Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva Clausole campione

Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva. L’Appaltatore, nell’esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell’Appaltatore quanto dell’Amministrazione e/o di terzi che sia imputabile esclusivamente a una sua condotta inadempiente. Inoltre, l’Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne l’ASST appaltante da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest’ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all’esecuzione del presente contratto, purchè imputabile esclusivamente a una sua condotta inadempiente. È obbligo dell’Appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa di responsabilità civile stipulata con una delle imprese autorizzate alla copertura dei rischi conseguenti al risarcimento dei danni prodotti all’Amministrazione, al suo personale ovvero a terzi o a cose di terzi, da dipendenti dell’Appaltatore nell’espletamento delle attività oggetto di appalto nonché dei danni causati in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni commessi nella gestione del servizio oltre che per violazione delle norme, ivi compreso il codice della Privacy, e degli obblighi nessuno escluso, derivanti dall'attività di gestione del servizio, con massimale che non potrà essere inferiore a € 2.000.000,00, con un numero di sinistri illimitato e con validità a decorrere dalla data di stipula del contratto fino a dodici mesi successivi alla sua scadenza, per la copertura di tutti i rischi di cui agli atti di gara e ai precedenti periodi, per i quali resta in ogni caso fermo l’obbligo di manleva assunto dall’appaltatore. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l’Appaltatore potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche i servizi previsti dal presente contratto, fermo restando, in ogni caso, l’obbligo di manleva assunto dall’Appaltatore, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore a € 2.000.000,00, mentre la durata dovrà coprire il periodo decorrente dalla data stipula del contratto fino a dodici mesi successivi alla sua scadenza. Resta inteso che l’esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di c...
Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva. L’Appaltatore, nell’esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell’Appaltatore quanto dell’Amministrazione e/o di terzi. Il predetto, almeno 10 giorni prima della consegna della fornitura, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne IUSS da tutti i danni da quest’ultimo subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti, opere, strutture anche preesistenti verificatisi nel corso dell’esecuzione del contratto, così quantificato:  Partita 1 - Fornitura - importo di appalto maggiorato dell'IVA come da aggiudicazione pari ad Euro  Partita 2 – strutture ed opere preesistenti – per € 4.000.000,00 (euro quattromilioni). L’importo indicato è complessivamente superiore all’importo del contratto in quanto la fornitura e la struttura richieste verranno realizzate e dovranno necessariamente integrarsi con l’impianto con tavola vibrante denominato 6D LAB già esistente presso Fondazione Eucentre. La polizza deve altresì assicurare IUSS contro la responsabilità civile per i danni causati a terzi rischi di esecuzione e a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori per una somma pari a Euro 500.000,00 ai sensi dell’art. 103 del Codice. L’Appaltatore, inoltre, si obbliga a manlevare e mantenere indenne l’Autorità da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest’ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all’esecuzione del presente contratto. Resta inteso che l’esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare la copertura assicurativa di cui trattasi, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva. 1. L’Affidatario, nell’esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell’Affidatario quanto dell’ISPRA e/o di terzi.
Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva. Art. 10 - Subappalto
Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva. L’Appaltatore, nell’esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell’Appaltatore quanto dell’Agenzia e/o di terzi. Inoltre, l’Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne l’Agenzia da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest’ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all’esecuzione del presente contratto.
Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva. L’Esecutore, nell’esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell’Esecutore quanto della Stazione appaltante e/o di terzi. Inoltre, l’Esecutore si obbliga a manlevare e mantenere indenne la Stazione appaltante da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest’ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all’esecuzione del presente contratto. E’ obbligo dell’Esecutore stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della responsabilità civile verso terzi (R.C.V.T.) , con esclusivo riferimento all’oggetto del presente contratto e del relativo capitolato, per danni a persone, animali e cose, per la copertura di tutti i rischi di cui ai precedenti periodi, per i quali resta in ogni caso fermo l’obbligo di manleva assunto dall’Esecutore. E’ obbligo dell’Esecutore stipulare specifica polizza assicurativa a garanzia dei rischi di circolazione stradale (R.C.A.), con esclusivo riferimento all’oggetto del presente contratto e del relativo capitolato, che preveda l’estensione a copertura dei rischi da trasporto conto terzi, per i quali resta in ogni caso fermo l’obbligo di manleva assunto dall’Esecutore. Entrambe le polizze dovranno avere un massimale non inferiore a € 3.000.000,00 (euro tremilionivirgolazerozero) e una validità a decorrere dalla data di stipula del contratto fino a dodici mesi successivi alla sua scadenza. In alternativa alla stipulazione delle polizze che precedeno, l’Esecutore potrà dimostrare l’esistenza di una o più polizze (R.C.V.T./R.C.A.), già attivata/e, avente/i le medesime caratteristiche indicate per quella/e specifica/che. In tal caso, si dovrà produrre un’appendice alla/e stessa/e, nella quale si espliciti che la/e polizza/e in questione copre/ono anche i servizi previsti dal presente contratto, fermo restando, in ogni caso, l’obbligo di manleva assunto dall’Esecutore, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale non è inferiore a € 3.000.000,00 (euro tremilionivirgolazerozero), mentre la durata dovrà coprire il periodo decorrente dalla data stipula del contratto fino a dodici mesi successivi alla sua scadenza. Resta inteso che l’esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia delle polizze assicurative di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l’Esecutore non sia i...
Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva. L’Esecutore, nell’esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell’Esecutore quanto della Stazione appaltante e/o di terzi. Inoltre, l’Esecutore si obbliga a manlevare e mantenere indenne la Stazione appaltante da qualsiasi responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest’ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all’esecuzione del presente contratto.
Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva. Xxx X.xxx Xxxxx x.00 00000 Xxxxxxxxx (XX) Tel.Fax 0000.000000 – xxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxx.xxx
Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva. Unirelab, nell’esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto propri quanto dell’Amministrazione e/o di terzi. responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest’ultimo in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all’esecuzione del presente contratto.
Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva. 1. Nel corso dell’esecuzione del presente contratto, ogni responsabilità verso terzi relativamente alla condotta nautica della nave è posta in capo all’Armatore/Affidatario che, a tale riguardo manleva integralmente ISPRA.