Proroga tecnica Clausole campione

Proroga tecnica. Il contratto potrà essere prorogato alle stesse condizioni contrattuali per un periodo complessivamente non superiore a mesi 3 (tre), nelle more dello svolgimento della nuova procedura di affidamento. La proroga contrattuale può essere richiesta dall’Amministrazione appaltante alle condizioni originarie. La controparte è tenuta a comunicare la propria disponibilità a prorogare il contratto entro giorni 30 (trenta) dal ricevimento della richiesta dell’Amministrazione.
Proroga tecnica. Ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice la proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per Roma Capitale.
Proroga tecnica. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario, determinato fino a mesi sei, per la conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106 comma 11 del codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi patti e condizioni o più favorevoli.
Proroga tecnica. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
Proroga tecnica. L’ente si riserva inoltre, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del decreto Legislativo 50/2016, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria, di procedere alla proroga tecnica del servizio, agli stessi patti, prezzi e condizioni dell’accordo quadro scaduto.
Proroga tecnica. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
Proroga tecnica. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, è pari ad € 8.850.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
Proroga tecnica. Ove necessario in relazione ai singoli Ordinativi di Fornitura, troverà applicazione l’articolo 106, comma 11 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in virtù del quale la durata del Contratto attuativo potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie all’individuazione del nuovo contraente e comunque non oltre i 6 (sei) mesi.
Proroga tecnica. E’ facoltà dell’Amministrazione prorogare il contratto nelle more delle procedure di gara per l’individuazione del nuovo concessionario per un massimo di mesi 6 e previa comunicazione scritta al concessionario con un preavviso di almeno 30 giorni dalla scadenza naturale della concessione.
Proroga tecnica. 5.4.1 Proroga tecnica (art. 106, comma 11, Codice)