Riferimenti normativi e legislativi Clausole campione

Riferimenti normativi e legislativi. Dal punto di vista metodologico le norme tecniche di riferimento sono: • UNI XXX XX 00000 • UNI CEI EN 16247-1 • UNI CEI EN 16247-2 Per la conduzione e gestione delle attività di sopralluogo si fa riferimento a quanto previsto dall’Annex D della norma UNI CEI EN 16247-2:2014. Nell’attività di elaborazione e redazione della diagnosi si dovranno inoltre considerare come riferimento tutte le norme UNI e CEI vigenti, le raccomandazioni CTI e la legislazione comunitaria, nazionale, regionale e locale vigente in materia di prestazione energetica e progettazione relative ad involucro edilizio, impianti di riscaldamento e climatizzazione invernale, impianto di raffrescamento e climatizzazione estiva, ventilazione, produzione di acqua calda sanitaria, impianti elettrici, di illuminazione e di produzione di energia elettrica e cogenerazione.
Riferimenti normativi e legislativi. La Regione Autonoma della Sardegna adotta il presente Avviso pubblico in coerenza e attuazione dei seguenti documenti normativi: • Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; • Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio; • Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il regolamento(UE) n. 1303/2013; • Regolamento di esecuzione (UE) n.821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati; • Regolamento di esecuzione (UE) n.964/2014 della Commissione dell'11 settembre 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari; • Regolamento di esecuzione (UE) n.1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi; • Regolamento di esecuzione (UE) n. 207/2015 della Commissione del 20 gennaio 2015 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni rel...
Riferimenti normativi e legislativi. Tutti i processi effettuati dovranno essere conformi alle attuali direttive e normative europee (di seguito il quadro di riferimento normativo, indicativo e non esaustivo) e condotti con sistemi di produzione convalidati. - Direttiva 2007/47/CE concernente i dispositivi medici e ss.mm.ii., recepita in Italia con D.Lgs. 25.01.2010, n. 37; pagina 55 di 00 - D.C.R. Piemonte 22.02.2000, n. 616-3149 e sgg. (accreditamento); - UNI EN ISO 17665-1:2007 (Sterilizzazione dei prodotti sanitari - Calore umido - Parte 1: Requisiti per lo sviluppo, la convalida e il controllo di routine di un processo di sterilizzazione per dispositivi medici); - UNI CEN ISO TS 17665-2:2009 (Sterilizzazione dei prodotti sanitari - Calore umido - Parte 2: Guida all’applicazione della ISO 17665-1); - UNI EN ISO 15883-1-2-4-5-6:2011 (Apparecchi di lavaggio e disinfezione); - UNI EN 556-l-2002 (Sterilizzazione dei Dispositivi Medici - Requisiti per i dispositivi medici che recano l’indicazione “STERILE” - Requisiti per i dispositivi medici sterilizzati terminalmente); - UNI EN 285:2009 (Sterilizzatrici a vapore “Grandi sterilizzatrici”); - UNI CEI EN ISO 14971:2009 (Dispositivi medici - Applicazione della gestione del rischi ai dispositivi medici); - UNI EN ISO 11607-1:2009 (Imballaggi per dispositivi medici sterilizzati terminalmente. Parte 1: Requisiti per materiali, sistemi di barriera sterili e sistemi di imballaggio); - UNI EN ISO 11607-2:2006 (Imballaggi per dispositivi medici sterilizzati terminalmente. Parte 2: Requisiti di convalida per il formato, la tenuta e 1 processi di assemblaggio) - UNI EN 11737-1:2006 (Sterilizzazione dei dispositivi medici - Metodi microbiologici. Parte 1: Determinazione di una popolazione di microrganismi sui prodotti) - UNI EN ISO 11737-2:2010 (Sterilizzazione dei dispositivi medici – Metodi microbiologici - Prove di sterilità eseguite nel corso della convalida di un processo di sterilizzazione) - UNI EN 868-8:2009 (Imballaggi per dispositivi medici sterilizzati termicamente - Parte 8:
Riferimenti normativi e legislativi. La Regione Autonoma della Sardegna adotta il presente Avviso pubblico in coerenza ed attuazione della seguente normativa: • Regolamento (CE) n. 1407 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis»; • Codice Civile, Titolo VI “Delle imprese cooperative”, Capo I – Articoli 2511-2545; • Legge 8 novembre 1991, n. 381, Disciplina sulle cooperative sociali; • Legge Regionale 27 febbraio 1957 n. 5 “Abrogazione della Legge Regionale 11 novembre 1949, n. 4 e costituzione di un fondo per favorire in Sardegna lo sviluppo dell’attività cooperativistica”; • Legge Regionale 22 aprile 1997, n. 16 “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale”; • Deliberazione della Giunta Regionale n. 32/17 del 7 agosto 2014 riguardante “Contributi per il potenziamento economico delle cooperative e dei loro consorzi. Criteri e modalità di programmazione annualità 2014, in sostituzione della Delib.G.R. n. 24/13 del 27.6.2013”; • Xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx x. 00/0 del 5 agosto 2015 riguardante “Contributi per il potenziamento economico delle cooperative e dei loro consorzi. Criteri e modalità di partecipazione. Annualità 2015. Parziale modifica della Delib.G.R. n. 32/17 del 7.8.2014. Legge regionale 27 febbraio 1957, n. 5. Legge regionale 7 agosto 2009, n. 3, art. 2 comma 39”; • Deliberazione della Giunta Regionale n. 40/21 del 6 luglio 2016, avente ad oggetto “Legge regionale 27 febbraio 1957, n. 5. Legge regionale 7 agosto 2009, n. 3, art. 2 comma 39. Regolamento CE n. 1407/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato agli aiuti di importanza minore “de minimis”. Contributi per il potenziamento economico delle cooperative e dei loro consorzi. Criteri e modalità di partecipazione - Annualità 2016 – modifica della DGR 39/7 del 5.08.2015”.
Riferimenti normativi e legislativi. Per la normativa tecnica i principali riferimenti, ferma la necessità di adottare come riferimento tutte le norme UNI, CEI, EN, CENELEC, ETSI, IEC, ISO, CIE in vigore al momento della consegna dell’elaborato nella versione aggiornata e di considerare la normativa e la legislazione vigente in tema di illuminazione pubblica o in generale avente effetto sui risultati e le modalità di elaborazione dell’analisi oggetto del presente documento, a titolo non esaustivo, sono: • Norma CEI 64/8 - " lmpianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1.000V in corrente alternata ed a 1.500V in corrente continua"; • Norma CEI 34-21, fascicolo 1.034 del Novembre 1987 - " Apparecchi di illuminazione"- parte I; • Xxxxxxx e relative apparecchiature CEI 34-30 CEI EN 60598-2-5:2016-04 (Inglese – Italiano) Apparecchi di illuminazione – Parte 2-5: Prescrizioni particolari – Proiettori • Norma CEI 34-33 n° 803 del 15 Dicembre1986 - "Apparecchi di illuminazione"; • Norma CEI 64-8 / 7 fascicolo n° 714 - " Impianti elettrici di illuminazione pubblica e similari"; • UNI 11248:2016 “Illuminazione stradale - Selezione delle categorie illuminotecniche” • UNI EN 13201-2:2016 – “Illuminazione stradale - Parte 2: Requisiti prestazionali”; • UNI-EN 13201-3:2016 – “Illuminazione stradale - Parte 3: Calcolo delle prestazioni” • UNI-EN 13201-4:2016 – “Illuminazione stradale - Parte 4: Metodi di misurazione delle prestazioni fotometriche” • UNI EN 13201-5:2016 – “Illuminazione stradale - Parte 5: Indicatori delle prestazioni energetiche” • UNI 10439 - Requisiti illuminotecnici delle Strade con Traffico Motorizzato; • UNI 10819 - Requisiti per Ia Limitazione della Dispersione verso l'alto del Flusso Luminoso; • UNI EN 40-3-1:2001 - Pali per illuminazione pubblica - Progettazione e verifica - Specifica dei carichi caratteristici; • UNI 10819:1999 - Luce e illuminazione - Impianti di illuminazione esterna - Requisiti per Ia limitazione della dispersione verso l'alto del flusso luminoso; • CR 14380 - Tunnel lighting (Illuminazione delle gallerie stradali). • classificazione delle strade: decreto ministeriale del 5 novembre 2001, n. 6792 e nel decreto legge del 30 aprile 1992, n. 285, art. 2 Per il quadro legislativo i principali riferimenti, a titolo non esaustivo, sono: • Legge 18 Ottobre 1977, n° 791 - "Direttive CEE sulla sicurezza del materiale elettrico", Gazzetta Ufficiale n° 298 del 2 Novembre 1977; • Legge 28 Giugno 1986, n° 339 - " Nuove norme per Ia disciplina della cost...
Riferimenti normativi e legislativi. Riguardo la gestione del consenso informato, sono stati considerati i seguenti riferimenti normativi: • Costituzione Italiana o Art 32, secondo comma; • Legge 23.12.1978, n° 833: istituzione del SSN o Art 33; • Codice Deontologico dei Medici (1998) o Titolo III Rapporti con il cittadino – Capo IV Informazione e consenso, art 30 (informazioni al cittadino), art 32 (consenso informato); • Codice Deontologico degli Infermieri (1999) o Articolo 4 Rapporti con la persona assistita, comma 4.5, 4.6, 4.7, 4.8;

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  • Collegio Sindacale Il collegio sindacale dell’Emittente in carica alla Data del Documento di Ammissione è stato nominato dall’assemblea del 10 aprile 2018, e rimarrà in carica per un periodo di tre esercizi sino all’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. I componenti del collegio sindacale della Società alla Data del Documento di Ammissione sono indicati nella tabella che segue. Nome e Cognome Carica Data e luogo di nascita Xxxxxxxxxx Xxxxxx Presidente del Collegio Sindacale 3 luglio 0000 - Xxxxx (XX) Xxxxxxxxx Xxxxxx Sindaco effettivo 24 giugno 0000 - Xxxxxxxxxx (XX) Xxxxxx Xxxxxx Sindaco effettivo 18 gennaio 1969 - Xxxxx Xxxxx Xxxxx Sindaco supplente 22 ottobre 0000 - Xxxxxxxxx (XX) Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx supplente 7 ottobre 0000 - Xxxxxxxxx (XX) I componenti del collegio sindacale sono domiciliati per la carica presso la sede della Società. Tutti i componenti del collegio sindacale sono in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dall’art. 2399 Codice Civile. Si riporta un breve curriculum vitae dei membri del collegio sindacale della Società, dal quale emergono la competenza e l’esperienza maturate in materia di gestione aziendale.

  • Trattamento economico e normativo La retribuzione verrà corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestato. Ai fini dell’assicurazione generale obbligatoria IVS, dell’indennità di malattia e di ogni altra prestazione previdenziale ed assistenziale e delle relative contribuzioni, il calcolo viene effettuato il mese successivo a quello della prestazione con eventuale conguaglio a fine anno, con riferimento alla durata effettiva del lavoro prestato. Vengono assegnati in modo proporzionale al lavoro svolto ogni altra attribuzione e/o diritto contrattualmente previsto correlato direttamente alla durata della prestazione come le ferie, le mensilità aggiuntive e tutti gli altri elementi retributivi accessori. Al lavoratore assente per malattia o infortunio viene corrisposta la integrazione contrattuale retributiva commisurata alla media delle percentuali di prestazione lavorativa risultante dalle ultime quattro settimane lavorate. Al lavoratore coobbligato, che effettua una prestazione lavorativa supplementare e/o straordinaria, perché tenuto a sostituire altro lavoratore coobbligato, ma impossibilitato a causa di assenza viene attribuita la retribuzione aggiuntiva proporzionata alla quantità di lavoro svolto senza maggiorazione alcuna fino al raggiungimento dell’orario normale di lavoro settimanale.

  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Verifiche ed ispezioni 1. L'Ente e l’organo di revisione dell’Ente medesimo hanno diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia come previsto dagli artt. 223 e 224 del D.Lgs. n. 267 del 2000 ed ogni qualvolta lo ritengano necessario ed opportuno. Il Tesoriere deve all'uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione della tesoreria.

  • DESCRIZIONE DEI LAVORI I lavori che formano l'oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.

  • Assunzione del personale 1. L’assunzione del personale viene effettuata dall’Azienda in conformità alle norme con- trattuali e di legge, con particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196 sulla tutela della riservatezza personale.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi:

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).