PERSONALE DIPENDENTE DELL’IMPRESA Clausole campione

PERSONALE DIPENDENTE DELL’IMPRESA. L’Impresa dovrà provvedere allo svolgimento delle prestazioni affidate con personale idoneo, di provata capacità, adeguato numericamente alle necessità ed in possesso delle attrezzature necessarie in relazione agli obblighi assunti con l’Accordo Quadro. L’Impresa dovrà fornire, prima dell’utilizzo, l’elenco aggiornato del personale impiegato e delle attrezzature comunicando tempestivamente alla Direzione Lavori e al Responsabile del Procedimento ogni variazione del personale dipendente in carico e destinato ad essere impiegato in cantiere. Il Committente si riserva comunque il diritto di richiedere l’immediato allontanamento dei tecnici ritenuti non idonei o scorretti e di sostituirli con altri professionalmente più adatti. Il perdurare di inadeguatezze degli operatori dell’Impresa, o di inadempimento nell’esecuzione delle attività, daranno luogo alla automatica risoluzione del rapporto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. L’Impresa è ritenuta responsabile unica dell’operato del proprio personale dipendente e deve applicare, nei confronti del medesimo, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro collettivi applicabili ai sensi di legge e di contratti integrativi vigenti all’atto di assunzione dell’appalto o che saranno emanati nel periodo di tempo e nelle località in cui si svolge il servizio, nonché adempiere agli oneri assicurativi, assistenziali e di qualsiasi specie, di conformità delle leggi, dei regolamenti e delle norme in vigore. Resta inteso che, qualora l’Impresa non provveda anche a uno solo degli adempimenti sopra riportati, il Committente avrà la facoltà di sospendere le attività ed i pagamenti dei corrispettivi dovuti all’Impresa e, non ultimo, risolvere il contratto, senza che quest’ultimo possa opporre eccezione alcuna e con le conseguenze previste al successivo art. 17.
PERSONALE DIPENDENTE DELL’IMPRESA. Nell’esecuzione dell’appalto, l’Affidataria è tenuta ad applicare ai dipendenti lavoratori condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigente per la categoria, nonché di quello integrativo, ad adempiere a tutti gli obblighi di legge derivanti dalle assicurazioni sociali provvedendo, a totale carico, al pagamento dei relativi contributi nei confronti del personale. L’Impresa Aggiudicataria si impegna all’osservanza delle norme e prescrizioni contenute, oltre che nel contratto collettivo nazionale di lavoro vigente per la categoria, anche nelle leggi e nei regolamenti sull’assunzione, tutela, protezione, sicurezza, assicurazione ed assistenza ai lavoratori.
PERSONALE DIPENDENTE DELL’IMPRESA. L’Impresa dovrà provvedere alla manutenzione degli impianti con proprio personale specializzato, in quantità sufficiente per adempiere nel miglior modo possibile ai compiti affidati. Chiunque tra il detto personale risultasse, a giudizio insindacabile dell’ente, insubordinato o inadatto a erogare il servizio, dovrà essere prontamente allontanato e sostituito. Prima dell’avvio del servizio presso l’Azienda, l’Impresa è obbligata a segnalare per iscritto, sotto la propria responsabilità, i dati relativi all’immatricolazione di ogni prestatore d’opera che sarà coinvolto nell’esecuzione del contratto. L’Impresa dovrà regolarmente soddisfare gli obblighi retributivi relativi alle assicurazioni sociali e alle assicurazioni infortuni per quanto riguarda i propri dipendenti, con regolari attestazioni da parte degli organi competenti; dovrà quindi fornire all’Azienda la documentazione necessaria certificante l’adempimento degli obblighi assicurativi e contrattuali.
PERSONALE DIPENDENTE DELL’IMPRESA. II personale utilizzato dall'impresa è alle complete dipendenze della stessa, alla quale è fatto carico dell'assolvimento di tutti gli obblighi contrattuali, contributivi, fiscali, ecc. e quanto altro previsto per il settore di appartenenza. I predetti obblighi vincolano l'impresa anche se la stessa non aderisce alle organizzazioni stipulanti, l'Amministrazione si riserva la facoltà di disporre controlli in tal senso. A tale scopo si precisa che, in caso di violazione di quanto detto, l'Ente provvederà ad informare l'Ispettorato del Lavoro competente per territorio, nonché a trattenere una somma pari al 20% dell'importo della fornitura. Tale ritenuta sarà rimborsata solo quando l'Ispettorato del Lavoro in parola avrà certificato che l'impresa ha regolarizzato la propria posizione e che lo stesso non vanta diritto alcuno.
PERSONALE DIPENDENTE DELL’IMPRESA. 7 9. CONDIZIONI CONTRATTUALI 8
PERSONALE DIPENDENTE DELL’IMPRESA. 7 11. COLLAUDO 8
PERSONALE DIPENDENTE DELL’IMPRESA. L’Impresa dovrà provvedere allo svolgimento delle prestazioni affidate con personale idoneo, di provata capacità, adeguato numericamente alle necessità ed in possesso delle attrezzature neces- sarie, anche in relazione alla possibilità che le stesse prestazioni vengano richieste contemporane- amente in più immobili di proprietà comunale, in relazione agli obblighi contrattualmente assunti. L’Impresa dovrà fornire l’elenco del personale impiegato e delle attrezzature. Il Committente si riserva comunque il diritto di richiedere l’immediato allontanamento dei tecnici ritenuti non idonei o scorretti e di richiederne la sostituzione con altri professionalmente più adat- ti. Il perdurare di inadeguatezze degli operatori dell’Impresa, o di inadempimento nell’esecuzione delle attività, daranno luogo alla automatica risoluzione del rapporto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. Nel verificarsi della risoluzione il Committente incamererà la cauzione definitiva e tratterrà ogni somma ancora da corrispondere per l’attività regolarmente e puntualmente svolta in conto del ri- sarcimento di tutti i danni diretti e indiretti conseguenti all’inadempimento, ivi compresi i maggiori costi per il nuovo esperimento di gara. È fatta espressamente salva e impregiudicata la risarcibilità del danno ulteriore. L’Impresa è ritenuta responsabile unica dell’operato del proprio personale dipendente e deve ap- plicare, nei confronti del medesimo, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risul- tanti dai contratti di lavoro collettivi applicabili ai sensi di legge e di contratti integrativi vigenti all’atto di assunzione dell’appalto o che saranno emanati nel periodo di tempo e nelle località in cui si svolge il servizio, nonché adempiere agli oneri assicurativi, assistenziali e di qualsiasi specie, di conformità delle leggi, dei regolamenti e delle norme in vigore. Al fine di consentire al Committente il controllo dell’adempimento degli obblighi su indicati, l’Impresa dovrà consegnare al RUP, prima dell’inizio dei lavori: Resta inteso che, qualora l’Impresa non provveda anche a uno solo degli adempimenti sopra ripor- tati, il Committente avrà la facoltà di sospendere le attività ed i pagamenti dei corrispettivi dovuti all’Impresa e, non ultimo, risolvere l’intero accordo quadro, senza che quest’ultimo possa opporre eccezione alcuna e con le conseguenze previste al successivo art. 17.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).