Remunerazione delle SGR Clausole campione

Remunerazione delle SGR. Il fondo potrà investire in OICR che non prevedano oneri aggiuntivi connessi alla sottoscrizione o al rimborso e che siano gravati da commissioni di gestione, in funzione della loro diversa tipologia, nella misura massima qui sotto riportata: Bilanciati 2,16% Azionari 3,00% Flessibili 2,40% Qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente, la Società potrà rivedere le commissioni di gestione massime di cui sopra, previa comunicazione all'Assicurato e concedendo allo stesso il diritto di recesso senza penalità. Le Società di Gestione del Risparmio possono applicare, sulla base di esplicite previsioni nei regolamenti dei singoli OICR, commissioni di overperformance in presenza di rendimenti superiori a parametri prefissati.
Remunerazione delle SGR. Sugli OICR collegati al contratto gravano le commissioni dirette, le eventuali commissioni di incentivo o performance e gli altri costi/spese indicati nei regolamenti/prospetti informativi degli OICR. I costi applicati dalle società di gestione agli OICR, quindi, gravano indirettamente sul Contraente. Tali costi vengono trattenuti dalle società di gestione per la loro attività di gestione degli OICR stessi.
Remunerazione delle SGR. Sugli OICR collegati al contratto gravano le commissioni dirette, le eventuali commissioni di incentivo o performance e gli altri costi/spese indicati nei regolamenti /prospetti informativi degli OICR. Di seguito si riportano i costi applicati dalle società di gestione agli OICR che, quindi, gravano indirettamente sul Contraente. Tali costi vengono trattenuti dalle società di gestione per la loro attività di gestione degli OICR stessi. Si precisa che il valore delle quote degli OICR riportato sul sito della Società è da intendersi al netto di tali costi. Si precisa inoltre che gli OICR collegati al contratto non prevedono, in via generale, retrocessioni di utilità alla Compagnia da parte delle SGR. Tuttavia, qualora tali utilità fossero erogate alla Compagnia, quest’ultima si obbliga a restituirle al Contraente mediante riconoscimento di ulteriori quote dei fondi a cui le utilità si riferiscono. OICR COMMISSIONE DI GESTIONE AB FCP I - AMERICAN INCOME PORTFOLIO 'I2' ACC 0,55% AXA WF OPTIMAL INCOME "I" ACC 0,45% BGF WORLD GOLD "D2" (EUR) ACC 1,00% BGF WORLD HEALTHSCIENCE "D2" ACC 0,75% BNY MELLON LONG-TERM GLOBAL EQUITY "S" (EUR) ACC 0,50% CANDRIAM BONDS EURO SHORT TERM "I" ACC 0,20% COMPAM SB BOND "I" (EUR) 0,20% COMPAM SB EQUITY "I" (EUR) 0,30% COMPAM SB FLEXIBLE "I" (EUR) 0,25% DNCA INVEST EVOLUTIF "I" ACC 0,92% EPSILON EURO BOND "I" ACC 0,25% EURIZON EF AZIONI STRATEGIA FLESSIBLE "Z" (EUR) ACC 0,60% FIDELITY INDONESIA "Y" (USD) ACC 0,80% FIDELITY WORLD "Y" ACC 0,80% FIDELITY GREATER CHINA "Y" 0,80% FIDELITY GLOBAL HEALTHCARE "Y" 0,80% FIDELITY EURO BALANCED "Y" 0,60% FIDELITY ASEAN "Y" 0,80% FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL "IE" (EUR) ACC 1,00% XXXXXXXX BIOTECHNOLOGY DISCOVERY "I" ACC 0,70% XXXXXXXX INDIA "I" (EUR) ACC 0,70% GS GROWTH & EMERGING MARKETS CORPORATE BOND PORTFOLIO "I" (EURHDG) ACC 0,70% GS GLOBAL CORESM EQUITY PORTFOLIO "I"(EUR)CLOSE ACC 0,50% XXXXX XXXXXXXXX HORIZON PAN EUROPEAN ALPHA "I2" 1,00% HSBC GIF EURO BOND "IC" ACC 0,38% HSBC GIF EURO HIGH YIELD BOND "IC" ACC 0,55% HSBC GIF TURKEY EQUITY "IC" ACC 0,88% INVESCO EURO BOND "A" (EUR) ACC 0,75% INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQ "C" ACC 0,80% INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION "C" (EUR) ACC 0,75% INVESCO GLOBAL UNCONSTRAINED BOND "C" (EUR HDG) ACC 1,00% INVESCO PAN EUROPEAN HIGH INCOME "C" ACC 0,80% Nella tabella seguente vengono riportate le percentuali di commissione massima di gestione applicate dalle società di gestione gravanti complessivamente su ciascun OICR (Commissione di gestion...
Remunerazione delle SGR. (relativa all’acquisto di OICR da parte dei Fondo Interno) Poiché il patrimonio del Fondo Interno viene investito anche in quote di OICR esterni alla Compagnia, si precisa che fra gli oneri sopra indicati, indirettamente gravano anche quei costi che sono impliciti nei prezzi di acquisizione di tali quote e più precisamente, alla data di redazione della presente Nota Informativa: Oneri connessi alla sottoscrizione e al rimborso di OICR nessuno Commissioni massime di gestione applicate dalle SGR 2,90% Commissioni massime di overperformace applicate dalle SGR vedi dettaglio nel Regolamento del Fondo Interno Il Fondo Interno è inoltre gravato da costi non quantificabili a priori ovvero: le spese di amministrazione e custodia degli impieghi, le spese di pubblicazione del Valore delle Quota, le spese sostenute per l’attività svolta dalla società di revisione in relazione al giudizio sul rendiconto, gli oneri inerenti l’acquisizione e dismissione delle sue attività, le eventuali spese legali, giudiziarie, le tasse ed imposte di pertinenza.
Remunerazione delle SGR. (relativa all’acquisto di OICR da parte dei Fondi) Il patrimonio dei Fondi interni è costituito da parti di OICR in misura superiore al 10% del patrimonio stesso. Di seguito sono riportati gli oneri che gravano direttamente sul patrimonio degli OICR in cui il Fondo interno investe alla data di redazione della presente Nota informativa. Le aliquote massime sono stimate per i Fondi di nuova costituzione. Tali commissioni sono stabilite dalle SGR e, quindi, varieranno a seconda degli investimenti effettuati. Commissioni di overperformance massime applicate dalla SGR* Oneri connessi Denominazione alla sottoscrizione del Fondo interno e al rimborso delle quote degli OICR Rispetto alla overperformance Difensivo 0 2,50% 20% Equilibrato 0 2,50% 20% Aggressivo 0 2,50% 20% * Eventuali Commissioni di overperformance possono essere prelevate dagli OICR in cui investono i Fondi interni con un massimo del 20% della overperformance. Gli OICR utilizzati prevedono il riconoscimento di “rebates” alla Compagnia. Tali utilità, come illustrato al successivo punto 24, sono riconosciute interamente al patrimonio dei Fondi interni. Qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente, la commissione massima applicata dalla SGR potrà essere rivista, previa comunicazione al Contraente dell’avvenuta variazione, concedendo allo stesso il riscatto senza applicazione della penalità eventualmente prevista.
Remunerazione delle SGR. (relativa all'acquisto di OICR da parte del Fondo Interno)
Remunerazione delle SGR. (relativa all'acquisto di OICR da parte del Fondo Interno) Tipologia Tipologia OICR Onere
Remunerazione delle SGR. Sugli OICR collegati al contratto gravano le commissioni dirette, le eventuali commissioni di incentivo o performance e gli altri costi/spese indicati nei regolamenti/prospetti informativi degli OICR. I costi applicati dalle società di gestione agli OICR, quindi, gravano indirettamente sul Contraente. Tali costi vengono trattenuti dalle società di gestione per la loro attività di gestione degli OICR stessi. Ciascun OICR è gravato dai costi applicati dalle rispettive società di gestione del risparmio. Si precisa che l’eventuale percentuale della commissione di gestione riconosciuta dalla società di gestione alla Società (utilità retrocesse) viene a sua volta restituita da quest’ultima al Contraente. Si precisa che su ciascun OICR possono gravare una serie di ulteriori oneri, che riducono il Valore delle relative Quote quali, ad esempio: • gli oneri di intermediazione e le spese di negoziazione, amministrazione e custodia delle attività; • i compensi dovuti alla Società di Revisione; • gli oneri fiscali, le spese per eventuali depositi presso i soggetti abilitati e gli oneri connessi agli strumenti finanziari ricompresi nel patrimonio gestito. I suddetti oneri aggiuntivi non sono quantificabili a priori, in quanto variabili.
Remunerazione delle SGR a) Oneri connessi alla sottoscrizione e al rimborso delle quote di OICR Gli investimenti in OICR non sono gravati da commissioni di ingresso e di uscita ma da commissioni di gestione che variano in funzione della loro diversa tipologia, nella misura massima sotto riportata: OICR Commissione di gestione annua massima La Società si riserva, previa comunicazione al Contraente e concedendo allo stesso il diritto di recesso senza penalità, la facoltà di rivedere le sopra indicate percentuali massime di incidenza delle commissioni di gestione, qualora si modifichino sensibilmente le condizioni economiche di mercato. Eventuali retrocessioni di utilità alla Società da parte delle società di gestione degli OICR sottostanti vengono integralmente riconosciute al Fondo e vanno, quindi, a beneficio dei Contraenti.

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  • DELIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE – ESCLUSIONI La Società non indennizza l’Assicurato per i danni:

  • XXXXXXXXXX, Xx frontiere mobili della responsabilità civile, in Riv. crit. dir. priv., 1988, p. 577), osserva che l’unico modo di dare alla fattispecie forma giuridica è di «iscriverla nel cerchio del rapporto obbligatorio», giacché il comportamento del terzo complice diviene rilevante unicamente in concorso con quello del debitore e comunque mai senza che il debitore non adempia. La natura della responsabilità sarebbe contrattuale e rilevante la sola «intenzione prava di nuocere del terzo» stante l’art. 2644 che denota in modo equivoco l’assenza di rilievo del comportamento del terzo che trascrive. La tesi è suggestiva ma una responsabilità contrattuale per un soggetto estraneo al rapporto può suscitare perplessità; la giurisprudenza segue costantemente una tesi diversa. X. Xxxx., 00 agosto 1990, n. 8403, cit., e Cass., 9 gennaio 1997, n. 99, cit., p. 392. Il terzo che coopera all’inadem- pimento illecito, dove la misura della responsabilità non è data dalla culpa in diligentia sancita dall’art. 2043, bensì dalla mala fede» 74 . Resta da precisare come la valutazione di buona o mala fede possa essere utilmente richiamata nel nostro caso. La sola presenza del «fatto contrattuale» non è in grado di discriminare fra un semplice pregiudizio irrilevante e il danno ingiusto che il contraente risente per il contegno di un terzo. Il problema va allora risolto nell’ambito, più vasto, dell’operazione ove il fatto è ricompreso. Nella valutazione delle interferenze e dei limiti alla condotta che si verificano per la presenza di un contratto, quest’ultimo non è altro che una situazione-presupposto per il sorgere di nuove ed eventuali conseguenze giuridiche; per la cui realizzazione entrano in gioco altre norme che assumono come elementi di fatto, appunto, la fattispecie ed i contegni che in concreto determinano il verificarsi delle interferenze. Basta qui osservare che la rilevanza del contratto nei confronti dei terzi è caratterizzata da tre elementi: il titolo, i comportamenti, che nel quadro più ampio dell’operazione giuridica sono riferibili alla sua fase di formazione e di esecuzione, e la norma che attribuisce ad essi delle conseguenze in ordine ai criteri di regolarità dell’azione. Dal confronto fra questi elementi di fatto ed il criterio formale sarà possibile precisare i limiti che gravano sui terzi per la presenza di un atto di autonomia privata. È principio recepito da tempo, nella giurisprudenza teorica e pratica, che i terzi non possono interferire illecitamente nelle posizioni costituitesi in testa ai contraenti per effetto del contratto 75 . Ciò significa che il terzo, a conoscenza di un contratto, si comporta non iure se coopera all’inadempimento e viola così la situazione da esso sorta. Il ricorso alla mala fede è in grado di selezionare un illecito che si caratterizza proprio per l’esistenza di un fatto, il contratto concluso fra altri, e dei contegni che intorno ad esso si svolgono, tutti soggetti alla 74 V. L. XXXXXXX, Sulla natura della responsabilità contrattuale, in Riv. dir. comm., 1956, II, p. 360.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: