Pubblicazione dei risultati Clausole campione

Pubblicazione dei risultati. L’eventuale pubblicazione dei risultati del programma di ricerca sarà preventivamente concordata tra i Responsabili Scientifici di cui all’art. 2 della presente convenzione, che in ogni caso si atterranno alla seguente disciplina. Nell’ipotesi di risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi delle parti omogenei ed oggettivamente non distinguibili, le parti si impegnano ad effettuare congiuntamente le pubblicazioni, ancorché contenenti dati ed informazioni resi noti da una parte all’altra confidenzialmente. In tal caso le pubblicazioni dovranno riportare gli autori in conformità alle leggi nazionali ed internazionali. Nell’evenienza di risultati realizzati e costituiti da contributi delle parti autonomi e separabili, ancorché organizzabili in forma unitaria, ogni parte potrà autonomamente pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi, ricerche e prove sperimentali, riconoscendo il contributo dell’altra parte per la definizione e realizzazione del programma di ricerca. Tuttavia, se tali pubblicazioni contengono dati ed informazioni resi noti da una parte all’altra in via confidenziale, le parti devono chiedere preventiva autorizzazione alla parte svelante ed hanno l’obbligo di citare nelle eventuali pubblicazioni gli autori in conformità alle leggi nazionali ed internazionali. La pubblicazione dei risultati può essere temporaneamente differita al tempo necessario per la tutela giuridica di eventuali risultati inventivi.
Pubblicazione dei risultati. La graduatoria sarà pubblicata all’indirizzo xxxxx://xxxxxxxxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxx/xx/xxxx_00_00. La data di pubblicazione sarà indicata al medesimo link. Questi sono i soli canali ufficiali di comunicazione dei risultati.
Pubblicazione dei risultati. Una volta terminato lo studio per la Pubblicazione dei risultati occorre far riferimento alla SOP GITMO PO- LICY DI PUBBLICAZIONE nella sua ultima versione.
Pubblicazione dei risultati. 9.1 - Nell’ipotesi di Conoscenze e Risultati derivanti dal Programma di Ricerca realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi delle Parti omogenei e non oggettivamente distinguibili, le Parti si impegnano ad effettuare congiuntamente le pubblicazioni, purché tali pubblicazioni non compromettano la tutelabilità dei risultati. Le pubblicazioni dovranno sempre riportare il nominativo degli autori/inventori.
Pubblicazione dei risultati. La Società, nel rispetto dell’art. 7 della Determinazione AIFA del 20.03.2008 e della Circolare Ministeriale n. 6 del 02.09.2002, si impegna a garantire la pubblicazione e la divulgazione dei risultati una volta concluso lo Studio, anche in caso di risultati negativi e a darne comunicazione a tutti gli sperimentatori. L’Azienda potrà utilizzare in modo gratuito i risultati dello Studio per propri scopi interni, scientifici e di ricerca, che non abbiano carattere commerciale (es. seminari, congressi, convegni e attività didattico-istituzionale), ma non potrà farne oggetto di pubblicazione scientifica senza il consenso scritto della Società. La facoltà di utilizzo dei risultati dello Studio deve comunque essere esercitata nel rispetto dei limiti imposti dalla necessità di garantire la segretezza degli stessi e la tutela brevettuale dei relativi diritti di proprietà intellettuale. Le parti riconoscono reciprocamente che resteranno titolari dei diritti di proprietà industriale e intellettuale relativi alle proprie pregresse conoscenze (background knowledge) e alle proprie conoscenze sviluppate o ottenute nel corso dello Studio, ma a prescindere e indipendentemente dalla sua conduzione (sideground knowledge). Ai sensi di quanto previsto dal D.M. 8 Febbraio 2013, art. 5, comma 2 lett. c), il Responsabile dello Studio ha diritto di diffondere e pubblicare, senza limitazione alcuna, i risultati dello Studio ottenuti presso l’Azienda, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza dei dati sensibili ,di protezione dei dati personali e di tutela della proprietà intellettuale. Le parti concordano che .i risultati della Studio dovranno essere sempre discussi dal Responsabile dello Studio (e/o Gruppo di ricerca) insieme al rappresentante della Società, prima della pubblicazione, anche ai fini della tutela brevettuale e nel caso in cui dovessero sorgere questioni relative all’integrità scientifica del documento e/o questioni afferenti gli aspetti regolatori, la Società provvederà al riesame del documento unitamente al Responsabile dello Studio. Il Responsabile dello Studio accetta di effettuare le modifiche suggerite dal Promotore o di includere i suggerimenti del Promotore nella pubblicazione o presentazione, se non in contrasto con l’attendibilità dei dati. La Società riconosce di non aver diritto di chiedere l’eliminazione delle informazioni contenute nel documento e non dovrà modificarne il contenuto, salvo quando tali richieste e modifiche siano...
Pubblicazione dei risultati. L’Università potrà pubblicare, in maniera totale o parziale, i risultati scientifici e/o tecnici raggiunti nell’ambito delle Attività svolte in collaborazione con i Centri aderenti alla Società Italiana di Chirurgia Toracica e oggetto del presente Protocollo, previo invio alla Società Italiana di Chirurgia Toracica del testo della pubblicazione almeno 20 (venti) giorni prima della data di sottomissione (a titolo esemplificativo e non esaustivo per riviste scientifiche, seminari, conferenze). In assenza di opposizione scritta da parte degli stessi o della SICT entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla ricezione del testo, il consenso alla pubblicazione si intenderà acquisito. Nelle eventuali divulgazioni l’Università si impegna a dichiarare che i risultati scientifici e/o industriali raggiunti nell’ambito degli studi e delle ricerche sono stati realizzati dall’Università con la collaborazione della Società Italiana di Chirurgia Toracica. Qualsiasi utilizzo diretto o indiretto del nome e/o del logo dell’Università per scopi commerciali o pubblicitari dovrà essere concordato con apposito accordo scritto tra le parti sottoscrittrici del presente Protocollo. Parimenti e con identica procedura i Centri SICT potranno pubblicare, in maniera totale o parziale, i risultati scientifici e/o tecnici raggiunti nell’ambito delle Attività svolte in collaborazione con l’Università.
Pubblicazione dei risultati. I risultati realizzati congiuntamente potranno essere pubblicati e/o resi noti includendo tutti gli autori coinvolti, salvo gli eventuali e marginali casi in cui l’autorizzazione potrà essere negata solo per ragionevoli motivi legati alla tutela e allo sfruttamento della proprietà intellettuale e sullo sviluppo industriale di detti risultati. In ipotesi di risultati realizzati e costituiti da contributi delle Parti autonomi e separabili, ancorché organizzabili in forma unitaria, ogni Parte potrà autonomamente pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi, ricerche e prove sperimentali, riconoscendo espressamente il contributo dell’altra Parte. Se tali pubblicazioni dovessero contenere dati ed informazioni resi noti da una Parte all’altra confidenzialmente, ciascuna Parte dovrà chiedere preventiva autorizzazione scritta all’altra Parte. ART. 9 –
Pubblicazione dei risultati. (NEL CASO DI OPZIONE 1) Il COMMITTENTE potrà liberamente pubblicare e/o rendere noti i risultati derivanti dall’attività oggetto del presente contratto facendo menzione dell’attività di ricerca svolta da ENEA e fermo restando che, salvo specifici accordi scritti tra le parti, è escluso l’utilizzo diretto del logo dell’ENEA. L’ENEA potrà liberamente e gratuitamente utilizzare, ma solo per proprio uso interno, detti risultati. ENEA non potrà farne, in tutto o in parte oggetto di pubblicazione scientifica senza la preventiva autorizzazione scritta del COMMITTENTE, che potrà essere negata solo per ragionevoli motivi legati a strette considerazioni sulla tutelabilità e sfruttamento della proprietà intellettuale e sullo sviluppo industriale di detti risultati. (NEL CASO DI OPZIONE 2) Ciascuna Parte potrà pubblicare e/o rendere noti i risultati derivanti dall’attività oggetto del presente contratto solo previa autorizzazione scritta dell’altra Parte, che potrà essere negata solo per ragionevoli motivi legati a strette considerazioni sulla tutelabilità e sfruttamento della proprietà intellettuale e sullo sviluppo industriale di detti risultati. ART. 13 –
Pubblicazione dei risultati. I risultati dell’AGA saranno annunciati mediante il servizio di informazioni normative del sito Web della London Stock Exchange e pubblicati nel modo appropriato in ciascuna delle altre giurisdizioni in cui la Società sia quotata su una borsa valori. I risultati saranno altresì disponibili sul sito xxx.xxxxxxx.xxx. Cordiali saluti, ___________________ Xxxxxxx XxXxxxxxx Presidente Attualmente, Xxxxxxx XxXxxxxxx è anche professore ospite presso il College of Europe (Bruges) e ha tenuto lezioni su molteplici argomenti in diverse università, tribunali e istituzioni, come l’European University Institute of Florence, la Florence School of Regulation (energia, clima, comunicazioni e media), la Commissione europea e le università appartenenti alla NUI (Università Nazionale d’Irlanda). È membro del Comitato consultivo dell’Istituto europeo di diritto per quanto riguarda l’intelligenza artificiale e la pubblica amministrazione ed è membro del team di progetto su tecnologia blockchain e smart contract. Xxxxxxx XxXxxxxxx ha conseguito una laurea in diritto civile, una laurea in giurisprudenza, Senior Counsel e un master in diritto europeo ed è un mediatore accreditato CEDR.
Pubblicazione dei risultati. 11.1 Il Promotore si impegna a redigere al termine dello Studio un rapporto finale scritto in merito allo Studio medesimo e a pubblicare i Risultati dello Studio all’interno del Registro Nazionale studi osservazionali istituito presso l’Agenzia Italiana del Farmaco, con la sola eccezione di quei Risultati la cui diffusione possa pregiudicare la tutela dei diritti di proprietà intellettuale (incluso le informazioni segrete) del Promotore.