza nonché il segreto professionale su tutte le questioni concernenti le prestazioni ad essi affidate e su fatti e circostanze di cui vengono a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti; ■ Compilare per quanto di competenza e con la necessaria attenzione la reportistica concordata rispettandone la tempistica; ■ Avvertire il referente tecnico del servizio dell'assenza dell'utente; ■ Comunicare con tempestività eventuali disservizi o fatti che ostacolano il regolare svolgimento degli interventi; ■ Comunicare con tempestività al referente tecnico, eventuali modifiche all'orario di lavoro o a qualsiasi altra direttiva impartita dal Responsabile dell'Ufficio di Piano senza la formale autorizzazione da parte di quest'ultimo; ■ Attivare e sostenere uno specifico canale di comunicazione con l'ufficio di piano e gli uffici comunali di servizio sociale per il controllo, la verifica e la riprogrammazione degli interventi; ■ Rispettare l'assoluto divieto di accettare alcuna forma di compenso di qualsiasi natura esso sia, da parte degli utenti o loro familiari, in cambio delle prestazioni effettuate, pena l'allontanamento dal servizio. Rispetto della normativa di miglioramento e tutela della salute dei lavoratori L'aggiudicataria provvederà in autonomia, con propri mezzi e personale, ad adempiere, prima di dare corso alle attività, a quanto previsto dalla legge 81/2008 e s.m.i. e leggi collegate, con particolare attenzione per le disposizioni in materia dei dispositivi di protezione individuali e in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e delle attrezzature e delle macchine usate per lo svolgimento delle attività oggetto del presente affidamento. L'aggiudicataria dovrà dichiarare alla stipulazione del contratto di conoscere le leggi che regolano lo stesso in materia degli adempimenti previsti dalla legge 81/2008, e s.m.i. e leggi collegate e dichiarare di accettarne in toto gli oneri derivatigli in quanto datore di lavoro dei propri lavoratori (come da definizione della legge 81/2008), oltre che di accettare la piena delega a datore di lavoro solo ed esclusivamente in relazione a quanto dettato dagli adempimenti della legge 81/2008, e s.m.i., per le aree nelle quali si svolgono le attività oggetto de presente contratto, predisponendovi tutte le tutele del caso. L'operatore economico aggiudicatario è tenuto, altresì, ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme infortunistiche e dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia. L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e sicurezza di cui al presente articolo, determina, senza alcuna formalità, la risoluzione del contratto. Ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 50/2017 e ss.mm.ii., al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, l'aggiudicatario ha l'obbligo di applicare la clausola sociale di riassorbimento del personale attualmente alle dipendenze dell'appaltatore uscente per il medesimo servizio con applicazione del contratto collettivo di settore di cui all'articolo 51 del D.L.vo 81/2015.

  • Formazione del personale Al fine di semplificare e di rendere più rapido l’apprendimento del funzionamento della dotazione strumentale, l’Impresa aggiudicataria dovrà organizzare entro trenta giorni dall’installazione un corso di formazione e comunque istruire, nella sede operativa il personale che avrà la supervisione del sistema. La formazione sarà volta a chiarire i seguenti argomenti : • uso dell’apparecchiatura in ogni sua funzione; • comprensione ed illustrazione delle potenzialità dell’apparecchiatura; • procedure per la soluzione degli inconvenienti più frequenti; • gestione operativa quotidiana; • modalità di comunicazione (p.e. orari e numeri di telefono ) con il personale competente per eventuali richieste di intervento, manutenzione e assistenza tecnica, fornitura materiali di consumo e per ogni altro tipo di esigenza connessa con i servizi inclusi nel prezzo. L’Impresa aggiudicataria, a propria cura, onere e spese, dovrà predisporre ed erogare tutte le attività necessarie alla formazione, all’addestramento, alla consulenza ed al supporto per il corretto utilizzo dell’Apparecchiatura e del software applicativo, in condizioni normali e di emergenza. L’Impresa aggiudicataria dovrà fornire, qualora necessario, un Piano di affiancamento organizzato per figura professionale, ed adeguarsi alle condizioni lavorative del personale (turni di lavoro, periodi di ferie, ecc.). Tutte le spese relative alla “formazione” sono a completo carico dell’Impresa aggiudicataria, ivi compresi trasferimenti, vitto ed alloggio del personale dell’Azienda Ospedaliera, qualora eventuali aggiornamenti formativi debbano tenersi in località diversa rispetto alla sede dell’Azienda Ospedaliera. L’Impresa aggiudicataria dovrà anche prevedere ed organizzare apposite sessioni di affiancamento agli operatori sanitari ogni qualvolta venga effettuata un’attività di aggiornamento tecnologico, e comunque ogni qualvolta l’Azienda Ospedaliera ne ravveda, a suo insindacabile giudizio la necessità.

  • Assunzione del personale 1. L’assunzione del personale viene effettuata dall’Azienda in conformità alle norme con- trattuali e di legge, con particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196 sulla tutela della riservatezza personale.

  • Tutela dei dati personali Le parti si impegnano ad ottemperare ad ogni prescrizione del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE n. 2016/679) e D.Lgs. n. 196/2003 e s.m. ed i. (Codice in materia di protezione dei dati personali), come adeguato dal D.Lgs. n. 101/2018 ed alle indicazioni e linee guida dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. La normativa nazionale deve essere applicata in raccordo con il Regolamento UE 2016/679 cit. per le parti non in conflitto con il medesimo. Le parti si obbligano reciprocamente a mantenere la massima riservatezza su tutti i dati e le informazioni che possano assumere dalla presente convenzione, secondo quanto fissato dalla normativa vigente. Le parti si impegnano, altresì, in relazione alla attività di trattamento di dati oggetto della presente convenzione, ad adottare ogni più opportuna misura di sicurezza al fine di prevenire i rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito. Il legale rappresentante dell’Associazione con il presente atto, è nominato, dall’Azienda Sanitaria Universitaria Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Responsabile del Trattamento di dati personali di titolarità dell’Azienda per i dati che tratterà per conto dell’ASUGI, in occasione delle attività oggetto del presente accordo, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679 e nel rispetto delle istruzioni impartite con l’atto di nomina, che sarà sottoscritto contestualmente alla firma del presente atto, protocollato e conservato agli atti; detto legale rappresentante si impegna a formare, impartendo adeguate istruzioni operative nonché a nominare “autorizzati al trattamento” tutti gli operatori e i soggetti comunque impegnati, sotto la sua responsabilità, nell’esecuzione dell’attività per conto dell’ASUGI.

  • Inquadramento del personale I lavoratori/lavoratrici destinatari della presente Parte speciale sono inquadrati nelle aree professionali e nei livelli retributivi previsti dagli articoli che seguono. La declaratoria definisce le caratteristiche ed i requisiti indispensabili per l’inquadramento nell’area professionale. I profili professionali rappresentano le caratteristiche essenziali del contenuto professionale delle figure in essi considerate relativi ai singoli livelli. In considerazione delle esigenze aziendali in direzione della fungibilità ed anche al fine di consentire ai lavoratori/lavoratrici conoscenze quanto più complete del lavoro ed un maggior interscambio nei compiti, l’impresa può attribuire al lavoratore/lavoratrice, anche in via promiscua, tutte le attività di pertinenza dell’area professionale di appartenenza, senza che ciò comporti riduzione del trattamento economico. Ove al lavoratore/lavoratrice vengano temporaneamente affidate attività proprie di un livello retributivo superiore, l’interessato ha diritto per il periodo di utilizzo in tali compiti alla corresponsione della relativa differenza di retribuzione. Al lavoratore/lavoratrice al quale vengano stabilmente affidate attività proprie di livelli retributivi diversi nell’ambito della medesima area professionale è riconosciuto l’inquadramento nel livello corrispondente all’attività superiore, sempre che quest’ultima sia svolta - laddove previsto - con continuità e prevalenza, secondo i criteri che seguono. Ai fini del presente capitolo e di quello che precede si considera convenzionalmente adibizione “continuativa e prevalente” - laddove prevista, in materia di inquadramento del personale, dal presente contratto nonché nelle corrispondenti norme degli accordi aziendali - l’utilizzo, nei compiti ivi indicati, per almeno 3 ore giornaliere (anche non consecutive nella giornata) e per un periodo di almeno 10 giorni mensili (anche non consecutivi nel mese). Per quanto non previsto in sede nazionale in materia di inquadramento del personale vale quanto stabilito nei contratti integrativi aziendali per quel che attiene ai profili professionali già identificati nei contratti stessi, rispetto a quelli esemplificativamente indicati nel presente contratto. Restano ferme le eventuali disposizioni più favorevoli per i lavoratori/lavoratrici contenute nei medesimi contratti aziendali.

  • AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE PROVVEDIMENTO n° 506 del 31-08-2022 Oggetto TRASFERIMENTO IN ENTRATA DALL’AUSL TOSCANA CENTRO DEL CPS INFERMIERE (CAT. D) SODI XXXXXX MEDIANTE SCAMBIO COMPENSATIVO CON IL CPS INFERMIERE (CAT. D) XXXXXXX XXXXXX, DIPENDENTE DI QUESTA AZIENDA, DAL 01/10/2022 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE PROVVEDIMENTO n° 507 del 31-08-2022 Oggetto TRASFERIMENTO IN ENTRATA DALL’AUSL TOSCANA CENTRO DELL’OSS (CAT. BS) XXXXXX XXXXXXXXX MEDIANTE SCAMBIO COMPENSATIVO CON L’OSS (CAT. BS) XXXXXX XXXXXXX, DIPENDENTE DI QUESTA AZIENDA, DAL 01/10/2022 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE PROVVEDIMENTO n° 508 del 31-08-2022 Oggetto Trasferimento in entrata dall’AUSL Toscana Centro dell’OSS (cat. BS) Xxxxxx Xxxxxxxx mediante scambio compensativo con l’OSS Xxxxxxx Xxxxxxx, dipendente della XXXXX Xxxxxxxxx di Catania, e l’OSS Xxxxxxxxxx Xxxxx, dipendente di questa Azienda, dal 01/10/2022 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE PROVVEDIMENTO n° 509 del 31-08-2022 Oggetto COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA’ DEL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DELL’AOU CAREGGI ARENA XXXXXXXXX.

  • Tutela dati personali Le parti si impegnano a tutelare la riservatezza degli ospiti assistiti ai sensi dell’art. 5 della legge 5/6/1990, n. 135 recante “Piano degli interventi urgenti in materia di prevenzione e lotta all’AIDS” e a quanto stabilito dal Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), nonché da regolamenti aziendali. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 28 del predetto GDPR, il Centro di Servizi è il Responsabile del trattamento ed è il soggetto “che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento”, operando in posizione subordinata e mettendo in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell’Interessato (colui al quale i dati personali si riferiscono). Il Centro di Servizi si impegna, in particolare, a porre in essere le misure di sicurezza disposte dalla normativa vigente, allo scopo di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di dati personali e relativi alla salute, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità per le quali essi sono raccolti.

  • Classificazione del personale Classificazione del personale

  • PERSONALE L’Appaltatore si obbliga a retribuire il proprio personale in misura non inferiore a quella stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di settore di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti. L’Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta della VUS l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. In caso di successiva verifica che comporti il mancato riscontro dei predetti requisiti, il contratto si intenderà risolto di diritto. L’appalto dovrà essere espletato con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni, secondo le modalità indicate nella parte seconda del presente capitolato. L’Appaltatore dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio stesso, a seguito di specifica segnalazione da parte del Direttore del contratto. La Valle Umbra Servizi ha inoltre la facoltà di chiedere l’allontanamento dal servizio dei dipendenti della Appaltatore che durante lo svolgimento dell’appalto abbiano dato motivo di lagnanza, o abbiano posto in atto comportamenti non adeguato alle mansioni da svolgere. l’Appaltatore è tenuto a mantenere il turn-over degli addetti al front-end al di sotto del 30% annuo. In ogni caso, qualora l’Appaltatore sostituisca nel corso del contratto unità di personale con altre di pari livello, deve darne preventiva comunicazione e trasmettere alla Valle Umbra Servizi.

  • Fonte dei dati personali Il Codice di materia di protezione di dati personali adottato con d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito “Codice”) stabilisce che taluni trattamenti e talune comunicazioni di dati personali possono essere effettuati solo con il consenso dell’interessato, il quale deve essere preventivamente informato in merito all’utilizzo dei dati che lo riguardano. Per "trattamento"