Violazione dei diritti di proprietà intellettuale Clausole campione

Violazione dei diritti di proprietà intellettuale si intende una violazione non intenzionale di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di Xxxxx, ad eccezione di brevetti.
Violazione dei diritti di proprietà intellettuale. Il fornitore dovrà garantire che nessun diritto di proprietà intellettuale di terze parti verrà violato da Xxxxx in seguito all’uso di merci e servizi da egli fornitigli per contratto. Il fornitore manleverà Xxxxx da qualsiasi rivendicazione in merito avanzata da terzi nei confronti della stessa. Eventuali diritti di licenza, oneri e costi sostenuti da Xxxxx per evitare o rettificare eventuali violazioni del diritto di proprietà intellettuale saranno addebitati al fornitore. Ove possibile, su richiesta scritta di Xxxxx, il fornitore si farà carico di eventuali rivendicazioni di terzi rivolte a Xxxxx in relazione alla violazione di qualsiasi diritto di terzi, in particolare brevetti, marchi, diritti d'autore e altri diritti di proprietà intellettuale, derivanti dall'uso dei beni e dei servizi da parte di Xxxxx in conformità al contratto. 14. Infringement of intellectual property rights The vendor shall ensure that no third party property rights are infringed by Xxxxx as a result of use of the goods and services in accordance with the contract. The vendor shall indemnify and hold Xxxxx harmless from all claims made by third parties against Xxxxx on the grounds of infringement of intellectual property rights. Any licence fees, expenditure or costs incurred by Xxxxx in order to avoid or to rectify any infringements of intellectual property rights shall be borne by the vendor. Where possible, upon Xxxxx'x written request vendor shall take over any claims of third parties directed against Xxxxx in connection with the violation of any rights of third parties, in particular patents, trademarks, copyrights and other intellectual property rights, resulting from the Flint's use of the goods and services in accordance with the contract.
Violazione dei diritti di proprietà intellettuale. È responsabilità del Fornitore assicurare che le merci ed i servizi forniti ed il loro utilizzo secondo il contratto non violino alcun brevetto, diritto di copy- right o altro diritto di proprietà intellettuale di terzi. Il Fornitore si impegna a tenere manlevato ed indenne l’Acquirente da qualsiasi reclamo di terzi per violazione di diritti di proprietà intellettuale e da ogni onere o spesa neces- saria per prevenire e/o sanare tali violazioni.
Violazione dei diritti di proprietà intellettuale. Il cliente garantisce che le istruzioni, le informazioni o i modelli relativi a stampi, disegni e schemi dallo stesso forniti a Xxxxxxxxx non violino il copyright o altri diritti di proprietà intellettuale di terzi. Il cliente dovrà tenere Vetropack integralmente indenne e manlevata da qualsiasi pretesa derivante dalla violazione dei predetti diritti.
Violazione dei diritti di proprietà intellettuale in caso di reclamo per la violazione di un diritto di proprietà intellettuale relativo al Software (inclusi, in via esemplificativa ma non esaustiva, diritti relativi a brevetti, segreti commerciali, copyright o marchi di fabbrica), Xxxxx potrebbe decidere, a sua esclusiva discrezione, sebbene non ne abbia l'obbligo, di contestare tale reclamo o liquidare la richiesta di risarcimento associata. In caso di tale reclamo, Xxxxx potrebbe inoltre decidere, a sua esclusiva discrezione, di rescindere il Contratto e revocare qualsiasi diritto relativo all'utilizzo del Software, nonché di richiedere la restituzione o la distruzione del Software, rimborsando al Licenziatario le spese effettivamente sostenute per la licenza del Software, a cui verrà detratto un importo ragionevole per l'utilizzo e le spese di spedizione.
Violazione dei diritti di proprietà intellettuale. La presente Xxxxxxx copre le Richieste di risarcimento presentate da Terzi nei confronti dell’Assicurato per qualsiasi violazione non intenzionale dei diritti di proprietà intellettuale, salvo quanto escluso al successivo articolo “Brevetto”, di cui alla sezione “Esclusioni per la responsabilità civile professionale”, realizzatasi tramite un Comportamento colposo e verificatasi durante l’esecuzione dell’Attività assicurata, successivamente alla eventuale Data di retroattività e prima della scadenza del Periodo di Assicurazione. P.0509.CGA - XX. 00.0000 - PAG. 32 La presente Xxxxxxx copre le Richieste di risarcimento presentate da Terzi nei confronti dell’Assicurato per qualsiasi violazione dell’obbligo di riservatezza e/o segretezza professionale commessa dall’Assicurato o dal Prestatore di lavoro, o da qualsiasi altra persona fisica o giuridica direttamente incaricata dall’Assicurato ed operante per o per conto di quest’ultimo realizzatasi tramite un Comportamento colposo e verificatasi
Violazione dei diritti di proprietà intellettuale. E’ responsabilità del Fornitore assicurare che la consegna dei beni e/o i servizi forniti e l’utilizzo degli stessi secondo il contratto non violino alcun brevetto, diritto di copyright o altro diritto di proprietà intellettuale di terzi. A prescindere da un’eventuale azione legale, il Fornitore dovrà tenere indenne il Committente da eventuali pretese di terzi per le quali il Committente possa essere ritenuto responsabile in conseguenza della violazione dei succitati diritti di proprietà intellettuale. Il Fornitore dovrà sostenere i costi relativi a licenze, nonché spese e costi sostenuti dal Committente per prevenire e/o sanare le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale.

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  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

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  • Novero dei Terzi Tutti gli Assicurati sono considerati terzi tra loro.

  • Cessione del contratto - Subappalto 1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Rimborso del sinistro per evitare il malus Al fine di evitare le maggiorazioni di premio derivanti dall’applicazione del malus e dall’indicazione del sinistro sull’attestazione dello stato del rischio, è data la possibilità al Contraente di rimborsare gli importi liquidati. Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Diretto, il Contraente dovrà inoltrare richiesta alla Stanza di Compensazione, istituita presso Consap, che comunicherà l’importo del rimborso e le istruzioni per effettuare il pagamento. La richiesta deve essere effettuata ai seguenti recapiti: Consap S.p.A. – Stanza di compensazione, Xxx Xxxx, 00, 00000, Xxxx; telefono 06/00000000; Fax 00.00000000/547; sito internet xxx.xxxxxx.xx; indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx. Prima Assicurazioni ha facoltà di assistere il Contraente in tutte le fasi della procedura di richiesta di rimborso. Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Ordinario, il Contraente potrà contattare Prima Assicurazioni, chiamando lo 02.7262.6464, per conoscere l’importo liquidato e le modalità con cui effettuare il pagamento.