Common use of RICORSO TERZI DA INCENDIO Clause in Contracts

RICORSO TERZI DA INCENDIO. In caso di responsabilità dell’Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di incendio, esplosione o scoppio, ove tali danni non costituiscano un sinistro da circolazione di cui al C.A., la Società tiene indenne l’Assicurato medesimo sino alla concorrenza, per ogni sinistro, di un ammontare pari a Euro 500.000,00. In ogni caso la garanzia è prestata in base alle Condizioni Generali di Assicurazione della Responsabilità Civile Auto. Fermo quanto previsto all’art. 25 – “Gestione delle vertenze”, l’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato. L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 del Codice civile. La presente garanzia non si cumula con quella di cui all’art. 37 – “Ricorso terzi da incendio”.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile Della Circolazione Dei Veicoli a Motore E Per I Rischi Accessori – Natanti/, Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile Della Circolazione Dei Veicoli a Motore E Per I Rischi Accessori Autobus, Autoveicoli Trasporto Cose, Macchine Operatrici E Carrelli, Macchine Agricole, Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile Della Circolazione Dei Veicoli a Motore E Per I Rischi Accessori Autovetture E Autotassametri/ Dimensione Auto

RICORSO TERZI DA INCENDIO. In La Società in caso di responsabilità dell’Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di incendio, esplosione o scoppioscoppio del veicolo assicurato, ove tali che impegni la responsabilità dell’Assicurato per fatto non inerente la circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi (alla persona, a cose o animali) con esclusione dei danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente e/o dell’Assicurato. La presente garanzia deve intendersi prestata con un limite di € 1.032.920,00 per evento. Agli effetti della presente garanzia non costituiscano un sinistro da circolazione di sono considerati terzi tutti coloro la cui al C.A., la Società tiene indenne responsabilità deve essere coperta dall’assicurazione; Il Contraente o l’Assicurato medesimo sino alla concorrenza, per ogni sinistro, di un ammontare pari a Euro 500.000,00. In ogni caso la garanzia è prestata in base alle Condizioni Generali di Assicurazione della Responsabilità Civile Auto. Fermo quanto previsto all’art. 25 – “Gestione delle vertenze”, l’Assicurato deve devono immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di luiloro, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e difesa. Fermo restando il disposto dell’art. 1917 c.c., III comma, la Società avrà ha la facoltà di assumere fino a quando ne ha interesse, ma comunque non oltre il momento dell’eventuale transazione del danno, la direzione della causa gestione stragiudiziale e la difesa dell’Assicurato. L’Assicurato deve astenersi da giudiziale delle vertenze a nome del Contraente o Assicurato in qualunque transazione sede, civile o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali penale, nella quale si applica l’art. 1917 discuta del Codice civilerisarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. La presente garanzia Società non si cumula con quella risponde di cui all’art. 37 – “Ricorso terzi da incendio”multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

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RICORSO TERZI DA INCENDIO. In caso (La presente garanzia accessoria senza sovrappremio si intende operante purché sia prestata almeno una delle seguenti garanzie: furto, incendio o guasti accidentali) La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza, per ogni sinistro, di responsabilità dell’Assicurato un ammontare pari a euro 500.000, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di incendio, esplosione o scoppio, ove tali danni non costituiscano un sinistro danno da circolazione di cui al C.A.circolazione. Ai fini della prestazione della presente garanzia, la Società tiene indenne l’Assicurato medesimo sino alla concorrenza, per ogni sinistro, di un ammontare pari a Euro 500.000,00si intende richiamato quanto previsto all’art. In ogni caso la garanzia è prestata in base alle Condizioni Generali di Assicurazione della Responsabilità Civile Auto129 del CA. (soggetti esclusi dall’assicurazione) Fermo quanto previsto all’art. 25 – “Gestione delle vertenze”, l’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato. L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 del Codice civile. La presente garanzia non si cumula con quella di cui all’art. 37 16 – “Ricorso terzi da incendio”.

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