Common use of Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva Clause in Contracts

Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva. L’Appaltatore, nell’esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell’Appaltatore quanto dell’Amministrazione e/o di terzi. Il predetto, almeno 10 giorni prima della consegna della fornitura, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne IUSS da tutti i danni da quest’ultimo subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti, opere, strutture anche preesistenti verificatisi nel corso dell’esecuzione del contratto, così quantificato:  Partita 1 - Fornitura - importo di appalto maggiorato dell'IVA come da aggiudicazione pari ad Euro  Partita 2 – strutture ed opere preesistenti – per € 4.000.000,00 (euro quattromilioni). L’importo indicato è complessivamente superiore all’importo del contratto in quanto la fornitura e la struttura richieste verranno realizzate e dovranno necessariamente integrarsi con l’impianto con tavola vibrante denominato 6D LAB già esistente presso Fondazione Eucentre. La polizza deve altresì assicurare IUSS contro la responsabilità civile per i danni causati a terzi rischi di esecuzione e a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori per una somma pari a Euro 500.000,00 ai sensi dell’art. 103 del Codice. L’Appaltatore, inoltre, si obbliga a manlevare e mantenere indenne l’Autorità da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest’ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all’esecuzione del presente contratto. Resta inteso che l’esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare la copertura assicurativa di cui trattasi, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Appears in 1 contract

Samples: www.iusspavia.it

Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva. L’Appaltatore, nell’esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell’Appaltatore quanto dell’Amministrazione del Committente e/o di terzi. Il predettoInoltre, almeno 10 giorni prima della consegna della fornitura, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne IUSS da tutti i danni da quest’ultimo subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti, opere, strutture anche preesistenti verificatisi nel corso dell’esecuzione del contratto, così quantificato:  Partita 1 - Fornitura - importo di appalto maggiorato dell'IVA come da aggiudicazione pari ad Euro  Partita 2 – strutture ed opere preesistenti – per € 4.000.000,00 (euro quattromilioni). L’importo indicato è complessivamente superiore all’importo del contratto in quanto la fornitura e la struttura richieste verranno realizzate e dovranno necessariamente integrarsi con l’impianto con tavola vibrante denominato 6D LAB già esistente presso Fondazione Eucentre. La polizza deve altresì assicurare IUSS contro la responsabilità civile per i danni causati a terzi rischi di esecuzione e a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori per una somma pari a Euro 500.000,00 ai sensi dell’art. 103 del Codice. L’Appaltatore, inoltre, l’Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne l’Autorità Capitale Lavoro S.p.A., la Città metropolitana di Roma Capitale e gli Istituti scolastici coinvolti, da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest’ultima degli stessi in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all’esecuzione del presente contratto. È obbligo dell’Appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della responsabilità civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento all’oggetto del presente contratto e del relativo capitolato, con massimale per sinistro non inferiore a € 2.000.000,00 (duemilioni/00) e con validità a decorrere dalla data di stipula del contratto fino a dodici mesi successivi alla sua scadenza, per la copertura di tutti i rischi di cui al disciplinare di gara e ai precedenti periodi, per i quali resta in ogni caso fermo l’obbligo di manleva assunto dall’appaltatore. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l’Appaltatore potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche i servizi previsti dal presente contratto, fermo restando, in ogni caso, l’obbligo di manleva assunto dall’Appaltatore, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 2.000.000,00 (duemilioni/00), mentre la durata dovrà coprire il periodo decorrente dalla data stipula del contratto fino a dodici mesi successivi alla sua scadenza. Resta inteso che l’esistenza, l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasisi tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Appears in 1 contract

Samples: www.capitalelavoro.it

Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva. L’Appaltatore, nell’esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell’Appaltatore quanto dell’Amministrazione e/o di terzi. Il predettoInoltre, almeno 10 giorni prima della consegna della fornitura, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne IUSS da tutti i danni da quest’ultimo subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti, opere, strutture anche preesistenti verificatisi nel corso dell’esecuzione del contratto, così quantificato:  Partita 1 - Fornitura - importo di appalto maggiorato dell'IVA come da aggiudicazione pari ad Euro  Partita 2 – strutture ed opere preesistenti – per € 4.000.000,00 (euro quattromilioni). L’importo indicato è complessivamente superiore all’importo del contratto in quanto la fornitura e la struttura richieste verranno realizzate e dovranno necessariamente integrarsi con l’impianto con tavola vibrante denominato 6D LAB già esistente presso Fondazione Eucentre. La polizza deve altresì assicurare IUSS contro la responsabilità civile per i danni causati a terzi rischi di esecuzione e a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori per una somma pari a Euro 500.000,00 ai sensi dell’art. 103 del Codice. L’Appaltatore, inoltre, l’Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne l’Autorità l’Amministrazione da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest’ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all’esecuzione del presente contratto. Resta inteso che l’esistenzaÈ obbligo dell’Appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa R.C., ecomprensiva della responsabilità civile verso terzi (RCVT), quindicon esclusivo riferimento all’oggetto del presente contratto e del relativo capitolato, con massimale non inferiore a € 500.000,00 (cinquecentomila/00) e con validità a decorrere dalla data di stipula del contratto fino a dodici mesi successivi alla sua scadenza, per la validità ed efficacia copertura di tutti i rischi di cui ai precedenti periodi, per i quali resta in ogni caso fermo l’obbligo di manleva assunto dall’appaltatore. In alternativa alla stipulazione della polizza assicurativa che precede, l’Appaltatore potrà dimostrare l’esistenza di cui una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche i servizi previsti dal presente contratto, fermo restando, in ogni caso, l’obbligo di manleva assunto dall’Appaltatore, precisando che non vi sono limiti al presente articolo numero di sinistri e che il massimale non è condizione essenziale di efficacia inferiore ad € 500.000,00 (cinqecentomila/00), mentre la durata dovrà coprire il periodo decorrente dalla data stipula del contratto e, pertanto, qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare la copertura assicurativa di cui trattasi, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata fino a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subitododici mesi successivi alla sua scadenza.

Appears in 1 contract

Samples: www.politicheagricole.it

Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva. L’AppaltatoreL’Esecutore, nell’esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell’Appaltatore dell’Esecutore quanto dell’Amministrazione della Stazione appaltante e/o di terzi. Il predettoInoltre, almeno 10 giorni prima della consegna della fornitura, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne IUSS da tutti i danni da quest’ultimo subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti, opere, strutture anche preesistenti verificatisi nel corso dell’esecuzione del contratto, così quantificato:  Partita 1 - Fornitura - importo di appalto maggiorato dell'IVA come da aggiudicazione pari ad Euro  Partita 2 – strutture ed opere preesistenti – per € 4.000.000,00 (euro quattromilioni). L’importo indicato è complessivamente superiore all’importo del contratto in quanto la fornitura e la struttura richieste verranno realizzate e dovranno necessariamente integrarsi con l’impianto con tavola vibrante denominato 6D LAB già esistente presso Fondazione Eucentre. La polizza deve altresì assicurare IUSS contro la responsabilità civile per i danni causati a terzi rischi di esecuzione e a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori per una somma pari a Euro 500.000,00 ai sensi dell’art. 103 del Codice. L’Appaltatore, inoltre, l’Esecutore si obbliga a manlevare e mantenere indenne l’Autorità la Stazione appaltante da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest’ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all’esecuzione del presente contratto. Resta inteso che l’esistenzaÈ obbligo dell’Esecutore stipulare specifica polizza assicurativa R.C., ecomprensiva della responsabilità civile verso terzi (RCVT), quindicon esclusivo riferimento all’oggetto del presente contratto e del relativo capitolato, con massimale non inferiore a € 3.000.000,00 (tremilioni,zerozero) e con validità a decorrere dalla data di stipula del contratto fino a dodici mesi successivi alla sua scadenza, per la validità ed efficacia copertura di tutti i rischi di cui ai precedenti periodi, per i quali resta in ogni caso fermo l’obbligo di manleva assunto dall’Esecutore. In alternativa alla stipulazione della polizza assicurativa che precede, l’Esecutore potrà dimostrare l’esistenza di cui una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche i servizi previsti dal presente contratto, fermo restando, in ogni caso, l’obbligo di manleva assunto dall’Esecutore, precisando che non vi sono limiti al presente articolo numero di sinistri e che il massimale non è condizione essenziale di efficacia inferiore ad € 3.000.000,00 (tremilioni,zerozero), mentre la durata dovrà coprire il periodo decorrente dalla data stipula del contratto e, pertanto, qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare la copertura assicurativa di cui trattasi, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata fino a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subitododici mesi successivi alla sua scadenza.

Appears in 1 contract

Samples: www.acselspa.it

Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva. L’Appaltatore, nell’esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell’Appaltatore quanto dell’Amministrazione e/o di terzi. Il predettoInoltre, almeno 10 giorni prima della consegna della fornitura, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne IUSS da tutti i danni da quest’ultimo subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti, opere, strutture anche preesistenti verificatisi nel corso dell’esecuzione del contratto, così quantificato:  Partita 1 - Fornitura - importo di appalto maggiorato dell'IVA come da aggiudicazione pari ad Euro  Partita 2 – strutture ed opere preesistenti – per € 4.000.000,00 (euro quattromilioni). L’importo indicato è complessivamente superiore all’importo del contratto in quanto la fornitura e la struttura richieste verranno realizzate e dovranno necessariamente integrarsi con l’impianto con tavola vibrante denominato 6D LAB già esistente presso Fondazione Eucentre. La polizza deve altresì assicurare IUSS contro la responsabilità civile per i danni causati a terzi rischi di esecuzione e a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori per una somma pari a Euro 500.000,00 ai sensi dell’art. 103 del Codice. L’Appaltatore, inoltre, l’Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne l’Autorità la stazione appaltante da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest’ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all’esecuzione del presente contratto. Resta inteso che l’esistenzaÈ obbligo dell’Appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa R.C., ecomprensiva della responsabilità civile verso terzi (RCVT), quindicon esclusivo riferimento all’oggetto del presente contratto e del relativo capitolato, con massimale non inferiore a € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00) e con validità a decorrere dalla data di stipula del contratto fino a dodici mesi successivi alla sua scadenza, per la validità ed efficacia copertura di tutti i rischi di cui ai precedenti periodi, per i quali resta in ogni caso fermo l’obbligo di manleva assunto dall’appaltatore. In alternativa alla stipulazione della polizza assicurativa che precede, l’Appaltatore potrà dimostrare l’esistenza di cui una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche i servizi previsti dal presente contratto, fermo restando, in ogni caso, l’obbligo di manleva 9 assunto dall’Appaltatore, precisando che non vi sono limiti al presente articolo numero di sinistri e che il massimale non è condizione essenziale di efficacia inferiore ad 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00), mentre la durata dovrà coprire il periodo decorrente dalla data stipula del contratto e, pertanto, qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare la copertura assicurativa di cui trattasi, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata fino a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subitododici mesi successivi alla sua scadenza.

Appears in 1 contract

Samples: Disciplinare Di Gara

Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva. L’AppaltatoreL’esecutore, nell’esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell’Appaltatore dell’esecutore quanto dell’Amministrazione della stazione appaltante e/o di terzi. Il predettoInoltre, almeno 10 giorni prima della consegna della fornitura, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne IUSS da tutti i danni da quest’ultimo subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti, opere, strutture anche preesistenti verificatisi nel corso dell’esecuzione del contratto, così quantificato:  Partita 1 - Fornitura - importo di appalto maggiorato dell'IVA come da aggiudicazione pari ad Euro  Partita 2 – strutture ed opere preesistenti – per € 4.000.000,00 (euro quattromilioni). L’importo indicato è complessivamente superiore all’importo del contratto in quanto la fornitura e la struttura richieste verranno realizzate e dovranno necessariamente integrarsi con l’impianto con tavola vibrante denominato 6D LAB già esistente presso Fondazione Eucentre. La polizza deve altresì assicurare IUSS contro la responsabilità civile per i danni causati a terzi rischi di esecuzione e a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori per una somma pari a Euro 500.000,00 ai sensi dell’art. 103 del Codice. L’Appaltatore, inoltre, l’Esecutore si obbliga a manlevare e mantenere indenne l’Autorità la Stazione appaltante da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest’ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all’esecuzione del presente contratto. Resta inteso che l’esistenzaE’ obbligo dell’esecutore stipulare specifica polizza assicurativa R.C., ecomprensiva della responsabilità civile verso terzi (RCVT), quindicon esclusivo riferimento all’oggetto del presente contratto e del relativo capitolato, con massimale non inferiore a € 5.000.000,00 (cinquemilionivirgolazerozero) e con validità a decorrere dalla data di stipula del contratto fino a dodici mesi successivi alla sua scadenza, per la validità ed efficacia copertura di tutti i rischi di cui ai precedenti periodi, per i quali resta in ogni caso fermo l’obbligo di manleva assunto dall’esecutore. In alternativa alla stipulazione della polizza assicurativa che precede, l’esecutore potrà dimostrare l’esistenza di cui una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche la fornitura prevista dal presente contratto, fermo restando, in ogni caso, l’obbligo di manleva assunto dall’Esecutore, precisando che non vi sono limiti al presente articolo numero di sinistri e che il massimale non è condizione essenziale di efficacia inferiore ad € 5.000.000,00 (cinquemilionivirgolazerozero), mentre la durata dovrà coprire il periodo decorrente dalla data stipula del contratto e, pertanto, qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare la copertura assicurativa di cui trattasi, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata fino a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subitododici mesi successivi alla sua scadenza.

Appears in 1 contract

Samples: www.scsivrea.it

Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva. L’Appaltatore, nell’esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell’Appaltatore quanto dell’Amministrazione e/o di terzi. Il predettoInoltre, almeno 10 giorni prima della consegna della fornitura, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne IUSS da tutti i danni da quest’ultimo subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti, opere, strutture anche preesistenti verificatisi nel corso dell’esecuzione del contratto, così quantificato:  Partita 1 - Fornitura - importo di appalto maggiorato dell'IVA come da aggiudicazione pari ad Euro  Partita 2 – strutture ed opere preesistenti – per € 4.000.000,00 (euro quattromilioni). L’importo indicato è complessivamente superiore all’importo del contratto in quanto la fornitura e la struttura richieste verranno realizzate e dovranno necessariamente integrarsi con l’impianto con tavola vibrante denominato 6D LAB già esistente presso Fondazione Eucentre. La polizza deve altresì assicurare IUSS contro la responsabilità civile per i danni causati a terzi rischi di esecuzione e a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori per una somma pari a Euro 500.000,00 ai sensi dell’art. 103 del Codice. L’Appaltatore, inoltre, l’Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne l’Autorità il Comune da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest’ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all’esecuzione del presente contratto. Resta inteso che l’esistenzaÈ obbligo dell’Appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa R.C., ecomprensiva della responsabilità civile verso terzi (RCVT), quindicon esclusivo riferimento all’oggetto del presente contratto e del relativo capitolato, con massimale non inferiore a € 3.000.000,00 (tremilioni/00) e con validità a decorrere dalla data di stipula del contratto fino a dodici mesi successivi alla sua scadenza, per la validità ed efficacia copertura di tutti i rischi di cui ai precedenti periodi, per i quali resta in ogni caso fermo l’obbligo di manleva assunto dall’appaltatore. In alternativa alla stipulazione della polizza assicurativa che precede, l’Appaltatore potrà dimostrare l’esistenza di cui una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche i servizi previsti dal presente contratto, fermo restando, in ogni caso, l’obbligo di manleva assunto dall’Appaltatore, precisando che non vi sono limiti al presente articolo numero di sinistri e che il massimale non è condizione essenziale di efficacia inferiore ad € 3 . 0 00.000,00 (tremilioni/00), mentre la durata dovrà coprire il periodo decorrente dalla data stipula del contratto e, pertanto, qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare la copertura assicurativa di cui trattasi, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata fino a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subitododici mesi successivi alla sua scadenza.

Appears in 1 contract

Samples: www.comunesanmichele.it