Common use of Provvedimenti disciplinari Clause in Contracts

Provvedimenti disciplinari. I provvedimenti disciplinari debbono essere adottati da parte dell'Amministrazione in conformità all'art.7 della Legge n.300/70 e nel pieno rispetto delle procedure ivi stabilite (necessità della contestazione per iscritto, obbligo di assegnare al lavoratore un termine di almeno cinque giorni per presentare le proprie deduzioni, facoltà del lavoratore di essere ascoltato di persona e/o di essere assistito dal rappresentante delle XX.XX. cui conferisce mandato), nonché nel rispetto, da parte del datore di lavoro, dei principi generali di diritto vigenti in materia di immediatezza, contestualità ed immodificabilità della contestazione disciplinare. Al riguardo si conviene che, comunque, la contestazione disciplinare deve essere inviata al lavoratore non oltre il termine di trenta giorni dal momento in cui gli organi direttivi sanitari ed amministrativi delle Strutture di cui all'art.1 del presente contratto hanno avuto effettiva conoscenza della mancanza commessa. Si conviene altresì che il provvedimento disciplinare non possa essere adottato dal datore di lavoro oltre il termine di trenta giorni dalla presentazione della deduzione da parte del lavoratore. Si pattuisce che il predetto termine di trenta giorni rimane sospeso nel caso in cui il dipendente richieda di essere ascoltato di persona unitamente al rappresentante sindacale, riprendendo poi a decorrere ab initio per ulteriori trenta giorni dalla data in cui le parti si saranno incontrate per discutere della contestazione. Le mancanze del dipendente possono dar luogo all'adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari da parte dell'Amministrazione:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Il Personale Dipendente

Provvedimenti disciplinari. I provvedimenti disciplinari debbono essere adottati da parte dell'Amministrazione dell’Amministrazione in conformità all'art.7 all’art.7 della Legge n.300/70 e nel pieno rispetto delle procedure ivi stabilite (necessità della contestazione per iscritto, obbligo di assegnare al lavoratore un termine di almeno cinque giorni per presentare le proprie deduzioni, facoltà del lavoratore di essere ascoltato di persona e/o di essere assistito dal rappresentante delle XX.XX. cui conferisce mandato), nonché nel rispetto, da parte del datore di lavoro, dei principi generali di diritto vigenti in materia di immediatezza, contestualità ed immodificabilità della contestazione disciplinare. Al riguardo si conviene che, comunque, la contestazione disciplinare deve essere inviata al lavoratore non oltre il termine di trenta giorni dal momento in cui gli organi direttivi sanitari ed amministrativi delle Strutture di cui all'art.1 all’art.1 del presente contratto hanno avuto effettiva conoscenza della mancanza commessa. Si conviene altresì che il provvedimento disciplinare non possa essere adottato dal datore di lavoro oltre il termine di trenta giorni dalla presentazione della deduzione da parte del lavoratore. Si pattuisce che il predetto termine di trenta giorni rimane sospeso nel caso in cui il dipendente richieda di essere ascoltato di persona unitamente al rappresentante sindacale, riprendendo poi a decorrere ab initio per ulteriori trenta giorni dalla data in cui le parti si saranno incontrate per discutere della contestazione. Le mancanze del dipendente possono dar luogo all'adozione all’adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari da parte dell'Amministrazionedell’Amministrazione:

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Samples: Regolamento Per L’assistenza Domiciliare, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Regolamento Per L’assistenza Domiciliare

Provvedimenti disciplinari. Fermo restando quanto previsto in tema di licenziamento, le infrazioni commesse dal lavoratore nel corso del rapporto possono essere punite, a seconda della gravità dei fatti, con i seguenti provvedimenti disciplinari: • richiamo verbale; • richiamo scritto; • multa non superiore all’importo di 4 ore di retribuzione base; • sospensione da lavoro e da retribuzione fino a massimo 10 giorni di effettivo lavoro. Per la procedura di contestazione dell’addebito e successive azioni trova applicazione l’art. 7 legge 300/1970. Non è infatti possibile adottare alcun provvedimento disciplinare più grave del rimprovero verbale, nei confronti del lavoratore dipendente, senza aver preventivamente contestato formalmente l'addebito ed averlo sentito sua difesa, ove richiesto dal dipendente; in ogni caso i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi 5 (cinque) giorni alla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. La comunicazione degli addebiti dovrà essere fatta con comunicazione scritta contenente la specificazione dell'infrazione commessa ed il termine entro il quale il dipendente dovrà far pervenire le proprie giustificazioni. Tale termine non potrà essere inferiore a 10 giorni. Il dipendente potrà farsi assistere dall'organizzazione sindacale cui conferisce mandato. Il provvedimento disciplinare dovrà essere comunicato con lettera raccomandata entro 20 giorni dal termine assegnato al dipendente per presentare le sue giustificazioni. Tale comunicazione dovrà specificare i motivi del provvedimento. Trascorso l'anzidetto periodo, senza che sia stato adottato alcun provvedimento, le giustificazioni presentate dal dipendente si intendono accolte. I provvedimenti disciplinari, comminati senza l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, sono inefficaci. I provvedimenti disciplinari debbono essere adottati da parte dell'Amministrazione in conformità all'art.7 della Legge n.300/70 e nel pieno rispetto delle procedure ivi stabilite (necessità della contestazione per iscritto, obbligo di assegnare al lavoratore un termine di almeno cinque giorni per presentare le proprie deduzioni, facoltà del lavoratore di essere ascoltato di persona e/o di essere assistito dal rappresentante delle XX.XX. cui conferisce mandato), nonché nel rispetto, da parte del datore di lavoro, saranno presi nei confronti dei principi generali di diritto vigenti in materia di immediatezza, contestualità ed immodificabilità della contestazione disciplinare. Al riguardo si conviene lavoratori dipendenti che, comunque, la contestazione disciplinare deve essere inviata al lavoratore non oltre il termine di trenta giorni dal momento in cui gli organi direttivi sanitari ed amministrativi delle Strutture di cui all'art.1 del presente contratto hanno avuto effettiva conoscenza della mancanza commessa. Si conviene altresì che il provvedimento disciplinare non possa essere adottato dal datore di lavoro oltre il termine di trenta giorni dalla presentazione della deduzione da parte del lavoratore. Si pattuisce che il predetto termine di trenta giorni rimane sospeso nel caso in cui il dipendente richieda di essere ascoltato di persona unitamente al rappresentante sindacale, riprendendo poi a decorrere ab initio per ulteriori trenta giorni dalla data in cui le parti si saranno incontrate per discutere della contestazione. Le mancanze del dipendente possono dar luogo all'adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari da parte dell'Amministrazione:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Settori Formazione, Istruzione, Formazione Professionale, Asili Nido, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Settori Formazione, Istruzione, Formazione Professionale, Asili Nido

Provvedimenti disciplinari. Il Datore di lavoro esercita il potere disciplinare. L'inosservanza da parte del lavoratore degli obblighi assunti con il presente Contratto comportano l’applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari graduate secondo l'entità della mancanza, le circostanze che l'accompagnano ed eventuali recidive: -rimprovero verbale; -rimprovero scritto; -multa in misura non eccedente quattro ore di retribuzione ordinaria; -sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a un massimo di giorni dieci; -licenziamento disciplinare. Fermo restando il caso di licenziamento, non possono essere disposte sanzioni disciplinari che comportino mutamenti definitivi del rapporto di lavoro. Non può essere adottato alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato per iscritto l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa. I provvedimenti disciplinari debbono più gravi del rimprovero verbale non possono essere adottati da parte dell'Amministrazione in conformità all'art.7 della Legge n.300/70 prima che sia trascorso il tempo assegnato al lavoratore per fornire le proprie controdeduzioni e nel pieno rispetto delle procedure ivi stabilite (necessità della comunque non oltre 20 giorni dalla contestazione per iscritto, obbligo di assegnare al lavoratore un iscritto del fatto che vi ha dato causa. La contestazione degli addebiti deve avvenire con comunicazione scritta con l’indicazione del termine di almeno cinque giorni per presentare 10, entro cui il lavoratore può far pervenire le proprie deduzionigiustificazioni per iscritto. Trascorso tale periodo, facoltà del lavoratore di essere ascoltato di persona e/o di essere assistito dal rappresentante delle XX.XX. cui conferisce mandato), nonché nel rispetto, da parte del datore di lavoro, dei principi generali di diritto vigenti in materia di immediatezza, contestualità ed immodificabilità della contestazione disciplinare. Al riguardo si conviene che, comunque, la contestazione disciplinare deve essere inviata al lavoratore non oltre qualora il termine di trenta giorni dal momento in cui gli organi direttivi sanitari ed amministrativi delle Strutture di cui all'art.1 del presente contratto hanno avuto effettiva conoscenza della mancanza commessa. Si conviene altresì che il provvedimento disciplinare non possa essere adottato dal datore di lavoro oltre il termine di trenta giorni dalla presentazione della deduzione da parte del lavoratore. Si pattuisce che il predetto termine di trenta giorni rimane sospeso nel caso in cui il dipendente richieda di essere ascoltato di persona unitamente al rappresentante sindacalenon abbia provveduto a comminare la sanzione, riprendendo poi a decorrere ab initio per ulteriori trenta giorni dalla data in cui le parti si saranno incontrate per discutere della contestazione. Le mancanze giustificazioni del dipendente possono dar luogo all'adozione dei seguenti si intendono accolte. II lavoratore potrà farsi assistere in ogni fase della procedura dalla RSA o da un rappresentante dell'organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. I provvedimenti comminati senza il rispetto della procedura di cui al presente articolo sono nulli. Non si terrà conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari da parte dell'Amministrazione:decorsi due anni dalla loro applicazione. Per quanto non previsto dal presente articolo si fa esplicito rinvio all’art. 7 L. 300/70.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Aziendale, Ipotesi Di Accordo Del Contratto Collettivo Nazionale Aziendale Per Il Personale Amministrativo, Tecnico E Ausiliario Assunto in Loco Del British Council Italia

Provvedimenti disciplinari. I provvedimenti disciplinari debbono essere adottati da parte dell'Amministrazione dell’Ammini- strazione in conformità all'art.7 all’art.7 della Legge n.300/70 e nel pieno rispetto delle procedure ivi stabilite (necessità della contestazione per iscritto, obbligo di assegnare as- segnare al lavoratore un termine di almeno cinque giorni per presentare le proprie pro- prie deduzioni, facoltà del lavoratore di essere ascoltato di persona e/o di essere esse- re assistito dal rappresentante delle XX.XX. cui conferisce mandato), nonché nel rispetto, da parte del datore di lavoro, dei principi generali di diritto vigenti vigen- ti in materia di immediatezza, contestualità ed immodificabilità della contestazione contesta- zione disciplinare. Al riguardo si conviene che, comunque, la contestazione disciplinare deve essere es- sere inviata al lavoratore non oltre il termine di trenta giorni dal momento in cui gli organi direttivi sanitari ed amministrativi delle Strutture di cui all'art.1 all’art.1 del presente contratto hanno avuto effettiva conoscenza della mancanza commessacom- messa. Si conviene altresì che il provvedimento disciplinare non possa essere adottato dal datore di lavoro oltre il termine di trenta giorni dalla presentazione della deduzione da parte del lavoratore. Si pattuisce che il predetto termine di trenta giorni rimane sospeso nel caso in cui il dipendente richieda di essere ascoltato di persona unitamente al rappresentante rappresentan- te sindacale, riprendendo poi a decorrere ab initio per ulteriori trenta giorni dalla data in cui le parti si saranno incontrate per discutere della contestazione. Le mancanze del dipendente possono dar luogo all'adozione all’adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari da parte dell'Amministrazionedell’Amministrazione:

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Samples: Accordo Per La Firma Del CCNL 2002 2005 Del Personale Dipendente, Accordo Per La Firma Del CCNL 2002 2005 Del Personale Dipendente

Provvedimenti disciplinari. I provvedimenti disciplinari debbono essere adottati da parte dell'Amministrazione della amministrazione in conformità all'art.7 della Legge n.300/70 all’art. 7, L. n. 300/70 e nel pieno rispetto delle procedure ivi stabilite (necessità della contestazione per iscritto, obbligo di assegnare al lavoratore un termine di almeno cinque 5 giorni per presentare le proprie deduzioni, facoltà del lavoratore di essere ascoltato di persona e/o di essere assistito dal rappresentante delle XX.XX. organizzazioni sindacali cui conferisce con- ferisce mandato), nonché nel rispetto, da parte del datore di lavoro, dei principi generali di diritto vigenti in materia di immediatezza, contestualità ed e immodificabilità della contestazione disciplinare. Al riguardo si conviene che, comunque, la contestazione disciplinare deve essere inviata al lavoratore non oltre il termine di trenta 30 giorni dal momento in cui gli organi direttivi sanitari ed e amministrativi delle Strutture strutture di cui all'art.1 all’art. 1 del presente contratto hanno avuto effettiva conoscenza della mancanza commessa. Si conviene altresì che il provvedimento disciplinare non possa essere adottato dal datore di lavoro oltre il termine di trenta 30 giorni dalla presentazione della deduzione da parte del lavoratore. Si pattuisce che il predetto termine di trenta 30 giorni rimane sospeso nel caso in cui il dipendente richieda di essere ascoltato ascol- tato di persona unitamente al rappresentante sindacale, riprendendo poi a decorrere ab initio per ulteriori trenta 30 giorni dalla data in cui le parti si saranno incontrate per discutere della contestazione. Le mancanze del dipendente possono dar luogo all'adozione all’adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari da parte dell'Amministrazionedella amministrazione:

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Samples: www.frgeditore.it

Provvedimenti disciplinari. I provvedimenti disciplinari da parte della Organizzazione debbono essere adottati da parte dell'Amministrazione in conformità all'art.7 della Legge n.300/70 legge n. 300 del 20 maggio 1970, e nel pieno rispetto delle procedure ivi stabilite (necessità della contestazione per iscritto, obbligo di assegnare al lavoratore un termine di almeno cinque 5 giorni per presentare le proprie deduzioni, facoltà del lavoratore di essere ascoltato di persona e/o di essere assistito dal rappresentante delle XX.XX. cui conferisce mandato), nonché nel rispetto, rispetto da parte del datore di lavoro, lavoro dei principi generali di diritto vigenti in materia di immediatezza, contestualità ed immodificabilità della contestazione disciplinare. Al riguardo si conviene che, comunque, che la contestazione disciplinare deve essere comunque inviata al lavoratore non oltre il termine di trenta 15 giorni lavorativi dal momento in cui gli organi direttivi sanitari ed amministrativi delle Strutture di cui all'art.1 del presente contratto hanno l'ufficio preposto ha avuto effettiva conoscenza della mancanza commessa. Si conviene altresì che il provvedimento disciplinare non possa essere adottato dal datore di lavoro dalla Organizzazione oltre il termine di trenta 30 giorni dalla presentazione della deduzione da parte del lavoratore. Si pattuisce che ; il predetto termine di trenta giorni rimane sospeso si interrompe nel caso in cui il dipendente richieda di essere ascoltato di persona unitamente al rappresentante sindacale, riprendendo poi a decorrere ab initio per ulteriori trenta giorni dalla data in cui le parti si saranno incontrate per discutere della contestazione. Le mancanze del dipendente possono dar luogo all'adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari da parte dell'Amministrazionedell'Organizzazione: - richiamo verbale; - richiamo scritto; - multa non superiore all'importo di 4 ore nella retribuzione; - sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 10 giorni. Secondo la gravità della mancanza e nel rispetto del principio della proporzionalità, incorre nei provvedimenti di cui sopra il lavoratore che:

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Samples: Contratto Collettivo Applicato

Provvedimenti disciplinari. I provvedimenti disciplinari debbono essere adottati da parte dell'Amministrazione della Amministrazione in conformità all'art.7 della Legge n.300/70 all'art. 7, legge n. 300/70 e nel pieno rispetto delle procedure ivi stabilite (necessità della contestazione per iscritto, obbligo di assegnare al lavoratore un termine di almeno cinque 5 giorni per presentare le proprie deduzioni, facoltà del lavoratore di essere ascoltato di persona e/o di essere assistito dal rappresentante delle XX.XX. Organizzazioni sindacali cui conferisce mandato), nonché nel rispetto, da parte del datore di lavoro, dei principi generali di diritto vigenti in materia di immediatezza, contestualità ed e immodificabilità della contestazione disciplinare. Al riguardo si conviene che, comunque, la contestazione disciplinare deve essere inviata al lavoratore non oltre il termine di trenta 30 giorni dal momento in cui gli organi Organi direttivi sanitari ed e amministrativi delle Strutture di cui all'art.1 all'art. 1 del presente contratto hanno avuto effettiva conoscenza della mancanza commessa. Si conviene altresì che il provvedimento disciplinare non possa essere adottato dal datore di lavoro oltre il termine di trenta 30 giorni dalla presentazione della deduzione da parte del lavoratore. Si pattuisce che il predetto termine di trenta 30 giorni rimane sospeso nel caso in cui il dipendente richieda di essere ascoltato di persona unitamente al rappresentante sindacale, riprendendo poi a decorrere 'ab initio initio' per ulteriori trenta 30 giorni dalla data in cui le parti si saranno incontrate per discutere della contestazione. Le mancanze del dipendente possono dar luogo all'adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari da parte dell'Amministrazionedella Amministrazione:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Provvedimenti disciplinari. I provvedimenti disciplinari da parte della Organizzazione debbono essere adottati da parte dell'Amministrazione in conformità all'art.7 all'art. 7 della Legge n.300/70 legge n. 300/1970, e nel pieno rispetto delle procedure ivi stabilite (necessità della contestazione per iscritto, obbligo di assegnare al lavoratore un termine di almeno cinque 5 giorni per presentare le proprie deduzioni, facoltà del lavoratore di essere ascoltato di persona e/o di essere assistito dal rappresentante delle XX.XX. cui conferisce mandato), nonché nel rispetto, da parte del datore di lavoro, dei principi generali di diritto vigenti in materia di immediatezza, contestualità ed immodificabilità della contestazione disciplinare. Al ; al riguardo si conviene che, comunque, che la contestazione disciplinare deve essere comunque inviata al lavoratore non oltre il termine di trenta venti giorni dal momento in cui gli organi direttivi sanitari ed amministrativi delle Strutture di cui all'art.1 del presente contratto hanno avuto effettiva della conoscenza della mancanza commessa. Si conviene altresì che il provvedimento disciplinare non possa essere adottato dal datore di lavoro dalla Organizzazione oltre il termine di trenta 30 giorni dalla presentazione della deduzione da parte del lavoratore. Si pattuisce che ; il predetto termine di trenta giorni rimane sospeso si interrompe nel caso in cui il dipendente richieda di essere ascoltato di persona unitamente al rappresentante sindacale, riprendendo poi a decorrere ab initio per ulteriori trenta giorni dalla data in cui le parti si saranno incontrate per discutere della contestazione. Le mancanze del dipendente possono dar luogo all'adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari da parte dell'Amministrazionedell'Organizzazione: - richiamo verbale; - richiamo scritto; - multa non superiore all'importo di 4 ore della retribuzione; - sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 10 giorni. Secondo la gravità della mancanza e nel rispetto del principio della proporzionalità, incorre nei provvedimenti di cui sopra il lavoratore che:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Delle Misericordie E Delle Organizzazioni Operanti Nell'ambito Socio Sanitario Assistenziale Educativo Quadriennio Normativo 2002 2005

Provvedimenti disciplinari. I provvedimenti disciplinari debbono essere adottati da parte dell'Amministrazione dell’Amministrazione in conformità all'art.7 all’art.7 della Legge n.300/70 e nel pieno rispetto delle procedure ivi stabilite (necessità della contestazione per iscritto, obbligo di assegnare al lavoratore un termine di almeno cinque giorni per presentare le proprie deduzioni, facoltà del lavoratore di essere ascoltato di persona e/o di essere assistito dal rappresentante delle XX.XX. cui conferisce mandato), nonché nel rispetto, da parte del datore di lavoro, dei principi generali di diritto vigenti in materia di immediatezza, contestualità ed immodificabilità della contestazione disciplinare. Al riguardo si conviene che, comunque, la contestazione disciplinare deve essere inviata in- viata al lavoratore non oltre il termine di trenta giorni dal momento in cui gli organi direttivi sanitari ed amministrativi delle Strutture di cui all'art.1 all’art.1 del presente contratto hanno avuto effettiva conoscenza della mancanza commessa. Si conviene altresì che il provvedimento disciplinare non possa essere adottato dal datore di lavoro oltre il termine di trenta giorni dalla presentazione della deduzione da parte del lavoratore. Si pattuisce che il predetto termine di trenta giorni rimane sospeso nel caso in cui il dipendente richieda di essere ascoltato di persona unitamente al rappresentante sindacalesin- dacale, riprendendo poi a decorrere ab initio per ulteriori trenta giorni dalla data in cui le parti si saranno incontrate per discutere della contestazione. Le mancanze del dipendente possono dar luogo all'adozione all’adozione dei seguenti provvedimenti provvedi- menti disciplinari da parte dell'Amministrazionedell’Amministrazione:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Il Personale Dipendente Da Residenze Sanitarie Assistenziali E Centri Di Riabilitazione 2010 2012

Provvedimenti disciplinari. I provvedimenti disciplinari debbono essere adottati da parte dell'Amministrazione dell’Amministrazione in conformità all'art.7 all’art.7 della Legge n.300/70 n. 300 del 20 maggio 1970, e nel pieno rispetto delle procedure ivi stabilite (necessità della contestazione per iscritto, obbligo di assegnare al lavoratore un termine di almeno cinque giorni per presentare le proprie deduzioni, facoltà del lavoratore di essere ascoltato di persona e/o di essere assistito dal rappresentante delle XX.XX. cui conferisce mandato), nonché nel rispetto, da parte del datore di lavoro, dei principi generali di diritto vigenti in materia di immediatezza, contestualità ed immodificabilità della contestazione disciplinare. Al riguardo si conviene che, comunque, la contestazione disciplinare deve essere inviata al lavoratore non oltre il termine di trenta giorni dal momento in cui gli organi direttivi sanitari ed amministrativi delle Strutture di cui all'art.1 all’art.1 del presente contratto hanno avuto effettiva conoscenza della mancanza commessa. Si conviene altresì che il provvedimento disciplinare non possa essere adottato dal datore di lavoro oltre il termine di trenta giorni dalla presentazione della deduzione da parte del lavoratore. Si pattuisce che il predetto termine di trenta giorni rimane sospeso nel caso in cui il dipendente richieda di essere ascoltato di persona unitamente al rappresentante sindacale, riprendendo poi a decorrere ab initio initio” per ulteriori trenta giorni dalla data in cui le parti si saranno incontrate per discutere della contestazione. Le mancanze del dipendente possono dar luogo all'adozione all’adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari da parte dell'Amministrazionedell’Amministrazione:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Il Personale Dipendente Delle Strutture Sanitarie Associate All’aiop, All’aris E Alla Fondazione Don Carlo Gnocchi – Onlus 1998 2001

Provvedimenti disciplinari. I provvedimenti disciplinari debbono essere adottati da parte dell'Amministrazione dell’amministrazione in conformità all'art.7 all’art. 7 della Legge n.300/70 L. n. 300/70 e nel pieno rispetto delle procedure ivi stabilite (necessità della contestazione per iscritto, obbligo di assegnare al lavoratore un termine di almeno cinque giorni per presentare le proprie deduzioni, facoltà facol- tà del lavoratore di essere ascoltato di persona e/o di essere assistito dal rappresentante delle XX.XX. cui conferisce mandato), nonché nel rispetto, da parte del datore di lavoro, dei principi generali di diritto vigenti in materia di immediatezzaimme- diatezza, contestualità ed immodificabilità della contestazione disciplinare. Al riguardo si conviene che, comunque, la contestazione disciplinare deve essere inviata al lavoratore non oltre il termine di trenta giorni dal momento in cui gli organi direttivi sanitari ed amministrativi delle Strutture strutture di cui all'art.1 all’art. 1 del presente contratto hanno avuto effettiva conoscenza della mancanza commessa. Si conviene altresì che il provvedimento disciplinare non possa essere adottato dal datore di lavoro oltre il termine di trenta giorni dalla presentazione della deduzione da parte del lavoratore. Si pattuisce che il predetto termine di trenta giorni rimane sospeso nel caso in cui il dipendente richieda di essere ascoltato di persona unitamente al rappresentante sindacale, riprendendo poi a decorrere ab initio per ulteriori trenta giorni dalla data in cui le parti si saranno incontrate per discutere della contestazione. Le mancanze del dipendente possono dar luogo all'adozione all’adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari da parte dell'Amministrazionedell’amministrazione:

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Samples: Accordo Sulla Costituzione Delle Rsu

Provvedimenti disciplinari. I provvedimenti disciplinari debbono essere adottati da parte dell'Amministrazione in conformità all'art.7 della Legge n.300/70 n. 300/70 e nel pieno rispetto delle procedure ivi stabilite (necessità della contestazione per iscritto, obbligo di assegnare al lavoratore un termine di almeno cinque giorni per presentare le proprie deduzioni, facoltà del lavoratore di essere ascoltato di persona e/o di essere assistito dal rappresentante delle XX.XX. cui conferisce mandato), nonché nel rispetto, da parte del datore di lavoro, dei principi generali di diritto vigenti in materia di immediatezza, contestualità ed immodificabilità della contestazione disciplinare. Al riguardo si conviene che, comunque, la contestazione disciplinare deve essere inviata al lavoratore non oltre il termine di trenta giorni dal momento in cui gli organi direttivi sanitari ed amministrativi delle Strutture di cui all'art.1 del presente contratto hanno avuto effettiva conoscenza della mancanza commessa. Si conviene altresì che il provvedimento disciplinare non possa essere adottato dal datore di lavoro oltre il termine di trenta giorni dalla presentazione della deduzione da parte del lavoratore. Si pattuisce che il predetto termine di trenta giorni rimane sospeso nel caso in cui il dipendente richieda di essere ascoltato di persona unitamente al rappresentante sindacale, riprendendo poi a decorrere ab initio per ulteriori trenta giorni dalla data in cui le parti si saranno incontrate per discutere della contestazione. Le mancanze del dipendente possono dar luogo all'adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari da parte dell'Amministrazione:

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Samples: Accordo Interconfederale Per La Costituzione Delle Rappresentanze Sindacali Unitarie

Provvedimenti disciplinari. I provvedimenti disciplinari da parte della Organizzazione debbono essere adottati da parte dell'Amministrazione in conformità all'art.7 all'art. 7 della Legge n.300/70 legge n. 300 del 20 maggio 1970, e nel pieno rispetto delle procedure ivi stabilite (necessità della contestazione per iscritto, obbligo di assegnare al lavoratore un termine di almeno cinque 5 giorni per presentare le proprie deduzioni, facoltà del lavoratore di essere ascoltato di persona e/o di essere assistito dal rappresentante delle XX.XX. cui conferisce mandato), nonché nel rispetto, rispetto da parte del datore di lavoro, lavoro dei principi generali di diritto vigenti in materia di immediatezza, contestualità ed immodificabilità della contestazione disciplinare. Al riguardo si conviene che, comunque, che la contestazione disciplinare deve essere comunque inviata al lavoratore non oltre il termine di trenta 15 giorni lavorativi dal momento in cui gli organi direttivi sanitari ed amministrativi delle Strutture di cui all'art.1 del presente contratto hanno l'ufficio preposto ha avuto effettiva conoscenza della mancanza commessa. Si conviene altresì che il provvedimento disciplinare non possa essere adottato dal datore di lavoro dalla Organizzazione oltre il termine di trenta 30 giorni dalla presentazione della deduzione da parte del lavoratore. Si pattuisce che ; il predetto termine di trenta giorni rimane sospeso si interrompe nel caso in cui il dipendente richieda di essere ascoltato di persona unitamente al rappresentante sindacale, riprendendo poi a decorrere ab initio per ulteriori trenta giorni dalla data in cui le parti si saranno incontrate per discutere della contestazione. Le mancanze del dipendente possono dar luogo all'adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari da parte dell'Amministrazionedell'Organizzazione: - richiamo verbale; - richiamo scritto; - multa non superiore all'importo di 4 ore nella retribuzione; - sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 10 giorni. Secondo la gravità della mancanza e nel rispetto del principio della proporzionalità, incorre nei provvedimenti di cui sopra il lavoratore che:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Provvedimenti disciplinari. I provvedimenti disciplinari debbono essere adottati da parte dell'Amministrazione in conformità all'art.7 all'art. 7 della Legge n.300/70 n. 300 del 20 maggio 1970, e nel pieno rispetto delle procedure ivi stabilite (necessità della contestazione per iscritto, obbligo di assegnare al lavoratore un termine di almeno cinque giorni per presentare le proprie deduzioni, facoltà del lavoratore di essere ascoltato di persona e/o di essere assistito dal rappresentante delle XX.XX. cui conferisce mandato), nonché nel rispetto, da parte del datore di lavoro, dei principi generali di diritto vigenti in materia di immediatezza, contestualità ed immodificabilità della contestazione disciplinare. Al riguardo si conviene che, comunque, la contestazione disciplinare deve essere inviata al lavoratore non oltre il termine di trenta giorni dal momento in cui gli organi direttivi sanitari ed amministrativi delle Strutture di cui all'art.1 all'art. 1 del presente contratto hanno avuto effettiva conoscenza della mancanza commessa. Si conviene altresì che il provvedimento disciplinare non possa essere adottato dal datore di lavoro oltre il termine di trenta giorni dalla presentazione della deduzione da parte del lavoratore. Si pattuisce che il predetto termine di trenta giorni rimane sospeso nel caso in cui il dipendente richieda di essere ascoltato di persona unitamente al rappresentante sindacale, riprendendo poi a decorrere "ab initio initio" per ulteriori trenta giorni dalla data in cui le parti si saranno incontrate per discutere della contestazione. Le mancanze del dipendente possono dar luogo all'adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari da parte dell'Amministrazione:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Il Personale Dipendente Delle Strutture Sanitarie Associate Aiop, Aris E Fondazione Don Carlo Gnocchi – Onlus 2002 – 2005