Preavviso di licenziamento e di dimissioni Clausole campione

Preavviso di licenziamento e di dimissioni. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato di un lavoratore non in prova può essere risolto, salvo i casi espressamente previsti dal punto 2 dell'art. 41, da una delle due Parti - mediante comunicazione scritta - con un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue: - 1 mese con anzianità fino a due anni compiuti; - 3 mesi con anzianità da due a dieci anni compiuti; - 4 mesi con anzianità oltre i dieci anni compiuti. La decorrenza del preavviso è stabilita nella metà o nella fine di ciascun mese. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra un'indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso. I termini di cui sopra sono ridotti alla metà in caso di dimissioni. L'Azienda ha diritto di ritenere su quanto sia da lei dovuto al lavoratore un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non prestato. La parte che riceve la disdetta può troncare il rapporto di lavoro, sia all'inizio sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non prestato. Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, vale ai fini dell'anzianità di servizio. Durante tale periodo l'Azienda deve concedere al lavoratore dei permessi, compatibilmente con le esigenze di servizio, per la ricerca di una nuova occupazione. Dichiarazione a verbale/Casi particolari.
Preavviso di licenziamento e di dimissioni. 1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti senza preavviso, i cui termini sono stabiliti come segue:
Preavviso di licenziamento e di dimissioni. 1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso i cui termini - salvo quanto previsto diversamente dall’art. 10 del RDL 13 novembre 1924 n. 1825 - sono stabiliti come segue:
Preavviso di licenziamento e di dimissioni. 1. Fatta eccezione per i licenziamenti per giusta causa, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato del lavoratore non in prova non può essere risolto da nessuna delle parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue, a seconda dell’anzianità di servizio e del livello professionale a cui appartiene il lavoratore. Fino a 5 1 mese 1,5 mesi 2 mesi Oltre 5 e fino a 10 1,5 mesi 2 mesi 3 mesi Oltre 10 2 mesi 2,5 mesi 4 mesi
Preavviso di licenziamento e di dimissioni. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue a seconda dell’anzianità e della categoria professionale cui appartiene il lavoratore. Anni di servizio 1° e 2° Gruppo professionale 3° e 4° Gruppo professionale 5° Gruppo professionale Fino a 5 anni Oltre 5 e fino a 10 Oltre i 10 anni 2 mesi 3 mesi 4 mesi 1 mese 2 mesi 2 mesi e 15 giorni 10 giorni 15 giorni 1 mese I termini di disdetta decorrono dal giorno del ricevimento dell’atto di dimissioni o di licenziamento e il periodo di preavviso si calcola dal giorno successivo. La parte che risolve il rapporto senza l’osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all’altra un’indennità pari all’importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso come di seguito stabilito. Anni di servizio 1° e 2° Gruppo professionale 3° e 4° Gruppo professionale 5° Gruppo professionale Fino a 5 anni Oltre 5 e fino a 10 Oltre i 10 anni 2 mensilità 3 mensilità 4 mensilità 1.5 mensilità 2 mensilità 2.5 mensilità 0.33 mensilità 0.50 mensilità 1 mensilità Durante il compimento del periodo di preavviso in caso di licenziamento l’azienda concederà al lavoratore dei permessi per la ricerca di nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dalla Direzione in rapporto alle esigenza dell’azienda. Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno comunicate per iscritto.
Preavviso di licenziamento e di dimissioni. Art. 100 Trattamento di fine rapporto
Preavviso di licenziamento e di dimissioni. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue a seconda dell'indennità e della categoria cui appartiene l'impiegato. I termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra un'indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso. È in facoltà della parte che riceve la disdetta ai sensi del comma 1 di troncare il rapporto, sia all'inizio o sia nel corso del preavviso senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto. Anni di servizio Mesi 1a e 2 a categoria 3 a, 4 a, 5 a e 6 a cat. fino a 5 mesi 1 e 1/2 1 oltre 5 e fino a 10 2 1 e 1/2 oltre i 10 2 e 1/2 2 Durante il compimento del periodo di preavviso in caso di licenziamento l'impresa concederà all'impiegato dei permessi per la ricerca di nuova occupazione; la retribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabiliti dall'impresa. Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno normalmente comunicate per iscritto. Il periodo di preavviso anche se sostituito dalla corrispondente indennità, è computato nell'anzianità agli effetti del trattamento di fine rapporto.
Preavviso di licenziamento e di dimissioni. 1. La parte che risolve il rapporto di lavoro a tempo indeterminato sia per dimis- sioni che per licenziamento deve comunicarlo per iscritto e deve dare il preav- viso. Il preavviso non opera in caso di cessazione durante la prova e nel caso di giusta causa sia da parte del datore di lavoro che del lavoratore.
Preavviso di licenziamento e di dimissioni. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue a seconda dell'anzianità e della categoria cui appartiene il lavoratore: Anni di servizio V Categoria IV Categoria - fino a 2 anni compiuti 1/2 mese 1/2 mese - oltre i 2 e fino a 5 anni compiuti 1 mese e 1/2 1 mese - oltre i 5 e fino a 15 anni compiuti 2 mesi 1 mese e 1/2 - oltre i 15 anni compiuti 2 mesi e 1/2 2 mesi I termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese. La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della normale retribuzione per il periodo di mancato preavviso. Durante il compimento del periodo di preavviso in caso di licenziamento, l'azienda concederà al lavoratore dei permessi per la ricerca di nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dalla Direzione in rapporto alle esigenze dell'azienda. Tanto il licenziamento, quanto le dimissioni, saranno normalmente comunicate per iscritto.
Preavviso di licenziamento e di dimissioni. Il preavviso in caso di licenziamento del lavoratore non in prova (e non ai sensi dell’art. 53) può avere inizio in qualunque giorno e deve essere della seguente durata: — 6 giornate lavorative in caso di anzianità presso l’azienda fino a 5 anni; — 8 giornate lavorative in caso di anzianità oltre i 5 e fino a 10 anni; — 10 giornate lavorative in caso di anzianità oltre 10 anni. In caso di dimissioni i periodi di cui sopra sono ridotti della metà. Il periodo di preavviso sarà computato agli effetti della anzianità. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l’osservanza dei termini di preavviso sopra indicati deve corrispondere all’altra un’indennità pari all’importo della retribuzione globale di fatto per il periodo di mancato preavviso. Per i lavoratori a cottimo l’indennità stessa sarà calcolata sulla retribuzione media percepita nell’ultimo periodo di paga.