Contratto di assicurazione a premio periodico
C.B.A V I T A S.p.A. COMPAGNIA DI BANCHE E ASSICURAZIONI PER LE ASSICURAZIONI SULLA VITA Iscritta alla Sezione I dell’Albo delle Imprese n. 1.00106 e capogruppo del Gruppo assicurativo “Gruppo CBA” iscritto all’A lbo dei Gruppi Assicurativi al nr. 32. Capitale Sociale Euro 38.537.146,00 i.v. - Sede e Direzione: 00000 Xxxxxx - Via Xxxxxx Xxxxxx n. 13 - Tel.: 02/676120 - Fax: 02/000000000 - xxx.xxxxxxx.xxx - C.F./P. IVA n. 10288130155 - Reg. Imprese di Milano n. 315047 - R.E.A. n. 1363580 – Autorizzata con D.M. n. 19336 del 22.5.1992 (G.U. 127 del 1.6.1992) e con Provvedimento ISVAP n. 633 del 28.7.19 97 (G.U.181 del 5.8.1997) per Infortuni e malattie. Soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Banca Sella Holding S.p.A.. |
(Tar. 21U8)
Contratto di assicurazione a premio periodico
con prestazioni espresse in quote del Fondo Interno TORRE e
con capitale rivalutabile in base al rendimento della Gestione Separata ALFIERE
Il presente Fascicolo informativo, contenente
• Scheda sintetica
• Nota informativa
• Condizioni contrattuali, comprensive dei Regolamenti della Gestione Separata ALFIERE e del Fondo Interno TORRE
• Glossario
• Modulo di proposta
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda Sintetica e la Nota Informativa
Mod. 21U8-0514
SCHEDA SINTETICA
La presente Scheda sintetica è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP ora IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
La presente Scheda sintetica mira a dare al Contraente un’informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sui rischi presenti nel contratto e deve essere letta congiuntamente alla Nota informativa.
ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.
1. Informazioni generali
1.a) Impresa di assicurazione
Compagnia di Banche e Assicurazioni per le assicurazioni sulla vita S.p.A. – in breve CBA Vita S.p.A. - società appartenente al Gruppo Banca Sella e capogruppo del Gruppo Assicurativo “Gruppo CBA” iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi al nr. 32, di seguito indicata con “Società”.
1.b) Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società
Il patrimonio netto della Società al 31.12.2013 ammonta a 45,70 milioni di euro, di cui 38,54 milioni di euro di capitale sociale, 3,90 milioni di euro di riserve patrimoniali e utili portati a nuovo e 3,26 milioni di euro di utile dell’esercizio.
L’indice di solvibilità riferito alla gestione vita alla stessa data è pari a 1,83. Tale indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile, al netto dei dividendi di cui è stata deliberata la distribuzione, e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.
1.c) Denominazione del contratto
CBA SCELTA MULTIPLA PLUS a premi periodici
1.d) Tipologia del contratto
CBA SCELTA MULTIPLA PLUS a premi periodici consente al Contraente di investire i premi versati nei Comparti del Fondo Interno TORRE e nella Gestione Separata ALFIERE sulla base di percentuali stabilite dal Contraente, nel rispetto dei limiti previsti dalle condizioni contrattuali e descritti al punto 3 della Sezione B della Nota informativa.
Per la componente dei premi investita nei Comparti del Fondo Interno TORRE, le prestazioni previste dal contratto sono espresse in quote di tali comparti, il cui valore dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione. Per tale componente, pertanto, il contratto comporta rischi finanziari per il Contraente riconducibili all’andamento del valore delle quote.
Per la sola componente dei premi investita nella Gestione Separata ALFIERE, le prestazioni assicurate sono contrattualmente garantite dalla Società e si rivalutano periodicamente in base al rendimento della Gestione Separata di attivi.
1.e) Durata
La durata del presente contratto può essere fissata tra un minimo di 10 ed un massimo di 30 anni, compatibilmente con l'età dell'Assicurato che non può superare gli 80 anni alla decorrenza del contratto ed i 90 anni alla sua scadenza.
E’ possibile esercitare il diritto di riscatto, totale o parziale, trascorso un anno dalla decorrenza del contratto.
1.f) Pagamento dei premi
Il presente contratto prevede il pagamento di premi periodici da corrispondersi, a scelta del Contraente, con frequenza mensile, trimestrale, semestrale o annuale. L’importo del premio versato in ciascun anno non può essere inferiore a € 1.800,00 o superiore a € 100.000,00.
Nel rispetto dei precedenti importi minimi e massimi e previo accordo della Società, il Contraente può modificare l’importo dei premi periodici, variare la periodicità dei versamenti futuri, o effettuare, ad una ricorrenza mensile della data di decorrenza, il versamento di premi unici aggiuntivi, purché di importo non inferiore a Euro 500,00.
In ogni caso, la somma dei premi versati in ciascun anno, anche a titolo di premi aggiuntivi, non può superare
€ 100.000,00.
L’accordo preventivo della Società consente alla stessa di verificare l’esistenza e l’ammontare di altri contratti, collegati alla stessa Gestione Separata cui è collegato il presente contratto, stipulati dal Contraente o da altri soggetti a lui riconducibili, ed è volto a salvaguardare una equa partecipazione di tutti gli assicurati ai risultati finanziari della Gestione Separata.
I premi possono essere destinati alla Gestione Separata e ai Comparti del Fondo Interno nel rispetto dei limiti descritti al punto 3 della Sezione B della Nota informativa.
2. Caratteristiche del contratto
CBA SCELTA MULTIPLA PLUS a premi periodici intende soddisfare esigenze di investimento di medio- lungo periodo, con un profilo di rischio personalizzabile.
Il contratto consente, infatti, di collegare le prestazioni, contemporaneamente, ad uno o più Comparti del Fondo Interno TORRE – caratterizzati da diversi profili di rischio - ed alla Gestione Separata ALFIERE.
Ne deriva che il contratto è caratterizzato da un grado di rischiosità variabile in funzione delle scelte di destinazione dei premi effettuate dal Contraente, nel rispetto dei limiti descritti al punto 3 della Sezione B della Nota Informativa. Tali scelte possono essere modificate nel tempo mediante riallocazioni (switch) tra Gestione Separata e Comparti del Fondo Interno, sempre nel rispetto dei limiti di cui sopra.
La modalità proposta per il pagamento del premio consente inoltre di programmare un accantonamento graduale dei propri risparmi.
CBA SCELTA MULTIPLA PLUS a premi periodici fornisce, anche, una copertura per il caso di decesso dell'Assicurato.
Una parte dei premi versati viene trattenuta dalla Società a fronte dei costi del contratto e, pertanto, tale parte non concorre alla formazione del capitale che sarà pagato alla scadenza del contratto stesso.
In relazione alla componente dei premi destinata alla Gestione Separata ALFIERE si rinvia, per una migliore comprensione del meccanismo di partecipazione agli utili insito nel contratto, al Progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni e del valore di riscatto, contenuto nella sezione G della Nota Informativa.
L’impresa è tenuta a consegnare al Contraente il progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.
3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte
Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:
a) Prestazioni in caso di vita
in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto, il pagamento ai Beneficiari designati dal Contraente del capitale complessivamente assicurato, pari alla somma del controvalore delle quote dei Comparti del Fondo Interno TORRE disponibili sul contratto e del capitale rivalutato derivante dalla componente del contratto investita nella Gestione Separata ALFIERE.
b) Prestazioni in caso di decesso
in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale:
• il pagamento del capitale complessivamente assicurato ai Beneficiari designati dal Contraente;
• il pagamento di un eventuale bonus, sotto forma di maggiorazione del capitale suddetto, secondo una misura variabile in funzione del numero di anni trascorsi dalla decorrenza del contratto e dell’età dell’Assicurato. Il suddetto bonus viene triplicato nel caso in cui il decesso dell’Assicurato sia dovuto ad infortunio stradale (infortunio direttamente causato dalla circolazione stradale dei veicoli); viene, invece, raddoppiato in caso di decesso per infortunio da altre cause.
c) Opzioni contrattuali (alle condizioni in vigore alla scadenza del contratto)
• proroga della scadenza;
• conversione del capitale liquidabile a scadenza in una rendita vitalizia, cioè pagabile fino a che l'Assicurato è in vita;
• conversione del capitale liquidabile a scadenza in una rendita pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni e successivamente fino a che l'Assicurato è in vita.
Per la sola componente investita nella Gestione Separata, il contratto si rivaluta in funzione del rendimento della Gestione stessa, con un tasso annuo di interesse minimo garantito e con consolidamento delle relative maggiorazioni. Con riferimento al premio versato alla stipulazione del contratto, il tasso annuo minimo garantito è pari all’1%.
Con riferimento ai premi periodici o aggiuntivi versati successivamente alla decorrenza e agli eventuali switch effettuati successivamente a tale data e destinati alla Gestione Separata ALFIERE, il tasso di interesse minimo è quello garantito dalla Società in quel momento per i contratti di nuova emissione della stessa tipologia.
Si richiama l’attenzione sul fatto che la richiesta di riscatto, nei primi anni di durata del contratto, potrebbe comportare la corresponsione di un importo inferiore ai premi investiti anche in caso di destinazione prevalente degli stessi alla Gestione Separata.
Maggiori informazioni sono fornite in Nota informativa alla sezione B. In ogni caso le coperture assicurative e i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dagli Articoli 1 e 6 delle Condizioni contrattuali e dalla Clausola di Indicizzazione ALFIERE.
4. Rischi finanziari a carico del Contraente
La Società non offre alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo per la componente di investimento relativa al Fondo Interno TORRE. Pertanto il contratto, per tale componente, comporta rischi finanziari per il Contraente riconducibili all’andamento del valore delle quote.
4.a) Xxxxxx finanziari a carico del Contraente e/o dei Beneficiari
Il contratto, per la parte relativa al Fondo Interno TORRE, comporta i seguenti rischi finanziari a carico del Contraente:
a) ottenere un capitale a scadenza inferiore ai premi versati;
b) ottenere un valore di riscatto inferiore ai premi versati;
c) ottenere un capitale in caso di morte dell’Assicurato inferiore ai premi versati.
4.b) Profilo di rischio dei Comparti del Fondo Interno
Il contratto, per la parte relativa al Fondo Interno TORRE, presenta profili di rischio finanziario e orizzonti minimi consigliati di investimento diversi in funzione del Comparto prescelto dal Contraente fra quelli del Fondo Interno. Nella successiva tabella è riportato il profilo di rischio dei Comparti a cui le prestazioni possono essere collegate.
Profilo di rischio 1 dei Comparti del Fondo Interno TORRE
Comparto | Basso | Medio basso | Medio | Medio Alto | Alto | Molto Alto |
Comparto Ponderato | 🞫 | |||||
Comparto Dinamico | 🞫 |
5. Costi
La Società, al fine di svolgere l’attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota informativa alla sezione D.
I costi gravanti sui premi, quelli prelevati dalla gestione interna separata ALFIERE e quelli prelevati dai Comparti del Fondo Interno TORRE riducono l’ammontare delle prestazioni.
Per fornire un’indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato l’indicatore sintetico “Costo Percentuale Medio Annuo – CPMA”, che indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione che ipoteticamente non fosse gravata da costi.
Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su parametri prefissati.
Il dato non tiene conto degli eventuali costi di switch, in quanto elementi variabili dipendenti dalle possibili opzioni esercitabili a discrezione del Contraente.
Il Costo Percentuale Medio Annuo in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.
Ipotesi adottate:
Premio annuo: € 1.800
Sesso ed età: qualunque
Tasso di rendimento degli attivi: 4%
Indicatore sintetico “Costo percentuale medio annuo” Gestione Separata “ALFIERE”
Durata: 15 anni Durata: 20 anni Durata: 25 anni
Anno | CPMA |
5 | 1,81% |
10 | 1,36% |
15 | 1,31% |
Anno | CPMA |
5 | 1,81% |
10 | 1,36% |
15 | 1,31% |
20 | 1,27% |
Anno | CPMA |
5 | 1,81% |
10 | 1,36% |
15 | 1,31% |
20 | 1,27% |
25 | 1,25% |
1 Assegnati in relazione ai seguenti intervalli di volatilità media annua attesa, desunti sulla base dei valori espressi dal mercato prendendo a riferimento le volatilità di alcuni indici rappresentativi di classi di investimenti, caratterizzate da livelli di rischiosità diversi.
Profilo di rischio | Basso | Medio Basso | Medio | Medio Alto | Alto | Molto Alto |
Volatilità | 0% |⎯ 1% | 1% |⎯ 5% | 5% |⎯ 10% | 10% |⎯ 15% | 15% |⎯20% | 20% e oltre |
Indicatore sintetico “Costo percentuale medio annuo”
Fondo Interno “TORRE”: Comparto PONDERATO (profilo di rischio medio)
Durata: 15 anni Durata: 20 anni Durata: 25 anni
Anno | CPMA |
5 | 2,50% |
10 | 2,05% |
15 | 2,00% |
Anno | CPMA |
5 | 2,50% |
10 | 2,05% |
15 | 2,00% |
20 | 1,96% |
Anno | CPMA |
5 | 2,50% |
10 | 2,05% |
15 | 2,00% |
20 | 1,96% |
25 | 1,94% |
Indicatore sintetico “Costo percentuale medio annuo”
Fondo Interno “TORRE”: Comparto DINAMICO (profilo di rischio medio-alto)
Anno 15 anni Anno 20 anni Anno 25 anni
Anno | CPMA |
5 | 3,22% |
10 | 2,78% |
15 | 2,73% |
Anno | CPMA |
5 | 3,22% |
10 | 2,78% |
15 | 2,73% |
20 | 2,69% |
Anno | CPMA |
5 | 3,22% |
10 | 2,78% |
15 | 2,73% |
20 | 2,69% |
25 | 2,67% |
6. Illustrazione dei dati storici di rendimento
6.1. Gestione Separata
In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla Gestione Separata ALFIERE negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni e con l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.
Anno | Rendimento realizzato dalla Gestione Separata (1) | Rendimento minimo riconosciuto agli assicurati (2) | Rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni | Inflazione |
2009 | 3,46% | 2,26% | 3,54% | 0,75% |
2010 | 2,40% | 1,20% | 3,35% | 1,55% |
2011 | 1,93% | 0,73% | 4,89% | 2,73% |
2012 | 3,66% | 2,46% | 4,64% | 2,97% |
2013 | 3,28% | 2,08% | 3,35% | 1,17% |
(1) Il rendimento indicato è quello relativo al periodo di osservazione 1/1 – 31/12, oggetto di certificazione.
(2) Il rendimento indicato non tiene conto del rendimento minimo contrattualmente garantito.
Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
6.2. Comparti del Fondo Interno
In questa sezione è rappresentato il rendimento storico realizzato dai Comparti del Fondo Interno a cui possono essere collegate le prestazioni assicurative. Si precisa che il 2013 rappresenta il settimo anno completo di operatività dei Comparti, istituiti nel corso del 2006.
Il dato è confrontato con quello di un parametro di riferimento, di seguito denominato “benchmark”. Il benchmark è un indice comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione di un fondo ed a cui si può fare riferimento per confrontarne il risultato di gestione.
Tale indice, in quanto teorico, non è gravato di costi.
Le predette informazioni sono integrate con l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (che rappresenta l’inflazione).
Rendimento medio annuo composto | ||||
FONDO INTERNO TORRE | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni | Ultimi 10 anni | |
Comparto PONDERATO | Quota | 4,05% | 4,55% | n.d. |
Benchmark | 3,93% | 4,67% | 3,26% | |
Comparto DINAMICO | Quota | 5,98% | 7,09% | n.d. |
Benchmark | 5,88% | 7,23% | 3,34% | |
Tasso medio di inflazione | 2,29% | 1,83% | 1,98% |
Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
7. Diritto di ripensamento
Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità, leggere la sezione E della Nota informativa.
CBA Vita è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente scheda sintetica.
Il rappresentante legale Xxxxxx Xxxxx
NOTA INFORMATIVA
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP ora IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni contrattuali prima della sottoscrizione della polizza.
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
Compagnia di Banche e Assicurazioni per le assicurazioni sulla vita S.p.A. – in breve CBA Vita S.p.A. – è una società, appartenente al Gruppo Banca Sella, iscritta al n 1.00106 dell’Albo delle Imprese di Assicurazione e riassicurazione e capogruppo del Gruppo Assicurativo “Gruppo CBA” (iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 32)
Sede legale: Milano – Italia – Xxx Xxxxxx Xxxxxx, 00 - XXX 00000 Xxxxxxxx telefonico: 02.67612.0 – fax 02. 676120.598
Sito internet: xxx.xxxxxxx.xxx
Indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx
CBA Vita S.p.A. è una Società di diritto italiano, autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con Decreto Ministeriale n. 19336 del 22.05.1992 (G.U. n. 127 del 01.06.1992) e con Provvedimento ISVAP ora IVASS n. 633 del 28.7.1997 (G.U. 181 del 5.8.1997) per Infortuni e Malattie.
B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE , SUI RISCHI FINANZIARI E SULLE GARANZIE OFFERTE
2. Rischi finanziari e garanzie offerte
CBA SCELTA MULTIPLA PLUS a premi periodici è un’assicurazione sulla vita, in forma mista di tipo multiramo, che prevede la possibilità di investire, contemporaneamente, i premi versati nei Comparti del Fondo Interno TORRE e nella Gestione Separata ALFIERE, nel rispetto dei limiti descritti al successivo punto 3.
Per la componente di premi investita nei Comparti del Fondo Interno TORRE, le prestazioni previste dal presente contratto sono espresse in quote dei Comparti stessi, il cui valore dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione.
Per la componente di premi investita nella Gestione Separata ALFIERE, le prestazioni assicurate si rivalutano in base al rendimento realizzato dalla Gestione stessa, con un minimo garantito.
L’investimento dei premi nella Gestione Separata garantisce al Contraente la certezza dei risultati finanziari raggiunti. Fintantoché i premi versati restano investiti nella Gestione Separata ALFIERE, è garantito un tasso annuo di interesse minimo, che per il premio versato alla stipulazione viene fissato nella misura annua dell’1%. L’investimento dei premi nei Comparti del Fondo Interno TORRE comporta, invece, per il Contraente gli elementi di rischio propri degli investimenti azionari e obbligazionari, ed in particolare:
- il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità del prezzo di un titolo dipendente sia dalle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico dell'emittente (rischio specifico) sia dalle generali fluttuazioni del mercato sul quale il titolo è negoziato (rischio generico o sistematico);
- il rischio connesso all'eventualità che l'emittente di un titolo di debito (es. obbligazioni), per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale (rischio di controparte); il prezzo del titolo risente di tale rischio variando al modificarsi del grado di solvibilità (merito creditizio) dell'emittente; un indicatore sintetico del merito creditizio di un emittente è il rating che viene assegnato da agenzie internazionali indipendenti;
- il rischio collegato alla variabilità del prezzo di un titolo di debito derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato (rischio di interesse); tali fluttuazioni, infatti, si riflettono sul prezzo (e quindi sul rendimento) del titolo in modo tanto più accentuato - soprattutto nel caso di un titolo a tasso fisso - quanto
più è lunga la sua vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo e viceversa;
- il rischio di liquidità: la liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore e dipende principalmente dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato;
- il rischio di cambio: il risultato complessivo dell'investimento in un titolo denominato in una valuta diversa da quella di riferimento utilizzata dall'investitore, è condizionato dalla variazione dei tassi di cambio.
3. Informazioni sull’impiego dei premi
Alla stipulazione del contratto, il Contraente stabilisce le percentuali di destinazione dei premi periodici ed ai Comparti disponibili nell’ambito del Fondo Interno TORRE e, in misura non superiore al 70%, alla Gestione Separata ALFIERE, secondo il profilo di rischio desiderato.
In ogni caso, non è possibile destinare ad un comparto del Fondo Torre o alla Gestione Separata Alfiere una percentuale di ciascun premio inferiore al 10%.
Ad ogni ricorrenza del pagamento del premio, con almeno 10 giorni di preavviso, il Contraente può chiedere di modificare le percentuali di destinazione per i premi periodici successivi, nel rispetto degli stessi limiti di destinazione sopra descritti.
Analoga indicazione delle percentuali di destinazione dovrà essere fornita in occasione del versamento di eventuali premi unici aggiuntivi.
Come indicato al successivo punto 9.1.1., una parte dei premi versati viene trattenuta dalla Società a fronte dei costi del contratto e, quindi, non concorre alla formazione del capitale assicurato.
L'onere relativo al bonus corrisposto in caso di decesso dell'Assicurato, di cui al successivo punto 4.2, non viene posto direttamente a carico del Contraente, ma è finanziato dalla Società che, a tale scopo, destina una parte della commissione ad essa spettante per la gestione finanziaria del Fondo Interno TORRE e della Gestione Separata ALFIERE.
4. Prestazioni assicurative
Il contratto è destinato ad Assicurati che, alla decorrenza, abbiano età non superiore a 80 anni. La durata del contratto verrà fissata in relazione agli obiettivi perseguiti dal Contraente e compatibilmente con l'età dell'Assicurato che, alla scadenza contrattuale, non dovrà superare i 90 anni; comunque la durata non potrà essere inferiore a 10 anni né superiore a 30 anni.
4.1. Prestazione in caso di vita
Con l’assicurazione qui descritta, la Società si impegna a corrispondere, alla scadenza del contratto, se l'Assicurato è in vita, il capitale complessivamente assicurato, ai Beneficiari designati in polizza.
Il capitale complessivamente assicurato è pari alla somma del controvalore delle quote dei Comparti del Fondo Interno TORRE acquisite con la componente di premi in essi investita e del capitale rivalutato derivante dalla componente di premi investita nella Gestione Separata ALFIERE.
L'importo netto da investire a fronte di ciascun premio versato dal Contraente è pari al premio stesso diminuito del caricamento indicato al successivo punto 8.1.1.
Il controvalore delle quote, per ciascun Comparto del Fondo Interno TORRE, si ottiene moltiplicando il loro numero per il relativo valore unitario, di cui al successivo punto 5.1.,
▷ alla data di valorizzazione immediatamente precedente la data di scadenza se, tra la suddetta data di valorizzazione e quella di scadenza (quest’ultima inclusa), intercorrano 3 giorni lavorativi;
▷ alla data di valorizzazione della settimana ancora precedente, in caso contrario.
La rivalutazione del capitale investito nella Gestione Separata ALFIERE avviene con le modalità indicate al
successivo punto 5.2.
Si richiama l'attenzione sul fatto che la Società non garantisce alcun rendimento minimo con riferimento al valore delle quote dei Comparti del Fondo Interno TORRE; pertanto, in presenza di investimenti effettuati nel
Fondo Interno, il Contraente assume il rischio connesso all’andamento negativo del valore delle relative quote e, di conseguenza, il capitale liquidabile a scadenza potrebbe risultare inferiore ai premi investiti.
Relativamente agli investimenti effettuati nella Gestione Separata ALFIERE, invece, la Compagnia garantisce un rendimento annuo minimo, per la componente di ogni premio investita nella Gestione stessa e fintantoché vi resti investita.
Alla data di pubblicazione del presente Fascicolo Informativo, il rendimento annuo minimo è pari all’1% e viene garantito dalla Società sulla componente di premio versato alla decorrenza del contratto investita nella Gestione Separata ALFIERE e sino a che vi resti investita.
Con riferimento ai premi periodici o aggiuntivi versati successivamente alla decorrenza e agli eventuali switch effettuati successivamente a tale data e destinati alla Gestione Separata ALFIERE, il tasso di interesse minimo è quello garantito dalla Società in quel momento.
Le variazioni del tasso minimo garantito saranno comunicate in anticipo al Contraente, con le modalità indicate al successivo punto 21. Il tasso minimo garantito, alla data di modifica, non potrà essere inferiore al maggiore tra zero e il tasso massimo garantibile, fissato da IVASS, diminuito di 1,5 punti percentuali.
Si rinvia all’art. 1 delle Condizioni Contrattuali per ulteriori dettagli.
4.2. Prestazione in caso di morte
In caso di morte dell'Assicurato nel corso della durata del contratto, in aggiunta al capitale complessivamente assicurato, nei primi anni di durata del contratto, verrà corrisposto un bonus pari all’1% del suddetto capitale moltiplicato per il minore tra
• la differenza, se positiva, tra 10 ed il numero di anni interamente trascorsi dalla decorrenza del contratto, e
• la differenza, se positiva, fra 85 ed il numero intero di anni di età dell'Assicurato al momento del decesso. L'importo del bonus non potrà comunque superare Euro 5.000,00.
Il bonus, come sopra definito
• viene triplicato (massimo € 15.000,00) nel caso in cui il decesso dell’Assicurato sia dovuto ad infortunio stradale (infortunio direttamente causato dalla circolazione stradale dei veicoli);
• viene, invece, raddoppiato (massimo di € 10.000,00) in caso di decesso per infortunio da altre cause.
Nella determinazione del capitale complessivamente assicurato, il controvalore delle quote di ciascun Comparto del Fondo Interno TORRE si ottiene moltiplicando il loro numero per il relativo valore unitario alla data di valorizzazione immediatamente successiva quella di ricevimento, da parte della Società, del certificato di morte dell’Assicurato a condizione che, tra la suddetta data di ricevimento e quella di valorizzazione (quest'ultima inclusa), siano trascorsi 3 giorni lavorativi; altrimenti è la data di valorizzazione della settimana ancora successiva.
A titolo di esempio e supponendo che le settimane considerate siano tutte di 5 giorni lavorativi:
- se il certificato di morte dell’Assicurato perviene dal lunedì al giovedì, il valore unitario della quota considerato per il calcolo del controvalore è quello riferito al martedì della settimana successiva;
- se, invece, il certificato di morte perviene il venerdì, il valore unitario della quota considerato per il calcolo del controvalore è quello riferito al martedì della settimana ancora successiva.
La rivalutazione del capitale investito nella Gestione Separata ALFIERE avviene con le modalità indicate al successivo punto 5.2.
Il bonus in caso di morte non viene corrisposto nei casi di decesso dovuti a determinate cause, come specificato all’art. 16 delle Condizioni Contrattuali, o che si siano verificati nel periodo di carenza, come definito all’art. 17 delle Condizioni Contrattuali, per cause diverse da quelle indicate nello stesso articolo.
Il capitale da corrispondere in caso di decesso, anche per effetto della componente investita nel Fondo Interno TORRE, potrebbe risultare inferiore all'importo investito in quote a fronte dei premi versati.
Si ricorda al Contraente di leggere con attenzione le raccomandazioni e avvertenze contenute in proposta relative alla sottoscrizione delle dichiarazioni dell’Assicurato sul proprio stato di salute.
Si rinvia all’art. 1 delle Condizioni Contrattuali per ulteriori dettagli.
5. Valore delle quote dei Comparti del Fondo Interno TORRE – Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili della Gestione Separata ALFIERE – “Capitale di riferimento all’epoca del versamento”
5.1 Valore delle quote dei Comparti del Fondo Interno TORRE
Il valore unitario delle quote di ciascun Comparto viene calcolato settimanalmente, con riferimento al secondo giorno lavorativo di ogni settimana; si considerano non lavorativi i giorni di chiusura delle Borse Valori italiana e/o estere.
Se la regolare valorizzazione è impedita da cause di forza maggiore che coinvolgano l'operatività dei mercati di riferimento o della Società (ad esempio rilevanti turbative dei mercati che impediscano la corretta valutazione degli attivi, oppure giornate non lavorative per la Società), la Società sospende il calcolo del valore unitario delle quote fino alla cessazione di tali situazioni e i pagamenti e le operazioni che comportano l'investimento in quote o il disinvestimento di quote vengono rinviati fino a quando il valore unitario delle quote si rende nuovamente disponibile.
Il valore unitario delle quote è al netto delle spese, commissioni e passività gravanti sul Comparto, indicate al successivo punto 8.3.
Il valore unitario delle quote, con la relativa data di valorizzazione, viene pubblicato giornalmente sul sito internet della Società e sul quotidiano "MF". In caso di cambiamento del quotidiano, la Società provvederà a darne tempestiva comunicazione ai Contraenti.
Il valore unitario delle quote dei singoli Comparti, alla data della loro costituzione, viene convenzionalmente fissato in € 10.
5.2 Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili della Gestione Separata ALFIERE I capitali investiti nella Gestione Separata ALFIERE - pari ai premi ad essa destinati al netto del caricamento - confluiscono in una specifica gestione patrimoniale, separata dalle altre attività della Società e si rivalutano periodicamente in base al rendimento realizzato dalla Gestione stessa.
A tal fine, la Società determina, con riferimento all’ultimo giorno lavorativo di ogni mese, l’Indice di rivalutazione che esprime il valore rivalutato a tale data di 1 euro di capitale investito nella Gestione Separata ALFIERE nel mese di marzo 2011.
Tale indice viene calcolato:
• per i primi 11 mesi, capitalizzando, per il numero di mesi trascorsi, a capitalizzazione composta, il suo valore iniziale pari a 1 al tasso annuo di interesse sotto definito,
• in seguito, capitalizzando per un anno, sempre al tasso annuo di interesse sotto definito, il valore dell’indice nel corrispondente mese dell’anno precedente.
In ogni caso, il valore dell’Indice di rivalutazione calcolato per un certo mese non può risultare inferiore a quello calcolato per il mese precedente.
Il tasso annuo di interesse è pari al maggiore fra:
• il rendimento della Gestione Separata ALFIERE, realizzato nei dodici mesi che precedono l’inizio del secondo mese antecedente quello nel quale cade la data di valorizzazione considerata, diminuito di una commissione di gestione pari a 1,20 punti percentuali (vedi costi indicati al successivo punto 8.2);
• il tasso annuo di interesse minimo garantito che è pari all’1%.
Il valore dell’Indice di rivalutazione applicabile al capitale investito nella Gestione Separata ALFIERE viene pubblicato giornalmente sul sito internet della Società e sul quotidiano "MF" con la denominazione “ALFIERE Prudente 2/1”.
Come anticipato al precedente punto 4.1., la Società si riserva la facoltà di modificare il tasso minimo garantito con riferimento ai premi periodici o aggiuntivi versati successivamente alla decorrenza e agli eventuali switch effettuati successivamente a tale data, dandone comunicazione al Contraente con le modalità indicate al successivo punto 21. Il tasso minimo garantito, alla data di modifica, non potrà essere inferiore al maggiore tra zero e il tasso massimo garantibile, fissato da IVASS, diminuito di 1,5 punti percentuali.
In tal caso, la Società procederà dalla data della modifica e con analoghe modalità, al calcolo di un ulteriore Indice di rivalutazione. Tale ulteriore indice, caratterizzato da un diverso livello di tasso garantito, sarà calcolato assumendo anche per esso il valore 1 come valore iniziale alla data della modifica del rendimento minimo garantito.
Il valore rivalutato del capitale investito nella Gestione Separata ALFIERE si determina, in ogni momento, moltiplicando ciascun capitale investito nella Gestione stessa per il rapporto tra il valore raggiunto a quel momento dall’Indice di rivalutazione ad esso applicabile ed il valore dell’indice stesso all’epoca del suo investimento e sommando i risultati ottenuti.
L’Indice di rivalutazione applicabile è quello calcolato in funzione del tasso di interesse minimo garantito su ciascun capitale investito.
Si rinvia alla Clausola di Indicizzazione ALFIERE, che costituisce parte integrante delle Condizioni Contrattuali, per ulteriori dettagli.
Al fine di illustrare più dettagliatamente gli effetti del meccanismo di rivalutazione delle prestazioni si rinvia alla Sezione G contenente il Progetto esemplificativo di sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate e del valore di riscatto.
La Società si impegna a consegnare al Contraente, al più tardi al momento in cui è informato che il contratto è concluso, il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.
5.3 “Capitale di riferimento all’epoca del versamento” corrispondente a ciascun capitale investito nella
Gestione Separata Alfiere
Al fine di facilitare la conoscenza da parte del Contraente del valore rivalutato del capitale investito nella Gestione Separata ALFIERE in qualsiasi momento, la Compagnia comunica al Contraente, in occasione dell’invio delle informative riguardanti il contratto (conferma investimento iniziale ed aggiuntivo, switch e rendiconto annuale), l’importo del c.d. “capitale di riferimento all’epoca del versamento” (nel seguito indicato in breve come “capitale di riferimento”).
La sua finalità è quella di rendere omogenei, quindi sommabili, importi investiti in epoche diverse.
Il capitale di riferimento corrispondente a ciascun capitale investito nella Gestione Separata ALFIERE è calcolato dividendo l’importo del capitale investito stesso per il valore raggiunto, alla data di investimento, dall’Indice di rivalutazione di cui al precedente punto 5.2.
L’operazione di divisione effettuata per il calcolo del capitale di riferimento consente, infatti, di esprimere il capitale investito in un certo momento in un capitale equivalente investito nel primo mese di valorizzazione dell’Indice di rivalutazione (tempo base di costruzione dell’Indice).
Per il calcolo, in un qualsiasi momento successivo, del valore rivalutato di quel capitale investito nella Gestione Separata ALFIERE è sufficiente moltiplicare il corrispondente capitale di riferimento per il valore raggiunto dall’Indice di rivalutazione in quel momento.
A titolo esplicativo, ipotizzando che l’Indice di rivalutazione, di cui al precedente punto 5.2, abbia raggiunto alla data di investimento un valore pari a 1,050 e che l’importo del capitale investito nella Gestione Separata a fronte del primo premio periodico sia pari a 1.000 euro, il capitale di riferimento corrispondente è pari a
1.000 = 952,38
1,050
Ipotizzando, inoltre, che il valore raggiunto dall’Indice di rivalutazione alla ricorrenza annuale successiva sia pari a 1,071, il valore rivalutato del capitale investito in quel momento è pari a
1.000 ⋅ 1,071
1,050
ovvero
952,38 ⋅1,071 = 1.020,00
Come sopra anticipato, i capitali di riferimento corrispondenti a capitali investiti nella Gestione Separata in epoche diverse sono sommabili ai fini dell’applicazione dell’Indice di rivalutazione.
Sempre a titolo esemplificativo, ipotizzando che, a fronte del versamento del secondo premio periodico, venga investito nella Gestione Separata un ulteriore importo di 1.000 euro e che il valore raggiunto dall’Indice di rivalutazione alla data di investimento sia pari a 1,071, il capitale di riferimento complessivo diventa:
952,38 + 1.000 = 952,38 + 933,71 = 1.886,09
1,071
Ipotizzando, inoltre, che il valore raggiunto dall’Indice di rivalutazione alla ricorrenza annuale successiva sia pari a 1,090, il valore rivalutato del capitale complessivamente investito nella Gestione Separata in quel momento è pari a
1.000 ⋅ 1,090 + 1.000 ⋅ 1,090
ovvero
1.886,09 ⋅1,090 = 2.055,84
1,050 1,071
Si ricorda infine che, in caso di modifica in corso di contratto del tasso di interesse minimo garantito, i capitali investiti nella Gestione separata ALFIERE successivamente alla modifica, verranno rivalutati applicando il diverso Indice di rivalutazione caratterizzato dal diverso tasso di interesse minimo garantito. In tal caso, nelle successive comunicazioni al Contraente saranno riportati i capitali di riferimento complessivi corrispondenti a ciascun Indice di rivalutazione applicato sul contratto.
6. Opzioni contrattuali
Alla scadenza del contratto il Contraente può richiedere alla Società:
• di posticipare la data di scadenza originariamente pattuita;
• di convertire (totalmente o parzialmente) il capitale pagabile in caso di vita dell'Assicurato, in una delle seguenti prestazioni di rendita:
- una rendita annua da corrispondere all'Assicurato finché in vita;
- una rendita annua con garanzia di suo pagamento per 5 o 10 anni (quindi anche nel caso che in tale periodo si verifichi il decesso dell'Assicurato) e, successivamente, finché l'Assicurato è in vita.
I coefficienti di conversione e le condizioni regolanti le suddette opzioni saranno quelli in vigore alla data della conversione.
Almeno 120 giorni prima della scadenza contrattuale, la Società invierà al Contraente una sintetica descrizione delle suddette opzioni, con evidenza dei relativi costi e delle condizioni economiche.
Si rinvia all’art. 11 delle Condizioni Contrattuali per ulteriori dettagli.
C. INFORMAZIONI SULLA GESTIONE SEPARATA E SUL FONDO INTERNO AI QUALI SONO COLLEGATE LE PRESTAZIONI ASSICURATIVE
7. Gestione Separata ALFIERE e Fondo Interno TORRE
Il contratto prevede la possibilità per il Contraente di scegliere tra le tipologie di investimento di seguito descritte.
7.1. Gestione Separata ALFIERE
La Gestione Separata ALFIERE è una specifica gestione degli investimenti, separata dalle altre attività della Società, caratterizzata da una politica di investimento volta ad ottenere una composizione del portafoglio prevalentemente orientata verso strumenti finanziari di natura obbligazionaria o monetaria.
La Gestione Separata è disciplinata da un apposito Regolamento, che forma parte integrante delle Condizioni Contrattuali, a cui si rinvia per i dettagli.
7.2. Fondo Interno TORRE
Il Fondo Interno TORRE, al quale possono essere collegate le prestazioni del contratto, è un fondo suddiviso in distinti Comparti, separati dalle altre attività della Società, che investe prevalentemente in quote o azioni di OICR, con una tipologia di gestione a benchmark ed uno stile di gestione attivo.
Il Fondo è disciplinato da un apposito Regolamento, che forma parte integrante delle Condizioni contrattuali, a cui si rinvia per i dettagli.
I Comparti attualmente attivati sono due, e precisamente:
• Fondo Interno TORRE - Comparto Ponderato (Profilo di rischio: Medio) che investe da un minimo del 20% ad un massimo del 50% in strumenti finanziari di tipo azionario e nel quale gli investimenti in valute diverse dall’euro (altre valute europee, dollari o yen) possono raggiungere il 30% del portafoglio.
• Fondo Interno TORRE - Comparto Dinamico (Profilo di rischio: Medio Alto) che investe da un minimo del 40% ad un massimo del 75% in strumenti finanziari di tipo azionario e nel quale gli investimenti in valute diverse dall’euro (altre valute europee, dollari o yen) possono raggiungere il 50% del portafoglio.
La Società si riserva in futuro la facoltà di attivare nuovi Comparti dandone tempestiva comunicazione al
Contraente.
D. INFORMAZIONI SU COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE
8. Costi
8.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente
8.1.1. Costi gravanti sul Premio
Tipologia | Onere |
Spese in cifra fissa (di cui, per spese di emissione | € 50,00 € 25,00) |
Caricamento in percentuale di ciascun premio versato (al netto delle eventuali spese in cifra fissa) differenziato a seconda che il numero di annualità di premio interamente versate 2 sia: • inferiore o uguale a 3 • maggiore di 3 ma inferiore o uguale a 10 • maggiore di 10 ma inferiore o uguale a 15 • maggiore di 15 | 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% |
Versamenti aggiuntivi | 0,50% |
8.1.2. Costi per Riscatto e Switch
Tipologia | Onere |
Costi di riscatto, applicati sul capitale assicurato, differenziati a seconda che il numero di annualità di premio interamente versate 2 sia: | |
• inferiore a 1 | 2,5% con un minimo di € 50 |
• almeno pari a 1 ma inferiore a 2 | 2,0% con un minimo di € 50 |
• almeno pari a 2 ma inferiore a 3 | 1,5% con un minimo di € 50 |
• almeno pari a 3 ma inferiore a 4 | 1.0% con un minimo di € 50 |
• almeno pari a 4 ma inferiore a 5 | 0,5% con un minimo di € 50 |
• almeno pari a 5 | nessuno |
Commissione per il primo switch di ciascun anno assicurativo | nessuna |
Commissione per ogni switch successivo al primo di ciascun anno assicurativo | Euro 25,00 |
2 determinato come rapporto tra il cumulo dei premi pagati (esclusi eventuali versamenti aggiuntivi) e l’annualità di premio prevista dal piano (premio periodico x periodicità di versamento indicati in polizza)
8.2. Costi gravanti sulla Gestione Separata ALFIERE
Tipologia | Onere |
Commissione di gestione trattenuta annualmente dal rendimento della Gestione Separata | 1,2% |
La commissione sopra indicata è comprensiva del costo relativo alla maggiorazione della prestazione in caso di decesso dell’Assicurato prevista dal Contratto.
8.3. Costi gravanti sul Fondo Interno TORRE
Sul Contraente gravano indirettamente anche le commissioni e gli altri costi a carico del Fondo Interno, indicati ai seguenti punti 8.3.1, 8.3.2 e 8.3.3.
8.3.1. Remunerazione della Società
Tipologia | Comparto | Onere |
Commissione annua di gestione del Comparto, calcolata pro-rata temporis sul valore complessivo netto del Comparto ad ogni data di valorizzazione e prelevata con valuta il primo giorno lavorativo del trimestre solare successivo | Ponderato | 1,4% |
Dinamico | 1,8% |
La commissione sopra indicata è comprensiva del costo relativo alla maggiorazione della prestazione in caso di decesso dell’Assicurato prevista dal Contratto.
8.3.2. Remunerazione delle SGR (relativa all'acquisto di OICR da parte del Fondo Interno)
Tipologia | Tipologia OICR | Onere |
Commissione di gestione annua massima applicata sugli OICR nei quali il Fondo Interno investe, al lordo del riconoscimento di utilità dagli stessi riconosciute ai singoli comparti del fondo | Monetario | 0,5% |
Obbligazionario | 1,0% | |
Bilanciato | 1,8% | |
Azionario | 2,0% | |
Oneri connessi alla sottoscrizione e al rimborso delle quote degli OICR | nessuno | |
Commissioni di overperformance | Non quantificabili a priori |
Premesso che, nello svolgimento dell’attività di gestione, verranno utilizzati, per quanto possibile, classi di OICR destinati ad investitori istituzionali, si precisa che le percentuali massime di costo sopra indicate si riferiscono a OICR non dedicati a tale tipologia di investitori, per i quali, come indicato al successivo punto 22. “CONFLITTO DI INTERESSI” è previsto il riconoscimento di utilità, diversificate per singole Società di Gestione del Risparmio, mediamente pari al 50% delle commissioni di gestione sugli stessi gravanti; tali utilità saranno riconosciute, per il tramite della Società, ai singoli Comparti del Fondo Interno TORRE.
8.3.3. Altri costi
Sono a carico del Fondo interno le seguenti ulteriori spese, non quantificabili a priori in quanto variabili:
• gli oneri di intermediazione per la compravendita dei valori mobiliari e ogni altra spesa relativa agli investimenti, ai disinvestimenti e alla custodia delle attività del Fondo, fermo restando quanto indicato al precedente punto 8.3.2. per l'investimento in OICR;
• le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote e degli altri avvisi relativi al Fondo, esclusi quelli promozionali;
• le spese di revisione e di certificazione dei rendiconti della gestione;
• le imposte e le tasse relative alla gestione del Fondo;
• le spese legali e giudiziarie di pertinenza del Fondo.
Una misura storica dei costi effettivi del Fondo Interno è fornita dal TER (Total Expenses Ratio) di cui al successivo punto 25.
°°°---°°°
Tipologia di costo | Quota parte percepita in media dagli intermediari. | |
Spese di emissione | - | |
Caricamento in percentuale del premio | 50% | |
Costi per Riscatto e Switch | - | |
Commissione di gestione trattenuta annualmente dal rendimento della Gestione Separata | 30% | |
Commissione annua di gestione del Comparto | Ponderato Dinamico | 60% 60% |
9. Regime fiscale
Regime fiscale delle prestazioni assicurate
Le somme assicurate percepite nell’esercizio di attività d’impresa concorrono a formare il reddito d’impresa restando assoggettate all’ordinaria tassazione: in questi casi non si applica l’imposta sostitutiva di seguito indicata. Negli altri casi:
a) le somme corrisposte in caso di morte sono esenti dall’IRPEF;
b) le somme corrisposte in caso di vita, in forma di capitale, costituiscono reddito soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20% fino al 30/6/2014 e del 26% per la parte maturata successivamente, limitatamente al rendimento realizzato (differenza tra l’ammontare percepito ed i premi pagati) diminuita di una quota dello stesso (pari al 37,5% per i redditi maturati fino al 30/6/2014 ed al 51,92% per i redditi maturati successivamente a tale data) forfettariamente riferita ai proventi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del DPR 601/1973 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati, e relativi enti territoriali, inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del DPR 917/1986;
c) la stessa imposta di cui al punto b) si applica al momento dell’eventuale conversione del capitale in una rendita vitalizia con funzione previdenziale, cioè non riscattabile dopo la data in cui sorge il diritto all’erogazione; le rate di rendita corrisposte costituiscono reddito soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20% fino al 30/6/2014 e del 26% per la parte maturata successivamente, limitatamente al rendimento realizzato (differenza fra la rata di rendita erogata e la corrispondente rata calcolata senza tenere conto dei rendimenti finanziari che maturano dopo la data in cui sorge il diritto alla corresponsione della rendita) diminuita di una quota dello stesso (pari al 37,5% per i redditi maturati fino al 30/6/2014 ed al 51,92% per i redditi maturati successivamente a tale data) forfettariamente riferita ai proventi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del DPR 601/1973 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati, e relativi enti territoriali, inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del DPR 917/1986.
L’imposta sostitutiva viene applicata dalla Società in veste di sostituto di imposta.
Imposta di bollo
Le comunicazioni relative al presente contratto sono soggette all’imposta di bollo, annualmente calcolata sul complessivo valore di mercato o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso della componente del contratto collegata ai Comparti del Fondo Interno TORRE (art. 13 comma 2 ter tariffa allegata al DPR 642/1972 introdotto dal DL 201/2011). L’imposta di bollo, calcolata per ciascun anno di vigenza del rapporto, è prelevata all’atto del rimborso o riscatto della polizza.
E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
10. Modalità di perfezionamento del contratto, di pagamento del premio, di conversione del premio in quote dei Comparti del Fondo Interno TORRE e di calcolo del capitale investito nella Gestione Separata ALFIERE
10.1. Perfezionamento del contratto
Le modalità di perfezionamento del contratto e la data di decorrenza e l’entrata in vigore delle garanzie sono definite all’art.3 delle Condizioni Contrattuali.
10.2. Pagamento del premio
Il presente contratto prevede il pagamento, finché l’Assicurato è in vita, di premi periodici, da corrispondersi, a scelta del Contraente, con frequenza mensile, trimestrale, semestrale o annuale ed il cui importo è determinato in relazione all’ammontare delle garanzie prestate con i seguenti limiti di importo minimo e massimo
Periodicità di versamento | Importo minimo | Importo massimo |
Mensile | € 150,00 | € 8.333,33 |
Trimestrale | € 450,00 | € 25.000,00 |
Semestrale | € 900,00 | € 50.000,00 |
Annuale | € 1.800,00 | € 100.000,00 |
Nel rispetto di tali limiti e previo accordo della Società, il Contraente può modificare, in corrispondenza di ciascuna scadenza di pagamento, l’importo dei premi periodici successivi, variare la periodicità dei versamenti futuri, o effettuare, ad una ricorrenza mensile della data di decorrenza, il versamento di premi unici aggiuntivi, purché di importo non inferiore a Euro 500,00.
In ogni caso, la somma dei premi versati in ciascun anno, anche a titolo di premi aggiuntivi, non può superare l’importo totale di € 100.000,00.
L’accordo preventivo della Società consente alla stessa di verificare l’esistenza e l’ammontare di altri contratti, collegati alla stessa Gestione Separata cui è collegato il presente contratto, stipulati dal Contraente o da altri soggetti a lui riconducibili, ed è volto a salvaguardare una equa partecipazione di tutti gli assicurati ai risultati finanziari della Gestione Separata.
La Società si riserva la facoltà di operare il riscatto d’ufficio qualora, entro 18 mesi dalla data di decorrenza del contratto, il Contraente non abbia completato il pagamento della prima annualità di premio prevista dal piano, versando tutti i premi periodici pattuiti per il primo anno di durata del contratto.
Fermo restando che le parti possono stabilire modalità specifiche per il pagamento del premio, il Contraente dovrà versare il premio alla Società, tramite il competente soggetto abilitato al collocamento, scegliendo una delle seguenti modalità:
• bonifico bancario (anche mediante addebito automatico sul proprio conto corrente, se stabilito contrattualmente dalle parti) con accredito sull’apposito conto corrente intestato alla Società o al competente soggetto abilitato, purché in qualità di intermediario della stessa. In tal caso, la relativa scrittura di addebito ha valore di quietanza;
• assegno bancario o circolare munito di clausola di non trasferibilità emesso all’ordine del competente soggetto abilitato, purché in qualità di intermediario della Società, contro rilascio di apposita quietanza dallo stesso sottoscritta.
Il Contraente che intenda successivamente estinguere il conto corrente utilizzato per l’addebito automatico potrà proseguire il pagamento dei premi mediante bonifico bancario su conto corrente intestato alla Compagnia che verrà comunicato a richiesta.
10.3. Conversione del premio in quote dei Comparti del Fondo Interno TORRE e calcolo del capitale investito nella Gestione Separata ALFIERE
L'importo netto da investire a fronte di ciascun premio versato dal Contraente è pari al premio stesso diminuito del caricamento indicato al precedente punto 8.1.1.
La data dell’investimento è la data di valorizzazione delle quote del Fondo Interno TORRE immediatamente successiva alla data di pagamento del premio a condizione che, tra la suddetta data di pagamento e quella di valorizzazione (quest'ultima inclusa), siano trascorsi 3 giorni lavorativi; altrimenti, è la data di valorizzazione della settimana ancora successiva.
Il numero di quote dei Comparti del Fondo Interno TORRE acquisite a fronte del premio versato (conversione del premio in quote) si ottiene dividendo la componente del suddetto importo netto da investire destinata a ciascun Comparto per il valore unitario della relativa quota, riferito alla data dell’investimento.
Per la componente di premio destinata alla Gestione Separata ALFIERE, il capitale investito coincide con l’importo netto da investire destinato dal Contraente alla Gestione Stessa.
Qualora la Società intendesse proporre l’investimento dei premi su nuovi Comparti del Fondo Interno TORRE (diversi da quelli di cui al punto 7.2.), consegnerà preventivamente al Contraente l'estratto della Nota informativa debitamente aggiornata, unitamente al Regolamento disciplinante i nuovi Comparti.
11. Lettera di conferma di investimento del premio
A seguito del versamento del primo premio periodico, la Società invierà al Contraente, entro 10 giorni lavorativi dalla data di valorizzazione di cui al precedente punto 10.3., una comunicazione di conferma con i dettagli dell'operazione di investimento effettuata (premio versato, importo netto da investire, data del versamento e data di investimento, numero di quote attribuite per i singoli Comparti del Fondo Interno TORRE e loro valore unitario alla data di investimento, capitale investito nella Gestione Separata ALFIERE, denominazione dell’Indice di rivalutazione a cui fare riferimento e il relativo valore alla data di investimento, capitale di riferimento corrispondente).
Un’analoga comunicazione di conferma verrà inviata a seguito del versamento di eventuali premi unici aggiuntivi.
A seguito del pagamento dei premi periodici successivi al primo, la Società invia al Contraente alla chiusura di ogni semestre (30 giugno – 31 dicembre) una comunicazione di conferma con i dettagli della singole operazioni di investimento effettuate a fronte di ciascun premio versato nel semestre.
12. Modalità di scioglimento del contratto
Il Contratto si scioglie al verificarsi dei seguenti eventi:
• in caso di esercizio del diritto di recesso dal Contratto;
• in caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale;
• in caso di riscatto operato d’ufficio dalla Società a seguito della sospensione del pagamento dei premi prima che sia stato versato un importo complessivo di premi almeno pari all’annualità di premio prevista dal piano;
• alla richiesta, da parte del Contraente, di risoluzione anticipata del Contratto e di liquidazione del valore di riscatto;
• alla scadenza contrattuale.
13. Riscatto
Il Contraente ha facoltà, a condizione che sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza, di risolvere anticipatamente il contratto, chiedendone il valore di riscatto, oppure di richiedere un riscatto parziale. Il dettaglio dei costi conseguenti all’operazione di riscatto è riportato al precedente punto 8.1.2.
Le modalità di determinazione del valore di riscatto ed i limiti per l’esercizio del diritto al riscatto parziale sono definiti all’art. 8 delle Condizioni Contrattuali.
Il riscatto può essere operato d’ufficio dalla Società qualora, entro 18 mesi dalla data di decorrenza del contratto, il Contraente non abbia completato il pagamento della prima annualità di premio prevista dal piano, versando tutti i premi periodici pattuiti per il primo anno di durata del contratto.
Il valore di riscatto, anche per effetto della componente investita nel Fondo Interno TORRE, potrebbe risultare inferiore ai premi netti investiti.
Una esemplificazione dell’evoluzione del valore di riscatto è riportata nel Progetto esemplificativo contenuto nella Sezione G, fermo restando che i valori riferiti alle caratteristiche richieste dal Contraente saranno contenuti nel Progetto personalizzato.
14. Operazioni di switch
Trascorsi almeno 3 mesi dalla data di decorrenza del contratto, il Contraente può chiedere alla Società, - per il tramite dello sportello bancario cui è appoggiato il contratto o con lettera raccomandata, contenente gli elementi identificativi del contratto, direttamente indirizzata a CBA VITA S.p.A., Xxx Xxxxxx Xxxxxx 00, 00000 Xxxxxx - il passaggio dalla Gestione Separata ALFIERE ad uno o più Comparti del Fondo Interno TORRE, o viceversa, oppure tra Comparti del Fondo TORRE, indicando le relative percentuali di destinazione, nel rispetto degli stessi limiti di destinazione stabiliti per l’investimento dei premi di cui al precedente punto 3.
Le operazioni di switch avvengono come descritto all’art. 7 delle Condizioni Contrattuali.
Si ricorda che il tasso di interesse minimo garantito sui capitali investiti nella Gestione Separata ALFIERE a seguito dello switch, è quello in vigore alla data dello switch.
15. Revoca della proposta
Fino al momento in cui il contratto non è concluso, il Proponente ha facoltà di revocare la proposta di assicurazione, dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata indirizzata al seguente recapito: CBA Vita S.p.A. – Xxx Xxxxxx Xxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx.
Entro 30 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, la Società rimborsa le somme eventualmente già pagate all’atto della sottoscrizione della proposta.
16. Diritto di recesso
Entro 30 giorni dalla conclusione del contratto, il Contraente può recedere dal contratto, dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata, contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata al seguente recapito: CBA VITA S.p.A. –Xxx Xxxxxx Xxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx, oppure presentando la richiesta alla Società per il tramite dello sportello bancario cui è appoggiato il contratto, allegando l’originale di polizza e le eventuali appendici.
Il recesso ha l’effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di invio della raccomandata, quale risultante dal timbro postale ovvero dalla data di presentazione della richiesta all’intermediario.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, ed a condizione che sia stato corrisposto il premio previsto, la Società rimborsa al Contraente il premio versato diminuito di Euro 25,00 a fronte delle spese sostenute per l’emissione del contratto; detto importo sarà, inoltre, diminuito/aumentato dell’eventuale
decremento/incremento del valore delle quote dei Comparti del Fondo Interno TORRE attribuite al contratto tra la data di attribuzione e quella di disinvestimento. La data di disinvestimento è la data di valorizzazione delle quote immediatamente successiva alla data di ricevimento da parte della Società della richiesta di recesso a condizione che, tra la suddetta data di ricevimento e quella di valorizzazione (quest'ultima inclusa), siano trascorsi 3 giorni lavorativi; altrimenti, è la data di valorizzazione della settimana ancora successiva .
17. Documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione
La documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni è indicata all’articolo 12 delle Condizioni Contrattuali.
La Società esegue i pagamenti entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta.
Avvertenza: Ai sensi dell’art. 2952 c.c., i diritti derivanti dal contratto di assicurazione sulla vita si prescrivono in dieci anni (termine di prescrizione) dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.
Pertanto, il decorso del termine di dieci anni, se non adeguatamente sospeso o interrotto, determina l’estinzione dei diritti derivanti dal contratto; si precisa che gli importi dovuti dalla Società in base al contratto di cui alla presente Nota informativa - e non reclamati dagli aventi diritto entro il suddetto termine di dieci anni - sono devoluti per legge al Fondo dormienti istituito dalla L. 23/12/2005 n. 266 e successive modifiche e integrazioni.
18. Legge applicabile al contratto
Al contratto si applica la legge italiana.
Vengono di seguito riportati alcuni aspetti normativi di particolare rilievo.
Foro competente
Per le controversie relative al contratto, il Foro giudiziario competente è esclusivamente quello della sede o del luogo di residenza o di domicilio del Contraente o del Beneficiario o dei loro aventi diritto.
Non pignorabilità e non sequestrabilità
Ai sensi dell’articolo 1923 del Codice Civile, le somme dovute dalla Società in virtù dei contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili, fatte salve specifiche disposizioni di legge.
Diritto proprio dei Beneficiari designati
Ai sensi dell’articolo 1920 del Codice Civile, i Beneficiari acquistano, per effetto della designazione, un diritto proprio nei confronti della Società. Pertanto, le somme corrisposte a seguito del decesso dell’Assicurato non rientrano nell’asse ereditario.
Trattamento dei dati personali
I dati personali del Contraente, Assicurato e Beneficiario sono trattati dalla Società in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.
Normativa Antiriciclaggio
Al presente contratto si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. 231/2007 e successive modifiche e/o integrazioni, in base alle quali la Società è tenuta a verificare, attraverso l’accertamento dell’identità ed affidabilità del cliente (adeguata verifica della clientela), che il contratto e le operazioni ad esso connesse non perseguano finalità di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il contraente deve quindi fornire alla Società, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie a consentirle di adempiere a tali obblighi, in mancanza delle quali non sarà possibile, per espressa disposizione di legge, dar corso alla sottoscrizione del contratto o alla diversa operazione richiesta, con conseguente risoluzione del rapporto eventualmente in essere e restituzione al contraente di quanto di sua spettanza (art. 23 del Decreto).
19. Lingua in cui è redatto il contratto
Il contratto ed ogni documento ad esso allegato sono redatti in lingua italiana.
20. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: CBA Vita – Servizio Reclami – Xxx Xxxxxx Xxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx ovvero tramite Fax: 00.000000000 o tramite e-mail: xxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, telefono 06.42.133.1, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società (copia del reclamo presentato e dell’eventuale riscontro ricevuto) ed indicando: nome, cognome e domicilio del reclamante (con eventuale recapito telefonico), individuazione dei soggetti di cui si lamenta l’operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile per descrivere più compiutamente il fatto e le relative circostanze.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx market/finservices-retail/finnet/index en.htm).
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità giudiziaria, previo esperimento del procedimento di mediazione nei casi in cui costituisca condizione di procedibilità della domanda giurisdizionale ai sensi della vigente normativa.
21. Informativa in corso di contratto
La Società si impegna a comunicare tempestivamente al Contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute nella presente Nota informativa, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.
La Società si impegna, inoltre, a comunicare al Contraente, con almeno 60 giorni di preavviso, la modifica del tasso minimo garantito per i versamenti aggiuntivi e per gli switch destinati alla Gestione Separata ALFIERE, nonché la denominazione dell’indice cui fare riferimento per la loro rivalutazione caratterizzato dal nuovo livello di rendimento minimo garantito.
La Società trasmetterà, entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare, unitamente all'aggiornamento dei dati storici di cui alla successiva sezione F. e al punto 6. della Scheda sintetica, l’estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni minimali:
a) cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto al 31 dicembre dell’anno precedente, numero delle quote dei Comparti del Fondo TORRE disponibili sul contratto al 31 dicembre dell’anno precedente ed il loro controvalore a tale data, il capitale investito nella Gestione Separata ALFIERE ed il relativo valore rivalutato alla suddetta data;
b) dettaglio dei premi versati nell’anno di riferimento, di quelli investiti, del numero di quote dei Comparti del Fondo TORRE assegnate e del loro valore unitario alla data di investimento, dei capitali investiti nella Gestione Separata con indicazione della denominazione dell’Indice di rivalutazione a cui fare riferimento e del relativo valore alla data di investimento;
c) numero e controvalore delle quote dei Comparti del Fondo TORRE rimborsati a seguito di riscatto parziale nell’anno di riferimento;
d) importo dei capitali investiti nella Gestione Separata ALFIERE rimborsati a seguito di riscatto parziale nell’anno di riferimento;
e) numero e controvalore delle quote dei Comparti del Fondo TORRE trasferite e di quelle assegnate a seguito di operazioni di switch effettuate nell’anno di riferimento;
f) importo dei capitali investiti nella Gestione Separata ALFIERE trasferiti e di quelli investiti a seguito di operazioni di switch effettuate nell’anno di riferimento;
e) numero delle quote dei Comparti del Fondo TORRE disponibili sul contratto alla fine dell’anno di riferimento ed il loro controvalore a tale data, valore rivalutato del capitale investito nella Gestione Separata ALFIERE alla suddetta data;
f) valore di riscatto maturato alla fine dell’anno di riferimento;
g) con riferimento alla Gestione Separata ALFIERE, valore raggiunto da ciascun Indice di rivalutazione alla fine dell’anno di riferimento con indicazione degli elementi di calcolo.
Nell’estratto conto annuale verrà, anche, data evidenza dei capitali di riferimento corrispondenti ai capitali investiti nella Gestione Separata ALFIERE per ciascun livello di tasso di interesse minimo garantito e della loro movimentazione in corso d’anno.
Qualora, nel corso della durata contrattuale, il controvalore delle quote dei Comparti del Fondo Interno TORRE complessivamente detenute si sia ridotto di oltre il 30% rispetto all’ammontare complessivo dei premi investiti, la Società si impegna a darne comunicazione per iscritto al Contraente nei 10 giorni lavorativi successivi nonché a comunicare, con le stesse modalità, ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%.
22. Conflitto di interessi
CBA Vita è controllata da Banca Sella Holding, società Capogruppo del gruppo bancario denominato “Gruppo Banca Sella”. E’ anche partecipata da Società facenti parte dello stesso gruppo.
Il presente contratto viene distribuito anche da Banche appartenenti al suddetto Gruppo, che potrebbero detenere una partecipazione in CBA Vita.
Gli intermediari di cui sopra, propongono il contratto in base ad accordi di distribuzione con CBA Vita e tali accordi non prevedono esclusiva.
CBA Vita può, a normali condizioni di mercato e nel rispetto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa:
- decidere di investire le attività della Gestione Separata o dei comparti del Fondo Interno Torre in strumenti finanziari e in quote di OICR emessi o gestiti da Società del medesimo gruppo di appartenenza di CBA Vita, o da soggetti finanziati o partecipati in misura rilevante da CBA Vita, dalla controllante o da altre Società del gruppo o da altre controparti di CBA Vita di cui all’articolo 5 del Regolamento ISVAP ora IVASS n. 25 del 27 maggio 2008;
- affidare la gestione degli investimenti del Fondo Interno Torre a Società del medesimo gruppo di appartenenza;
- utilizzare, quale Banca depositaria dei titoli, una Società del medesimo gruppo di appartenenza;
- negoziare gli strumenti finanziari con Società del medesimo gruppo di appartenenza.
Le attività della Gestione Separata e dei singoli comparti del Fondo Interno Torre investite in strumenti finanziari e in quote di OICR emessi o gestiti da Società controparti di CBA Vita non potranno eccedere il 30% dei relativi patrimoni.
In ogni caso, pur in presenza di conflitto di interessi, CBA Vita opera in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti e da ottenere il miglior risultato possibile per gli stessi.
CBA Vita può stipulare con soggetti terzi accordi finalizzati al riconoscimento di utilità (retrocessione di commissioni o altri proventi o servizi) a fronte degli investimenti effettuati. Tali introiti vengono, comunque, retrocessi ai Contraenti in modo da ottenere per gli stessi il miglior risultato possibile, indipendentemente dall'esistenza dei suddetti accordi. La quantificazione degli introiti retrocessi risulta dai rendiconti annuali del Fondo Interno e della Gestione Separata.
CBA Vita si impegna ad ottenere per i Contraenti il miglior risultato possibile indipendentemente dall’esistenza di tali accordi.
F. DATI STORICI SUL FONDO INTERNO
23. Dati storici di rendimento
Il Fondo Interno TORRE è stato istituito il 13.06.2006; per tale motivo, il 2013 rappresenta il settimo anno completo di operatività dei Comparti del Fondo.
Si riportano di seguito, distintamente per ciascun Comparto del Fondo Interno:
• il grafico a barre che illustra il rendimento del Comparto per gli anni 2006-2013 ed il rendimento annuo del relativo benchmark per gli ultimi 10 anni solari; il rendimento del Comparto per l’anno 2006 si riferisce ad un periodo inferiore a un anno;
• il grafico lineare che evidenzia l’andamento della quota del Comparto e del relativo benchmark nel corso dell’ultimo anno solare (0.0.0000 - 00.00.0000).
Si precisa che l’andamento del benchmark è stato calcolato sulla base delle quotazioni puntuali degli indicatori finanziari sottostanti, rilevati giornalmente. Il valore unitario della quota è invece rilevato settimanalmente.
È importante, inoltre, evidenziare che, a differenza dei Fondi Interni, il benchmark, in quanto indice teorico, non è gravato di costi.
Fondo Interno “TORRE” - Comparto PONDERATO
Rendimento annuo del Comparto e del benchmark | Andamento del valore unitario della quota e del benchmark nel 2013 |
Fondo Interno “TORRE” - Comparto DINAMICO
Rendimento annuo del Comparto e del benchmark | Andamento del valore unitario della quota e del benchmark nel 2013 |
24. Dati storici di rischio
La tabella sottostante riporta, per ciascun Comparto del Fondo Interno TORRE, un confronto tra la classe di volatilità dichiarata (ex-ante) e quella rilevata (ex post), risultante dall’ultimo rendiconto annuale della gestione del Fondo Interno, nonché la volatilità dei relativi benchmark.
Comparto | Volatilità dichiarata | Volatilità realizzata | Volatilità del Benchmark |
PONDERATO | media (5% ⎢−10%) | media (5,19%) | medio-bassa (4,23%) |
DINAMICO | medio-alta (10% ⎢−15%) | media (7,88%) | media (7,64%) |
25. Total Expenses Ratio (TER) : Costi effettivi dei Comparti del Fondo Interno
Le seguenti tabelle riportano il Total Expenses Ratio (TER) dei singoli Comparti riferito a ciascun anno solare dell’ultimo triennio.
Il Total Expenses Ratio (TER) è l’indicatore che fornisce la misura dei costi che mediamente hanno gravato sul patrimonio medio dei Comparti del Fondo Interno, dato dal rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare, fra il totale dei costi posti a carico di ciascun Fondo, compresi quelli sostenuti indirettamente attraverso l’eventuale investimento nei singoli OICR sottostanti, ed il patrimonio medio rilevato in coerenza con la periodicità di valorizzazione dello stesso.
COSTI GRAVANTI SUL COMPARTO PONDERATO | Anno 2011 | Anno 2012 | Anno 2013 |
commissioni di gestione | 1,43% | 1,41% | 1,40% |
commissione di eventuale overperformance | |||
TER degli OICR sottostanti (al netto delle commissioni retrocesse) | 0,12% | 0,15% | 0,18% |
oneri inerenti all’acquisizione e alla dismissione delle attività | 0,03% | 0,02% | 0,01% |
spese di amministrazione e di custodia | |||
spese di revisione e certificazione del fondo | 0,12% | 0,11% | 0,14% |
spese di pubblicazione del valore della quota | 0,03% | 0,05% | 0,05% |
altri costi | 0,03% | 0,03% | 0,02% |
TER | 1,75% | 1,77% | 1,81% |
COSTI GRAVANTI SUL COMPARTO DINAMICO | Anno 2011 | Anno 2012 | Anno 2013 |
commissioni di gestione | 1,81% | 1,81% | 1,80% |
commissione di eventuale overperformance | |||
TER degli OICR sottostanti (al netto delle commissioni retrocesse) | 0,19% | 0,24% | 0,23% |
oneri inerenti all’acquisizione e alla dismissione delle attività | 0,05% | 0,03% | 0,04% |
spese di amministrazione e di custodia | |||
spese di revisione e certificazione del fondo | 0,33% | 0,21% | 0,29% |
spese di pubblicazione del valore della quota | 0,06% | 0,18% | 0,21% |
altri costi | 0,08% | 0,10% | 0,07% |
TER | 2,52% | 2,58% | 2,65% |
Si precisa che, in ogni caso, la quantificazione dei costi non tiene conto di quelli gravanti direttamente sul Contraente riportati nella Nota Informativa al punto “Costi gravanti direttamente sul Contraente”.
26. Turnover di portafoglio del Fondo Interno
La tabella sottostante riporta per ciascun Comparto del Fondo Interno TORRE, il turnover di portafoglio riferito a ciascun anno solare dell’ultimo triennio.
Per turnover si intende il tasso annuo di movimentazione del portafoglio dei singoli Comparti del Fondo Interno, dato dal rapporto percentuale fra la somma delle compravendite di strumenti finanziari effettuati nell’anno solare, al netto di quelle per investimento/disinvestimento di quote, e il patrimonio netto medio del Comparto calcolato in coerenza con la frequenza di valorizzazione della quota.
COMPARTO | Anno 2011 | Anno 2012 | Anno 2013 |
Ponderato | 78,35% | 75,19% | -14,96% |
Dinamico | 65,48% | 28,77% | -5,16% |
G. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI RELATIVE AI PREMI INVESTITI NELLA GESTIONE SEPARATA
La presente elaborazione costituisce una esemplificazione dello sviluppo del premio, delle prestazioni assicurate e di riscatto previsti dal contratto per la parte di premio investita nella Gestione Separata ALFIERE. L’elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio, età e durata (*).
Gli sviluppi delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:
a) il tasso di rendimento minimo garantito dell’1%;
b) una ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall’IVASS e pari, al momento di redazione del presente Progetto, al 4%.
I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che la Società è tenuta a corrispondere (**) , in base alle Condizioni Contrattuali e non tengono, pertanto, conto di ipotesi su future partecipazione agli utili.
I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall’IVASS sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo la Società. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.
Sviluppo dei premi, delle prestazioni e dei valori di riscatto in base a:
A) Tasso di rendimento minimo garantito
• Tasso di rendimento minimo garantito: 1,00%
• Età dell’Assicurato: ininfluente
• Sesso dell’Assicurato: ininfluente
• Durata: 20
• Periodicità di versamento del premio: annuale
• Premio annuo: 1.800,00
• Percentuale di destinazione alla Gestione Separata ALFIERE: 70%
• Premio annuo destinato alla Gestione Separata ALFIERE: 1.260,00
• Valore raggiunto dall’Indice di rivalutazione al momento dell’investimento del 1° premio I(0): 1,100
Anno (t) | Cumulo premi | Indice di rivalutazione medio all'epoca dell'investimento IM(t) | Premio investito (A) | Cumulo capitali di riferimento B=B(t-1) +A/IM(t) | Indice di rivalutazione a fine anno I(t) | Capitale assicurato rivalutato = Bx I(t) | Bonus liquidato in aggiunta al capitale assicurato in caso di morte a metà dell'anno t (*) | Interruzione pagamento premi | |
Valore di riscatto a fine anno | Capitale rivalutato a scadenza | ||||||||
1 | 1.260,00 | 1,100 | 1.200,50 | 1.091,36 | 1,111 | 1.212,51 | 120,65 | 1.188,25 | 1.464,61 |
2 | 2.520,00 | 1,111 | 1.234,80 | 2.202,79 | 1,122 | 2.471,54 | 221,33 | 2.434,46 | 2.956,15 |
3 | 3.780,00 | 1,122 | 1.234,80 | 3.303,33 | 1,133 | 3.742,67 | 297,93 | 3.705,25 | 4.433,07 |
4 | 5.040,00 | 1,133 | 1.241,10 | 4.398,74 | 1,145 | 5.036,56 | 350,81 | 5.011,37 | 5.903,11 |
5 | 6.300,00 | 1,145 | 1.241,10 | 5.482,67 | 1,156 | 6.337,97 | 378,39 | 6.337,97 | 7.357,74 |
6 | 7.560,00 | 1,156 | 1.241,10 | 6.556,29 | 1,168 | 7.657,74 | 380,99 | 7.657,74 | 8.798,54 |
7 | 8.820,00 | 1,168 | 1.241,10 | 7.618,87 | 1,179 | 8.982,65 | 357,52 | 8.982,65 | 10.224,53 |
8 | 10.080,00 | 1,179 | 1.241,10 | 8.671,54 | 1,191 | 10.327,81 | 308,30 | 10.327,81 | 11.637,21 |
9 | 11.340,00 | 1,191 | 1.241,10 | 9.713,61 | 1,203 | 11.685,47 | 232,55 | 11.685,47 | 13.035,66 |
10 | 12.600,00 | 1,203 | 1.241,10 | 10.745,28 | 1,215 | 13.055,51 | 129,91 | 13.055,51 | 14.420,17 |
15 | 18.900,00 | 1,264 | 1.247,40 | 15.777,73 | 1,277 | 20.148,17 | 0,00 | 20.148,17 | 21.173,72 |
20 | 25.200,00 | 1,329 | 1.253,70 | 20.589,51 | 1,342 | 27.631,13 | 0,00 |
(*) l'importo del bonus indicato è quello previsto in caso di morte per causa diversa dall'infortunio; qualora il decesso sia dovuto ad infortunio, il bonus viene triplicato per infortunio stradale o raddoppiato per infortunio da altre cause.
(*) I risultati dell’elaborazione non dipendono dal sesso dell’assicurato.
L’operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, il recupero dei premio versato potrà avvenire, sulla base del tasso di rendimento minimo contrattualmente garantito, dopo 5 anni.
B) Ipotesi di rendimento finanziario
• Tasso di rendimento finanziario: 4,00%
• Prelievo sul rendimento: 1,20%
• Tasso di rendimento retrocesso: 2,80%
• Età dell’Assicurato: ininfluente
• Sesso dell’Assicurato: ininfluente
• Durata: 20
• Periodicità di versamento del premio: annuale
• Premio annuo: 1.800,00
• Percentuale di destinazione alla Gestione Separata ALFIERE: 70%
• Premio annuo destinato alla Gestione Separata ALFIERE: 1.260,00
• Valore raggiunto dall’Indice di rivalutazione al momento dell’investimento del 1° premio I(0): 1,100
Anno (t) | Cumulo premi | Indice di rivalutazione medio all'epoca dell'investimento IM(t) | Premio investito (A) | Cumulo capitali di riferimento B=B(t-1) +A/IM(t) | Indice di rivalutazione a fine anno I(t) | Capitale assicurato rivalutato = Bx I(t) | Bonus liquidato in aggiunta al capitale assicurato in caso di morte a metà dell'anno t (*) | Interruzione pagamento | |
Valore di riscatto a fine anno | Capitale rivalutato a scadenza | ||||||||
1 | 1.260,00 | 1,100 | 1.200,500 | 1.091,36 | 1,131 | 1.234,33 | 121,74 | 1.209,65 | 2.085,60 |
2 | 2.520,00 | 1,131 | 1.234,800 | 2.183,14 | 1,162 | 2.536,81 | 225,18 | 2.498,76 | 4.171,98 |
3 | 3.780,00 | 1,162 | 1.234,800 | 3.245,79 | 1,195 | 3.878,72 | 306,04 | 3.839,93 | 6.202,71 |
4 | 5.040,00 | 1,195 | 1.241,100 | 4.284,37 | 1,228 | 5.261,20 | 363,23 | 5.234,90 | 8.187,43 |
5 | 6.300,00 | 1,228 | 1.241,100 | 5.295,04 | 1,263 | 6.687,63 | 395,76 | 6.687,63 | 10.118,81 |
6 | 7.560,00 | 1,263 | 1.241,100 | 6.277,70 | 1,298 | 8.148,45 | 401,84 | 8.148,45 | 11.996,68 |
7 | 8.820,00 | 1,298 | 1.241,100 | 7.233,86 | 1,335 | 9.657,20 | 380,99 | 9.657,20 | 13.823,91 |
8 | 10.080,00 | 1,335 | 1.241,100 | 8.163,52 | 1,372 | 11.200,35 | 331,40 | 11.200,35 | 15.600,49 |
9 | 11.340,00 | 1,372 | 1.241,100 | 9.068,12 | 1,410 | 12.786,04 | 252,21 | 12.786,04 | 17.329,17 |
10 | 12.600,00 | 1,410 | 1.241,100 | 9.948,33 | 1,450 | 14.425,08 | 142,27 | 14.425,08 | 19.011,25 |
15 | 18.900,00 | 1,619 | 1.247,400 | 14.022,49 | 1,665 | 23.347,45 | 0,00 | 23.347,45 | 26.796,98 |
20 | 25.200,00 | 1,859 | 1.253,700 | 17.588,74 | 1,911 | 33.612,08 | 0,00 |
(*) l'importo del bonus indicato è quello previsto in caso di morte per causa diversa dall'infortunio; qualora il decesso sia dovuto ad infortunio, il bonus viene triplicato per infortunio stradale o raddoppiato per infortunio da altre cause.
Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra riportate sono al lordo degli oneri fiscali.
***
CBA Vita è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.
Il rappresentante legale Xxxxxx Xxxxx
CONDIZIONI CONTRATTUALI
PARTE I - OGGETTO DEL CONTRATTO
Art. 1 - Prestazioni assicurate
Con la presente assicurazione la Società si impegna a corrispondere ai Beneficiari designati:
• alla scadenza del contratto, se l'Assicurato è in vita, il capitale complessivamente assicurato, oppure,
• al decesso dell'Assicurato, se si verifica prima della scadenza, il capitale complessivamente assicurato aumentato dell’eventuale bonus sotto definito.
Il capitale complessivamente assicurato è pari alla somma dei seguenti importi:
a. una componente collegata all’investimento nel Fondo Interno TORRE e, quindi, all’andamento del valore delle relative quote, che è pari al controvalore delle quote disponibili sul contratto;
b. una componente collegata ai rendimenti della Gestione Separata ALFIERE, che è pari al valore rivalutato del capitale in essa investito.
In relazione agli eventuali premi versati che non avessero ancora dato luogo a investimento, il capitale assicurato viene aumentato del corrispondente importo netto da investire, definito all’art. 6.
Il bonus dovuto in caso di premorienza dell'Assicurato è pari all’1% del capitale assicurato moltiplicato per il minore tra
• la differenza, se positiva, tra 10 ed il numero di anni interamente trascorsi dalla decorrenza del contratto, e
• la differenza, se positiva, fra 85 ed il numero intero di anni di età dell'Assicurato al momento del decesso. L'importo del bonus non può comunque superare € 5.000,00.
Qualora il decesso dell’Assicurato sia causato direttamente ed esclusivamente da un infortunio e sia avvenuto entro un anno dall’Infortunio stesso e prima della scadenza del contratto, il bonus dovuto in caso di premorienza, come sopra definito, viene
• triplicato in caso di infortunio stradale (Infortunio direttamente causato dalla circolazione stradale dei veicoli su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate)
• oppure raddoppiato in caso di infortunio da altre cause.
Per Infortunio si intende un trauma prodotto all’organismo da causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni obiettivamente constatabili.
Il bonus per premorienza è dovuto qualunque sia la causa del decesso - senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato - fatte salve le esclusioni e le limitazioni descritte agli articoli 16 e 17.
Le quote del Fondo Interno TORRE disponibili sul contratto sono quelle attribuite al momento del versamento dei premi per i Comparti prescelti dal Contraente. La modalità per determinare il numero di quote che si acquisiscono con ciascun premio versato è definita all'art. 6.
Il controvalore delle quote si ottiene moltiplicando il numero di quote disponibili per ciascun Comparto del Fondo Interno TORRE per il relativo valore unitario, di cui all’art. 9, alla data di disinvestimento, che
- per la scadenza, è la data di valorizzazione delle quote che precede la data di scadenza; qualora, però, tra la suddetta data di valorizzazione e quella data di scadenza (inclusa) intercorrano meno di 3 giorni lavorativi, la data di valorizzazione è quella della settimana ancora precedente;
- per il decesso, è la data di valorizzazione delle quote immediatamente successiva al ricevimento da parte della Compagnia del certificato di morte dell’Assicurato a condizione che, tra la suddetta data di ricevimento e quella di valorizzazione (quest'ultima inclusa) siano trascorsi 3 giorni lavorativi; altrimenti, è la data di valorizzazione della settimana ancora successiva.
Le quote dei Comparti del Fondo Interno TORRE sono disciplinate dal relativo Regolamento che costituisce parte integrante del contratto.
Il capitale investito nella Gestione Separata ALFIERE con ciascun premio versato si determina con le modalità indicate al successivo art. 6.
Il valore rivalutato del capitale investito nella Gestione separata Alfiere si determina, alla data di disinvestimento sopra definita, come indicato nella Clausola di Indicizzazione ALFIERE, che costituisce parte integrante del Contratto.
La Gestione Separata ALFIERE è disciplinata dal relativo Regolamento che costituisce parte integrante del Contratto.
Trascorsi almeno 3 mesi dalla decorrenza del contratto, il Contraente può chiedere il passaggio dalla Gestione Separata ALFIERE ad uno o più Comparti del Fondo Interno TORRE, o viceversa, oppure tra i diversi Comparti del Fondo Interno TORRE , con le modalità descritte all’art. 7.
Art. 2 – Premio e sua ripartizione tra la Gestione Separata ALFIERE ed i Comparti del Fondo Interno TORRE
Il primo premio periodico, indicato in polizza, è dovuto alla data di decorrenza del contratto.
I premi periodici successivi di ammontare costante, anch’essi indicati in polizza, sono dovuti dal Contraente alle scadenze stabilite in base alla periodicità prescelta ma comunque non oltre la morte dell’Assicurato.
Previo accordo della Società, il Contraente ha facoltà, dandone comunicazione alla stessa per il tramite dello sportello bancario cui è appoggiato il contratto o con lettera raccomandata, contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata direttamente alla Sede della Società:
• di modificare l’importo dei premi periodici successivi, nel rispetto degli importi minimi e massimi di seguito definiti
Periodicità di versamento | Importo minimo | Importo massimo |
Mensile | € 150,00 | € 8.333,33 |
Trimestrale | € 450,00 | € 25.000,00 |
Semestrale | € 900,00 | € 50.000,00 |
Annuale | € 1.800,00 | € 100.000,00 |
• di effettuare, ad ogni ricorrenza mensile della data di decorrenza, il versamento di premi unici aggiuntivi, purché di importo non inferiore a € 500,00.
In ogni caso, la somma dei premi versati in ciascun anno, anche a titolo di premi aggiuntivi, non può superare l’importo totale di € 100.000,00.
Il Contraente ha, inoltre, facoltà
• di sospendere, in ogni momento, il pagamento dei premi periodici mantenendo il capitale acquisito con i premi versati; qualora, però, la sospensione nel pagamento riguardi i premi i premi periodici pattuiti per il primo anno di durata del contratto, la Società si riserva la facoltà di operare il riscatto del contratto d’ufficio come previsto al successivo art. 8;
• di riprendere, dopo la sospensione, il versamento dei premi periodici da una qualsiasi delle successive scadenze di pagamento.
Fermo restando che le parti possono stabilire modalità specifiche per il pagamento del premio, il Contraente dovrà versare il premio alla Società, tramite il competente soggetto abilitato al collocamento, scegliendo una delle seguenti modalità:
• bonifico bancario (anche mediante addebito automatico sul proprio conto corrente, se stabilito contrattualmente dalle parti) con accredito sull’apposito conto corrente intestato alla Società o al competente soggetto abilitato, purché in qualità di intermediario della stessa. In tal caso, la relativa scrittura di addebito ha valore di quietanza;
• assegno bancario o circolare munito di clausola di non trasferibilità emesso all’ordine del competente soggetto abilitato, purché in qualità di intermediario della Società, contro rilascio di apposita quietanza dallo stesso sottoscritta.
Il Contraente che intenda successivamente estinguere il conto corrente utilizzato per l’addebito automatico potrà proseguire il pagamento dei premi mediante bonifico bancario su conto corrente intestato alla Compagnia che verrà comunicato a richiesta.
Alla stipulazione del contratto, il Contraente stabilisce in che percentuali ripartire l’importo netto da investire a fronte di ciascun premio periodico tra la Gestione Separata ALFIERE ed i singoli Comparti del Fondo Interno TORRE, nel rispetto dei seguenti limiti
• percentuale massima da destinare alla Gestione Separata Alfiere: 70%
• percentuale minima da destinare ad un singolo Comparto del Fondo TORRE o alla Gestione Separata Alfiere: 10%.
Ad ogni ricorrenza del pagamento del premio, con almeno 10 giorni di preavviso, il Contraente può chiedere di modificare le percentuali di destinazione per i premi periodici successivi, nel rispetto dei limiti sopra stabiliti.
Analoga indicazione delle percentuali di destinazione dovrà essere fornita in occasione del versamento di eventuali premi unici aggiuntivi.
PARTE II - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO
Art. 3 - Conclusione del contratto ed entrata in vigore dell’assicurazione
Il contratto si intende concluso nel giorno in cui:
• la polizza, firmata dalla Società, viene sottoscritta dal Contraente e dall’Assicurato, oppure
• il Contraente, a seguito della sottoscrizione della proposta, riceve dalla Società la polizza debitamente firmata o altra comunicazione scritta attestante l’assenso della Società stessa.
Le garanzie entrano in vigore, a condizione che sia stato versato il premio dovuto, alle ore 24 del giorno di conclusione del contratto o della data di decorrenza indicata nella scheda di polizza, se successiva. Nel caso in cui il versamento del premio unico sia effettuato successivamente alla data di conclusione del contratto e alla data di decorrenza indicata nella scheda di polizza, le garanzie entrano in vigore alle ore 24 del giorno del versamento.
L'assicurazione termina alle ore 24 della data di scadenza indicata in polizza.
Fino al momento in cui il contratto non è concluso, il Proponente ha facoltà di revocare la proposta di assicurazione, dandone comunicazione alla Società con le modalità indicate all’art. 15.
Entro 30 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, la Società rimborsa le somme eventualmente già pagate all’atto della sottoscrizione della proposta.
Art. 4 - Diritto di recesso
Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione, dandone comunicazione alla Società con le modalità indicate all’art. 15.
Il recesso libera entrambe le parti da ogni obbligazione derivante dal contratto, a decorrere dalle ore 24 del giorno della richiesta.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, dietro consegna dell’originale della polizza e delle eventuali appendici, la Società rimborsa al Contraente il premio versato, diminuito di € 25,00 a fronte delle spese sostenute per l’emissione del contratto. Detto importo viene, inoltre, diminuito/aumentato dell'eventuale decremento/incremento del valore delle quote acquisite dei Comparti del Fondo Interno TORRE, pari al prodotto del numero delle quote stesse per la differenza fra il loro valore unitario alla data di recesso e quello alla data di attribuzione. La data di recesso è la data di valorizzazione delle quote dei Comparti del Fondo TORRE immediatamente successiva al ricevimento da parte della Società della comunicazione di recesso a condizione che, tra la suddetta data di ricevimento e quella di valorizzazione (quest'ultima inclusa) siano trascorsi 3 giorni lavorativi; altrimenti, è la data di valorizzazione della settimana ancora successiva.
Art. 5 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete.
In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Società, se avesse conosciuto il vero stato delle cose, non avrebbe dato il proprio consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, la Società stessa si riserva:
• di impugnare il contratto e quindi, in caso di sinistro, di rifiutare il pagamento della prestazione, ai sensi dell'art. 1892 c.c., quando esiste malafede o colpa grave;
• di recedere dal contratto o, in caso di sinistro, di ridurre la somma da pagare, ai sensi dell'art. 1893 c.c.,
quando non esiste malafede o colpa grave.
Trascorsi 180 giorni dall'entrata in vigore delle garanzie o dalla data dell’eventuale riattivazione del contratto accordata dalla Società, la stessa può agire, come previsto al precedente comma, esclusivamente quando esiste malafede o colpa grave.
L'inesatta o incompleta indicazione dei dati anagrafici dell'Assicurato, se rilevante ai fini delle prestazioni, comporta la rettifica, in base ai dati reali, delle somme dovute.
PARTE III - REGOLAMENTAZIONE NEL CORSO DELLA DURATA CONTRATTUALE
Art. 6 - Spese, importo netto da investire, attribuzione delle quote dei Comparti del Fondo Interno TORRE
Le spese trattenute dai premi versati sono costituite
per il primo premio periodico versato alla data di decorrenza:
• da una cifra fissa di € 50,00 (di cui € 25,00 per l’emissione del contratto);
• dal 2% del premio versato, diminuito della cifra fissa di € 50,00; per i premi periodici successivi:
• da una percentuale del premio versato determinata in funzione del numero di annualità di premio versate come indicato nella tabella che segue
Numero di annualità di premio versate 3 | Caricamento |
inferiore o uguale a 3 | 2,00% |
maggiore di 3 ma inferiore o uguale a 10 | 1,50% |
maggiore di 10 ma inferiore o uguale a 15 | 1,00% |
maggiore di 15 | 0,50% |
per gli eventuali premi aggiuntivi:
• dallo 0,5% del premio versato.
Il premio, diminuito delle suddette spese, costituisce l’importo netto da investire.
La data dell’investimento è la data di valorizzazione delle quote del Fondo Interno Torre immediatamente successiva alla data di pagamento del premio, a condizione che, tra la suddetta data di pagamento e quella data di valorizzazione (quest'ultima inclusa), siano trascorsi 3 giorni lavorativi; altrimenti, è la data di valorizzazione della settimana ancora successiva.
3 determinato come rapporto tra il cumulo dei premi pagati (al netto degli eventuali versamenti aggiuntivi) e l’annualità di premio prevista dal piano (premio periodico x periodicità di versamento indicati in polizza)
Il numero di quote dei Comparti del Fondo Interno TORRE attribuite a fronte del premio versato si ottiene dividendo la componente del suddetto importo netto da investire destinata dal Contraente a ciascun Comparto per il valore unitario della relativa quota, riferito alla data dell’investimento.
Per la componente di premio destinata alla Gestione Separata ALFIERE, il capitale investito è pari all’importo netto da investire destinato dal Contraente alla Gestione stessa.
A seguito del versamento del primo premio periodico, la Società invia al Contraente, entro 10 giorni lavorativi dalla data di valorizzazione delle quote acquisite, una comunicazione di conferma con i dettagli dell'operazione di investimento effettuata. Un’analoga comunicazione di conferma viene inviata a seguito del versamento di eventuali premi unici aggiuntivi.
A seguito del pagamento dei premi periodici successivi al primo, la Società invia al Contraente alla chiusura di ogni semestre (30 giugno – 31 dicembre) una comunicazione di conferma con i dettagli della singole operazioni di investimento effettuate a fronte di ciascun premio versato nel semestre.
Art. 7 - Switch - Passaggio fra la Gestione Separata ed i Comparti oppure fra Comparti
Trascorsi almeno 3 mesi dalla data di decorrenza del contratto, il Contraente può chiedere alla Società, mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata alla Società stessa o per il tramite dello sportello bancario cui è appoggiato il contratto e nel rispetto degli stessi limiti previsti all’Art. 2 con riferimento alla destinazione dei premi versati, il passaggio dalla Gestione Separata ALFIERE ad uno o più Comparti del Fondo Interno TORRE, o viceversa, oppure tra Comparti del Fondo TORRE, indicando le relative percentuali di destinazione.
La data dello switch è la data di valorizzazione delle quote dei Comparti del Fondo TORRE immediatamente successiva alla data di ricevimento da parte della Società della richiesta di switch a condizione che, tra la suddetta data di ricevimento e quella di valorizzazione (quest'ultima inclusa) siano trascorsi 3 giorni lavorativi; altrimenti, è la data di valorizzazione della settimana ancora successiva.
E’ consentito anche uno switch parziale; in tal caso, il Contraente deve specificare:
- per ciascun Comparto del Fondo Interno TORRE, la percentuale del controvalore delle relative quote di cui chiede il trasferimento;
- per la Gestione Separata ALFIERE, la percentuale del capitale rivalutato investito nella Gestione stessa di cui chiede il trasferimento, per ciascun livello di tasso di interesse garantito.
A seguito della richiesta viene determinato:
- il controvalore delle quote dei Comparti del Fondo TORRE oggetto di disinvestimento, moltiplicando il numero di quote disponibili di ciascun Comparto del Fondo Interno TORRE per il relativo valore unitario alla data dello switch;
- il valore rivalutato del capitale investito nella Gestione Separata ALFIERE oggetto di disinvestimento, applicando le modalità indicate al punto 3. della Clausola di Indicizzazione con riferimento alla data dello switch.
La somma dei suddetti importi da disinvestire, diminuita della commissione sotto indicata, viene reinvestita
- nei Comparti del Fondo TORRE prescelti dal Contraente, nelle proporzioni da esso indicate, con attribuzione di un nuovo numero di quote determinato, per ogni Comparto, sulla base del valore unitario della relativa quota alla data dello switch.
- nella Gestione Separata ALFIERE, nella proporzione indicata dal Contraente.
Il tasso di interesse minimo garantito sui capitali investiti nella Gestione Separata ALFIERE a seguito dello switch, è quello in vigore a tale data.
Il primo switch di ciascun anno è gratuito; per ciascuno di quelli successivi viene trattenuta una commissione di Euro 25,00.
Dopo ogni switch, la Società comunica al Contraente i dettagli dell'operazione effettuata. Con riferimento alla componente destinata alla Gestione Separata ALFIERE, oltre al valore del capitale in essa investito a seguito dello switch, verrà anche comunicata la denominazione dell’Indice di rivalutazione a cui fare riferimento ed il relativo valore alla data dello switch.
Art. 8 – Riscatto
A condizione che sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto, il Contraente può chiedere alla Società, con le modalità indicate all’art. 15, il disinvestimento di quanto disponibile sul contratto e la corresponsione del relativo valore di riscatto.
La data del riscatto è la data di valorizzazione delle quote dei Comparti del Fondo TORRE immediatamente successiva alla data di ricevimento da parte della Società della richiesta di riscatto a condizione che, tra la suddetta data di ricevimento e quella di valorizzazione (quest'ultima inclusa) siano trascorsi 3 giorni lavorativi; altrimenti, è la data di valorizzazione della settimana ancora successiva.
Il valore di riscatto è pari alla somma:
o del controvalore delle quote dei Comparti del Fondo TORRE, calcolato moltiplicando il numero di quote disponibili per ciascun Comparto del Fondo Interno TORRE per il relativo valore unitario alla data del riscatto;
o del valore rivalutato del capitale investito nella Gestione Separata ALFIERE, determinato con le modalità indicate al punto 3. della Clausola di Indicizzazione con riferimento alla data del riscatto
Il valore così calcolato verrà corrisposto per intero qualora, alla data del riscatto, il numero di annualità di premio interamente versate sia almeno pari a 5; in caso contrario, esso viene ridotto applicando la penale di riscatto, determinata in funzione del numero di annualità di premio interamente versate, come indicato nella tabella che segue:
Numero di annualità di premio versate 4 | Penale di riscatto |
• inferiore a 1 | 2,5% con un minimo di € 50 |
• almeno pari a 1 ma inferiore a 2 | 2,0% con un minimo di € 50 |
• almeno pari a 2 ma inferiore a 3 | 1,5% con un minimo di € 50 |
• almeno pari a 3 ma inferiore a 4 | 1.0% con un minimo di € 50 |
• almeno pari a 4 ma inferiore a 5 | 0,5% con un minimo di € 50 |
• almeno pari a 5 | nessuno |
La Società si riserva la facoltà di operare il riscatto d’ufficio qualora, trascorsi 18 mesi dalla data di decorrenza del contratto, il Contraente non abbia completato il pagamento della prima annualità prevista dal piano, versando tutti i premi periodici pattuiti per il primo anno di durata del contratto.
Il riscatto totale determina la risoluzione del contratto con effetto dalle ore 24 della data di riscatto.
A condizione che il capitale riscattato e quello residuo non siano inferiori a 5.000,00 euro, è consentito anche il riscatto parziale; in tal caso, il Contraente deve specificare
o per ciascun Comparto del Fondo Interno TORRE, la percentuale del controvalore delle relative quote che intende riscattare;
o per la Gestione Separata ALFIERE, la percentuale del capitale rivalutato investito nella Gestione stessa che intende riscattare, per ciascun livello di tasso di interesse garantito.
Il riscatto parziale viene determinato con le stesse modalità previste per il riscatto totale, ma con riferimento alla parte del contratto di cui è stato richiesto il riscatto. Il riscatto parziale determina la corrispondente riduzione del numero delle quote dei Comparti del Fondo Interno TORRE e/o del capitale investito nella Gestione Separata ALFIERE di cui è stato richiesto il riscatto con effetto dalle ore 24 della data del riscatto parziale.
4 determinato come rapporto tra il cumulo dei premi pagati e l’annualità di premio prevista dal piano (premio periodico x periodicità di versamento indicati in polizza)
Art. 9 - Valore unitario delle quote dei Comparti del Fondo Interno TORRE e date di loro valorizzazione Il valore complessivo netto di ciascun Comparto del Fondo Interno TORRE è suddiviso in quote - tutte di uguale valore - e viene aggiornato a seguito della variazione del loro numero, conseguente ad ogni operazione di investimento o disinvestimento di quote del Comparto stesso.
Il valore unitario delle suddette quote viene determinato alle date di valorizzazione e con le modalità stabilite dal Regolamento del Fondo Interno.
Se la regolare valorizzazione è impedita da cause di forza maggiore che coinvolgano l'operatività dei mercati di riferimento o della Società (ad esempio rilevanti turbative dei mercati che impediscano la corretta valutazione degli attivi, oppure giornate non lavorative per la Società), la Società sospende il calcolo del valore unitario delle quote fino alla cessazione di tali situazioni e i pagamenti e le operazioni che comportano l'investimento in quote o il disinvestimento di quote vengono rinviate fino a quando il valore unitario delle quote si rende nuovamente disponibile.
Il valore unitario delle quote di ciascun Comparto del Fondo Interno TORRE, con la relativa data di valorizzazione, viene pubblicato giornalmente sul sito Internet della Società e sul quotidiano indicato nella Nota Informativa.
Art. 10 - Cessione, pegno e vincolo
Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate.
Tali atti, per avere efficacia nei confronti della Società, devono risultare dalla polizza o da appendice alla stessa ed essere firmati dalle parti interessate.
Nel caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l’efficacia delle suddette garanzie richiede l’assenso scritto del pignoratario o vincolatario.
Art. 11 - Opzioni
Alla scadenza del contratto il Contraente può ottenere, mediante richiesta per lettera raccomandata da inviare alla Società con almeno 60 giorni di preavviso rispetto alla scadenza stessa,
• di posticipare la data di scadenza originariamente pattuita;
• di convertire (totalmente o parzialmente) il capitale pagabile in caso di vita dell'Assicurato, in una delle seguenti prestazioni di rendita:
- una rendita annua da corrispondere all'Assicurato finché in vita;
- una rendita annua con garanzia di suo pagamento per 5 o 10 anni (quindi anche nel caso che in tale periodo si verifichi il decesso dell'Assicurato) e, successivamente, finché l'Assicurato è in vita.
I coefficienti di conversione e le condizioni regolanti le suddette opzioni saranno quelli in vigore alla data della conversione, che la Società si impegna a comunicare al Contraente almeno 120 giorni prima della scadenza.
Art. 12 - Comunicazioni alla Società
Il Contraente, ad ogni effetto del presente contratto, deve comunicare per iscritto alla Società ogni cambiamento di residenza o domicilio assumendosi, in difetto, tutte le conseguenze di legge o di contratto.
Art. 13 - Estratto conto annuale
Entro 60 giorni da ciascun 31 dicembre, la Società invia al Contraente l'estratto conto annuale riferito alla suddetta data.
L'estratto conto riepiloga tutte le operazioni effettuate nell'ultimo anno, il cumulo dei premi versati, il numero e il valore delle quote dei comparti del Fondo TORRE disponibili sul contratto al 31 dicembre considerato, nonché l’importo del capitale investito nella Gestione Separata ALFIERE e del relativo valore rivalutato alla stessa data.
PARTE IV - BENEFICIARI E PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ
Art. 14 - Beneficiari
Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.
La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:
• dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di xxxxxx e l'accettazione del beneficio;
• dopo la morte del Contraente;
• dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.
In tali casi il recesso e le operazioni di riscatto, pegno o vincolo di polizza, richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.
La designazione dei Beneficiari e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla Società o disposte per testamento.
Art. 15 - Pagamenti della Società
Tutti i pagamenti dovuti dalla Società in esecuzione del contratto vengono effettuati presso la sede della stessa o del competente intermediario incaricato o attraverso accredito della somma dovuta sul conto corrente indicato dall’avente diritto e a lui intestato, contro rilascio di regolare quietanza.
La richiesta di liquidazione può essere inviata direttamente alla Società – a mezzo di raccomandata a.r. indirizzata alla sede della stessa - oppure presentata alla Società per il tramite dello sportello bancario cui è appoggiato il contratto, allegando la documentazione di seguito indicata.
1. Recesso dal contratto:
• originale di polizza ed eventuali appendici o, in mancanza, dichiarazione di smarrimento degli stessi;
2. Riscatto del contratto:
• solo in caso di riscatto totale: originale di polizza ed eventuali appendici o, in mancanza, dichiarazione di smarrimento degli stessi;
3. Scadenza contrattuale:
• originale di polizza ed eventuali appendici o, in mancanza, dichiarazione di smarrimento degli stessi;
4. Decesso dell’assicurato:
• originale di polizza ed eventuali appendici o, in mancanza, dichiarazione di smarrimento degli stessi;
• certificato di morte in carta semplice;
• certificato medico attestante le cause del decesso e, in caso di morte violenta (infortunio, suicidio, omicidio), copia del referto dell'Autorità di P.S. o Giudiziaria, da cui si possano rilevare le circostanze del decesso;
• copia integrale delle cartelle cliniche relative ad eventuali periodi di degenza dell’Assicurato presso Ospedali o Case di Cura
• nel caso in cui il Contraente coincida con l’Assicurato: Atto di notorietà reso innanzi a un Notaio o altro organo deputato a riceverlo (quale, ad esempio, un Cancelliere di un ufficio giudiziario o un Segretario Comunale) o, solo per importi liquidabili inferiori a 50.000 euro, dichiarazione sostitutiva di atto notorio dal quale risulti se è stato redatto o meno testamento e se quest'ultimo, di cui deve essere allegata copia autentica, è l'unico o l'ultimo conosciuto, valido e non impugnato. In mancanza di testamento, se sul contratto risultano indicati, quali Beneficiari, gli eredi legittimi dell'Assicurato, l'atto notorio dovrà riportare l'elenco di tutti gli eredi legittimi dell'Assicurato, con l'indicazione delle generalità complete, dell'età, del loro rapporto di parentela, della capacità di agire di ciascuno di essi, nonché dell'eventuale stato di gravidanza della vedova. Nel caso che siano designati beneficiari diversi dagli eredi legittimi, l'atto notorio dovrà indicare i dati anagrafici dei soggetti aventi diritto in qualità di beneficiari.
• Originale del decreto del Giudice Tutelare, se fra gli aventi diritto vi sono minori od incapaci, che autorizzi l'Esercente la potestà parentale od il Tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od agli incapaci, indicando anche le modalità per il reimpiego di tale somma ed esonerando la Società da ogni responsabilità al riguardo.
Inoltre, se il decesso è avvenuto per infortunio:
• denuncia contenente la descrizione dell’evento con indicazione del luogo, giorno, ora e delle cause che lo hanno determinato
• copia del referto autoptico e dell’esame alcoolimetrico (in caso di mancata disposizione da parte dell’autorità competente allegare documento attestante la mancata esecuzione)
In ogni caso, è necessario
• lo svincolo da parte del vincolatario o la revoca del pegno da parte del creditore pignoratizio, in caso di polizza vincolata o sottoposta a pegno,
• la consegna, da parte di ciascun avente diritto a qualsiasi pagamento da parte della Società in esecuzione del Contratto, di una copia di un proprio documento d’identità valido e del codice fiscale.
La Società ha comunque diritto, in considerazione di particolari esigenze istruttorie, a richiedere l’ulteriore documentazione necessaria a verificare l’esistenza dell’obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.
Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la somma dovuta viene messa a disposizione degli aventi diritto entro 30 giorni dalla data in cui è sorto l’obbligo stesso, purché a tale data sia stata ricevuta tutta la documentazione richiesta, comprensiva delle informazioni necessarie per l’adeguata verifica della clientela ai sensi della normativa antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D.Lgs. 231/07 e successive modifiche e integrazioni); in caso contrario, la somma dovuta viene messa a disposizione entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione completa. Decorso tale termine - ed a partire dal medesimo - sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto.
Il pagamento di quanto dovuto dalla Società mediante accredito sul conto corrente indicato dall’avente diritto, anche in assenza di apposita quietanza, libera la Società da qualsiasi obbligazione nei confronti dell’avente diritto.
PARTE V - ESCLUSIONI E LIMITAZIONI
Art. 16 – Esclusioni
Sono esclusi dalla garanzia, i casi di decesso derivanti direttamente o indirettamente da:
• dolo del Contraente o del Beneficiario;
• frode da parte di Contraente o dell’Assicurato nei confronti della Compagnia;
• abuso di sostanze alcoliche e/o stupefacenti;
• partecipazione attiva dell’assicurato a delitti dolosi, scioperi, insurrezioni e sommosse;
• suicidio, se avviene nei primi due anni dall’entrata in vigore delle garanzie o, trascorso questo periodo,
nei primi 180 giorni dalla data di versamento di ogni eventuale premio aggiuntivo;
• partecipazione dell’Assicurato ad azioni di guerra, fatte salve quelle derivanti dall’adempimento degli obblighi richiesti dalla legge italiana, nel cui caso una copertura speciale può essere fornita su richiesta del Contraente alle condizioni stabilite dal Ministero competente;
• radiazioni, reazioni nucleari o contaminazione radioattiva;
• incidente di volo, se l’assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non
titolare di brevetto idoneo e se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio;
• guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l’Assicurato è privo dell’abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta ma a condizione che l’Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
• infezione da virus HIV o da sindrome o stato di immunodeficienza acquisita o da sindrome o stati assimilabili;
• malattie e infortuni preesistenti, stati patologici e lesioni dell’assicurato già diagnosticati all’assicurato
stesso (o a lui noti) prima della data di sottoscrizione del contratto;
• trattamenti estetici, cure dimagranti o dietetiche;
• malattie e/o infortuni, contratti al di fuori dei limiti geografici dell'Unione Europea, se direttamente o indirettamente correlati allo svolgimento di missioni umanitarie, sia militari sia civili.
• pratica dei seguenti sport, se non dichiarati come praticati alla data di sottoscrizione della proposta di assicurazione: paracadutismo, volo con deltaplani o ultraleggeri, arrampicata libera, alpinismo o sci alpinismo con scalate di rocce oltre il terzo grado (scala U.I.A.A.); arti marziali; canoa estrema , bob, slittino e skeleton; salto dal trampolino con sci o idrosci; sci acrobatico; sci estremo, sci fuori pista, competizioni/prove di veicoli e/o natanti a motore; bungee jumping, base jumping, tuffi dalle grandi altezze, canoa fluviale oltre il terzo grado, discesa di rapide di corsi d’acqua (rafting), wakeboard, regata d'altura, hidrospeed, immersione profonda oltre 40m, immersioni in apnea, speleologia e guida di mezzi subacquei in genere.
In questi casi il contratto si risolve e la Società corrisponde ai Beneficiari una somma pari al capitale assicurato con esclusione del bonus in caso di morte definito all’art. 1.
Art. 17 – Limitazioni
L’assicurazione viene assunta senza visita medica. La garanzia per il caso di morte è, quindi, soggetta ad un periodo di carenza di 180 giorni dall’entrata in vigore delle garanzie o dalla data del versamento degli eventuali premi aggiuntivi. Qualora si verifichi il decesso dell’Assicurato durante tale periodo, il contratto si risolve e la Società corrisponde ai Beneficiari una somma pari al capitale assicurato, con esclusione del bonus in caso di morte definito al precedente art. 1 e riferito ai versamenti aggiuntivi effettuati negli ultimi 180 giorni.
La suddetta limitazione di garanzia non si applica esclusivamente nel caso in cui il decesso avvenga per conseguenza diretta di una delle cause sotto specificate, purché sopravvenuta dopo l’entrata in vigore delle garanzie:
• una delle seguenti malattie infettive acute: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
• shock anafilattico;
• infortunio, inteso come il trauma prodotto all’organismo da causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni obiettivamente constatabili.
PARTE VI - LEGGE APPLICABILE E FISCALITÀ
Art. 18 - Legge applicabile
Il contratto è regolato dalla legge italiana.
Art. 19 - Obblighi di restituzione ai sensi della Normativa Antiriciclaggio
Qualora la Società, con riferimento al contratto in via di sottoscrizione o a qualsiasi successiva operazione ad esso connessa, non riceva la documentazione richiesta al fine di ottemperare agli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui alla normativa antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D.Lgs. 231 /07 e successive modifiche e integrazioni), si riserva il diritto di non dar corso alla sottoscrizione del contratto o alla diversa operazione richiesta, con conseguente risoluzione del rapporto eventualmente in essere e restituzione al contraente di quanto di sua spettanza, tramite bonifico sul conto corrente bancario dallo stesso indicato, senza che ciò costituisca inadempimento contrattuale da parte della Società.
Art. 20 - Foro competente
Per le controversie relative al contratto il Foro giudiziario competente è esclusivamente quello della sede o del luogo di residenza o di domicilio del Contraente o del Beneficiario o dei loro aventi diritto.
Art. 21 - Tasse e imposte
Imposte e tasse relative al contratto ed alle sue prestazioni sono a carico del Contraente, del Beneficiario o dei loro aventi diritto.
Clausola di indicizzazione ALFIERE
1. Indici di rivalutazione
I capitali destinati alla Gestione Separata ALFIERE si rivalutano periodicamente in base al rendimento realizzato dalla Gestione stessa, con un rendimento minimo garantito.
A tal fine, la Società determina mensilmente l’Indice di rivalutazione che esprime il valore rivalutato a tale data di 1 euro di capitale investito nella Gestione Separata ALFIERE ad un tempo base.
Il tasso di interesse minimo garantito dalla Società alla data in cui è iniziata l’offerta del Contratto (marzo 2011) è pari al 2% annuo fino al 31/12/2012 e successivamente all’1% annuo.
La Società si riserva la facoltà di modificare il rendimento minimo garantito con riferimento ai premi che verranno versati ed agli switch che verranno effettuati successivamente alla modifica, di cui sarà data comunicazione al Contraente con preavviso di almeno 60 giorni. Il rendimento minimo garantito, alla data di modifica, non potrà essere inferiore al maggiore tra zero e il tasso massimo garantibile, fissato da IVASSAP, diminuito di 1,5 punti percentuali.
Tenuto conto che l’Indice di rivalutazione, determinato con le modalità di seguito illustrate, è anche funzione del tasso minimo garantito, ad ogni modificazione di tale minimo, verrà calcolato un nuovo Indice di rivalutazione – contrassegnato da una specifica denominazione e con tempo base la data di modifica – applicabile ai capitali investiti nella Gestione Separata ALFIERE successivamente alla data di modifica stessa.
La denominazione “ALFIERE Prudente 2/1” identifica l’Indice di rivalutazione con tempo base 03/2011 (momento dell’iniziale offerta del Contratto) e tasso minimo garantito 2% fino al 31/12/2012 e 1% successivamente a tale data.
Il valore degli indici di rivalutazione applicabili ai capitali investiti nella Gestione Separata ALFIERE viene pubblicato giornalmente sul sito Internet della Società e sul quotidiano indicato nella Nota Informativa.
2. Calcolo degli indici di rivalutazione
Ciascun Indice di rivalutazione viene calcolato nell’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, a partire dal tempo base, con le seguenti modalità:
• per i primi 11 mesi, capitalizzando, per il numero di mesi trascorsi, a capitalizzazione composta, il suo valore iniziale pari a 1 al tasso annuo di interesse sotto definito,
• in seguito, capitalizzando per un anno, sempre al tasso annuo di interesse sotto definito, il valore dell’indice nel corrispondente mese dell’anno precedente.
In ogni caso, il valore dell’Indice di rivalutazione calcolato per un certo mese non può risultare inferiore a quello calcolato per il mese precedente.
Il tasso annuo di interesse è pari al maggiore fra:
• il rendimento della Gestione Separata ALFIERE, di cui all’articolo 3 del relativo Regolamento, realizzato nei dodici mesi che precedono l’inizio del secondo mese antecedente quello nel quale cade la data di valorizzazione considerata, diminuito di una commissione di gestione pari a 1,20 punti percentuali;
• il tasso annuo di interesse minimo garantito caratteristico dell’Indice di rivalutazione di cui si tratti.
3. Rivalutazione dei capitali investiti nella Gestione Separata Alfiere
Il valore rivalutato del capitale investito nella Gestione Separata ALFIERE si determina, in ogni momento, moltiplicando ciascun capitale investito nella Gestione stessa per il rapporto tra il valore raggiunto a quel momento dall’Indice di rivalutazione ad esso applicabile ed il valore dell’indice stesso all’epoca del suo investimento e sommando i risultati così ottenuti.
L’Indice di rivalutazione applicabile è quello calcolato in funzione del tasso di interesse minimo garantito su ciascun capitale investito.
4. Capitali di riferimento
Al fine di facilitare la conoscenza da parte del Contraente del valore rivalutato dei capitali investiti nella Gestione Separata ALFIERE in qualsiasi momento, la Società comunica al Contraente stesso, in occasione dell’invio delle informative periodiche riguardanti il contratto, l’importo dei c.d. “capitali di riferimento all’epoca del versamento” (nel seguito indicati in breve come “capitali di riferimento”).
Il capitale di riferimento corrispondente a ciascun capitale investito nella Gestione Separata è calcolato dividendo l’importo del capitale investito stesso per il valore raggiunto, alla data di investimento, dall’Indice di rivalutazione ad esso applicabile in funzione del tasso di interesse minimo garantito su di esso garantito.
Il valore rivalutato dei capitali investiti nella Gestione Separata ALFIERE di cui al precedente punto 3. può quindi essere determinato, in ogni momento, moltiplicando la somma dei capitali di riferimento corrispondenti a ciascun Indice di rivalutazione applicato sul contratto per il valore raggiunto a quel momento dall’indice stesso e sommando i risultati ottenuti.
Regolamento della Gestione Separata “ALFIERE”
Articolo 1 – Denominazione della Gestione Separata. Periodo di osservazione e valuta della Gestione Separata. Ammontare minimo delle attività della Gestione Separata
La Società gestisce, con le modalità stabilite dal presente Regolamento che costituisce parte integrante delle Condizioni Contrattuali ed è redatto ai sensi del Regolamento ISVAP5 n. 38 del 3 giugno 2011, un portafoglio di valori mobiliari - di sua esclusiva proprietà ma amministrato separatamente dalle altre attività della Società - denominato "ALFIERE" (di seguito “Gestione Separata”).
Il periodo di osservazione della Gestione Separata decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
La Gestione Separata è denominata in euro.
Il valore delle attività della Gestione Separata sarà non inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per i contratti le cui prestazioni si rivalutano in base ai rendimenti realizzati dalla Gestione Separata stessa.
Articolo 2 – Obiettivi e politiche di investimento della Gestione Separata
La finalità della gestione è quella di ottimizzare il profilo di rischio-rendimento del portafoglio gestito, in un orizzonte temporale di medio/lungo periodo, tenendo presenti le garanzie offerte dai contratti collegati alla gestione stessa.
La Gestione Separata investe le proprie risorse nei seguenti strumenti finanziari, principalmente denominati in Euro:
▪ Titoli Obbligazionari Governativi, ossia emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE, ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri;
▪ Titoli Obbligazionari Corporate, ossia obbligazioni od altri titoli assimilabili negoziati in un mercato regolamentato o, se non negoziati in un mercato regolamentato, emessi da società o enti creditizi aventi la sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE, il cui bilancio sia da almeno 3 anni certificato da parte di una società di revisione debitamente autorizzata;
▪ Quote di OICR
▪ Azioni negoziate in un mercato regolamentato;
▪ In via residuale, altri investimenti ammissibili secondo la normativa vigente in materia di attivi a copertura delle riserve tecniche
Non è inoltre esclusa la presenza di una componente di liquidità, costituita da depositi bancari e pronti contro termine, nel limite massimo del 20%.
L’investimento nel comparto azionario, per il tramite di azioni quotate o di quote di OICR azionari, non supera il 25% del patrimonio della Gestione Separata.
L’investimento in OICR, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, non supera il 30% del patrimonio della Gestione Separata.
L’investimento in Titoli Obbligazionari Governativi emessi dallo Stato Italiano o da altri Stati membri dell'Unione Europea, purché questi ultimi siano classificati di “elevata qualità creditizia” sulla base del sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla Società, può rappresentare il 100% del patrimonio della Gestione Separata.
L’investimento in Titoli Obbligazionari Corporate, opportunamente ripartiti tra finanziari e non, di emittenti classificati di “buona qualità creditizia” sulla base del suddetto sistema interno di valutazione, può rappresentare fino al 75% del patrimonio della Gestione Separata.
5 ora IVASS
Il sistema interno di valutazione del merito di credito può prendere in considerazione, tra gli altri elementi di carattere qualitativo e quantitativo, i giudizi espressi da una o più delle principali agenzie di rating del credito, senza tuttavia fare meccanicamente affidamento su di essi.
Le posizioni di portafoglio non rilevanti possono essere classificate di “buona qualità creditizia” se hanno ricevuto l’assegnazione di un rating almeno pari ad “A-“ da parte di almeno una delle citate agenzie di rating e di “elevata qualità creditizia” se il rating assegnato è almeno pari a “AA-“.
Al fine di contenere il rischio di concentrazione, i titoli corporate emessi da uno stesso emittente o da Società appartenenti allo stesso Gruppo, con esclusione di quelli riconducibili al Gruppo di appartenenza della Società, non possono superare il 5% del patrimonio della Gestione Separata.
In coerenza con principi di una sana e prudente gestione delle risorse dalla Gestione Separata e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di attivi a copertura delle riserve tecniche, non è escluso l’utilizzo di strumenti finanziari derivati, aventi come sottostante tassi di interesse, cambi, azioni o indici connessi alle precedenti categorie di attivi e credito, con lo scopo sia di realizzare un’efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie presenti nella Gestione stessa.
Nell’ambito della politica di investimento della Gestione Separata, non è esclusa la possibilità di investire in strumenti finanziari e in quote di OICR emessi o gestiti da Società controparti di CBA Vita ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento ISVAP n. 25 del 27 maggio 2008. Per assicurare la tutela dei Contraenti da possibili situazioni di conflitto di interesse, tali investimenti non potranno comunque eccedere il 30% del patrimonio totale della Gestione.
Articolo 3 - Rendimento della Gestione Separata
3.a. Il rendimento annuo della Gestione Separata, relativo al periodo di osservazione indicato al precedente punto 1., è determinato rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata di competenza di quel periodo alla giacenza media delle attività della Gestione stessa nello stesso periodo.
Il risultato finanziario della Gestione Separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla Gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nello stesso periodo. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione Separata e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella Gestione Separata per i beni già di proprietà della Compagnia. Gli utili realizzati comprendono anche quelli derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione Separata. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese indicate al successivo Articolo 4. di competenza del periodo ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale.
La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma delle giacenze medie nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione Separata. La giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione Separata.
3.b. Nel corso del periodo di osservazione, vengono inoltre determinati i rendimenti annui della Gestione Separata riferiti a ciascuno degli 11 periodi di dodici mesi che si chiudono nel suddetto periodo di osservazione.
Il rendimento annuo realizzato in ciascun di tali periodi si determina con le medesime modalità indicate alla precedente lettera 3.a., rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata di competenza del periodo considerato, alla giacenza media delle attività della Gestione Separata nello stesso periodo.
Articolo 4 - Spese a carico della Gestione Separata
Gravano sulla Gestione Separata unicamente le spese relative all’attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l’acquisto e la vendita delle attività della gestione separata. Non sono previste altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.
Articolo 5 – Certificazione della Gestione Separata
La Gestione Separata è annualmente sottoposta a verifica da parte di una Società di revisione iscritta nell’apposito registro previsto dalla normativa vigente.
Articolo 6 - Modifiche al Regolamento. Incorporazione o fusione con altre Gestioni Separate della Compagnia.
Al presente Regolamento possono essere apportate le modifiche che si rendessero necessarie per il suo adeguamento alla normativa primaria e secondaria vigente. Il presente Regolamento potrà essere inoltre modificato nel caso di mutamento dei criteri gestionali, a condizione che il mutamento stesso non sia sfavorevole per i Contraenti.
La Società si riserva la facoltà di coinvolgere la Gestione Separata in operazioni di incorporazione o fusione con altre Gestioni Separate della Società stessa, aventi caratteristiche analoghe ed omogenee politiche di investimento, qualora le suddette operazioni risultino opportune nell'interesse dei Contraenti. Almeno 60 giorni prima della data stabilita per l'operazione di incorporazione o di fusione, la Compagnia ne dà preavviso ai Contraenti fornendo i dettagli dell'operazione stessa.
Regolamento
del Fondo Interno “TORRE”
Art. 1 - Denominazione del Fondo Interno
La Società gestisce, con le modalità stabilite dal presente Regolamento, un portafoglio di valori mobiliari - di sua esclusiva proprietà ma amministrato separatamente dalle altre attività della Società stessa - denominato "Fondo Interno TORRE" e suddiviso in distinti Comparti, ciascuno dei quali è caratterizzato da specifici obiettivi e limiti di investimento e conseguentemente da un diverso profilo di rischio, come precisato al successivo art. 3.
Art. 2 – Scopo e criteri di investimento del Fondo Interno
Lo scopo del Fondo Interno è di aumentare nel tempo il valore dei capitali investiti - a seguito della conclusione di contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione collegati al Fondo Interno stesso - mediante una gestione professionale degli investimenti.
La Società può affidare ad intermediari abilitati la gestione degli investimenti, nel quadro dei criteri di allocazione del patrimonio dalla stessa predefiniti e ferma restando la propria esclusiva responsabilità per l'attività di gestione del Fondo Interno nei confronti dei Contraenti dei contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione.
Gli investimenti del Fondo Interno sono rappresentati, fino all’80% del valore del suo patrimonio, da quote o azioni di OICR sia di diritto italiano che di diritto comunitario rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni.
In coerenza con i profili di rischio e gli obiettivi di investimento caratteristici di ciascun Comparto, gli investimenti possono essere rappresentati anche da titoli azionari quotati su mercati regolamentati e da titoli obbligazionari quotati su mercati regolamentati, di emittenti che, al momento della loro acquisizione, sono classificati di “buona qualità creditizia” sulla base del sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla Società, nonché da strumenti di mercato monetario. È sempre ammesso l’investimento in Titoli Obbligazionari Governativi emessi dallo Stato Italiano o da altri Stati membri dell'Unione Europea, purché questi ultimi siano classificati di “elevata qualità creditizia” sulla base del suddetto sistema interno di valutazione . E’ ammesso anche l'investimento in strumenti finanziari derivati finalizzato alla riduzione del rischio di investimento o all'efficacia della gestione del portafoglio.
Il sistema interno di valutazione del merito di credito può prendere in considerazione, tra gli altri elementi di carattere qualitativo e quantitativo, i giudizi espressi da una o più delle principali agenzie di rating del credito, senza tuttavia fare meccanicamente affidamento su di essi.
Le posizioni di portafoglio non rilevanti possono essere classificate di “buona qualità creditizia” se hanno ricevuto l’assegnazione di un rating almeno pari ad “A-“ da parte di almeno una delle citate agenzie di rating e di “elevata qualità creditizia” se il rating assegnato è almeno pari a “AA-“.
Le quote o azioni di OICR e gli strumenti finanziari e monetari suddetti possono essere emessi, promossi o gestiti anche da soggetti appartenenti allo stesso gruppo della Società, nel rispetto di un limite massimo del 30% del patrimonio di ciascun Comparto del Fondo.
Art. 3 - Profili di rischio - Obiettivi e limiti di investimento
I singoli Comparti del Fondo Interno sono caratterizzati da specifici obiettivi e limiti di investimento e, quindi, comportano diversi profili di rischio finanziario, inteso come variabilità dei risultati attesi.
- Comparto Ponderato
Il profilo di rischio finanziario di questo Comparto è medio.
Gli investimenti - finalizzati all'incremento del valore dei capitali investiti, in un orizzonte temporale di medio/lungo periodo - sono rappresentati da attività finanziarie di tipo obbligazionario, bilanciato e azionario, denominate in Euro o, per un peso comunque non superiore al 30%, in altre valute europee, in Dollari o in Yen.
Gli investimenti possono essere rappresentati fino al 10% anche da strumenti di mercato monetario (che non includono i depositi bancari in conto corrente).
La ripartizione tra le diverse tipologie di investimento, espressa in percentuale del valore complessivo netto del Comparto, è evidenziata nella seguente tabella:
Tipologia di investimento | Limite minimo | Limite massimo |
AZIONARIO | 20% | 50% |
OBBLIGAZIONARIO/LIQUIDITA’ | 50% | 80% |
Xxxxx restando i limiti di cui sopra, la ripartizione tra le singole tipologie di attività viene stabilita in modo dinamico in funzione delle aspettative sull’andamento dei mercati finanziari.
Le aree geografiche di riferimento per gli investimenti sono i paesi dell'OCSE. La valuta di denominazione del Comparto è l'Euro.
Il benchmark di riferimento per questo Comparto è così composto:
70% JP Morgan EMU 1-3 years,
20% Dow Xxxxx Eurostoxx 50,
10% Standard & Poor’s 500
- Comparto Dinamico
Il profilo di rischio finanziario di questo Comparto è medio alto.
Gli investimenti - finalizzati all'incremento del valore dei capitali investiti, in un orizzonte temporale di lungo periodo - sono rappresentati da attività finanziarie di tipo obbligazionario, bilanciato e azionario, denominate in Euro o, per un peso comunque non superiore al 50%, in altre valute europee, in Dollari o in Yen. Gli investimenti possono essere rappresentati fino al 10% anche da strumenti di mercato monetario (che non includono i depositi bancari in conto corrente).
La ripartizione tra le diverse tipologie di investimento, espressa in percentuale del valore complessivo netto del Comparto, è evidenziata nella seguente tabella:
Tipologia di investimento | Limite minimo | Limite massimo |
AZIONARIO | 40% | 75% |
OBBLIGAZIONARIO/LIQUIDITA’ | 25% | 60% |
Xxxxx restando i limiti di cui sopra, la ripartizione tra le singole tipologie di attività viene stabilita in modo dinamico in funzione delle aspettative sull’andamento dei mercati finanziari.
Le aree geografiche di riferimento per gli investimenti sono i paesi dell'OCSE. La valuta di denominazione del Comparto è l'Euro.
Il benchmark di riferimento per questo Comparto è così composto:
40% JP Morgan EMU 1-3 years,
35% Dow Xxxxx Eurostoxx 50,
25% Standard & Poor’s 500
Art. 4 - Parametro di riferimento (benchmark)
Per la politica di investimento di ciascun Comparto, la Società si ispira al corrispondente parametro di riferimento (benchmark) indicato al precedente art. 3, con l'obiettivo di massimizzare il rendimento del Comparto rispetto al benchmark attraverso una gestione attiva degli investimenti.
Il benchmark è un parametro di riferimento oggettivo e confrontabile, definito facendo riferimento a indicatori finanziari elaborati da soggetti terzi e di comune utilizzo, coerente con criteri di investimento dei singoli Comparti del Fondo ed al quale possono essere commisurati i risultati della gestione degli stessi.
Il benchmark, in quanto teorico, non è gravato da costi.
I benchmark adottati sono composti dai seguenti indici (pubblicati giornalmente sul quotidiano "Il Sole 24 Ore"):
• JP Morgan EMU 1-3 years: è un indice rappresentativo dei mercati obbligazionari dell'Unione Europea. E’ composto da strumenti finanziari di natura obbligazionaria emessi dagli Stati membri dell'EMU, con vita residua compresa tra 12 e 36 mesi.
• D.J. Eurostoxx 50: è un indice, elaborato dalla Stoxx Ltd, rappresentativo dei 50 titoli azionari a maggiore capitalizzazione quotati nei principali mercati regolamentati dei paesi dell'area Euro.
• Standard & Poor’s 500: è l’indice realizzato da Standard & Poor's ed espresso in euro che segue l’andamento di un paniere azionario formato dalle 500 aziende statunitensi a maggiore capitalizzazione.
Art. 5 - Spese ed oneri a carico del Fondo Interno
Sono a carico del Fondo Interno:
a) la commissione di gestione dei singoli Comparti, pari alla percentuale annua indicata nella seguente tabella:
Comparto | Commissione annua |
Ponderato | 1,40% |
Dinamico | 1,80% |
La suddetta commissione viene calcolata pro-rata temporis sul valore complessivo netto del Comparto ad ogni data di valorizzazione ed è prelevata con valuta il primo giorno lavorativo del trimestre solare successivo.
b) gli oneri di intermediazione per la compravendita dei valori mobiliari e ogni altra spesa relativa agli investimenti, ai disinvestimenti e alla custodia delle attività del Fondo Interno. In particolare, l'investimento in OICR è gravato da specifiche commissioni di gestione la cui misura su base annua, espressa in percentuale del relativo patrimonio gestito, non supera lo 0,5% per gli OICR di tipo monetario, l’1% per quelli di tipo obbligazionario, l’1,5% per quelli di tipo bilanciato, il 2% per quelli di tipo azionario. Su alcuni OICR possono, anche, gravare commissioni di overperformance; di norma, il Fondo Interno investe in OICR che non sono gravati da oneri di ingresso e di uscita; le eventuali spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione ed al rimborso delle parti di OICR promossi, istituiti o gestiti da una società di gestione del risparmio appartenenti allo stesso gruppo dell’impresa di assicurazioni non vengono fatti gravare sul Fondo Interno.
Qualora varino sensibilmente le condizioni economiche di mercato e le commissioni annue applicate aumentino in misura superiore ai limiti sopra indicati, la Società ne darà preventiva comunicazione ai Contraenti, ai quali sarà concessa la facoltà di riscatto senza applicazione di alcuna penale.
Gli eventuali introiti derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi derivanti da accordi con le Società di Gestione degli OICR oggetto di investimento sono contabilizzati pro-rata temporis ad ogni data di valorizzazione fra le attività del fondo, e sono ad esso attribuiti con valuta il primo giorno lavorativo del mese successivo a quello del loro riconoscimento alla Società.
c) le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote e degli altri avvisi relativi al Fondo Interno - esclusi quelli promozionali - contabilizzate pro-rata temporis ad ogni data di valorizzazione;
d) le spese di revisione e di certificazione dei rendiconti della gestione, contabilizzate pro-rata temporis ad ogni data di valorizzazione;
e) le imposte e le tasse relative alla gestione del Fondo Interno;
f) le spese legali e giudiziarie di pertinenza del Fondo Interno.
Le spese e gli oneri sopra indicati vengono prelevati, nel giorno di effettiva erogazione dei relativi importi (fermo restando quanto precisato per la commissione di gestione), dal singolo Comparto a cui si riferiscono, se sono ad esso direttamente ed esclusivamente imputabili, altrimenti da tutti i Comparti proporzionalmente.
Art. 6 - Valore complessivo netto del Comparto
Il valore complessivo netto di ciascun Comparto è il risultato della valorizzazione delle relative attività, al netto delle passività, entrambe riferiti allo stesso giorno di valorizzazione o al primo giorno utile precedente.
Il valore delle attività viene determinato come segue:
- all'ultima quotazione ufficiale disponibile alla data di valorizzazione, per le quote o azioni di OICR;
- all’ultima quotazione ufficiale disponibile alla data di valorizzazione, per i titoli quotati su mercati regolamentati; se la quotazione risulta sospesa (ad esempio per eventi di turbativa del mercato di quotazione o per decisione degli Organi di Borsa) oppure non esprime un prezzo di negoziazione attendibile a causa della ridotta frequenza degli scambi o dell'irrilevanza dei volumi trattati, la Società tiene conto di tutte le informazioni disponibili per determinare un valore di presunto realizzo;
- al valore di presunto realizzo per i titoli non quotati e per gli strumenti finanziari derivati;
- al valore nominale, per i contanti, i depositi, i titoli a vista e le cedole ed i dividendi scaduti.
Le attività non espresse nella valuta di denominazione del Comparto sono convertite in tale valuta sulla base dell'ultimo cambio rilevato.
Il valore delle passività, costituite dalle spese e dagli oneri maturati ma non ancora prelevati dal Comparto, viene determinato al valore nominale.
Art. 7 - Valore unitario delle quote e date di valorizzazione
Il valore complessivo netto di ciascun Comparto è suddiviso in quote, tutte di uguale valore.
La Società determina il valore unitario delle quote dividendo il valore complessivo netto del Comparto per il numero delle quote ad esso riferibili in ciascuna data di valorizzazione. La data di valorizzazione è il secondo giorno lavorativo di ogni settimana.
Se la regolare valorizzazione, come prevista al precedente art. 6, è impedita da cause di forza maggiore che coinvolgano l'operatività dei mercati di riferimento o della Società (ad esempio rilevanti turbative dei mercati che impediscano la corretta valutazione degli attivi, oppure giornate non lavorative per la Società), la Società sospende il calcolo del valore unitario delle quote fino alla cessazione di tali situazioni.
Il valore unitario delle quote, con la relativa data di valorizzazione, viene pubblicato giornalmente sul sito Internet della Società e sul quotidiano indicato nella Nota Informativa. In caso di cambiamento del quotidiano, la Società provvede a darne tempestiva comunicazione ai Contraenti.
Il valore unitario delle quote dei singoli Comparti, alla data della loro costituzione, viene convenzionalmente fissato in € 10.
L'immissione ed il prelievo di quote avvengono mediante accredito e, rispettivamente, addebito al Comparto del valore corrispondente.
Art. 8 - Rendiconto annuale della gestione e certificazione
Entro 60 giorni dalla fine di ogni esercizio - coincidente con l'anno solare - la Società redige il rendiconto annuale della gestione del Fondo Interno.
Il rendiconto è sottoposto a certificazione da parte di una società di revisione iscritta all'albo previsto dalla legge, che attesta la rispondenza della gestione al presente Regolamento e il valore unitario delle quote di ciascun Comparto alla fine dell'esercizio.
Art. 9 - Istituzione e liquidazione di un Comparto. Incorporazione o fusione con altri Comparti o Fondi Interni. Modifiche al Regolamento
La Società può:
- istituire nuovi Comparti in relazione alle opportunità di investimento offerte dai mercati mobiliari;
- liquidare un Comparto, qualora lo giudichi non più rispondente alle opportunità di investimento offerte dai mercati mobiliari o qualora, a seguito di una riduzione delle masse gestite, possa risultarne limitata l’efficienza;
- coinvolgere i Comparti in operazioni di incorporazione o fusione con altri Comparti o Fondi Interni della Società che abbiano caratteristiche similari e politiche di investimento omogenee, qualora ne ravvisasse l’opportunità, in un’ottica di ricerca di maggiore efficienza anche in termini di costi gestionali o di
adeguatezza dimensionale delle masse gestite, al fine di perseguire l'interesse dei Contraenti e senza alcun onere o spesa per i Contraenti stessi.
Almeno 60 giorni prima della data stabilita per le suddette operazioni, la Società ne dà preavviso ai Contraenti dei contratti collegati ai Comparti coinvolti, fornendo i dettagli dell'operazione stessa.
Le modifiche al presente Regolamento conseguenti alle suddette operazioni - così come quelle derivanti da disposizioni di normativa primaria o secondaria, oppure giudicate opportune dalla Società a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per i Contraenti – sono comunicate a ciascun Contraente in occasione dell'invio dell'estratto conto annuale, ferma restando la suddetta comunicazione di preavviso ai Contraenti i cui contratti siano immediatamente interessati dall'operazione stessa.
In caso di modifiche - diverse da quelle derivanti da disposizioni di normativa primaria o secondaria – che comportino la sostanziale variazione dei profili e limiti di investimento di un Comparto, i Contraenti di contratti collegati al Comparto stesso hanno la facoltà di chiedere alla Società, mediante raccomandata A.R. da inviare almeno 30 giorni prima della data di entrata in vigore della modifica, il riscatto totale delle quote oppure il passaggio ad un altro Comparto, senza applicazione delle commissioni eventualmente previste per le ordinarie richieste di riscatto e di switch.
GLOSSARIO
Appendice
Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti, in ogni caso concordati tra la Società ed il Contraente.
Assicurato
Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto: le prestazioni sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita. Può coincidere con il Contraente e/o con il Beneficiario.
Benchmark
Parametro oggettivo di mercato comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione di un fondo ed a cui si può fare riferimento per confrontarne il risultato di gestione. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato da costi.
Beneficiario
Persona fisica o giuridica, designata dal Contraente, che riceve la prestazione contrattuale quando si verifica l'evento previsto. Può coincidere con il Contraente stesso e/o con l’Assicurato.
Caricamento
Parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della società.
Cessione, pegno e vincolo
Condizioni secondo cui il Contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un’appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l’efficacia delle garanzie prestate richiede l’assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.
Clausola di indicizzazione
Xxxxxxxx che definisce la modalità di calcolo degli indici di rivalutazione dei capitali investiti nella Gestione Separata.
Compagnia Vedi “società”.
Comparti del Fondo Interno
Le diverse linee di gestione nelle quali è suddiviso il Fondo Interno, ciascuna delle quali è caratterizzata da specifici obiettivi e limiti di investimento e conseguentemente da un diverso profilo di rischio. condizioni contrattuali (o di assicurazione o di polizza)
Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.
conflitto d’interessi
Insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Società può risultare in contrasto con quello del Contraente.
contraente
Persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l’Assicurato o il Beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla società.
controvalore delle quote
L’importo ottenuto moltiplicando il valore della singola quota per il numero delle quote attribuite al contratto e possedute dal Contraente ad una determinata data.
Data di valorizzazione
Xxxxxx lavorativo di riferimento per il calcolo del valore complessivo netto del fondo e conseguentemente del valore unitario della quota del Fondo Interno stesso.
decorrenza della garanzia
Momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.
detraibilità fiscale (del premio versato)
Misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che secondo la normativa vigente può essere portata in detrazione delle imposte sui redditi.
diritto proprio (del Beneficiario)
Diritto del Beneficiario sulle prestazioni del contratto di assicurazione, acquisito per effetto della designazione del Contraente.
durata contrattuale
Periodo durante il quale il contratto è efficace.
Fondo armonizzato
Fondo d’investimento di diritto italiano ed estero assoggettato, per legge comunitaria, ad una serie di vincoli sugli investimenti allo scopo di contenere i rischi e salvaguardare i sottoscrittori.
Fondo comune d’investimento
Fondo d’investimento, costituito da una società di gestione del risparmio, che gestisce patrimoni collettivi raccolti da una pluralità di sottoscrittori e che consente in ogni momento a questi ultimi la liquidazione della propria quota proporzionale. A seconda delle attività finanziarie nelle quali il patrimonio è investito si distinguono in diverse categorie quali azionari, bilanciati, obbligazionari, flessibili e di liquidità (o monetari).
fondo Interno
Fondo d’investimento costituito all’interno della società e gestito separatamente dalle altre attività della società stessa, nel quale vengono fatti confluire i premi, al netto dei costi, ad esso destinati dal Contraente; il fondo è ripartito in quote ed è valutato a valori di mercato.
Gestione Separata
Patrimonio appositamente creato dalla società di assicurazione e gestito separatamente dalle altre attività della società stessa, nel quale vengono fatti confluire i premi, al netto dei costi, ad essa destinati dal Contraente.
Impignorabilità e insequestrabilità
Principio secondo cui le somme dovute dalla società al Contraente o al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.
importo netto da investire in quote
premio, al netto delle componenti di costo, impiegato per l’acquisto di quote del Fondo Interno e/o del Fondo a Gestione Separata.
imposta sostitutiva
Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.
impresa di assicurazione
Vedi “società”.
indice di rivalutazione dei capitali investiti nella Gestione Separata
Xxxxxxxxxxxx che esprime il valore rivalutato in un certo momento di un euro di capitale investito nella Gestione Separata al tempo base.
IVASS - ISVAP
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni già Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di
Xxxxxxxxx nei confronti delle imprese di assicurazione.
Liquidazione
Pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell’evento assicurato.
Margine di solvibilità disponibile
Il patrimonio della Società, libero da qualsiasi impegno prevedibile ed al netto degli elementi immateriali.
Margine di solvibilità richiesto
L’ammontare minimo del patrimonio netto del quale la Società dispone costantemente, secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie sull'assicurazione diretta.
Nota informativa
Documento redatto secondo le disposizioni dell’IVASS che la società deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla società, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.
OICR
Organismi di investimento collettivo del risparmio. Possono assumere la forma di Fondo Comune d’Investimento o di SICAV.
Pegno
Vedi “cessione”.
Perfezionamento del contratto
Momento in cui avviene il pagamento del premio pattuito.
Periodo di copertura (o di efficacia)
Periodo durante il quale il contratto è efficace e le garanzie operanti.
Periodo di osservazione
Periodo di riferimento in base al quale viene determinato il rendimento finanziario della Gestione Separata, ad esempio dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Polizza
Documento che fornisce la prova dell’esistenza del contratto di assicurazione.
Premio
Importo complessivo, eventualmente rateizzabile, da versare alla società quale corrispettivo delle prestazioni previste dal contratto
Profilo di rischio
Indice della rischiosità finanziaria della polizza, variabile da “basso” a “molto alto” a seconda della composizione del portafoglio finanziario gestito dal fondo a cui la polizza è collegata e delle eventuali garanzie finanziarie contenute nel contratto.
Prescrizione
Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di dieci anni.
Progetto personalizzato
Ipotesi di sviluppo, effettuata in base al rendimento finanziario ipotetico indicato dall’IVASS, delle prestazioni assicurate e dei valori di riduzione e riscatto, redatta secondo lo schema previsto dall’IVASS e consegnato al potenziale Contraente. Proposta
Documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla società la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.
Quietanza
Documento che prova l’avvenuto pagamento del premio.
Quota
Ciascuna delle unità di uguale valore in cui il fondo interno è suddiviso, e nell’acquisto delle quali vengono impiegati i premi, al netto dei costi e delle eventuali garanzie di puro rischio, versati dal Contraente.
Rating
Giudizio espresso da società specializzate (dette appunto 'di rating') che misura il grado di rischio di un titolo obbligazionario. Rivolto all'azienda nel complesso, valuta la capacità dell'emittente di far fronte alle obbligazioni contratte. Le principali società di rating sono Standard & Poor's, Moody's e Fitch.
Recesso (o ripensamento)
Diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.
Rendimento finanziario
Risultato finanziario della Gestione Separata nel periodo previsto dal regolamento della gestione stessa.
Revoca
Diritto del proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto.
Ricorrenza annuale
L’anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione.
Riserva matematica
Importo accantonato dalla Compagnia per far fronte ai propri impegni contrattuali.
Scadenza
Data in cui cessano gli effetti del contratto.
SICAV
Società di investimento a capitale variabile, simili ai fondi comuni d’investimento nella modalità di raccolta e nella gestione del patrimonio finanziario ma differenti dal punto di vista giuridico e fiscale, il cui patrimonio è rappresentato da azioni anziché da quote e che sono dotate di personalità giuridica propria.
Sinistro
Verificarsi dell’evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell’Assicurato.
Società (di assicurazione)
Società autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa, definita alternativamente anche compagnia o impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.
Società di gestione del risparmio (SGR)
Società di diritto italiano autorizzate cui è riservata la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio e degli investimenti.
Società di revisione
Società diversa dalla società di assicurazione, prescelta nell’ambito di un apposito albo cui tali società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della Gestione Separata.
Soggetto abilitato dalla Società al collocamento Xxxxxxxx che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzate a tale attività.
Solvibilità dell’emittente
Capacità dell’ente che ha emesso il titolo a cui sono collegate le prestazioni contrattuali di poter far fronte agli impegni.
Strumenti derivati
Strumenti finanziari il cui prezzo deriva dal prezzo di un altro strumento, usati generalmente per operazioni di copertura da determinati rischi finanziari.
Switch
Operazione con la quale il Contraente richiede di modificare totalmente o parzialmente l’allocazione del proprio investimento.
Tassazione ordinaria
Determinazione dell’imposta che si attua applicando le aliquote stabilite dalla normativa fiscale sul reddito complessivo del contribuente.
Tasso minimo garantito
Rendimento finanziario, annuo e composto, che la società di assicurazione garantisce come accrescimento minimo dell’Indice di rivalutazione applicabile ai capitali investiti nella Gestione Separata. Viene riconosciuto anno per anno tenendo
conto del rendimento finanziario conseguito dalla Gestione Separata.
Total expenses ratio (TER)
Indicatore che fornisce la misura dei costi che mediamente hanno gravato sul patrimonio medio del fondo, dato dal rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare, fra il totale dei costi posti a carico del Fondo Interno ed il patrimonio medio rilevato in coerenza con la periodicità di valorizzazione dello stesso.
Turnover
Indicatore del tasso annuo di movimentazione del portafoglio dei fondi, dato dal rapporto percentuale fra la somma degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari, al netto dell’investimento e disinvestimento delle quote del fondo, e il patrimonio netto medio calcolato in coerenza con la frequenza di valorizzazione della quota.
Vincolo
Vedi “cessione”.
Volatilità
Grado di variabilità di una determinata grandezza di uno strumento finanziario (prezzo, tasso, ecc.) in un dato periodo di tempo.
PROPOSTA DI ASSICURAZIONE
N.
PRODOTTO
Questo è il numero attribuito alla presente proposta, cui entrambe le parti faranno riferimento - qualora non sia di seguito indicato il numero di polizza definitivo – fino a comunicazione da parte
della Società della numerazione definitiva della polizza.
DISTRIBUTORE
CODICE
CODICE FILIALE E PRODUTTORE
CONTRAENTE
RILASCIATO DA (ente e luogo)
DATA RILASCIO
ESTREMI DOCUMENTO
STATO
C.A.P., LOCALITA’ E PROVINCIA
RESIDENZA (via e numero civico)
STATO
PROVINCIA
LUOGO DI NASCITA
DATA DI NASCITA
SESSO
CODICE FISCALE
COGNOME E NOME (del Contraente o del legale rappresentante)
TIPO
STATO
C.A.P., LOCALITA’ E PROVINCIA
RESIDENZA (via e numero civico)
STATO
PROVINCIA
LUOGO DI NASCITA
DATA DI NASCITA
STATO
C.A.P., LOCALITA’ E PROVINCIA
RESIDENZA (via e numero civico)
PARTITA IVA
RAGIONE SOCIALE
Nel caso in cui il Contraente sia un’impresa
PT = Patente
AA = Altri documenti
TP = Tessera postale PS = Passaporto
CI = Carta di identità PA = Porto d’armi
CODIFICA TIPO DOCUMENTO DI IDENTITA’:
CI PT PS TP PA AA
ASSICURATO
COGNOME E NOME
CODICE FISCALE
SESSO
PROFESSIONE
ETA’
BENEFICIARI
IN CASO DI VITA IN CASO DI MORTE
CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO
SPESE DI EMISSIONE TRATTENUTE IN CASO DI RECESSO: 50,00 EURO PERCENTUALI DI DESTINAZIONE:
FONDO INTERNO TORRE – COMPARTO PONDERATO: % FONDO INTERNO TORRE – COMPARTO DINAMICO: % GESTIONE SEPARATA ALFIERE : %
NOTE E CONDIZIONI PARTICOLARI – Spazio riservato per eventuali indicazioni o richieste del Contraente (appendici, vincoli,caricamenti, carenza, ecc)
TOTALE
IMPOSTE
DIRITTI
NETTO
PREMIO DA CORRISPONDERE
PREMIO UNICO O RATA DI PERFEZIONAMENTO PREMIO AGGIUNTIVO
RATE SUCCESSIVE DA
PREMIO TOTALE
PREMIO GARANZIE COMPLEMENTARI
PREMIO GARANZIA BASE
PRESTAZIONE INIZIALE ASSICURATA
DATA SCADENZA ULTIMO PREMIO
frequenza
Durata (anni)
PAGAMENTO PREMI
DATA SCADENZA
mesi
anni
DURATA
DATA DECORRENZA
FIRMA DEL COLLOCATORE FIRMA DELL’ASSICURATO
(se diverso dal contraente)
C.B.A V I T A S.p.A. COMPAGNIA DI BANCHE E ASSICURAZIONI PER LE ASSICURAZIONI SULLA VITA
Iscritta alla Sezione I dell’Albo delle Imprese n. 1.00106 e capogruppo del Gruppo assicurativo “Gruppo CBA” iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi al nr. 32. Capitale
FIRMA DEL CONTRAENTE
Sociale Euro 38.537.146,00 i.v. - Sede e Direzione: 00000 Xxxxxx - Via Xxxxxx Xxxxxx n. 13 - Tel.: 02/676120 - Fax: 02/000000000 - xxx.xxxxxxx.xxx - C.F./P. IVA n. Modulo di proposta- Pag. 1 di 2
10288130155 - Reg. Imprese di Milano n. 315047 - R.E.A. n. 1363580 – Autorizzata con D.M. n. 19336 del 22.5.1992 (G.U. 127 del 1.6.1992) e con Provvedimento ISVAP n. 633 del 28.7.1997 (G.U.181 del 5.8.1997) per Infortuni e malattie. Soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Banca Sella Holding S.p.A..
Data ultimo aggiornamento: 10/08/2012
a) le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione;
b) prima della loro sottoscrizione, il soggetto di cui alla lettera a) deve verificare l’ esattezza delle dichiarazioni in essi riportate;
c) anche nei casi non espressamente previsti dall’impresa, l’assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare l’effettivo stato di salute, con evidenza del costo a suo carico.
AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEI MODULI RIGUARDANTI LO STATO DI SALUTE (per i prodotti che li prevedono)
Il Contraente dovrà versare il premio alla Società scegliendo una delle seguenti modalità:
Bonifico bancario (anche mediante addebito automatico sul proprio conto corrente) con accredito sull’apposito conto corrente intestato alla Società;
Bonifico bancario con accredito sull’apposito conto corrente intestato al competente soggetto abilitato al collocamento, purché in qualità di intermediario della Società.
Assegno bancario o circolare munito di clausola di non trasferibilità emesso all’ordine competente soggetto abilitato al collocamento, purché in qualità di intermediario della Società, contro rilascio di apposita quietanza dallo stesso sottoscritta.
MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL PREMIO
La presente proposta può essere revocata entro la data di conclusione del contratto, dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata indirizzata al seguente recapito: CBA VITA S.p.A – Xxx Xxxxxx Xxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx.
Il Contraente può recedere dal contratto, nei 30 giorni succesivi alla conclusione del contratto, dandone comunicazione alla Società, per il tramite dello sportello bancario cui è appoggiato il contratto oppure direttamente lettera raccomandata A.R., contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata al seguente recapito: CBA VITA S.p.A – Xxx Xxxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx allegando l’originale di polizza e le eventuali appendici.
REVOCABILITA’ DELLLA PROPOSTA E DIRITTO DI RECESSO DAL CONTRATTO
Il sottoscritto Contraente
autorizza ad addebitare i premi sul conto corrente IBAN N. e a bonificare contestualmente l’importo a CBA VITA S.p.A
Data
FIRMA DEL CONTRAENTE
Data
FIRMA DEL CONTRAENTE
FIRMA DEL CONTRAENTE
Data
• dichiara di aver ricevuto il progetto esemplificativo personalizzato relativo al prodotto (solo per forme rivalutabili)
• dichiara di aver ricevuto e preso visione dei singoli documenti contenuti nel FASCICOLO INFORMATIVO del prodotto (SCHEDA SINTETICA, NOTA INFORMATIVA, CONDIZIONI CONTRATTUALI, GLOSSARIO e MODULO DI PROPOSTA - Facsimile) - modello
IL SOTTOSCRITTO CONTRAENTE
(spazio riservato a dichiarazioni ai fini di approvazioni specifiche)
DICHIARAZIONE DEL CONTRAENTE
C.B.A V I T A S.p.A. COMPAGNIA DI BANCHE E ASSICURAZIONI PER LE ASSICURAZIONI SULLA VITA
Iscritta alla Sezione I dell’Albo delle Imprese n. 1.00106 e capogruppo del Gruppo assicurativo “Gruppo CBA” iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi al nr. 32. Capitale Sociale Euro 38.537.146,00 i.v.- Sede e Direzione: 00000 Xxxxxx - Via Xxxxxx Xxxxxx n. 13 - Tel.: 02/676120 - Fax: 02/000000000 - xxx.xxxxxxx.xxx - C.F./P. IVA n. 10288130155 - Reg. Imprese di Milano n. 315047 - R.E.A. n. 1363580 – Autorizzata con D.M. n. 19336 del 22.5.1992 (G.U. 127 del 1.6.1992) e con Provvedimento ISVAP n. 633 del 28.7.1997 (G.U.181 del 5.8.1997) per Infortuni e malattie. Soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Banca Sella Holding S.p.A..
Modulo di proposta- Pag. 2 di 2
Data ultimo aggiornamento: 10/08/2012