Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari Clausole campione

Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, co. 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, l’Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. L’Appaltatore, si obbliga, ai sensi dell’art. 3, co. 8, secondo periodo della l. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. L’Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione. L’ASST appaltante verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Con riferimento ai contratti di subservizio, l’Appaltatore si obbliga a trasmettere, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2, quinto periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che l’ASST, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati...
Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. 1. Le Parti si impegnano ad adempiere puntualmente a quanto previsto all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. 1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della legge 136/2010 l’Affidatario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. 1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. Art. 11 Cauzione definitiva
Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, la Società si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto/polizza di assicurazione, si conviene che la Contraente., in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi alla Società con raccomandata A.R,qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n.136. La Società è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i. Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.A.C.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti alla Società mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.
Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. Articolo 29 - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito
Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi dell'art. 3 della L. 136 del 13 agosto 2010 e successive modificazioni, il contraente si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità dei pagamenti, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva. Ciascun membro del raggruppamento Temporaneo di Progettisti dovrà depositare agli atti la dichiarazione relativa agli estremi identificativi del c/c dedicato per le transazioni relative al presente appalto. Il bonifico bancario/postale dovrà riportare, in relazione a ciascuna transazione il seguente codice CIG 7613209ACE. A pena di nullità assoluta, l'Appaltatore assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale dedicato o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del presente contratto. Si richiama espressamente l'art. 48 comma 16 del D.lgs. 18/04/2016 n. 50, nonchè quanto disposto dall'Agenzia delle Entrate con Principio di diritto n. 17 del 17 dicembre 2018 “gli obblighi di fatturazione ai sensi dell’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nei confronti della stazione appaltante, sono assolti dalle singole imprese associate relativamente ai lavori di competenza da ciascuna eseguiti”
Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. 17 14. FORZA MAGGIORE 19 SEZIONE IV – PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE 21
Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della legge 136/2010 la Società si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis della legge 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, la Società è tenuta a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni solari al Committente. In difetto di tale comunicazione, la Società non potrà tra l’altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (oggi ANAC).