Diritti di proprietà intellettuale Clausole campione

Diritti di proprietà intellettuale. 1. Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competen- za, ad assicurare che tutti i soggetti dell’Università e di DCC coinvolti nei progetti scientifici collaborativi oggetto della presente Conven- zione dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le co- municazioni verso l’esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgati- ve e di formazione risultanti da tali attività.
Diritti di proprietà intellettuale. Tutti i diritti di proprietà intellettuale, industriale e ogni e qualsiasi altro diritto sul Servizio e sui software e ogni altra soluzione tecno- logica in esso presente e/o ad esso collegata sono e rimangono di titolarità di Vodafone e/o del Partner, salvo non sia espressamente indicata la titolarità di terzi. L’attivazione della Soluzione Digitale, salvo quanto previsto dalle presenti Condizioni, non comporta alcuna cessione della titolarità o di qualsivoglia altro diritto relativo ai Servizi, ai marchi, brevetti, diritti d`autore, know how di proprietà o nella disponibilità di Vodafone o del Partner. È vietato al Cliente copiare, modificare, decompilare, disassemblare, distribuire anche online, concedere in uso a terzi le componenti di software e le soluzioni tecnologiche correlate al Servizio. Il Cliente terrà indenni e mallevati integralmente Vodafone e/o il Partner per qualsiasi contestazione, azione e domanda, compresa la richiesta di risarcimento del danno e la rifusione delle spese legali conseguente alla violazione di diritti di proprietà intellettuale da parte del Cliente.
Diritti di proprietà intellettuale. Le Parti concordano che il presente Accordo non trasferisce know-how, tecnologie, marchi, nomi commerciali, diritti d'autore, brevetti, modelli, software o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale o informazioni di proprietà di ciascuna di esse. Qualora una Parte volesse utilizzare diritti di proprietà intellettuale dell'altra, tale utilizzo dovrà essere oggetto di accordo separato tra le Parti medesime. Ai fini delle Attività propedeutiche ai Test di Integrazione, ED non concede al/alla <sigla controparte> alcun diritto sui segni distintivi registrati o non registrati sul Materiale. È fatto espresso divieto al/alla <sigla controparte> di accedere ai software residenti nei sistemi e a tal fine il/la <sigla controparte> si impegna a non manomettere, riprodurre, modificare, adattare, decompilare, disassemblare, sottoporre a operazioni di reverse engineering (o, comunque, sottoporre ad operazioni tese ad estrarre i codici sorgente) il Materiale, neppure per correggerne eventuali malfunzionamenti, incrementarne le funzionalità o garantirne l'interoperabilità. Le Parti espressamente accettano e riconoscono che la proprietà intellettuale dei sistemi e le funzionalità riportate nell’Allegato 1 e condivise con il/la <sigla controparte> è di ED così come le nuove funzionalità derivanti dalla manutenzione evolutiva e tutte le nuove release derivanti dalla manutenzione correttiva dei software di cui all’Allegato 1. Il/La <sigla controparte> riconosce che, in virtù della rilevanza per ED dei diritti di proprietà intellettuale, qualsiasi violazione del presente articolo potrebbe causare danni irreparabili a ED per cui il risarcimento dei danni per equivalente potrebbe risultare inadeguato. Pertanto, nel caso di una violazione attuale o potenziale del presente articolo, e fatto salvo ogni altro diritto di legge, ED sarà legittimata ad agire in via d’urgenza per l’ottenimento di un’ordinanza inibitoria.
Diritti di proprietà intellettuale. III. 10 – Diritti di accesso
Diritti di proprietà intellettuale. 15.1 La titolarità di tutti i diritti di proprietà industriale e/o intellettuale, ivi inclusi i relativi diritti di sfruttamento economico, sul Software (ivi inclusi, ma non limitatamente a, i codici oggetto, i codici sorgente e le interfacce), nonché sui relativi lavori preparatori, sulla relativa documentazione, sugli Aggiornamenti e Sviluppi e sui lavori derivati, sono e rimangono, in tutto e in parte e ovunque nel mondo, esclusivamente in capo a TeamSystem (o all’eventuale diverso soggetto titolare dei diritti sul Software così come indicato nella documentazione tecnica, nell’Ordine o nelle Condizioni Integrative).
Diritti di proprietà intellettuale. 24.1. Ove non diversamente specificato, ogni e qualsivoglia diritto di proprietà intellettuale e/o industriale (ivi inclusi marchi, brevetti, diritti d’autore e connessi) afferente al Sito Web, all’Area Riservata, all’Apparato Telepass, al Sito Mobile e all’App (nel suo complesso e in ogni sua parte, ivi incluso il software, contenuti e banche dati), nonché ai marchi grafici e nominativi e i segni distintivi è e resterà di piena ed esclusiva titolarità di Xxxxxxxx e/o dei suoi licenzianti x xxxxx causa.
Diritti di proprietà intellettuale. Salvo quanto espressamente stabilito nel presente Contratto, il presente Contratto non concede ad alcuna delle parti alcun diritto, espresso o implicito, sui contenuti o sulla proprietà intellettuale dell’altra parte. Le parti concordano che il Cliente è titolare di tutti i Diritti di Proprietà Intellettuale relativi ai Dati del Cliente, e Google è titolare di tutti i Diritti di Proprietà Intellettuale relativi ai Servizi.
Diritti di proprietà intellettuale. 1. Le parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti coinvolti nei progetti scientifici collaborativi oggetto del presente accordo dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l’esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.
Diritti di proprietà intellettuale. Le Parti, si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti di UNIVPM e dell’Istituto coinvolti nei progetti scientifici collaborativi oggetto della presente Convenzione dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l’esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività. Le Parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l’opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori. In ogni caso, salvo contraria pattuizione degli accordi attuativi di cui all’articolo 9, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti scientifici collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell’apporto di ciascuna Parte. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa sarà oggetto di specifica pattuizione all’interno degli accordi attuativi. Nell’ambito delle convenzioni attuative aventi ad oggetto attività di ricerca e/o consulenza commissionata potranno essere stabilite la proprietà e il diritto esclusivo di sfruttamento da parte del committente. In ogni caso sono fatti salvi i diritti morali di autore o di inventore.
Diritti di proprietà intellettuale. Il Fornitore è l’unico titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi ai Prodotti, ai Documenti, ai Campioni, alle Attrezzature, salvo che questi siano realizzati sulla base di disegni o progetti predisposti dal Cliente. A meno di diverso accordo tra le Parti, il Fornitore è altresì l’unico titolare di quanto eventualmente realizzato nell’esecuzione dei Servizi. La titolarità di tali diritti permarrà in capo al Fornitore anche dopo la consegna dei Prodotti, dei Documenti, dei Campioni e delle Attrezzature. L’esecuzione della fornitura, pertanto, non costituirà e non potrà in nessun caso essere interpretata come una forma di cessione e/o concessione in licenza e/o concessione a qualsiasi altro titolo dei diritti di proprietà industriale o del Know-how relativi ai Prodotti e/o ai Servizi in favore del Cliente.