Common use of Provvedimenti disciplinari Clause in Contracts

Provvedimenti disciplinari. L’inosservanza dei doveri da parte del personale dipendente comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione alla entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano: – biasimo inflitto verbalmente per le mancanze lievi; – biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al punto precedente; – multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della retribuzione di cui all'art. 146; – sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10; – licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge. Il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che: – ritardi nell'inizio del lavoro senza giustificazione, per un importo pari all'ammontare della trattenuta; – esegua con negligenza il lavoro affidatogli; – si assenti dal lavoro per un giorno senza comprovata giustificazione; – non dia immediata notizia all'azienda di ogni mutamento della propria dimora, Il provvedimento della sospensione dalla retribuzione e dal servizio si applica nei confronti del lavoratore che: – arrechi danno alle cose ricevute in dotazione ed uso, con dimostrata responsabilità; – si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza; – commetta recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare, in qualunque delle mancanze che prevedono la multa, salvo il caso dell'assenza ingiustificata; – non dia immediata notizia all'azienda di ogni mutamento della propria dimora, durante i congedi. Il licenziamento disciplinare, salva ogni altra azione legale, si applica esclusivamente per le seguenti mancanze: – assenza ingiustificata oltre tre giorni nell'anno solare; – ritardi ingiustificati oltre la quinta volta nell'anno solare, dopo formale diffida per iscritto; – grave violazione degli obblighi di cui all'art.168, 1° e 2° comma; – recidiva nell’infrazione alle norme di legge circa la sicurezza; – l'abuso di fiducia, la concorrenza, la violazione del segreto d'ufficio; – l'esecuzione, in concorrenza con l'attività dell'azienda, di lavoro per conto proprio o di terzi, fuori dell'orario di lavoro; – la recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare in qualunque delle mancanze che prevedono la sospensione, fatto salvo quanto previsto per la recidiva nei ritardi. L'importo delle multe sarà destinato al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Il lavoratore ha facoltà di prendere visione della documentazione relativa al versamento.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Dipendenti Degli Studi d'Amministrazione, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Dipendenti Degli Studi d'Amministrazione

Provvedimenti disciplinari. L’inosservanza 1. La inosservanza dei doveri da parte del personale dipendente comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione alla entità delle mancanze e ed alle circostanze che le accompagnanoaccompagnano tenuto anche conto della rilevanza delle stesse nei confronti della clientela e del rispetto delle norme in materia di privacy connaturato al ruolo svolto: – biasimo - richiamo inflitto verbalmente per le mancanze più lievi; – biasimo - richiamo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al punto precedenteprecedente punto; - multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione di cui all'art. 146globale; - sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10; - licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge. Il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che: - ritardi nell'inizio del lavoro senza giustificazione, per un importo pari all'ammontare della trattenutaretribuzione corrispondente al ritardo; - esegua con negligenza il lavoro affidatogli; - si assenti dal lavoro per un giorno fino a tre giorni nell'anno solare senza comprovata giustificazione; - non dia immediata notizia all'azienda di ogni mutamento della propria dimora, sia durante il servizio sia durante i congedi; - non curi con scrupolo la consegna di valori ricevuti per servizio. Il provvedimento della sospensione dalla retribuzione e dal servizio si applica nei confronti del lavoratore che: - arrechi danno alle cose ricevute in dotazione ed uso, con dimostrata responsabilità; - si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza; - commetta recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare, in qualunque delle mancanze che prevedono la multa, salvo il caso dell'assenza ingiustificata; – non dia immediata notizia all'azienda di ogni mutamento della propria dimora, durante i congedi- utilizzi senza specifica autorizzazione dell'azienda connessione alla rete e/o telefoniche a tariffazione speciale. Il licenziamento disciplinare, salva Salva ogni altra azione legale, il provvedimento del licenziamento disciplinare si applica esclusivamente per le seguenti mancanze: - assenza ingiustificata oltre tre giorni nell'anno solare; - recidiva nei ritardi ingiustificati oltre la quinta volta nell'anno solare, dopo formale diffida per iscritto; - grave violazione degli obblighi di cui all'art.168, 1° e 2° commaderivanti dai doveri incombenti sui lavoratori; – recidiva nell’infrazione - infrazione alle norme di legge circa la sicurezzasicurezza sul lavoro; - l'abuso di fiducia, la concorrenza, la violazione del segreto d'ufficioconcorrenza sleale; - l'esecuzione, in concorrenza con l'attività dell'azienda, di lavoro per conto proprio o di terzi, fuori dell'orario di lavoro; - la recidiva, recidiva oltre la terza volta nell'anno solare in qualunque delle mancanze che prevedono la sospensione, fatto salvo quanto previsto per la recidiva nei ritardi. L'importo delle multe sarà destinato al Fondo pensioni ; - l'utilizzo per fini diversi da quelli d'ufficio e comunque senza specifica autorizzazione scritta del datore di lavoro, degli archivi sui dati sensibili dei lavoratori dipendenti. Il lavoratore ha facoltà di prendere visione clienti raccolti ai sensi della documentazione relativa al versamentovigente normativa sulla privacy e connessi con l'attività dell'azienda.

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Samples: www.assofarm.it, www.afas.it

Provvedimenti disciplinari. L’inosservanza dei doveri I provvedimenti disciplinari da parte della Organizzazione debbono essere adottati in conformità all’articolo 7 della legge n. 300 del 20/5/1970, e nel pieno rispetto delle procedure ivi stabilite (necessità della contestazione per iscritto, obbligo di assegnare al lavoratore un termine di almeno 5 giorni per presentare le proprie deduzioni, facoltà del lavoratore di essere ascoltato di persona e/o di essere assistito dal rappresentante delle XX.XX. cui conferisce mandato), nonché nel rispetto da parte del personale dipendente comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro dei principi generali di diritto vigenti in relazione alla entità delle materia di immediatezza, contestualità ed immodificabilità della contestazione disciplinare. Al riguardo si conviene che la contestazione disciplinare deve essere comunque inviata al lavoratore non oltre 15 giorni lavorativi dal momento in cui l’ufficio preposto ha avuto effettiva conoscenza della mancanza commessa. Si conviene che il provvedimento disciplinare non possa essere adottato dalla Organizzazione oltre il termine di 30 giorni dalla presentazione della deduzione da parte del lavoratore; il predetto termine si interrompe nel caso in cui il dipendente richieda di essere ascoltato di persona unitamente al rappresentante sindacale, riprendendo poi a decorrere dalla data in cui le parti si saranno incontrate per discutere della contestazione. Le mancanze e alle circostanze che le accompagnanodel dipendente possono dar luogo all’adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari da parte dell’organizzazione: – biasimo inflitto verbalmente per le mancanze lievirichiamo verbale; – biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al punto precedenterichiamo scritto; multa in misura non eccedente l'importo superiore all’importo di 4 ore nella retribuzione; sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 10 giorni. Secondo la gravità della retribuzione mancanza e nel rispetto del principio della proporzionalità, incorre nei provvedimenti di cui all'art. 146; – sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10; – licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge. Il provvedimento della multa si applica nei confronti del sopra il lavoratore che: non si presenti al lavoro omettendo di darne comunicazione e giustificazione ai sensi del precedente articolo 34 o abbandoni anche temporaneamente il posto di lavoro senza giustificato motivo; ritardi nell'inizio l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza giustificazionegiustificato motivo; commetta grave negligenza in servizio o irregolarità nell’espletamento dei compiti assegnati; non si attenga alle disposizioni impartite, per un importo pari all'ammontare della trattenutanon esegua le altre mansioni comunque connesse alla qualifica, assegnate dalla direzione o dal superiore gerarchico diretto; ometta di registrare la presenza secondo le modalità stabilite dalla Organizzazione; compia qualsiasi insubordinazione nei confronti dei superiori gerarchici; esegua con negligenza il lavoro affidatogliaffidatogli negligentemente o non ottemperando alle disposizioni impartite; tenga un contegno scorretto od offensivo verso gli utenti, il pubblico, i volontari, gli associati e gli altri dipendenti, compia atti o molestie che siano lesivi delle persone; violi il segreto professionale e d’ufficio, non rispetti l'impostazione e la fisionomia propria della Organizzazione; compia in genere atti, sia all’esterno che all’interno della Organizzazione, che possano arrecare pregiudizio all’economia, all’ordine ed alla immagine della Organizzazione; ometta di comunicare all’amministrazione ogni mutamento, anche di carattere temporaneo di cui all’articolo 12 del presente accordo; ponga in essere atti, comportamenti, molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona nei confronti di altro personale. Nel rispetto delle normative vigenti e sempre che si assenti configuri un notevole inadempimento è consentito il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo: nei punti previsti dal lavoro precedente comma qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità; assenza ingiustificata per tre giorni consecutivi o assenze ingiustificate ripetute per tre volte in un anno in un giorno senza comprovata giustificazioneprecedente e/o seguente alle festività ed alle ferie; – non dia immediata notizia all'azienda di ogni mutamento della propria dimora, Il provvedimento della sospensione dalla retribuzione e dal servizio si applica nei confronti del lavoratore che: – arrechi danno alle cose ricevute in dotazione ed uso, con dimostrata responsabilità; – si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza; – commetta recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare, recidiva in qualunque delle mancanze che prevedono la multa, salvo mancanza quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione disciplinare nell’arco di tre anni dalla applicazione della prima sanzione; assenze per simulata malattia; introduzione sul posto di lavoro di persone estranee senza regolare permesso dell’Organizzazione; abbandono del posto di lavoro durante il caso dell'assenza ingiustificataturno di lavoro; – non dia immediata notizia all'azienda alteri o falsifichi le registrazioni della presenza propria o di ogni mutamento della propria dimora, durante i congedi. Il licenziamento disciplinare, salva ogni altra azione legale, si applica esclusivamente altri dipendenti; per le seguenti mancanze: – assenza ingiustificata oltre tre giorni nell'anno solarel’uso dell’impiego ai fini di interessi personali; – ritardi ingiustificati oltre la quinta volta nell'anno solare, dopo formale diffida per iscritto; – grave violazione degli obblighi di cui all'art.168, 1° e 2° comma; – recidiva nell’infrazione alle norme di legge circa la sicurezza; – l'abuso di fiducia, la concorrenza, la violazione del segreto d'ufficioprofessionale e di ufficio per qualsiasi atto compiuto per negligenza che abbia prodotto grave danno agli utenti, all’Amministrazione o a terzi; – l'esecuzione, in concorrenza con l'attività dell'azienda, per tolleranza di lavoro abusi commessi da dipendenti; per svolgimento di attività continuativa e privata o comunque per conto proprio o di terzi, in violazione degli art. 2104 e 2105 del codice civile; per i casi di concorrenza sleale posta in essere dal dipendente, secondo i principi generali di diritto vigente; accertamento di uso prolungato di sostanze stupefacenti e/o alcoliche che pregiudichi lo svolgimento delle proprie mansioni; accertate molestie di carattere sessuale anche al di fuori dell'orario dell’orario di lavoro; – la recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare per atti di libidine commessi nell’ ambito della Organizzazione. E’ facoltà dell’organizzazione provvedere alla sospensione cautelare onde procedere ad accertamenti preliminari in qualunque delle mancanze caso di adozione di licenziamento. La predetta elencazione ha carattere indicativo ed esemplificativo ma non esaustivo dei casi che prevedono la sospensione, fatto salvo quanto previsto per la recidiva nei ritardi. L'importo delle multe sarà destinato al Fondo pensioni potranno dar luogo all’adozione dei lavoratori dipendenti. Il lavoratore ha facoltà provvedimenti di prendere visione della documentazione relativa al versamentocui ai commi 5 e 6.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Il Personale Dipendente

Provvedimenti disciplinari. L’inosservanza Le mancanze dei doveri da parte dipendenti alle norme del personale dipendente comporta i presente C.C.L., ai regolamenti aziendali, nonché agli ordini di servizio ed alle disposizioni emanate dall'Azienda, nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti leggi ed in particolare dall'art. 7 della legge 20.05.70, n° 300, potranno dar luogo, secondo la gravità della mancanza, ai seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione alla entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano: – biasimo inflitto verbalmente per le mancanze lievi; – biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al punto precedente; – - richiamo verbale - richiamo scritto - multa in misura non eccedente l'importo di superiore a 4 ore della retribuzione di cui all'art. 146; – - sospensione dal lavoro e dalla retribuzione e da 1 a 10 giorni - licenziamento disciplinare. Incorre nei provvedimenti del rimprovero verbale o del rimprovero scritto o della multa o della sospensione a titolo esemplificativo, il lavoratore che : - dia luogo ad assenze ingiustificate dal servizio lavoro per più giorni consecutivi, sino ad un massimo di giorni 10; – licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze cinque, ovvero abbandoni il proprio posto di ragione e di legge. Il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che: – ritardi nell'inizio del lavoro senza giustificazionegiustificato motivo; - abbandoni temporaneamente il servizio senza autorizzazione; - non esegua il lavoro con assiduità, per un importo pari all'ammontare della trattenuta; – oppure lo esegua con negligenza; - senza giustificato motivo, ritardi reiteratamente l'inizio del lavoro; - per disattenzione o negligenza il lavoro affidatogliprocuri guasti non gravi a cose o impianti comunque esistenti in Azienda; – si assenti dal lavoro per un giorno senza comprovata giustificazione; – non dia immediata notizia all'azienda - trasgredisca ai doveri di ogni mutamento della propria dimora, Il provvedimento della sospensione dalla retribuzione riservatezza e dal servizio si applica nei confronti del lavoratore che: – arrechi danno alle cose ricevute in dotazione ed uso, con dimostrata responsabilità; – si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza; – commetta recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare, segretezza inerenti l'attività aziendale - in qualunque delle mancanze altro modo trasgredisca alle disposizioni del presente C.C.L., agli ordini impartiti dall'Azienda o dai Superiori o commetta atti che prevedono la multarechino pregiudizio alla disciplina, salvo il caso dell'assenza ingiustificata; – non dia immediata notizia all'azienda di ogni mutamento della propria dimora, durante i congedi. Il licenziamento disciplinare, salva ogni altra azione legale, si applica esclusivamente per le seguenti mancanze: – assenza ingiustificata oltre tre giorni nell'anno solare; – ritardi ingiustificati oltre la quinta volta nell'anno solare, dopo formale diffida per iscritto; – grave violazione degli obblighi di cui all'art.168, 1° e 2° comma; – recidiva nell’infrazione alle norme di legge circa la sicurezza; – l'abuso di fiducia, la concorrenza, la violazione del segreto d'ufficio; – l'esecuzione, in concorrenza con l'attività dell'azienda, di lavoro per conto proprio o di terzi, fuori dell'orario di lavoro; – la recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare in qualunque delle mancanze che prevedono la sospensione, fatto salvo quanto previsto per la recidiva nei ritardi. L'importo delle multe sarà destinato al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Il lavoratore ha facoltà di prendere visione della documentazione relativa al versamentoall'attività all'igiene ed alla sicurezza dell'Azienda.

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Samples: www.slc-cgil.it

Provvedimenti disciplinari. L’inosservanza dei doveri I provvedimenti disciplinari da parte dell'Amministrazione debbono essere adottati in conformità all'art. 7 della legge n. 300 del personale dipendente comporta i seguenti provvedimenti20.5.70, che saranno presi dal e nel pieno rispetto delle procedure ivi stabilite (necessità della contestazione per iscritto, obbligo di assegnare alla lavoratrice o al lavoratore un termine di almeno cinque giorni per presentare le proprie deduzioni, facoltà della lavoratrice o del lavoratore di chiedere un colloquio personale, e/o di avere assistenza della rappresentante o del rappresentante delle XX.XX. firmatarie del presente contratto), nonché nel rispetto da parte della datrice o del datore di lavoro dei principi generali di diritto vigenti in relazione materia di immediatezza, contestualità ed immodificabilità della contestazione disciplinare. Al riguardo si conviene che comunque la contestazione disciplinare deve essere inviata alla entità lavoratrice o al lavoratore non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dal momento in cui gli organi direttivi delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano: – biasimo inflitto verbalmente per le mancanze lievi; – biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al punto precedente; – multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della retribuzione Amministrazioni di cui all'art. 1461 del presente contratto hanno avuto effettiva conoscenza della mancanza commessa. Si conviene altresì che il provvedimento disciplinare non possa essere adottato dalla datrice o datore di lavoro oltre il termine di 30 (trenta) giorni dalla presentazione della deduzione da parte della lavoratrice o del lavoratore. Le mancanze della dipendente o del dipendente possono dar luogo all'adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari: 1)richiamo verbale; – sospensione 2)richiamo scritto; 3)multa non superiore all'importo di quattro ore della retribuzione; 4)sospensione dal lavoro e dalla retribuzione e dal servizio per un massimo periodo non superiore a dieci giorni. Esemplificativamente, a seconda della gravità della mancanza e nel rispetto del principio della proporzionalità incorre nei provvedimenti di giorni 10; – licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge. Il provvedimento della multa si applica nei confronti del cui sopra la lavoratrice o il lavoratore che: – ritardi nell'inizio a)non si presenti al lavoro omettendo di darne comunicazione e giustificazione ai sensi dell'art.29 o abbandoni anche temporaneamente il posto di lavoro senza giustificato motivo; b)ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza giustificazionegiustificato motivo; c)commetta grave negligenza in servizio o irregolarità nell'espletamento dei compiti assegnati; d)non esegua le mansioni connesse alla qualifica assegnata dalla Amministrazione; non si attenga alle disposizioni terapeutiche impartite non si attenga alle indicazioni assistenziali e/o educative; e)ometta di controfirmare il registro delle presenze e/o di marcare l'orologio marcatempo; f)compia insubordinazione nei confronti di superiori gerarchici, per un importo pari all'ammontare della trattenuta; – esegua con negligenza il lavoro affidatogliaffidatogli negligentemente o non ottemperando alle disposizioni impartite; – si assenti dal lavoro per g)tenga un giorno senza comprovata giustificazionecontegno scorretto od offensivo verso l’utenza, il pubblico e le altre o altri dipendenti; compia atti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona; h)violi il segreto professionale e di ufficio; non dia immediata notizia all'azienda rispetti l'impostazione e la fisionomia propria della Associazione, non attui metodologie assistenziali, educative, didattiche o riabilitative proposte dalla équipe direttiva; i)compia in genere atti che possono arrecare pregiudizio alla economia, all'ordine e all'immagine della Associazione; l)ometta di comunicare all'Amministrazione ogni mutamento della propria dimora, Il provvedimento della sospensione dalla retribuzione e dal servizio si applica nei confronti del lavoratore che: – arrechi danno alle cose ricevute in dotazione ed uso, con dimostrata responsabilità; – si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza; – commetta recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare, in qualunque delle mancanze che prevedono la multa, salvo il caso dell'assenza ingiustificata; – non dia immediata notizia all'azienda domicilio anche di ogni mutamento della propria dimora, durante i congedi. Il licenziamento disciplinare, salva ogni altra azione legale, si applica esclusivamente per le seguenti mancanze: – assenza ingiustificata oltre tre giorni nell'anno solare; – ritardi ingiustificati oltre la quinta volta nell'anno solare, dopo formale diffida per iscritto; – grave violazione degli obblighi di cui all'art.168, 1° e 2° comma; – recidiva nell’infrazione alle norme di legge circa la sicurezza; – l'abuso di fiducia, la concorrenza, la violazione del segreto d'ufficio; – l'esecuzione, in concorrenza con l'attività dell'azienda, di lavoro per conto proprio o di terzi, fuori dell'orario di lavoro; – la recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare in qualunque delle mancanze che prevedono la sospensione, fatto salvo quanto previsto per la recidiva nei ritardi. L'importo delle multe sarà destinato al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Il lavoratore ha facoltà di prendere visione della documentazione relativa al versamentocarattere temporaneo.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Le Lavoratrici Ed I Lavoratori Dipendenti Dall’anffas

Provvedimenti disciplinari. L’inosservanza dei doveri Le mancanze del lavoratore potranno essere punite, a seconda della loro gravita, con: ammonizione verbale; ammonizione scritta; multa non superiore all'importo di 4 ore di retribuzione; sospensione dal lavoro e della retribuzione per un periodo non superiore a 10 giorni di effettivo lavoro; licenziamento disciplinare. La procedura di contestazione degli addebiti verrà tempestivamente avviata entro e non oltre giorni 10 da parte del personale dipendente comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dal quando il datore di lavoro in relazione alla entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano: – biasimo inflitto verbalmente per le mancanze lievi; – biasimo inflitto abbia avuto conoscenza dei fatti e/o degli inadempimenti rilevanti ai fini disciplinari. Il datore di lavoro non può adottare provvedimenti disciplinari nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato per iscritto nei casi l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa. In tale comunicazione dovrà essere espressamente indicato il termine entro cui il lavoratore potrà presentare leproprie giustificazioni. Tale termine non potrà essere inferiore a cinque giorni lavorativi. I provvedimenti disciplinari più gravi del richiamo verbale possono essere applicati non prima che siano trascorsi 5 giorni dalla formale contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa e, di recidiva norma, non oltre il 30° giorno dal ricevimento delle infrazioni giustificazioni. Per esigenze dovute a difficoltà nella fase di valutazione delle controdeduzioni e di decisione nel merito,il termine di cui sopra (30 giorni) può essere prorogato di ulteriori 30 giorni, purché l'azienda ne dia preventiva comunicazione scritta al punto precedente; – multa lavoratore interessato. L'eventuale adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere comunicata al lavoratore in misura forma scritta. Se al termine di tale periodo nessun provvedimento è stato comminato, le giustificazioni addotte dal lavoratore si intenderanno accolte o comunque non eccedente l'importo si terrà conto della contestazione. Il datore di 4 ore della retribuzione lavoro che intenda applicare la sanzione al lavoratore dovrà motivare il provvedimento adottato. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell'Organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. Non si tiene conto a nessun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi 2 anni dalla loro applicazione. Il lavoratore che intenda impugnare il procedimento disciplinare inflittogli può avvalersi delle proceduredi conciliazione di cui all'art. 146; – sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10; – licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge. Il provvedimento 7 della multa si applica nei confronti del lavoratore che: – ritardi nell'inizio del lavoro senza giustificazione, per un importo pari all'ammontare della trattenuta; – esegua con negligenza il lavoro affidatogli; – si assenti dal lavoro per un giorno senza comprovata giustificazione; – non dia immediata notizia all'azienda di ogni mutamento della propria dimora, Il provvedimento della sospensione dalla retribuzione e dal servizio si applica nei confronti del lavoratore che: – arrechi danno alle cose ricevute in dotazione ed uso, con dimostrata responsabilità; – si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza; – commetta recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare, in qualunque delle mancanze che prevedono la multa, salvo il caso dell'assenza ingiustificata; – non dia immediata notizia all'azienda di ogni mutamento della propria dimora, durante i congedi. Il licenziamento disciplinare, salva ogni altra azione legale, si applica esclusivamente per le seguenti mancanze: – assenza ingiustificata oltre tre giorni nell'anno solare; – ritardi ingiustificati oltre la quinta volta nell'anno solare, dopo formale diffida per iscritto; – grave violazione degli obblighi di cui all'art.168, 1° e 2° comma; – recidiva nell’infrazione alle norme di legge circa la sicurezza; – l'abuso di fiducia, la concorrenza, la violazione del segreto d'ufficio; – l'esecuzione, in concorrenza con l'attività dell'azienda, di lavoro per conto proprio o di terzi, fuori dell'orario di lavoro; – la recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare in qualunque delle mancanze che prevedono la sospensione, fatto salvo quanto previsto per la recidiva nei ritardi. L'importo delle multe sarà destinato al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Il lavoratore ha facoltà di prendere visione della documentazione relativa al versamenton. 300/1970.

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Samples: Contratto a Tempo Parziale

Provvedimenti disciplinari. L’inosservanza dei doveri Saipem provvederà a sanzionare ogni comportamento illecito, ascrivibile al Personale Saipem, che dovesse emergere a seguito di attività di verifica di Segnalazioni condotte ai sensi del presente documento normativo, secondo quanto previsto ai seguenti capoversi del presente paragrafo Saipem, in ogni caso, compirà ogni ragionevole sforzo al fine di impedire eventuali condotte che violino le Leggi Anticorruzione e/o la presente procedura da parte del personale dipendente comporta i seguenti provvedimentimedesimo Personale Saipem. In riferimento all’applicazione del presente documento normativo, che saranno presi dal datore nel caso in cui dagli esiti della fase di lavoro in relazione alla entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnanoistruttoria: – biasimo inflitto verbalmente per le mancanze lievi• emergano Segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave effettuate da dipendenti; – biasimo inflitto per iscritto nei casi o • si evidenzino presunti comportamenti illeciti o irregolari da parte di recidiva delle infrazioni di cui al punto precedenteuno o più dipendenti Saipem; – multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della retribuzione di cui all'art. 146; – sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10; – licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge. Il provvedimento della multa o • si applica nei confronti del lavoratore che: – ritardi nell'inizio del lavoro senza giustificazione, per un importo pari all'ammontare della trattenuta; – esegua con negligenza il lavoro affidatogli; – si assenti dal lavoro per un giorno senza comprovata giustificazione; – non dia immediata notizia all'azienda di ogni mutamento della propria dimora, Il provvedimento della sospensione dalla retribuzione e dal servizio si applica nei confronti del lavoratore che: – arrechi danno alle cose ricevute in dotazione ed uso, con dimostrata responsabilità; – si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza; – commetta recidiva, oltre evidenzi la terza volta nell'anno solare, in qualunque delle mancanze che prevedono la multa, salvo il caso dell'assenza ingiustificata; – non dia immediata notizia all'azienda di ogni mutamento della propria dimora, durante i congedi. Il licenziamento disciplinare, salva ogni altra azione legale, si applica esclusivamente per le seguenti mancanze: – assenza ingiustificata oltre tre giorni nell'anno solare; – ritardi ingiustificati oltre la quinta volta nell'anno solare, dopo formale diffida per iscritto; – grave violazione degli obblighi di cui all'art.168riservatezza dell'identità del segnalante e dell'informazione o il compimento di atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del segnalante; il Team Segnalazioni, informa il Comitato Segnalazioni. Il Comitato Segnalazioni (i) inoltra le risultanze delle verifiche alle competenti funzioni Risorse Umane ai sensi dei documenti normativi Saipem in materia di accertamento di presunti comportamenti illeciti, (ii) ne monitora l'attuazione e 2° comma; – recidiva nell’infrazione alle norme di legge circa la sicurezza; – l'abuso di fiducia(iii) assicura che sia informato tempestivamente il soggetto e/o società segnalati. La Funzione Internal Audit riceve periodicamente dalle funzioni Risorse Umane competenti le valutazioni effettuate al riguardo. Saipem prenderà adeguati provvedimenti nei confronti dei dipendenti, la concorrenzadirigenti, la violazione del segreto d'ufficio; – l'esecuzioneamministratori, in concorrenza con l'attività dell'aziendasindaci che, secondo quanto disposto dal Modello dal contratto collettivo di lavoro per conto proprio o di terzi, fuori dell'orario di lavoro; – la recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare in qualunque delle mancanze che prevedono la sospensione, fatto salvo quanto previsto per la recidiva nei ritardi. L'importo delle multe sarà destinato al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Il lavoratore ha facoltà di prendere visione della documentazione relativa al versamento.dalle altre norme nazionali applicabili:

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Samples: saipem-cdn.thron.com

Provvedimenti disciplinari. L’inosservanza Il lavoratore che viene meno agli obblighi assunti verso l'azienda, oltre a perdere la retribuzione corrispettiva della prestazione eventualmente mancata, può essere punito dall'azienda stessa con uno dei doveri seguenti provvedimenti, graduati secondo la gravità dei fatti da sanzionare: - rimprovero verbale o richiamo scritto, comminabile per le mancanze minori, non interessanti comunque la sicurezza dell'esercizio; - multa, fino ad un massimo di 4 ore di retribuzione ordinaria, comminabile per le mancanze che incidono sensibilmente sull'ordine o sull'attività o sul patrimonio aziendale; - sospensione dal lavoro, con perdita della corrispondente retribuzione, fino ad un massimo di 10 giorni lavorativi, comminabile per le mancanze che arrecano pregiudizio rilevante all'ordine o all'attività o al patrimonio aziendale. La ripetizione di una mancanza può essere punita con un provvedimento più severo rispetto a quello ordinariamente applicato per la stessa mancanza; la ripetizione, sanzionabile come tale, è realizzata dal succedersi di più mancanze analoghe. Di fronte a qualsiasi mancanza, l'azienda è sempre libera di adottare, se le circostanze particolari del caso lo consigliano, un provvedimento meno severo rispetto a quello contemplato, per la mancanza contestata, nelle precedenti norme. Nessun provvedimento disciplinare più grave del rimprovero verbale può essere adottato senza la preventiva contestazione degli addebiti al lavoratore; tale contestazione deve essere notificata tempestivamente, di norma entro 20 giorni, una volta che l'azienda abbia acquisito conoscenza dell'infrazione, delle relative circostanze e delle responsabilità personali. Il lavoratore può presentare le proprie giustificazioni entro il termine di cinque giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione aziendale, e può farsi assistere da un rappresentante dell'Associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato ovvero da un dirigente della Rappresentanza sindacale aziendale. L'eventuale comminazione del provvedimento disciplinare deve essere notificata per iscritto al lavoratore nel termine ordinatorio di dieci giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore stesso per presentare le sue giustificazioni. In tale comunicazione devono essere specificati i motivi del provvedimento. Il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare, ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, può promuovere, nei 20 giorni successivi, anche per mezzo dell'Associazione sindacale alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite la Direzione provinciale del lavoro, di un Collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal Direttore della Direzione provinciale del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del personale dipendente comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dal Collegio. Qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni dalla ricezione dell'invito rivoltogli dalla Direzione provinciale del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in relazione alla entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano: – biasimo inflitto verbalmente per le mancanze lievi; – biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni seno al Collegio di cui al punto comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il datore di lavoro adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione. L'azienda che intenda chiedere il risarcimento dei danni al lavoratore deve preventivamente adottare almeno il provvedimento disciplinare del rimprovero scritto, specificando l'entità del danno. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso i cui termini - salvo quanto previsto diversamente dall'art. 10 del R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825 - sono stabiliti come segue: - per il dipendente di 1º livello super e 1º livello: 60 giorni di calendario; – multa - per il dipendente di 2º e 3º livello: 30 giorni di calendario; - per il dipendente di 4º, 5º, 6º e 7º livello: 15 giorni di calendario. E' esonerato dall'obbligo di dare il preavviso il lavoratore dimissionario al termine del (o durante il) periodo di assenza dal servizio con diritto alla conservazione del posto per malattia o infortunio, gravidanza o puerperio, richiamo alle armi. Durante il decorso del preavviso di licenziamento vanno concessi al lavoratore, compatibilmente con le esigenze del servizio, permessi retribuiti per la ricerca di altre occupazioni. La comunicazione delle volontà di recesso va in misura ogni caso effettuata per iscritto, a pena di nullità. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto in qualunque momento, senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, o prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, qualora si verifichi una causa che non eccedente l'importo di 4 ore della retribuzione di cui all'artconsenta la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto, a termini dell'art. 146; – 2119 del codice civile. Se la mancanza verificatasi è sanzionabile con il licenziamento senza preavviso, l'azienda può deliberare la sospensione cautelativa dal servizio e dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10; – licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge. Il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore chefino a quando non ha condotto a termine i necessari accertamenti: – ritardi nell'inizio qualora agli accertamenti non segua il licenziamento senza preavviso, il periodo di sospensione cautelativa va computato nell'anzianità di servizio, fermi restando comunque gli effetti del lavoro senza giustificazionediverso provvedimento eventualmente adottato dall'azienda. Per quanto non diversamente previsto, per un importo pari all'ammontare della trattenuta; – esegua con negligenza il lavoro affidatogli; – si assenti dal lavoro per un giorno senza comprovata giustificazione; – non dia immediata notizia all'azienda di ogni mutamento della propria dimora, Il provvedimento della sospensione dalla retribuzione e dal servizio si applica nei confronti del lavoratore che: – arrechi danno alle cose ricevute in dotazione ed uso, con dimostrata responsabilità; – si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza; – commetta recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare, in qualunque delle mancanze che prevedono la multa, salvo il caso dell'assenza ingiustificata; – non dia immediata notizia all'azienda di ogni mutamento della propria dimora, durante i congedi. Il licenziamento disciplinare, salva ogni altra azione legale, si applica esclusivamente per restano salve le seguenti mancanze: – assenza ingiustificata oltre tre giorni nell'anno solare; – ritardi ingiustificati oltre la quinta volta nell'anno solare, dopo formale diffida per iscritto; – grave violazione degli obblighi di cui all'art.168, 1° e 2° comma; – recidiva nell’infrazione alle norme di legge circa la sicurezza; – l'abuso in materia di fiducia, la concorrenza, la violazione del segreto d'ufficio; – l'esecuzione, in concorrenza con l'attività dell'azienda, di lavoro per conto proprio o di terzi, fuori dell'orario di lavoro; – la recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare in qualunque delle mancanze che prevedono la sospensione, fatto salvo quanto previsto per la recidiva nei ritardi. L'importo delle multe sarà destinato al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Il lavoratore ha facoltà di prendere visione della documentazione relativa al versamentolicenziamento individuale.

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Provvedimenti disciplinari. L’inosservanza L'inosservanza dei doveri da parte del personale dipendente comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione alla entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano: - biasimo inflitto verbalmente per le mancanze lievi; - biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al punto precedente; - multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della retribuzione di cui all'art. 146151; - sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10; - licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge. Il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che: - ritardi nell'inizio del lavoro senza giustificazione, per un importo pari all'ammontare della trattenuta; - esegua con negligenza il lavoro affidatogli; - si assenti dal lavoro per un giorno senza comprovata giustificazione; - non dia immediata notizia all'azienda di ogni mutamento della propria dimora, . Il provvedimento della sospensione dalla retribuzione e dal servizio si applica nei confronti del lavoratore che: - arrechi danno alle cose ricevute in dotazione ed uso, con dimostrata responsabilità; - si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza; - commetta recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare, in qualunque delle mancanze che prevedono la multa, salvo il caso dell'assenza ingiustificata; - non dia immediata notizia all'azienda di ogni mutamento della propria dimora, durante i congedi. Il licenziamento disciplinare, salva ogni altra azione legale, si applica esclusivamente per le seguenti mancanze: - assenza ingiustificata oltre tre giorni nell'anno solare; - ritardi ingiustificati oltre la quinta volta nell'anno solare, dopo formale diffida per iscritto; - grave violazione degli obblighi di cui all'art.168all'art. 173, 1° e 2° comma; - recidiva nell’infrazione nell'infrazione alle norme di legge circa la sicurezza; - l'abuso di fiducia, la concorrenza, la violazione del segreto d'ufficio; - l'esecuzione, in concorrenza con l'attività dell'azienda, di lavoro per conto proprio o di terzi, fuori dell'orario di lavoro; - la recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare solare, in qualunque delle mancanze che prevedono la sospensione, fatto salvo quanto previsto per la recidiva nei ritardi. L'importo delle multe sarà destinato al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Il lavoratore ha facoltà di prendere visione della documentazione relativa al versamento.

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Provvedimenti disciplinari. L’inosservanza Il lavoratore che viene meno agli obblighi assunti verso l’azienda, oltre a perdere la retribuzione corrispettiva della prestazione eventualmente mancata, può essere punito dall’azienda stessa con uno dei doveri seguenti provvedimenti, graduati secondo la gravità dei fatti da sanzionare: – rimprovero verbale o richiamo scritto, comminabile per le mancanze minori, non interessanti comunque la sicurezza dell’esercizio; – multa, fino ad un massimo di 4 ore di retribuzione ordinaria, comminabile per le mancanze che incidono sensibilmente sull’ordine o sull’attività o sul patrimonio aziendale; – sospensione dal lavoro, con perdita della corrispondente retribuzione, fino ad un massimo di 10 giorni lavorativi, comminabile per le mancanze che arrecano pregiudizio rilevante all’ordine o all’attività o al patrimonio aziendale. La ripetizione di una mancanza può essere punita con un provvedimento più severo rispetto a quello ordinariamente applicato per la stessa mancanza; la ripetizione, sanzionabile come tale, è realizzata dal succedersi di più mancanze analoghe. Di fronte a qualsiasi mancanza, l’azienda è sempre libera di adottare, se le circostanze particolari del caso lo consigliano, un provvedimento meno severo rispetto a quello contemplato, per la mancanza contestata, nelle precedenti norme. Nessun provvedimento disciplinare più grave del rimprovero verbale può essere adottato senza la preventiva contestazione degli addebiti al lavoratore; tale contestazione deve essere notificata tempestivamente, di norma entro 20 giorni, una volta che l’azienda abbia acquisito conoscenza dell’infrazione, delle relative circostanze e delle responsabilità personali. Il lavoratore può presentare le proprie giustificazioni entro il termine di cinque giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione aziendale, e può farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato ovvero da un dirigente della rappresentanza sindacale aziendale. L’eventuale comminazione del provvedimento disciplinare deve essere notificata per iscritto al lavoratore nel termine ordinatorio di dieci giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore stesso per presentare le sue giustificazioni. In tale comunicazione devono essere specificati i motivi del provvedimento. Il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare, ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, può promuovere, nei 20 giorni successivi, anche per mezzo dell’associazione sindacale alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite la Direzione provinciale del lavoro, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore della Direzione provinciale del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del personale dipendente comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dal collegio. Qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni dalla ricezione dell’invito rivoltogli dalla Direzione provinciale del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in relazione alla entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano: – biasimo inflitto verbalmente per le mancanze lievi; – biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni seno al collegio di cui al punto comma precedente; – multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della retribuzione di cui all'art. 146; – sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10; – licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge. Il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che: – ritardi nell'inizio del lavoro senza giustificazione, per un importo pari all'ammontare della trattenuta; – esegua con negligenza il lavoro affidatogli; – si assenti dal lavoro per un giorno senza comprovata giustificazione; – non dia immediata notizia all'azienda di ogni mutamento della propria dimora, Il provvedimento della sospensione dalla retribuzione e dal servizio si applica nei confronti del lavoratore che: – arrechi danno alle cose ricevute in dotazione ed uso, con dimostrata responsabilità; – si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza; – commetta recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare, in qualunque delle mancanze che prevedono la multa, salvo il caso dell'assenza ingiustificata; – non dia immediata notizia all'azienda di ogni mutamento della propria dimora, durante i congedi. Il licenziamento disciplinare, salva ogni altra azione legale, si applica esclusivamente per le seguenti mancanze: – assenza ingiustificata oltre tre giorni nell'anno solare; – ritardi ingiustificati oltre la quinta volta nell'anno solare, dopo formale diffida per iscritto; – grave violazione degli obblighi di cui all'art.168, 1° e 2° comma; – recidiva nell’infrazione alle norme di legge circa la sicurezza; – l'abuso di fiducia, la concorrenzasanzione disciplinare non ha effetto. Se il datore di lavoro adisce l’autorità giudiziaria, la violazione sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del segreto d'ufficio; – l'esecuzionegiudizio. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione. L’azienda che intenda chiedere il risarcimento dei danni al lavoratore deve preventivamente adottare almeno il provvedimento disciplinare del rimprovero scritto, in concorrenza con l'attività dell'azienda, di lavoro per conto proprio o di terzi, fuori dell'orario di lavoro; – la recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare in qualunque delle mancanze che prevedono la sospensione, fatto salvo quanto previsto per la recidiva nei ritardi. L'importo delle multe sarà destinato al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Il lavoratore ha facoltà di prendere visione della documentazione relativa al versamentospecificando l’entità del danno.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Gli Addetti Agli Impianti Di Trasporto a Fune

Provvedimenti disciplinari. L’inosservanza dei doveri da parte Le infrazioni del personale dipendente comporta i lavoratore alle norme del presente contratto ed a quelle aziendali compatibili, potranno dar luogo, a secondo della gravità della mancanza, ai seguenti provvedimentiprovvedimenti disciplinari: ✎ richiamo verbale; ✎ richiamo scritto; ✎ multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione (minimo contrattuale, che saranno presi eventuale superminimo, indennità di contingenza); ✎ sospensione dal datore di lavoro in relazione alla entità delle mancanze o dal trattamento economico e alle circostanze che le accompagnano: – biasimo inflitto verbalmente dal lavoro per le mancanze lieviun periodo non superiore a tre giorni; – biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni ✎ licenziamento senza preavviso né indennità sostitutiva. La sospensione di cui al punto precedente; – multa lettera d) si può applicare a quelle mancanze le quali, anche in misura considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non eccedente l'importo siano così gravi da rendere applicabile una maggior sanzione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b) e c), ovvero in casi di 4 ore della retribuzione recidiva. Il licenziamento di cui all'art. 146; – sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10; – licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge. Il provvedimento della multa si applica alla lettera e) potrà essere adottato nei confronti del lavoratore colpevole di mancanze relative a doveri anche se non particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali non siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro, salve restando le procedure in atto. A titolo esemplificativo, incorrerà nei provvedimenti della multa o della sospensione il lavoratore che: – ritardi nell'inizio del ✎ abbandoni temporaneamente il lavoro senza giustificazionegiustificato motivo; ✎ ritardi l'inizio del lavoro, per un importo pari all'ammontare della trattenutalo sospenda o ne anticipi la cessazione senza giustificato motivo; esegua con negligenza negligentemente il lavoro affidatogli; – si assenti dal lavoro per un giorno senza comprovata giustificazionedisattenzione, cagioni danni al materiale ed agli animali e non avverta subito il suo superiore diretto di eventuali danneggiamenti riscontrati nel materiale o di evidenti irregolarità nello stato degli animali; – non dia immediata notizia all'azienda ✎ venga trovato addormentato durante l'orario di ogni mutamento della propria dimora, Il provvedimento della sospensione dalla retribuzione e dal servizio si applica nei confronti del lavoratore che: – arrechi danno alle cose ricevute in dotazione ed uso, con dimostrata responsabilitàlavoro; si presenti in servizio o si trovi al lavoro in stato di manifesta ubriachezza; – commetta recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare, ✎ fumi nelle scuderie durante il lavoro o introduca bevande alcoliche; ✎ dia arbitrariamente disposizioni contrarie a quelle disposte dal suo superiore diretto e dalla Direzione; ✎ arrechi offesa ai compagni di lavoro o in genere al personale addetto alle scuderie; ✎ trasgredisca in qualunque modo alle disposizioni del presente contratto o commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale all'igiene, al normale e puntuale andamento del lavoro. Sempre a titolo esemplificativo, incorrerà nel provvedimento del licenziamento senza preavviso né indennità sostitutiva nei casi di: ✎ insubordinazione verso i superiori e gravi offese verso compagni di lavoro; ✎ reati per i quali siano intervenute condanne penali definitive o per i quali, data la loro natura e il complesso delle mancanze che prevedono mansioni affidate al lavoratore, non consentano la multaprosecuzione del rapporto; ✎ rissa all'interno dei locali aziendali; ✎ gravi omissioni o negligenze colpose o dolose, salvo il caso dell'assenza ingiustificata; – non dia immediata notizia all'azienda di ogni mutamento della propria dimorasiano o meno seguite da danneggiamenti economici, durante i congedi. Il licenziamento disciplinare, salva ogni altra azione legale, si applica esclusivamente per le seguenti mancanze: – assenza ingiustificata oltre tre giorni nell'anno solare; – ritardi ingiustificati oltre la quinta volta nell'anno solare, dopo formale diffida per iscritto; – grave violazione degli obblighi di cui all'art.168, 1° e 2° comma; – recidiva nell’infrazione alle norme di legge circa la sicurezza; – l'abuso abuso di fiducia, maltrattamento agli animali; ✎ inosservanza alle disposizioni per l'assistenza e l'allenamento dei cavalli; ✎ danneggiamenti volontari del materiale; ✎ trafugamento di oggetti, materiali ed altro di proprietà dell'azienda; ✎ recidiva in qualunque mancanza che abbia dato luogo a più sospensioni nell'anno precedente; ✎ assenza ingiustificata per tre giorni di seguito; ✎ violazione al divieto di prestare la concorrenzapropria opera in costanza di rapporto, la a favore di altre scuderie; ✎ violazione del segreto d'ufficio; – l'esecuzioneai divieti di cui all’art. 40. Indipendentemente dal provvedimento disciplinare, in concorrenza con l'attività dell'aziendacaso di danneggiamento volontario o per colpa grave e furto, il lavoratore sarà tenuto al risarcimento dei danni. Per le procedure relative ai provvedimenti di lavoro per conto proprio o di terzicui sopra, fuori dell'orario di lavoro; – la recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare in qualunque delle mancanze che prevedono la sospensione, fatto salvo si fa riferimento quanto espressamente previsto per la recidiva nei ritardi. L'importo delle multe sarà destinato al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Il lavoratore ha facoltà di prendere visione della documentazione relativa al versamentodalla legge 20.05.1970 n. 300.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti

Provvedimenti disciplinari. L’inosservanza Il lavoratore che viene meno agli obblighi assunti verso l’azienda, oltre a perdere la retribuzione corrispettiva della prestazione eventualmente mancata, può essere punito dall’azienda stessa con uno dei doveri seguenti provvedimenti, graduati secondo la gravità dei fatti da sanzionare: rimprovero verbale o richiamo scritto, comminabile per le mancanze minori, non interessanti comunque la sicurezza dell’esercizio; multa, fino ad un massimo di 4 ore di retribuzione ordinaria, comminabile per le mancanze che incidono sensibilmente sull’ordine o sull’attività o sul patrimonio aziendale; sospensione dal lavoro, con perdita della corrispondente retribuzione, fino ad un massimo di 10 giorni lavorativi, comminabile per le mancanze che arrecano pregiudizio rilevante all’ordine o all’attività o al patrimonio aziendale. La ripetizione di una mancanza può essere punita con un provvedimento più severo rispetto a quello ordinariamente applicato per la stessa mancanza; la ripetizione, sanzionabile come tale, è realizzata dal succedersi di più mancanze analoghe. Di fronte a qualsiasi mancanza, l’azienda è sempre libera di adottare, se le circostanze particolari del caso lo consigliano, un provvedimento meno severo rispetto a quello contemplato, per la mancanza contestata, nelle precedenti norme. Nessun provvedimento disciplinare più grave del rimprovero verbale può essere adottato senza la preventiva contestazione degli addebiti al lavoratore; tale contestazione deve essere notificata tempestivamente, di norma entro 20 giorni, una volta che l’azienda abbia acquisito conoscenza dell’infrazione, delle relative circostanze e delle responsabilità personali. Il lavoratore può presentare le proprie giustificazioni entro il termine di cinque giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione aziendale, e può farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato ovvero da un dirigente della rappresentanza sindacale aziendale. L’eventuale comminazione del provvedimento disciplinare deve essere notificata per iscritto al lavoratore nel termine ordinatorio di dieci giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore stesso per presentare le sue giustificazioni. In tale comunicazione devono essere specificati i motivi del provvedimento. Il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare, ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, può promuovere, nei 20 giorni successivi, anche per mezzo dell’associazione sindacale alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite la Direzione provinciale del lavoro, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore della Direzione provinciale del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del personale dipendente comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dal collegio. Qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni dalla ricezione dell’invito rivoltogli dalla Direzione provinciale del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in relazione alla entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano: – biasimo inflitto verbalmente per le mancanze lievi; – biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni seno al collegio di cui al punto comma precedente; – multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della retribuzione di cui all'art. 146; – sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10; – licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge. Il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che: – ritardi nell'inizio del lavoro senza giustificazione, per un importo pari all'ammontare della trattenuta; – esegua con negligenza il lavoro affidatogli; – si assenti dal lavoro per un giorno senza comprovata giustificazione; – non dia immediata notizia all'azienda di ogni mutamento della propria dimora, Il provvedimento della sospensione dalla retribuzione e dal servizio si applica nei confronti del lavoratore che: – arrechi danno alle cose ricevute in dotazione ed uso, con dimostrata responsabilità; – si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza; – commetta recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare, in qualunque delle mancanze che prevedono la multa, salvo il caso dell'assenza ingiustificata; – non dia immediata notizia all'azienda di ogni mutamento della propria dimora, durante i congedi. Il licenziamento disciplinare, salva ogni altra azione legale, si applica esclusivamente per le seguenti mancanze: – assenza ingiustificata oltre tre giorni nell'anno solare; – ritardi ingiustificati oltre la quinta volta nell'anno solare, dopo formale diffida per iscritto; – grave violazione degli obblighi di cui all'art.168, 1° e 2° comma; – recidiva nell’infrazione alle norme di legge circa la sicurezza; – l'abuso di fiducia, la concorrenzasanzione disciplinare non ha effetto. Se il datore di lavoro adisce l’autorità giudiziaria, la violazione sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del segreto d'ufficio; – l'esecuzionegiudizio. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione. L’azienda che intenda chiedere il risarcimento dei danni al lavoratore deve preventivamente adottare almeno il provvedimento disciplinare del rimprovero scritto, in concorrenza con l'attività dell'azienda, di lavoro per conto proprio o di terzi, fuori dell'orario di lavoro; – la recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare in qualunque delle mancanze che prevedono la sospensione, fatto salvo quanto previsto per la recidiva nei ritardi. L'importo delle multe sarà destinato al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Il lavoratore ha facoltà di prendere visione della documentazione relativa al versamentospecificando l’entità del danno.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Gli Addetti Agli Impianti Di Trasporto a Fune

Provvedimenti disciplinari. L’inosservanza Fermo restando quanto previsto dall'articolo 101 del presente contratto sulle assenze ingiustificate e dall'articolo 154 del presente contratto per i ritardi, l'inosservanza dei doveri da parte del personale dipendente comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione alla entità all'entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano: biasimo inflitto verbalmente per le mancanze più lievi; biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al punto precedenterecidiva; multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore di retribuzione; sospensione della retribuzione di cui all'art. 146; – sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10; licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di leggelegge (licenziamento in tronco). Il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che: – ritardi nell'inizio del lavoro senza giustificazione, per un importo pari all'ammontare della trattenuta; – esegua con negligenza il lavoro affidatogli; – si assenti dal lavoro per un giorno senza comprovata giustificazione; – non dia immediata notizia all'azienda di ogni mutamento della propria dimora, Il provvedimento della sospensione dalla retribuzione e dal servizio si applica nei confronti del lavoratore che: – arrechi danno alle cose ricevute in dotazione ed uso, con dimostrata responsabilità; – si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza; – commetta recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare, in qualunque delle mancanze che prevedono la multa, salvo il caso dell'assenza ingiustificata; – non dia immediata notizia all'azienda di ogni mutamento della propria dimora, durante i congedi. Il licenziamento disciplinare, salva Salva ogni altra azione legale, il provvedimento di cui al punto 5 (licenziamento in tronco) si applica esclusivamente alle mancanze più gravi per ragioni di moralità e di fedeltà verso lo studio in armonia con le seguenti mancanze: – assenza ingiustificata oltre tre giorni nell'anno solare; – ritardi ingiustificati oltre la quinta volta nell'anno solare, dopo formale diffida per iscritto; – grave violazione degli obblighi norme di cui all'art.168all'articolo 2105 del Codice civile, e 2° comma; – recidiva nell’infrazione alle norme di legge circa la sicurezza; – cioè l'abuso di fiducia, la concorrenza, la violazione del segreto d'ufficio; – l'esecuzione, nonché nel caso previsto dall'articolo 101, e in concorrenza con l'attività dell'aziendaquelli di cui all'articolo 2119 del Codice civile. Ove il dipendente sia privato della libertà personale in conseguenza di procedimento penale, il datore di lavoro lo sospenderà dal servizio e dalla paga e da ogni altro emolumento e compenso fino al giudicato definitivo. In caso di procedimento penale per conto proprio o reato non colposo, ove il lavoratore abbia ottenuto la libertà provvisoria, il datore di terzi, fuori dell'orario di lavoro; – la recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare in qualunque delle mancanze che prevedono la sospensione, fatto salvo quanto previsto per la recidiva nei ritardi. L'importo delle multe sarà destinato al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Il lavoratore lavoro ha facoltà di prendere visione della documentazione relativa sospenderlo dal servizio e dalla paga e da ogni altro emolumento o compenso. Salva l'ipotesi di cui al versamentosuccessivo comma, dopo il giudicato definitivo, il datore di lavoro deciderà sull'eventuale riammissione in servizio, fermo restando che comunque il periodo di sospensione non sarà computato agli effetti dell'anzianità del lavoratore. Nell'ipotesi di sentenza definitiva di assoluzione con formula piena il lavoratore ha diritto in ogni caso alla riammissione in servizio. In caso di condanna per delitto non colposo commesso fuori dalla sede di lavoro al lavoratore che non sia riammesso in servizio spetterà il trattamento previsto dal presente contratto per il caso di dimissioni. Il rapporto di lavoro si intenderà, invece, risolto di pieno diritto e con gli effetti del licenziamento in tronco, qualora la condanna risulti motivata da reato commesso nei riguardi del datore di lavoro o in servizio.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Provvedimenti disciplinari. L’inosservanza L'inosservanza dei doveri da parte del personale dipendente comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione alla entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano: biasimo inflitto verbalmente per le mancanze lievi; biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al punto precedente; multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della retribuzione di cui all'art. 146151; sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10; licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge. Il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che: ritardi nell'inizio del lavoro senza giustificazione, per un importo pari all'ammontare della trattenuta; esegua con negligenza il lavoro affidatogli; il dipendente si assenti dal lavoro per un giorno senza comprovata giustificazione; non dia immediata notizia all'azienda di ogni mutamento della propria dimora, Il provvedimento della sospensione dalla retribuzione e dal servizio si applica nei confronti del lavoratore che: arrechi danno alle cose ricevute in dotazione ed uso, con dimostrata responsabilità; si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza; commetta recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare, in qualunque delle mancanze che prevedono la multa, salvo il caso dell'assenza ingiustificata; non dia immediata notizia all'azienda di ogni mutamento della propria dimora, durante i congedi. Il licenziamento disciplinare, salva ogni altra azione legale, si applica esclusivamente per le seguenti mancanze: assenza ingiustificata oltre tre giorni nell'anno solare; ritardi ingiustificati oltre la quinta volta nell'anno solare, dopo formale diffida per iscritto; grave violazione degli obblighi di cui all'art.168all'art.180, 1° e 2° comma; recidiva nell’infrazione nell'infrazione alle norme di legge circa la sicurezza; l'abuso di fiducia, la concorrenza, la violazione del segreto d'ufficio; l'esecuzione, in concorrenza con l'attività dell'azienda, di lavoro per conto proprio o di terzi, fuori dell'orario di lavoro; la recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare in qualunque delle mancanze che prevedono la sospensione, fatto salvo quanto previsto per la recidiva nei ritardi. L'importo delle multe sarà destinato al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Il lavoratore ha facoltà di prendere visione della documentazione relativa al versamento.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Provvedimenti disciplinari. L’inosservanza dei doveri I provvedimenti disciplinari debbono essere adottati da parte della Struttura in conformità all'art. 7 della legge n° 300 del personale dipendente comporta i seguenti provvedimenti20 maggio 1970 e nel pieno rispetto delle procedure ivi stabilite (necessità della contestazione per iscritto, obbligo di assegnare alla lavoratrice o al lavoratore un termine da 5 a 10 (cinque a dieci) giorni per presentare le proprie deduzioni, è facoltà della lavoratrice o del lavoratore di essere ascoltata di personale, e/o di essere assistito della rappresentante o dal rappresentante delle XX.XX. a cui conferisce il mandato), nonché nel rispetto da parte dell’Amministratore dell’Istituzione e dei principi generali di diritto vigenti in materia di immediatezza, contestualità ed immodificabilità della contestazione disciplinare. Al riguardo si conviene che saranno presi comunque la contestazione disciplinare deve essere inviata alla lavoratrice o al lavoratore non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dal datore di lavoro momento in relazione alla entità cui gli organi direttivi delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano: – biasimo inflitto verbalmente per le mancanze lievi; – biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al punto precedente; – multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della retribuzione Struttura di cui all'art. 1461 del presente contratto hanno avuto effettiva conoscenza della mancanza commessa. Si conviene altresì che il provvedimento disciplinare non possa essere adottato dagli organi amministrativi della Struttura oltre il termine di 20 (venti) giorni dalla presentazione della deduzione da parte della lavoratrice o del lavoratore, in quanto le stesse sono considerate accolte. Le mancanze della dipendente o del dipendente possono dar luogo all'adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari: • xxxxxxxx verbale è un provvedimento che viene applicato per infrazione di lieve entità alla lavoratrice e al lavoratore; • richiamo scritto è un provvedimento di carattere preliminare e viene applicato per mancanze di gravità inferiore a quelle indicate nei punti successivi. Dopo tre provvedimenti scritti non caduti in prescrizione la lavoratrice e il lavoratore se ulteriormente recidiva/o, incorre in più gravi provvedimenti che possono andare dalla multa di 1 ora alla sospensione fino ad 1 giorno di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione; • multa non superiore all'importo di tre ore della retribuzione è un provvedimento che viene applicato alla lavoratrice e al lavoratore recidiva/o per le infrazioni di cui sopra e comunque per le infrazione minori rispetto a quelle previste ai punti successivi; • sospensione dal lavoro e dalla retribuzione e dal servizio per un massimo periodo non superiore a quattro giorni è un provvedimento che viene applicato alla lavoratrice e al lavoratore recidiva/o con provvedimenti non prescritti di giorni 10media gravità; licenziamento disciplinare senza preavviso è un provvedimento che viene applicato alla lavoratrice e con le altre conseguenze al lavoratore che vi incorre per tutti quei casi in cui la gravità del fatto non consente l’ulteriore prosecuzione del rapporto di ragione lavoro. A titolo esemplificativo, a seconda della gravità della mancanza e nel rispetto del principio della proporzionalità incorre nei provvedimenti di legge. Il provvedimento della multa si applica nei confronti del cui sopra la lavoratrice o il lavoratore che: • non si presenti al lavoro omettendo di darne comunicazione e giustificazione ai sensi dell'art. 36 o abbandoni anche temporaneamente il posto di lavoro senza giustificato motivo; • ritardi nell'inizio l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza giustificazionegiustificato motivo; • commetta grave negligenza in servizio o irregolarità nell'espletamento dei compiti assegnati; • non esegua le mansioni connesse alla qualifica assegnata dalla Struttura; non si attenga alle disposizioni terapeutiche impartite non si attenga alle indicazioni assistenziali e/o educative; • ometta di controfirmare il registro delle presenze e/o di marcare l'orologio marcatempo; • compia insubordinazione nei confronti di superiori gerarchici, per un importo pari all'ammontare della trattenuta; – esegua con negligenza il lavoro affidatogliaffidatogli negligentemente o non ottemperando alle disposizioni impartite; • tenga un contegno scorretto od offensivo verso l’assistito, il pubblico e le altre o altri dipendenti; compia atti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona; • violi il segreto professionale e di ufficio; non rispetti l'impostazione e la fisionomia propria della Struttura, non attui metodologie assistenziali, educative, riabilitative proposte dalla équipe direttiva; • compia in genere atti che possono arrecare pregiudizio alla economia, all'ordine e all'immagine della Struttura; • ometta di comunicare alla Struttura ogni mutamento di domicilio anche di carattere temporaneo; • ometta di esporre in modo visibile il cartellino identificativo; • ponga in essere atti, comportamenti, molestie anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona nei confronti di altro personale; • violi il divieto di fumare all'interno dei locali della struttura, ove previsto; • violi il divieto di far uso del cellulare durante il servizio se non autorizzato; • risulta assente dal proprio domicilio alla visita medica fiscale; • ometta di adempiere alle disposizioni in tema di sicurezza del lavoro (DLgs. 81/08 e dalle successive modifiche e integrazioni DLgs 106/2009) anche non sottoponendosi alle visite e controlli medici periodici o non partecipando ai corsi momenti di formazione e/o informazione dei lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro e prevenzione incendi; Sempre che si assenti configuri un notevole inadempimento e con il rispetto delle norme della legge 15 luglio 1966 n.604 e successive modifiche ed integrazioni è consentito il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo: • nei casi previsti dal lavoro capoverso precedente qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità; • assenza ingiustificata superiore a 3 (tre) giorni consecutivi o assenze ingiustificate ripetute per tre volte in un anno in un giorno senza comprovata giustificazioneprecedente o seguente alle festività ed alle ferie; – non dia immediata notizia all'azienda di ogni mutamento della propria dimora, Il provvedimento della sospensione dalla retribuzione e dal servizio si applica nei confronti del lavoratore che: – arrechi danno alle cose ricevute in dotazione ed uso, con dimostrata responsabilità; – si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza; – commetta recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare, • recidiva in qualunque mancanza quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione disciplinare nell'arco di un anno; • assenza per simulata malattia; • introduzione di persone estranee nella sede stessa senza permesso della Struttura; • abbandono del posto di lavoro durante il turno di lavoro; • alterazione o falsificazione delle mancanze che prevedono la multaindicazioni del registro delle presenze o dell'orologio marcatempo o compia, salvo il caso dell'assenza ingiustificatacomunque, volontariamente annotazioni su questi anche per conto di colleghi; – non dia immediata notizia all'azienda • per uso dell'impiego ai fini di ogni mutamento della propria dimora, durante i congedi. Il licenziamento disciplinare, salva ogni altra azione legale, si applica esclusivamente interessi personali; • per le seguenti mancanze: – assenza ingiustificata oltre tre giorni nell'anno solare; – ritardi ingiustificati oltre la quinta volta nell'anno solare, dopo formale diffida per iscritto; – grave violazione degli obblighi di cui all'art.168, 1° e 2° comma; – recidiva nell’infrazione alle norme di legge circa la sicurezza; – l'abuso di fiducia, la concorrenza, la violazione del segreto d'ufficioprofessionale di ufficio per qualsiasi atto compiuto per negligenza che abbia prodotto grave danno agli utenti e alla Struttura; – l'esecuzione, in concorrenza • per tolleranza di abusi commessi da dipendenti; • per svolgimento di attività continuativa privata nell’ambito del settore di intervento della Struttura e comunque per conto terzi con l'attività dell'azienda, esclusione dei rapporti di lavoro a tempo parziale; • per conto proprio i casi di concorrenza sleale posto in essere dal dipendente, secondo i principi generali di diritto vigente ( art. 2105 CC). • per detenzione per uso o spaccio di terzi, fuori dell'orario sostanze stupefacenti all’interno della struttura; • per molestie di lavoro; – la recidivacarattere sessuale rivolte a degenti e/o accompagnatori all’interno della struttura. E' in facoltà della Struttura provvedere alla sospensione cautelare onde procedere ad accertamenti preliminari in caso di adozione di licenziamento. Alla lavoratrice o al lavoratore con sospensione cautelativa viene concesso un assegno alimentare nella misura non superiore alla metà dello stipendio, oltre agli assegni per carichi di famiglia. La predetta elencazione ha carattere indicativo ed esemplificativo e non esaustivo dei casi che potranno dar luogo alla adozione del provvedimento del licenziamento per mancanze. Resta ferma la terza volta nell'anno solare in qualunque delle mancanze che prevedono la sospensione, fatto salvo quanto previsto per la recidiva nei ritardi. L'importo delle multe sarà destinato al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Il lavoratore ha facoltà di prendere visione adire alla autorità competente della documentazione relativa lavoratrice o del lavoratore al versamentoquale sia stata applicata una sanzione disciplinare. Essa/o potrà promuovere, nei 30 giorni successivi, anche per mezzo della organizzazione sindacale cui appartiene ovvero conferisce mandato, la costituzione, tramite la Direzione Provinciale del Lavoro di un Collegio di conciliazione e di Arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro da scegliere di comune accordo. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del Collegio. Qualora l’Istituzione non provveda entro 10 giorni dall’invio alla Direzione Provinciale del Lavoro a nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. Non potrà tenersi conto per alcun effetto delle sanzioni disciplinari dopo 2(due) anni dalla loro comminazione, parimenti è di 2(due) anni l’arco temporale per l’individuazione del numero delle infrazioni e dei corrispondenti provvedimenti disciplinari.

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Samples: fp.cisl.it

Provvedimenti disciplinari. L’inosservanza L'inosservanza dei doveri da parte del personale dipendente comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione alla entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano: biasimo inflitto verbalmente per le mancanze lievi; biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al punto precedente; multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della retribuzione di cui all'art. 146151; sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10; licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge. Il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che: ritardi nell'inizio del lavoro senza giustificazione, per un importo pari all'ammontare della trattenuta; esegua con negligenza il lavoro affidatogli; si assenti dal lavoro per un giorno senza comprovata giustificazione; non dia immediata notizia all'azienda di ogni mutamento della propria dimora, Il provvedimento della sospensione dalla retribuzione e dal servizio si applica nei confronti del lavoratore che: arrechi danno alle cose ricevute in dotazione ed uso, con dimostrata responsabilità; si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza; commetta recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare, in qualunque delle mancanze che prevedono la multa, salvo il caso dell'assenza ingiustificata; non dia immediata notizia all'azienda di ogni mutamento della propria dimora, durante i congedi. Il licenziamento disciplinare, salva ogni altra azione legale, si applica esclusivamente per le seguenti mancanze: assenza ingiustificata oltre tre giorni nell'anno solare; ritardi ingiustificati oltre la quinta volta nell'anno solare, dopo formale diffida per iscritto; grave violazione degli obblighi di cui all'art.168all'art.180, 1° e 2° comma; recidiva nell’infrazione nell'infrazione alle norme di legge circa la sicurezza; l'abuso di fiducia, la concorrenza, la violazione del segreto d'ufficio; l'esecuzione, in concorrenza con l'attività dell'azienda, di lavoro per conto proprio o di terzi, fuori dell'orario di lavoro; la recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare in qualunque delle mancanze che prevedono la sospensione, fatto salvo quanto previsto per la recidiva nei ritardi. L'importo delle multe sarà destinato al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Il lavoratore ha facoltà di prendere visione della documentazione relativa al versamento.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Provvedimenti disciplinari. L’inosservanza dei doveri da parte del personale dipendente comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione alla entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano: – biasimo inflitto verbalmente per le mancanze lievi; – biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al punto precedente; – multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della retribuzione di cui all'art. 146151; – sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10; – licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge. Il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che: – ritardi nell'inizio del lavoro senza giustificazione, per un importo pari all'ammontare della trattenuta; – esegua con negligenza il lavoro affidatogli; – si assenti dal lavoro per un giorno senza comprovata giustificazione; – non dia immediata notizia all'azienda di ogni mutamento della propria dimora, Il provvedimento della sospensione dalla retribuzione e dal servizio si applica nei confronti del lavoratore che: – arrechi danno alle cose ricevute in dotazione ed uso, con dimostrata responsabilità; – si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza; – commetta recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare, in qualunque delle mancanze che prevedono la multa, salvo il caso dell'assenza ingiustificata; – non dia immediata notizia all'azienda di ogni mutamento della propria dimora, durante i congedi. Il licenziamento disciplinare, salva ogni altra azione legale, si applica esclusivamente per le seguenti mancanze: – assenza ingiustificata oltre tre giorni nell'anno solare; – ritardi ingiustificati oltre la quinta volta nell'anno solare, dopo formale diffida per iscritto; – grave violazione degli obblighi di cui all'art.168all'art.173, 1° e 2° comma; – recidiva nell’infrazione alle norme di legge circa la sicurezza; – l'abuso di fiducia, la concorrenza, la violazione del segreto d'ufficio; – l'esecuzione, in concorrenza con l'attività dell'azienda, di lavoro per conto proprio o di terzi, fuori dell'orario di lavoro; – la recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare in qualunque delle mancanze che prevedono la sospensione, fatto salvo quanto previsto per la recidiva nei ritardi. L'importo delle multe sarà destinato al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Il lavoratore ha facoltà di prendere visione della documentazione relativa al versamento.

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Samples: Contratto a Tempo Parziale (Part Time)

Provvedimenti disciplinari. L’inosservanza Il lavoratore che viene meno agli obblighi assunti verso l’azienda, oltre a perdere la retribuzione cor- rispettiva della prestazione eventualmente mancata, può essere punito dall’azienda stessa con uno dei doveri seguenti provvedimenti, graduati secondo la gravità dei fatti da sanzionare: – rimprovero verbale o richiamo scritto, comminabile per le mancanze minori, non interessanti comun- que la sicurezza dell’esercizio; – multa, fino ad un massimo di 4 ore di retribuzione ordinaria, comminabile per le mancanze che inci- dono sensibilmente sull’ordine o sull’attività o sul patrimonio aziendale; – sospensione dal lavoro, con perdita della corrispondente retribuzione, fino ad un massimo di 10 giorni lavorativi, comminabile per le mancanze che arrecano pregiudizio rilevante all’ordine o all’attività o al patrimonio aziendale. La ripetizione di una mancanza può essere punita con un provvedimento più severo rispetto a quello ordinariamente applicato per la stessa mancanza; la ripetizione, sanzionabile come tale, è realizzata dal succedersi di più mancanze analoghe. Di fronte a qualsiasi mancanza, l’azienda è sempre libera di adottare, se le circostanze particolari del caso lo consigliano, un provvedimento meno severo rispetto a quello contemplato, per la mancanza con- testata, nelle precedenti norme. Nessun provvedimento disciplinare più grave del rimprovero verbale può essere adottato senza la pre- ventiva contestazione degli addebiti al lavoratore; tale contestazione deve essere notificata tempestiva- mente, di norma entro 20 giorni, una volta che l’azienda abbia acquisito conoscenza dell’infrazione, delle relative circostanze e delle responsabilità personali. Il lavoratore può presentare le proprie giustificazioni entro il termine di cinque giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione aziendale, e può farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato ovvero da un dirigente della rappresentanza sindacale aziendale. vinciale del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del personale dipendente comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dal collegio. Qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni dalla ricezione dell’invito rivoltogli dalla Dire- zione provinciale del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in relazione alla entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano: – biasimo inflitto verbalmente per le mancanze lievi; – biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni seno al collegio di cui al punto precedente; – multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della retribuzione di cui all'art. 146; – sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10; – licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge. Il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che: – ritardi nell'inizio del lavoro senza giustificazione, per un importo pari all'ammontare della trattenuta; – esegua con negligenza il lavoro affidatogli; – si assenti dal lavoro per un giorno senza comprovata giustificazione; – non dia immediata notizia all'azienda di ogni mutamento della propria dimora, Il provvedimento della sospensione dalla retribuzione e dal servizio si applica nei confronti del lavoratore che: – arrechi danno alle cose ricevute in dotazione ed uso, con dimostrata responsabilità; – si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza; – commetta recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare, in qualunque delle mancanze che prevedono la multa, salvo il caso dell'assenza ingiustificata; – non dia immediata notizia all'azienda di ogni mutamento della propria dimora, durante i congedi. Il licenziamento disciplinare, salva ogni altra azione legale, si applica esclusivamente per le seguenti mancanze: – assenza ingiustificata oltre tre giorni nell'anno solare; – ritardi ingiustificati oltre la quinta volta nell'anno solare, dopo formale diffida per iscritto; – grave violazione degli obblighi di cui all'art.168, 1° e 2° comma; – recidiva nell’infrazione alle norme di legge circa la sicurezza; – l'abuso di fiduciacomma prece- dente, la concorrenzasanzione disciplinare non ha effetto. Se il datore di lavoro adisce l’autorità giudiziaria, la violazione sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del segreto d'ufficio; – l'esecuzionegiudizio. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione. L’azienda che intenda chiedere il risarcimento dei danni al lavoratore deve preventivamente adottare almeno il provvedimento disciplinare del rimprovero scritto, in concorrenza con l'attività dell'azienda, di lavoro per conto proprio o di terzi, fuori dell'orario di lavoro; – la recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare in qualunque delle mancanze che prevedono la sospensione, fatto salvo quanto previsto per la recidiva nei ritardi. L'importo delle multe sarà destinato al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Il lavoratore ha facoltà di prendere visione della documentazione relativa al versamentospecificando l’entità del danno.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Gli Addetti Agli Impianti Di Trasporto a Fune

Provvedimenti disciplinari. L’inosservanza La inosservanza dei doveri da parte del personale dipendente comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione alla entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano: 1) biasimo inflitto verbalmente per le mancanze lievi; 2) biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto precedente1); 3) multa in misura non eccedente l'importo l’importo di 4 ore della normale retribuzione di cui all'artall’art. 146185; 4) sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10; 5) licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge. Il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che: - ritardi nell'inizio nell’inizio del lavoro senza giustificazione, per un importo pari all'ammontare all’ammontare della trattenuta; - esegua con negligenza il lavoro affidatogli; - si assenti dal lavoro per un giorno fino a tre giorni nell’anno solare senza comprovata giustificazione; - non dia immediata notizia all'azienda all’azienda di ogni mutamento della propria dimora, sia durante il servizio che durante i congedi. Il provvedimento della sospensione dalla retribuzione e dal servizio si applica nei confronti del lavoratore che: - arrechi danno alle cose ricevute in dotazione ed uso, con dimostrata responsabilità; - si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza; - commetta recidiva, oltre la terza volta nell'anno nell’anno solare, in qualunque delle mancanze che prevedono la multa, salvo il caso dell'assenza dell’assenza ingiustificata; – non dia immediata notizia all'azienda di ogni mutamento della propria dimora, durante i congedi. Il licenziamento disciplinare, salva Salva ogni altra azione legale, il provvedimento di cui al punto 5) (licenziamento disciplinare) si applica esclusivamente per le seguenti mancanze: - assenza ingiustificata oltre tre giorni nell'anno nell’anno solare; - recidiva nei ritardi ingiustificati oltre la quinta volta nell'anno nell’anno solare, dopo formale diffida per iscritto; - grave violazione degli obblighi di cui all'art.168all’art. 212, 1° e 2° comma; – recidiva nell’infrazione - infrazione alle norme di legge circa la sicurezzasicurezza per la lavorazione, deposito, vendita e trasporto; – l'abuso - l’abuso di fiducia, la concorrenza, la violazione del segreto d'ufficiod’ufficio; – l'esecuzione- l’esecuzione, in concorrenza con l'attività dell'aziendal’attività dell’azienda, di lavoro per conto proprio o di terzi, fuori dell'orario dell’orario di lavoro; - la recidiva, oltre la terza volta nell'anno nell’anno solare in qualunque delle mancanze che prevedono la sospensione, fatto salvo quanto previsto per la recidiva nei ritardi. L'importo L’importo delle multe sarà destinato al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Il lavoratore ha facoltà di prendere visione della documentazione relativa al versamento.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Aziende Del Terziario Della Distribuzione E Dei Servizi