Termini di disdetta Clausole campione

Termini di disdetta. Inizio e fine del rapporto di lavoro Il termine di disdetta è da adeguare al rapporto di lavoro risp. alla funzione. Conviene a entram- be le parti fissare termini di disdetta né troppo lunghi né troppo brevi. I termini di disdetta secon- do l’art. 6 cifra 1 CCNL sono da considerare come termini di disdetta minimi. Esempio  Il collaboratore è nel 5° anno di lavoro e viene licenziato. Il suo 6° anno lavorativo inizia con il termine di disdetta. Termine di disdetta determinante: 1 mese, in quanto al momento in cui ha preso cono- scenza del licenziamento era ancora nel 5° anno di lavoro.
Termini di disdetta. 51.1 I primi tre mesi del rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato valgono come periodo di prova. In caso di effettiva riduzione del periodo di prova a causa di malattia, infortunio o adempimento di obblighi legali assunti non volontariamente, il periodo di prova viene prorogato di conseguenza. Nel corso del periodo di prova il rapporto di lavoro può essere disdetto in ogni momento con un preavviso di 7 giorni civili.
Termini di disdetta. I termini di disdetta sono i seguenti: – durante il periodo di prova: 7 giorni per qualsiasi data; – nel primo anno di servizio: 1 mese per la fine del mese; – dal secondo al nono anno di servizio: 2 mesi per la fine del mese; – a partire dal decimo anno di servizio: 3 mesi per la fine del mese.
Termini di disdetta.  entro la fine del mese (ad eccezione del 31. 12.)  entro i termini previsti dagli usi locali*: * È determinante il termine di disdetta indicato nel contratto. In mancanza di una disposizione contrattuale relativa al termine di disdetta, valgono gli usi locali. Se noto, tale termine può essere consultato presso le rispettive autorità di conciliazione.
Termini di disdetta. Il rapporto di lavoro può essere disdetto, osservando i seguenti termini di disdetta: – durante il periodo di prova di 2 mesi 1 settimana, per la fine di una settimana – quando il rapporto di lavoro ha una durata inferiore ad un anno 2 settimane, per la fine di una settimana – quando il rapporto di lavoro ha una durata superiore ad un anno 1 mese, per la fine di un mese – dal 7° anno di lavoro 2 mesi, per la fine di un mese – dalla fine del 10° anno di lavoro 3 mesi, per la fine di un mese
Termini di disdetta. Di comune intesa è possibile l'uscita anticipata in deroga al termine di disdetta contrattuale.
Termini di disdetta. In generale il mandato può essere revocato o disdetto da entrambe le parti, salvo l’obbligo di risarcimento del danno all’altra parte in caso di intempestività (art. 404 CO). Con la sottoscrizione dell’accordo di collaborazione, il mandatario s’impegna ad adempiere al mandato conferitogli. Il mancato inizio del rapporto di collaborazione e, successivamente all’inizio, il mancato rispetto o la cattiva esecuzione di quanto pattuito, saranno equiparati a disdetta data in tempo inopportuno. Rientrano nel mancato rispetto di quanto pattuito: ♦ la mancata evasione da parte del mandatario di tutti i compiti a lui assegnati; ♦ il mancato rispetto dei termini e delle condizioni fissate nell’accordo di collaborazione e nel presente allegato; ♦ la non conforme/inidonea qualità della documentazione distribuita ai partecipanti e della non conforme/inidonea/cattiva qualità di insegnamento, valutata mediante il relativo formulario compilato dai partecipanti ai corsi. SUPSI avrà quindi la facoltà di revocare l’accordo di collaborazione successivamente alla sua sottoscrizione nei seguenti casi: ♦ prima dell’inizio del corso, qualora non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti necessario per finanziare il corso secondo i criteri stabiliti dalla SUPSI. In tal caso, il mandatario potrebbe aver diritto al rimborso di eventuali spese o prestazioni sostenute in vista dell’erogazione del corso (solo nei casi di prime edizioni dei corsi o, in casi eccezionali, preventivamente pattuite); ♦ dopo l’inizio del corso, nel caso di violazioni agli obblighi sottoscritti da parte del mandatario o di cattiva esecuzione del mandato. In questo caso, lo stesso non avrà alcun diritto al pagamento della prestazione sino a quel momento effettuata, né al rimborso delle spese. SUPSI si riserva inoltre il diritto di chiedere il risarcimento del danno derivante dalla violazione degli accordi intrapresi.
Termini di disdetta. In mancanza di disdetta, che può essere effettuata sia dal Contraente che dalla Compagnia, mediante lettera raccomandata A/R spedita almeno 30 giorni prima di ogni scadenza annuale, l’Assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente fino alla data di “Ultimo Rinnovo” indicata sul Modulo di Polizza, calcolata in base all’età massima assicurabile raggiunta a scadenza dell’Assicurato (come da Art. 13 - “Persone assicurabili”, 2° punto).
Termini di disdetta. Durante il periodo di prova, il rapporto di lavoro può essere disdetto in qualsiasi momento con termine di disdetta di sette giorni. E’ considerato periodo di prova il primo mese di lavoro. Deroghe, possono essere convenute con accordo scritto. Il periodo di prova non potrà tuttavia superare i tre mesi. Dopo il periodo di prova, il rapporto di lavoro può essere disdetto per la fine di un mese: • nel primo anno di servizio con preavviso di un mese • dal 2. al 9. anno di servizio con preavviso di due mesi • dal 10. anno di servizio con preavviso di tre mesi I termini di disdetta summenzionati possono essere modificati attraverso accordi scritti; tuttavia non potranno essere inferiori ad un mese.
Termini di disdetta. 1. Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro a tempo indeterminato può essere disdetto per iscritto da ambo le parti per la fine del mese successivo.