Contract
Oggetto: invito a partecipare al confronto concorrenziale mediante gara telematica per l’affidamento a cottimo fiduciario dei lavori di “manutenzione straordinaria per rifacimento blocco uffici Corpo P moduli 47 – 48 p.ed. 868 sub11 X.X. Xxxxx - Xxxxxx xx Xxxxxxxx (XX)”.
Gara n. 96243
Codice CIG n. 8533990754 Codice CUP n. C76C20000020003
PREMESSO:
a) che Trentino Sviluppo S.p.A. si avvale, quale sistema di negoziazione informatico per l’attuazione della gara in oggetto, del Sistema Informatico per le procedure telematiche di affidamento, di seguito chiamato Sistema;
b) che la documentazione di gara è disponibile all’interno dell’ambiente di gara sul Sistema SAP SRM, accessibile dal sito internet xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx.xxx (Accedi ai servizi e - Procurement);
c) che, secondo quanto specificatamente indicato di seguito, la gara si svolgerà con un sistema di negoziazione telematica a buste chiuse con il criterio dell’offerta a prezzi unitari;
d) che per accedere al Sistema è necessario possedere la dotazione tecnica minima indicata al paragrafo 1.2 – Capitolo 1 – Sezione 1 dell’allegato “Guida Operativa”;
con la presente
SI INVITA
ai sensi dell’art. 52 della L.P. 10 settembre 1993, n. 26, dell’art. 9 della Legge Provinciale di recepimento delle Direttive Europee in materia di contratti pubblici (L.P. 9 marzo 2016, n. 2), degli artt. 3, 4bis, 7 e 8 della Legge Provinciale 23 marzo 2020 n. 2 e s.m. e del Titolo IV, Capo V del
D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. (regolamento di attuazione della L.P. 26/1993), codesta spettabile Impresa a partecipare alla presente gara telematica per l’affidamento a cottimo dei lavori in oggetto, le cui caratteristiche principali sono evidenziate nella sezione “Dati principali dell’appalto”.
Al presente invito sono allegati e ne formano parte integrante i seguenti documenti:
− Elaborati progettuali;
− Lista delle Lavorazioni e Forniture;
− Fac-simili di dichiarazioni da allegare all’offerta;
− Guida operativa – Risposta del fornitore alla gara telematica ad invito per l’affido di lavori.
Al fine di evitare la presentazione di dichiarazioni irregolari o incomplete che possono comportare l’esclusione dell’impresa dalla procedura di gara si invita il concorrente ad avvalersi dei fac-simili predisposti dall’Amministrazione caricati a sistema all’interno dei “Dati Generali” nella sezione “Informazioni Acquirente”, nella cartella compressa denominata “Documentazione da caricare a sistema”. La scrupolosa compilazione dei modelli agevolerà i concorrenti nel rendere tutte le dichiarazioni attestanti la sussistenza dei requisiti di partecipazione richiesti.
Al fine di agevolare le imprese nella presa visione della documentazione allegata alla gara si è proceduto a caricare sul sistema i vari files suddivisi per argomento in varie cartelle “compresse”. Quindi, nella sezione “Dati di Testata – Documenti” si potranno aprire le diverse cartelle suddivise per tipologia di documentazione (es. Elaborati progettuali – Sicurezza, Documentazione da caricare a sistema ecc…). Si informa che il sistema operativo Windows, a partire da Windows XP, ha un comando per la creazione e l’apertura di archivi compressi (tasto destro del mouse, "Invia a/Cartella compressa", oppure "Apri con/Cartelle compresse"), anche in formati proprietari, quali Xxxxxx, WinRar.
Gli elaborati progettuali caricati a sistema costituiscono solamente un supporto per i concorrenti; in caso di contestazioni o discordanze faranno fede esclusivamente gli elaborati progettuali originali.
PREMESSE: DATI PRINCIPALI DELL'APPALTO
Committente dei lavori è la società TRENTINO SVILUPPO S.p.A., - con sede legale in Xxxxxxxx (Xxxxxx) Xxx Xxxxxxxxx Xxxx, 0 38068, telefono 0464/443111, telefax 0464/443112, e-mail: xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx (nel seguito anche “Amministrazione”).
1. Descrizione dell’opera:
Lavori di “manutenzione straordinaria per rifacimento blocco uffici Corpo P moduli 47 – 48 p.ed. 868 sub11 X.X. Xxxxx - Xxxxxx xx Xxxxxxxx (XX).
2. Luogo di esecuzione dei lavori:
Comune di Rovereto (TN).
3. Caratteristiche generali dell'opera e natura delle prestazioni:
Si rimanda alla descrizione tecnica di cui agli elaborati del progetto esecutivo scaricabili dal sistema SAP SRM.
Il progetto esecutivo è stato redatto dal Arch. Xxxxxxxxx. Il tecnico Arch. Xxxxxxxx Xxxxxx ha svolto la mansione di Coordinatore sicurezza in fase di progettazione (CSP) e ricoprirà anche il ruolo di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE).
Il Direttore Xxxxxx è individuato nella persona dell’Arch. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx dello studio SITECO di Rovereto.
4. Termine di esecuzione dei lavori:
70 (settanta) giorni naturali consecutivi.
5. I lavori sono finanziati nel seguente modo:
Fondi propri della stazione appaltante.
6. I pagamenti saranno effettuati con le modalità indicate all’articolo 16, 17, 18 e 19 del Capitolato Speciale d'Appalto.
7. Importo complessivo di appalto: EURO 226.401,34 di cui:
a) EURO 218.199,97 per lavorazioni soggette a ribasso.
b) EURO 8.201,37 per oneri non soggetti a ribasso d’appalto, per il piano di sicurezza e di coordinamento e per il piano operativo di sicurezza.
8. Classificazione dei lavori: CATEGORIA PREVALENTE:
Categoria OG1 (Edifici civili e industriali) per EURO 88.563,27 di cui:
a) EURO 84.998,14 per lavorazioni soggette a ribasso.
b) EURO 3.565,13 per oneri non soggetti a ribasso d’appalto, per il piano di sicurezza e di coordinamento e per il piano operativo di sicurezza.
Nella categoria prevalente sono ricomprese le seguenti lavorazioni per le quali è richiesta per legge una speciale abilitazione (D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.):
- impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie (OS3) per Euro 15.850,55 di cui:
a) EURO 15.722,09 per lavorazioni soggette a ribasso.
b) EURO 128,46 per oneri non soggetti a ribasso d’appalto, per il piano di sicurezza e di coordinamento e per il piano operativo di sicurezza.
Voci dalla n. 61 alla n. 62, dalla n. 86 alla n. 88, voce n. 90, dalla n. 98 alla n. 102 e dalla n. 115 alla n. 131 della “Lista delle Lavorazioni e forniture”.
Qualora il concorrente non sia in possesso della speciale abilitazione richiesta dalla legge o di attestazione SOA nella categoria speciale di riferimento OS3 è tenuto a dichiarare che intende subappaltare interamente le predette lavorazioni, pena l’esclusione.
Ai sensi dell’art. 79, comma 16 del D.P.R. 207/2010, il concorrente qualificato nella categoria OG11 può eseguire lavori della categoria OS3 per la classifica corrispondente a quella posseduta.
CATEGORIA SCORPORABILE A QUALIFICAZIONE NON OBBLIGATORIA.
Categoria OS6 (Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi)
per EURO 42.870,64 di cui:
a) EURO 41.543,14 per lavorazioni soggette a ribasso.
b) EURO 1.327,50 per oneri non soggetti a ribasso d’appalto, per il piano di sicurezza e di coordinamento e per il piano operativo di sicurezza.
Le lavorazioni appartenenti alla categoria OS6 sono eseguibili direttamente dall’aggiudicatario anche se privo della relativa qualificazione.
CATEGORIA SCORPORABILE A QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA.
Categoria OS28 (Impianti termici e di condizionamento) per EURO 63.342,71 di cui:
c) EURO 62.081,95 per lavorazioni soggette a ribasso.
d) EURO 1.260,76 per oneri non soggetti a ribasso d’appalto, per il piano di sicurezza e di coordinamento e per il piano operativo di sicurezza.
Le lavorazioni appartenenti alla categoria OS28 (a qualificazione obbligatoria) sono eseguibili direttamente dall’aggiudicatario solo se in possesso della relativa qualificazione. Qualora il concorrente non sia in possesso è tenuto a dichiarare che intende subappaltare interamente le predette lavorazioni, pena l’esclusione.
Ai sensi dell’art. 79, comma 16 del D.P.R. 207/2010, il concorrente qualificato nella categoria OG11 può eseguire lavori della categoria OS28 per la classifica corrispondente a quella posseduta.
CATEGORIA SCORPORABILE A QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA “SIOS” (di
importo superiore al 10% dell’importo dei lavori):
(lavorazioni di cui al D.M. 10 novembre 2016, n. 248 “Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione” adottato ai sensi dell’art. 89, comma 11, del D.Lgs. 50/2016)
Categoria OS30 (Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi) per EURO 31.624,72 di cui:
a) EURO 29.576,74 per lavorazioni soggette a ribasso.
b) EURO 2.047,98 per oneri non soggetti a ribasso d’appalto, per il piano di sicurezza e di coordinamento e per il piano operativo di sicurezza.
Le lavorazioni appartenenti alla categoria OS30, a qualificazione obbligatoria superspecialistiche “SIOS”, sono eseguibili direttamente dall’aggiudicatario solo se in possesso della relativa adeguata qualificazione.
Ai sensi dell’art. 92 comma 7 del D.P.R. 207/2010, i requisiti non posseduti dall’impresa dovranno essere, a pena di esclusione, oggetto di subappalto.
Ai sensi dell’art. 89 comma 11 D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 1 DM 24/2016, per le lavorazioni appartenenti alla categoria OS30 non è ammesso l’avvalimento.
9. L’opera non è suddivisa in lotti.
10. Il contratto di appalto sarà stipulato a misura.
11. L’aggiudicazione sarà effettuata, ai sensi dell’art. 16 comma 3 della L.P. 2/2016, mediante confronto concorrenziale per l’affidamento a cottimo ai sensi dell’art. 52 della l.p. 26/93, con il criterio del prezzo più basso determinato mediante il sistema dell’offerta a prezzi unitari e con le modalità procedurali dell’art. 57 del regolamento di attuazione della L.P. 10 settembre 1993, n. 26, in conformità alle norme contenute nel presente invito, sulla base del capitolato speciale d’appalto e degli elaborati di progetto.
E’ previsto il ricorso alla valutazione delle offerte anomale e alla loro esclusione automatica dalla procedura concorsuale ai sensi dell’art. 40, comma 1 della L.p. 26/93, come meglio specificato ai paragrafi 5 e 5.1 del presente invito.
Ai sensi dell’art.16 comma 6 della L.P. 2/2016 non sono ammesse offerte in aumento.
12. Ai sensi dell’art. 45 comma 3 del regolamento di attuazione della L.P. 10 settembre 1993, l’offerta è subordinata, a pena di esclusione, alla visita dei luoghi (sopralluogo obbligatorio) ove debbono essere eseguiti i lavori.
La visita deve essere effettuata dal legale rappresentante dell’impresa (o altro incaricato a ciò specificatamente delegato) previo appuntamento da concordare con l’Area Immobili, Aree Industriali e Insediamenti telefonando presso la sede della società al numero 0464/443111.
Si invita a formulare la richiesta non oltre 7 giorni antecedenti il termine di presentazione dell’offerta. Ad avvenuta effettuazione del sopralluogo l’incaricato dell’Amministrazione rilascerà un’attestazione, che dovrà essere conservata dall’Impresa ai fini dell’eventuale verifica successiva.
13. Consegna anticipata dei lavori
Per motivi di indifferibilità ed urgenza è prevista la consegna anticipata dei lavori ai sensi e nel rispetto delle previsioni dell’art. 46 della L.P. 26/1993.
1. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E REQUISITI DI QUALIFICAZIONE
1.1 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Sono ammessi a presentare offerta i soggetti elencati all’art. 36, comma 1 della L.p. 26/93, anche stabiliti in altri Stati aderenti all’Unione Europea, ai sensi dell’art. 34, comma 6, della L.p. 26/93, che abbiano ricevuto il presente invito da parte dell'Amministrazione appaltante.
Le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 36, comma 1 lett. e-bis) della L.p. 26/93 possono partecipare alla procedura di gara secondo quanto previsto dalla determinazione dell’Autorità di Xxxxxxxxx sui contratti pubblici n. 3 di data 23 aprile 2013.
Le Imprese invitate singolarmente possono partecipare alla gara in Raggruppamento temporaneo con altre Imprese, ai sensi dell’art. 36, comma 2 della L.p. 26/93. L’Impresa invitata singolarmente deve assumere la qualifica di capogruppo nell’ambito del Raggruppamento.
I raggruppamenti temporanei ed i consorzi di cui all’art. 36, comma 1, lett. d) ed e) della L.p. 26/93 possono partecipare anche se non ancora costituiti, in conformità a quanto disposto dall’art. 48 comma 8 del D.Lgs. 50/2016. In tal caso, l’offerta deve essere sottoscritta da tutte le Imprese che costituiranno il raggruppamento o consorzio e corredata dalla dichiarazione congiunta, o di ciascun associato, contenente l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo, conformandosi a quanto previsto con riguardo ai raggruppamenti temporanei dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici.
Dovrà altresì essere indicata la quota di partecipazione al raggruppamento/consorzio di ciascuna impresa riunita che dovrà essere adeguata ai requisiti di qualificazione posseduti.
I lavori saranno eseguiti dalle imprese riunite secondo le quote indicate in sede di offerta e nel mandato, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione dell’Amministrazione che ne verificherà la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate, ai sensi dell’art. 92, comma 2 del D.P.R. 207/2010.
Le Imprese invitate singolarmente ed i raggruppamenti temporanei, ai sensi dell'art. 92, comma 5 del D.P.R. 207/2010, possono altresì associare altre Imprese in possesso dei requisiti di qualificazione anche per categorie o importi diversi da quelli richiesti dal presente invito, a condizione che i lavori complessivamente eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell'importo del contratto d'appalto e che l'ammontare complessivo dei suddetti requisiti di qualificazione posseduti da ciascuna di tali imprese sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.
In caso di aggiudicazione, i raggruppamenti temporanei saranno tenuti a costituirsi nelle forme previste dall’art. 48 del D.Lgs. 50/2016.
La documentazione richiesta al successivo paragrafo 4.1 (“Dichiarazione”) del presente invito deve essere prodotta relativamente a ciascuna impresa raggruppata.
In luogo della produzione da parte di ciascuna impresa raggruppata della predetta Dichiarazione di partecipazione, può essere prodotta un’unica dichiarazione di partecipazione cumulativa avente i contenuti di cui al paragrafo 4.1, sottoscritta digitalmente da tutte le imprese componenti il raggruppamento.
Ai sensi dell’art. 36 commi 3, 4 e 5 della L.p. 26/93 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o in più soggetti che abbiano stipulato il contratto di GEIE, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE.
Nel caso di GEIE dovranno essere indicate le imprese facenti parte dello stesso.
Ai sensi dell’art. 36 comma 6 della L.p. 26/93 è vietata la partecipazione alla medesima procedura dei consorzi di cui all’art. 36 comma 1 lett. b) e c) della L.p. 26/93 e delle imprese per conto delle quali il consorzio intende partecipare. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia i consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale.
In caso di consorzi di cui all’art. 36, comma 1 lett. b) e c) della L.p. 26/1993 e xx.xx., le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa dovranno rendere la dichiarazione di cui al paragrafo 4.1, limitatamente ai motivi di esclusione di cui alla lettera C del successivo paragrafo 4.1.
I consorzi stabili hanno altresì facoltà di partecipare in proprio e in tal caso nessuna delle imprese consorziate potrà partecipare alla procedura. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia i consorziati.
Le imprese concorrenti stabilite in altri Stati aderenti all’Unione europea sono ammesse alle condizioni previste dall’art. 45 del d.lgs. 50/2016.
Non possono partecipare imprese che hanno sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza.
Ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera e) del D. Lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d’appalto un operatore economico che si trova nella situazione di distorsione della concorrenza derivante dal suo precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’art. 67 del D. Lgs. 50/2016 che non possa essere risolta con misure meno intrusive.
Ai sensi dell'art. 24, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara non possono essere affidatari degli appalti di lavori pubblici, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione. Tale divieto si estende anche alle imprese controllate, controllanti o collegate all’affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento sono determinate in relazione a quanto previsto dall’art. 2359 del codice civile.
I divieti di cui all'art. 24, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 si estendono anche ai dipendenti dell’affidatario dell’incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell’incarico ed ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione ed ai loro dipendenti.
Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l’esperienza acquisita nell’espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.
Agli operatori economici che hanno depositato la domanda di ammissione al concordato preventivo di cui all’art. 161, anche ai sensi del comma 6, del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, oppure la domanda di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del X.X. 00 marzo 1942, n. 267 oppure che siano stati ammessi al concordato preventivo, si applica quanto previsto dall'articolo 110 del Codice e dall'articolo 186-bis del Regio decreto n. 267 del 1942 (legge fallimentare), come meglio specificato al paragrafo 4.3.
1.2 REQUISITI DI QUALIFICAZIONE
Le condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per partecipare alla gara sono le seguenti.
1) attestazione di qualificazione, rilasciata da una S.O.A. regolarmente autorizzata, in corso di validità, per categorie e classifiche adeguate ai lavori in appalto; se la classifica corrispondente all’importo dei lavori che il concorrente intende assumere è pari o superiore alla classifica III, l’attestazione SOA dovrà riportare l’indicazione, in corso di validità, del possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, rilasciate da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, di cui all’art. 63 del
D.P.R. 207/2010 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.
Si precisa che:
• la certificazione S.O.A. e l’indicazione nella stessa riportata del possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, dovranno essere in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui al precedente paragrafo 1, pena l’esclusione, fatto salvo quanto previsto all’art. 76 comma 5 del D.P.R. 207/2010. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l’adeguata prova documentale di aver richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza del termine il rinnovo dell’attestazione SOA, pena l’attivazione del soccorso istruttorio;
• Le imprese la cui attestazione SOA riporti l’indicazione del possesso della certificazione di qualità scaduta al termine per la presentazione delle offerte, devono dimostrare il possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, in corso di validità;
• Le imprese la cui attestazione SOA riporti l’indicazione del termine per la verifica triennale scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, devono dimostrare di aver richiesto alla SOA l’effettuazione della verifica in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall’art. 77 del D.P.R. 207/2010. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio;
• I consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l’indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, devono dimostrare di aver richiesto, entro quest’ultimo termine, alla SOA l’adeguamento del proprio attestato a seguito della conoscenza dell’esito positivo delle verifiche in capo alla consorziata cui si riferisce la scadenza. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio.
Il dichiarante farà riferimento alle categorie comprese nel presente appalto possedute dall’Impresa, nonché alla relativa classifica.
Il requisito sopra indicato dovrà essere posseduto dai concorrenti, a pena di esclusione, secondo il disposto dell’art. 92 del DPR 207/2010 che stabilisce le condizioni di partecipazione delle imprese singole e di quelle associate, come di seguito indicato.
REQUISITI DELLE IMPRESE SINGOLE
L’impresa singola può partecipare alla gara qualora sia in possesso di attestazione S.O.A. con riferimento alla categoria prevalente per l’importo totale dei lavori ovvero alla categoria prevalente e alla categoria scorporabile per i singoli importi.
I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili e subappaltabili non posseduti dall’impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
Ai sensi dell’art. 61 comma 2 del DPR 207/2010, la qualificazione in una categoria abilita l’impresa a partecipare alla gara e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.
REQUISITI DELLE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE E DEI CONSORZI ORDINARI, DI TIPO ORIZZONTALE
Ai sensi dell’art. 92 comma 2 del D.P.R. 207/2010, per le associazioni temporanee di imprese, per i consorzi ordinari di cui all’art. 2602 c.c. e gli altri soggetti di cui all’art. 36, comma 1, lett. d), e) ed
f) della L.p. 26/93 di tipo orizzontale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti per le imprese singole devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. L’impresa mandataria assume in sede di offerta i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.
Ai sensi dell’art. 61 comma 2 del DPR 207/2010, nel caso di imprese raggruppate o consorziate di tipo orizzontale l’incremento di un quinto della classifica di qualificazione posseduta da ciascuna impresa riunita si applica a condizione che l’impresa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara. Tale disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo del 40%.
REQUISITI DELLE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE DI TIPO VERTICALE
Ai sensi dell’art. 92 comma 3 del D.P.R. 207/2010, per le associazioni temporanee di imprese, per i consorzi ordinari di cui all’art. 2602 c.c. di tipo verticale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola.
I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili e interamente subappaltabili non assunte da imprese mandanti sono posseduti dalla impresa mandataria con riferimento alla categoria prevalente.
Ai sensi dell’art. 61 comma 2 del DPR 207/2010, nel caso di imprese raggruppate o consorziate di tipo verticale l’incremento di un quinto della classifica di qualificazione posseduta da ciascuna impresa riunita si applica a condizione che l’impresa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori della categoria di relativa assunzione.
REQUISITI DELLE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE DI TIPO MISTO
Ai sensi dell’art. 48, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, i lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprese riunite in associazione di tipo orizzontale.
Tali soggetti di tipo misto sono ammessi a partecipare a condizione che le imprese associate o consorziate in senso orizzontale possiedano i requisiti minimi previsti per le associazioni temporanee di imprese di tipo orizzontale e che le imprese associate o consorziate in senso verticale possiedano i requisiti minimi previsti per le associazioni temporanee di imprese di tipo verticale. Inoltre nell’ambito dell’associazione di tipo orizzontale finalizzata all’assunzione dei lavori
riconducibili alla categoria prevalente l’impresa mandataria assume in sede di offerta i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.
Ai sensi dell’art. 61 comma 2 del DPR 207/2010, nel caso di imprese raggruppate o consorziate di tipo misto l’incremento di un quinto della classifica di qualificazione posseduta da ciascuna impresa riunita si applica a condizione che l’impresa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori della categoria di relativa assunzione. Tale disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo del 40%.
2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELL'OFFERTA
2.1 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Per essere ammessa alla gara telematica, codesta Impresa dovrà inviare la propria offerta esclusivamente attraverso il sistema secondo le modalità illustrate di seguito e specificatamente indicate nella Guida Operativa.
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 11 dicembre 2020
Il presente cottimo è individuato a sistema con il n. 96243. Scadenza chiarimenti tecnici: 07 dicembre 2020 ore 17:00.
Le istruzioni per la modalità di gestione dell’offerta (predisposizione, caricamento documenti, firma digitale, invio, consultazione, modifica o cancellazione dell’offerta) sono indicate alla Sezione III della Guida Operativa.
Prima di inviare l’offerta, i concorrenti dovranno assicurarsi di aver caricato a sistema i seguenti documenti firmati digitalmente:
1. La dichiarazione prodotta secondo i contenuti e le indicazioni di cui al successivo paragrafo 4.1 della presente lettera di invito;
2. l’eventuale documentazione/dichiarazioni di cui ai paragrafi 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5.
Il concorrente avrà cura di classificare i documenti di cui ai precedenti punti 1 e qualora dovuti 2 nella categoria “Allegato amministrativo” come indicato al paragrafo 1.2 – Capitolo 1 – Sezione III della Guida Operativa.
3. documento Lista delle lavorazioni e forniture, comprensiva dell’indicazione dei costi della manodopera come previsto al paragrafo 3.1;
4. documento di sintesi dell’offerta.
Il concorrente avrà cura di classificare i documenti di cui ai precedenti punti 3 e 4 nella categoria “Allegato economico” come indicato al paragrafo 1.2 – Capitolo 1 – Sezione III della Guida Operativa.
Il mancato caricamento a sistema o la mancata sottoscrizione secondo le modalità previste ai successivi paragrafi 2.2 e 3.1 della Lista delle lavorazioni e forniture comporta l’esclusione dalla gara.
Nel momento dell’invio dell’offerta alla stazione appaltante, il sistema inoltra in automatico all’offerente una comunicazione di “Notifica offerta presentata” all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dall’impresa; tale comunicazione informa dell’avvenuto invio dell’offerta.
Entro il termine prefissato per la presentazione dell’offerta è possibile modificare un’offerta già presentata; in tal caso dovrà essere inviata a sistema una nuova offerta in sostituzione di quella precedentemente inviata, come indicato al Capitolo 4 – Sezione III della Guida Operativa.
Scaduto il termine per la presentazione dell’offerta, il sistema non consentirà più di inviare l’offerta né modificare o cancellare l’offerta già presentata.
In caso di proroga, sospensione, riattivazione e annullamento della gara, le relative comunicazioni saranno inviate tramite sistema, con le modalità indicate nella Sezione V della Guida Operativa.
Ai sensi dell’art. 81 comma 2 del regolamento della L.P. 26/93 (D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9- 84/Leg) l’amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà, previa comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, di sospendere, rinviare o annullare l’intero procedimento nelle ipotesi in cui si siano verificate gravi compromissioni del sistema tali da determinare l’irregolarità della procedura telematica.
Ai sensi dell’articolo 48, comma 10, del regolamento di attuazione della L.P. 26/1993, il termine minimo per la ricezione delle offerte, decorrente dalla data di spedizione degli inviti, è ridotto da 30 a 14 giorni in ragione dell’urgenza determinata dalle necessità di garantire l’inizio delle attività produttiva dell’azienda insediante Audaces Europe S.r.l..
2.1.1 RICHIESTA DI INFORMAZIONI
Informazioni possono essere richieste, ai sensi del Piano anticorruzione 2020-2022, ESCLUSIVAMENTE per iscritto, inoltrando apposita richiesta a mezzo del sistema Sap-Srm, con le modalità di cui al paragrafo 3.1 – Capitolo 3 – Sezione II della Guida Operativa.
I chiarimenti di carattere tecnico dovranno essere richiesti entro il termine indicato al paragrafo 2.1.
L’Amministrazione riscontrerà le richieste di chiarimento prima della scadenza del termine fissato dall’invito per la presentazione dell’offerta con le modalità indicate al paragrafo 3.2 – Capitolo 3 – Sezione II della Guida Operativa ossia:
- se la risposta al chiarimento è di interesse particolare di una specifica impresa, tale risposta viene inviata solo all’impresa che ha formulato il quesito, e che riceverà notifica della presenza di chiarimenti sul sistema Sap-Srm al proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);
− se la risposta al chiarimento è di interesse generale, ogni singola impresa invitata riceve notifica della presenza di chiarimenti sul sistema Sap-Srm al proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).
Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l’inserimento a Sistema delle proprie offerte dovranno essere effettuate contattando il call center del Gestore del Sistema (CSD) al numero 0461 800786 (fascia oraria 17 - 8) e il numero verde del contact center 000 00 00 00 (fascia oraria 8 - 17), al quale dovrà essere comunicato il numero di gara telematica.
Al fine di permettere un riscontro in tempo utile delle richieste di assistenza di tipo informatico, le stesse dovranno essere effettuate almeno 60 (sessanta) minuti prima della scadenza del termine per l’invio dell’offerta. Si suggerisce, quindi, di evitare di presentare offerta nelle ore immediatamente antecedenti alla scadenza.
Le richieste di informazioni possono essere inoltrate anche all’indirizzo pec xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
2.1.2 AVVERTENZE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE
L’aggiudicatario sarà tenuto nell'esecuzione del contratto al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal Protocolli di prevenzione dei reati ex D.lgs 231/2001 e dei reati di corruzione ex L. 190/2012 evidenziati nel “Documento di sintesi del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001 integrato ex L. 190/2012” , dei principi contenuti nel Codice Etico e delle regole contenute nel Codice di comportamento degli amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori adottati da Trentino Sviluppo S.p.A., pubblicati nella sezione “Società Trasparente” del sito internet istituzionale. Nel contratto sarà prevista apposita clausola risolutiva in caso di violazione di tali obblighi.
A tal fine si ribadisce che ogni comunicazione tra i concorrenti e l’Amministrazione inerente la presente procedura dovrà avvenire esclusivamente in forma scritta.
Al fine di prevenire fenomeni corruttivi:
I. Fermo l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, l’operatore economico si impegna a segnalare tempestivamente all’amministrazione aggiudicatrice qualsiasi condotta volta a turbare o pregiudicare il regolare svolgimento della procedura di affidamento, posta in essere da ogni interessato o da chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura medesima, anche nella forma tentata.
II. L’operatore economico si impegna a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’aggiudicazione dei lavori.
L’Amministrazione provvederà alle pubblicazioni ai sensi dell’art. 29, comma 1, del d.lgs. 50 del 2016 sul profilo della stazione appaltante.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
2.2 MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE E CARICAMENTO DEI DOCUMENTI DI CUI AL PARAGRAFO 2.1
Le dichiarazioni di cui al successivo paragrafo 4.1 ed eventuali altri documenti che il concorrente intende produrre devono essere caricati a sistema firmati digitalmente (dal legale rappresentante o un suo procuratore) con estensione .p7m e classificati nella categoria “Allegato amministrativo” come indicato al paragrafo 1.2 – Capitolo 1 – Sezione III della Guida Operativa.
Il documento “Lista delle lavorazioni e Forniture” e il Documento di sintesi dell’offerta devono essere caricati a sistema firmati digitalmente (dal legale rappresentante o un suo procuratore) con estensione .p7m e classificati nella categoria “Allegato economico” come indicato al paragrafo
1.2 – Capitolo 1 – Sezione III e al Capitolo 1 – Sezione VI della Guida Operativa.
MODALITÀ
DI
INSERIMENTO
DELLA
DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA/ECONOMICA
• Nella sezione “Documentazione offerta” è possibile caricare i documenti da allegare. La documentazione obbligatoria da allegare è visibile, con specificata la categoria e sottocategoria di appartenenza, all’interno della medesima schermata e può essere caricata a sistema mediante il tasto “aggiungere allegato firmato”. Selezionare la categoria e la sottocategoria del documento da allegare. Selezionato il file da allegare dal proprio PC, premere “Scegli file” e una volta selezionato il documento cliccare sul pulsante “OK”.
• Una volta inserita tutta la documentazione richiesta cliccare sul pulsante “Salvare lotto”.
Si precisa che l’estensione .p7m è generata in automatico con la procedura di firma digitale. Si avverte che il Sistema accetta documenti firmati digitalmente con estensione pdf.p7m.
Per quanto concerne l’apposizione della firma digitale sulla documentazione in formato pdf, si rinvia a quanto descritto nelle Sezioni VI della Guida Operativa e a quanto riportato nelle F.A.Q. (Frequently Asked Questions), sezione Firma Digitale, reperibili al link: xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxxXxxxxxxxx/XxX.xxx.
Per quanto attiene il caricamento a sistema dei documenti firmati digitalmente si rimanda ai paragrafi 1.1 e 1.2 – Capitolo 1 – Sezione III della Guida Operativa.
NB: l’errata classificazione dei documenti all’interno di “Allegato amministrativo” o “Allegato economico” non comporta l’esclusione dalla gara.
3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELL’OFFERTA
ECONOMICA
3.1 MODALITÀ DI COMPILAZIONE E FIRMA DELLA LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE
Il documento “Lista delle lavorazioni e forniture” deve essere caricato a sistema firmato digitalmente (dal legale rappresentante o un suo procuratore) con estensione .p7m e classificato
nella categoria “Allegato economico”, come indicato ai paragrafi 1.1 e 1.2 – Capitolo 1 – Sezione III della Guida Operativa.
La formulazione dell’offerta economica avviene mediante la compilazione integrale del file pdf denominato “Lista delle lavorazioni e forniture”, ai sensi dell’art. 57 del D.P.P. 11 maggio 2012,
n. 9-84/Leg., secondo le modalità di seguito specificate. Il predetto modulo è un file pdf allegato unitamente agli altri elaborati della presente procedura di gara.
La formulazione dell’offerta economica avviene, pertanto, mediante la compilazione del file denominato “Lista delle lavorazioni e forniture”, secondo le seguenti modalità:
- l’offerente deve inserire unicamente il prezzo unitario offerto per ogni singola voce relativa alle varie categorie di lavoro in cifre, compilando il campo “Prezzo unitario (in cifre)”.
- Il file di cui sopra automaticamente:
▪ compila il campo relativo al “Prezzo unitario (in lettere)” (corrispondente a quello in cifre inserito dall’offerente);
▪ calcola il prodotto del prezzo unitario moltiplicato per la quantità indicata dalla Stazione appaltante (prezzi complessivi parziali), inserendo il relativo importo nel campo “Importo totale”;
▪ calcola il “Totale offerta al netto degli oneri di sicurezza”, derivante dalla somma di tutti i prezzi complessivi parziali, espresso in cifre ed in lettere;
▪ calcola la percentuale di ribasso con tre decimali dopo la virgola, in cifre ed in lettere. Si precisa che l’arrotondamento avviene all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a 5.
La percentuale di ribasso, espressa in cifre e in lettere, con tre decimali dopo la virgola, indicata in calce all’offerta viene calcolata rapportando il prezzo complessivo offerto, al netto degli oneri della sicurezza, con il prezzo delle lavorazioni soggette a ribasso, stimato dalla Stazione appaltante e posto a base di gara.
La lista delle lavorazioni e forniture, dovrà, a pena di esclusione, essere firmata digitalmente dal Legale rappresentante dell'Impresa ovvero da un suo procuratore.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 2bis, del D.P.P. n. 9-84/Leg del 2012 e xx.xx., il concorrente dovrà indicare i COSTI DELLA MANODOPERA, compilando il campo appositamente predisposto in calce al file “Lista delle lavorazioni e forniture”.
Una volta compilata, la “Lista della lavorazioni e forniture” dovrà essere salvata e firmata digitalmente. La firma di questo documento .pdf, avverrà come un qualsiasi altro documento, quindi, riepilogando:
▪ selezionare il file “Lista delle lavorazioni e forniture”, che contiene le firme in formato PAdES- T (.PDF) del Presidente di Trentino Sviluppo Spa che è stato compilato con le modalità sopra indicate da parte del concorrente;
▪ attivare la funzione del software di firma che permette di apporre la propria firma sul file
selezionato;
▪ il file così firmato, dovrà essere inserito a sistema a corredo dell’offerta.
Al termine del processo di firma, il file in formato .p7m che sarà allegato all’offerta dovrà contenere:
• il file .pdf debitamente compilato dal concorrente, comprensivo delle due firme successive in formato PAdES-T (.pdf) del Presidente di Trentino Sviluppo Spa, con i relativi certificati di sottoscrizione;
• la firma del concorrente invitato in formato CAdES-T (.P7M), apposta sul file .pdf debitamente compilato, con il relativo certificato di sottoscrizione.
Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo già costituito, il modulo “Lista delle lavorazioni e forniture” potrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante della sola Impresa capogruppo o da un suo procuratore, in nome e per conto proprio e delle mandanti.
Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito, il modulo “Lista delle lavorazioni e forniture” dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata o suo procuratore seguendo le modalità di apposizione della firma digitale sul file “Lista delle lavorazioni e forniture” secondo le seguenti modalità:
Impresa capogruppo:
• accede al proprio software di firma digitale e seleziona il file “Lista delle lavorazioni e forniture”, che contiene la firma in formato PAdES-T (.pdf) del Presidente di Trentino Sviluppo Spa e già compilato con le modalità sopra indicate da parte del concorrente;
• attiva la funzione del software di firma che permette di apporre la propria firma sul file selezionato;
• il file così firmato avrà ora un’estensione .pdf.p7m. Questo file verrà trasmesso per la firma alle altre imprese componenti il raggruppamento temporaneo non ancora costituito.
Impresa mandante:
• riceve il file “Lista delle lavorazioni e forniture” da firmare digitalmente;
• accede al proprio software di firma digitale e seleziona il file “Lista delle lavorazioni e forniture”, che ha estensione .pdf.p7m poiché precedentemente firmato dalla capogruppo;
• attiva la funzione del software di firma che permette di apporre la propria firma sul file selezionato;
• ritrasmette il file così firmato all’impresa capogruppo o lo invia agli altri componenti il raggruppamento per l’apposizione anche della loro firma.
Al termine del processo di firma, il file in formato .p7m che sarà allegato all’offerta dovrà contenere:
• il modulo pdf debitamente compilato dal concorrente, comprensivo della firma in formato PAdES-T (.pdf) del Presidente di Trentino Sviluppo Spa, con i relativi certificati di sottoscrizione;
• la firma dell’impresa invitata e, in caso di raggruppamento temporaneo di impresa, la/le firma/e dell’impresa/e mandante/i in formato CAdES-T (.p7m), apposta sul file .pdf debitamente compilato, con il relativo certificato di sottoscrizione.
Per verificare se la firma digitale sul file denominato “Lista delle categorie e forniture” è stata apposta correttamente, si consiglia di prendere visione della Sezione VI della Guida Operativa.
Comporta l’esclusione dalla gara:
• la mancata sottoscrizione, mediante firma digitale, del modulo, con le modalità sopra indicate;
• la presentazione di offerte in aumento rispetto all’importo a base d’appalto soggetto a ribasso;
• la mancata indicazione di uno o più prezzi unitari;
• la mancata indicazione e sottoscrizione dei costi della manodopera;
• ulteriori irregolarità che determinano l’incertezza assoluta sul contenuto dell’offerta.
3.2 MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL TOTALE OFFERTO E DI FIRMA DEL DOCUMENTO DI SINTESI DELL’OFFERTA
Una volta compilato il modulo “Lista delle lavorazioni e forniture” con i prezzi unitari di tutte le voci ivi indicate, il totale offerto, calcolato automaticamente dal sistema in calce al modulo “Lista delle lavorazioni e forniture” - Totale offerta al netto degli oneri di sicurezza” - dovrà essere riportato nell’apposita sezione del sistema telematico con le seguenti modalità:
• accedere alla piattaforma e ricercare il numero della gara in “Elaborare offerta”;
• cliccare su numero appalto di riferimento (INSERIRE N. GARA) per predisporre la propria offerta;
• cliccare su ;
• il sistema propone una schermata riassuntiva del lotto che compone la gara in oggetto fornendo la possibilità di creare l’offerta cliccando sul pulsante (Creare offerta su lotto);
• si accede alla finestra di dettaglio dell’unica posizione dove inserire il totale offerto al netto degli oneri della sicurezza (Sezione III – Capitolo 1 – paragrafo 1.1.2 della Guida Operativa) nell’apposito campo “Importo a valore”. L’importo ivi inserito genererà automaticamente il ribasso percentuale che sarà visualizzato sul documento di sintesi dell’offerta.
• Dopo aver inserito l’“Importo a valore” è opportuno procedere all’aggiornamento dell’offerta tramite il pulsante “Salvare lotto”.
Si raccomanda di prestare molta attenzione nel digitare correttamente l’importo, che dovrà coincidere con quello calcolato automaticamente nel modulo della lista delle lavorazioni e forniture.
Il ribasso percentuale risultante dal documento “Lista delle lavorazioni e forniture” sarà fisso ed invariabile. Pertanto in caso di discordanza tra il ribasso risultante sul documento di sintesi e il ribasso percentuale calcolato automaticamente nel modulo “Lista delle lavorazioni e forniture”, prevarrà quest’ultimo.
Una volta concluse tutte le operazioni necessarie alla presentazione dell’offerta (caricamento di tutta la documentazione di gara e inserimento dell’importo a valore), si dovrà procedere alla generazione del “Documento di sintesi dell’offerta”, cliccando sul pulsante “Genera documento di sintesi offerta”; il sistema estrae il “Documento di sintesi dell’offerta”, che deve essere salvato sul
proprio computer e firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa (o da un suo procuratore).
Per effettuare la firma del Documento di sintesi dell’offerta procedere come segue:
• salvare il file di cui sopra sul proprio computer;
• accedere al proprio software di firma digitale;
• selezionare il file “Documento di sintesi dell’offerta” che ha estensione .pdf;
• attivare la funzione del software di firma che permette di apporre la propria firma sul file selezionato;
• il file così firmato, dovrà essere inserito a sistema a corredo dell’offerta.
Per le modalità di firma del documento di sintesi dell’offerta da parte di un’impresa singola si rinvia a quanto descritto nella Sezione VI della Guida Operativa e di prendere visione di quanto riportato nelle F.A.Q. (Frequently Asked Questions), sezione Firma Digitale, reperibili al link: xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxxXxxxxxxxx/XxX.xxx.
Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo già costituito o non ancora costituito, il documento di sintesi dell’offerta dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’Impresa capogruppo o da un suo procuratore.
Al fine di caricare il “Documento di sintesi dell’offerta” firmato digitalmente all’interno della documentazione dell’offerta, procedere come segue:
• Cliccare su “Modificare lotto”, caricare il documento di sintesi offerta firmato digitalmente, classificandolo, a pena di esclusione, nella categoria “Allegato Economico”, sottocategoria “Documento di sintesi dell’offerta”, selezionando il file da allegare dal proprio PC, premere “Scegli file” e una volta selezionato il documento cliccare sul pulsante “OK”.
• Premere il pulsante “Completare lotto”, tab che compare a seguito del caricamento del documento di sintesi.
• Una volta completato il lotto, cliccare su “Torna a lotti di gara” premendo l’apposito link, posizionato nella parte alta della schermata.
• L’offerta a questo punto è pronta per essere inviata cliccando sull’apposito pulsante “Inviare offerta”.
Per ulteriori e più dettagliate informazioni relative al “Documento di sintesi dell’offerta”, si rinvia alla Sezione III – Capitolo 1 – paragrafo 1.5 della Guida Operativa.
4. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DA PRESENTARE ALL'ATTO
DELL'OFFERTA
4.1 DICHIARAZIONE
Unitamente all’offerta deve essere prodotta una dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa o da suo procuratore ai sensi e secondo le modalità di cui al D.P.R. 445/2000, utilizzando il modello allegato A al presente invito, da classificare nella categoria “Allegato amministrativo”.
La predetta dichiarazione attesta:
I. INFORMAZIONI SULL’OPERATORE ECONOMICO
(eventuale) FORMA DELLA PARTECIPAZIONE:
(se associazione temporanea non ancora costituita)
l’elenco delle Imprese che costituiranno il raggruppamento, la relativa tipologia (orizzontale, verticale, misto, in cooptazione), l’indicazione della mandataria (capogruppo) e della/e mandante/i, la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita, nonché l’assunzione dell’impegno, in caso di aggiudicazione, a costituire il raggruppamento conformandosi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee;
(se consorzio di cui all’art. 36, c. 1 lett. b) della L.p. 26/93):
l’elenco delle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa, ai fini del divieto posto dall’art. 36, comma 6 della L.p. 26/93;
IN TALE IPOTESI L’IMPRESA CONSORZIATA DEVE RENDERE LA DICHIARAZIONE DI CUI AL PRESENTE PARAGRAFO 4.1, LIMITATAMENTE AI MOTIVI DI ESCLUSIONE DI CUI AL PUNTO II DEL PRESENTE PARAGRAFO
(parte II modello Allegato A);
(se consorzio di cui all’art. 36, c. 1 lett. c) della L.p. 26/93):
l’elenco delle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa, ai fini del divieto posto dall’art. 36, comma 6 della L.p. 26/93;
IN TALE IPOTESI L’IMPRESA CONSORZIATA DEVE RENDERE LA DICHIARAZIONE DI CUI AL PRESENTE PARAGRAFO 4.1, LIMITATAMENTE AI MOTIVI DI ESCLUSIONE DI CUI AL PUNTO II DEL PRESENTE PARAGRAFO
(parte II modello Allegato A);
(se consorzio di cui all’art. 36, c. 1 lett. e) della L.p. 26/93):
l’elenco delle imprese che costituiscono il Consorzio;
(se consorzio non ancora costituito di cui all’art. 36, c. 1 lett. e) della L.p. 26/93):
l’elenco delle imprese che costituiranno il Consorzio, la quota di partecipazione al consorzio di ciascuna impresa, nonché l’assunzione dell’impegno, in caso di aggiudicazione, a costituire il consorzio conformandosi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici;
(eventuale) INFORMAZIONI CONCERNENTI LA DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO:
indicare le categorie che si intende subappaltare e la relativa quota percentuale: per le specifiche circa il subappalto si veda quanto indicato al paragrafo 4.6 della lettera invito.
II. MOTIVI DI ESCLUSIONE
1. L’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, commi 1 e 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
oppure
1. di trovarsi in una o più delle situazioni di cui all’art. 80, commi 1 e 4, del decreto legislativo
n. 50 del 2016, indicando la relativa situazione giuridica con riferimento al motivo di esclusione.
2. Le informazioni con riferimento ai motivi di esclusione legati a insolvenza, conflitti di interesse o illeciti professionali di cui all’art. 80, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
3. Le dichiarazioni inerenti i motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale (art. 80, comma 5, lett. f), f-bis), f-ter), g), h), i), l), m), del decreto legislativo n. 50 del 2016 e art. 53 comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2011).
ATTENZIONE: l’amministrazione procederà alla valutazione dei motivi di esclusione secondo quanto previsto dall’articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
Si riporta di seguito l’articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016
Articolo 80 decreto legislativo n. 50 del 2016 Motivi di esclusione
1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d’appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
a) xxxxxxx, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
d) xxxxxxx, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall’articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
3. L’esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna xxxxxxxx.
4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.
5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’articolo 105, comma 6 qualora:
a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del presente codice;
b) l’operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del presente Codice e dall’art.186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
c-bis) l’operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
c-ter) l’operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;
c-quater) l’operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
d) la partecipazione dell’operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
f) l’operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
f-bis) l’operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
f-ter) l’operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l’iscrizione nel casellario informatico;
g) l’operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione;
h) l’operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
i) l’operatore economico non presenti la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
l) l’operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio;
m) l’operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l’operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.
7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l’operatore economico non è escluso della procedura d’appalto; viceversa dell’esclusione viene data motivata comunicazione all’operatore economico.
9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d’appalto o concessione è: a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell’articolo 317-bis, primo comma, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del codice penale;
b) pari a sette anni nei casi previsti dall’articolo 317-bis, primo comma, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione; c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.
10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione è pari alla durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata della esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della
propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l’operatore economico che l’abbia commesso.
11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all’Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
13. Con linee guida l’ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell’esecuzione di un procedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).
14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.
PRECISAZIONI AI FINI DELLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE:
- qualora l’operatore economico, a supporto di dichiarazioni inerenti a condanne, decida di acquisire informazioni presso l’ufficio del casellario giudiziale della Procura della Repubblica, si raccomanda di richiedere la "VISURA" ex art. 33 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti). La suddetta visura, senza efficacia certificativa, fornisce tutte le iscrizioni riferite al richiedente, comprese le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della “non menzione", le condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda, le sentenze c.d. di patteggiamento e i decreti penali di condanna;
- qualora l’operatore economico non abbia informazioni certe in merito alla sua situazione inerente il pagamento di imposte o contributi previdenziali, si consiglia di acquisire le relative informazioni presso l’Agenzia delle Entrate e gli enti previdenziali (INPS, INAIL, Xxxxx Xxxxx);
- per l’articolo 30, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016 “nell’esecuzione di appalti pubblici e di concessioni, gli operatori economici rispettano gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X”.
- per l’articolo 42, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016“si ha conflitto di interesse quando il personale di una stazione appaltante che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro
interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto;
- con riferimento all’articolo 67 comma 2 del d.lgs. n. 50 del 2016, per l’articolo 14, comma 3, della l.p. n. 2 del 2016, “se il candidato o l’offerente ha partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione ai sensi del comma 1 e non è stato possibile, da parte dell’amministrazione aggiudicatrice, adottare le misure adeguate per garantire il rispetto del principio di parità di trattamento con gli altri candidati o offerenti, il candidato o l’offerente è escluso dalla procedura. Prima dell’eventuale esclusione i candidati o gli offerenti possono provare che la loro partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione non è un elemento in grado di falsare la concorrenza. … “.
III. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE
4. “il possesso di adeguata attestazione rilasciata da una S.O.A. regolarmente autorizzata, per categoria/e e classifica/he adeguata/e ai lavori da appaltare, (se il concorrente partecipa per un importo corrispondente o superiore alla classifica III) riportante altresì la dicitura relativa al possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati”.
Si precisa che:
• la certificazione S.O.A. dovrà essere in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui al precedente paragrafo 2.1, pena l’esclusione, fatto salvo quanto previsto all’art. 76 comma 5 del D.P.R. 207/2010. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l’adeguata prova documentale di aver richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza del termine il rinnovo dell’attestazione SOA, pena l’attivazione del soccorso istruttorio;
• Le imprese la cui attestazione SOA riporti l’indicazione del termine per la verifica triennale scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, devono dimostrare di aver richiesto alla SOA l’effettuazione della verifica in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall’art. 77 del D.P.R. 207/2010. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l’adeguata prova documentale della richiesta, pena l’attivazione del soccorso istruttorio;
• I consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l’indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, devono dimostrare di aver richiesto, entro quest’ultimo termine, alla SOA l’adeguamento del proprio attestato a seguito della conoscenza dell’esito positivo delle verifiche in capo alla consorziata cui si riferisce la scadenza. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l’adeguata prova documentale della richiesta, pena l’attivazione del soccorso istruttorio.
Il dichiarante farà riferimento alle categorie comprese nel presente appalto possedute dall’Impresa, nonché alla relativa classifica.
IV. ALTRE DICHIARAZIONI
5. di avere:
- esaminato, direttamente o con delega a personale dipendente, tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, ove redatto,
- visionato il luogo di esecuzione dei lavori,
- preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso,
- verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori,
- giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati e i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto,
- effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto”.
Si precisa che l’offerta è subordinata alla visita dei luoghi (sopralluogo obbligatorio) ove debbono essere eseguiti i lavori da effettuarsi con le modalità indicate nelle premesse del presente invito. Si procederà ad ESCLUDERE i concorrenti che, a seguito delle verifiche delle attestazioni di sopralluogo rilasciate (che non vanno presentate in sede di offerta), non risultino aver effettuato il sopralluogo con le modalità indicate nelle premesse del presente invito, in quanto l’offerta sarà ritenuta inammissibile.
La dichiarazione di aver preso visione dell'informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo UE/2016/679 di cui al paragrafo 8 della lettera di invito ricevuta tramite il Sistema SAP SRM, pure a mente del d.lgs. n. 196 del 2003 e xx.xx..
Per la definizione di micro, piccola o media impresa, si consiglia la lettura della raccomandazione della Commissione 6 maggio 2003 e della Guida all’utente alla definizione di PMI disponibile all’indirizzo: xxxx://xx.xxxxxx.xx/XxxxXxxx/xxxxxxxxx/00000/xxxxxxxxxxx/0/xxxxxxxxxxxx?xxxxxxx0.
L'operatore economico può rendere le dichiarazioni inerenti il precedente punto I, utilizzando il documento di gara unico europeo (D.G.U.E.) approvato con regolamento di esecuzione UE
n. 2016/7 del 5.01.2016 disponibile al link xxxx://xxx-xxx.xxxxxx.xx/xxxxx- content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0007 .
In tal caso dovrà essere presentata apposita dichiarazione con riferimento ai contenuti di cui al punto IV del presente paragrafo 4.1.
I requisiti di cui al presente paragrafo 4.1 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte indicato al precedente paragrafo 2.1, pena l’esclusione.
In caso di impresa singola (o consorzio) la dichiarazione di cui al presente paragrafo 4.1 deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante (o di suo procuratore) dell’impresa.
In caso di raggruppamento temporaneo la medesima dichiarazione deve essere prodotta da ciascuna impresa costituente l’associazione e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della stessa (o di suo procuratore).
In caso di consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 c.c. (art. 36, c. 1 lett. e) della L.p 26/93) la medesima dichiarazione deve essere prodotta da ciascuna impresa consorziata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della stessa (o di suo procuratore).
Nel caso di Gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E.) non ancora costituito la dichiarazione deve avere contenuto analogo a quello previsto per i raggruppamenti temporanei.
Ai sensi dell’art. 3 del DPR 445/2000, la possibilità di presentare dichiarazioni sostitutive di atto notorio o di certificazione, oltre che alle persone fisiche e giuridiche aventi residenza o sede legale in Italia, è estesa anche a persone fisiche o giuridiche aventi la residenza o la sede legale in uno dei paesi appartenenti all’Unione Europea.
Il concorrente ha la facoltà di produrre, in sostituzione di una o più delle dichiarazioni sopra indicate, la documentazione atta a comprovare i fatti dichiarati, caricando a sistema copia di tale documentazione unitamente ad apposita dichiarazione attestante la conformità della copia all’originale esistente presso lo stesso e/o terzi. Sia la copia della documentazione che la dichiarazione devono essere firmate digitalmente (dal legale rappresentante o da un suo procuratore) con estensione .p7m (per le modalità si rinvia al paragrafo 2.2 del presente invito).
La dichiarazione delle imprese partecipanti in raggruppamento temporaneo può fare riferimento al possesso parziale dei requisiti di cui al punto 1, ma deve contenere indicazioni che consentano l’accertamento dei requisiti minimi richiesti a ciascuna associata, come indicati nel precedente paragrafo 1.2.
La dichiarazione resa da parte delle imprese mandanti/associate ai sensi dell’art. 92, comma 5 del
D.P.R. 207/2010, può riguardare anche la qualificazione per categorie e importi diversi da quelli richiesti per l’appalto, fermo restando che i lavori che saranno eseguiti dalle medesime non debbono superare il 20% dell’importo contrattuale e che l’ammontare complessivo dei requisiti di qualificazione posseduti da ciascuna deve essere almeno pari all’importo dei lavori che saranno ad essa affidati.
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 4bis della l.p. n. 2 del 2020 e s.m., ai sensi dell’art. 83, comma 9 del d. lgs. 50/2016:
1. nei casi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richiesti ai sensi del presente paragrafo (dichiarazione semplificata o D.G.U.E.), l’Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a
disporre che venga richiesto al concorrente, mediante il sistema SAP SRM, nel termine non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, pena l’esclusione dalla gara, la presentazione, l’integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che devono renderle.
2. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o di incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente. Decorso inutilmente il termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.
Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi, fermo restando quanto previsto dall’art. 4bis della l.p. n. 2 del 2020 e s.m.: :
- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione della dichiarazione di cui al presente paragrafo 4.1 da parte dei soggetti tenuti a renderla;
- omessa dichiarazione anche di uno solo dei precedenti punti da parte dei soggetti tenuti a renderla;
- incompletezza o refusi materiali nella dichiarazione, tali da non consentire di accertare con esito positivo il possesso del requisito ovvero l’assolvimento di quanto richiesto dalla lettera di invito, tenuto conto dell’intera documentazione presentata dal concorrente.
4.2 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELLE IMPRESE CHE HANNO IN CORSO UNA TRASFORMAZIONE
L'Impresa partecipante che ha in corso trasformazioni societarie o operazioni di fusione, dovrà presentare, classificandola nella categoria “Allegato Amministrativo”, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, successivamente verificabile da parte dell’Amministrazione, resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, o suo procuratore, firmata digitalmente e caricata a sistema con le modalità di cui al precedente paragrafo 2.2, attestante dettagliatamente le modificazioni soggettive ed oggettive intervenute.
4.3 IMPRESE INTERESSATE AL CONCORDATO PREVENTIVO
Fermo restando quanto previsto dall’art. 4bis della l.p. n. 2 del 2020 e s.m., agli operatori economici che hanno depositato la domanda di ammissione al concordato preventivo di cui all’art. 161, anche ai sensi del comma 6, del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, oppure la domanda di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del X.X. 00 marzo 1942,
n. 267 oppure che siano stati ammessi al concordato preventivo, si applica quanto previsto dall'articolo 110 del Codice e dall'articolo 186-bis del Regio decreto n. 267 del 1942 (legge fallimentare).
Si riportano di seguito un estratto dell’art. 000-xxx xxx X.X. 267/1942 e dell'art. 110 commi 4, 5, 6 e 7 del D.Lgs. 50/2016:
Art. 186-bis (Concordato con continuità aziendale)
Quando il piano di concordato di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e) prevede la prosecuzione dell'attività di impresa da parte del debitore, la cessione dell'azienda in esercizio
ovvero il conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione, si applicano le disposizioni del presente articolo. Il piano può prevedere anche la liquidazione di beni non funzionali all'esercizio dell'impresa.
Nei casi previsti dal presente articolo:
a) il piano di cui all'articolo 161, secondo xxxxx, lettera e), deve contenere anche un'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura;
b) la relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, deve attestare che la prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori;
c) il piano può prevedere, fermo quanto disposto dall'articolo 160, secondo comma, una moratoria fino a un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. In tal caso, i creditori muniti di cause di prelazione di cui al periodo precedente non hanno diritto al voto.
Fermo quanto previsto nell'articolo 169-bis, i contratti in corso di esecuzione alla data di deposito del ricorso, anche stipulati con pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto dell'apertura della procedura. Sono inefficaci eventuali patti contrari. L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la continuazione di contratti pubblici se il professionista designato dal debitore di cui all'articolo 67 ha attestato la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento. Di tale continuazione può beneficiare, in presenza dei requisiti di legge, anche la società cessionaria o conferitaria d'azienda o di rami d'azienda cui i contratti siano trasferiti. Il giudice delegato, all'atto della cessione o del conferimento, dispone la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nell’ipotesi in cui l’impresa è stata ammessa a concordato che non prevede la continuità aziendale se il predetto professionista attesta che la continuazione è necessaria per la migliore liquidazione dell’azienda in esercizio.
Successivamente al deposito della domanda di cui all’articolo 161, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario xxxxxxxxxx ove già nominato.
L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l'impresa presenta in gara:
a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.
Fermo quanto previsto dal comma precedente, l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al quarto comma, lettera b), può provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento.
Se nel corso di una procedura iniziata ai sensi del presente articolo l'esercizio dell'attività d'impresa cessa o risulta manifestamente dannoso per i creditori, il tribunale provvede ai sensi dell'articolo
173. Resta salva la facoltà del debitore di modificare la proposta di concordato.
Art. 110 (Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione)
omissis
4. Alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 161, anche ai sensi del sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica l'articolo 186-bis del predetto regio decreto. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.
5. L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto.
6. L'ANAC può subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che l'impresa in concordato si avvalga di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione quando l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua con apposite linee guida.
7. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione.
4.4 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN CASO DI CONSORZI DI CUI ALL’ART. 36 COMMA 1, LETT. B) E C) DELLA L.P. 26/1993 E XX.XX.
In caso di consorzi di cui all’art. 36 comma 1, lett. b) e c) della L.p. 26/1993 e xx.xx., le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa dovranno presentare, classificandola nella categoria “Allegato Amministrativo”, la dichiarazione di cui al precedente paragrafo 4.1, limitatamente ai motivi di esclusione (punto II).
4.5 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARSI IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE GIÀ COSTITUITI
Oltre alla documentazione richiesta nei precedenti paragrafi del presente invito, le Imprese che intendono partecipare alla gara riunite in Raggruppamento temporaneo già costituito dovranno caricare a sistema, classificandoli nella categoria “Allegato Amministrativo”, tramite l’impresa capogruppo, i files relativi a:
A) MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA conferito all’Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti, nella forma di scrittura privata autenticata dal cui testo risulti espressamente:
- che le imprese partecipanti alla gara si sono costituite in Raggruppamento temporaneo tra loro;
- che detto Raggruppamento temporaneo fra Imprese persegue il fine di partecipare ad una o più gare determinate, con espressa indicazione della gara oggetto del presente invito;
- che l'offerta (se presentata da Imprese costituite in Raggruppamento temporaneo di tipo "orizzontale") determina la responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione di tutte le Imprese facenti parte del Raggruppamento stesso, oppure (se presentata da Imprese costituite in Raggruppamento temporaneo di tipo "verticale" o ai sensi dell’art. 92, comma 5 del D.P.R. 207/2010) determina, nei confronti dell'Amministrazione, la responsabilità dell'Impresa capogruppo per la parte di opera dalla stessa assunta e la responsabilità solidale dell'Impresa capogruppo e delle Imprese mandanti per le parti di opera da queste ultime assunte;
- che il mandato stesso è gratuito ed irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti dell'Amministrazione;
- che all'Impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle Imprese mandanti nei confronti dell'Amministrazione in relazione all'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori fino all'estinzione di ogni rapporto;
- la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita, qualora non risulti da altra documentazione presentata;
- le clausole di rispetto degli obblighi previsti dalla normativa sulla tracciabilità dei pagamenti.
B) PROCURA relativa al suddetto mandato e con la medesima forma. È consentita la presentazione del mandato collettivo speciale con rappresentanza e della procura relativa al mandato stesso in un unico atto.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 4bis della l.p. n. 2 del 2020 e s.m., ai sensi dell’art. 83, comma 9 del d. lgs. 50/2016 nei casi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richiesti ai sensi del presente paragrafo, l’Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto al concorrente, mediante il sistema SAP SRM, nel termine non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, pena l’esclusione dalla gara, la presentazione, l’integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che devono renderle.
4.6 DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 26 della L.p. 2/2016, 42 della L.p. 26/93 e 105 del D. Lgs. 50/2016 e art. 1 comma 18 D.L. 32/2019 convertito in Legge 55/2019, qualora il concorrente intenda, in caso di aggiudicazione, affidare in subappalto o in cottimo parte dei lavori o delle opere oggetto della gara, dovrà dichiarare nell’apposito spazio del modello di Dichiarazione semplificata “Allegato A” le parti delle prestazioni che intende subappaltare.
Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito la dichiarazione dovrà essere resa dal legale rappresentante (o suo procuratore) di ciascuna impresa raggruppata, fermo restando che tutte le dichiarazioni devono avere contenuto identico. Può essere prodotta anche un’unica dichiarazione cumulativa, sottoscritta digitalmente da tutte le imprese componenti il raggruppamento.
In caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo già costituito la dichiarazione potrà essere resa dal legale rappresentante della sola impresa capogruppo (o suo procuratore), in nome e per conto proprio e delle mandanti.
Ferme restando le particolari ipotesi di divieto di affidamento in subappalto previste dalla legge, la fornitura e la posa in opera non sono subappaltabili separatamente.
Qualora la dichiarazione di subappalto sia dovuta, la mancata sottoscrizione di tale dichiarazione con le modalità sopra indicate, comporta l’esclusione dalla gara.
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 4bis della L.P. n. 2/2019, la dichiarazione di subappalto deve essere predisposta nel rispetto delle condizioni di seguito specificate:
• le lavorazioni appartenenti alla categoria OS3 (a qualificazione obbligatoria e ricomprese nella categoria prevalente), sono eseguibili direttamente dall’aggiudicatario solo se in possesso della relativa adeguata qualificazione. In caso contrario, il concorrente è tenuto a dichiarare che intende subappaltare interamente (100%) le predette lavorazioni pena l’esclusione;
• le lavorazioni appartenenti alla categoria OS6 (a qualificazione non obbligatoria), sono eseguibili direttamente dall’aggiudicatario anche se privo della relativa qualificazione;
• le lavorazioni appartenenti alla categoria OS28 (a qualificazione obbligatoria), sono eseguibili direttamente dall’aggiudicatario solo se in possesso della relativa adeguata qualificazione. In caso contrario, il concorrente è tenuto a dichiarare che intende subappaltare interamente (100%) le predette lavorazioni pena l’esclusione;
• ai sensi del combinato disposto dell’art. 105, comma 5, e dell’art. 89, comma 11, d.lgs. 50/2016, degli artt. 1 e 2 D.M. 248/2016, per le opere rientranti nella categoria scorporabile SIOS OS30, l’eventuale subappalto non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Qualora il concorrente non abbia attestato un’adeguata qualificazione per eseguire interamente le opere rientranti nella categoria scorporabile SIOS OS30, è tenuto a dichiarare che intende subappaltare, a pena di esclusione, tali lavorazioni.
Si ricorda che per le lavorazioni appartenenti alla categoria SIOS OS30 il subappalto non può essere suddiviso senza ragioni obiettive.
Fatte salve le espresse ipotesi previste a pena di esclusione, non saranno ritenute valide le dichiarazioni di subappalto che non indichino i lavori o le parti di opere oppure le lavorazioni che l’offerente intende subappaltare o concedere in cottimo e la relativa categoria di appartenenza delle stesse. Non potrà essere rilasciata l'autorizzazione al subappalto nel caso in cui la dichiarazione
risulti irregolare. A tal proposito, per rendere la dichiarazione di subappalto, è sufficiente compilare l’apposito spazio del modello di Dichiarazione di partecipazione Allegato A.
Ai sensi dell'art. 26, comma 6 della L.p. 2/2016 e dell’art. 139 del regolamento di attuazione della L.p. 26/93, l’Amministrazione provvederà, secondo le modalità indicate in capitolato, a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dovuto per le prestazioni da essi eseguite.
5. APERTURA OFFERTE
Scaduto il termine per la presentazione delle offerte il Banditore, ovvero un funzionario dallo stesso delegato, attraverso apposita funzione prevista a sistema, alla presenza di altri due incaricati della Amministrazione, procede:
a) ad aprire i documenti presentati dalle Imprese e contenuti nell’”Allegato Amministrativo”, a verificare la completezza e regolarità della documentazione tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 4bis della legge provinciale n. 2 del 2020 e s.m.:
b) a disporre eventualmente il soccorso istruttorio secondo quanto previsto nei precedenti paragrafi, sospendendo a tal fine la seduta;
c) esperito l’eventuale soccorso istruttorio ed escluse le imprese che non hanno risposto alla richiesta di integrazioni/modificazioni entro il termine perentorio indicato nella nota di richiesta, ad aprire i documenti presentati dai concorrenti ammessi alla gara contenuti nell’“Allegato economico”, a verificare la completezza e regolarità della documentazione, e, in caso negativo, ad escludere il concorrente dalla gara;
d) a dare lettura dei ribassi percentuali offerti dai concorrenti e dunque dei prezzi complessivi offerti;
e) a formare la graduatoria;
f) ad escludere le eventuali offerte anomale secondo la procedura individuata al successivo paragrafo 5.1;
• ad aggiudicare i lavori al concorrente che ha formulato la maggiore percentuale di ribasso tra le offerte rimaste in gara dopo l’esclusione delle offerte anomale, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4bis della legge provinciale n. 2 del 2020 circa la verifica dei requisiti. In ogni caso l'Amministrazione può valutare la congruità dell'offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi dall’articolo 63, comma 7, D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/leg...
Ove il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, formata la graduatoria, il banditore, ovvero un suo delegato – previa sospensione delle operazioni di gara – trasmette le offerte al RUP il quale dispone la valutazione della congruità dell’offerta qualora accerti la sussistenza dei presupposti previsti dall’art.63, comma 7, D.P.P. 11 maggio 2012, n.9-84/leg.
Qualora il RUP comunichi che non sussistono i presupposti previsti dall’art.63, comma 7, D.P.P. 11 maggio 2012, n.9-84/leg., il banditore o suo delegato conferma la graduatoria di cui alla precedente lettera e) e dichiara l’affidamento alla migliore offerta, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4bis della legge provinciale n. 2 del 2020 e s.m. circa la verifica dei requisiti.
Qualora il RUP disponga la valutazione di congruità di cui dall’art.63, comma 7, D.P.P. 11 maggio 2012, n.9-84/leg., all’esito della predetta valutazione, il banditore o suo delegato, mediante sistema SAP SRM:
− dichiara l’esclusione delle offerte che sono risultate anomale;
− conferma o scorre la graduatoria di cui alla precedente lettera e);
− dichiara l’affidamento alla migliore offerta risultata congrua, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4bis della legge provinciale n. 2 del 2020 e s.m. circa la verifica dei requisiti.
Ai sensi dell’art. 4bis comma 5 della L.P. n. 2/2020 e s.m., la stazione appaltante può verificare l’assenza dei motivi di esclusione ed il possesso dei criteri di selezione in qualsiasi momento in capo a qualsiasi concorrente se lo ritiene utile ad assicurare il corretto svolgimento della gara; in tal caso procede secondo quanto indicato al paragrafo 6 del presente invito.
Qualora la migliore offerta sia stata presentata in identica misura da due o più concorrenti, il sistema effettua il relativo sorteggio in modalità automatica e casuale.
Qualora sia presentata o venga ammessa una sola offerta, l’affidamento è disposto in favore di quest’ultima, purché ritenuta conveniente o idonea dalla Struttura di merito in relazione all’oggetto del contratto.
Le operazioni svolte sono documentate in apposito verbale sottoscritto digitalmente dal Banditore, ovvero dal funzionario dallo stesso delegato.
A conclusione delle operazioni di gara, è tempestivamente comunicato, mediante il sistema SAP SRM, l’affidamento dei lavori a tutti i partecipanti al confronto concorrenziale.
L’offerta vincola i concorrenti per almeno 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione della medesima, mentre non è vincolante per l’Amministrazione che si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento dei lavori. In tal caso i concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro.
5.1 MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ANOMALE
Ai sensi dell’art. 40, comma 1, della L.P. 26/93, l’Amministrazione procede in sede di gara alla valutazione delle offerte anomale ed alla loro esclusione. Le modalità con cui l’Amministrazione giunge alla determinazione dell’anomalia sono dettate dall’art. 63 del regolamento di attuazione della L.P. 10 settembre 1993, n. 26.
Le offerte ammesse vengono ordinate in ordine crescente di ribasso e, al fine del taglio delle ali, viene calcolata la media aritmetica dei ribassi e vengono escluse tutte le offerte di maggior e minor ribasso che si discostano in termini percentuali del quindici per cento in più e in meno rispetto alla media, qualora si verifichi tale condizione. Laddove non rimanessero offerte valide si procederà
all’aggiudicazione con il sistema della media mediata cosi come individuata dal comma 6 dell’art 63 del regolamento di attuazione della L.P. 10 settembre 1993, n. 26.
Xxxxx eventuali offerte rimanenti dopo l’esclusione vengono effettuate le seguenti operazioni:
1) Si individua il valore, in termini di percentuale di ribasso, del cinquantesimo percentile nel modo seguente:
- se il numero delle offerte è dispari, il cinquantesimo percentile corrisponde al valore dell’offerta centrale, cioè dell’offerta al di sopra e al di sotto della quale sono collocate un numero uguale di offerte;
- se il numero delle offerte è pari, il cinquantesimo percentile corrisponde alla media aritmetica dei valori delle due offerte centrali, cioè delle offerte al di sopra e al di sotto delle quali sono collocate un numero uguale di offerte. Si precisa, che qualora dalla media aritmetica scaturisca un valore percentuale con 4 decimali, lo stesso sarà arrotondato a 3 decimali dopo la virgola, arrotondando lo stesso all’unità superiore qualora sia pari o superiore a 5.
2) Se la differenza tra il valore in termini di percentuale di ribasso dell’offerta che presenta il ribasso maggiore ed il valore del cinquantesimo percentile è uguale o inferiore all’uno per cento, si aggiudica l’appalto all’offerta che presenta il ribasso maggiore.
3) Se la differenza tra il valore in termini di percentuale di ribasso dell’offerta che presenta il ribasso maggiore ed il valore del cinquantesimo percentile è superiore all’uno per cento, si determina la soglia di anomalia sommando al valore del cinquantesimo percentile il cinquanta per cento della differenza tra il valore in termini di percentuale di ribasso dell’offerta che presenta il ribasso maggiore e il valore del cinquantesimo percentile, si applica l’esclusione automatica delle offerte anomale che presentano un ribasso superiore alla soglia così determinata e si aggiudica l’appalto all’offerta che, tra quelle non escluse, presenta il ribasso maggiore.
L’esclusione automatica delle offerte anomale, individuate con le modalità sopra indicate, non si applica nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci. Se il numero delle offerte è inferiore a dieci, l’amministrazione individua l’offerta più conveniente dal punto di vista economico mediante applicazione del sistema della media mediata individuata secondo la seguente procedura:
a) è calcolata la media aritmetica dei ribassi percentuali delle offerte ammesse e, qualora siano state presentate offerte con ribasso superiore o inferiore di oltre dieci punti rispetto alla sopra indicata media, la medesima è nuovamente calcolata in via definitiva senza tenere conto delle predette offerte;
b) sono considerate anomale ed automaticamente escluse dalla gara le offerte che presentano una percentuale di ribasso che superi la media aritmetica definitiva calcolata secondo quanto previsto alla lettera a);
c) l’esclusione automatica non si applica nel caso in cui il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a cinque.
L’esclusione automatica non si applica nel caso in cui il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a cinque.
In ogni caso l’Amministrazione può valutare la congruità dell’offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi dall’articolo 63, comma 7, D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/leg..
Si precisa che, ai sensi dell’articolo 40, comma 2, della legge provinciale n. 26/93, qualora il banditore o il suo delegato, abbia un fondato motivo di ritenere che le Imprese partecipanti si siano accordate al fine di condizionare i risultati della gara, ne dà avviso al Presidente della Giunta provinciale affinché proceda a nominare il Collegio di Ispettori di cui all’articolo 8 della legge provinciale n. 26/93. Tale Collegio di Ispettori può proporre la sospensione della procedura di affidamento o di esecuzione dei lavori ed informare gli organi amministrativi competenti delle eventuali responsabilità emerse.
6. VERIFICA DEI REQUISITI E DELL’ASSENZA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE
A seguito dell’aggiudicazione dei lavori, l’Amministrazione procederà, ai fini della stipulazione del contratto, nei confronti dell’aggiudicatario, alla verifica dell’assenza dei motivi di esclusione e al possesso dei criteri di selezione secondo quanto disposto dall’art. 4bis della l.p. n. 2 del 2020 e s.m..
Fermo restando quanto previsto dall’art. 4bis della l.p. n. 2 del 2020 e s.m., l’Amministrazione procede utilizzando le informazioni disponibili presso Banche dati ufficiali e richiedendo all’operatore economico, entro dieci giorni dall’aggiudicazione, la presentazione di eventuale documentazione probatoria, nonché dell’ulteriore documentazione necessaria ai fini della stipulazione del contratto, indicando un termine perentorio compreso tra 10 e 20 giorni.
Nella fase di verifica dei requisiti e delle condizioni di partecipazione alla gara, si applica il soccorso istruttorio ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 83, comma 9 del d. lgs. 50/2016 e 23 l.p. 2/2016. Nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale e non essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste, l’amministrazione richiederà al concorrente, a mezzo PEC ovvero mediante il sistema SAP/SRM, nel termine non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, PENA L’ANNULLAMENTO DELL’AGGIUDICAZIONE, la presentazione, l’integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ai sensi dell’art. 23 l.p. 2/2016, il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.
Ai sensi dell’art. 4bis, comma 4 della l.p. 2/2020, se in sede di verifica la prova non è fornita o non sono confermati l’assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione, l’Amministrazione:
- annulla l’aggiudicazione, esclude il concorrente, escute la garanzia presentata a corredo dell’offerta, se dovuta, non procede al ricalcolo della soglia di anomalia e scorre la graduatoria;
- segnala il fatto alle autorità competenti.
A seguito dell’annullamento dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 4bis comma 4 della L.P. 2/2020, l’Amministrazione non procederà a ricalcolare la soglia di anomalia e l’appalto verrà aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria.
Ai sensi dell'art. 4bis comma 5 della L.p. 2/2020 e s.m., l'Amministrazione aggiudicatrice, in ogni caso, può verificare l’assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione in capo agli operatori economici, in qualsiasi momento, se lo ritiene utile ad assicurare il corretto svolgimento della gara.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, anche non costituito, la documentazione di cui sopra dovrà essere presentata da ciascuna delle imprese associate.
La documentazione dovrà essere prodotta in originale o copia conforme all’originale fatto salvo quanto previsto dall’art. 43 e seguenti del D.P.R. 445/2000. In particolare si precisa che con riferimento a informazioni, dati e documenti già in possesso di Amministrazioni pubbliche è onere del concorrente indicare l’amministrazione competente e gli elementi indispensabili per il reperimento dei dati richiesti; la documentazione prodotta in copia dovrà essere accompagnata, qualora ammissibile, da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante attestante la conformità della copia all’originale esistente presso lo stesso e/o terzi, ai sensi degli articoli 19 e 47 del medesimo D.P.R. 445/2000.
In caso di imprese straniere appartenenti all’Unione europea, ai fini degli accertamenti relativi ai motivi di esclusione e al possesso dei requisiti di partecipazione, se nessun documento o certificato è rilasciato dallo stato di appartenenza, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero negli stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall’interessato innanzi ad una autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o provenienza.
In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la stazione appaltante ne dà segnalazione ad ANAC che, ai sensi dell’articolo 80, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gare e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 del predetto articolo 80, per un periodo fino a due anni, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
Si precisa infine che l’Amministrazione segnalerà le dichiarazioni non veritiere all’autorità giudiziaria competente, al fine di appurare l’eventuale sussistenza di ipotesi di reato.
L’amministrazione procederà alla valutazione dei motivi di esclusione secondo quanto previsto dall’art. 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
7. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
AI FINI DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto sarà stipulato con le modalità previste dall’art. 180 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9- 84/leg e con spese a carico dell’affidatario. La stipulazione del contratto, ovvero la consegna
anticipata dei lavori, qualora l’Amministrazione si avvalga di tale facoltà, è subordinata altresì agli adempimenti previsti dalla normativa antimafia vigente (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e articolo 29 decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 – convertito legge 14 agosto 2014, n. 114).
Per le attività imprenditoriali di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190, l’Amministrazione acquisisce la documentazione antimafia indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 e attraverso la consultazione delle white list istituite presso le prefetture/commissariati del governo.
Si ricorda che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 comma 3 della l.p. n. 2 del 2020, l’Amministrazione, anche in assenza di specifica indicazione del provvedimento a contrarre, può autorizzare la consegna dei lavori dopo l’aggiudicazione e prima della stipulazione del relativo contratto, decorso il termine dilatorio per la stipula del contratto e previa verifica dell’assenza di impedimenti previsti dalla vigente normativa antimafia.
L’impresa affidataria dovrà presentare, ai fini della stipulazione del contratto, a seguito di richiesta da parte della Amministrazione, i seguenti documenti:
• DICHIARAZIONE dalla quale risultino:
o l’elezione di domicilio ai sensi di quanto previsto dall’art. 2 del D.M. 19 aprile 2000 n. 145 (il quale stabilisce che “l’appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l’ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta”);
o l’indicazione del soggetto dell’Impresa aggiudicataria o della Società capogruppo autorizzato dall’appaltatore a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute dalla stazione appaltante, ai sensi dell’art. 3 del medesimo D.M. n. 145/2000;
• GARANZIA DEFINITIVA di cui all’art. 103 del d. lgs. 50/2016 (da consegnarsi comunque almeno 10 giorni prima della stipulazione del contratto ovvero della consegna dei lavori in caso di consegna anticipata), a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento contrattuale, nella misura del 10% dell’importo contrattuale, fatto salvo quanto disposto dal comma 1, terzo periodo dell’art. 103 del d. lgs. 50/2016 e, in materia di riduzione dell’importo della garanzia, dall’art. 93, comma 7 del d. lgs. 50/2016;
• almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, la POLIZZA ASSICURATIVA di cui all’art. 23 bis della L.p. 26/93, in conformità a quanto indicato nell’invito di gara, che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nell’esecuzione dei lavori. La somma assicurata è pari a:
Sezione A:
Partita 1 Opere e impianti permanenti e temporanei: (importo di aggiudicazione).
Partita 2 Opere ed impianti preesistenti (per un massimale di Euro 50.000,00.-)
L’ammontare dell’assicurazione di responsabilità civile verso terzi di cui all’art. 84 del Regolamento di attuazione della L.P. 26/1993 è pari a:
Sezione B - Copertura assicurativa della responsabilità civile durante l’esecuzione delle opere.
Il massimale deve essere pari al 5% della somma assicurata per le opere nella Sezione A (somma degli importi delle Partite 1 e 2), con un minimo di Euro 500.000,00 ed un massimo di Euro 5.000.000,00.-. La copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi durante l’esecuzione dei lavori deve comprendere:
a) i danni a cose dovuti a vibrazione importo Euro 50.000,00;
b) i danni a cose dovuti a rimozione, franamento o cedimento del terreno, di basi di appoggio o di sostegni in genere importo Euro 50.000,00;
c) i danni a cavi o condutture sottotraccia o in vista importo Euro 50.000,00.
La polizza assicurativa di cui sopra dovrà essere conforme allo schema di polizza tipo approvato con Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12.03.2004 n. 123 e dovrà riportare le integrazioni e i contenuti di cui all’art. 25 del Capitolato speciale di appalto – Parte Amministrativa.
Si fa presente che non sarà accettato il sistema delle applicazioni, in quanto non ritenuto conforme alla disciplina recata dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123.
Alle garanzie di cui al presente paragrafo di applicano le disposizioni dell’art. 87 del regolamento di attuazione della L.P. 26/93, in materia di garanzie di concorrenti riuniti.
• PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA di cui all’art. 40 bis comma 8 della L.P. 26/93, nonché le eventuali proposte integrative (si ricorda che, in caso di consegna dei lavori prima della stipula del contratto, il POS dovrà comunque essere presentato prima della consegna stessa) e PROGRAMMA DEI LAVORI, redatto in conformità all’eventuale cronoprogramma e al piano delle misure di sicurezza e coordinamento.
• (qualora aggiudicatario sia un raggruppamento e non abbia già presentato il mandato in sede di gara)
MANDATO COLLETTIVO SPECIALE conferito all’Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti e la relativa PROCURA, risultanti da scrittura privata autenticata, con i contenuti indicati nel punto 4.5 del presente invito.
Ai sensi dell’art. 26 co. 3 della L.P. n. 2/2016, l’affidatario/aggiudicatario che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione deve indicare all’amministrazione aggiudicatrice, prima della stipula del contratto di appalto, l’elenco di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti in questi lavori o servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto. Nella fase di esecuzione del contratto il contraente deve comunicare all’amministrazione aggiudicatrice eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente in tali lavori o servizi. L’amministrazione aggiudicatrice
controlla i contratti stipulati dall’affidatario/aggiudicatario con i subappaltatori e subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010.
In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’impresa affidataria, l’Amministrazione si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui 58.8 della L.p. 26/93.
Ai sensi dell’art. 25ter Stipulazione del contratto in pendenza delle verifiche della l.p. n. 2 del 2016 e xx.xx., decorsi 30 giorni dall’inoltro delle richieste alle competenti autorità per la verifica dell’assenza dei motivi di esclusione e dei criteri di selezione, l’Amministrazione può procedere alla stipula del contratto prevedendo, in caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti richiesti, la risoluzione del contratto, il pagamento delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l’esecuzione della parte rimanente nei limiti delle utilità conseguite, l’incameramento della garanzia definitiva, se richiesta, o in alternativa l’applicazione di una penale nella misura del 10 per cento del valore complessivo dell’appalto.
Riservatezza:
La riservatezza di tutte le informazioni ricevute e la paternità di tutti i documenti prodotti utilizzando gli strumenti informatici (pec e firma digitale), è in capo al legale rappresentante dell’impresa o del soggetto munito di delega.
Qualora Trentino Sviluppo S.p.A. venisse a conoscenza o avesse il fondato sospetto in base alla presenza di indizi gravi, precisi e concordanti, che le offerte pervengano da un unico centro decisionale, la stessa provvederà ad annullare la procedura di gara ed a comunicare il fatto alle Autorità competenti.
8. TUTELA DELLA PRIVACY
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5. Finalità del trattamento e base giuridica
I suoi dati personali verranno trattati senza il Suo consenso per le seguenti finalità:
1. per espletare, in funzione di stazione appaltante, in modalità telematica, le procedure di gara di servizi e forniture volte all’individuazione dei soggetti aggiudicatari, ivi comprese le attività di verifica dei requisiti e l’eventuale attività precontenziosa e contenziosa, ai sensi e per gli effetti delle norme in materia di contratti pubblici. La base giuridica del trattamento è l’articolo 6 lettera b): il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso.
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per la finalità di cui sopra e per tutte quelle ausiliarie e connesse (quali, ad esempio, attività di controllo e consultive). L’omesso conferimento comporta pertanto l’impossibilità di corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità.
2. per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento; la base giuridica del trattamento è l’articolo 6 lettera c)
Le precisiamo che, essendo fondato sulle predette basi giuridiche, non è quindi necessario il Suo consenso al trattamento di tali dati personali.
6. Categorie di destinatari dei dati personali
Per le finalità di cui al precedente paragrafo, i dati personali da Lei forniti saranno accessibili ai collaboratori interni autorizzati al trattamento in oggetto nell’ambito delle proprie mansioni, ai soggetti esterni debitamente nominati quali responsabili del trattamento ed alle Autorità giudiziarie o di vigilanza, ad amministrazioni, enti ed organismi pubblici (nazionali ed esteri) ed Autorità di vigilanza e controllo oltre ad interessati al procedimento che propongano istanza di accesso.
7. Modalità del trattamento
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n. 2), GDPR - compiute con o senza l’ausilio di sistemi informatici - e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, aggiornamento, conservazione, adattamento o modifica, estrazione ed analisi, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, raffronto, interconnessione, limitazione, cancellazione o distruzione. In ogni caso, sarà garantita la sicurezza logica e fisica dei dati e, in generale, la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati personali trattati, mettendo in atto tutte le necessarie misure tecniche e organizzative adeguate.
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10. Conservazione e trasferimento di dati personali all’estero
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11. Periodo di conservazione dei dati personali
I dati personali raccolti per le finalità indicate al precedente paragrafo 5, saranno trattati e conservati per un periodo illimitato in quanto facenti parte della pratica pre e contrattuale.
Il titolare conserva i dati per le finalità di archiviazione per obbligo di legge (art. 15 della L.P. 23/90) in quanto conserva nella pratica contrattuale anche gli adempimenti inerenti alle procedure selettive del contraente.
12. Diritti esercitabili
In conformità a quanto previsto dagli articoli da 15 a 22 del GDPR, Lei può esercitare i diritti ivi indicati ed in particolare:
• Diritto di accesso (articolo 15, GDPR),
• Diritto di rettifica (articolo 16, GDPR),
• Diritto alla cancellazione (articolo 17, GDPR),
• Diritto di limitazione (articolo 18, GDPR)
• Diritto alla portabilità (articolo 20, GDPR)
• Diritto di opposizione (articolo 21, GDPR)
• Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo (articolo 77, GDPR)
Lei potrà esercitare tali diritti mediante il semplice invio di una richiesta a TM o al DPO sopra indicati.
Distinti saluti.
Il Presidente Xxxxxx Xxxxxxxx
Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Società in conformità alle regole tecniche (artt.3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).