RESPONSABILITA’ E POLIZZA ASSICURATIVA Clausole campione

RESPONSABILITA’ E POLIZZA ASSICURATIVA. Ogni danno che in relazione all'espletamento di quanto previsto dal presente appalto o ad altre cause ad esso connesse derivasse al Comune e/o a terzi in genere, compreso gli utenti dei servizi ed il personale dello stesso Concessionario, si intenderà attribuito alla responsabilità della ditta Concessionaria senza riserve e/o eccezioni. In caso di danni, l’Appaltatore sarà comunque obbligato a darne immediatamente comunicazione all’Amministrazione appaltante. Il Comune, inoltre, è da intendersi esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità in riferimento a danni, infortuni od altro che dovesse occorrere al personale impiegato a qualsiasi titolo nell'espletamento dell’attività di cui al presente appalto che pertanto dovrà essere adeguatamente assicurato, addestrato, istruito e/o a terzi in genere. A copertura dei rischi di Responsabilità Civile Terzi in genere (utenti del servizio compresi) e/o Prestatori d’Opera (personale addetto) conseguenti all'espletamento dell’attività di cui trattasi – ricovero, custodia e mantenimento, nonché della gestione sanitaria e l’assistenza medico veterinaria dei cani ritrovati sul territorio del comune di Pordenone per il periodo post- contumaciale-, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla stipula di idonea polizza assicurativa con adeguati massimali che dovrà presentare in copia all'Amministrazione concedente prima dell'avvio del servizio (traccia a seguire). La suddetta copertura assicurativa, stipulata con primaria compagnia assicurativa regolarmente autorizzata dai competenti organi all'esercizio in Italia dei rami considerati, dovrà avere validità per tutta la durata del contratto e prevedere l'obbligo di comunicazione da parte della Compagnia di assicurazione verso l'Ente stesso nel caso sospensione/annullamento della garanzia qualunque ne sia la causa.
RESPONSABILITA’ E POLIZZA ASSICURATIVA. L’affidatario risponderà direttamente, ai sensi di legge, dei danni all’Ente o ai dipendenti a causa dello svolgimento del servizio, restando a suo completo carico qualsiasi risarcimento. A tal fine l’affidatario si obbliga a dichiarare in sede di presentazione dell’offerta di avere in corso di validità (o di impegnarsi a stipulare entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione di aggiudicazione, pena la revoca della stessa), con Compagnia Assicurativa autorizzata, una polizza assicurativa, per Responsabilità Civile (RCT/O) verso terzi a copertura dei rischi derivanti dall’esecuzione del servizio, avente le seguenti caratteristiche minime:
RESPONSABILITA’ E POLIZZA ASSICURATIVA. L’appaltatore è il solo responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti dell’Istituto relativamente alla gestione dei servizi resi con il proprio personale impiegato, ed è responsabile dei danni a chiunque causati, persone o beni, sia dell'Istituto che di soggetti terzi in relazione all’espletamento dei servizi oggetto del contratto. L’appaltatore si impegna a manlevare e a tenere indenne l'Istituto da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest’ultimo per effetto di inadempimenti o di violazioni di norme di legge o di regolamento, direttamente e indirettamente connessi all’esecuzione del contratto. A tal fine l’appaltatore del servizio in parola è tenuto a stipulare e trasmettere all’Istituto, anteriormente all’avvio dell’esecuzione del servizio, copia di specifica polizza assicurativa R.C. comprensiva della copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi, danni diretti ed indiretti a persone e cose e per infortuni. La suddetta polizza assicurativa dovrà essere emessa a copertura di tutti i rischi citati con esclusivo riferimento all’oggetto del contratto e avere validità per tutta la durata dell’appalto, garantendo massimali non inferiori ai seguenti importi: - € 3.000.000,00 per singolo sinistro; - € 3.000.000,00 per danni a cose; - € 3.000.000,00 per danni a persone. L’affidataria dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti: - che la polizza in questione copre i servizi previsti dal presente contratto di appalto, fermo restando, in ogni caso, l’obbligo di manleva assunto dall’affidataria; - che non vi sono limiti al numero di sinistri; - che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 3.000.000,00. Sono da ritenersi a esclusivo carico dell’appaltatore gli oneri e i rischi derivanti dall’utilizzo delle attrezzature, degli strumenti, dei materiali e dei prodotti di consumo e dei macchinari e automezzi utilizzati per l’esecuzione del servizio.
RESPONSABILITA’ E POLIZZA ASSICURATIVA. La Dit ta aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni tanto della stessa Dit ta aggiudicataria quanto dell Azienda Sanit aria, oppure di terzi, in conseguenza e per effetto dell esecuzione dei servizi di cui al presente capitolato. L aggiudicataria prima dell avvio del servizio deve st ipulare polizza assicurativa avente massimale non inferiore ad 500.000,00 con Primaria Compagnia a beneficio delle Aziende Sanitarie Locali per l intero periodo di fornitura a copertura del rischio per responsabilità civile della medesima nello svolgimento di tut te le at t ività di cui al servizio oggetto del presente capitolato. Det ta polizza dovrà tenere indenne l Azienda Sanit aria stessa ed il suo personale per i danni che l aggiudicataria dovesse arrecare. La polizza assicurativa deve garantire l Azienda Sanit aria anche in caso di colpa grave dell assicurato e di non osservanza da parte della Ditta di norme o leggi. L aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per danno conseguente ed eventuale deperimento, dist ruzione o furto, incendio e smarrimento dei documenti dei quali deve essere effettuato il t rat tamento o che risult ino affidati per la conservazione; a tale riguardo deve essere st ipulata anche una idonea polizza assicurativa che preveda la copertura del suddetto rischio, per tutta la durata del servizio. Qualora la Dit ta aggiudicataria non sia in grado di provare in qualsiasi momento le coperture assicurative indicate nel presente art icolo, il contratto di affidamento si intenderà risolto di dirit to con conseguente incameramento del deposito, a t it olo di penale, fatto salvo l obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
RESPONSABILITA’ E POLIZZA ASSICURATIVA. 11.1 L’aggiudicatario sarà considerato responsabile dei ritardi e dei danni che per suo fatto, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi e per mancata previdenza, venissero arrecati alle persone o alle cose, sia del Comune sia di terzi, durante il periodo contrattuale, intendendosi, pertanto, il Comune di Spoleto esonerato da qualsiasi conseguenza, diretta o indiretta, da ciò derivante.
RESPONSABILITA’ E POLIZZA ASSICURATIVA. L’appaltatore si impegna a garanzia delle responsabilità, di cui al presente capitolato, a stipulare con una primaria compagnia assicurativa apposita polizza assicurativa, con onere a suo carico per la responsabilità civile ed eventuali danni causati dai propri dipendenti o volontari a terzi con massimali di € 500.000,00.= (diconsi euro cinquecentomila/00). L’Amministrazione Comunale è esonerata da qualsiasi responsabilità per danni o infortuni che dovessero occorrere al personale della ditta durante l’esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere derivante dalla suddetta responsabilità deve intendersi già compreso e compensato nel corrispettivo appalto. L’appaltatore si obbliga a consegnare all’Amministrazione copia della polizza di cui sopra al momento della sottoscrizione del contratto; ove la ditta, nelle more di sottoscrizione del contratto, abbia comunque iniziato l’esecuzione del servizio e non dimostri, entro il termine perentorio comunicato dall’Amministrazione Comunale, di aver ottemperato a quanto previsto nel presente articolo, stipulando una polizza con data di decorrenza non successiva al primo giorno di esecuzione del servizio come previsto dal presente capitolato, la ditta incorrerà nell’automatica decadenza dall’aggiudicazione.
RESPONSABILITA’ E POLIZZA ASSICURATIVA. La Ditta aggiudicataria risponderà direttamente ed indirettamente di ogni danno che potrà derivare agli utenti del servizio, a terzi e a cose durante l’espletamento del servizio ed in conseguenza del servizio medesimo. La Ditta si assume anche tutte le responsabilità per eventuali avvelenamenti ed intossicazioni derivanti dall’ingerimento, da parte dei commensali, dei pasti forniti. Ogni responsabilità per danni che, in relazione all’espletamento del servizio od a cause ad esso connesse, derivassero all’Amministrazione Comunale od a terzi, persone o cose, si intenderà senza riserve ed eccezioni a totale carico della ditta appaltatrice. dall’espletamento del servizio nonché per i danni derivanti all’Amministrazione Comunale in conseguenza di quanto sopra. Nella polizza dovrà anche essere espressamente prevista la copertura per eventuali danni, lesioni, spese mediche e/o ricovero sopravvenute agli utenti delle mense scolastiche, in conseguenza della consumazione dei pasti nelle scuole. L’esistenza di tale polizza non libera l’appaltatore dalle proprie responsabilità, avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.

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  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

  • Call Center Si indicano di seguito i riferimenti del Servizio di Call Center: Contatti

  • Modalità di fatturazione 1. L’Erogatore trasmette alla ASL di competenza territoriale e all’Agenzia Sanitaria Regionale della Regione Abruzzo (ASR Abruzzo), la fattura relativa alla produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dal presente contratto e secondo le modalità di cui alla normativa vigente ed in conformità alle disposizioni regionali ed in particolare alla DGR 124/2020.

  • Valori L’assicurazione copre i danni materiali e diretti causati ai “valori” con il limite del 10% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 5.000,00. Le condizioni e i premi del presente SETTORE sono stati convenuti sulle specifiche dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato che l’attività assicurata corrisponde a quella descritta in Polizza (mod. 250266). Agli effetti di quanto sopra, a parziale deroga dell’art. 1, non si tiene conto dell’eventuale esistenza di attività non dichiarate che comportino un premio più elevato, purché il valore complessivo del “macchinario, attrezzatura ed arredamento” e “merci” relativi a tali attività non superi il 20% del valore del Contenuto.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: