Procedure di valutazione Clausole campione

Procedure di valutazione. 1. Le Aziende o Enti, con proprio regolamento, definiscono meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dell’attività professionale svolta dai dirigenti nonché dei costi, dei rendimenti e dei risultati in relazione ai programmi e obiettivi da perseguire correlati, per i dirigenti con incarichi di natura gestionale anche alle risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente disponibili, stabilendo le modalità con le quali tutti i processi di valutazione di cui al presente capo si articolano.
Procedure di valutazione. 1. Le aziende o enti, con proprio regolamento, definiscono meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dell'attivita' professionale svolta dai dirigenti nonche' dei costi, dei rendimenti e dei risultati in relazione ai programmi e obiettivi da perseguire correlati, per i dirigenti con incarichi di natura gestionale anche alle risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente disponibili, stabilendo le modalita' con le quali tutti i processi di valutazione di cui al presente capo si articolano.
Procedure di valutazione. 1. Le Aziende o Enti, con proprio regolamento, definiscono meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dell’attività professionale svolta dai dirigenti nonché dei costi, dei rendimenti e dei risultati in relazione ai programmi e obiettivi da perseguire correlati, per i dirigenti con incarichi di natura gestionale anche alle risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente disponibili, stabilendo le modalità con le quali tutti i processi di valutazione di cui al presente capo si articolano. 2.I risultati finali delle valutazioni effettuate dai competenti organismi di verifica sono riportati nel fascicolo personale. 3.Le Aziende o Enti adottano preventivamente i criteri generali che informano i sistemi di valutazione delle attività professionali, delle prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti nonché dei relativi risultati di gestione nell’ambito dei meccanismi e sistemi di valutazione, tenuto conto dell’art. .. (Confronto regionale). Tali criteri prima della definitiva adozione sono oggetto di confronto ai sensi dell’art…. (Confronto). 4.Le procedure di valutazione devono essere improntate ai seguenti principi: a)imparzialità, celerità e puntualità al fine di garantire la continuità e la certezza delle attività professionali connesse all’ incarico conferito, la stretta correlazione tra i risultati conseguiti e la nuova attribuzione degli obiettivi, nonché l’erogazione delle relative componenti retributive, inerenti alla retribuzione di risultato a seguito di una tempestiva verifica dei risultati conseguiti. b)trasparenza dei criteri usati, oggettività delle metodologie adottate ed obbligo di motivazione della valutazione espressa; c)informazione adeguata e partecipazione del valutato, anche attraverso la comunicazione ed il contraddittorio nella valutazione di I e II istanza; d)diretta conoscenza dell’attività del valutato da parte del soggetto che, in prima istanza, effettua la proposta di valutazione sulla quale l’organismo di verifica è chiamato a pronunciarsi. 5.L’oggetto della valutazione per tutti i dirigenti, oltre che agli obiettivi gestionali e specifici riferiti alla singola professionalità nonché ai relativi criteri di verifica dei risultati, va rapportato alle specifiche procedure e distinte finalità delle valutazioni di cui agli articoli successivi ed è costituito, in linea di principio, dagli elementi indicati negli articoli .. (Tipologie d’incarico) e .. (Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali- Crit...
Procedure di valutazione. La valutazione sarà effettuata da apposita Commissione, nominata dal Direttore del Dipartimento. Ai sensi degli artt. 12 e 13 del Regolamento citato in premessa, la procedura di valutazione comparativa si svolgerà nel seguente modo:
Procedure di valutazione. La Commissione, in occasione del proprio insediamento, stabilisce le modalità operative di svolgimento delle proprie attività e definisce i sub-criteri per la quantificazione dei punteggi variabili riportati nelle singole voci delle griglie di valutazione di cui al successivo Paragrafo 10.2. Dopo il preliminare esame della documentazione di ciascuna proposta progettuale, qualora venga ritenuto indispensabile al fine di una più compiuta disamina delle istanze ammesse a valutazione, la Commissione può definire un calendario di audizioni dei soggetti proponenti, stabilendo per questi ultimi gli interlocutori da invitare (produttore, regista, ecc.). In tale ipotesi, su richiesta della Commissione di valutazione, il R.P. provvede a pubblicare il calendario delle suddette audizioni sul sito istituzionale dell'Amministrazione concedente, dando a mezzo PEC diretta comunicazione del giorno e dell’orario della propria audizione ai soggetti interessati. La Commissione, sulla base di tutte le informazioni acquisite, procede quindi all'attribuzione, fino a un massimo di 100/100 e secondo le griglie di cui al successivo Paragrafo 10.2, del punteggio di merito per ciascun progetto valutato, determinando le graduatorie finali di ciascuna categoria di cui all’Articolo 4. Non saranno in ogni caso agevolabili i progetti che avranno conseguito un punteggio inferiore a 60/100, fermo restando che il raggiungimento della predetta soglia minima non garantisce la concessione del cofinanziamento, se non nei limiti delle risorse finanziarie messe a bando. Rimane impregiudicata la facoltà della Commissione – fino alla conclusione delle attività ad essa demandata in ordine alla stesura della predetta graduatoria – di segnalare al R.P. l'avvenuta individuazione di cause di esclusione relativamente a quei progetti per i quali sia eventualmente emersa durante la fase della valutazione l'insussistenza di taluno dei requisiti di ammissibilità soggettivi e/o oggettivi di cui al precedente Articolo 5.
Procedure di valutazione. Le Aziende, con proprio regolamento, definiscono meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dell’attività professionale dei dirigenti nonché dei costi, rendimenti e risultati in relazione ai programmi e obiettivi da perseguire correlati, per i dirigenti con incarichi di natura gestionale, anche alle risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente disponibili. Le Aziende adottano preventivamente i criteri generali dei sistemi di valutazione delle attività professionali, delle prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti nonché dei relativi risultati di gestione. Tali criteri prima della adozione sono oggetto di confronto ai sensi dell’art.5(Confronto). Le procedure di valutazione devono essere improntate ai seguenti principi: Imparzialità e puntualità al fine di garantire la continuità e la certezza delle attività professionali connesse all’incarico conferito, la correlazione tra i risultati conseguiti e l’attribuzione degli obiettivi, nonché l’erogazione della retribuzione di risultato. trasparenza dei criteri usati, oggettività delle metodologie adottate ed obbligo di motivazione della valutazione espressa; informazione e partecipazione del valutato, anche attraverso la comunicazione ed il contraddittorio nella valutazione di I e II istanza; diretta conoscenza dell’attività del valutato da parte del soggetto che, in prima istanza, effettua la proposta di valutazione. Il Collegio Tecnico e l’Organismo Indipendente di Valutazione sono gli organi preposti alla valutazione. Il valutatore di prima istanza è il dirigente direttamente sovraordinato e, in seconda istanza, il Collegio Tecnico, presieduto dal direttore di dipartimento, nel quale deve essere sempre garantita la rappresentanza della specifica disciplina o profilo del valutato. Tutti i dirigenti, entro la scadenza dell’incarico, in relazione alle attività professionali svolte ed ai risultati raggiunti debbono essere valutati allo scopo di assicurare il rinnovo o l’affidamento di altro incarico. I dirigenti di nuova assunzione dopo il primo quinquennio valutati per l’attribuzione di un diverso incarico e per il passaggio alla fascia superiore dell’indennità di esclusività. Valutati tutti i dirigenti ai fini del passaggio alla fascia superiore dell’indennità di esclusività prevista al quindicesimo anno di esperienza professionale. Il Collegio tecnico dovrà dotarsi di un regolamento per, ad esempio, l’astensione da parte del direttore di dipartimento componente del Collegi...
Procedure di valutazione. 1. Per i dipendenti inclusi nelle categorie A, B e Bs dovranno essere compilate graduatorie sulla base dell’anzianità di servizio nel solo profilo di appartenenza del dipendente, tenendo conto anche della sua situazione personale e familiare nonché della residenza anagrafica secondo criteri di priorità definiti in sede di contrattazione integrativa.
Procedure di valutazione. Il licenziante definisce i metodi di valutazione, ad eccezione di quelli utilizzati per verificare il rispetto dei criteri finanziari per i quali i processi di valutazione specifica devono conformarsi a quelli descritti nel successivo allegato 9.

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  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Bonus/Malus Il Contratto è stipulato nella forma tariffaria “Bonus/Malus” che prevede diminuzioni o aumenti dell’importo del Premio rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria cumulata pari o superiore al 51% (cinquantunopercento) nei periodi di osservazione come di seguito definiti: primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale, quindi con un’osservazione di 10 (dieci) mesi; • periodi successivi: hanno durata di 12 (dodici) mesi e decorrono dalla scadenza del Periodo di osservazione precedente. La classe di merito interna della Società viene determinata sulla base della Tabella di Conversione sotto riportata, assumendo come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell’Attestato di Rischio. 1 1 / 1B 7 7 13 13 2 2 8 8 14 14 3 3 9 9 15 15 4 4 10 10 16 16 5 5 11 11 17 17 6 6 12 12 18 18 Nel caso in cui l’Attestato riporti la classe C.U. di assegnazione 1 e la tabella della Sinistrosità pregressa relativa al rischio da assicurare sia totalmente valorizzata senza che risultino NA (non Assicurato) e/o ND (non disponibile) o Sinistri pagati, il Contratto verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1B); diversamente verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1). Nel caso in cui l’Attestato di Rischio sia stato rilasciato dalla Società, il Contratto è assegnato alla classe di merito CU e interna di assegnazione indicata sull’Attestato rilasciato dalla Società stessa. L’Attestato di Xxxxxxx ha una validità per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale si riferisce. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla scadenza del contratto, di cui al comma precedente, l’utilizzo dell’Attestato di Rischio è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza temporanea di durata temporanea.

  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ...............................................................................................................................

  • Livelli di Contrattazione 1. L’Accordo collettivo nazionale si caratterizza appieno quale momento organizzativo del Sistema e strumento di garanzia per i cittadini e per gli operatori. Le novità normative introdotte nel quadro istituzionale, sono destinate a mutare in modo importante i contenuti dei tre livelli di negoziazione: nazionale, regionale, aziendale.

  • Norme finali e transitorie Articolo 35

  • Invio pezzi di ricambio La Centrale Operativa provvederà alla ricerca e all'invio di pezzi di ricambio necessari alla riparazione del veicolo, qualor a gli stessi non fossero reperibili nel luogo dove si è verificato il guasto o l'incidente. In caso di spedizione aerea, i ricambi saranno inviati presso l'Aeroporto più vicino al luogo ove si trovi il veicolo. In ogni caso le spese di acquisto dei pezzi di ricambio e doganali resteranno a carico dell'Assicurato.

  • Rimborso del sinistro per evitare il malus Al fine di evitare le maggiorazioni di premio derivanti dall’applicazione del malus e dall’indicazione del sinistro sull’attestazione dello stato del rischio, è data la possibilità al Contraente di rimborsare gli importi liquidati. Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Diretto, il Contraente dovrà inoltrare richiesta alla Stanza di Compensazione, istituita presso Consap, che comunicherà l’importo del rimborso e le istruzioni per effettuare il pagamento. La richiesta deve essere effettuata ai seguenti recapiti: Consap S.p.A. – Stanza di compensazione, Xxx Xxxx, 00, 00000, Xxxx; telefono 06/00000000; Fax 00.00000000/547; sito internet xxx.xxxxxx.xx; indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx. Prima Assicurazioni ha facoltà di assistere il Contraente in tutte le fasi della procedura di richiesta di rimborso. Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Ordinario, il Contraente potrà contattare Prima Assicurazioni, chiamando lo 02.7262.6464, per conoscere l’importo liquidato e le modalità con cui effettuare il pagamento.