COORDINATORE DELLA SICUREZZA INFASE DI PROGETTO (arch. Dario Pinzarrone)firma .............................
Servizio Viabilità |
Capitolato speciale 50-3 Vie Dei Filergiti e Gaudenzi.doc
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE VIE DEI FILERGITI E GAUDENZI – 1° LOTTO
IMPORTO lavori in appalto a base di gara | netti € 160.000,00 |
IL PROGETTISTA | (arch. Xxxxx Xxxxxxxxxx) firma ............................. |
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | (xxx. Xxxx Xxxxx Xxxxxxxx) firma ............................. |
COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTO | (arch. Xxxxx Xxxxxxxxxx) firma ............................. |
Data ................................
n. Linee 2751
I N D I C E
PARTE PRIMA – DESCRIZIONE LAVORAZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI |
CAPO I: OGGETTO E AMMONTARE DELL'APPALTO; DESIGNAZIONE, FORMA E DIMENSIONI DELLE OPERE
Art. | 1 | Oggetto e tipo dell'appalto |
Art. | 2 | Ammontare dell'appalto; lavori non previsti; lavori in economia |
Art. 3 Modalità d'appalto, categoria prevalente, opere scorporabili, opere
specialistiche; requisiti dell’esecutore | ||
Art. | 4 | Designazione delle opere in appalto |
Art. | 5 | Forme, principali dimensioni e variazioni delle opere progettate |
Art. | 6 | Esclusioni |
Art. | 7 | Oneri particolari |
Art. | 8 | Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d’appalto |
CAPO II: DISPOSIZIONI GENERALI RIGUARDANTI L’APPALTO
Art. 9 Raggruppamenti temporanei e consorzi Art. 10 Qualificazione
Art. 11 Fusioni, conferimenti, trasferimento e affitto d'azienda Art. 12 Disposizioni sul subappalto e subcontratti
Art. 12-bis Pagamenti
Art. 13 Misure organizzative e oneri diversi a carico dell'appaltatore Art. 14 Obblighi speciali a carico dell’appaltatore
Art. 15 Prevenzione della delinquenza di tipo mafioso; tutela dei lavoratori; sede assicurativa; prescrizioni di sicurezza e salute da attuare nel cantiere ex X.Xxx.
n. 81/2008; piani di sicurezza
Art. 16 Adempimenti relativi a norme di tutela ambientale Art. 17 Rinvenimenti
Art. 18 Brevetti di invenzione; diritti sulle apparecchiature e semilavorati installati Art. 19 Garanzie e coperture assicurative
PARTE SECONDA – SPECIFICA DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE E ANDAMENTO DEI LAVORI |
CAPO III: DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L’ESECUZIONE
Art. 20 Osservanza di Leggi e Regolamenti, del "capitolato generale di appalto" e del "regolamento prescrittivo" per l'esecuzione di opere e lavori pubblici affidati dal Comune di Forlì; di norme tecniche speciali
Art. 21 Approvvigionamento dei materiali - Custodia dei cantieri
Art. 22 Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori e programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore
Art. 23 Durata giornaliera dei lavori - Lavoro straordinario e notturno
Art. 24 Esecuzione di ufficio dei lavori - Risoluzione del contratto - Sostituibilità dell'originario appaltatore
Art. 25 Penali in caso di ritardo - Cronoprogramma - Inderogabilità dei termini di esecuzione
Art. 26 Accertamento dell’avvenuta ultimazione dei lavori Art. 27 Anticipata presa in consegna delle opere
Art. 28 Espropriazione dei terreni
CAPO IV: NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE LAVORI; ACCETTAZIONE PRELIMINARE MATERIALI E IMPIANTI
Art. 29 Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori a corpo e a misura e delle somministrazioni delle opere in economia - invariabilità
Art. 30 Contabilizzazione dei lavori appaltati a misura Art. 31 Valutazione dei lavori a corpo
Art. 32 Materiali a piè d'opera Art. 33 Accettazione dei materiali
Art. 34 Accettazione degli impianti
DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE AL CAPO I: CONSISTENZA E REQUISITI PRESTAZIONALI RELATIVI ALLE OPERE APPALTATE - ALLEGATI
Art. 35 Allegati - Consistenza e descrizione dettagliata delle opere a corpo Art. 36 Requisiti prestazionali
Art. 37 Oneri di sorveglianza archeologica, rilievo, scavo stratigrafico, recupero
Art. 38 Contabilizzazione di materiali, strutture ed impianti per i quali sono richieste apposite certificazioni di caratteristiche e di prestazioni ai fini della sicurezza
Allegati
N O T A
Al presente appalto si applicano integralmente le disposizioni del D.Lgs n. 50/2016, come modificato con X.Xxx. n. 56/2017, nonché le vigenti disposizioni del regolamento generale
approvate con DPR 5/10/2010, n. 207 e del capitolato generale d’appalto approvato con
D.M. 19/4/2000 n. 145, in quanto compatibili con il D.Lgs. n. 50/2016.
PARTE PRIMA – DESCRIZIONE LAVORAZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI |
CAPO I
OGGETTO E AMMONTARE DELL'APPALTO; DESIGNAZIONE, FORMA E DIMENSIONI DELLE OPERE
Art. 1 OGGETTO E TIPO DELL'APPALTO
L'appalto ha per oggetto:
Lavori di riqualificazione e valorizzazione delle Vie dei Filergiti e Gaudenzi L’oggetto dell’appalto comprende l’eventuale onere per la progettazione delle opere provvisionali, dei ponteggi, sbadacchiature, basamenti gru a torre, altri presidi di sicurezza |
e comprende la (sola) esecuzione dei lavori e provviste occorrenti per:
Movimenti di materia e demolizioni; Pavimentazioni; Opere varie e fognature; Pubblica Illuminazione. |
secondo il progetto elaborato dal progettista indicato nel frontespizio del presente capitolato e approvato dall’Amministrazione.
In riferimento alle definizioni di cui all’art. 3, comma 1, lett. ddddd) e eeeee), del D.Lgs. n. 50/2016, il presente contratto di appalto viene stipulato:
☐ a corpo ⌧ a misura ☐ parte a corpo e parte a misura |
Art. 2 AMMONTARE DELL'APPALTO; LAVORI NON PREVISTI; LAVORI IN ECONOMIA
L'importo complessivo dei lavori e delle provviste compresi nell'appalto, che viene stipulato come definito all'art. 1, ammonta in via presuntiva a € 160.000,00 ed è così suddiviso:
A) OPERE A CORPO € 0,00
B) OPERE A MISURA € 160.000,00 SOMMANO € 0,00
C) LAVORI IN ECONOMIA € 0,00 TOTALE € 160.000,00
DI CUI ONERI PER LA
SICUREZZA € 4.000,00
L’importo complessivo sopra indicato ha carattere di corrispettivo fisso, per la parte a corpo, e di corrispettivo stimato presuntivamente, per la parte a misura.
Nell’importo a base di gara, pari a netti € 160.000,00 sono ricompresi gli oneri per la
sicurezza, pari a netti € 4.000,00., non soggetti a ribasso di gara per effetto dell’art. 26, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 e relativo Allegato XV; restano, pertanto, soggetti a ribasso di gara € 156.000,00, avendo, altresì, dedotto l’importo di eventuali lavori in economia. La quota dell’importo contrattuale relativa a tali lavori in economia ammonta a € 0,00.; si applicherà il ribasso di gara esclusivamente in sede di contabilizzazione del corrispettivo, dovuto per i predetti interventi in economia.
Nell'importo a base di gara, pari a netti € 160.000,00, sono inoltre ricompresi i costi della
mano d'opera, pari a netti € 60.268,23, la cui indicazione è effettuata ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016 e di cui si deve tenere conto al fine della verifica dell'anomalia dell'offerta.
Fermo restando quanto sopra precisato, relativamente all'invariabilità e comprensività dei prezzi di appalto, per l'esecuzione di categorie di lavori non previste e per le quali non si hanno i prezzi corrispondenti, si procederà alternativamente:
A) alla determinazione dei nuovi prezzi desumendoli dal prezzario di cui all'art. 23, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016 o ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto o, quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi. Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta. Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso d'asta. Se l'appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, mediante sottoscrizione di apposito verbale di concordamento, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal D.P.R.
n. 207/2010, i xxxxxx si intendono definitivamente accettati;
B) si provvederà in economia, con operai, mezzi d'opera e provviste forniti dall'impresa (a norma degli artt. 179 e 187 dello stesso Regolamento);
C) saranno fatte dall'appaltatore, a richiesta della direzione lavori, apposite anticipazioni di denaro sull'importo delle quali sarà corrisposto l'interesse del 5% all'anno, salvo eventuale variazione di legge, seguendo le disposizioni dell'art. 186 del regolamento generale.
In generale, le prestazioni in economia diretta e i noleggi, per i quali può essere riconosciuto un corrispettivo aggiuntivo, saranno assolutamente eccezionali e potranno verificarsi solo per lavori del tutto secondari; in ogni caso non verranno riconosciuti e compensati se non corrisponderanno ad un preciso ordine ed autorizzazione scritta preventiva della direzione dei lavori.
Gli operai per lavori in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi; le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di utilizzo e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento; saranno a carico dell'appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni perché siano sempre in buono stato di servizio; i mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.
I compensi sono così definiti:
a) per le prestazioni di mano d'opera in economia, verranno applicate le tariffe minime vigenti per la zona all'atto dell'effettiva prestazione (come da bollettini della Commissione Regionale Provveditorato OO. PP., o, in mancanza, della CCIAA di Forlì; tali tariffe, che si riferiscono ad operai idonei e provvisti dei necessari attrezzi, saranno maggiorate, se non già ivi previsto, del 26,5% a riconoscimento delle spese generali (15%) e dell'utile d'impresa (10%); l'eventuale ribasso verrà applicato alla sola percentuale di maggiorazione;
b) per i materiali, i prezzi verranno desunti dall'Elenco Prezzi Unitari allegato al presente capitolato o dai bollettini della Commissione Regionale Provveditorato OOPP, o, in mancanza, dai bollettini della CCIAA di Forlì; tali prezzi saranno soggetti al ribasso d'asta;
c) per i noli, i prezzi verranno desunti dalle tariffe locali vigenti al momento dell’esecuzione dei lavori, maggiorate, se non già ivi previsto, del 26,5% a riconoscimento delle spese generali (15%) e dell'utile d'impresa (10%); l'eventuale ribasso verrà applicato alla sola percentuale di maggiorazione.
Art. 3 MODALITÀ D'APPALTO, CATEGORIA PREVALENTE, OPERE SCORPORABILI, OPERE SPECIALISTICHE; REQUISITI DELL’ESECUTORE
Le modalità di gara e i requisiti per partecipare alla stessa sono precisati nel bando di gara, nel disciplinare di gara o nella lettera d'invito.
In considerazione della natura delle opere, si definiscono le categorie di opere come segue (con riferimento al Titolo III della Parte II del D.P.R. n. 207/2010 e relativo Allegato A, al D.L.
n. 47/2014 ed al D.M. n. 248/2016), precisando che le prestazioni e lavorazioni di cui si compongono sono tutte subappaltabili nel limite del 30% dell’importo complessivo del contratto e fatto salvo quanto previsto per le eventuali categorie superspecializzate:
Categoria prevalente:
cat. OG3 per € 160.000,00 (classe I)
Attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, comma 53, della Legge n. 190/2012 con obbligo di indicazione di terna di subappaltatori in sede di offerta nel caso si intenda procedere alla loro esecuzione mediante subappalto: |
- trasporto di rifiuti a discarica - estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti - confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo - fornitura di ferro lavorato - noli a caldo - autotrasporti |
Per le attività indicate nel presente riquadro l’appaltatore, qualora intenda eseguirle mediante subappalto, è obbligato ad indicare in sede di offerta una terna di subappaltatori per ciascuna tipologia omogenea in possesso di idonea qualificazione e di valida iscrizione alla white-list della Prefettura |
Parti d’opera che richiedono l’abilitazione dell’esecutore ai sensi del D.M. n. 37/2008 art. 1: |
Art. 1 lett. …. importo € ………………….. per lavori di …………....……................……….. Art. 1 lett. …. importo € ………………….. per lavori di …………....…...............….……….. Art. 1 lett. …. importo € ………………….. per lavori di …………....…….…...............…….. Art. 1 lett. …. importo € ………………….. per lavori di …………....……................……….. |
Le parti d’opera sopraindicate, i cui importi risultano inclusi in quelli delle categorie di cui ai riquadri precedenti, non possono essere eseguite direttamente dall’appaltatore se privo della relativa adeguata abilitazione di cui al decreto n. 37/2008. |
Parti d’opera con obbligo di esecuzione unitaria: |
1) Opere di pubblica illuminazione 2) ........................................................................................................................................... 3) ........................................................................................................................................... |
Per le lavorazioni indicate nel presente riquadro l’appaltatore è obbligato ad eseguire o far eseguire (nei modi possibili sopra indicati) unitariamente ed evitando ogni frazionamento, le parti di opera di cui sopra. |
I requisiti dell’impresa appaltatrice, delle eventuali consorziate o associate in R.T.I., sono indicati nel bando di gara o lettera d’invito e nei documenti che fanno parte del contratto.
I requisiti dei subappaltatori e cottimisti dovranno essere dichiarati e, salvo quanto accertabile d'ufficio dalla stazione appaltante, comprovati dai medesimi, in conformità a quanto stabilito dalle norme di legge vigenti, avendo riguardo ai requisiti di qualificazione delle imprese definiti dall’art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016 e dal Titolo III della Parte II del D.P.R.
n. 207/2010, che riguardano tutti gli esecutori di opere pubbliche, con riferimento all’importo dei lavori da subappaltare.
I requisiti di attrezzatura tecnica dei subappaltatori (per i casi regolabili dall’art. 90 del D.P.R.
n. 207/2010) dovranno essere definiti dall’appaltatore in contraddittorio con la D.L. e con il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
L’obbligo di dimostrazione dei requisiti autocertificati, nei modi previsti dalla legge e richiesti dalla stazione appaltante, riguarda solidalmente l’appaltatore e il subappaltatore designato.
Art. 4 DESIGNAZIONE DELLE OPERE IN APPALTO
Con riferimento agli importi per lavori a misura e per lavori ed oneri compensati a corpo, compresi nell'appalto, la distribuzione relativa alle varie lavorazioni da realizzare, risulta così riassunta:
CATEGORIE DI LAVORO | A) OPERE A CORPO | B) OPERE A MISURA | TOTALE ( A+B ) |
Movimenti di materie, scavi e demolizioni | 0,00 | 12.079,22 | 12.079,22 |
Opere varie e fognature | 0,00 | 23.250,44 | 23.250,44 |
Pavimentazioni e finiture | 0,00 | 118.070,34 | 118.070,34 |
Pubblica illuminazione | 0,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
SOMMANO € | 0,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
definito nei modi stabiliti dall’art. 43, commi 6 e 7, del D.P.R. n. 207/2010; con l’avvertimento che i suddetti importi sono comprensivi degli oneri per la sicurezza.
Inoltre, relativamente ai lavori da eseguirsi in economia, si avranno le seguenti incidenze:
C) LAVORI IN ECONOMIA
manodopera € ......................................
noli € ......................................
materiali € ......................................
SOMMANO compresi oneri sicurezza € ......................................
MODALITA’ DI DEFINIZIONE DEL COMPENSO PER LE MISURE DI SICUREZZA E DI IGIENE SUI LUOGHI DI LAVORO (NON SOGGETTO AL RIBASSO DI GARA) 1) Quota fissa € 4.000,00 2) Quota variabile 2.1 per ............................................................... (valore lordo € ..................................) € ....................................... 2.2 per ............................................................... |
(valore lordo € ..................................) € ....................................... 2.3 per ............................................................... (valore lordo € ..................................) € ....................................... Totale quota variabile € ....................................... Totale quota compenso € 4.000,00 Gli oneri per la sicurezza relativi ai lavori in economia sono ricompresi tra quelli relativi ai lavori principali a corpo e misura e dagli stessi non scindibili e non distintamente contabilizzabili. Contabilizzazione Il compenso sopra determinato deriva dalla valutazione analitica svolta nel “Piano di coordinamento e sicurezza” allegato al contratto. Nel caso di variante al progetto, anche il progetto delle misure di sicurezza diverrà oggetto di corrispondente variante, da definire mediante gli elementi esposti nel “Piano di coordinamento e sicurezza” o mediante eventuali nuove analisi dei costi. La quota fissa è così definita in relazione ai costi fissi (allestimento cantiere, formazione, ecc.) e ai costi relativi alle lavorazioni per le opere appaltate a corpo; la quota variabile è relativa alle lavorazioni per le opere appaltate a misura e pertanto sarà contabilizzata e liquidata in proporzione diretta agli importi contabilizzati e liquidati per lavori a misura (con riferimento alle varie categorie di lavori e/o parti d’opera sopra indicate, valutate senza applicazione del ribasso di gara); la particolare natura dei lavori e/o interrelazioni fra le opere appaltate a corpo e quelle appaltate a misura potrà determinare una valutazione complessiva del compenso per la sicurezza unicamente in quota fissa; tale correlazione dovrà trovare esplicitazione nel “Piano di coordinamento e sicurezza”. Pagamenti Il compenso, come sopra definito, verrà liquidato in corrispondenza dei SAL secondo rate così definite: (importo complessivo presunto per la sicurezza) x (importo lordo SAL) / (importo totale lordo lavori); in occasione dell’ultimo SAL verrà svolto il conguaglio finale, tenendo conto dell’importo contrattuale per quota fissa e dell’importo a consuntivo per quota variabile. I ricalcoli del compenso, derivanti da eventuali varianti, verranno, di norma, introdotti nell’ultimo SAL, salvo che le varianti stesse non comportino onerosità superiori al 50% del compenso inizialmente stabilito per la sicurezza o superiori al 10% dell’importo contrattuale dei lavori; in tale ultimo caso verrà svolto un conguaglio intermedio nell’ambito del 1° SAL successivo. |
Il “prospetto riepilogativo dei gruppi di lavorazioni ritenute omogenee”, di cui sopra, ha valore:
a) ai sensi dell’art. 43, comma 6, del D.P.R. n. 207/2010, per la determinazione dei SAL
e dei pagamenti in corso d’opera;
b) al fine dell’individuazione delle lavorazioni che l’impresa dichiari di voler subappaltare, integralmente o parzialmente.
I numeri dei precedenti quadri, che indicano gli importi presuntivi delle diverse lavorazioni a misura e a corpo, e l'incidenza dei diversi fattori nei lavori in economia potranno variare, tanto in più quanto in meno, per effetto di variazioni nelle rispettive quantità, a seguito di modifiche che la stazione appaltante riterrà necessario apportare, nei limiti e con le prescrizioni del presente capitolato, nonché del capitolato generale d'appalto e delle altre norme di legge vigenti ed applicabili.
Art. 5 FORME, PRINCIPALI DIMENSIONI E VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE
L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni delle opere, oggetto dell'appalto, risultano dal progetto sopra indicato, salvo quanto verrà ulteriormente precisato in sede esecutiva dalla direzione dei lavori.
In concreto l'appalto comprende le seguenti opere particolari:
A) OPERE DA ESEGUIRSI A CORPO ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. |
A) OPERE DA ESEGUIRSI A MISURA Movimenti di materie e demolizioni; Pavimentazioni; Opere varie e fognature; Pubblica illuminazione. . |
A) OPERE DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. |
................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. |
Le indicazioni di cui sopra, nonché quelle di cui ai precedenti articoli ed i disegni da allegare al contratto, debbono ritenersi come utili ad individuare la consistenza qualitativa e quantitativa delle varie specie di opere comprese nell'appalto.
Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall’appaltatore se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e del presente capitolato speciale. Il mancato rispetto di quanto precede comporta, salva, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 228 del D.P.R. n. 207/2010, in quanto compatibili, diversa valutazione del responsabile del procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell’appaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori, fermo che in nessun caso l’appaltatore può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per ciò l’appaltatore possa pretendere compensi all’infuori del pagamento dei lavori eseguiti in più o in meno, con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall’articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e del presente capitolato speciale.
L’appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore lavori gli abbia ordinato ricorrendo le seguenti fattispecie:
A) ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per la stazione appaltante, inclusa la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
2) la modifica non altera la natura generale del contratto;
3) la modifica comporta un aumento di prezzo non eccedente il 50% del valore iniziale del contratto. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica;
B) ai sensi dell’art. 106, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
1) il valore della modifica sia inferiore alla soglia fissata dall'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016;
2) il valore della modifica o, in caso di più modifiche successive, il valore complessivo netto delle modifiche sia inferiore al 15% del valore iniziale del contratto e non alteri la natura complessiva del contratto.
C) ai sensi dell’art. 149 del D.Lgs. n. 50/2016, nel caso di lavori su beni culturali tutelati in base al D.Lgs. n. 42/2004.
Gli ordini di variazione fanno espresso riferimento all'intervenuta approvazione della stazione appaltante.
Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi a norma dell'art. 2 del presente capitolato speciale.
In caso di variazione dell’importo contrattuale fino alla concorrenza di un quinto in aumento o in diminuzione l’appaltatore è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, salvo l’eventuale concordamento di nuovi prezzi di cui all’art. 2 del presente capitolato speciale, e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori né può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Se la variante supera il limite di cui al comma precedente il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all’appaltatore che, nel termine di 10 giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei
60 giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la stazione appaltante deve comunicare all’appaltatore le proprie determinazioni. Qualora l’appaltatore non dia alcuna risposta alla comunicazione del responsabile del procedimento si intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario.
Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell’importo delle varianti già intervenute, esclusa la variante derivante da errore progettuale di cui all’art. 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché dell’ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all’esecutore a seguito di accordi bonari e transazioni.
Le opere da eseguirsi in economia, in generale, devono essere intese come nettamente distinte da quelle da eseguirsi a corpo e a misura; pertanto non saranno riconosciuti compensi in economia per il completamento e/o la finitura e/o la preparazione delle opere per le quali è prevista contabilizzazione a corpo o a misura; potranno essere contabilizzati in economia lavori accessori o specifici, nell'ambito di opere contabilizzate a corpo o a misura, solo se ciò risulta esplicitamente indicato nel precedente quadro, sotto la lettera c), in termini precisi ed in maniera circoscritta.
Art. 6 ESCLUSIONI
Restano escluse dall'appalto le seguenti opere, che l'Amministrazione appaltante si riserva di affidare in tutto o in parte ad altre ditte, senza che l'appaltatore possa sollevare eccezioni o richieste di compensi particolari:
- ............................................................................................................................................... - ............................................................................................................................................... - ............................................................................................................................................... |
- ............................................................................................................................................... - ............................................................................................................................................... - ............................................................................................................................................... |
Art. 7 ONERI PARTICOLARI
All'atto dell'ultimazione e consegna dei lavori, finiti, l'impresa dovrà consegnare al Committente i disegni esecutivi (su supporto cartaceo, nonché in formato PDF e DWG) degli eventuali impianti realizzati (elettrico, termico, idrico, antincendio, fognante, ecc.) e delle opere alle quali siano state eventualmente apportate varianti costruttive in corso d'opera nei limiti delle competenze della D.L.
L’impresa dovrà inoltre consegnare le schede tecniche utili all’aggiornamento e/o completamento del “FASCICOLO” dell’Opera e del “Piano di manutenzione”.
L'impresa dichiara di conoscere e di accettare tutte le condizioni indicate dal capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici che saranno applicate al presente appalto per gli aspetti privi di disciplina specifica.
In riferimento a quanto precisato al successivo art. 22 circa l'ordine da tenersi nell'andamento dei lavori si individuano le seguenti circostanze particolari che determineranno specifiche onerosità per l'approntamento del cantiere in più fasi successive e per la necessità di adottare presidi particolari a tutela delle attività collaterali che saranno in atto durante lo svolgimento dei lavori:
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Art. 8 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto e/o del contratto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con
l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
CAPO II
DISPOSIZIONI GENERALI RIGUARDANTI L'APPALTO
Art. 9 RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI
E’ consentita la presentazione di offerte da parte di Raggruppamenti temporanei come definiti dal D.Lgs. n. 50/2016, anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta e la relativa dichiarazione deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno i R.T.I. o i Consorzi ex art. 2602 C.C. e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, indicata in sede di offerta con la qualifica di capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. Si richiamano i divieti di cui all'art. 48, comma 9, del Decreto sopra richiamato.
I R.T.I., in caso di aggiudicazione, devono essere costituiti prima della stipulazione del contratto, con mandato collettivo speciale con rappresentanza in forma di atto pubblico notarile o di scrittura privata autenticata da Notaio, registrato, che deve contenere il riferimento espresso all'art. 92 commi da 1 a 4, D.P.R. n. 207/2010 ed all'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016.
Per la partecipazione alle gare, nei R.T.I. di carattere orizzontale, e in quelli verticali il possesso dei requisiti da parte delle raggruppate è definito dal bando e dal disciplinare di gara in conformità alla normativa vigente e fermo restando quanto stabilito all’art. 3 del presente capitolato. Ciascuna impresa raggruppata o consorziata, se qualificata in una categoria, è abilitata a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto, a condizione che sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara.
In caso di omissione della produzione, nelle forme dovute, dell’atto di mandato collettivo speciale con rappresentanza ed in caso di modificazione nella composizione espressa in sede di offerta, l'Amministrazione dichiarerà la decadenza dall'aggiudicazione.
In caso di aggiudicazione, la capogruppo, oltre ad eseguire la propria quota di lavori, deve assicurare il coordinamento dei lavori dell'intero appalto ed ha l'obbligo di coordinare gli adempimenti per la sicurezza; ogni impresa del R.T.I. potrà eseguire e fatturare lavori limitatamente alla classe di qualificazione con cui ha partecipato.
All'atto della stipulazione deve essere definita la quota presuntiva attribuita a ciascuna impresa del Raggruppamento, anche ai fini delle segnalazioni di carattere fiscale che l'Ente appaltante deve effettuare. Per i Raggruppamenti di tipo orizzontale, le quote di partecipazione al raggruppamento, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite, entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato e nel
rispetto della misura minima prevista dall’art. 92, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, pari al 40%, per la mandataria, ed al 10%, per ciascuna mandante. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate. Se taluna delle situazioni da cui emerge un tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'art.84, comma 4, ed all'art. 91, comma 6, del D.Lgs. n. 159/2011, interessa un'impresa diversa da quella mandataria, le cause di divieto o di sospensione di cui all'art. 67 del medesimo Decreto non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti quando la predetta impresa sia estromessa o sostituita anteriormente alla stipulazione del contratto. La sostituzione può essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto qualora esse pervengano successivamente alla stipulazione del contratto; le medesime disposizioni si applicano anche nel caso di Xxxxxxxx non obbligatori.
I Consorzi di imprese di cui all'art. 2602 e seguenti C.C. possono partecipare alle gare nel pieno rispetto delle condizioni di ammissibilità e di esecuzione stabilite dalle norme e dal presente capitolato per le R.T.I.
I Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, devono indicare in sede di offerta per quali consorziati il Consorzio concorre. Le imprese consorziate pertanto devono essere già associate al Consorzio alla data della gara, con rapporto di associazione e rappresentanza in via diretta.
Per effetto del D.Lgs. n. 50/2016 (all’art. 48 comma 7), è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Prima della stipulazione del contratto il Consorzio deve precisare le rispettive quote di attribuzione alle consorziate, anche per le segnalazioni di carattere fiscale che l’Ente appaltante deve effettuare.
In caso di aggiudicazione, l’eventuale sostituzione delle consorziate designate sarà possibile, previa autorizzazione dell’Amministrazione, per le ragioni indicate all'art. 48, commi 17, 18 e 19, del D.Lgs. n. 50/2016 o per fatti o atti sopravvenuti ed a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata, e con subentro di consorziata non
partecipante alla gara, già associata alla data della gara, in possesso dei necessari requisiti per l’esecuzione.
Prima della stipulazione del contratto al Consorzio potrà essere richiesto di fornire prova della dovuta capacità esecutiva delle consorziate in relazione alla quota di lavoro loro attribuita; l’accertamento della regolarità contributiva sarà effettuato sia rispetto al Consorzio che rispetto alle consorziate designate.
I piani di sicurezza, dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante del Consorzio, oppure dal legale rappresentante dell’impresa designata e controfirmati dal legale rappresentante del Consorzio che sottoscrive il contratto di appalto. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 89, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 81/2008, nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l’impresa affidataria è l’impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell’atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell’atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione.
Se il presente capitolato prescrive all’ultimo riquadro dell’art. 3, l’obbligo di esecuzione unitaria di parti di opera, l'esecuzione di ciascuna di esse, anche in subappalto, non può essere affidata a più imprese.
Art. 10 QUALIFICAZIONE
Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, i soggetti operanti in materia di lavori pubblici devono essere qualificati ed improntare la loro attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza.
Art. 11 FUSIONI, CONFERIMENTI, TRASFERIMENTO E AFFITTO D'AZIENDA
Si applica quanto disposto dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
Art. 12 DISPOSIZIONI SUL SUBAPPALTO E SUBCONTRATTI
L'appaltatore può procedere al subappalto purché:
a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
c) all'atto dell'offerta il concorrente abbia indicato i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo;
d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
e) il subappaltatore, nel caso di subappalto di attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa come indicate in apposito riquadro all'art. 3, rientri nella terna indicata dall'appaltatore all'atto dell'offerta e risulti iscritto nella white list;
f) presenti in deposito, almeno 20 gg. prima dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle lavorazioni da affidare in subappalto, al responsabile del procedimento, il contratto (o i contratti) di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato e contenente l'oggetto dei lavori da assegnare in subappalto, con indicazione puntuale dell'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici, ed il relativo importo, corredato da quanto segue:
1) dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di qualificazione adeguati all'oggetto del subappalto, secondo le modalità definite dalle norme di legge vigenti per l’assunzione degli appalti pubblici, e dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; per importi inferiori a 150.000 euro, il possesso di adeguata attrezzatura tecnica sarà valutato in contraddittorio fra appaltatore e D.L.;
2) dichiarazione dell'appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 C.C. con l'Impresa affidataria del subappalto o del cottimo; analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio;
3) documentazione strumentale alla verifica che nei confronti del subappaltatore non vi siano cause ostative previste dalle norme antimafia, prodotta come segue:
- per subappalti di valore contrattuale superiore a € 150.000,00 (oneri fiscali esclusi): documenti necessari affinché l’ufficio tecnico responsabile dell'esecuzione dell'appalto possa richiedere, per le Imprese subappaltatrici, il rilascio delle informazioni alla Prefettura competente per territorio, ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. 6/9/2011, n. 159. Qualora il rilascio dell’informazione antimafia non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, si intende automaticamente interrotto il termine di trenta o quindici giorni per la formazione del silenzio – assenso, previsto dall’art. 105, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016.
L’autorizzazione al subappalto potrà essere rilasciata, anche in assenza delle informazioni prefettizie, decorso il termine di trenta giorni dalla data della consultazione della banca dati nazionale unica ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente; in tali casi, l'autorizzazione sarà rilasciata sotto condizione risolutiva dell’esito interdittivo della verifica prefettizia, nel qual caso l’autorizzazione verrà revocata, fatto salvo il pagamento delle opere già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, ai sensi degli artt. 92, comma 3, e 94, commi 2 e 3, della citata normativa antimafia;
- per subappalti di valore contrattuale superiore a € 50.000,00 (oneri fiscali esclusi) e contenuto entro € 150.000,00 ovvero per subappalti di importo uguale o inferiore a netti €
50.000,00 e per i quali ricorrano gli elementi di cui all’art. 3, comma 1, lett. d) o lett. e), del Protocollo di legalità di cui all'art. 15 del presente capitolato: documenti necessari affinché l’ufficio tecnico responsabile dell'esecuzione dell'appalto possa richiedere, per le Imprese subappaltatrici, il rilascio delle informazioni alla Prefettura competente per territorio, ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. 6/9/2011, n. 159; in tali ipotesi, la stazione appaltante ha facoltà di procedere anche in assenza delle informazioni prefettizie, immediatamente dopo la relativa richiesta effettuata attraverso la banca dati nazionale unica, salva la facoltà di revoca prevista dagli artt. 92, comma 3, e 94, commi 2 e 3, della citata normativa antimafia.
4) dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro Imprese della CCIAA relativo al subappaltatore - di data non anteriore a mesi 6 - contenente l'indicazione dei legali rappresentanti dell'impresa.
Al momento della richiesta di autorizzazione al subappalto o della comunicazione dei subcontratti relativi all’esecuzione dell’appalto, l’appaltatore produce dichiarazione sostitutiva di certificazione, riportante i nominativi di dipendenti del subappaltatore o subcontraente, da impiegare nel cantiere di riferimento, nei cui confronti:
- è pendente procedimento penale o è stata pronunciata sentenza di condanna per i reati previsti e puniti dagli artt. 416, 416-bis, 416-ter, 629, 644, 648, 648-bis o 648-ter del Codice penale;
- è pendente procedimento per l'applicazione o è stata applicata una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 159/2011 o una delle cause ostative previste dall’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011.
L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
Qualora l’appalto sia di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e non sia necessaria una particolare specializzazione, è obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori, come previsto nel bando di gara.
Si precisa che l'appaltatore non può affidare in subappalto una quota superiore al 30% dell’importo complessivo del contratto d’appalto. Le eventuali CATEGORIE SUPERSPECIALIZZATE di cui all’art. 3 del presente csa, sono subappaltabili nel limite massimo del 30% dell’importo della singola categoria.
L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori ed il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa come definita dall’art. 3, comma 1, lett. aa), del D.Lgs. n. 50/2016;
b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
A tal fine, l’appaltatore comunica alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. La proposta deve essere formulata analiticamente, specificando per ciascuna lavorazione eseguita dal subappaltatore:
1) il correlativo codice della voce di lavorazione indicata negli elaborati di progetto e richiamata nella documentazione tecnica ed amministrativa, derivata dagli atti del contratto di appalto e posta a corredo del contratto di subappalto (computo metrico estimativo o elenco prezzi unitari delle lavorazioni da eseguire in subappalto);
2) la misura percentuale di avanzamento raggiunta rispetto alla quantità complessiva della specifica lavorazione oggetto del subappalto;
3) l’ammontare del credito maturato dal subappaltatore;
4) i costi della sicurezza e della manodopera;
5) l’importo delle eventuali ritenute a garanzia previste nel contratto di subappalto.
La presentazione della proposta, contenente gli elementi sopra indicati, costituisce condizione imprescindibile per l’emissione del certificato di pagamento e deve avvenire in occasione della sottoscrizione del registro di contabilità relativa alla maturazione del primo stato di avanzamento dei lavori utile, successivo all’insorgere del credito del subappaltatore, rimanendo subordinata all’accertamento del credito complessivamente maturato dall’appaltatore in relazione all’appalto ed alla verifica della capienza di tale credito rispetto a quello del subappaltatore.
La comunicazione dell’appaltatore deve essere controfirmata dal subappaltatore in segno di conferma ed accettazione. In caso di contestazioni, il Direttore dei Lavori, in contraddittorio con l’appaltatore ed il subappaltatore, controlla che il subappaltatore abbia svolto effettivamente la parte di prestazioni ad esso affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato, accerta la regolarità dei lavori eseguiti e determina l’entità del credito del subappaltatore. Qualora l’appaltatore intenda addivenire allo scioglimento anticipato del rapporto contrattuale con il subappaltatore, ha l’onere di dare immediata comunicazione al Direttore dei Lavori dell’accertato inadempimento del subappaltatore e di procedere nelle forme di legge alla risoluzione del contratto di subappalto. In caso di comunicazione tardiva al Direttore dei Lavori, l’impossibilità di accertare le lavorazioni effettivamente e regolarmente eseguite dal subappaltatore ed il conseguente credito del subappaltatore, è imputabile esclusivamente all’appaltatore.
Per le modalità di pagamento trovano applicazione le previsioni normative e contrattuali valevoli per il rapporto di appalto, tra cui l’accertamento della regolarità contributiva del subappaltatore mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva e, per i pagamenti di importo superiore a € 10.000,00, la verifica obbligatoria di cui all’articolo 48- bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 in merito all’insussistenza di cause ostative derivanti dalla presenza di cartelle di pagamento notificate e non versate, con le modalità di cui al decreto Ministero dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40. Le ritenute di cui al precedente punto 5) sono pagate dalla stazione appaltante al subappaltatore, previa proposta di svincolo dell’appaltatore, al verificarsi dei presupposti previsti nel contratto di subappalto.
L’appaltatore emette fattura nei confronti della stazione appaltante per importo corrispondente a quello quantificato nello stato di avanzamento, inclusa la quota di spettanza del subappaltatore, al netto delle pattuite ritenute, previste sia nel contratto d'appalto, che nel contratto di subappalto, ferma restando la fatturazione del subappaltatore nei confronti dell’appaltatore da effettuarsi nel rispetto delle norme vigenti.
Si richiama inoltre quanto precisato al precedente art. 3, relativamente ai requisiti dell'esecutore.
In caso il subappaltatore sia un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs.
n. 50/2016, questi deve designare una consorziata già associata alla data del subcontratto, con rapporto di associazione e rappresentanza in via diretta.
L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub- contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
E’ altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione o i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. Inoltre l’appaltatore, in riferimento ai subcontratti “sensibili” di seguito elencati:
- trasporto di materiali a discarica per conto di terzi
- trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi
- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti
- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume
- fornitura con posa in opera o noli a freddo di macchinari
- fornitura di ferro lavorato
- noli a caldo
- autotrasporto per conto di terzi
- guardiania dei cantieri
è tenuto, prima dell’avvio dell’esecuzione del subcontratto, a produrre stralcio della white-list della Prefettura che riporta l'iscrizione del sub-contraente o, limitatamente alla fornitura con
posa in opera, dichiarazione resa dal legale rappresentante del sub-contraente, indicante le generalità o, se trattasi di società, impresa, associazione o consorzio, la denominazione e la sede, dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011, con relativi familiari conviventi di maggior età, utile per la richiesta da parte della stazione appaltante delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del medesimo decreto legislativo tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia.
In tali ipotesi, la stazione appaltante ha facoltà di procedere anche in assenza delle informazioni prefettizie, immediatamente dopo la relativa richiesta effettuata attraverso la banca dati nazionale unica, salva la facoltà di revoca prevista dagli artt. 92, comma 3, e 94, commi 2 e 3, della citata normativa antimafia.
Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276. Nelle ipotesi di cui all’art. 105, comma 13, lettere a) e c), del D.Lgs. n. 50/2016, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al periodo precedente.
L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E’, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 50/2016. Nel caso di formale contestazione delle richieste, il responsabile del procedimento inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
Art. 12-bis PAGAMENTI
E’ dovuta la corresponsione in favore dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 20% del valore del contratto di appalto.
L’anticipazione è erogata entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal responsabile del procedimento e, comunque, solo dopo la stipulazione del contratto d’appalto. Il beneficiario decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
Sull’importo dei certificati di pagamento è operata una trattenuta, a titolo di graduale recupero dell’anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori.
L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1/9/1993, n. 385 di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La fidejussione deve essere conforme allo schema tipo 1.3 allegato al D.M. 12/3/2004, n. 123. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.
All’appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di stato di avanzamento dei lavori di importo netto non inferiore a € 80.000,00 al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all’art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.
Il pagamento dell’ultima rata di acconto, qualunque sia l’ammontare, verrà effettuato dopo l’ultimazione dei lavori.
Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per l'esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro 30 giorni dall'emissione del certificato di pagamento, a sua volta rilasciato entro 90 giorni dall’esito positivo del c certificato di pagamento .(i)
Ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i., come previsto nella documentazione di gara, la stazione appaltante è tenuta ad effettuare il pagamento, previa presentazione di fattura, entro giorni 30 dal completamento delle attività di accertamento della conformità della prestazione alle condizioni contrattuali, ossia, entro giorni 30 dall’emissione del certificato di pagamento. La stazione appaltante emette il certificato di pagamento:
a) relativamente agli acconti, entro giorni 45 dal maturare di ogni stato di avanzamento lavori;
b) relativamente alla rata di saldo, entro giorni 30 dall’esito positivo del certificato di regolare esecuzione, a sua volta emesso entro il termine di mesi tre dalla data di ultimazione dei lavori.
Qualora la data di ricevimento della fattura sia successiva alla data di completamento delle attività di accertamento, il suddetto termine di pagamento di giorni 30 decorrerà dalla data di ricevimento della fattura. E’ obbligatoria la fatturazione elettronica ai sensi dell’art. 25 del
D.L. n. 66/2014 e del D.M. n. 55/2013; tra i dati anagrafici del cedente/committente deve essere indicato, oltre a Comune di Forlì, il Servizio competente per l’esecuzione del contratto, riportato nell’intestazione del presente capitolato; il Codice Univoco Ufficio è J8NRW5; inoltre, la fattura deve recare l’indicazione del conto corrente dedicato con il codice IBAN completo ed, in base all’art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000, gli estremi del contratto. Qualora si rendano necessarie richieste di integrazione o modifica non formale della fattura, per la carenza di elementi essenziali per procedere al pagamento, il termine di giorni 30 per il pagamento decorre dalla data di ricevimento delle integrazioni o modifiche richieste.
Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
Il pagamento della rata di saldo è disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016.
La garanzia fideiussoria di cui al precedente periodo deve avere validità ed efficacia non inferiore a trentadue mesi (costituiti dai 6 mesi ex art. 102, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016, più 24 mesi, comma 3 secondo periodo, e 2 mesi terzo periodo, della stessa norma) dalla data di ultimazione dei lavori e può essere prestata, a scelta dell'appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto.
Ai fini del pagamento, a titolo di acconto o saldo, di importi superiori a € 10.000,00, il Comune effettua la richiesta di cui all’art. 2 del D.M. 18/1/2008, n. 40, in attuazione dell’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973. In caso di inadempimento dell’appaltatore all’obbligo di versamento, derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, per un ammontare complessivo pari almeno a € 10.000,00, la stazione appaltante sospende il pagamento dell’acconto o della rata di saldo, nei limiti del debito comunicato da Agenzia delle Entrate- Riscossione, per i 30 giorni successivi a quello della comunicazione. Qualora l’agente della riscossione notifichi l’ordine di versamento di cui all’art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973, il Comune effettua il pagamento all’agente in ottemperanza al predetto ordine.
Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del CGA, i pagamenti avvengono tramite mandati emessi sull’Istituto Tesoriere del Comune di Forlì. La richiesta di eventuali modalità agevolative deve essere comunicata per iscritto al competente Servizio Entrate Tributarie Bilancio Investimenti della stazione appaltante e sarà considerata valida fino al ricevimento di diversa formale comunicazione.
In caso di mancato rispetto, per causa imputabile alla stazione appaltante, del termine di giorni 45, dalla maturazione di ogni stato di avanzamento lavori, per l’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, comprensivi del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, comma 2, del codice civile. In caso di mancato rispetto, per causa imputabile alla stazione appaltante, del termine di pagamento di giorni 30 dall’emissione del certificato di pagamento, spettano all'appaltatore gli interessi legali di mora ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. e), e dell’art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i., nonché un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte.
I termini per l’emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa e per l’effettuazione dei pagamenti sono sospesi nel periodo compreso fra la data della richiesta di cui all’art. 2
del D.M. 18/1/2008, n. 40 e la data della comunicazione di Agenzia delle Entrate- Riscossione, in merito ad eventuali inadempienze a carico dell’appaltatore. Per tali periodi o per i periodi di sospensione di cui al comma nono, l’appaltatore non ha diritto ad interessi per ritardato pagamento, né ad alcun altro indennizzo.
Art. 13 MISURE ORGANIZZATIVE E ONERI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE
L'appaltatore dovrà accollarsi tutti gli oneri per la realizzazione delle misure organizzative qui appresso indicate che si intendono compensati nei prezzi offerti, così come definito in linea generale dal contratto d’appalto:
a) l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori ed ai terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni responsabilità ricadrà, pertanto, sull'appaltatore, con pieno sollievo tanto dell'appaltante quanto del personale da esso preposto alla direzione e sorveglianza;
b) l'installazione ed il mantenimento in perfetto stato di agibilità e di nettezza di locali o baracche ad uso ufficio per il personale dell'appaltante, sia nel cantiere che nel sito dei lavori secondo quanto sarà indicato all'atto dell'esecuzione. Detti locali dovranno avere una superficie idonea al fine per cui sono destinati con un arredo adeguato e provvisti di riscaldamento, illuminazione e servizi igienici;
c) mantenere e rendere sicuro il transito ed effettuare le segnalazioni di legge, sia diurne che notturne, sulle strade in qualsiasi modo interessate dai lavori;
d) provvedere al risarcimento dei danni di ogni genere o il pagamento di indennità a quei proprietari i cui immobili, non espropriati dall'appaltante, fossero in qualche modo danneggiati durante l'esecuzione dei lavori; in generale il risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori, fossero arrecati a persone ed a proprietà pubbliche e private;
e) provvedere alle occupazioni temporanee per formazione di cantieri, baracche per alloggio di operai ed in genere per tutti gli usi occorrenti all'appaltatore per l'esecuzione dei lavori appaltati. A richiesta, dette occupazioni, purché riconosciute necessarie, potranno essere eseguite direttamente dall'appaltante, ma le relative spese saranno a carico dell'appaltatore. Per quanto riguarda il pagamento del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, sono esonerate le imprese appaltatrici di opere pubbliche eseguite per conto dell’amministrazione comunale, purché derivanti da contratto di appalto e la cui occupazione sia limitata agli spazi autorizzati ed ai tempi stabiliti dal presente capitolato;
f) esperienze, assaggi e prelevamento, preparazione ed invio di campioni di materiali da costruzione forniti dall'appaltatore agli Istituti autorizzati di prova indicati dall'Amministrazione appaltante, nonché il pagamento delle relative spese e tasse con il carico della osservanza sia delle vigenti disposizioni regolamentari per le prove dei materiali da costruzione in genere, sia di quelle che potranno essere emanate durante il corso dei lavori e così anche
durante le operazioni di collaudo. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nell'ufficio della direzione dei lavori o nel cantiere, munendoli di sigilli a firma del Direttore dei Lavori e dell'appaltatore nei modi più adatti a garantirne la autenticità. Sono a carico della stazione appaltante unicamente le prove sui materiali di cui alle NTC D.M. 14/09/05 e D.M. 14/1/20008, nonchè corrispondenti norme previgenti, nonchè le prove correlate ad indagini geologiche. Eventuali accertamenti di laboratorio che si rendessero necessari per dimostrare nello specifico requisiti di idoneità richiesti in linea generale per i materiali da costruzione continueranno ad essere a carico dell’appaltatore (es. tipico è quello dell’eventuale necessità di prova diretta di reazione al fuoco per materiali posti in opera dallo stesso appaltatore);
g) l'esecuzione ed esercizio delle opere ed impianti provvisionali, qualunque ne sia l'entità, che si rendessero necessarie sia per deviare le correnti d'acqua e proteggere da essa gli scavi, le murature e le altre opere da eseguire, sia per provvedere agli esaurimenti delle acque stesse, provenienti da infiltrazioni dagli allacciamenti nuovi o già esistenti o da cause esterne, il tutto sotto la propria responsabilità; le spese per i ponteggi, ponti di servizio, puntellamenti, transennamenti ecc. occorrenti alla esecuzione in sicurezza, sia in riferimento all’operatività delle maestranze, sia in riferimento alla conservazione dell’immobile su cui si interviene; le spese per coperture e chiusure provvisionali ove occorrenti in corso d’opera;
h) custodire e conservare qualsiasi materiale di proprietà dell'appaltante, in attesa della posa in opera e quindi, ultimati i lavori, l'onere di trasportare i materiali residuati nei magazzini o nei depositi che saranno indicati dalla direzione dei lavori;
i) ottenere le concessioni governative e specialmente quelle di licenze per la provvista e l'uso delle materie esplosive, come pure quelle occorrenti per la conservazione, il deposito e la custodia delle medesime e per gli allacciamenti idrici ed elettrici.
l) la fornitura, dal giorno della consegna dei lavori, sino a lavoro ultimato, di strumenti topografici, personale e mezzi d'opera per tracciamenti, rilievi, misurazioni e verifiche di ogni genere;
m) la redazione dei calcoli di stabilità di tutti i manufatti prefabbricati, di tutte le opere d'arte ed in particolare delle strutture in cemento armato precompresso, delle strutture metalliche ed in legno e la redazione dei calcoli di dimensionamento e verifica di tutti gli impianti tecnici che non dovessero già far parte del progetto predisposto dall'Amministrazione; la predisposizione quindi degli elaborati grafici necessari all'ottenimento dell'autorizzazione prevista dall'art. 94 del D.P.R. 380/2001 ed ogni adempimento ed elaborato relativo all'espletamento della direzione lavori delle strutture, ai sensi dell'art. 65 del D.P.R. 380/2001; ogni adempimento ed elaborato necessario ad ottenere le autorizzazioni relative agli impianti, richieste dal D.M. 37/2008, dalla legge 10/1991 ed ulteriori normative di settore. Detti calcoli ed i relativi disegni, riuniti in un progetto costruttivo delle opere, dovranno rispondere a tutte le vigenti disposizioni di legge e norme ministeriali in materia. Tali progetti (disegni e calcoli) saranno consegnati alla D.L. in n. 3 copie, unitamente ad un lucido di tutti gli elaborati. Qualora l'appaltante, per determinate opere d'arte o parti di esse, o per determinati impianti, fornisse il progetto completo di calcoli statici, e/o di dimensionamento,
l'appaltatore dovrà eseguire la verifica di detti calcoli; l'appaltatore perciò dovrà dichiarare, nei modi richiesti dalla D.L., di aver preso conoscenza del progetto, averne controllato i calcoli statici delle strutture e/o di dimensionamento degli impianti a mezzo di ingegnere di sua fiducia (qualora l'appaltatore stesso non rivesta tale qualità) concordando nei risultati finali e di riconoscere quindi il progetto perfettamente attendibile assumendo piena ed intera responsabilità, tanto del progetto come dell'esecuzione dell'opera. Per i progetti delle strutture in cemento armato precompresso, nel caso sia necessario l'autorizzazione del Genio Civile o di altro ente, la relativa pratica, istruita a cura e spese dell'appaltatore, dovrà essere trasmessa al competente ufficio solo tramite l’appaltante; analogamente per i progetti degli impianti da inoltrarsi agli specifici Enti competenti;
n) la manutenzione di tutte le opere eseguite, in dipendenza dell'appalto, nel periodo che trascorrerà dalla loro ultimazione sino al collaudo definitivo. Tale manutenzione comprende tutti i lavori di riparazione dei danni che si verificassero alle opere eseguite e quanto occorre per dare all'atto del collaudo le opere stesse in perfetto stato, salvo l’indennizzo di cui all’art. 26 del contratto;
o) la raccolta periodica delle fotografie relative alle opere appaltate, durante la loro costruzione e ad ultimazione avvenuta, che saranno volta per volta richieste dalla D.L. Le fotografie saranno del formato 10x15 cm in numero minimo indicato dalla D.L. e di ciascuna di esse sarà consegnata 1 copia, nella stessa dovrà essere posta la denominazione dell'opera e la data del rilievo fotografico. Qualora l’impresa non ottemperasse a tale disposizione il D.L. farà eseguire direttamente tali fotografie, detraendo il relativo costo dall'importo contrattuale;
p) l'esposizione giornaliera sul posto di lavoro, in apposito luogo individuato, dell'elenco della manodopera che opera in cantiere con l'indicazione della provincia di residenza e della ditta di appartenenza, con piena osservanza delle disposizioni contenute nel successivo art. 15 del presente capitolato, poste sotto il titolo “Tutela dei lavoratori”. La mancata ottemperanza dell'appaltatore alla presente disposizione sarà considerata grave inadempienza contrattuale;
q) la fornitura ed installazione di 2 tabelloni, delle dimensioni cm. 200x150, del tipo e del materiale che saranno prescritti dalla D.L., che dovranno essere collocati dove la stessa riterrà più opportuno con l'indicazione, (in conformità allo schema tipo, di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. n. 1729/UL del 1/6/1990), dell'ente appaltante, dell'impresa, del nome dei progettisti, del D.L., del Direttore Tecnico dell'impresa, delle eventuali ditte subappaltatrici, del tipo ed importo dei lavori, ecc., e secondo quanto sarà prescritto dall'appaltante; resta in ogni caso attribuita alla responsabilità dell'appaltante l'esatto adempimento alle prescrizioni, in materia, date dal Regolamento Edilizio e relativa concessione/autorizzazione. Nel caso di opere finanziate con mutuo della Cassa DD.PP. dovrà essere aggiunta la seguente dicitura: "Opere realizzate con mutuo della Xxxxx Xxxxxxxx e Prestiti con pos. n ”;
I tabelloni dovranno essere rimossi dal cantiere a collaudo avvenuto.
Il termine riportato nei tabelloni dovrà essere integrato se subisce modificazioni (ad ed.: “prorogato al ……….”) e a fine lavori dovrà essere integrato con la dicitura: “opera ultimata ed in attesa di collaudo”.
r) oltre quanto prescritto al precedente comma f) relativamente alle prove dei materiali da costruzione, saranno sottoposti alle prescritte prove, nell'officina di provenienza, anche le tubazioni, i pezzi speciali e gli apparecchi che l'appaltatore fornirà. A tali prove presenzieranno i rappresentanti dell'appaltante e l'appaltatore sarà tenuto a rimborsare all'appaltante le spese all'uopo sostenute o a sostenerle esso stesso direttamente;
s) in particolare l'appaltatore è obbligato a procedere, prima dell'inizio dei lavori ed a mezzo di ditta specializzata ed all'uopo autorizzata, all'attenta verifica preliminare della zona di lavoro per rintracciare l'eventuale presenza di ordigni bellici ed esplosivi di qualsiasi specie, in modo che sia assicurata l'incolumità degli operai addetti al lavoro medesimo. La bonifica che eventualmente risultasse necessaria sarà eseguita con onere a carico dell'amministrazione appaltante. Pertanto, di qualsiasi incidente del genere che potesse verificarsi per inosservanza della predetta obbligazione, ovvero incompleta e poco diligente bonifica, è sempre responsabile l'appaltatore, rimanendone in tutti i casi sollevato l'appaltante;
t) nell'esecuzione dei lavori l'appaltatore dovrà tenere conto della situazione idrica della zona, assicurando il discarico delle acque meteoriche e di rifiuto provenienti dai collettori esistenti, dalle abitazioni, dal piano stradale e dai tetti e cortili. Quando l'appaltatore non adempia a tutti questi obblighi, l'appaltante sarà in diritto - previo avviso dato per iscritto, e restando questo senza effetto, entro il termine fissato nella notifica - di provvedere direttamente alla spesa necessaria, disponendo il dovuto pagamento a carico dell'appaltatore. In caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte dell'appaltatore, essi saranno fatti d'ufficio e l'appaltante si rimborserà della spesa sostenuta mediante ritenuta sul successivo acconto;
u) osservare tutte le cautele e prescrizioni di cui al "Codice della Strada" nel testo vigente, nonché del relativo Regolamento;
v) durante l'abbattimento delle piante o di ogni altro intervento in sede stradale è fatto obbligo all'impresa di mantenere permanentemente sulla strada n. 2 operai segnalatori, muniti di dischi rossi, i quali avranno l'esclusivo compito di interrompere il traffico, nei due sensi di marcia, ogni qualvolta si effettuino le dette operazioni di abbattimento, onde evitare che si verifichino incidenti o danni alle cose ed alle persone transitanti lungo il tratto di strada; inoltre, sono a carico dell’appaltatore le spese per passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l’abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
w) la consulenza di tecnici specializzati, scelti dalla direzione lavori, per risolvere particolari problemi tecnici che dovessero insorgere durante il corso dei lavori;
x) l'obbligo di attenersi scrupolosamente alle linee e quote che, all'atto della consegna, la direzione lavori fisserà in relazione alle preesistenze ed alla sistemazione stradale o generale della zona;
y) l'esecuzione di quelle operazioni di tracciato, rilievo, computo, indagini geognostiche, disegni, esplorazioni, capisaldi e simili, necessarie a giudizio insindacabile della direzione lavori alla esecuzione delle opere;
z) l'allacciamento del cantiere alle reti dei pubblici servizi in ottemperanza alle disposizioni degli enti preposti (ENEL, HERA, TELECOM, ecc.);
aa) il carico, trasporto e scarico in luogo indicato dalla direzione lavori di tutti i materiali provenienti dagli scavi e dalle demolizioni, ove ciò sia ritenuto conveniente dalla stazione appaltante; salva tale eventualità, l'appaltatore avrà l'onere totale del reperimento di idonee discariche autorizzate ai sensi di legge, come precisato al successivo art. 16;
ab) la fornitura, senza alcun rimborso spesa, dei controlucidi su poliestere degli elaborati grafici costituenti il progetto esecutivo di dettaglio, che saranno richiesti dalla direzione lavori, per gli impianti speciali; le schede tecniche necessarie all’integrazione del Fascicolo dell’Opera e del Piano di Manutenzione;
ac) l'impianto, la manutenzione, la sorveglianza, la recinzione e l'illuminazione dei cantieri, nonché la fornitura ed il noleggio o il rimborso delle spese degli apparecchi di peso e misura dei materiali e la provvista dei setacci e vagli per granulometrie degli inerti;
ad) le esecuzioni, di tutti i ponti di servizio e delle puntellature necessari per la costruzione, la riparazione e la demolizione dei manufatti, per la sicurezza delle strutture circostanti e del lavoro;
ae) la fornitura di acqua potabile agli operai e di tutti gli apprestamenti igienici o ricoveri necessari agli operai stessi,
af) la custodia del cantiere fino all'approvazione del certificato di collaudo da parte delle competenti autorità;
ag) tutto quanto necessita per l'espletamento delle operazioni di collaudo statico, collaudo tecnico-funzionale e collaudo tecnico-amministrativo anche in corso d'opera, comprese le eventuali spese di laboratorio e relativo personale con la sola esclusione degli onorari spettanti ai collaudatori;
ah) consentire l'accesso al cantiere, il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite (fino all'approvazione del collaudo), alle persone addette di altre imprese, alle quali siano stati affidati i lavori non compresi nel presente capitolato, ed alle persone che eseguono lavori per conto diretto dell'amministrazione appaltante, nonchè, a richiesta della direzione lavori, l'uso totale o parziale, da parte di detta impresa o altre persone, dei ponti di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie, degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori che l'amministrazione appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte; da esse, come dall'amministrazione appaltante, l'appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta;
ai) provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico e trasporto nei luoghi di deposito situati nell'interno dei cantieri ed a piè d'opera, secondo le disposizioni della direzione lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali, delle forniture delle opere escluse dal presente capitolato, provvisti ed eseguiti da altre ditte per conto dell'amministrazione appaltante. I danni che, per cause da lui dipendenti o per la sua negligenza fossero apportati ai materiali forniti ed ai lavori compiuti da altre ditte, dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'appaltatore. L'appaltatore si obbliga inoltre ad adottare i provvedimenti di ricovero e conservazione di tutti gli elementi prefabbricati e comunque connessi alla costruzione, restando esonerata l'Amministrazione dai danni che potessero ad essi derivare da qualsiasi causa comprese quelle di forza maggiore;
al) tutti gli adempimenti e le spese nei confronti delle autorità amministrative, organismi ed enti aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere e di rilasciare autorizzazioni, come ad esempio: Vigili del Fuoco, AUSL, Provincia di Forlì-Cesena, Ferrovie dello Stato, Servizio Provinciale Difesa del Suolo Risorse Idriche e Forestali di Forlì, ecc. oltre alle autorizzazioni da richiedere al Comune di Forlì. Si precisa che le eventuali opere di adeguamento richieste da tali Enti, se non previste in progetto, saranno a spese dell'ente appaltante, ma l'appaltatore non potrà esimersi dall'eseguirle;
am) la pulizia delle opere realizzate, ai fini di consentirne l'uso in condizioni di perfetta igienicità;
an) l'applicazione rigorosa delle Norme di Prevenzione Infortuni di cui al D.Lgs. n. 81/2008; ao) nel caso in cui le opere da realizzare comportino scavi stradali, con conseguenti lesioni alle radici delle alberature esistenti, devono essere adottate le seguenti misure precauzionali:
- lo scavo in luogo alberato con piante già sviluppate dovrà essere effettuato tenendosi alla maggior distanza possibile ed evitando l'uso di mezzi meccanici;
- dovranno essere effettuate accurate recisioni e riprese di taglio delle grosse radici (ma anche grosse branche o rami) in modo da avere una ferita a superficie liscia e ben nitida e comunque sempre sotto la sorveglianza dei Tecnici del competente Servizio Comunale;
- si dovrà procedere, immediatamente, ad una disinfezione della ferita e ad una protezione della stessa mediante la sua ricopertura con appositi mastici o pasta fungicida; esistono in commercio prodotti atti a proteggere le piante da infezioni fungine (es. spray Lac Balsam + pasta Lac Balsam, o Santar, o Drawipass o simili) che si presentano sotto forma di una pasta facilmente spalmabile sulla ferita con l'uso di un semplice pennello; l'intervento limita i rischi dovuti all'instaurarsi di agenti fungini che provocano carie e necrosi di radici e di parti di pianta;
- a cura dell'appaltatore, dovrà essere prodotta perizia di tecnico abilitato atta ad accertare che l'intervenuta recisione dell'apparato radicale non ha compromesso la stabilità delle alberature, se di alto fusto;
ap) dare comunicazione con telegramma alla Soprintendenza ai Beni Archeologici, xxx Xxxxx Xxxx x. 00 - Xxxxxxx, se durante il corso dei lavori emergono presumibili interferenze con
ritrovamenti storico archeologici; la stessa comunicazione va inviata per conoscenza anche al Sindaco di Forlì. In tal caso l'impresa dovrà quindi attenersi alle disposizioni impartite dalla stessa Soprintendenza e, nel frattempo, porre in essere tutte le opere e le cautele atte a salvaguardare l'incolumità pubblica e la conservazione dei reperti messi in luce dagli scavi; aq) in particolare, durante l'esecuzione dei lavori, all'impresa è vietato:
- interrompere o comunque ostacolare il transito lungo le strade, per cui non dovranno formarsi sul piano viabile depositi di materie, materiali, attrezzi, ecc.;
- ostacolare il libero deflusso delle acque sul piano viabile e nei fossi di scolo;
ar) l’appaltatore si accolla, inoltre, in via esclusiva, l’obbligo di porre in essere qualsiasi adempimento, misura o cautela, imposti dalle condizioni di cui alla polizza assicurativa, prevista dall’art. 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016. La stazione appaltante è integralmente esonerata dalle responsabilità scaturenti dalla mancata ottemperanza ai suddetti obblighi, non risultando in alcun modo vincolata a garantirne l’assolvimento od a vigilare sul relativo adempimento da parte dell’appaltatore.
L'impresa aggiudicatarianello stabilire l'importo dell'offerta, ha tenuto conto di tutti gli oneri ed obblighi sopra specificati; non le spetterà quindi, in relazione a questi, nessun altro compenso anche qualora il prezzo di appalto dovesse subire aumenti o diminuzioni, nei limiti stabiliti nell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 ed anche quando l'Amministrazione ordinasse modifiche le quali rendessero indispensabile una proroga del termine contrattuale.
Quando l'appaltatore non adempia agli oneri ed obblighi previsti nel presente articolo, l'appaltante sarà in diritto, previo avviso dato per iscritto, e restando questo senza effetto, entro il termine fissato nella comunicazione, di provvedere direttamente all'adempimento necessario, disponendo il dovuto pagamento a carico dell'appaltatore. In caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte dell'appaltatore, essi saranno fatti d'ufficio e l'appaltante si rimborserà della spesa sostenuta sull'acconto successivo.
Sull'importo dei pagamenti, derivati dal mancato rispetto degli obblighi sopra descritti, nel caso in cui a tali pagamenti, debba provvedere l'appaltante, verrà applicata una maggiorazione del 15% per spese generali.
Tale maggiorazione sarà ridotta al 5%, qualora l'appaltatore ottemperi all'ordine di pagamento entro il termine fissato nell'atto di notifica.
La stazione appaltante nominerà ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 il Direttore dei Lavori, il quale prenderà l'iniziativa di ogni disposizione necessaria affinché i lavori siano eseguiti a perfetta regola d'arte e in conformità ai relativi progetti e contratti. Il D.L. impartirà le necessarie disposizioni a mezzo di ordini di servizio da redigere in duplice originale e da comunicare all'appaltatore che sarà tenuto a restituire una copia debitamente sottoscritta per ricevuta.
L’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle
opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l ‘organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
Xxxxx restando quanto stabilito dal regolamento generale e dal capitolato generale d’appalto art. 4 e art. 6 in merito alla conduzione dei lavori da parte dell’appaltatore e la disciplina e il buon ordine dei cantieri, si stabilisce in particolare che:
a) la direzione del cantiere dovrà essere affidata dall'impresa, ad un tecnico con titolo di studio adeguato alla consistenza dell'opera (secondo le competenze definite dagli ordinamenti professionali) abilitato all'esercizio professionale e di gradimento dell'Amministrazione, il cui nominativo dovrà essere comunicato per iscritto all'atto della consegna dei lavori; la direzione di cantiere s'intende estesa a tutte le opere comprese nell'appalto, compresi tutti gli impianti tecnici, anche se per la costruzione di questi l'impresa si avvale di altre ditte specializzate anche subappaltatrici. In ogni caso infatti l'impresa appaltatrice resta unica ed assoluta responsabile, a tutti gli effetti, nei confronti dell'Amministrazione e dovrà quindi rispondere direttamente della regolare conduzione dei lavori e della buona riuscita di tutte le opere previste; lo stesso dicasi per l'impresa mandataria di ATI e per consorziata designata.
L'impresa dovrà inoltre disporre di proprio personale specializzato e dotato di adeguato titolo di studio per la sorveglianza continua dei lavori di installazione degli eventuali impianti tecnici;
b) durante lo svolgimento dei lavori dovrà essere costantemente presente in cantiere un rappresentante dell'impresa, incaricato di ricevere gli ordini e le istruzioni della direzione lavori;
c) la sorveglianza del personale dell'Amministrazione non esonera l'impresa dalle responsabilità, circa l'esatto adempimento degli ordini e la perfetta esecuzione delle opere secondo i disegni esecutivi, nonché la scrupolosa osservanza delle regole dell'arte e l'ottima qualità del materiale impiegato, anche se eventuali deficienze fossero passate inosservate al momento dell'esecuzione.
Il committente si riserva quindi ogni più ampia facoltà di indagine e di sanzioni, ivi compresa la demolizione di opere male eseguite a giudizio insindacabile della direzione lavori, in qualsiasi momento, anche se posteriore all'esecuzione delle opere e fino al collaudo definitivo;
d) la stazione appaltante designerà il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, che eserciterà tutti i poteri previsti dalle norme vigenti.
L’appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
Art. 14 OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL’APPALTATORE
1. L’appaltatore è obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere e in particolare:
a) il libro giornale a pagine previamente numerate nel quale sono registrate, a cura dell’appaltatore:
- tutte le circostanze che possono interessare l’andamento dei lavori: condizioni meteorologiche, maestranza presente, fasi di avanzamento, date dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi disarmi, stato dei lavori eventualmente affidati all’appaltatore e ad altre ditte,
- le disposizioni e osservazioni del direttore dei lavori,
- le annotazioni e contro deduzioni dell’impresa appaltatrice,
- le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;
b) note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell’appaltatore e sono sottoposte settimanalmente al visto del direttore dei lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali espressamente indicati sul libro giornale), per poter essere accettate a contabilità e dunque retribuite.
La stazione appaltante ha la facoltà di richiedere all’appaltatore il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all’esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell’appaltatore, è periodicamente verificato e vistato dal Direttore dei Lavori; ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con l’altra parte.
2. L’appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L’appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l’appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.
Art. 15 PREVENZIONE DELLA DELINQUENZA DI TIPO MAFIOSO; TUTELA DEI LAVORATORI; SEDE ASSICURATIVA; PRESCRIZIONI DI SICUREZZA E SALUTE DA ATTUARE NEL CANTIERE EX D.LGS. N. 81/2008; PIANI DI SICUREZZA
Prevenzione della delinquenza di tipo mafioso
L'impresa aggiudicataria dovrà adempiere alle disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazioni di pericolosità sociale ed in particolare, ai sensi dell'art. 7 della legge 19/3/1990 n. 55, l'impresa aggiudicataria è tenuta a comunicare tempestivamente all'amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi; la comunicazione deve avvenire comunque entro gg. 15 dall'avvenuta modifica;
Protocollo di legalità
L’appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le disposizioni di natura pattizia di cui al “Protocollo di legalità in materia di appalti e concessioni di opere e lavori pubblici”, perfezionato in data 23 giugno 2011, dalla stazione appaltante con la Prefettura di Forlì- Cesena, che qui si intendono integralmente richiamate, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. Ferme restando le previsioni della vigente normativa antimafia ed i relativi adempimenti, qualora la Prefettura accerti elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, la stazione appaltante revoca l’aggiudicazione, nega l’autorizzazione al subappalto, diffida l’appaltatore o il concessionario a far valere la risoluzione del subcontratto ovvero, se è già intervenuta la stipulazione, può recedere dal contratto di appalto o concessione o, se è già stata emessa l’autorizzazione al subappalto, può revocarla. L’impresa si impegna ad inserire, in tutti i subcontratti, la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative prefettizie interdittive a carico dell’altro subcontraente.
L’appaltatore si impegna a produrre, al momento della consegna dei lavori, dichiarazione sostitutiva di certificazione riportante i nominativi di propri dipendenti, da impiegare nel cantiere di riferimento, nei cui confronti:
- è pendente procedimento penale o è stata pronunciata sentenza di condanna per i reati previsti e puniti dagli artt. 416, 416-bis, 416-ter, 629, 644, 648, 648-bis o 648-ter del Codice penale;
- è pendente procedimento per l'applicazione o è stata applicata una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs n. 159/2011 o una delle cause ostative previste dall’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011.
L’appaltatore deve comunicare i dati relativi agli operatori economici chiamati a realizzare l’intervento, anche con riferimento ai rispettivi assetti societari ed alle successive variazioni eventualmente intervenute. In caso di detenzione di quote sociali da parte di società, l’obbligo di cui al periodo precedente include la comunicazione della composizione delle società detentrici di quote, sino ad identificare le persone fisiche indirettamente titolari delle partecipazioni. Tutti i dati forniti dall’impresa sono tenuti a disposizione della Prefettura di Forlì-Cesena.
L’appaltatore si impegna, altresì:
a) a denunciare immediatamente all’Autorità giudiziaria o altra Autorità obbligata a riferirne alla prima ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o
nella fase di esecuzione dei lavori (quale, a titolo esemplificativo, richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti e furti di beni personali o in cantiere) nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari, anche attraverso agenti, rappresentanti o dipendenti dell’impresa ed a fornire, senza reticenza e con pieno spirito di collaborazione, tutte le informazioni possedute, anche in ordine ad eventuali antefatti e circostanze rilevanti ai fini delle indagini;
b) a garantire, nei limiti del possibile, la riservatezza dei prestatori di lavoro od altri soggetti che effettuano le segnalazioni o denunce di cui al punto a), e di assicurare loro il pieno supporto, anche di assistenza legale;
c) a verificare che non siano realizzate attività di ritorsione di qualsivoglia natura nei confronti del soggetto segnalante o denunciante e di informare le autorità competenti per l’eventuale attivazione di adeguate misure di protezione;
d) ad attivare concrete misure per agevolare la segnalazione, anche in forma anonima, di concreti rischi di infiltrazione criminale, quali, a titolo esemplificativo, l’istituzione di un numero verde, e di renderne edotto il personale aziendale, con adeguati mezzi di pubblicità;
e) a sensibilizzare, con opportuni provvedimenti anche sul piano disciplinare, i propri dipendenti in merito alla necessità di segnalare fatti comportanti concreti e specifici rischi di infiltrazione criminale.
L’appaltatore deve far sottoscrivere l’impegno di cui alla precedente lett. a) a tutti i subcontraenti coinvolti nella esecuzione del contratto ad esso affidato, inserendo, nei subcontratti che affiderà a soggetti terzi, la stessa clausola contrattuale.
L’affidatario si impegna, inoltre, a segnalare alla stazione appaltante ed alla Prefettura di Forlì-Cesena l’avvenuta formalizzazione delle eventuali denunzie di cui alla presente clausola.
L’impresa dichiara di conoscere e di accettare le sanzioni previste dall’art. 7 del “Protocollo di legalità in materia di appalti e concessioni di opere e lavori pubblici”, perfezionato in data 23 giugno 2011 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Forlì-Cesena, consistenti nella risoluzione del contratto, per i casi ivi previsti.
Tutela dei lavoratori
Come precisato dall'art. 105 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, l'appaltatore di opere pubbliche è tenuto in ogni caso ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito, dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori; è altresì responsabile in solido dell'osservanza in ogni caso della norma anzidetta da parte dei subappaltatori, nei confronti dei loro dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del sub-appalto. Si rinvia a quanto definito, in linea generale dall’art. 25 dello Schema di Contratto.
Al fine di dare concreta attuazione alle disposizioni di cui sopra e consentire alla stazione appaltante di prevenire il verificarsi di irregolarità e di effettuare un fattivo controllo in merito, l'appaltatore è obbligato ai seguenti adempimenti e disposizioni, accettandone egli ogni conseguenza ed onere:
1) prima dell'effettivo inizio dei lavori, l'appaltatore dovrà presentare copia della documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali - Assicurativi ed Infortunistici inclusa la Cassa Edile di competenza. Tale obbligo riguarda anche i subappaltatori e dovrà essere attuato prima dell'ingresso in cantiere per l'inizio lavori.
L'appaltatore ha l'obbligo di indicare nominativamente i dirigenti ed i preposti che opereranno in cantiere, di formarli in modo adeguato e specifico ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. n. 81/2008 e di sostituirli per incapacità o grave negligenza, su richiesta del direttore dei lavori, ai sensi dell’art. 6 del decreto ministeriale 19/4/2000, n. 145 (capitolato generale delle opere pubbliche). Alla richiesta di sostituzione del dirigente e/o preposto, da parte del Direttore dei Lavori sarà allegata la relazione motivata del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
2) durante l'esecuzione dei lavori, l'impresa appaltatrice dovrà curare l'esposizione giornaliera sul posto di lavoro, in apposito luogo individuato, del cartello con elenco aggiornato delle maestranze che operano in cantiere (proprie e dei subappaltori), come richiesto al precedente art. 13 punto p, anche ai fini della verifica degli adempimenti inerenti la sicurezza. Inoltre l'impresa ha l'obbligo di tenere il Libro unico del lavoro nei modi stabiliti dal D.M. 9/7/2008 (G.U. 18/8/2008, n. 192), proprio e dei subappaltatori. L’appaltatore ha l’obbligo di indicare nei suddetti documenti anche eventuali lavoratori somministrati o distaccati, ai sensi degli artt. 20 e 30 del d.lgs. n. 276/2003. L’appaltatore ed i subappaltatori, prima dell’effettivo inizio dei lavori, dovranno comunicare alla stazione appaltante il luogo di tenuta del Libro unico del lavoro ai sensi dell’art. 3 del D.M. 9/7/2008 e dovranno garantirne l’esibizione entro 15 giorni dalla richiesta della stazione appaltante.
L’appaltatore si impegna, altresì, a conservare in cantiere e tenere a disposizione della direzione lavori e degli altri organi di controllo e di vigilanza, copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro al Centro per l’impiego di cui all’art. 9-bis, comma 2 della Legge n. 608/1996 come modificato dall’art.1, comma 1180, Legge 27/12/2006 n. 296, unitamente alla ricevuta di avvenuta trasmissione e lettera di assunzione di cui all’art. 4 bis,comma 2, del Decreto Legislativo n. 181/2000, come inserito dall’art.6, comma 1 del D.Lgs n. 297/2002 e modificato dall’art.40, comma 2, del D.L. n.112/2008 convertito in Legge
n. 133/2008, relativamente a tutti i lavoratori impiegati in cantiere.
Ogni omissione, incompletezza o ritardo in tali adempimenti sarà segnalata dalla DL. alla Direzione Provinciale del Lavoro - Settore Ispettivo;
3) periodicamente ed ogni qual volta si rilevino le condizioni che la rendono necessaria, sarà richiesta da parte della D.L. o di qualsiasi altro incaricato della stazione appaltante (Agenti della Polizia Municipale, Funzionari, Tecnici, Professionisti incaricati, preposti ad apposito Ufficio ispettivo che potrà essere costituito presso l’Ufficio Tecnico competente),
l'identificazione dei lavoratori presenti in cantiere; ove risultasse che alcuno di essi non è regolarmente indicato nel cartello esposto con l'elenco delle maestranze che operano in cantiere (che dovrà essere tenuto secondo le disposizioni di legge), gli incaricati della D.L. o gli altri incaricati della stazione appaltante provvederanno alla segnalazione all'Ispettorato Provinciale del Lavoro. L'appaltatore ha l'obbligo di assicurare che le maestranze proprie e dei subappaltatori siano munite di valido documento di riconoscimento e tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, con le generalità del lavoratore, la data di assunzione, l’indicazione del datore di lavoro od, in caso di lavoratore autonomo, l’indicazione del committente, nonché, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione, ai sensi dell’art. 36-bis, commi 3, 4 e 5 del Decreto Legge 4/7/2006, n. 223, convertito con Legge 4/8/2006, n. 248, degli artt. 18, comma 1, lett. u), 20, comma 3, 21, comma 1, lett. c) e 26, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008 e dell’art. 5 della Legge 13/8/2010, n.136. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al precedente periodo mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione Provinciale del Lavoro, territorialmente competente, da tenersi in cantiere, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori.
4) Le XX.XX., ricevuta una segnalazione relativa al cantiere, potranno richiedere al responsabile di cantiere l’accesso al cantiere stesso; in caso di rifiuto da parte del responsabile di cantiere, le XX.XX. potranno rivolgersi alla D.L.; la visita avverrà dietro assenso della D.L. che direttamente, o a mezzo di un incaricato, accompagnerà all’interno del cantiere il rappresentante sindacale;
5) contestualmente alla consegna dei lavori e, successivamente, con cadenza mensile, e comunque entro e non oltre il 10 di ogni mese successivo, l'appaltatore dovrà trasmettere alla D.L. o al funzionario che sarà segnalato dalla stazione appaltante copia, timbrata e controfirmata dal legale rappresentante dell'impresa, dell’elenco riepilogativo mensile del personale occupato e dei dati individuali relativi alle presenze, ecc., di cui all’art. 4 del D.M. 9/7/2008, relativo al cantiere di cui all’appalto in oggetto (cfr. vademecum sul Libro unico del lavoro diramato il 5/12/2008 dal Ministero del lavoro – sezione “Soggetti da iscrivere nel Libro unico e contenuti delle registrazioni”, problema n. 18) ed inoltre dovrà comunicare il proprio calcolo dell'importo netto dei lavori già eseguiti nel mese in questione, nonché il numero delle giornate-operaio impiegate nello stesso periodo.
Inoltre, con la medesima cadenza, l’appaltatore dovrà trasmettere tali documenti agli Enti Previdenziali e Contributivi, qualora richiesto dagli Enti predetti, fornendo prova alla D.L. di tale avvenuta trasmissione entro la data di emissione dei SAL ed inoltre, a consuntivo, all'atto delle richieste delle certificazioni liberatorie ai fini del collaudo.
Per i lavori in economia e per i subappalti, se di modesta entità (fino a netti € 5.164,57) o se di durata inferiore a 15 giorni, in sostituzione dell’elenco riepilogativo di cui sopra, potrà essere presentata, nello stesso termine, qualora la D.L. acconsenta, una dichiarazione riepilogativa delle giornate lavorate e degli operai impiegati, da conservare in atti;
6) ai fini del rilascio dell’autorizzazione al subappalto, la stazione appaltante acquisisce d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) relativo al subappaltatore. Dopo la stipula del contratto, ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori, la stazione appaltante acquisisce d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) ogni 120 giorni. Nel caso in cui l’appaltatore abbia utilizzato lavoratori somministrati, la stazione appaltante acquisisce il D.U.R.C. dell’agenzia di somministrazione, di data successiva all’ultimazione delle partite di lavori cui si riferisce il pagamento. Se il
D.U.R.C. è irregolare, l’appaltatore ha l’onere di dimostrare che le inadempienze non si riferiscono ai lavoratori da lui utilizzati o ai periodi di impiego in cantiere, avvalendosi di soggetto iscritto negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri o periti commerciali e dei consulenti del lavoro o responsabile di centro di assistenza fiscale, che asseveri che sono stati correttamente versati i contributi previdenziali e assicurativi in relazione ai lavoratori somministrati impiegati nell’esecuzione dell’appalto, per il periodo in cui sono stati utilizzati, indicando, altresì: C.F. del dipendente, importo dei contributi previdenziali e assicurativi, periodo di riferimento, estremi dei versamenti.
7) affinché si possa procedere al rilascio del D.U.R.C. di cui al punto precedente, ai sensi della Circolare INPS n. 92 del 26/7/2005, approvata dal Ministero del Lavoro, l’appaltatore dovrà inserire nella denuncia mensile l’elenco completo dei cantieri attivi, indicando per ciascun lavoratore il singolo cantiere in cui è occupato. Tale denuncia mensile dovrà, in ogni caso, essere trasmessa, in copia, anche alla stazione appaltante;
8) in sede ed ai fini dell'emissione dei "Certificati di Pagamento" il D.L. svolgerà la verifica circa l'esatto adempimento di quanto indicato ai punti 5, 6 e 7 precedenti; pertanto, all'atto delle chiusure contabili del Registro di Contabilità e relative emissioni dei S.A.L., ove non risulti regolarmente presentata la documentazione prevista al punto 6 (per il caso di irregolarità contributiva dell’agenzia di somministrazione) e regolarmente trasmesse le copie degli elenchi riepilogativi mensili (o la documentazione alternativa di cui al punto 5), il D.L. procederà alla compilazione del SAL annotandovi in calce il mancato adempimento e sospendendo la presentazione del SAL medesimo al responsabile del procedimento; in tale caso non decorreranno i termini previsti dall’art. 12-bis del presente capitolato per la corresponsione delle rate d'acconto; ai sensi dell’art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante effettua le ritenute dal certificato di pagamento secondo quanto specificato nelle successive lettere da A) a D) del presente articolo.
9) ai fini dell'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, ai sensi della Circ. Min. LL.PP. 11907/48, dell’art. 31, comma 4, lett. e), del D.L. n. 69/2013 e dell’art. 105, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, dovrà essere richiesto da parte della D.L. il D.U.R.C. e l’ulteriore documentazione prevista al punto 6 in caso di lavoratori somministrati e si dovrà inoltre inviare comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro; ogni eventuale carenza
nella documentazione che l’appaltatore deve, a tal fine, produrre, sarà motivo di sospensione della procedura per l'espletamento del collaudo; l’eventuale segnalazione di situazioni di irregolarità contributiva da parte degli Enti competenti comporterà invece unicamente la trattenuta dell’importo corrispondente all’inadempienza, mentre si procederà all’espletamento del collaudo secondo le modalità di legge e per ogni ulteriore effetto; l’appaltatore in nessuno dei due casi avrà diritto alcuno ad avanzare richiesta per interessi moratori;
10) nel caso di non regolarità contributiva di un subappaltatore, si opererà la ritenuta dell’importo corrispondente all’inadempienza, nei limiti del valore del debito dell’appaltatore nei confronti del subappaltatore alla data di emissione del D.U.R.C. irregolare e, quindi, nel limite massimo dell’importo del contratto di subappalto, come previsto nella circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Xxx.xx Gen.le per l’Attività Ispettiva n. 3 del 16/2/2012; la presente clausola capitolare si intende espressamente accettata dall’appaltatore per effetto della presentazione da parte sua dell’offerta e, per suo tramite, dal subappaltatore e, pertanto, la stazione appaltante resterà indenne da qualsiasi conseguenza connessa all’eventuale liquidazione di importi in anticipazione al subappaltatore da parte dell’appaltatore;
11) le ritenute di cui ai precedenti punti 8), 9) e 10) non verranno svincolate fino a quando non sia stato accertato dall’Ispettorato del Lavoro o, limitatamente agli obblighi contributivi e assicurativi, mediante acquisizione del D.U.R.C. (o dell’ulteriore documentazione prevista al punto 6 in caso di lavoratori somministrati), che l’appaltatore e/o i subappaltatori e, limitatamente ai lavoratori utilizzati nel cantiere, le agenzie di somministrazione avranno provveduto a sanare integralmente tutte le irregolarità rilevate;
12) se l'impresa intende esercitare la propria attività al di fuori dei normali orari di lavoro, dovrà darne preventiva comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro di Forlì ed al Direttore dei Lavori, per consentire i dovuti controlli. Potranno essere siglati accordi per la flessibilità dell’orario di lavoro fra Datore di Lavoro e XX.XX.; tali accordi dovranno essere approvati dalla Direzione Provinciale del Lavoro, oltrechè dalla D.L.; questa potrà opporvisi in considerazione dell’eventuale impossibilità di garantire adeguata sorveglianza nello svolgimento dei lavori.
La stazione appaltante e gli Organismi istituzionalmente deputati alle attività di controllo e vigilanza, ognuno nell’ambito delle rispettive competenze istituzionali, intensificano i controlli, intesi a verificare il puntuale rispetto delle normative vigenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nei confronti delle imprese, con impegno al reciproco scambio di informazioni, nei seguenti casi:
a) aggiudicazione di appalto pubblico con offerta al ribasso superiore al 25%; b)aggiudicazione di appalto pubblico, per il quale il responsabile unico del procedimento abbia valutato la non rispondenza al costo della sicurezza e/o al costo del lavoro con riferimento alle tabelle del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le opere Pubbliche Xxxxxx-Romagna – Marche, ed ai contratti collettivi di lavoro, nello spirito dell’art. 26, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni
ed integrazioni e nelle more dell’emanazione delle specifiche tabelle Ministeriali di cui al sopraccitato comma 6 dell’art. 26 del vigente T.U. della sicurezza.
Si precisa che l'osservanza da parte dell'appaltatore delle disposizioni in materia di assicurazioni sociali, di contribuzione previdenziale e di rispetto dei minimi contrattuali nelle retribuzioni delle maestranze, costituisce un'obbligazione contrattuale dell'appaltatore medesimo verso l'Amministrazione committente; pertanto qualora emergessero irregolarità ed inadempienze da parte dell'appaltatore e dei subappaltatori in relazione agli obblighi sopra indicati (al di fuori dei casi di contenzioso pendente e di ammissione a rateizzazione presso gli Enti Previdenziali e Assicurativi), tale fatto sarà considerato grave inadempienza contrattuale e potrà determinare la risoluzione del contratto, con rivalsa da parte della stazione appaltante per i danni che ne potranno derivare alla regolare esecuzione dell'opera; fermo restando, in linea generale, la facoltà della stazione appaltante di sospendere i pagamenti (come precisato ai punti precedenti) e di rivalersi sulla garanzia definitiva e le altre cauzioni rilasciate a garanzia dei debiti contrattuali.
In particolare si individuano i seguenti casi:
A) situazioni di non regolarità contributiva dell’appaltatore – mandataria o una qualunque delle mandanti – che si determinino nel corso dell’esecuzione del contratto,:
- si procederà con la trattenuta dell’importo corrispondente all’inadempienza dal C.P. corrente, fino a quando, non sarà stato acquisito il D.U.R.C., attestante la regolarità contributiva; resta salvo, in ogni caso, il pagamento di quanto dovuto, per le inadempienze accertate con il D.U.R.C., da parte del Comune di Forlì direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la Cassa Edile, a richiesta dei medesimi enti e con le modalità di pagamento specificate nella richiesta;
B) Situazione di non regolarità contributiva del subappaltatore che si determini successivamente all’autorizzazione al subappalto:
- si procederà con la trattenuta dal C.P. dell’importo corrispondente all’inadempienza, nei limiti del valore del debito dell’appaltatore nei confronti del subappaltatore alla data di emissione del D.U.R.C. irregolare e, quindi, nel limite massimo dell’importo del contratto di subappalto, come previsto nella circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Xxx.xx Gen.le per l’Attività Ispettiva n. 3 del 16/2/2012;
- si richiederà il D.U.R.C., attestante la regolarità contributiva;
C) Situazione di non regolarità contributiva relativa ai lavoratori somministrati ed al periodo del loro utilizzo nel cantiere (essendo stato acquisito D.U.R.C. irregolare dell’agenzia di somministrazione e non essendo stata prodotta l’asseverazione di cui al precedente punto 6, comprovante che le inadempienze non si riferiscono ai lavoratori utilizzati o ai periodi di impiego in cantiere):
- si procederà con la trattenuta dal C.P. dell’importo corrispondente all’inadempienza;
- si richiederà il D.U.R.C. attestante la regolarità dell’agenzia di somministrazione o l’asseverazione di cui sopra; resta salvo, in ogni caso, il pagamento di quanto dovuto, per
le inadempienze accertate con il D.U.R.C., da parte del Comune di Forlì direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la Cassa Edile, previa richiesta ai medesimi enti della quantificazione della quota dell’inadempienza riferibile al solo personale impiegato nell’appalto;
D) La competenza ad accertare l’avvenuto integrale adempimento degli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro è riconosciuta in capo all’Ispettorato Provinciale del Lavoro, così come definito dalla Circolare Min. LL.PP. n. 1643 D.D. del 22/6/1967, salvo quanto risultante dal D.U.R.C. e, per i lavoratori somministrati, dall’eventuale asseverazione di cui al punto 6.
Sede contributiva
L'appaltatore ha facoltà di accentramento dei versamenti contributivi INPS nella sede di provenienza. Effettua i versamenti INAIL nella sede della Provincia di provenienza.
Per l’iscrizione alla CASSA EDILE, ai fini dei relativi versamenti, vale il regime definito dal CCNL del comparto edile vigente nel corso dell’esecuzione del contratto. In base alle norme attualmente vigenti, nel caso di appalti per i quali sia prevista una durata superiore a 90 gg., vige l’obbligo per l’impresa di provenienza extraregionale di iscrivere i lavoratori in trasferta alla Cassa Edile della Provincia di Forlì-Cesena, sulla base degli obblighi di contribuzione e di versamenti qui vigenti. L’appaltatore, per ogni lavoratore in trasferta, ha l’obbligo di mantenere aperta la suddetta posizione per tutti i periodi in cui il lavoratore svolge presso il cantiere dell’appalto in oggetto almeno 15 gg. lavorativi nell’arco del mese.
Le norme sopra indicate valgono per i subappaltatori, con obbligo per l’appaltatore di
garantirne il rispetto.
Sulla base del CCNL, possono restare comunque iscritti alla Cassa Edile di provenienza gli operai dipendenti dell’impresa nei seguenti settori: costruzione di linee e condotte, riparazioni e manutenzioni stradali, armamento ferroviario, pali e fondazioni, accertamenti geognostici, produzione e fornitura con posa in opera di strutture in ferro per cemento armato, produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato, verniciatura, impermeabilizzazione, stuccatura, manutenzione, ciminiere e forni, impianti industriali (isolamento termico e acustico, coibentazioni, rivestimenti refrattari e antiacidi), difesa fluviale.
Sono fatti salvi eventuali successivi accordi di sperimentazioni da attuare in zona, per effetto del CCNL.
Nel caso l’appaltatore non sia iscritto alla Cassa Edile, deve precisare e motivare tale ammissibile esenzione preliminarmente alla stipulazione del contratto.
Piani di Sicurezza; disposizioni generali
L’appaltatore dichiara, secondo quanto richiesto dal bando di gara, nell’ambito della procedura di qualificazione, di aver adempiuto agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa, all’interno della propria azienda.
Con la presentazione del Piano Operativo di Sicurezza, l’appaltatore medesimo espliciterà gli adempimenti assolti in riferimento a quanto previsto dalla legge (D.Lgs. n. 81/2008), in relazione alla dimensione e tipologia dell’azienda. In particolare, l’appaltatore dovrà produrre quanto definito nel Piano di Sicurezza e Coordinamento al paragrafo "Predisposizione dei POS".
Piani di Sicurezza; ex X.Xxx. n. 81/2008
Le prescrizioni di sicurezza da attuarsi nel cantiere per finalità di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori, sono contenute nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all’art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008, predisposto a cura del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, e nel Piano Operativo di Sicurezza, costituenti parti integranti del contratto di appalto, che l’impresa appaltatrice è tenuta ad attuare per espressa previsione contenuta nell’art. 100, comma 3, dello stesso X.Xxx. n. 81/2008.
L’appaltatore è inoltre tenuto all’osservanza dei seguenti adempimenti previsti in capo ai datori di lavoro dalla normativa sopra richiamata (Direttiva cantieri):
1) durante l’esecuzione dei lavori l’impresa appaltatrice è tenuta ad osservare, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 81/2008, le norme generali di tutela di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare:
a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
b) la scelta dell’ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
d) la manutenzione, il controllo prima dell’entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
e) la delimitazione e l’allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;
f) l’adeguamento, in funzione dell’evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
g) la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all’interno o in prossimità del cantiere.
2) l’appaltatore è altresì tenuto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 96 del D.Lgs. n. 81/2008:
a) ad adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII;
b) a predisporre l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;
c) a curare la disposizione o l’accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;
d) a curare la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;
e) a curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;
f) a curare che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;
g) a redigere il piano operativo di sicurezza.
3) secondo quanto previsto dall’art. 102 del D.Lgs. n. 81/2008, l’appaltatore, preliminarmente all’inizio dei lavori, dovrà consultare i Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza, in merito al contenuto del piano di sicurezza e di coordinamento, fornendo i necessari chiarimenti e ricevendo eventuali proposte formulate al riguardo dagli stessi rappresentanti.
4) l’impresa appaltatrice, anche in esito ai suddetti suggerimenti, qualora ritenga di poter garantire, in maniera migliore, la sicurezza nell’ambito del cantiere sulla base delle proprie specifiche esperienze, potrà presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, specifiche proposte integrative al piano di sicurezza e di coordinamento; le proposte dovranno essere consegnate anche, nei termini previsti, alla stazione appaltante; il coordinatore per l’esecuzione avrà l’onere di valutare le proposte e di disporre eventuali adeguamenti del PSC; tali proposte di integrazione non potranno comunque comportare modifiche od adeguamenti dei prezzi contrattuali già pattuiti. In ogni caso l’impresa appaltatrice, al fine dell’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento, è tenuta ad effettuare proprie indagini e verifiche in merito alle misure di sicurezza che risulta necessario, possibile e conveniente attuare nel cantiere sia che si giunga a specifiche proposte di integrazione sia che si concluda confermando totalmente le risultanze del piano di sicurezza e di coordinamento predisposto ex art. 100 D.Lgs. n. 81/08 dalla stazione appaltante.
5) L’impresa appaltatrice è inoltre tenuta a redigere e consegnare alla stazione appaltante, nei termini previsti dalla citata normativa, un piano operativo di sicurezza, relativamente alle proprie scelte autonome ed alle relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere, da considerarsi come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento ex D.Lgs. n. 81/2008.
6) Eventuali subappaltatori saranno tenuti ad effettuare analoghe verifiche sulla congruità delle misure di sicurezza contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento, al fine di predisporre eventuali modifiche od integrazioni, relativamente alle lavorazioni di propria spettanza, da sottoporre alla valutazione del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, per il tramite dell’impresa appaltatrice, che ne dovrà garantire l’attuazione nei confronti della stazione appaltante.
La mancata presentazione di osservazioni, preliminarmente all’inizio dei lavori, equivarrà anche per il subappaltatore ad accettazione delle misure di prevenzione contenute nel piano di sicurezza e coordinamento ex art. 100 D.Lgs. n. 81/2008.
7) Le imprese esecutrici potranno presentare, anche in corso d’opera, ulteriori proposte di modificazioni od integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, eventualmente disattese nel piano stesso.
8) I lavoratori autonomi che esercitino direttamente la propria attività nel cantiere sono tenuti, inoltre, ex art. 94 D.Lgs. n. 81/2008:
- ad adeguarsi, ai fini della sicurezza, alle indicazioni fornite dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori;
- ad adempiere tutti gli obblighi di cui al D.Lgs. n. 81/2008 ed, in particolare:
a) ad utilizzare le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione individuale in conformità alle disposizioni del titolo III del decreto legislativo n. 81/2008;
b) ad attuare, comunque, quanto previsto nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008.
Piani di sicurezza
Gli obblighi ed adempimenti sopra precisati, inerenti il Piano di Sicurezza e Coordinamento, trovano attuazione in tutte le ipotesi previste dall’art. 90, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008.
Viceversa, nelle ipotesi residuali, permane l’obbligo della predisposizione da parte dell’impresa appaltatrice, del piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento ex D.Lgs. n. 81/2008, comprensivo anche del piano operativo di sicurezza, ossia il piano complementare di dettaglio, da redigersi e consegnare alla stazione appaltante entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori.
In tali fattispecie, pertanto, l’impresa è tenuta alla predisposizione di un piano di sicurezza e di igiene che analizzi in maniera dettagliata i processi di costruzione, di esecuzione e di modalità di lavoro e che effettui la valutazione dei rischi possibili. Il piano dovrà indicare le attrezzature di cantiere, le macchine ed i dispositivi previsti per la realizzazione dell'opera. Il piano di igiene e sicurezza dovrà perciò definire i rischi prevedibili legati alle modalità operative, ai macchinari, ai dispositivi e alla installazione per la messa in opera, all'utilizzazione di sostanze o preparati, ai movimenti del personale, all'organizzazione del cantiere, esso dovrà indicare le misure di protezione collettive o, in mancanza di queste, le protezioni individuali da adottare per ovviare ai rischi, nonché le condizioni nelle quali dovranno essere effettuati i controlli dell'applicazione delle misure di prevenzione e la manutenzione degli apparecchi usati.
I piani di sicurezza devono essere consegnati all'Amministrazione prima della stipula del contratto e messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri, in base all’art. 105, comma 17, del D.Lgs. n. 50/2016.
Esso dovrà essere trasmesso alla AUSL di Forlì - SPSAL prima dell'inizio dei lavori e comunque non oltre 30 gg. dalla consegna degli stessi, ove previsto dalla legge.
Nel caso di consegna dei lavori nelle more della stipula del contratto, il piano sostitutivo, se dovuto, ed il piano operativo dovranno essere consegnati prima dell'inizio dei lavori; in tale caso i piani potranno essere redatti in forma provvisoria limitatamente ai soli lavori previsti con la consegna; i piani definitivi dovranno essere consegnati prima della stipula del contratto.
Attuazione dei Piani di Sicurezza
Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (e conseguentemente il Piano Operativo di Sicurezza) o, negli altri casi, il Piano Sostitutivo di Sicurezza (e relativo Piano Operativo) dovrà essere aggiornato, di volta in volta, e coordinato, a cura dell'appaltatore, per tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle Imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore; esso inoltre dovrà
essere aggiornato ogni volta che si verifichi un cambio delle tecniche di lavoro previste o l'introduzione di lavorazioni non previste.
Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe sull'impresa mandataria o designata quale capogruppo.
Il Direttore Tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le Imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori, in base all’art. 105, comma 17, del D.Lgs. n. 50/2016.
Le gravi o ripetute violazioni del piano stesso da parte dell'appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto; identico effetto avranno le violazioni da parte dei subappaltatori.
Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, il Direttore di cantiere ed il Direttore dei Lavori, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza del piano di sicurezza.
Oltre a quanto sopra precisato, si stabiliscono i seguenti obblighi specifici a carico dell'appaltatore:
1) per i lavori di rimozione amianto dovrà essere presentato, almeno 30 giorni prima dell'inizio del lavoro specifico, a cura dell'appaltatore, sia alla Az. USL Dipartimento di Prevenzione, sia all'ARPA Forlì, il Piano di Rimozione di cui all'art. 256 del D.Lgs n. 81/2008; se, entro i suddetti 30 giorni, l’organo di vigilanza non formula motivata richiesta di integrazione o modifica del piano di lavoro e non rilascia prescrizione operativa, il lavoro potrà essere eseguito. L’obbligo del preavviso di trenta giorni prima dell’inizio dei lavori non si applica nei casi di urgenza. In tale ultima ipotesi, oltre alla data di inizio, deve essere fornita dall’appaltatore indicazione dell’orario di inizio delle attività.
2) dovranno essere svolte le indagini, i calcoli e le verifiche necessarie per la sicurezza del lavoro in presenza di scavi oltre 1,5 m. di profondità, scarpate, fondazioni e simili (cfr. DM 11/3/1988);
3) dovranno essere prodotti i calcoli di stabilità di tutte le eventuali opere provvisionali che si rendessero necessarie.
Responsabilità patrimoniali dell’appaltatore conseguenti a violazione degli obblighi di cui ai punti precedenti.
Eventuali conseguenze sanzionatorie, oneri processuali e spese legali a carico della stazione appaltante e del personale dipendente (responsabile del procedimento, direzione lavori, assistenti) per fatti relativi a inadempienze dell’appaltatore rispetto agli obblighi sopra precisati, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave del Personale suddetto, dovranno essere risarciti dall’appaltatore; in particolare ciò vale per i casi in cui l’appaltatore operi secondo modalità diverse da quanto previsto dal Piano di Coordinamento e Sicurezza, senza averne richiesto la modifica e/o l’integrazione, introduca personale non addestrato e non adeguato, consenta l’ingresso di subappaltatori in cantiere senza averne acquisito i piani integrativi o l’accettazione del piano vigente, rimuova o modifichi DPC e DPI senza autorizzazione, dia inizio a lavorazioni senza avere installato i necessari DPC e senza avere dato avviso al
coordinatore per la sicurezza e in tutti quei casi in cui le eventuali violazioni riguardino misure di sicurezza e/o adempimenti che attengono alle competenze proprie dell’appaltatore e alle sue facoltà organizzative.
Art. 16 ADEMPIMENTI RELATIVI A NORME DI TUTELA AMBIENTALE
Fra gli obblighi dell'appaltatore, che devono ritenersi compensati con i prezzi offerti, sono compresi, in particolare, quelli derivanti dall'esatto adempimento alle norme di tutela ambientale, con particolare riguardo a:
1) norme in materia di inquinamento acustico: spetterà all'appaltatore in quanto titolare dell'attività del cantiere e proprietario dei mezzi d'opera, ottenere le prescritte autorizzazioni, rispondendo degli eventuali obblighi e prescrizioni relative ad orari di lavoro e caratteristiche tecniche dei macchinari da impiegarsi;
2) norme in materia di inquinamento atmosferico con agenti chimico-biologici: spetterà all'appaltatore ottenere le prescritte autorizzazioni e quindi provvedere ai conseguenti adempimenti relativamente a quanto la legge eventualmente prevede per i mezzi d'opera e gli impianti di cantiere;
3) norme in materia di scarichi idrici: ove l'attività del cantiere comporti o determini la necessità di provvedere allo scarico di reflui di qualunque natura, spetterà all'appaltatore attivarsi per ottenere le prescritte autorizzazioni ecc., in quanto i predetti reflui devono essere intesi come conseguenza diretta dell'attività di costruzione, di cui è titolare l'appaltatore;
4) norme in materia di smaltimento rifiuti o riutilizzo di materiali residui: gli sfridi di lavorazione, le macerie di demolizione, le componenti strutturali rimosse per essere sostituite, ecc. (salvo il caso in cui la stazione appaltante non abbia espressamente definito, come oggetto del contratto, che spetta all'appaltatore l'onere della loro rimozione e/o smontaggio ai fini del recupero, nel qual caso, allora, tali componenti dovranno essere depositati nei luoghi indicati dalla D.L. e nei modi previsti dal contratto) costituiranno elementi interni al ciclo produttivo attuato dall'appaltatore, il quale resterà obbligato, rispetto alla stazione appaltante, a dare l'opera finita e pronta all'uso. Pertanto, così come l'appaltatore dovrà riconsegnare alla stazione appaltante l'opera e il relativo sito liberi e ripuliti da ogni sfrido, maceria ecc., egli sarà tenuto a provvedere in proprio all'ottenimento delle autorizzazioni richieste dalla legge e altri specifici adempimenti, prestando le garanzie finanziarie eventualmente richieste ad assoggettandosi ed ogni obbligo relativo, ecc.. In particolare, anche nel caso in cui sia previsto il reimpiego di materiali di sfrido o provenienti da scavi e/o demolizioni, per la costruzione di qualche manufatto, resta inteso che oggetto del contratto d'appalto è la realizzazione dell'opera e/o del manufatto finito e, pertanto, nessuna rilevanza ha, per la stazione appaltante, l'organizzazione della produzione e quanto concerne il modo per giungere alla produzione del manufatto finito, (se non per l'aspetto del prezzo che, in genere, terrà conto del diverso livello qualitativo e/o prestazionale nel caso in cui il materiale di costruzione derivi da reimpiego e recupero di materiali di demolizione e simili);
5) norme che regolamentano gli interventi su manufatti costituiti o contenenti fibre di amianto: gli eventuali tagli, demolizioni, movimentazioni, ecc. di tali materiali dovranno essere eseguiti a cura e spese dell'appaltatore, nel rispetto di ogni norma di legge vigente, tenendo conto sia di quanto interferisce con la sicurezza e salute dei lavoratori sia di quanto può determinare inquinamento ambientale.
Si precisa, inoltre, in linea generale quanto segue:
a) nel caso in cui alcune attività di costruzione vengano subappaltate, l'appaltatore resta responsabile, in quanto titolare del cantiere e della sua organizzazione complessive, di ogni adempimento; a lui spetterà di verificare se specifici adempimenti, derivanti dalle norme ambientali sopracitate, siano eventualmente attribuibili direttamente al subappaltatore nel caso in cui gli aspetti di rilevanza ambientale siano totalmente interni alla specifica attività subappaltata.
b) nel caso in cui sia richiesta una specifica attività di supporto per l'esatto adempimento di qualche norma di tutela ambientale, nell'ambito della più generale attività e organizzazione del cantiere, e qualora l'appaltatore non sia in possesso dei requisiti e/o delle autorizzazioni richieste dalla legge, egli dovrà ricorrere a ditte terze autorizzate per le specifiche prestazioni (semprechè ciò non si configuri come subappalto di lavori), oppure egli dovrà ricorrere al subappalto della specifica attività a ditta autorizzata, nei modi previsti dalle leggi vigenti;
c) nel caso in cui oggetto del contratto sia la realizzazione di impianti che richiedono autorizzazione (si sensi del DPR 203/1988, DPR 915/1982, ecc.) ai fini della costruzione ed esercizio, l'appaltatore dovrà assolvere ad ogni adempimento di legge, intestandosi le relative autorizzazioni fino al momento del collaudo definitivo, salvo il caso in cui gli impianti non siano, presi in consegna per l'utilizzo prima di tale data, da parte della stazione appaltante;
In riferimento agli obblighi sopra specificati, nel caso in cui la stazione appaltante o il personale dipendente della stessa, incaricato delle funzioni di responsabile del procedimento o di direzione lavoro o assistente, venga gravata da conseguenze sanzionatorie, l’appaltatore sarà tenuto al rimborso totale, comprese le eventuali spese processuali e di tutela legale; il personale della stazione appaltante avrà, in tali casi, piena facoltà di optare per procedure conciliative senza che l’appaltatore possa sollevare eccezione alcuna. Restano esclusi da tale obbligo di risarcimento le conseguenze di fatti avvenuti con dolo o per colpa grave del Personale della stazione appaltante o comunque ascrivibili a responsabilità esclusiva e specifica del suddetto Personale.
Art. 17 RINVENIMENTI
Tutti gli oggetti di pregio intrinseco ed archeologico che si rinvenissero nelle demolizioni, negli scavi e comunque nella zona dei lavori, spettano di pieno diritto all'appaltante, salvo quanto su di essi possa competere allo Stato. L'appaltatore dovrà dare immediato avviso del loro rinvenimento, quindi depositarli negli uffici della D.L., che redigerà regolare verbale in proposito, da trasmettere alle competenti autorità.
Per quanto detto, però, non saranno pregiudicati i diritti spettanti per legge agli autori della scoperta.
Art. 18 BREVETTI DI INVENZIONE; DIRITTI SULLE APPARECCHIATURE E SEMILAVORATI INSTALLATI
Se l'Amministrazione appaltante prescrive l'impiego di dispositivi o sistemi protetti da brevetti di invenzione, se l'appaltatore vi ricorre di propria iniziativa con il consenso del Direttore dei Lavori, l'appaltatore deve dimostrare di aver pagato i dovuti canoni e diritti e di aver adempiuto a tutti i relativi obblighi di legge.
Ogni apparecchiatura, semilavorato o materiale installato impiegato nella costruzione dell’opera diviene di totale ed esclusiva proprietà della stazione appaltante, non appena iscritto, anche come approvvigionamento a piè d’opera, nei registri di contabilità. Perciò si intende che l’appaltatore ne garantisce la piena disponibilità e, implicitamente, ne attesta la assoluta e perfetta attribuzione alla proprietà e possesso della stazione appaltante. Pertanto forme di riservato dominio, a vantaggio del fornitore ed accettate dall’appaltatore, saranno considerate alla stregua della frode contrattuale e perseguite a termine di legge.
Art. 19 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE
L’appalto deve essere assistito dalle seguenti garanzie:
a) garanzia definitiva: la garanzia di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 da presentarsi per la stipula del contratto, è stabilita nella misura del 10% dell'importo di offerta, fatto salvo il caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10%, in cui la cauzione dovrà essere aumentata di tanti punti percentuali quanto quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La garanzia definitiva può essere costituita in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. In alternativa, la garanzia può assumere la forma di fidejussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo
106 del decreto legislativo 1. settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria e assicurativa.
La fidejussione dovrà essere conforme allo schema di garanzia fidejussoria tipo 1.2 allegato al D.M. 12/3/2004, n. 123 e prevedere la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, C.C.
La fidejussione dovrà avere la durata indicata nella richiesta dei documenti per la stipulazione, computata sino alla data presunta di emissione del certificato di collaudo
provvisorio e dovrà prevedere l’espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 gg., a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'aggiudicazione con l'incameramento della garanzia provvisoria prestata in sede di gara, da parte della Amministrazione appaltante, la quale inoltre aggiudicherà l'appalto secondo quanto indicato nel disciplinare di gara.
La garanzia di cui sopra è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. Inoltre, la garanzia definitiva è prestata per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
La cauzione sarà incamerata dall'Amministrazione appaltante in tutti i casi previsti dalle leggi in materia di lavori pubblici vigenti all'epoca della esecuzione dei lavori; in caso di rivalsa totale o parziale sulla garanzia in corso d'esecuzione, l'appaltatore dovrà provvedere con sollecitudine al suo reintegro; infatti la garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
In caso di prolungata sospensione dei lavori, il responsabile del procedimento potrà richiedere all’appaltatore l’adeguamento della data di scadenza della garanzia.
La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato automaticamente all'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. La garanzia definitiva, infatti, deve avere efficacia fino al rilascio del certificato di collaudo provvisorio, salvi solo i casi di cui all’art. 2 dello schema tipo 1.2 allegato al D.M. n. 123/2004. Qualora l’anticipata cessazione di efficacia della cauzione consegua all’omesso o ritardato pagamento dei premi da parte dell’appaltatore o ad altra causa a lui imputabile, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto d’appalto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, e di operare una ritenuta sul corrispettivo non ancora corrisposto all’appaltatore, pari alla somma che avrebbe dovuto essere garantita al momento della risoluzione, tenuto conto degli svincoli progressivi di cui
sopra. La somma ritenuta verrà restituita ad avvenuto completamento dell’intervento, qualora non risultino crediti della stazione appaltante verso l’appaltatore inadempiente ed, in ogni caso, per l’eventuale eccedenza.
In caso di variazione al contratto in aumento per effetto di successivi atti di sottomissione, la cauzione deve essere integrata; da parte della stazione appaltante è fatta salva la facoltà di non richiedere l’integrazione quando l’aumento dell’importo contrattuale è complessivamente contenuto entro la concorrenza di un quinto dell’importo originario.
E’ applicabile, infine, il beneficio della riduzione della somma garantita nelle fattispecie di cui all’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016.
Nel caso di Xxxxxxxxx, la riduzione alla garanzia è applicabile quando il requisito che la consente è posseduto dal Consorzio.
b) Polizza All Risk - L'appaltatore è obbligato a stipulare una specifica Polizza assicurativa “All Risk” riportante lo specifico oggetto dell’appalto e che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori e che assicuri anche la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione. Tale polizza deve contenere i seguenti valori e massimali:
Sezione 1 – Danni alle cose
Partita 1 = importo netto contrattuale Partita 2 = € 100.000,00
Partita 3 = € 50.000,00 Partita 4 = € ///
Sezione 2 – RCT
Massimale € 500.000,00 con
limite per sinistro di identico importo di € 500.000,00
Sono ammissibili franchigie a favore dell’assicuratore, in misura non superiore al 10% del massimale previsto, ferma restando l’integrale responsabilità dell’appaltatore.
La Polizza dovrà essere conforme allo schema di polizza tipo 2.3 allegato al D.M. 12/3/2004, n. 123.
La Polizza All Risks dovrà avere la durata indicata nella richiesta dei documenti per la stipulazione (o, in caso di consegna anticipata nelle more della stipula, in apposita comunicazione del responsabile del procedimento), computata sino alla data presunta di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza, infatti, deve avere efficacia fino al rilascio del certificato di collaudo provvisorio. Qualora l’anticipata cessazione di efficacia della polizza consegua all’omesso o ritardato pagamento dei premi da parte dell’appaltatore o ad altra causa a lui imputabile, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto d’appalto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, e di operare una ritenuta sul corrispettivo non ancora corrisposto all’appaltatore, pari al 5% dell’importo dei lavori complessivamente eseguiti. La somma ritenuta verrà restituita ad avvenuto completamento dell’intervento,
qualora non risultino crediti della stazione appaltante verso l’appaltatore inadempiente ed, in ogni caso, per l’eventuale eccedenza.
a) i danni a cose dovuti a vibrazioni (art. 12, lett. j, dello schema di polizza tipo 2.3 allegato al D.M. 12/3/2004, n. 123) con un massimale di € 50.000,00 ;
b) i danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi d’appoggio o di sostegni in genere (art. 12, lett. l, dello schema di polizza tipo 2.3 allegato al D.M. 12/3/2004, n. 123) con un massimale di € 50.000,00 ;
c) i danni a cavi e condutture sotterranee (art. 12, lett. m, dello schema di polizza tipo 2.3 allegato al D.M. 12/3/2004, n. 123) con un massimale di € 50.000,00. ;
Ai sensi dell’art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, la Polizza All Risks deve essere trasmessa al responsabile del procedimento almeno 10 gg. prima della consegna dei lavori. La mancata produzione della polizza, con le caratteristiche sopra indicate, entro la data prestabilita per la consegna dei lavori, costituisce inadempimento e sarà fatta valere dalla stazione appaltante come causa di risoluzione del contratto d’appalto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile; in caso di consegna anticipata in via d’urgenza nelle more della stipulazione del contratto, tale inadempimento sarà fatto valere come causa di decadenza dall’aggiudicazione.
c) Garanzia decennale - Per i lavori il cui importo superi il doppio della soglia comunitaria, l'esecutore è inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi per un massimale di € ............................. (.........................................................), nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata per un massimale di
€ ............................... ( ) unico.
La Polizza dovrà essere conforme allo schema di polizza tipo 2.4 allegato al D.M. 12/3/2004, n. 123.
PARTE SECONDA – SPECIFICA DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE E ANDAMENTO DEI LAVORI |
CAPO III
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L’ESECUZIONE
Art. 20 OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI, DEL "CAPITOLATO GENERALE DI APPALTO" E DEL "REGOLAMENTO PRESCRITTIVO" PER L'ESECUZIONE DI OPERE E LAVORI PUBBLICI AFFIDATI DAL COMUNE DI FORLI'; DI NORME TECNICHE SPECIALI
Per “capitolato generale” si intende quello approvato con D.M. L.P. 19/4/2000 n. 145.
Per “regolamento generale” si intende quello approvato con D.P.R. 5/10/2010, n. 207, limitatamente alle disposizioni vigenti.
Sono contrattualmente vincolanti, oltre che le norme del presente capitolato speciale, quelle contenute nello schema di contratto, nel bando e nel disciplinare di gara, e per quanto non in contrasto con esse, tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
- il capitolato generale;
- il D.P.R. n. 207/2010, limitatamente alle disposizioni vigenti;
- il D.Lgs. 18/4/2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) come modificato con X.Xxx. 19/4/2017 n. 56;
- la Legge 20/3/1865 n. 2248 allegato F, nelle parti non abrogate;
- ed inoltre:
- il “Regolamento Prescrittivo” per l'esecuzione delle opere e dei lavori pubblici affidati dal Comune di Forlì, depositato agli atti (approvato dal Consiglio Comunale con delibera n.
228 del 29/7/96), come più dettagliatamente specificato all’art. 28 dello Schema di Contratto;
- il Regolamento comunale per il verde pubblico e privato, approvato con deliberazione consiliare n. 103 del 25/6/2001, per quanto concerne gli interventi a verde ed i lavori che possono interferire con il verde.
L'appaltatore si intende altresì obbligato all'osservanza:
a) di tutte le norme contenute nelle leggi e nelle circolari ministeriali in materia di opere e forniture, ove applicabili allo specifico lavoro;
b) delle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti o che fossero emanati durante l'esecuzione dei lavori, relativi agli obblighi in materia di assunzione e assicurazioni di tutto il personale dipendente, compreso l'art. 29 L. 8/8/1995 n. 341;
c) di tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione infortuni ed in particolare di quelle emanate dagli enti competenti (A.U.S.L., I.S.P.E.S.L., ecc..), nonché in generale del D.Lgs. n. 81/2008;
d) di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all'appalto in oggetto, emanate ed emanande ai sensi di legge dalle competenti Autorità pubbliche, che hanno giurisdizione sui luoghi in cui devono eseguirsi le opere, restando contrattualmente convenuto che, anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare ritardo e limitazioni nello sviluppo dei lavori, l'appaltatore non potrà accampare alcun diritto contro l'amministrazione appaltante;
e) della legge 2/2/1974 n. 64, concernente provvedimenti per le costruzioni in zone sismiche nonché del Decreto Ministeriale LL.PP. 16/1/1996 e della Circolare Ministero LL.PP. n. 65/XX.XX., riguardante norme tecniche relative alle costruzioni in zone sismiche;
f) delle leggi e regolamenti relativi alle opere idrauliche ed edilizie, nonché di tutte le altre norme citate negli altri articoli del presente capitolato;
g) delle leggi antimafia 13/9/1982 n. 646, 23/12/1982 n. 936, 19/3/1990 n. 55 e successive modificazioni, del D.Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni;
h) della Parte I, II e III del Testo Unificato delle norme regolamentari in materia di contratti, contabilità e patrimonio (Codice III) e delle norme interne alla stazione appaltante che regolano lo svolgimento della gara ufficiosa, in quanto compatibile con il D.Lgs. n. 50/2016, ove ricorra il caso;
i) della normativa vigente relativa a:
- Decreto ministeriale LL.PP. 16/1/96 E Circolare Ministeriale LL.PP. 4/7/96 n. 15 XX.XX. / STC Norme tecniche relative ai “Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi”;
- norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche: R.D. 16/11/1939 n. 2229 -
D.M. 3/6/1968 - legge 5/11/1971 n. 1086 Circolare ministeriale LL.PP. 14/2/74 n. 11951
– D.M. 16/6/1976 - D.M. 26/3/1980 - D.M. 1/4/1983 - D.M. 27/7/1985 – D.M. 14/2/92 e
Circolare 24/6/93 n. 37406/STC, Decreto ministeriale LL.PP. 9/1/96 e Circolare Ministeriale LL.PP. 15/10/1996 n. 252 XX.XX. / X.XX e successive modifiche ed integrazioni;
- Circolare ministeriale LL.PP. 1/9/87 n. 29010 Legge 5/11/71 n. 1086. Decreto Ministeriale 27/7/85. Controlli dei materiali in genere e degli acciai per cemento armato in particolare;
- Decreto Ministeriale LL.PP. 20/11/87 e Circolare Ministeriale LL.PP. 4/1/89 n. 30787. Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento;
- Decreto Ministeriale LL.PP. 3/12/87 e Circolare Ministeriale LL.PP. 16/3/89 n. 31104 – Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate;
- C.N.R. 10025/84 – istruzioni per il progetto, l’esecuzione e il controllo delle strutture prefabbricate in conglomerato cementizio e per le strutture costruite con sistemi industrializzati;
- Decreto Ministeriale LL.PP. 11/3/88 e Circolare Ministeriale LL.PP. 24/9/88 n. 30483 – Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione;
- Decreto LL.PP. 4/5/90 e Circolare Ministeriale LL.PP. 25/2/91 n. 34233. Aggiornamento delle norme tecniche per la progettazione, l’esecuzione e il collaudo dei ponti stradali;
- norme tecniche relative alle tubazioni: D.M. 12/12/1985 e Circolare ministeriale LL.PP.
29/3/86 n. 27291;
- norme per l'accettazione dei leganti idraulici: R.D. 16/11/1939 n. 2228 - D.M. 27/7/1985 - legge 5/11/1971 n. 1086 - D.M. 16/6/1976 e successive modifiche ed integrazioni;
- norme per l'accettazione delle pozzolane e dei materiali a comportamento pozzolanico:
R.D. 16/11/1939 n. 2230 e successive modifiche ed integrazioni;
- norme per l'accettazione delle calci: R.D. 16/11/1939 n. 2231 e successive modifiche ed integrazioni;
- norme per l'accettazione delle pietre naturali da costruzione: X.X. 00/00/0000 n. 2232 e successive modifiche ed integrazioni;
- norme per l'accettazione dei materiali per pavimentazioni: R.D. 16/11/1939 n. 2234 e successive modifiche ed integrazioni;
- norme per l'accettazione dei legnami: D.M. 30/12/1912 e successive modifiche ed integrazioni;
- norme per l'accettazione dei materiali ferrosi: Decreto Reale del 15/7/1925, normativa
U.N.I. e successive modifiche ed integrazioni;
- norme generali concernenti l'impiego e l'esecuzione delle saldature autogene emanate con decreto 26/2/1936, integrato con la circolare in data 20/11/1936 e successive modifiche;
- norme del Comitato Elettrotecnico Italiano (C.E.I.), per quanto riguarda linee ed apparecchiature elettriche ed impianti telefonici.
Per quanto riguarda l'impiego di materiali da costruzione, per i quali si abbiano norme ufficiali, l'appaltatore, su richiesta della D.L., è tenuto all'osservanza delle norme che, pur non avendo carattere ufficiale, fossero raccomandate dai competenti organi tecnici.
L'osservanza di tutte le norme prescritte si intende estesa a tutte le leggi, decreti, disposizioni, ecc. che potranno essere emanati durante l'esecuzione dei lavori e riguardino l'accettazione e l'impiego dei materiali da costruzione e quant'altro attinente ai lavori.
Art. 21 APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI - CUSTODIA DEI CANTIERI
Qualora l'appaltatore non provveda tempestivamente all'approvvigionamento dei materiali occorrenti per assicurare, a giudizio insindacabile dell'appaltante, l'esecuzione dei lavori
entro i termini stabiliti dal contratto, l'appaltante stesso potrà, con semplice ordine di servizio, diffidare l'appaltatore a provvedere a tale approvvigionamento entro un termine perentorio.
Scaduto tale termine infruttuosamente, l'appaltante potrà provvedere senz'altro all'approvvigionamento dei materiali predetti, nelle quantità e qualità che riterrà più opportune, e ne darà comunicazione all'appaltatore, precisando la qualità, le quantità, ed i prezzi dei materiali e l'epoca in cui questi potranno essere consegnati all'appaltatore stesso. In tal caso i materiali saranno contabilizzati a debito dell'appaltatore, al loro prezzo di costo a piè d'opera, maggiorato dell'aliquota del 15% per spese generali dell’appaltante, mentre, d'altra parte, continueranno ad essere contabilizzati a credito dell'appaltatore ai prezzi di contratto. Per effetto del provvedimento di cui sopra l'appaltatore è obbligato a ricevere in consegna tutti i materiali ordinati dall'appaltante e ad accettarne il relativo addebito in contabilità, restando esplicitamente stabilito che, ove i materiali così approvvigionati risultassero eventualmente esuberanti al fabbisogno, nessuna pretesa od eccezione potrà essere sollevata dall'appaltatore stesso, che in tal caso rimarrà proprietario del materiale residuato. L'adozione di siffatto provvedimento non pregiudica in alcun modo la facoltà dell'appaltante di applicare in danno dell'appaltatore, se del caso, gli altri provvedimenti previsti nel presente capitolato o dalle vigenti leggi.
La custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche deve essere affidata a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata. L'inosservanza di tale norma sarà punita ai sensi dell'art. 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646.
Art. 22 ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI E PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE
La Ditta dovrà presentare al responsabile del procedimento, per la necessaria accettazione, prima della consegna dei lavori, ed entro il termine fissato dal responsabile del procedimento stesso, il programma esecutivo dei lavori, di cui all’art. 43, comma 10, del D.P.R. n. 207/2010, con indicazione cronologica e dettagliata dello sviluppo dell'attività del cantiere, elaborato tenendo conto del successivo art. 25, comma 7, del presente CSA ed in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa. Dovrà tuttavia tenere presente che:
d) la chiusura delle strade sarà autorizzata solo per periodi che consentano comunque di tenere conto delle esigenze connesse alle attività produttive, commerciali e degli accessi delle proprietà private (dovranno concordarsi con gli interessati tempi e modalità esecutive delle chiusure); l’appaltatore, pertanto, dovrà acquisire e fornire in tempi utili le necessarie informazioni;
eventuali prolungamenti delle occupazioni stradali che dovessero comportare per la stazione appaltante l’onere di risarcimento o esenzioni contributive a favore delle attività insediate nella zona, se non espressamente previste dal progetto, dovranno essere indennizzate dall’appaltatore;
l'area dell'intervento deve essere comunque opportunamente delimitata; ove essa interferisca con la sede stradale, dovrà essere assicurata con continuità, indipendentemente dalla fase operativa, una libera e sicura fruizione dei marciapiedi.
e) nel caso di interventi su edifici scolastici o su altri edifici destinati a servizi comunali o comunque sedi di attività, potrà essere imposto all'appaltatore di articolare l'intervento in maniera tale da consentire la prosecuzione dell'attività insediata, in adeguate condizioni di sicurezza.
Il programma dovrà essere dettagliato il più possibile, secondo le indicazioni del responsabile del procedimento
Il programma approvato, mentre non vincolerà l'appaltante, che potrà ordinare modifiche anche in corso di attuazione, sarà invece impegnativo per l'appaltatore che avrà l'obbligo di rispettarlo; con riferimento a tale documento verranno valutati i ritardi, sia ai fini dell’applicazione delle penali (anche parziali), che ai fini della rescissione del contratto, per ritardo imputabile all’appaltatore; la mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo darà facoltà all'appaltante di risolvere il contratto per colpa dell'appaltatore, come definito al successivo art. 24.
L'appaltante si riserverà il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio e di disporre altresì lo sviluppo dei lavori nel modo che riterrà più opportuno, in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione delle altre opere ed in relazione alla consegna delle eventuali forniture escluse dall'appalto, senza che l'appaltatore possa rifiutarsi o richiedere speciali compensi.
Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi dell’appaltatore;
c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere;
d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81/2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma precedente.
Art. 23 DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI - LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO
Fermo restando quanto definito dall’art. 27 del capitolato generale di appalto si stabilisce che:
l'orario giornaliero dei lavori, così come le retribuzioni praticate, sarà quello stabilito dal contratto collettivo, valevole nel luogo dove i lavori vengono compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali e ciò anche se l'appaltatore non è iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro.
Non è consentito che singoli operai lavorino più di dieci ore su ventiquattro.
All'infuori dell'orario normale, come pure nei giorni festivi e di sabato, l'appaltatore non potrà a suo arbitrio far eseguire lavori che richiedono la sorveglianza da parte degli agenti dell'appaltante; se, a richiesta dell'appaltatore, la direzione lavori autorizza il prolungamento dell'orario, l'appaltatore non avrà diritto a compenso od indennità di sorta, ma sarà invece tenuto a rimborsare all'appaltante le eventuali maggiori spese di assistenza e sarà soggetto a tutti gli adempimenti relativi previsti dalle norme di legge e dai contratti collettivi di lavoro. Qualora la direzione lavori ordinasse, al di fuori dei casi espressamente previsti dal progetto, per iscritto, il lavoro nei giorni festivi ed il prolungamento dell'orario di lavoro oltre le otto ore giornaliere, all'appaltatore, oltre l'importo del lavoro eseguito, sarà corrisposto, per ogni ora di lavoro straordinario effettivamente eseguito e per ogni operaio accertato presente un compenso pari alla percentuale di maggiorazione stabilita per il lavoro straordinario nei contratti di lavoro, applicata al prezzo della tariffa inserita nell'elenco prezzi per la fornitura di mano d'opera corrispondente alla categoria del lavoratore che ha compiuto il lavoro straordinario.
La predetta facoltà della D.L. non attenua in alcun modo la responsabilità dell'appaltatore circa il rispetto dei tempi contrattuali.
Di norma, prima di ricorrere ad ordinare il lavoro straordinario, la D.L. richiederà all'appaltatore (che risulterà obbligato) di produrre uno specifico aggiornamento del programma dei lavori, che verrà esaminato in contraddittorio fra le parti; ove risultasse evidente l'impossibilità di terminare i lavori nel tempo utile contrattuale, l'ordine impartito dalla
D.L. per il ricorso allo straordinario comporterà la valutazione, a posteriori, sulla base della squadra tipo, delle giornate in tale modo recuperate e per esse (a fronte del riconoscimento del compenso di cui al comma precedente) verrà applicata la penale per ritardata esecuzione prevista dal contratto.
Nessun compenso, infine, sarà dovuto all'appaltatore nei casi di lavoro continuativo di 16 ore (effettuato quando le condizioni di luce naturale nell'epoca in cui si svolgono i lavori lo consentono) e di 24 ore (nei lavori usualmente effettuati senza interruzioni, o per i quali è
prescritta dal capitolato l'esecuzione senza interruzione), stabilito su turni di 8 ore ciascuno e ordinato, sempre per iscritto, dalla direzione lavori.
L’appaltatore potrà promuovere accordi sindacali per l’attuazione della flessibilità dell’orario di lavoro, secondo i criteri e le procedure previste dalle norme vigenti e dai contratti collettivi e integrativi validi nella provincia di esecuzione; in tale caso nessun compenso aggiuntivo è dovuto dalla stazione appaltante all’appaltatore.
Art. 24 ESECUZIONE DI UFFICIO DEI LAVORI - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - SOSTITUIBILITA' DELL'ORIGINARIO APPALTATORE
La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, se ricorrono le condizioni di cui all’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.
Inoltre, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori, tra cui: insufficienza nella disponibilità di manodopera (n. e qualificazione delle maestranze), indisponibilità della strumentazione specialistica necessaria al buon andamento dei lavori, ecc.;
c) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza
sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;
e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la
realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; o violazione di norme sostanziali nel subappalto;
g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
h) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 81/2008;
i) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il
fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
j) mancata presentazione, in tempo utile, della polizza All Risks, o presentazione di polizza
non conforme alle norme di legge ed all’art. 19, lett. b), del presente capitolato;
k) omesso o ritardato pagamento di premi od altra evenienza imputabile all’appaltatore, cui consegua l’anticipata cessazione di efficacia della polizza di cui all’art. 19, lett. b), del presente capitolato, rispetto al termine ivi previsto;
l) mancata presentazione in tempo utile del programma operativo di cui all’art. 43, comma
10, del D.P.R. n. 207/2010, o presentazione di un programma privo di coerenza, di
specificità (anche con riferimento all’art. 25, comma 7, del presente capitolato) e di affidabilità rispetto alle caratteristiche dell’appalto affidato, e mancata adesione alla richiesta di adeguamento di tale documento, effettuata dal responsabile del procedimento;
m) fattispecie previste dall’art. 7 del Protocollo di legalità di cui all’art. 15 del presente
capitolato.
La stazione appaltante, in caso di negligenza e di imperizia nell'esecuzione dei lavori e quando venga compromessa la loro tempestiva esecuzione e la buona riuscita, ha il diritto di liquidare, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, i lavori per la parte di essi regolarmente eseguita, qualunque sia il loro importo complessivo e di addebitare all'impresa il maggior onere che graverebbe sulla stazione appaltante per la stipula del nuovo contratto di completamento dei lavori. Ciò non darà all'impresa diritto alcuno a pretendere speciale compenso all'infuori del pagamento dei lavori eseguiti e del lavoro e dei materiali approvvigionati, secondo quanto appresso specificato, con tassativa esclusione del compenso del decimo delle opere non eseguite, anche se l'ammontare di queste sia superiore al quinto dell'ammontare contrattuale dei lavori.
Causa di risoluzione del contratto potrà essere uno scostamento significativo del programma esecutivo lavori, di cui all'art. 22, tale da pregiudicare irrimediabilmente il rispetto del tempo di esecuzione prescritto. Qualora si verifichi tale circostanza, il D.L. richiederà all’appaltatore di presentare entro 7 gg. un programma aggiornato, articolato per cadenze mensili, sulla base del quale valutare il presunto irrimediabile ritardo; qualora, con il programma presentato l’appaltatore dimostri la possibilità di un recupero del ritardo, il D.L. si riserverà di valutare, a cadenza mensile, l’attuazione del recupero dichiarato dall’appaltatore. |
Per il presente appalto l’Amministrazione si riserva la facoltà, prevista dall’art. 110, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016 di procedere alla sostituzione dell’originario appaltatore, nei casi previsti dalla norma medesima.
Nei casi di risoluzione del contratto, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della stazione appaltante, nel seguente modo:
A) ponendo a base di gara del nuovo appalto l’importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base di gara nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;
B) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:
a) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto
degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;
b) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base di gara opportunamente maggiorato;
c) L’eventuale maggiore onere per la stazione appaltante per effetto della ritardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
Il compimento, nell’esecuzione del presente appalto, di grave negligenza, di inadempienza accertata, di atti in malafede, può comportare causa di esclusione da successive gare bandite da questo Comune, ai sensi dell’art. 24 del Codice III e dell’art. 80, comma 5 lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016.
Art. 25 PENALI IN CASO DI RITARDO - CRONOPROGRAMMA - INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE
Fermo restando quanto previsto all’art. precedente, nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari allo 0.5 (zerovirgolacinque) per mille dell’importo contrattuale; sono fatti salvi gli eventuali maggiori danni dipendenti dal ritardo.
Sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori, le penali sono applicate dal responsabile del procedimento in sede di conto finale ai fini della relativa verifica da parte dell'organo di collaudo o in sede di conferma, da parte dello stesso responsabile del procedimento, del certificato di regolare esecuzione.
E' ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'esecutore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'esecutore.
La misura complessiva della penale non può superare il 10%, pena la risoluzione del contratto in danno dell’appaltatore, che la stazione appaltante effettuerà secondo le modalità di cui all’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.
Qualora il progetto preveda l’esecuzione della prestazione articolata in più parti frazionate, (tale condizione risulterà dal cronoprogramma redatto ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n. 207/2010), nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d’una di tali parti, le penali di cui al comma precedente si applicheranno ai rispettivi importi.
La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma primo, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori alla consegna degli stessi;
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori;
La penale irrogata ai sensi del comma quarto, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 22. La penale di cui al comma quarto, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 4, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, o in occasione di qualunque altro SAL successivo e dello S.F.
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla stazione appaltante a causa dei ritardi.
Ai fini dell’applicazione delle penali di cui al comma quarto, lettera d), si tiene conto del rispetto delle seguenti soglie del cronoprogramma, considerate inderogabili, a partire dalla data di consegna dei lavori:
a) ....................................................................................................... entro giorni .................. b) ....................................................................................................... entro giorni .................. c) ....................................................................................................... entro giorni .................. d) ....................................................................................................... entro giorni .................. |
Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma, o della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale d’appalto o dal capitolato generale d’appalto;
f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente.
Art. 26 ACCERTAMENTO DELL’AVVENUTA ULTIMAZIONE DEI LAVORI
Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 15 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
L’ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l’approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte dell’ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale.
Art. 27 ANTICIPATA PRESA IN CONSEGNA DELLE OPERE
Avvenuta l'ultimazione dei lavori la stazione appaltante potrà prendere immediatamente in consegna le opere eseguite, senza che ciò costituisca rinuncia al collaudo o accettazione delle opere stesse.
In caso di anticipata presa in consegna delle opere, la stazione appaltante si assume la responsabilità della custodia, della manutenzione e della conservazione delle opere stesse, restando comunque a carico dell'appaltatore gli interventi conseguenti a difetti di costruzione.
Art. 28 ESPROPRIAZIONE DEI TERRENI
L'appaltante provvederà ad ottemperare alle formalità prescritte dalla legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, prima che l'appaltatore occupi i terreni occorrenti per l'esecuzione delle opere appaltate; nella fase di immissione in possesso, l'appaltatore dovrà, mediante proprio personale tecnico qualificato, fornire ogni assistenza ed in particolare provvedere ai picchettamenti.
Qualora durante il corso dei lavori insorgessero difficoltà a causa dell'occupazione dei terreni, che richiedessero un rallentamento od anche una sospensione dei lavori, l'appaltatore non avrà diritto a compensi, ma potrà solo ottenere una proroga nel caso che l'impedimento fosse tale da non permettere l'ultimazione dei lavori nel termine stabilito dal presente capitolato.
CAPO IV
NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE LAVORI; ACCETTAZIONE PRELIMINARE MATERIALI E IMPIANTI
Art. 29 DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI DEI LAVORI A CORPO E A MISURA E DELLE SOMMINISTRAZIONI DELLE OPERE IN ECONOMIA - INVARIABILITÀ
I prezzi unitari, in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni, risultano dall'elenco allegato al capitolato speciale d’appalto, al quale verrà applicato il pattuito ribasso di gara, o dal tabulato delle categorie dei lavori riportante i prezzi unitari offerti, a seconda della modalità, di affidamento dell'appalto.
Il prezzo in base al quale saranno pagati i lavori appaltati a corpo, risulta dall'art. 2 del presente capitolato speciale; ad esso verrà applicato il pattuito ribasso di gara.
Tali prezzi in generale comprendono:
- per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporti, cali, perdite, sprechi, ecc., nessuna esclusa, per dargli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto di lavoro;
- per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché le quote per le assicurazioni sociali, e contro gli infortuni, ecc. i DPI, i DPC;
- per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi d'opera pronti al loro uso, accessori ecc. tutto come sopra;
- per i lavori a misura ed a corpo: tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie; tutte le forniture occorrenti e loro lavorazioni ed impiego, indennità di cave di discariche, di passaggi, di depositi, di cantieri e di occupazioni temporanee e diverse; mezzi d'opera provvisionali e di sicurezza nessuno escluso, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa ecc. e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi.
I prezzi medesimi per lavori a misura, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso offerto, sotto le condizioni tutte del contratto e del presente capitolato speciale, si intendono accettati dall'appaltatore, in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi sono fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità.
L'Amministrazione si riserva, per altro, di rivedere e modificare i prezzi di appalto alle condizioni e nei limiti di cui alle disposizioni legislative in materia.
Art. 30 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI APPALTATI A MISURA
Le quantità dei lavori e delle provviste comprese nell'appalto a misura saranno determinate con metodi geometrici o a numero o a peso, in relazione a quanto è espressamente previsto nell’enunciazione delle singole voci dell'elenco prezzi o, in mancanza, secondo quanto definito dal Regolamento Prescrittivo.
I lavori saranno liquidati in base alle misure fissate dal progetto, anche se dalle misure di controllo rilevate dagli incaricati dovessero risultare spessori, lunghezze e cubature effettivamente superiori. Soltanto nel caso che la direzione dei lavori ordini per iscritto maggiori dimensioni, se ne terrà conto nella contabilizzazione. In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, le quali potranno essere motivo di rifacimento a carico dell'impresa. Le misure saranno prese in contraddittorio, mano a mano che si procederà all'esecuzione dei lavori, e riportate su appositi libretti che saranno firmati dagli incaricati della direzione dei lavori e dall'impresa. Se l’appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
Resta sempre salva, in ogni caso, la possibilità di verifica e rettifica in occasione delle operazioni di collaudo.
Sulle quantità dei lavori da contabilizzare, relative ad opere che richiedono apposita certificazione ai fini degli adempimenti normativi di prevenzioni incendi, e/o relativamente al
D. Lgs. n. 81/2008 e/o altre norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, e/o norme sanitarie, ambientali ed attinenti alla stabilità delle strutture, nonché le relative prove, i previsti collaudi e gli eventuali elaborati in versione “come costruito” delle componenti per cui è richiesto tale elemento, si dispone una detrazione nella misura percentuale specificata per ciascuna delle opere sotto riportate, in caso di mancata presentazione, anche parziale, della predetta documentazione.
Opere | Certificazioni da presentare | Quantita % da detrarre |
Tutte le altre previste nel progetto e rientranti nella fattispecie | 10,00% |
L’emissione dello stato finale dei lavori sarà subordinata alla presentazione di tutte le certificazioni richieste e delle relative prove e collaudi; in caso di carenza, anche parziale, si
intenderanno sospesi i termini previsti dal presente capitolato speciale di appalto per la redazione del conto finale e del certificato di regolare esecuzione o di collaudo.
Art. 31 VALUTAZIONE DEI LAVORI A CORPO
La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.
La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione le percentuali relative alle singole lavorazioni indicate nel “prospetto dei gruppi di lavorazioni omogenee” di cui all’art. 4, allegato al presente capitolato speciale per farne parte integrante e sostanziale, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
La lista delle voci e delle quantità relative ai lavori a corpo non ha validità ai fini del presene articolo, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l’esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.
In esecuzione di quanto indicato al precedente comma 3, riferito alla quota parte di lavorazione da contabilizzare in proporzione del lavoro eseguito, si dispone, per le lavorazioni sotto riportate, che una quota percentuale del loro valore, nella misura rispettivamente indicata, sia corrisposta ad avvenuta presentazione dell’apposita certificazione ai fini degli adempimenti normativi di prevenzioni incendi, e/o relativamente al
D. Lgs. n. 81/2008 e/o altre norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, e/o norme sanitarie, ambientali ed attinenti alla stabilità delle strutture, gli eventuali elaborati in versione “come costruito” delle componenti per cui è richiesto tale elemento, nonché le relative prove ed i previsti collaudi.
Lavorazioni | Certificazioni e prove da presentare | Valore % da ritenere |
Tutte le altre previste nel progetto e rientranti nella fattispecie |
L’emissione dello stato finale dei lavori sarà subordinata alla presentazione di tutte le certificazioni richieste e delle relative prove e collaudi; in caso di carenza, anche parziale, si intenderanno sospesi i termini previsti dal presente capitolato speciale di appalto per la redazione del Conto Finale e del Certificato di regolare esecuzione o di collaudo.
Art. 32 MATERIALI A PIÈ D'OPERA
I prezzi di elenco per materiali a piè d'opera, diminuiti del ribasso di gara, si applicano soltanto:
a) alle provviste dei materiali a piè d'opera, che l'appaltatore è tenuto a fare a richiesta della direzione dei lavori, come, ad esempio, le somministrazioni per lavori in economia, la somministrazione di legnami per casseri, paratie, palafitte, travature, ecc. (alla cui esecuzione provvede direttamente l'amministrazione appaltante), la somministrazione di ghiaia o pietrisco, (quando l'impresa non debba effettuarne lo spandimento);
b) alla valutazione dei materiali accettabili nel caso di esecuzione di ufficio e nel caso di rescissione coattiva oppure di scioglimento di contratto;
c) alla valutazione del materiale per l'accreditamento del loro importo nei pagamenti in acconto, che sono eseguite comunque in misura non superiore al 50%;
d) alla valutazione delle provviste a piè d'opera, che si dovessero rilevare dall'amministrazione, quando per variazioni delle provviste introdotte non potessero più trovare impiego nei lavori.
I detti prezzi per i materiali a piè d'opera servono pure per la formazione di nuovi prezzi ai quali deve essere applicato il ribasso contrattuale.
In detti prezzi dei materiali è compresa ogni spesa accessoria per dare i materiali a piè d'opera sul luogo di impiego, le spese generali ed il beneficio dell'impresa.
Art. 33 ACCETTAZIONE DEI MATERIALI
I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del presente capitolato o dagli altri atti contrattuali. Si richiamano peraltro, espressamente, l’art. 68 del D.Lgs. n. 50/2016, le norme U.N.I., C.N.R., C.E.I.
Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle località che l'appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della direzione lavori, ne sia riconosciuta l'idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti.
L'appaltatore è obbligato a prestarsi, in qualsiasi momento, ad eseguire o far eseguire presso il laboratorio o istituto indicato, tutte le prove prescritte dal presente capitolato o dalla
direzione lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che formati in opera e sulle forniture in genere.
Il prelievo dei campioni, da eseguire secondo le norme del C.N.R., verrà effettuato in contraddittorio e sarà appositamente verbalizzato.
L'appaltatore farà si che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse caratteristiche riconosciute ed accettate dalla direzione lavori.
Qualora, in corso d'opera, i materiali e le forniture non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti o si verificasse la necessità di cambiare gli approvvigionamenti, l'appaltatore sarà tenuto alle relative sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo per avanzare richiesta di variazione dei prezzi.
Tutte le forniture, i materiali e le categorie di lavoro sono soggetti all'approvazione della direzione lavori che ha facoltà insindacabile di richiedere la sostituzione o il rifacimento totale o parziale del lavoro eseguito; in questo caso l'appaltatore dovrà provvedere, con immediatezza e a sue spese, all'esecuzione di tali richieste, eliminando inoltre, sempre a suo carico, gli eventuali danni causati.
Le forniture non accettate, ad insindacabile giudizio della direzione lavori, dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere, a cura e spese dell'appaltatore, e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.
L'appaltatore resta comunque totalmente responsabile, in rapporto ai materiali forniti, la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che la stazione appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo finale.
Art. 34 ACCETTAZIONE DEGLI IMPIANTI
Tutti gli impianti compresi nell'appalto e la loro messa in opera, saranno eseguiti nella totale osservanza delle prescrizioni progettuali, delle disposizioni impartite dalla direzione lavori, delle specifiche del presente capitolato e degli altri atti contrattuali, delle leggi, norme e regolamenti vigenti in materia. Si richiamano espressamente tutte le prescrizioni, al riguardo presenti nel capitolato generale, le norme U.N.I., C.N.R., C.E.I. e tutta la normativa specifica. I disegni esecutivi, riguardanti ogni tipo di impianto, dovranno essere consegnati alla direzione lavori almeno 60 giorni prima dell'inizio dei lavori relativi ed andranno corredati da relazioni tecnico-descrittive contenenti tutte le informazioni necessarie per un completo esame dei dati progettuali e delle caratteristiche, sia delle singole parti che dell'impianto nel suo insieme.
L'appaltatore è tenuto a presentare, contestualmente ai disegni esecutivi, un'adeguata campionatura delle parti costituenti l'impianto nei tipi di installazione richiesti e la serie dei certificati comprovanti l'origine e la qualità dei materiali impiegati.
Tutte le forniture relative agli impianti, non accettate ai sensi del precedente art. 33, ad insindacabile giudizio della direzione lavori, dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere, a cura e spese dell'appaltatore, e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.
L'appaltatore resta, comunque, totalmente responsabile di tutte le forniture degli impianti, o parti di essi, la cui accettazione da parte della direzione lavori non pregiudica i diritti che la stazione appaltante potrà avanzare in sede di collaudo finale o nei tempi previsti dalle garanzie fornite dall'appaltatore relativamente all'opera e alle sue parti.
Durante l'esecuzione dei lavori di preparazione, di installazione, di finitura degli impianti e delle opere murarie relative, l'appaltatore dovrà osservare tutte le prescrizioni della normativa vigente in materia antinfortunistica, oltre alle suddette specifiche progettuali o del presente capitolato, restando fissato che eventuali discordanze, danni causati direttamente od indirettamente, imperfezioni riscontrate durante l'installazione od il collaudo, ed ogni altra anomalia segnalata dalla direzione lavori, dovranno essere prontamente riparate a totale carico e spese dell'appaltatore.
DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE AL CAPO I
CONSISTENZA E REQUISITI PRESTAZIONALI RELATIVI ALLE OPERE APPALTATE - ALLEGATI
Art. 35 ALLEGATI - CONSISTENZA E DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE OPERE A CORPO
Le opere "a corpo" comprese nell'appalto, oltre a quanto sommariamente definito all'art. 5, dovranno essere eseguite secondo le caratteristiche, le modalità e la consistenza descritte nell’allegato di seguito indicato:
citare l'allegato
Art. 36 REQUISITI PRESTAZIONALI
In generale le opere da eseguire dovranno essere conformi e rispondenti alle disposizioni di legge specifiche, alle norme U.N.I.-C.N.R. o di altro Ente di certificazione riconosciuto per lo specifico settore di costruzione, nonché, in mancanza delle specifiche normative, alle regole della buona tecnica.
Per quanto riguarda gli standards di qualità e il valore commerciale dei materiali e dei componenti da utilizzarsi, in mancanza di specifiche e utilizzabili indicazioni, desumibili da qualsiasi documento progettuale, si assumerà come termine di confronto lo standard medio che caratterizza gli edifici comunali per analogo uso costruiti negli ultimi 10 anni esclusi quelli che presentino specifici vizi al riguardo.
Si definiscono i requisiti prestazionali contenuti nell’allegato di seguito indicato:
citare l'allegato
Art. 37 ONERI DI SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA, RILIEVO, SCAVO STRATIGRAFICO, RECUPERO
Qualora all’art. 4 sia indicato che l’appalto comprende attività di sorveglianza archeologica, si intende che:
- l'appaltatore dovrà affidare a sua cura e spese a Ditte o Professionisti, referenziati e comunque accettati da parte della competente Sovrintendenza ai Beni Archeologici con sede a Bologna, l’incarico della sorveglianza archeologica, e dovrà attuarne le disposizioni relativamente al modo di procedere negli scavi, sotto il profilo della idoneità delle attrezzature, della tempistica e articolazione delle fasi lavorative (per xxxxx e/o per strati), dei fermi necessari a consentire il rilievo stratigrafico;
- la prestazione a carico dell’appaltatore, dovrà comprendere i rilievi stratigrafici e/o architettonici relativi;
- l’onere del rallentamento delle operazioni di scavo, salvo quanto precisato al punto successivo, deve ritenersi comunque compensato con il prezzo complessivo dell’appalto; anche nel caso di sospensioni dei lavori in attesa degli accertamenti degli Ispettori della Sovrintendenza;
- nel caso di ritrovamenti per i quali venga disposto il recupero, le lavorazioni relative richieste all’appaltatore saranno compensate in economia, o, nel caso si renda necessario realizzare manufatti e/o opere provvisionali, con i prezzi di elenco o con il concordamento di nuovi prezzi; l’appaltatore avrà l’obbligo di provvedervi direttamente, se munito di attrezzature e capacità adeguate, a giudizio degli Ispettori della Sovrintendenza e della D.L. o tramite subappaltatori qualificati; l’onere relativo alle prestazioni degli Archeologi sarà invece interamente sostenuto dall’appaltatore;
Qualora sia indicato che l’appalto comprende scavo archeologico manuale, si intende che esso viene riconosciuto al di fuori dei casi individuati al punto precedente e unicamente ove debba avvenire per ampie sezioni; lo scavo archeologico manuale sarà compensato secondo il prezzo unitario o il prezzo a corpo (con eventuali variazioni proporzionali alla quantità effettivamente svolta rispetto a quanto previsto dal progetto) definito dal capitolato o mediante il concordamento di nuovo prezzo, qualora non vi fosse specifica previsione nel progetto e se ne presentasse invece la necessità; in ogni caso la necessità di ricorrere allo scavo archeologico manuale dovrà risultare da specifica richiesta della Sovrintendenza competente direttamente rivolta alla stazione appaltante; l’appaltatore è comunque obbligato a provvedervi mediante Ditte o Professionisti qualificati e referenziati presso la competente Sovrintendenza ed eventualmente anche con l’ausilio di proprio personale se ammesso dalla Sovrintendenza medesima;
Al di fuori dei casi sopraindicati, restano totalmente a carico dell’appaltatore gli oneri definiti all’art. 13 lettera ap) del presente capitolato.
Art. 38 CONTABILIZZAZIONE DI MATERIALI, STRUTTURE ED IMPIANTI PER I QUALI SONO RICHIESTE APPOSITE CERTIFICAZIONI DI CARATTERISTICHE E DI PRESTAZIONI AI FINI DELLA SICUREZZA
Sui corrispettivi da contabilizzare relativi ai materiali, alle strutture ed agli impianti, per i quali è richiesta apposita certificazione ai fini degli adempimenti normativi di prevenzioni incendi, e/o relativamente al D. Lgs. n. 81/2008 e/o altre norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, e/o norme sanitarie, ambientali ed attinenti alla stabilità delle strutture, verranno praticate le ritenute previste dagli articoli 30 e 31 del presente capitolato, in caso di mancata consegna dei documenti sopra menzionati.
L’ammissione alla contabilizzazione, per quanto subordinata alla suddetta cautela, non può comunque costituire presunzione di accettazione definitiva del materiale, della struttura, e/o dell’impianto; l’accettazione da parte della stazione appaltante e, quindi, la responsabilità dell’appaltatore troveranno definitiva regolazione solo con il collaudo finale e/o con la definitiva accettazione da parte degli organi autorizzatori preposti (Comando V.V.F. A.U.S.L. I.S.P.E.S.L., ecc.). Restano ferme le ulteriori responsabilità a carico dell’appaltatore per difformità e vizi, ai sensi dell’art. 102, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e degli articoli 1667 e 1668 del Codice Civile.
i Completare con le parole «regolare esecuzione» ovvero «collaudo provvisorio» a seconda del caso.