Proroga tecnica Clausole campione

Proroga tecnica. Il contratto potrà essere prorogato alle stesse condizioni contrattuali per un periodo complessivamente non superiore a mesi 3 (tre), nelle more dello svolgimento della nuova procedura di affidamento. La proroga contrattuale può essere richiesta dall’Amministrazione appaltante alle condizioni originarie. La controparte è tenuta a comunicare la propria disponibilità a prorogare il contratto entro giorni 30 (trenta) dal ricevimento della richiesta dell’Amministrazione.
Proroga tecnica. Ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice la proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per Roma Capitale.
Proroga tecnica. 1. Alla scadenza dell’affidamento del servizio di tesoreria, nelle more delle procedure per il nuovo affidamento, l’Ente ha facoltà di disporre la proroga della presente convenzione per un periodo di sei mesi. In tal caso il Tesoriere ha l’obbligo di continuare il servizio in regime di proroga. 2. Per tutto il periodo della proroga si applicano le condizioni giuridiche ed economiche previste dalla presente convenzione.
Proroga tecnica. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario, determinato fino a mesi sei, per la conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106 comma 11 del codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi patti e condizioni o più favorevoli.
Proroga tecnica. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
Proroga tecnica. L’ente si riserva inoltre, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del decreto Legislativo 50/2016, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria, di procedere alla proroga tecnica del servizio, agli stessi patti, prezzi e condizioni dell’accordo quadro scaduto.
Proroga tecnica. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, è pari ad € 8.850.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
Proroga tecnica. La durata del contratto di appalto potrà essere modificata, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
Proroga tecnica. 1. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice, e comunque al massimo per sei mesi. Per la sua quantificazione si rinvia al successivo articolo 6. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
Proroga tecnica. L’Università, alla scadenza del contratto, si riserva la facoltà di disporne la proroga agli stessi prezzi o condizioni più favorevoli per l’Università, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente, secondo le modalità di cui all’art. 106, comma 11 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. In tale caso verrà data comunicazione per iscritto all’OEA prima della scadenza naturale del contratto, mediante PEC o mediante altra forma idonea a garantire data certa.