Common use of Penalità Clause in Contracts

Penalità. Per ogni inadempienza degli obblighi inerenti la qualità e la puntualità delle prestazioni, e in generale delle condizioni previste dal presente bando, ritenute di lieve entità, l’Amministrazione comunale applicherà al gestore dei servizi una penale che potrà variare da 100,00 a 500,00 euro, in relazione al tipo di inadempienza ed in particolare: ▪ penale di € 100,00 per ogni ora di ritardo o uscita anticipata rispetto al singolo servizio giornaliero; ▪ penale di € 200,00 per ogni mancato singolo servizio; ▪ penale di € 300,00 in caso di prestazione di servizio giornaliero con personale privo di requisiti richiesti e/o non attestati; ▪ penale di € 400,00 per danni alle attrezzature o all’utilizzo personale delle stesse; ▪ penale di € 500,00 per comportamenti scorretti o impropri nei confronti dell’utenza, che diano luogo a reclami da parte degli utenti dei servizi stessi. In caso di recidiva per la medesima infrazione la penalità è raddoppiata. Il pagamento della penale non esonera il gestore dei servizi dall'obbligazione di risarcire l'eventuale danno arrecato al Comune e/o a terzi in dipendenza dell'inadempimento. Nel caso in cui dall’inadempienza possa derivare al soggetto gestore l’applicazione di una penale, la contestazione avverrà per iscritto, con facoltà di controdeduzione da parte dello stesso entro 15 giorni dal ricevimento della contestazione. Nel caso in cui il Comune valuti non accolte le controdeduzioni presentate, la sanzione sarà considerata come definitivamente accertata. In questo caso, nel termine dei successivi 15 giorni dal ricevimento della controdeduzione, il Comune comunicherà al gestore l’applicazione della sanzione e l’ammontare della penale. Il pagamento della penale va effettuato entro 30 giorni dalla notifica o dalla ricezione della lettera raccomandata A.R.; decorso inutilmente tale termine il Comune si rivarrà sulla cauzione. Nei casi di risoluzione anticipata del contratto il gestore sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti ed al risarcimento delle maggiori spese che l’Amministrazione comunale dovesse sostenere per il rimanente periodo contrattuale, sia in caso di esercizio diretto delle prestazioni sia in caso di nuovo affidamento. L’Amministrazione comunale potrà rivalersi, per il risarcimento dei danni e per maggiori spese, mediante ritenuta diretta sul contributo ancora da corrispondere e/o sulla cauzione.

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Penalità. L’appaltatore dovrà scrupolosamente osservare, nella erogazione del servizio, tutte le disposizioni riportate nel presente capitolato. Se durante lo svolgimento del servizio fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto nel presente capitolato, si procederà all'applicazione della penale nella misura generale del 10% sull’importo medio giornaliero del servizio relativa a quei giorni di disagio generatisi. Si considerano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quali inadempienze idonee all’applicazione delle specifiche penali di seguito indicate: € 200 – Per ogni inadempienza degli obblighi inerenti la qualità e la puntualità delle prestazioniritardo nella presentazione dell’elenco nominativo del personale in sostituzione (dati anagrafici, e in generale delle condizioni previste dal presente bandocodice fiscale, ritenute patente cap, anzianità di lieve entitàservizio) come previsto all’art.4; € 500 – Per ritardo superiore ai 15 minuti dall’orario previsto di arrivo o partenza dalle singole scuole, l’Amministrazione comunale applicherà al gestore dei servizi una penale che potrà variare da 100,00 a 500,00 euro, in relazione al tipo non giustificato; € 700 – Per l’ impiego di inadempienza ed in particolare: ▪ penale di € 100,00 per ogni ora di ritardo o uscita anticipata rispetto al singolo servizio giornaliero; ▪ penale di € 200,00 per ogni mancato singolo personale non idoneo allo svolgimento del servizio; ▪ penale € 500 – Per l’impiego di € 300,00 personale in caso di prestazione di servizio giornaliero con personale privo di requisiti richiesti e/o non attestatisostituzione che conosce insufficientemente il percorso e gli alunni che utilizzano normalmente il servizio; ▪ penale di € 400,00 per danni alle attrezzature o all’utilizzo personale delle stesse; ▪ penale di € 500,00 per comportamenti scorretti o impropri nei confronti dell’utenza, che diano luogo a reclami da parte degli utenti dei servizi stessi. In caso di recidiva €.300 -- Giornaliere per la medesima infrazione mancata presenza dell’accompagnatore; € 300 – Per il mancato rispetto delle fermate definite nelle specifiche modalità dal Servizio Pubblica Istruzione per garantire la sicurezza dei trasportati; € 500 – Per comportamento non corretto e collaborativo con i minori trasportati le loro famiglie e gli altri soggetti impegnati nell’esecuzione del servizio (personale scolastico, ..), fatto salvo quanto previsto all’art.4; € 400 – Per mancata comunicazione al Servizio Pubblica Istruzione di disguidi o errori che possono pregiudicare la sicurezza degli alunni nelle salite e discese, di episodi che riguardano il comportamento degli alunni durante il trasporto e di guasti al mezzo avvenuti nel trasporto; € 300 - Per impossibilità del Servizio Pubblica Istruzione a comunicare con gli autisti per negligenza degli stessi nell'utilizzo del telefono cellulare; € 500 - Per utilizzo di automezzi non conformi a quelli indicati in sede di gara o inadeguati per capienza al numero degli alunni da trasportare, inidonei sul versante manutentivo ed igienico e inadeguati per confort al trasporto di alunni; Qualora le inadempienze, causa delle penali, si ripetessero, per ognuno dei casi sopra previsti, più di tre volte nel corso dell’anno scolastico, L’Amministrazione comunale, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo, potrà proseguire nell’applicazione delle penali raddoppiate rispetto quanto sopra previsto. L’applicazione delle penalità è raddoppiata. Il pagamento della penale non esonera il gestore dei servizi dall'obbligazione di risarcire l'eventuale danno arrecato al Comune e/o a terzi in dipendenza dell'inadempimento. Nel caso in cui dall’inadempienza possa derivare al soggetto gestore l’applicazione di una penaledovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, alla quale l’appaltatore avrà la contestazione avverrà per iscritto, con facoltà di controdeduzione da parte dello stesso presentare le sue contro deduzioni entro 15 giorni dal ricevimento della contestazione. Nel caso in cui il Comune valuti e non accolte le controdeduzioni presentate, la sanzione sarà considerata come definitivamente accertata. In questo caso, nel termine dei successivi 15 giorni dal ricevimento della controdeduzione, il Comune comunicherà al gestore l’applicazione della sanzione e l’ammontare della penale. Il pagamento della penale va effettuato entro 30 oltre 10 giorni dalla notifica in via amministrativa della contestazione Qualora dette contestazioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio dell’Amministrazione ovvero non vi sia stata data risposta da parte dell’appaltatore o dalla ricezione della lettera raccomandata A.R.; decorso inutilmente tale la stessa non sia giunta nel termine il Comune si rivarrà sulla cauzioneindicato, potranno essere applicate all’appaltatore le penali sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Nei casi Il relativo provvedimento è assunto dal Dirigente di risoluzione anticipata del contratto il gestore sarà tenuto settore o dal funzionario incaricato. Si procede al risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti ed al risarcimento recupero delle maggiori spese che l’Amministrazione penalità da parte dell’Amministrazione comunale dovesse sostenere per il rimanente periodo contrattuale, sia in caso di esercizio diretto delle prestazioni sia in caso di nuovo affidamento. L’Amministrazione comunale potrà rivalersi, per il risarcimento dei danni e per maggiori spese, direttamente sul deposito cauzionale prestato o mediante ritenuta diretta sul contributo ancora corrispettivo dovuto all’appaltatore per il mese nel quale è assunto il provvedimento. L’applicazione delle penalità di cui sopra è indipendente dall’applicazione delle altre sanzioni previste dal Codice Civile e dal presente capitolato per le eventuali violazioni contrattuali da corrispondere parte dell’appaltatore essendo, così, fatta salva ogni azione civile volta ad ottenere risarcimento (in via contrattuale od extracontrattuale) e/o sulla cauzionerisolvere il contratto. Le penalità ed ogni altro genere di provvedimento dell’Amministrazione saranno notificate all’appaltatore tramite fax o Racc. A.R.. L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione comunale a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

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Penalità. Per Le penalità minime che il Politecnico si riserva di applicare sono le seguenti: • per ogni inadempienza degli obblighi inerenti giorno in cui venga riscontrata la qualità presenza di un organico insufficiente, tale da provocare disservizi all’utenza (lunghi tempi di attesa, offerta di prodotti insufficiente, ecc….); • per ogni caso di non conformità relativa agli indumenti di lavoro; • per ogni caso di mancata conservazione dei campioni delle preparazioni giornaliere; • per ogni caso di mancato rispetto delle temperature di conservazione dei pasti ai sensi della normativa vigente. • per ogni giorno di ritardo sulla data prevista di inizio del servizio; • per assenza del Responsabile del servizio superiore a tre giorni senza intervenuta sostituzione; • per ogni caso di ritrovamento di corpi estranei nei pasti erogati; • per la mancata redazione della documentazione relativa all’igiene dei prodotti alimentari e alla valutazione dei rischi per la sicurezza e la puntualità salute durante il lavoro, ai sensi delle prestazioni, e in generale delle condizioni previste dal presente bando, ritenute vigenti normative; • per ogni caso di lieve entità, l’Amministrazione comunale applicherà al gestore dei servizi una penale che potrà variare da 100,00 a 500,00 euro, non rispetto del divieto di riciclo; • per ogni caso di non conformità in relazione alle operazioni di preparazione e cottura degli alimenti; • per ogni ora (o frazione) di riduzione dell’orario di servizio non autorizzata dal Politecnico. • per ogni caso di non conformità in relazione alle operazioni di conservazione dei pasti; • per ogni caso di mancato rispetto delle specifiche relative alle operazioni di pulizia ordinaria; • per ogni caso di non conformità dei prodotti detergenti e sanificanti; • per ogni rilevamento di uso improprio di prodotti detergenti e disinfettanti; • per ogni non conformità nella raccolta dei rifiuti e per la mancata attuazione della normativa comunale in materia di raccolta differenziata; • per la mancata effettuazione degli interventi di disinfestazione e derattizzazione come previsto dal Piano di Autocontrollo o qualora emergesse la necessità; • per ogni rilevamento di non conformità relativamente alla manutenzione ordinaria degli arredi, attrezzature, impianti e strutture; • per ogni inosservanza delle norme di legge relative al tipo personale dipendente e/o per la mancata applicazione dei contratti collettivi; • per ogni verifica microbiologica in cui si riscontino valori superiori a quelli definiti dalla normativa per microrganismi non patogeni; • ogniqualvolta venga negato l’accesso agli incaricati del Politecnico ad eseguire i controlli di inadempienza ed conformità al presente concessione. • per ogni verifica microbiologica non conforme a quanto previsto dalle normative nel caso si sia riscontrata la presenza di microrganismi patogeni; • per ogni giorno di chiusura non autorizzato dal Politecnico; • per ogni giorno di mancato rilascio dei locali a seguito di conclusione della concessione. Per la ritardata consegna delle opere previste in particolare: ▪ sede contrattuale, verrà applicata la penale di importo pari all’1 per mille dell’importo contrattuale (pari al canone concessorio dovuto per i 5 anni di concessione) per ogni giorno naturale e consecutivo. Tale penale non potrà superare il 10% del valore della concessione. Oltre alle penali suddette, per ciascuna delle altre violazioni delle norme del presente capitolato e del progetto tecnico presentato in sede di gara, la Stazione Appaltante si riserva di applicare una penale di € 100,00 per ogni ora di ritardo o uscita anticipata rispetto al singolo servizio giornaliero; ▪ penale di € 200,00 per ogni mancato singolo servizio; ▪ penale di € 300,00 in caso di prestazione di servizio giornaliero con personale privo di requisiti richiesti e/o non attestati; ▪ penale di € 400,00 per danni alle attrezzature o all’utilizzo personale delle stesse; ▪ penale di € 500,00 per comportamenti scorretti o impropri nei confronti dell’utenza, che diano luogo a reclami da parte degli utenti dei servizi stessi250,00. In caso di recidiva per la medesima infrazione la penalità è raddoppiata. Il pagamento della penale non esonera il gestore dei servizi dall'obbligazione di risarcire l'eventuale danno arrecato al Comune e/o a terzi in dipendenza dell'inadempimento. Nel caso in cui dall’inadempienza possa derivare al soggetto gestore l’applicazione di una penalemancata esecuzione del servizio, la contestazione avverrà per iscritto, con Stazione Appaltante si riserva la facoltà di controdeduzione da parte dello stesso entro 15 giorni dal ricevimento richiedere la prestazione ad altra Impresa, addebitando il maggior costo al Concessionario inadempiente, nei confronti della contestazionequale verrà applicata anche la penale come sopra indicato. Nel caso in cui il Comune valuti non accolte le controdeduzioni presentateConcessionario incorra in reiterate inadempienze agli standard del presente capitolato, la sanzione sarà considerata come definitivamente accertataStazione Appaltante si riserva di applicare penalità progressive allo stesso tipo di infrazione. In questo caso, nel termine dei successivi 15 giorni dal ricevimento della controdeduzione, il Comune comunicherà al gestore l’applicazione della sanzione e l’ammontare della penale. Il pagamento della penale va effettuato entro 30 giorni dalla notifica o dalla ricezione della lettera raccomandata A.R.; decorso inutilmente tale termine il Comune si rivarrà sulla cauzione. Nei casi di risoluzione anticipata del contratto il gestore sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti ed al risarcimento delle maggiori spese che l’Amministrazione comunale dovesse sostenere per il rimanente periodo contrattuale, sia in caso di esercizio diretto rifiuto la Stazione Appaltante provvederà all’applicazione delle prestazioni sia in caso di nuovo affidamento. L’Amministrazione comunale potrà rivalersi, per il risarcimento dei danni e per maggiori spese, mediante ritenuta diretta sul contributo ancora da corrispondere e/o sulla cauzionepenali.

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Penalità. Per ogni inadempienza degli obblighi inerenti la L’Aggiudicataria, ferme restando le eventuali conseguenze civili e penali, è soggetta a una penalità da E. 50,00 sino a E. 500,00 – a seconda della gravità dell’infrazione - qualora: ➢ Si renda colpevole di manchevolezze e carenze nella qualità e la puntualità delle prestazionidei servizi, ricollegabili con le condizioni generali di cui al presente Capitolato; ➢ Assicuri una presenza di unità lavorative inferiore a quella richiesta dai servizi; ➢ Non fornisca tutte le prestazioni convenute; ➢ Esegua in modo difforme gli interventi indicati nel Progetto di servizio che rappresenta parte integrante dell’offerta globale del concorrente; ➢ Effettui con ritardo tutti gli adempimenti prescritti e in generale delle condizioni caso di invito al miglioramento e all'eliminazione di difetti o imperfezioni del servizio non ottemperi o ottemperi in ritardo; ➢ Impieghi personale di accertata incapacità ed inidoneità per il buon funzionamento dei servizi con conseguente pregiudizio nei confronti degli utenti e danno per l’Amministrazione; ➢ Esegua i servizi non continuativamente e non provveda alla sostituzione del personale nei termini già indicati; ➢ Non adempia, o adempia parzialmente, alle prestazioni previste dal presente bandoCapitolato. In presenza degli atti o dei fatti di cui sopra, ritenute di lieve entitàl’Amministrazione, l’Amministrazione comunale applicherà al gestore dei servizi una penale che potrà variare da 100,00 mediante provvedimento motivato del dirigente responsabile del servizio procederà alla contestazione formale, invitando la Ditta aggiudicataria a 500,00 euro, in relazione al tipo di inadempienza ed in particolare: ▪ penale di € 100,00 per ogni ora di ritardo o uscita anticipata rispetto al singolo servizio giornaliero; ▪ penale di € 200,00 per ogni mancato singolo servizio; ▪ penale di € 300,00 in caso di prestazione di servizio giornaliero con personale privo di requisiti richiesti e/formulare le proprie controdeduzioni entro 10 giorni. Qualora l’aggiudicataria non adempia a tale incombenza nel termine prefissato o non attestati; ▪ fornisca elementi ritenuti idonei a giustificare le inadempienze contestate, si disporrà l’applicazione della penale di € 400,00 per danni alle attrezzature o all’utilizzo personale delle stesse; ▪ nella misura sopra indicata. La determinazione della penale di € 500,00 per comportamenti scorretti o impropri nei confronti dell’utenza, che diano luogo a reclami da parte degli utenti dei servizi stessi. In caso di recidiva per la medesima infrazione la penalità è raddoppiatacommisurata alla gravità del fatto contestato e all’eventuale recidiva. Il pagamento della penale non esonera il gestore dei servizi dall'obbligazione di risarcire l'eventuale danno arrecato al Comune e/o a terzi in dipendenza dell'inadempimento. Nel caso in cui dall’inadempienza possa derivare al soggetto gestore l’applicazione di una penale, la contestazione avverrà per iscritto, con facoltà di controdeduzione da parte dello stesso entro 15 giorni dal ricevimento della contestazione. Nel caso in cui il Comune valuti non accolte le controdeduzioni presentate, la sanzione sarà considerata come definitivamente accertata. In questo caso, nel termine dei successivi 15 giorni dal ricevimento della controdeduzione, il Comune comunicherà al gestore l’applicazione della sanzione e l’ammontare della penale. Il pagamento della penale va effettuato entro 30 giorni dalla notifica o dalla ricezione della lettera raccomandata A.R.; decorso inutilmente tale termine il Comune si rivarrà sulla cauzioneriserva di far eseguire da altra ditta il mancato o incompleto o trascurato servizio a spese dell’appaltatore. Nei casi di risoluzione anticipata del contratto il gestore sarà tenuto Si procederà al risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti recupero della penalità, delle spese ed al risarcimento delle maggiori spese che l’Amministrazione comunale dovesse sostenere per il rimanente periodo contrattuale, sia in caso di esercizio diretto delle prestazioni sia in caso di nuovo affidamento. L’Amministrazione comunale potrà rivalersi, per il risarcimento dei danni e per maggiori speseeventuali danni, mediante ritenuta diretta da parte del Comune sul contributo ancora da corrispondere e/corrispettivo del mese nel quale sarà assunto il provvedimento o in mancanza sulla cauzionecauzione definitiva con semplice atto amministrativo.

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Penalità. Per ogni inadempienza degli obblighi inerenti la qualità e la puntualità delle prestazioni, e in generale delle condizioni previste dal presente bando, ritenute di lieve entità, l’Amministrazione comunale applicherà al gestore dei servizi una penale che potrà variare da 100,00 a 500,00 euro, in relazione al tipo di inadempienza ed in particolare: ▪ penale di € 100,00 per ogni ora di ritardo o uscita anticipata rispetto al singolo servizio giornaliero; ▪ penale di € 200,00 per ogni mancato singolo servizio; ▪ penale di € 300,00 in In caso di prestazione di servizio giornaliero con personale privo di requisiti richiesti e/o non attestati; ▪ penale di € 400,00 per danni mancata rispondenza dei beni alle attrezzature o all’utilizzo personale delle stesse; ▪ penale di € 500,00 per comportamenti scorretti o impropri nei confronti dell’utenzaspecifiche qualitative prescritte, ciascuna Azienda Sa- nitaria li respingerà al fornitore, che diano luogo a reclami da parte degli utenti dei servizi stessidovrà sostituirli con altri aventi i requisiti richiesti. In caso di recidiva mancata rispondenza o di anomalie nelle prestazioni dei servizi, ciascuna Azienda Sanita- ria contesta per iscritto le inadempienze alla Ditta, che dovrà immediatamente (entro 24 ore) rime- diare a provvedere a quanto dovuto. Mancando o ritardando il fornitore di uniformarsi a tali obblighi, ciascuna Azienda Sanitaria potrà provvedere al reperimento dei prodotti o servizi contestati presso altra fonte, addebitando alla Ditta inadempiente l’eventuale maggiore spesa. L’aggiudicatario è soggetto all’applicazione di penalità quando: - non effettua in tutto o in parte le prestazioni entro i tempi e secondo le modalità indicate in con- tratto; - non effettua o effettua in ritardo la medesima infrazione sostituzione dei prodotti riscontrati difettosi al momento del- la penalità è raddoppiataconsegna o in corso di esecuzione; - non effettua o effettua in ritardo il rifacimento delle prestazioni contestate. Il pagamento della penale non esonera il gestore dei servizi dall'obbligazione di risarcire l'eventuale danno arrecato al Comune - si verificano manchevolezze e/o deficienze dei presidi forniti; - si verifica un ritardo nelle consegne totali o parziali di presidi e/o loro accessori; - si verifica un ritardo nella messa in funzione delle attrezzature; - si verifica un ritardo nel ritiro dei presidi e/o accessori, dichiarati non conformi alle specifiche di capitolato; - si verificano ritardi e/o inadempienze in ordine a: interventi di manutenzione, presentazione di documenti, inosservanza di orari di interventi, fermi di attrezzature o di servizi; - si verificano ritardi e/o inadempienze in ordine a: interventi di sanificazione, mancata rintrac- ciabilità del processo e relativo codice identificativo, presentazione di documenti, inosservanza di orari di interventi o di servizi; - non vengono effettuati i corsi di addestramento clinico/tecnico previsti dal Capitolato speciale. La sanzione sarà applicata dopo contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni del sogget- to aggiudicatario, le quali dovranno pervenire entro 5 giorni dalla data di contestazione. Mancate o insufficienti controdeduzioni comporteranno l’applicazione, che sarà notificata a terzi mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, delle seguenti penali: - per ogni giorno solare di ritardo non imputabile all’Azienda Sanitaria, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini di cui ai precedenti artt. 5.9 e 5.11: l’1‰ dell’importo complessivo del contratto, al netto di IVA; - in dipendenza dell'inadempimentocaso d’inadempimento delle obbligazioni contrattuali della Ditta aggiudicataria: fino al 10% dell’importo della fornitura aggiudicata, al netto di IVA. Qualora la violazione risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere comminata una semplice ammonizione. I rimborsi per danni e le penali inflitte saranno trattenute sulle fatture in pagamento e, ove queste non bastassero, sulla cauzione definitiva. Nel caso in cui dall’inadempienza possa derivare al soggetto gestore l’applicazione di una penale, incameramento totale o parziale della cauzione la contestazione avverrà per iscritto, con facoltà ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla ricostituzione di controdeduzione da parte dello stesso entro 15 giorni dal ricevimento della contestazioneessa nel suo originario ammontare. Nel caso in cui il Comune valuti Per quanto non accolte previsto e pattuito le controdeduzioni presentate, la sanzione sarà considerata come definitivamente accertataparti faranno riferimento agli art. In questo caso, nel termine dei successivi 15 giorni dal ricevimento della controdeduzione, il Comune comunicherà al gestore l’applicazione della sanzione 1453 e l’ammontare della penaless. Il pagamento della penale va effettuato entro 30 giorni dalla notifica o dalla ricezione della lettera raccomandata A.R.; decorso inutilmente tale termine il Comune si rivarrà sulla cauzione. Nei casi di risoluzione anticipata del contratto il gestore sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti ed al risarcimento delle maggiori spese che l’Amministrazione comunale dovesse sostenere per il rimanente periodo contrattuale, sia in caso di esercizio diretto delle prestazioni sia in caso di nuovo affidamento. L’Amministrazione comunale potrà rivalersi, per il risarcimento dei danni e per maggiori spese, mediante ritenuta diretta sul contributo ancora da corrispondere e/o sulla cauzionec.c.

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Samples: Patto Di Integrita’ Tra Asl Bi E Gli Operatori Economici Partecipanti Alle Procedure Di Affidamento Contrattuale

Penalità. Per Il responsabile del procedimento vigilerà costantemente sul verificarsi di eventuali ritardi/inadempienze in sede di esecuzione rispetto alle prescrizione contrattuali. Qualora i ritardi/inadempienze determinino un importo massimo della penale superiore al 10% (diecipercento) dell’importo contrattuale il responsabile del procedimento proporrà all’organo competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento. Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Università a pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori danni causati da eventuali inadempienze, l’Università si riserva di applicare le seguenti penali nella misura dell’1 (uno) per mille (per ogni inadempienza degli obblighi inerenti singola inadempienza/ritardo) dell’ammontare netto contrattuale nei seguenti casi: • danni arrecati dagli operatori addetti al servizio; oltre al relativo addebito delle spese sostenute per le riparazioni; • mancato o irregolare adempimento del servizio (omissione del servizio, compresa la qualità violazione dell’obbligo di servizio minimo in caso di sciopero e la puntualità delle prestazioni, e in generale delle condizioni previste dal presente bando, ritenute di lieve entità, l’Amministrazione comunale applicherà al gestore dei servizi una penale che potrà variare da 100,00 a 500,00 euro, in relazione al ogni tipo di inadempienza ed in particolarediversa dall’omissione quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo; l’assenza o il ritardo ingiustificati; la mancata sostituzione di personale che abbia dato motivo di lagnanza, ecc…); • mancato rispetto degli altri adempimenti previsti dal presente contratto: ▪ penale a insindacabile giudizio dell’Università; • esecuzione del contratto con l’utilizzo di € 100,00 per ogni ora personale non regolarmente assunto: tale infrazione costituisce oggetto di ritardo o uscita anticipata clausola risolutiva espressa del contratto, ex art. 1456 del C.C.. Le penali sono applicate mediante trattenuta sul pagamento del bimestre successivo rispetto al singolo servizio giornaliero; ▪ penale di € 200,00 per ogni mancato singolo servizio; ▪ penale di € 300,00 in caso di prestazione di servizio giornaliero con personale privo di requisiti richiesti e/o non attestati; ▪ penale di € 400,00 per danni alle attrezzature o all’utilizzo personale delle stesse; ▪ penale di € 500,00 per comportamenti scorretti o impropri nei confronti dell’utenza, che diano luogo a reclami da parte degli utenti dei servizi stessi. In caso di recidiva per la medesima infrazione la penalità è raddoppiata. Il pagamento della penale non esonera il gestore dei servizi dall'obbligazione di risarcire l'eventuale danno arrecato al Comune e/o a terzi in dipendenza dell'inadempimento. Nel caso quello in cui dall’inadempienza possa derivare al soggetto gestore l’applicazione si è verificato il danno/disservizio, indipendentemente da qualsiasi contestazione. Tali importi non concorrono a formare la base imponibile ai sensi dell’art. 15, co. 1 del DPR n. 633/1972. A seguito dell'avvenuta applicazione di una penaletre penali o nell'ipotesi di reiterati inadempimenti, la contestazione avverrà per iscrittoirregolarità o negligenze nell'esecuzione del servizio, l'Università si riserva di provvedere alla risoluzione espressa del contratto, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, in via stragiudiziale, con facoltà di controdeduzione da parte dello stesso entro 15 giorni dal ricevimento della contestazione. Nel caso esecuzione del servizio in cui danno all’Impresa inadempiente, salvo il Comune valuti non accolte le controdeduzioni presentate, la sanzione sarà considerata come definitivamente accertata. In questo caso, nel termine dei successivi 15 giorni dal ricevimento della controdeduzione, il Comune comunicherà al gestore l’applicazione della sanzione e l’ammontare della penale. Il pagamento della penale va effettuato entro 30 giorni dalla notifica o dalla ricezione della lettera raccomandata A.R.; decorso inutilmente tale termine il Comune si rivarrà sulla cauzione. Nei casi di risoluzione anticipata del contratto il gestore sarà tenuto diritto al risarcimento di tutti i ulteriori e maggiori danni diretti e indiretti ed al risarcimento delle maggiori spese che l’Amministrazione comunale dovesse sostenere per il rimanente periodo contrattuale, sia in caso di esercizio diretto delle prestazioni sia in caso di nuovo affidamento. L’Amministrazione comunale potrà rivalersi, per il risarcimento dei danni e per maggiori spese, mediante ritenuta diretta sul contributo ancora da corrispondere e/o sulla cauzionederivanti dall'inadempimento.

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Samples: www.unibo.it

Penalità. Per ogni inadempienza degli obblighi inerenti la qualità e la puntualità delle prestazioni, e in generale delle condizioni previste dal presente bando, ritenute di lieve entità, l’Amministrazione comunale applicherà al gestore dei servizi una penale che potrà variare da 100,00 a 500,00 euro, in relazione al tipo di inadempienza ed in particolare: ▪ penale di € 100,00 per ogni ora di ritardo o uscita anticipata rispetto al singolo servizio giornaliero; ▪ penale di € 200,00 per ogni mancato singolo servizio; ▪ penale di € 300,00 in caso di prestazione di servizio giornaliero con personale privo di requisiti richiesti e/o non attestati; ▪ penale di € 400,00 per danni alle attrezzature o all’utilizzo personale delle stesse; ▪ penale di € 500,00 per comportamenti scorretti o impropri nei confronti dell’utenza, che diano luogo a reclami da parte degli utenti dei servizi stessi. In caso di recidiva per la medesima infrazione la penalità è raddoppiata. Il pagamento della penale non esonera il gestore dei servizi dall'obbligazione di risarcire l'eventuale danno arrecato al Comune e/o a terzi in dipendenza dell'inadempimento. Nel caso in cui dall’inadempienza possa derivare cui, per qualsiasi motivo imputabile al soggetto gestore Concessionario e da questi non giustificato, i servizi non vengano espletati in modo conforme alle prescrizioni della normativa in vigore in materia ed a quanto previsto dal presente capitolato e dalla proposta gestionale presentato in sede di gara, il Comune applica al Concessionario, dopo aver accertato l'inadempimento, in contraddittorio con il medesimo e previa comunicazione scritta, una pena pecuniaria, da un minimo di € 300,00= ad un massimo di € 3.000,00= per ogni violazione contestata, in ragione della gravità della violazione commessa. La valutazione sulla gravità dell’inadempimento e sull’ammontare della conseguente pena pecuniaria da infliggere al concessionario è demandata direttamente all’Amministrazione Comunale. A titolo esemplificativo si riportano alcune tipologie di eventi che comporteranno l’applicazione di una penalepenalità, significando che per eventuali altre tipologie, non espressamente previste in questa sede, si procederà per analogia: • effettuazione del servizio in modo non conforme rispetto alle disposizioni del presente capitolato e ai contenuti del progetto gestionale; • carente pulizia dei locali o non eseguita in modo soddisfacente; • ritardo nella sostituzione del personale e nelle comunicazioni preventive al riguardo; • violazioni delle disposizioni previste in materia di sicurezza del lavoro, di trattamento dei dati personali e del segreto d’ufficio; • mancata partecipazione del personale ai corsi di formazione/informazione; • mancato rispetto degli adempimenti previsti a carico del concessionario, in ordine al possesso dei requisiti richiesti da parte del personale addetto. Il Comune può valersi della fideiussione per il pagamento delle penali. Entro i successivi dieci giorni, la fideiussione deve essere integrata dal Concessionario. La sanzione sarà applicata dopo formale contestazione avverrà per iscrittoed esame delle eventuali controdeduzioni del Concessionario, con facoltà di controdeduzione da parte dello stesso le quali devono pervenire entro 15 8 giorni dal ricevimento dalla data della contestazione. Nel caso in cui il Comune valuti Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non accolte le controdeduzioni presentateabbia provocato alcuna conseguenza, la sanzione sarà considerata come definitivamente accertata. In questo caso, nel termine dei successivi 15 giorni dal ricevimento della controdeduzione, il Comune comunicherà al gestore l’applicazione della sanzione e l’ammontare della penale. Il pagamento della penale va effettuato entro 30 giorni dalla notifica o dalla ricezione della lettera raccomandata A.R.; decorso inutilmente tale termine il Comune si rivarrà sulla cauzione. Nei casi di risoluzione anticipata del contratto il gestore sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti ed al risarcimento delle maggiori spese che l’Amministrazione comunale dovesse sostenere per il rimanente periodo contrattuale, sia in caso di esercizio diretto delle prestazioni sia in caso di nuovo affidamento. L’Amministrazione comunale potrà rivalersi, per il risarcimento dei danni e per maggiori spese, mediante ritenuta diretta sul contributo ancora da corrispondere e/o sulla cauzioneessere comminata una semplice ammonizione.

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Samples: Concessione Del Servizio Di Gestione Globale Della r.a. /r.s.a. Soggiorno Mariuccia – Cig N. 5391468c21

Penalità. Per ogni inadempienza degli obblighi inerenti la qualità e la puntualità delle prestazioniIl servizio oggetto della presente concessione dovrà essere svolto, e nel pieno rispetto della normativa vigente in generale delle condizioni materia, secondo le modalità previste dal presente bandoCapitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara. Quando vengano rilevate mancanze da parte della Ditta aggiudicataria, il Responsabile del Settore Amministrativo, su proposta del RCC/DEC e/o di altri soggetti competenti ai controlli previsti per legge e/o determinati dal presente Capitolato, procede alla contestazione diretta al Responsabile della Ditta. Le contestazioni sono fatte in forma scritta e possono essere controdedotte entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento dell’addebito, ferma restando la facoltà del Comune, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio. Decorso tale termine, qualora non siano giunte controdeduzioni o le stesse siano ritenute insufficienti, il Responsabile del Settore Amministrativo provvederà all’irrogazione delle sanzioni sulla base di lieve entitàquanto sotto riportato. L'ammontare delle penali sarà determinato di volta in volta, l’Amministrazione comunale applicherà al gestore dei servizi una penale che potrà variare da 100,00 a 500,00 euroad insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale, entro i suddetti limiti minimi e massimi, in relazione al tipo alla gravità della violazione, senza pregiudizio alcuno alla facoltà di inadempienza ed in particolarerisolvere il contratto, indicativamente come segue nei seguenti casi : ▪ penale di € 100,00 per ogni ora di ritardo o uscita anticipata rispetto al singolo servizio giornalieroinosservanza delle prescrizioni del presente Capitolato e delle clausole contrattuali; ▪ penale di € 200,00 per ogni mancato singolo carenze nell'organizzazione del servizio; ▪ penale mancata o inadeguata attuazione degli interventi e delle attività previste nel progetto presentato in sede di gara; ▪ mancata o inadeguata attuazione di quanto previsto nel progetto di organizzazione del servizio presentato in sede di gara, con particolare riferimento al personale assegnato al servizio, alla sostituzione del personale assente, al piano di formazione del personale; ▪ ritardi nelle sostituzioni di personale; ▪ non corrispondenza delle attività in atto al programma didattico – pedagogico; ▪ violazione di norme igienico – sanitarie e di sicurezza; ▪ violazioni diverse alle norme del presente Capitolato e delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti; ▪ inosservanza degli standard gestionali previsti dalla normativa vigente. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di applicare le seguenti sanzioni: - fino a 300,00 1.000,00 per ogni violazione di quanto stabilito dai menù e dalle tabelle dietetiche; - fino a € 1.000,00 per ogni infrazione riguardante la grammatura prevista dalle tabelle dietetiche; - fino a € 3.000,00 per ogni giorno di infrazione nell’ipotesi di mancato rispetto della dotazione del personale; - fino a € 5.000,00 per ogni violazione delle norme igienico-sanitarie riferite alla conservazione degli alimenti somministrati; - fino a € 5.000,00 per ogni violazione delle modalità di preparazione e distribuzione dei pasti e dei prodotti alimentari; - fino a € 5.000,00 per ogni infrazione in caso di prestazione mancato rispetto delle norme di servizio giornaliero con personale privo di requisiti richiesti e/o non attestati; ▪ penale di € 400,00 per danni alle attrezzature o all’utilizzo personale delle stesse; ▪ penale di € 500,00 per comportamenti scorretti o impropri nei confronti dell’utenza, che diano luogo a reclami da parte degli utenti dei servizi stessipulizia ed igiene. In ogni altro caso di recidiva per la medesima infrazione la inadempimento o violazione contrattuale non contemplati nell'elencazione precedente, l'Amministrazione Comunale si riserva di applicare penalità è raddoppiata. Il pagamento della penale previa diffida al Concessionario ad adempiere in tempo utile, comunque non esonera il gestore dei servizi dall'obbligazione di risarcire l'eventuale danno arrecato al Comune e/o superiore a terzi in dipendenza dell'inadempimento. Nel caso in cui dall’inadempienza possa derivare al soggetto gestore l’applicazione di una penale, la contestazione avverrà per iscritto, con facoltà di controdeduzione da parte dello stesso entro 15 3 (tre) giorni decorrenti dal ricevimento della contestazionediffida, o a far immediatamente cessare la violazione. Nel Qualora le inadempienze succitate, anche se non reiterate, rivestano carattere di gravità e comportino pregiudizio della salute e sicurezza degli utenti e dei lavoratori addetti al servizio, costituiranno causa di risoluzione immediata del contratto. Non verranno applicate penalità, e relative spese, nel caso in cui il Comune valuti Concessionario dimostri la causa di forza maggiore non accolte le controdeduzioni presentateimputa bile o riconducibile al Concessionario stesso. Non sono considerate cause di forza maggiore eventi quali: scioperi, la sanzione sarà considerata come definitivamente accertataagitazioni sindacali e meteorologiche (salvo quelle derivanti da gravi calamità naturali). In questo caso, nel termine dei successivi 15 giorni dal ricevimento della controdeduzionePer infrazioni di particolare gravità o a seguito del ripetersi di infrazioni che pregiudichino il regolare svolgimento del servizio, il Comune comunicherà al gestore può risolvere, a suo insindacabile giudizio, il contratto avvalendosi della facoltà ivi prevista. Si intende per infrazione di particolare gravità l’infrazione che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio e che comporti l’applicazione della sanzione e l’ammontare della penaledi una penale pari o superiore a € 2.500,00. Il pagamento Responsabile del Settore Amministrativo, su proposta del Direttore dell'esecuzione, valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dalla Ditta aggiudicataria, potrà graduare l'entità delle penalità e anche stabilire discrezionalmente di non applicarle qualora sia stato accertato che l'inadempimento non sussiste, ovvero qualora sia risultato lieve, non abbia comportato danni all'Amministrazione Comunale e non abbia causato alcun disservizio. Le sanzioni economiche saranno applicate mediante trattenuta sull'importo delle fatture con emissione da parte della penale va effettuato entro 30 giorni dalla notifica o dalla ricezione della lettera raccomandata A.R.; decorso inutilmente tale termine il Comune si rivarrà sulla cauzione. Nei casi Ditta aggiudicataria di risoluzione anticipata del contratto il gestore sarà tenuto al risarcimento note di tutti i danni diretti e indiretti ed al risarcimento delle maggiori spese che l’Amministrazione comunale dovesse sostenere accredito sulle stesse per il rimanente periodo contrattuale, sia in caso di esercizio diretto delle prestazioni sia in caso di nuovo affidamento. L’Amministrazione comunale potrà rivalersi, per il risarcimento dei danni e per maggiori spese, mediante ritenuta diretta sul contributo ancora da corrispondere e/o sulla cauzioneun importo pari alle penalità irrogate.

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Samples: ww2.gazzettaamministrativa.it

Penalità. Per ogni inadempienza degli La Cooperativa appaltatrice nell’esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato avrà l’obbligo di seguire le disposizioni di legge e di regolamenti che riguardano il servizio stesso. Ove non attenda agli obblighi inerenti la qualità imposti per legge o regolamento ovvero violi le disposizioni del presente capitolato è tenuto al pagamento di una pena pecuniaria che varia a seconda della gravità dell’infrazione da un minimo di €. 200,00 ad un massimo di €. 500,00, con moltiplicazione delle sanzioni per il numero delle volte che viene contestato. L’Amministrazione comunale, previa contestazione all’impresa appaltatrice, applica sanzioni nel caso in cui non vi sia rispondenza del servizio a quanto richiesto nel presente capitolato e la puntualità delle prestazioni, specificatamente riguardo: • Gli operatori che espletano il servizio di cui trattasi per conto e in generale delle nome della Ditta / Cooperativa appaltatrice, sono obbligati al segreto d’ufficio su tutte le questioni concernenti le prestazioni loro affidate nei rapporti con l’Ente appaltatore. • Gli operatori che espletano il servizio devono mantenere, durante il servizio, un comportamento corretto che in nessun modo sia pregiudizievole per gli utenti e per l’Ente affidatario. • Il personale della Cooperativa non deve chiedere compensi agli utenti per le prestazioni effettuate in nome e per conto del Comune e comprese negli orari di lavoro con lo stesso concordati. • Non è ammessa l’interruzione del servizio non concordato con l’Area Socio-Culturale, la mancata effettuazione del servizio senza giustificato motivo. Qualora tali condizioni previste dal presente bandoavvengano, ritenute saranno applicate le seguenti penalità: • €. 200,00, nel caso in cui gli operatori non espletino il servizio di lieve entitàcui trattasi per conto e in nome della ditta aggiudicataria, l’Amministrazione comunale applicherà al gestore dei servizi una penale che potrà variare da 100,00 a 500,00 euro, in relazione al tipo di inadempienza ed in particolare: ▪ penale di € 100,00 per ogni ora di ritardo o uscita anticipata rispetto al singolo servizio giornaliero; ▪ penale di € 200,00 per ogni mancato singolo servizio; ▪ penale di € 300,00 in caso di prestazione di servizio giornaliero con personale privo di requisiti richiesti e/o non attestati; ▪ penale di € 400,00 per danni alle attrezzature o all’utilizzo personale delle stesse; ▪ penale di € 500,00 per comportamenti scorretti o impropri rispettino il segreto d’ufficio su tutte le questioni concernenti le prestazioni loro affidate nei confronti dell’utenzarapporti con l’Ente appaltatore. • €. 300,00, che diano luogo a reclami da parte degli utenti dei servizi stessi. In caso di recidiva per la medesima infrazione la penalità è raddoppiata. Il pagamento della penale non esonera il gestore dei servizi dall'obbligazione di risarcire l'eventuale danno arrecato al Comune e/o a terzi in dipendenza dell'inadempimento. Nel nel caso in cui dall’inadempienza possa derivare al soggetto gestore l’applicazione di una penalegli operatori che espletano il servizio non mantengano, la contestazione avverrà durante il servizio un comportamento corretto che sia pregiudizievole per iscrittogli utenti e per l’Ente affidatario. • €. 400,00, con facoltà di controdeduzione da parte dello stesso entro 15 giorni dal ricevimento della contestazione. Nel nel caso in cui il personale della ditta aggiudicataria richieda compensi agli utenti per le prestazioni effettuate in nome e per conto del Comune valuti non accolte le controdeduzioni presentate, la sanzione sarà considerata come definitivamente accertatacomprese negli orari di lavoro con lo stesso concordati. In questo caso• €. 500,00, nel termine dei successivi 15 giorni dal ricevimento della controdeduzione, il Comune comunicherà al gestore l’applicazione della sanzione e l’ammontare della penale. Il pagamento della penale va effettuato entro 30 giorni dalla notifica o dalla ricezione della lettera raccomandata A.R.; decorso inutilmente tale termine il Comune si rivarrà sulla cauzione. Nei casi di risoluzione anticipata del contratto il gestore sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti ed al risarcimento delle maggiori spese che l’Amministrazione comunale dovesse sostenere per il rimanente periodo contrattuale, sia in caso di esercizio diretto delle prestazioni sia in caso inadempienza e di nuovo affidamento. L’Amministrazione comunale potrà rivalersi, per il risarcimento dei danni interruzione del servizio non concordato con l’Area Socio- Culturale e per maggiori spese, mediante ritenuta diretta sul contributo ancora da corrispondere e/o sulla cauzionedi mancata effettuazione del servizio senza giustificato motivo.

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Samples: www.comune.loiriportosanpaolo.ot.it

Penalità. Per ogni inadempienza degli obblighi inerenti la qualità e la puntualità delle prestazioniI servizi oggetto del presente appalto sono da considerarsi a tutti gli effetti di pubblico interesse, e in generale delle condizioni previste dal come tali non possono essere sospesi o abbandonati. L’Impresa aggiudicataria, nell'esecuzione del servizio avrà l'obbligo di seguire le disposizioni di legge ed i regolamenti che riguardano il servizio stesso, le disposizioni del presente bandocapitolato e/o quelle emanate dalle Amministrazioni Comunali. Ove non ottemperi a tutti gli obblighi ovvero violi le disposizioni del presente Capitolato, ritenute è tenuta al pagamento di lieve entità, l’Amministrazione comunale applicherà al gestore dei servizi una penale che potrà variare la cui entità monetaria varia a seconda della gravità, da 100,00 a 500,00 euro, in relazione un minimo € 200,00 al tipo di inadempienza ed in particolare: ▪ penale un massimo di € 100,00 per ogni ora di ritardo o uscita anticipata rispetto al singolo servizio giornaliero; ▪ penale di 2.500,00 a giudizio del Comune appaltante, con provvedimento assunto dal Dirigente competente. In particolare si prevedono le seguenti penali: • € 200,00 per ogni mancato singolo servizio; ▪ penale di € 300,00 in caso di prestazione di servizio giornaliero con personale privo di requisiti richiesti giorno e per ciascun operatore assente e/o non attestatiper mancata sostituzione di operatore ritenuto inidoneo e/o che per qualsiasi motivo fosse assente; ▪ penale • € 1.500,00 per il mancato rispetto del programma degli interventi assegnati dai Servizi Sociali; • € 2.500,00 per mancata osservanza delle norme di € 400,00 legge relative al personale impiegato nell’espletamento del servizio e/o per danni alle attrezzature o all’utilizzo personale delle stesse; ▪ penale mancata osservanza del CCNL di € 500,00 per comportamenti scorretti o impropri nei confronti dell’utenza, che diano luogo a reclami da parte degli utenti dei servizi stessicategoria. In caso di recidiva per la medesima infrazione la penalità è raddoppiata. Il pagamento Per cumulo di infrazioni, ciascun Comune potrà procederà alla risoluzione del contratto. L'unica formalità preliminare per l'applicazione delle penalità sopraindicate è la contestazione degli addebiti con nota scritta, trasmessa anche a mezzo fax. Le inadempienze ed irregolarità riscontrate sono contestate all’Impresa appaltatrice che nei successivi 10 giorni lavorativi dal ricevimento della penale non esonera il gestore dei servizi dall'obbligazione di risarcire l'eventuale danno arrecato al Comune e/comunicazione, produce per iscritto le proprie eventuali controdeduzioni: trascorso tale termine senza che l’Appaltatore abbia presentato le proprie controdeduzioni o a terzi in dipendenza dell'inadempimento. Nel nel caso in cui dall’inadempienza possa derivare al soggetto gestore l’applicazione di una le stesse non vengano considerate idonee, l’Ente appaltante applicherà la penale, la contestazione avverrà per iscritto, con facoltà di controdeduzione da parte dello stesso entro 15 giorni dal ricevimento della contestazionedandone comunicazione all’Appaltatore stesso. Nel caso in cui il Comune valuti non accolte le controdeduzioni presentate, la sanzione sarà considerata come definitivamente accertata. In questo caso, nel termine dei successivi 15 giorni dal ricevimento della controdeduzione, il Comune comunicherà Si procederà al gestore l’applicazione della sanzione recupero della/e l’ammontare della penale. Il pagamento della penale va effettuato entro 30 giorni dalla notifica o dalla ricezione della lettera raccomandata A.R.; decorso inutilmente tale termine il Comune si rivarrà sulla cauzione. Nei casi di risoluzione anticipata del contratto il gestore sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti ed al risarcimento delle maggiori spese che l’Amministrazione comunale dovesse sostenere per il rimanente periodo contrattuale, sia in caso di esercizio diretto delle prestazioni sia in caso di nuovo affidamento. L’Amministrazione comunale potrà rivalersi, per il risarcimento dei danni e per maggiori spese, penalità mediante ritenuta diretta sul contributo ancora da corrispondere e/corrispettivo del mese successivo a quello in cui è stato assunto il provvedimento ed in caso di necessità dal deposito cauzionale. Qualora venissero applicate più di 7 penalità, o sulla cauzioneindipendentemente dal numero, le penali applicate superino nel biennio l’importo di € 20.000,00 il contratto si intenderà risolto di diritto.

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Samples: Accordo Di Programma

Penalità. Per Il servizio oggetto della presente gara deve ritenersi di pubblica utilità. Pertanto la ditta aggiudicataria non potrà per nessuna ragione sospenderlo, eseguirlo con ritardo o effettuarlo in maniera difforme da quanto stabilito ed accordato. In caso di mancata rispondenza del servizio ai requisiti richiesti, l’Amministrazione procederà ad assegnarlo, a propria discrezione, ad altra ditta addebitando il maggior costo, nonché le relative penali, alla ditta aggiudicataria per il periodo rimanente rispetto alla naturale scadenza del contratto. In tal caso fatta salva e impregiudicata ogni inadempienza maggiore azione diretta o provvedimento che possa competere all’Azienda ULSS, saranno inoltre poste a totale carico dell’impresa tutte le spese sostenute per ispezioni, controlli e perizie ritenute necessarie anche con l’ausilio di personale non dipendente. L’azione di controllo e vigilanza da parte dell’Azienda ULSS non implicherà alcuna responsabilità a carico dell’Ente per quanto riguarda il funzionamento e la gestione dei servizi oggetto del presente capitolato; ogni qualsivoglia responsabilità rimarrà sempre ed esclusivamente a carico dell’impresa. Qualora venisse rilevata e fatta constatare una deficienza nell’esecuzione del servizio, l’Azienda ULSS, a suo insindacabile giudizio, potrà addebitare alla ditta aggiudicataria, una penale determinata in base alla quantificazione della minor prestazione effettuata e comunque, fino ad un massimo del 10% del valore complessivo del contratto, oltre il quale potrà essere applicata la clausola risolutiva espressa del contratto. La contestazione potrà riguardare: • mancata effettuazione del servizio; • rifiuto di adempiere a quanto stabilito nel presente capitolato; • messa in atto da parte degli obblighi inerenti operatori della ditta di modalità e metodologie diverse, per l’attuazione del progetto riabilitativo individuale dei pazienti, rispetto alle indicazioni del Responsabile della struttura individuato dal Dipartimento di Salute Mentale; • mancata collaborazione degli operatori della ditta con il Dipartimento di Salute Mentale. Inoltre: • nel caso di inadempimento di notevole importanza, che faccia venire meno la fiducia nella puntualità e precisione delle successive prestazioni; • qualora il servizio non risultasse, comunque, di completo gradimento dell’Amministrazione per cause motivate; l’Azienda U.L.S.S. si riserva la facoltà di risolvere il contratto con la ditta aggiudicataria, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, con lettera raccomandata A.R., e di rivolgersi ad altre ditta, ponendo a carico dell’Aggiudicatario inadempiente tutte le spese e gli eventuali danni conseguenti. In tal caso, questa Amministrazione, oltre al risarcimento di eventuali danni, avrà anche il diritto, a titolo di penale, di incamerare la cauzione definitiva. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che potranno dare luogo all’applicazione delle penali, verranno contestati alla Ditta appaltatrice; essa dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni alla Azienda Sanitaria nel termine massimo di 10 giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Azienda Sanitaria ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate alla Ditta appaltatrice le penali previste, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Le penali per esecuzione non conforme per quantità e/o qualità del servizio, vengono di seguito elencate. • Nel caso in cui venisse messo a disposizione personale in qualità e quantità inferiore a quanto stabilito, la puntualità delle prestazionipenale sarà di € 80,00 per ogni giorno di mancato rispetto dei termini previsti e per ogni struttura interessata; • In caso di mancato inizio del servizio nella data stabilita, la penale sarà di € 500,00 per ogni giorno di ritardo e in generale delle condizioni previste dal per ogni struttura interessata; • In caso di mancata manutenzione, secondo i termini previsti nell’art. 9 del presente bandocapitolato, ritenute di lieve entità, l’Amministrazione comunale applicherà al gestore dei servizi una la penale che potrà variare da 100,00 a 500,00 euro, in relazione al tipo di inadempienza ed in particolare: ▪ penale sarà di € 100,00 per ogni ora giorno di ritardo o uscita anticipata rispetto al singolo servizio giornaliero; ▪ penale di € 200,00 ritardo, per ogni mancato singolo serviziostruttura interessata. L’ammontare delle penalità potrà essere addebitato con le seguenti modalità: • sui crediti dell’impresa, derivanti dal contratto cui esse si riferiscono, • ovvero, qualora questi ultimi non fossero sufficienti, sui crediti dipendenti da altri eventuali contratti che l’impresa avesse in corso con la Azienda sanitaria; ▪ penale di € 300,00 in caso di prestazione di servizio giornaliero con personale privo di requisiti richiesti ogni caso, l’ammontare delle penalità potrà essere addebitato sul deposito cauzionale. In tal caso, l’integrazione del deposito dovrà avvenire entro i termini previsti dal precedente dal presente capitolato La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo, non attestati; ▪ penale di € 400,00 per danni alle attrezzature o all’utilizzo personale delle stesse; ▪ penale di € 500,00 per comportamenti scorretti o impropri nei confronti dell’utenza, che diano luogo a reclami da parte degli utenti dei servizi stessi. In caso di recidiva esonera la Ditta appaltatrice dall’adempimento dell’ obbligazione per la medesima infrazione la penalità quale si è raddoppiata. Il reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo del pagamento della penale non esonera medesima. E’ fatto comunque salvo il gestore risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti, la quantificazione dei servizi dall'obbligazione danni avverrà tenendo conto, tra l’altro, dei maggiori costi derivanti all’Azienda Sanitaria dall’avvio di risarcire l'eventuale danno arrecato al Comune una nuova procedura d’acquisto, da eventuali maggiori oneri derivanti dall’assegnazione del servizio ad altre imprese, da oneri supplementari derivanti dalla mancata esecuzione del servizio e/o a terzi in dipendenza dell'inadempimentoda un ritardo nell’esecuzione medesima (1223 c.c.). Nel caso in cui dall’inadempienza possa derivare al soggetto gestore l’applicazione L’Azienda ULSS si riserva di una penale, la contestazione avverrà addebitare i maggiori costi anche qualora per iscritto, con facoltà sopperire alle inadempienza usufruisca di controdeduzione da parte dello stesso entro 15 giorni dal ricevimento della contestazione. Nel caso in cui il Comune valuti non accolte le controdeduzioni presentate, la sanzione sarà considerata come definitivamente accertata. In questo caso, nel termine dei successivi 15 giorni dal ricevimento della controdeduzione, il Comune comunicherà al gestore l’applicazione della sanzione e l’ammontare della penale. Il pagamento della penale va effettuato entro 30 giorni dalla notifica o dalla ricezione della lettera raccomandata A.R.; decorso inutilmente tale termine il Comune si rivarrà sulla cauzione. Nei casi di risoluzione anticipata del contratto il gestore sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti ed al risarcimento delle maggiori spese che l’Amministrazione comunale dovesse sostenere per il rimanente periodo contrattuale, sia in caso di esercizio diretto delle prestazioni sia in caso di nuovo affidamento. L’Amministrazione comunale potrà rivalersi, per il risarcimento dei danni e per maggiori spese, mediante ritenuta diretta sul contributo ancora da corrispondere proprio personale e/o sulla cauzionedi contratti già in essere.

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Samples: www.aulss8.veneto.it

Penalità. Per ogni inadempienza degli obblighi inerenti Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente capitolato ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, i responsabili dell’esecuzione dei contratti contesteranno gli addebiti prefissando un termine massimo di 5 giorni per eventuali giustificazioni. Qualora l’impresa appaltatrice non provveda ovvero le giustificazioni non risultino sufficientemente valide, il responsabile, valutate la qualità natura e la puntualità gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall’impresa, può irrogare — con atto motivato — una penalità. Il committente si riserva di applicare le penalità per ritardata attivazione delle prestazionicomponenti in misura percentuale dell’1% dell’importo a base di gara (calcolato sul numero di verbali dell’anno precedente), e in generale delle condizioni previste dal presente bando, ritenute di lieve entità, l’Amministrazione comunale applicherà al gestore dei servizi una penale che potrà variare da 100,00 a 500,00 euro, in relazione al tipo di inadempienza ed in particolare: ▪ penale di € 100,00 per ogni ora decade di ritardo o uscita anticipata maturata rispetto al singolo servizio giornaliero; ▪ penale di € 200,00 per ogni mancato singolo servizio; ▪ penale di € 300,00 in caso di prestazione di servizio giornaliero con personale privo di requisiti richiesti e/o non attestati; ▪ penale di € 400,00 per danni alle attrezzature o all’utilizzo personale delle stesse; ▪ penale di € 500,00 per comportamenti scorretti o impropri nei confronti dell’utenza, che diano luogo a reclami da parte degli utenti dei servizi stessitermine contrattuale. In caso di recidiva superamento di 30 (trenta) giorni della scadenza contrattuale, il committente avrà la facoltà di: • risolvere il contratto in tutto o in parte per la medesima infrazione la le apparecchiature/funzionalità non consegnate/attivate e fatto salvo il risarcimento degli ulteriori e maggiori danni; • consentire una pronta consegna/attivazione, raddoppiando le penalità è raddoppiataper l’intero periodo di proroga. Il pagamento della penale non esonera Se durante il gestore dei servizi dall'obbligazione periodo di risarcire l'eventuale danno arrecato al Comune e/o a terzi in dipendenza dell'inadempimento. Nel caso in cui dall’inadempienza possa derivare al soggetto gestore l’applicazione servizio fossero rilevate inadempienze rispetto ai termini sopraindicati, salvo i casi di forza maggiore, il committente si riserva di procedere all’applicazione di una penalepenalità di importo come da tabella seguente: Tipo Inadempienza Importo Penale Note Mancato rispetto dei livelli di servizio richiesti su base mensile. 500€ per ogni mese di “non rispetto” del livello di servizio previsto. L’obiettivo e garantire all’ente la massima efficienza ed affidabilità della soluzione. Mancato rispetto dei tempi di Ripristino funzionalità erogate dalla piattaforma SaaS in seguito a guasti o malfunzionamenti hardware e software 10€ per ogni minuto ulteriore rispetto al numero massimo previsto per il ripristino della piattaforma. L’obiettivo è quello di evitare interruzioni della diponibilità senza preavviso all’interno dell’“orario lavorativo giornaliero” Mancato rispetto delle clausole contrattuali relative a GDPR, etc… 50€ a non conformità rilevata per ogni giorno che intercorre tra la data di rilevamento e quella di risoluzione. L’obiettivo è quello di garantire il pieno rispetto della normativa da parte dell’intero ecosistema di gestione delle sanzioni. Per tutte le altre casistiche di non conformità, la penale sarà dello 0,5% dell’importo a base di gara (calcolato sul numero di verbali dell’anno precedente) per ogni giorno lavorativo di ritardo per i primi dieci giorni, allo 1,5% per ogni giorno lavorativo per i dieci giorni lavorativi successivi, al 4% per ogni giorno lavorativo per i venti giorni successivi5. È fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dal committente. L’applicazione della penalità sarà preceduta da regolare contestazione avverrà per iscrittoscritta dell’inadempienza, con alla quale l’Impresa avrà la facoltà di controdeduzione da parte dello stesso presentare le controdeduzioni, entro 15 e non oltre 10 giorni dal ricevimento della contestazionecontestazione stessa. Nel caso in cui il Comune valuti non accolte le controdeduzioni presentate, la sanzione sarà considerata come definitivamente accertata. In questo caso, nel termine dei successivi 15 giorni dal ricevimento della controdeduzione, il Comune comunicherà al gestore l’applicazione della sanzione e l’ammontare della penale. Il pagamento della penale va effettuato entro 30 giorni dalla notifica o dalla ricezione della lettera raccomandata A.R.; decorso inutilmente tale termine il Comune si rivarrà sulla cauzione. Nei casi di risoluzione anticipata del contratto il gestore sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti ed al risarcimento La riscossione delle maggiori spese che l’Amministrazione comunale dovesse sostenere per il rimanente periodo contrattuale, sia in caso di esercizio diretto penali avverrà mediante sottrazione dell’importo delle prestazioni sia in caso di nuovo affidamento. L’Amministrazione comunale potrà rivalersi, per il risarcimento dei danni e per maggiori spese, mediante ritenuta diretta sul contributo ancora panali dai primi pagamenti utili dovuti alla ditta da corrispondere e/o sulla cauzioneparte degli enti.

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Penalità. Per ogni In caso di inadempienza o inesatto adempimento degli obblighi inerenti la qualità contrattuali assunti con il presente appalto, l’aggiudicataria, oltre all’obbligo di ovviare all’infrazione contestata non oltre il giorno successivo a quello della contestazione e la puntualità delle prestazionifatto salvo l’obbligo di risarcire il danno cagionato all’Amministrazione Comunale, e in generale delle condizioni previste dal presente bando, ritenute sarà passibile di lieve entità, l’Amministrazione comunale applicherà al gestore dei servizi una penale che potrà variare da 100,00 a 500,00 euro, in relazione al tipo penalità pecuniaria secondo quanto di inadempienza ed in particolare: ▪ penale di € 100,00 per ogni ora di ritardo o uscita anticipata rispetto al singolo servizio giornaliero; ▪ penale di € 200,00 per ogni mancato singolo servizio; ▪ penale di € 300,00 in caso di prestazione di servizio giornaliero con personale privo di requisiti richiesti e/o non attestati; ▪ penale di € 400,00 per danni alle attrezzature o all’utilizzo personale delle stesse; ▪ penale di € 500,00 per comportamenti scorretti o impropri nei confronti dell’utenza, che diano luogo a reclami da parte degli utenti dei servizi stessiseguito esposto. In caso di recidiva per le sanzioni saranno raddoppiate. L’applicazione della penalità sarà preceduta da formale contestazione dell’inadempienza, contro la medesima infrazione quale la penalità è raddoppiata. Il pagamento della penale non esonera il gestore dei servizi dall'obbligazione di risarcire l'eventuale danno arrecato al Comune e/o a terzi in dipendenza dell'inadempimento. Nel caso in cui dall’inadempienza possa derivare al soggetto gestore l’applicazione di una penale, la contestazione avverrà per iscritto, con ditta appaltatrice avrà facoltà di controdeduzione da parte dello stesso presentare le proprie controdeduzioni entro 15 il termine perentorio di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della contestazionestessa. Nel Le eventuali motivazioni addotte verranno sottoposte alla valutazione dell’Ufficio Ambiente del Comune. Decorso il suddetto termine o nel caso in cui il Comune valuti non accolte le controdeduzioni presentatepresentate non dovessero risultare soddisfacenti, si procederà alla determinazione all’applicazione della penalità dandone comunicazione alla ditta. L’ammontare determinato sarà incamerato dal Comune per mezzo di trattenuta sulla prima rata utile del canone o tramite escussione della garanzia definitiva, unitamente all’importo relativo all’eventuale mancato svolgimento del servizio contestato e fatta salva comunque l’azione di risarcimento del danno. Si applicheranno le seguenti penalità per le relative inadempienze: ✓ per personale in servizio privo di divisa regolamentare e dispositivi di protezione individuale – per addetto e per giornata; ✓ per mancata pulizia di bocche lupaie e/o caditoie stradali – per manufatto e per giorno; ✓ per mancato svuotamento dei cestini portarifiuti – per contenitore e per giornata; ✓ per mancata reperibilità del referente tecnico/capo centro – per giornata; ✓ per mancata fornitura e consegna di sacchi, secchielli o contenitori – per utenza; ✓ per mancata pulizia del suolo da rifiuti fuoriusciti o dispersi dai contenitori o sacchi conferiti dagli utenti durante la sanzione sarà considerata come definitivamente accertata. In questo caso, nel termine dei successivi 15 giorni dal ricevimento della controdeduzione, il Comune comunicherà al gestore l’applicazione della sanzione e l’ammontare della penale. Il pagamento della penale va effettuato entro 30 giorni dalla notifica o dalla ricezione della lettera raccomandata A.R.raccolta domiciliare; decorso inutilmente tale termine il Comune si rivarrà sulla cauzione. Nei casi di risoluzione anticipata del contratto il gestore sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti ed al risarcimento delle maggiori spese che l’Amministrazione comunale dovesse sostenere per il rimanente periodo contrattuale, sia in caso di esercizio diretto delle prestazioni sia utilizzo di mezzi sostitutivi non segnalati preventivamente ai competenti Uffici comunali o di mezzi non rispondenti ai requisiti richiesti nel presente Capitolato – per giornata; ✓ per travaso di rifiuti da mezzi satelliti ad autocompattatore in luoghi non autorizzati – per mezzo e per giornata; ✓ per mancata o non corretta compilazione dei registri di carico e scarico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente; ✓ per mancata o intempestiva collaborazione con i competenti Uffici comunali; ✓ per comportamento scorretto del personale addetto ai servizi nei riguardi degli utenti o del personale comunale addetto al controllo; ✓ per mancata rimozione di rifiuti abbandonati oltre il termine di 48 ore dall’avvenuta richiesta formale da parte del Comune, nel limite di quanto previsto dal relativo articolo del presente capitolato – per giornata; ✓ in caso di nuovo affidamento. L’Amministrazione comunale potrà rivalersiutilizzo di mezzi sostitutivi non adeguati – per giornata; ✓ per mancato invio delle comunicazioni periodiche previste nel presente capitolato – per ciascuna comunicazione; ✓ per mancata pulizia manuale o meccanizzata di una singola via, marciapiede, piazza, parcheggio, pista ciclopedonale, parco o giardino e simili – per giornata; ✓ per ogni mezzo mancante del servizio – per giornata; ✓ per ogni operatore mancante o non adeguatamente sostituito – per giornata; ✓ per la mancata o irregolare effettuazione di servizio di raccolta rifiuti a cadenza mensile - per utenza; ✓ per il risarcimento dei danni e per maggiori spese, mediante ritenuta diretta sul contributo ancora da corrispondere mancato o irregolare avvio a recupero e/o riciclo dei rifiuti oggetto di raccolta differenziata; ✓ per la mancata o irregolare effettuazione di servizio di raccolta rifiuti a cadenza bisettimanale per via o parte di essa; ✓ per la mancata o irregolare effettuazione di servizio di raccolta rifiuti a cadenza settimanale per via o parte di essa; ✓ per miscelazione di rifiuti già conferiti in forma differenziata; ✓ per appropriazione di rifiuti recuperabili il cui compenso è incassato dal Comune. Per eventuali altre inadempienze, non specificatamente comprese nella casistica sopra riportata, sarà comunque facoltà dell’Amministrazione Comunale stabilire l’importo della corrispondente penalità pecuniaria sulla cauzionebase della gravità e delle responsabilità accertate entro comunque l’importo massimo di Euro 10.000. Nessuna controversia potrà in alcun caso, per qualsivoglia motivo o fatto, determinare la sospensione neppure parziale o temporanea del pubblico servizio.

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Penalità. Per ogni inadempienza degli obblighi inerenti la qualità Ad integrazione di quanto già indicato al precedente punto VIII della parte generale del presente capitolato,si riporta di seguito una casistica di inadempienze, da intendersi esemplificativa e la puntualità non esaustiva, che di norma comportano l’applicazione di una sanzione: - mancato rispetto delle prestazioniprocedure di autocontrollo - mancata consegna di pasti interi o parte di pasti; - mancato rispetto dell’orario di consegna dei pasti indicato nel presente capitolato - grammature diverse da quelle prescritte dalle tabelle dietetiche; - prodotti non conformi alle tabelle merceologiche; - mancato rispetto del menù non preventivamente autorizzato dall’A.C. - mancato rispetto della fornitura di derrate con le specifiche tecniche riferite ai CAM nelle giornate indicate nel menù a partire dal secondo rilievo di non conformità; - presenza di corpi estranei di varia natura nei piatti; - mancato adempimento alla conservazione di corpi estranei e/o alimenti non conformi come previsto all’art. 66; - mancata consegna o errata preparazione o distribuzione delle diete speciali; - personale inferiore ai parametri stabiliti; - pulizia dei locali di competenza della ditta non eseguita o eseguita in modo insoddisfacente; - carenti condizioni igieniche dei mezzi di trasporto, dei centri cottura e in generale delle condizioni previste dal presente bandopunti di distribuzione, ritenute di lieve entità, l’Amministrazione comunale applicherà al gestore dei servizi una penale che potrà variare da 100,00 a 500,00 euro, in relazione al tipo di inadempienza ed in particolare: ▪ penale di € 100,00 per ogni ora di ritardo o uscita anticipata rispetto al singolo servizio giornaliero; ▪ penale di € 200,00 per ogni mancato singolo servizio; ▪ penale di € 300,00 salva segnalazione alle competenti autorità sanitarie in caso di prestazione non conformità dei medesimi ai requisiti tecnici prescritti; - mancato rispetto del calendario delle date di servizio giornaliero con personale privo interventi di requisiti richiesti e/o manutenzione annuale presso ciascun plesso a partire dal secondo rilievo di non attestaticonformità; ▪ penale - il mancato rispetto del calendario delle giornate di € 400,00 per danni alle attrezzature o all’utilizzo personale formazione a partire dal secondo rilievo di non conformità. - mancata risoluzione di non conformità e riproporsi delle stesse; ▪ penale stesse nel tempo. La sanzione sarà applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni dell’I.A., le quali devono pervenire entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla data di € 500,00 per comportamenti scorretti o impropri nei confronti dell’utenza, che diano luogo a reclami ricevimento della contestazione da parte degli utenti dell’A.C. o dei servizi stessi. In caso tecnici incaricati dall’A.C. Le inadempienze sopra descritte non precludono all’Amministrazione il diritto di recidiva per la medesima infrazione la penalità è raddoppiata. Il pagamento della penale sanzionare eventuali casi non esonera il gestore dei servizi dall'obbligazione di risarcire l'eventuale danno arrecato al Comune e/o a terzi in dipendenza dell'inadempimento. Nel caso in cui dall’inadempienza possa derivare al soggetto gestore l’applicazione di una penale, la contestazione avverrà per iscritto, con facoltà di controdeduzione da parte dello stesso entro 15 giorni dal ricevimento della contestazione. Nel caso in cui il Comune valuti non accolte le controdeduzioni presentate, la sanzione sarà considerata come definitivamente accertata. In questo caso, nel termine dei successivi 15 giorni dal ricevimento della controdeduzione, il Comune comunicherà al gestore l’applicazione della sanzione e l’ammontare della penale. Il pagamento della penale va effettuato entro 30 giorni dalla notifica o dalla ricezione della lettera raccomandata A.R.; decorso inutilmente tale termine il Comune si rivarrà sulla cauzione. Nei casi di risoluzione anticipata espressamente citati ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del contratto il gestore sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti ed al risarcimento delle maggiori spese che l’Amministrazione comunale dovesse sostenere per il rimanente periodo contrattuale, sia in caso di esercizio diretto delle prestazioni sia in caso di nuovo affidamento. L’Amministrazione comunale potrà rivalersi, per il risarcimento dei danni e per maggiori spese, mediante ritenuta diretta sul contributo ancora da corrispondere e/o sulla cauzioneservizio.

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Penalità. Per ogni inadempienza degli In caso d’inadempienza agli obblighi inerenti la qualità e la puntualità delle prestazionicontrattuali assunti, e in generale delle condizioni previste dal presente bando, ritenute di lieve entità, l’Amministrazione comunale applicherà al gestore dei servizi una penale che l’Ente potrà variare da 100,00 applicare all'impresa appaltatrice sanzioni amministrative graduate a 500,00 euro, in relazione al seconda del tipo di inadempienza ed in particolare: ▪ penale ‐ il mancato servizio, anche solo di parte, di quanto stabilito contrattualmente pari alla spesa che l’Ente dovrà affrontare per lo svolgimento del servizio non svolto aumentato di € 100,00 per ogni ora 500,00 (euro cinquecento) ; ‐il mancato adempimento di ritardo o uscita anticipata rispetto al singolo servizio giornaliero; ▪ penale quanto ordinato dall’ente a mezzo del suo responsabile con applicazione di € 200,00 per ogni mancato singolo servizio; ▪ una penale di € 300,00 ( euro trecento); ‐la raccolta dei rifiuti mescolando frazioni conferite separatamente dagli utenti con applicazione di una sanzione pari ad € 1.000,00 (euro mille) oltre al lavoro per la selezione del rifiuto; ‐il conferimento dei rifiuti ad impianti non autorizzati applicazione della sanzione con incameramento della polizza fidejussoria e risoluzione in caso danno del contratto; ‐il reiterarsi di prestazione mancanze lievi; Resta comunque a carico dell’impresa appaltatrice l'obbligo di servizio giornaliero con personale privo ovviare al disservizio rilevato nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il giorno successivo a quello di requisiti richiesti e/o non attestati; ▪ penale contestazione dell'infrazione. L'applicazione sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempienza, alla quale l'impresa appaltatrice avrà la facoltà di € 400,00 presentare contro deduzioni entro cinque giorni dalla notifica della contestazione inviata tramite PEC. Le eventuali giustificazioni dell'impresa appaltatrice saranno opportunamente valutate e considerate per danni alle attrezzature o all’utilizzo personale l'eventuale applicazione della penalità, da notificarsi mediante PEC al domicilio dell'impresa appaltatrice. L'ammontare delle stesse; ▪ penale sanzioni sarà trattenuto sul primo rateo di € 500,00 per comportamenti scorretti o impropri nei confronti dell’utenza, che diano luogo a reclami da parte degli utenti dei servizi stessipagamento in scadenza. In caso di recidiva le sanzioni saranno raddoppiate. Le suddette sanzioni verranno inoltre applicate all'impresa appaltatrice anche per le irregolarità commesse dal personale dipendente dall'impresa stessa, nonché per lo scorretto comportamento verso il pubblico e per indisciplina nello svolgimento delle mansioni, purché debitamente documentate. Per il mancato raggiungimento dell’obiettivo di raccolta differenziata, di cui al precedente art. 15, l’Ente detrarrà, a titolo risarcitorio e previa comunicazione scritta, tutte le eventuali sanzioni comminate a causa del mancato raggiungimento degli obiettivi di legge. In particolare, il mancato raggiungimento almeno della incidenza del 75% di raccolta differenziata, calcolata al 31 dicembre di ogni singola annualità sulla scorta dei formulari relativi ai conferimenti, darà luogo alle seguenti penalità da applicare in percentuale all’importo del servizio prestato relativo alla medesima annualità: I annualità 1% II annualità 5% III annualità 10% A seguito del mancato raggiungimento della incidenza del 75% di raccolta differenziata alla data di scadenza prevista, l’Amministrazione concederà alla ditta affidataria del servizio altri sei mesi e se alla scadenza di tale ulteriore periodo non dovesse raggiungersi la medesima infrazione percentuale suddetta l’Amministrazione si riserva la penalità è raddoppiata. Il pagamento della penale non esonera il gestore dei servizi dall'obbligazione facoltà di risarcire l'eventuale danno arrecato al Comune e/o a terzi in dipendenza dell'inadempimento. procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale; Nel caso in cui dall’inadempienza possa derivare l'I.A. non abbia ottemperato, al soggetto gestore l’applicazione termine del secondo anno dell'appalto, a tutti gli obblighi assunti con l'offerta tecnica e quella migliorativa presentata in sede di una penalegara, la contestazione avverrà per iscrittosi procederà, con facoltà di controdeduzione previa diffida scritta da parte dello stesso entro 15 giorni dal ricevimento della contestazione. Nel caso del Responsabile del servizio, alla risoluzione in cui il Comune valuti non accolte le controdeduzioni presentate, la sanzione sarà considerata come definitivamente accertata. In questo caso, nel termine dei successivi 15 giorni dal ricevimento della controdeduzione, il Comune comunicherà al gestore l’applicazione della sanzione e l’ammontare della penale. Il pagamento della penale va effettuato entro 30 giorni dalla notifica o dalla ricezione della lettera raccomandata A.R.; decorso inutilmente tale termine il Comune si rivarrà sulla cauzione. Nei casi di risoluzione anticipata danno del contratto con incameramento della polizza di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i ed all'aggiudicazione del servizio al secondo classificato, dopo aver verificato il gestore sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni diretti possesso dei requisiti e indiretti ed al risarcimento delle maggiori spese che l’Amministrazione comunale dovesse sostenere per il rimanente periodo contrattuale, sia in caso di esercizio diretto delle prestazioni sia in caso di nuovo affidamento. L’Amministrazione comunale potrà rivalersi, per il risarcimento dei danni così via scorrendo la graduatoria alle medesimi condizioni e per maggiori spese, mediante ritenuta diretta sul contributo ancora da corrispondere e/o sulla cauzionemodalità del primo classificato.

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Penalità. Per ogni inadempienza degli obblighi inerenti la qualità e la puntualità delle prestazioni, e in generale delle condizioni previste dal presente bando, ritenute L'affidatario è soggetto al pagamento di lieve entità, l’Amministrazione comunale applicherà al gestore dei servizi una penale che potrà variare da 100,00 a 500,00 euro, in relazione al tipo penali nei casi di inadempienza ed in particolareseguito indicati: ▪ penale di € 100,00 per ogni ora di ritardo o uscita anticipata rispetto al singolo servizio giornaliero; ▪ penale di € 200,00 per ogni mancato singolo servizio; ▪ penale di € 300,00 in caso di prestazione ritardo oltre le 2 ore rispetto all'orario di servizio giornaliero con personale privo consegna previsto, purchè il ritardo non abbia determinato la necessità di requisiti richiesti e/o non attestatiannullare i campioni contenuti per impossibilità di procedere alle analisi - Penalità pari al prezzo di ciascuna spedizione; ▪ penale di € 400,00 per danni alle attrezzature o all’utilizzo personale delle stesse; ▪ penale di € 500,00 per comportamenti scorretti o impropri nei confronti dell’utenza, che diano luogo a reclami da parte degli utenti dei servizi stessi. In caso di recidiva per la medesima infrazione la penalità è raddoppiata. Il pagamento della penale non esonera il gestore dei servizi dall'obbligazione di risarcire l'eventuale danno arrecato al Comune e/o a terzi in dipendenza dell'inadempimento. Nel • nel caso in cui dall’inadempienza possa derivare il ritardo (di qualunque genere) abbia determinato la necessità di procedere all'annullamento dei campioni contenuti per impossibilità di procedere alle analisi – Penalità pari al soggetto gestore l’applicazione prezzo di una penaleciascuna spedizione raddoppiato; • nei casi in cui il ritardo di consegna sia derivato da rotture o sversamenti di campioni determinato da mancato rispetto delle modalità di trasporto di cui al presente CSA – Penalità pari al prezzo di ciascuna spedizione raddoppiato. XXXXX ha facoltà di esercitare i diritti sopra indicati senza aver prima intimato o costituito in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria, benefici ai quali società aggiudicataria rinuncia con la presentazione dell’offerta e con l’accettazione delle clausole del presente capitolato. L’applicazione delle penali sarà preceduta da regolare e tempestiva contestazione dell’inadempienza trasmessa tramite PEC. Le contestazioni verranno effettuate a mezzo PEC a cura del Direttore dell'esecuzione o dei suoi assistenti; l'Affidatario, qualora ritenga la contestazione avverrà inesatta o non fondata, deve rispondere per iscritto, con facoltà di controdeduzione da parte dello lo stesso tramite entro 15 7 giorni solari dal ricevimento della contestazione, illustrando le motivazioni per cui ritiene la contestazione non dovuta; qualora tali osservazioni siano considerate accoglibili e concludenti dal Direttore dell'esecuzione del contratto viene data comunicazione di chiusura del procedimento. Nel Diversamente, se il Direttore dell'esecuzione del contratto ritiene non accoglibile la risposta dell'affidatario provvede a quantificare e comunicare, sempre a mezzo PEC, l'applicazione della penale all'affidatario. Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvederà a comunicare al Responsabile unico del Procedimento le penalità eventualmente applicate. E’ in ogni caso fatta salva la facoltà di chiedere la risarcibilità dell’ulteriore danno, nonché la risoluzione del rapporto contrattuale. Le penalità e il maggiore danno eventualmente dovuti dall'affidatario saranno trattenuti dall’Agenzia sulla fattura in pagamento e, ove questa non bastasse, sulla cauzione definitiva, secondo i principi della compensazione di cui il Comune valuti non accolte le controdeduzioni presentate, la sanzione sarà considerata come definitivamente accertataagli artt. 1241 e ss. Cod. Civ. In questo tal caso, nel termine dei successivi 15 giorni dal ricevimento della controdeduzione, il Comune comunicherà al gestore l’applicazione della sanzione e l’ammontare della penale. Il pagamento della penale va effettuato entro 30 giorni dalla notifica o dalla ricezione della lettera raccomandata A.R.; decorso inutilmente tale termine il Comune si rivarrà sulla cauzione. Nei casi nell’eventualità di risoluzione anticipata continuazione del contratto il gestore sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti ed al risarcimento delle maggiori spese che l’Amministrazione comunale dovesse sostenere per il rimanente periodo rapporto contrattuale, sia in caso di esercizio diretto delle prestazioni sia in caso di nuovo affidamento. L’Amministrazione comunale potrà rivalersi, per il risarcimento dei danni e per maggiori spese, mediante ritenuta diretta sul contributo ancora da corrispondere e/o sulla cauzionel’Affidatario coinvolto è tenuto a ricostituire la cauzione definitiva nel suo originario ammontare.

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Penalità. Per ogni inadempienza degli obblighi inerenti la qualità e caratteristica del servizio, le attività oggetto del presente DUP non potranno essere sospese. Pertanto, l’Appaltatore assume a proprio carico la puntualità delle prestazioniresponsabilità della loro puntuale esecuzione, e in generale delle condizioni previste dal presente bando, ritenute di lieve entità, l’Amministrazione comunale applicherà al gestore dei servizi una penale che potrà variare da 100,00 a 500,00 euro, in relazione al tipo di inadempienza ed in particolare: ▪ penale di € 100,00 per ogni ora di ritardo o uscita anticipata rispetto al singolo servizio giornaliero; ▪ penale di € 200,00 per ogni mancato singolo servizio; ▪ penale di € 300,00 anche in caso di scioperi o vertenze sindacali del proprio personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del servizio. La mancata esecuzione del servizio, rappresenta inadempimento contrattuale e consente all’Amministrazione di richiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, nonché il risarcimento dei danni conseguenti all’interruzione, fatti salvi i casi di giusta causa e giustificato motivo, incamerando la garanzia fideiussoria. L’ATS si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che la ditta aggiudicataria possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte della ditta stessa di tutte le disposizioni contenute nel presente documento. Qualora, dai controlli effettuati, il servizio dovesse risultare non conforme al presente DUP, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate. Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano la ditta aggiudicataria dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto. Per le inadempienze relative ai casi sotto specificati, sono previste le seguenti penalità: • in caso di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni nelle tempistiche previste, l’ATS potrà applicare una penale pari ad € 200,00 (duecento) per ogni giorno di ritardo; • in caso di difformità della prestazione di servizio giornaliero con personale privo di requisiti richiesti e/o non attestati; ▪ effettuata rispetto a quanto prescritto, potrà essere applicata una penale di € 400,00 per danni alle attrezzature o all’utilizzo personale delle stesse; ▪ penale di pari a € 500,00 (cinquecento) per comportamenti scorretti o impropri nei confronti dell’utenza, che diano luogo a reclami da parte degli utenti dei servizi stessiogni contestazione; • in caso di violazione di qualsiasi altra clausola contrattuale l’ATS avrà facoltà di applicare una penale – commisurata alla gravità dell’inadempimento - sino ad euro 1.000,00 (mille). In caso di recidiva penali a carico del fornitore, l’Amministrazione Appaltante emetterà una nota debito per tali penali che poi l’Appaltatore provvederà a pagare. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dall’Amministrazione all’affidatario il quale dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le proprie controdeduzioni all’Amministrazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette controdeduzioni non siano ritenute accogliibili a insindacabile giudizio dell’Amministrazione, ovvero non vi sia stata risposta o la medesima infrazione la penalità è raddoppiatastessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all’aggiudicatario le penali come sopra stabilite. Il pagamento L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude, ai sensi della penale non esonera normativa vigente in materia, il gestore dei servizi dall'obbligazione di risarcire l'eventuale danno arrecato al Comune diritto dell’Amministrazione ad eventuale risoluzione del rapporto contrattuale per gravi inadempienze e/o a terzi in dipendenza dell'inadempimento. Nel caso in cui dall’inadempienza possa derivare al soggetto gestore l’applicazione di una penale, la contestazione avverrà per iscritto, con facoltà di controdeduzione da parte dello stesso entro 15 giorni dal ricevimento della contestazione. Nel caso in cui il Comune valuti non accolte le controdeduzioni presentate, la sanzione sarà considerata come definitivamente accertata. In questo caso, nel termine dei successivi 15 giorni dal ricevimento della controdeduzione, il Comune comunicherà al gestore l’applicazione della sanzione e l’ammontare della penale. Il pagamento della penale va effettuato entro 30 giorni dalla notifica o dalla ricezione della lettera raccomandata A.R.; decorso inutilmente tale termine il Comune si rivarrà sulla cauzione. Nei casi di risoluzione anticipata del contratto il gestore sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti ed al risarcimento delle maggiori spese che l’Amministrazione comunale dovesse sostenere per il rimanente periodo contrattuale, sia in caso di esercizio diretto delle prestazioni sia in caso di nuovo affidamento. L’Amministrazione comunale potrà rivalersi, per richiedere il risarcimento dei degli eventuali maggior danni e per maggiori spese, mediante ritenuta diretta sul contributo ancora da corrispondere e/subiti o sulla cauzionedella maggiore spesa sostenuta.

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Samples: Documento Unico Di Procedura

Penalità. Per ogni inadempienza degli obblighi inerenti la qualità e la puntualità delle prestazioniL’Aggiudicatario, e in generale delle condizioni previste nell’esecuzione dei servizi derivanti dal presente bandoCapitolato, ritenute avrà l'obbligo di lieve entità, l’Amministrazione comunale applicherà al gestore dei servizi una penale che potrà variare da 100,00 uniformarsi a 500,00 euro, in relazione al tipo tutte le disposizioni di inadempienza ed in particolare: ▪ penale legge e di € 100,00 per ogni ora di ritardo o uscita anticipata rispetto al singolo regolamenti concernenti il servizio giornaliero; ▪ penale di € 200,00 per ogni mancato singolo servizio; ▪ penale di € 300,00 in caso di prestazione di servizio giornaliero con personale privo di requisiti richiesti e/o non attestati; ▪ penale di € 400,00 per danni alle attrezzature o all’utilizzo personale delle stesse; ▪ penale di € 500,00 per comportamenti scorretti o impropri nei confronti dell’utenza, che diano luogo a reclami da parte degli utenti dei servizi stessistesso. In caso di recidiva per la medesima infrazione la penalità è raddoppiatariscontrata irregolarità nell’esecuzione del servizio o di violazioni alle disposizioni del presente Capitolato, (ivi inclusi quelli contenuti nell’offerta presentata), l’Amministrazione Comunale invierà contestazione scritta mediante lettera raccomandata A/R, o fax o pec. Il pagamento L’Aggiudicatario, entro 15 giorni consecutivi dalla data della penale non esonera il gestore dei servizi dall'obbligazione contestazione di risarcire l'eventuale danno arrecato al Comune e/cui sopra (o a terzi in dipendenza dell'inadempimentoentro le 24 ore successive nei casi di elevata gravità), deve produrre le proprie controdeduzioni. Nel caso in cui dall’inadempienza possa derivare al soggetto gestore l’applicazione di una penalemancate osservazioni dell’Aggiudicatario, l’A.C. notifica la contestazione avverrà per iscritto, con facoltà di controdeduzione da parte dello stesso penale applicata entro 15 30 giorni dal ricevimento consecutivi dalla data della contestazione. Nel caso in cui il Comune valuti non accolte le controdeduzioni presentate, la sanzione sarà considerata come definitivamente accertata. In questo caso, nel termine dei successivi 15 L’Amministrazione Comunale entro 10 giorni consecutivi dal ricevimento delle controdeduzioni, qualora non le ritenga fondate, provvede a comunicare la penale applicata. La stessa non applicherà alcuna penalità qualora sia stato accertato che l'inadempimento contrattuale non sussiste. Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere comminata una semplice ammonizione. L’Aggiudicatario sarà comunque tenuto ad eliminare gli inconvenienti contestati. Qualora ciò non avvenga, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di ordinare e fare eseguire d’ufficio, a spese del prestatore di servizi, gli interventi previsti e non effettuati o effettuati in maniera insoddisfacente. L'Amministrazione Comunale, a tutela dell’esatta e puntuale osservanza di quanto contenuto nel presente Capitolato, e secondo la tipologia di inadempienze che solo a titolo meramente esemplificativo qui di seguito si riportano, si riserva di applicare le seguenti penalità: • Euro 1.000,00 (mille) Utilizzo del materiale igienico sanitario non conforme alla vigente normativa in materia. • da Euro 200,00 (duecento) a Euro 300,00 (trecento) Mancata consegna dei materiali e dei prodotti necessari presso ogni singolo Servizio Educativo, fatto salvo per giustificati motivi. • Euro 1.000,00 (mille) Mancato rispetto delle procedure di autocontrollo previste nel manuale HACCP • Euro 500,00 (cinquecento) Mancato rispetto di quanto previsto dall’articolo 13 del presente Capitolato (modalità di svolgimento del servizio - personale) • Da Euro 250,00 (duecentocinquanta) a Euro 1.000,00 (mille) Mancato rispetto di uno o più articoli del Capitolato speciale. • Maggiorazione del 25% della controdeduzione, il Comune comunicherà al gestore l’applicazione della sanzione e l’ammontare della penale. Il pagamento della penale va effettuato entro 30 giorni dalla notifica o dalla ricezione della lettera raccomandata A.R.; decorso inutilmente tale termine il Comune si rivarrà sulla cauzione. Nei casi di risoluzione anticipata del contratto il gestore sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti ed al risarcimento delle maggiori spese che l’Amministrazione comunale dovesse sostenere spesa sostenuta dall'A.C. per il rimanente periodo contrattualereintegro di materiali, sia in caso forniti dall'A.C. al posto dell’Aggiudicatario inadempiente, ai sensi del presente Capitolato. Le inadempienze sopra descritte non precludono all’A.C. il diritto di esercizio diretto delle prestazioni sia in caso sanzionare eventuali casi non espressamente compresi nello stesso capitolato ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio. Gli importi addebitati a titolo di nuovo affidamento. L’Amministrazione comunale potrà rivalersi, penale o per il risarcimento dei di danni e spese saranno recuperati a scomputo dei crediti vantati dall’Aggiudicatario nei confronti dell’A.C. L’applicazione delle penali non esclude il diritto dell’Amministrazione Comunale a pretendere il risarcimento dell’eventuale danno. Sono fatte salve le disposizioni di cui all’art. 23 del presente Capitolato inerenti la risoluzione del contratto. È facoltà dell’Amministrazione Comunale invitare la Ditta aggiudicataria, per maggiori spesele infrazioni più significative, a risolvere le questioni mediante ritenuta diretta sul contributo ancora da corrispondere e/o sulla cauzioneconcordate procedure di conciliazione esclusivamente tra le parti, senza il ricorso a soggetti terzi con funzione arbitrale. L’Aggiudicatario non potrà sospendere le prestazioni né rifiutarsi di eseguire disposizioni dell’Amministrazione Comunale per effetto di contestazioni che dovessero sorgere tra le parti.

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Penalità. Per ogni inadempienza L’ASL 8 si riserva di effettuare gli opportuni controlli presso le sedi in cui si svolge il servizio al fine di accertare il regolare adempimento degli obblighi inerenti la qualità e la puntualità delle prestazioni, e in generale delle condizioni previste dal di cui alla presente bando, ritenute di lieve entità, l’Amministrazione comunale applicherà al gestore dei servizi una penale che potrà variare da 100,00 a 500,00 euro, in relazione al tipo di inadempienza ed in particolare: ▪ penale di € 100,00 per ogni ora di ritardo o uscita anticipata rispetto al singolo servizio giornaliero; ▪ penale di € 200,00 per ogni mancato singolo servizio; ▪ penale di € 300,00 in caso di prestazione di servizio giornaliero con personale privo di requisiti richiesti e/o non attestati; ▪ penale di € 400,00 per danni alle attrezzature o all’utilizzo personale delle stesse; ▪ penale di € 500,00 per comportamenti scorretti o impropri nei confronti dell’utenza, che diano luogo a reclami da parte degli utenti dei servizi stessiprocedura. In caso di recidiva per la medesima infrazione la penalità è raddoppiata. Il pagamento della penale non esonera il gestore dei servizi dall'obbligazione di risarcire l'eventuale danno arrecato al Comune inosservanza delle obbligazioni contrattuali e/o a terzi di non puntuale adempimento delle stesse che non comporti, in dipendenza dell'inadempimento. Nel caso in cui dall’inadempienza possa derivare al soggetto gestore l’applicazione di una penalerelazione alla gravità dell’inadempimento, l’immediata risoluzione del contratto, la contestazione avverrà Stazione Appaltante contesterà mediante lettera raccomandata AR le inadempienze riscontrate ed assegnerà un termine, non superiore a sette giorni, per iscrittola presentazione di controdeduzioni e memorie scritte. Trascorso tale termine l’eventuale penale sarà applicata, con facoltà previa adeguata istruttoria, dal Responsabile del procedimento. In tale provvedimento si darà conto delle eventuali giustificazioni significate dal soggetto aggiudicatario e delle ragioni per le quali l’Amministrazione contraente ritiene di controdeduzione disattenderle e di applicare comunque la penale. Si fa presente che l’accettazione del servizio oggetto del presente appalto, da parte dello stesso entro 15 giorni dei funzionari ASL 8 competenti, non solleva il fornitore dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine a inadempienze non potute rilevare all’atto dell’esecuzione del servizio. L’aggiudicatario incorre nelle penalità previste dal ricevimento della contestazionepresente Capitolato in caso di inadempimento e/o ritardo nell’esecuzione delle prestazioni dovute. Nel caso Le penali che verranno applicate sono indicate di seguito: • esecuzione di prestazioni qualitativamente inferiori a quelle pattuite e/o mancata esecuzione delle prestazioni: perdita del relativo compenso. L’effettiva qualità viene accertata in cui il Comune valuti esito a un procedimento in contradditorio tra la ASL 8 e l’aggiudicatario; • mancata applicazione del C.C.N.L. di riferimento e degli obblighi di legge nei confronti del personale. Prima infrazione € 1.000,00 per singolo addetto; seconda infrazione comporta la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice civile; • inadempienze diverse da quelle sopra citate, quali modifiche non accolte le controdeduzioni presentateconcordate, la sanzione sarà considerata come definitivamente accertataspostamento di orari, mancata informazione, scorrettezza del personale, inosservanza delle prescrizioni esecutive, altre analoghe o similari da € 250,00 a € 1.000,00 in relazione all’entità delle inadempienze. In questo casocaso di inadempimento delle disposizioni contrattuali, nel termine dei successivi 15 giorni dal ricevimento della controdeduzionel’ASL 8 potrà rivalersi sulla cauzione disponibile, il Comune comunicherà al gestore l’applicazione della sanzione e l’ammontare della penale. Il pagamento della penale va effettuato entro 30 giorni dalla notifica o dalla ricezione della lettera raccomandata A.R.; decorso inutilmente tale termine il Comune si rivarrà sulla cauzioneovvero sull’importo delle fatture in attesa di liquidazione. Nei casi di risoluzione anticipata del contratto grave recidiva, l’ASL 8 ha inoltre la facoltà di risolvere il gestore sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti ed al risarcimento delle maggiori spese che l’Amministrazione comunale dovesse sostenere per il rimanente periodo contrattualecontratto. Fermo restando quanto disposto dai paragrafi precedenti, sia in caso di esercizio diretto delle prestazioni sia in caso mancata esecuzione dei servizi previsti o di nuovo affidamentoparte di essi, la ASL 8 può provvedervi d’ufficio, ricorrendo a terzi, e ciò a tutto carico dell’aggiudicatario, fatto salvo diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito ed all’applicazione della penalità. L’Amministrazione comunale potrà rivalersiL’aggiudicatario prende atto che l’applicazione della penale avverrà mediante emissione di nota di credito, per il risarcimento dei danni e per maggiori speseda imputare sui pagamenti periodici, o anche mediante ritenuta diretta sul contributo ancora da corrispondere e/escussione parziale o sulla cauzionetotale della garanzia fidejussoria definitiva, che dovrà essere reintegrata dall’aggiudicatario.

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Penalità. Per ogni inadempienza degli obblighi inerenti la qualità e la puntualità delle prestazioni, e in generale delle condizioni previste dal presente bando, ritenute di lieve entità, l’Amministrazione comunale applicherà al gestore dei servizi una penale che potrà variare da 100,00 a 500,00 euro, in relazione al tipo di inadempienza ed in particolare: ▪ penale di € 100,00 per ogni ora di ritardo o uscita anticipata rispetto al singolo servizio giornaliero; ▪ penale di € 200,00 per ogni mancato singolo servizio; ▪ penale di € 300,00 in caso di prestazione di servizio giornaliero con personale privo di requisiti richiesti e/o non attestati; ▪ penale di € 400,00 per danni alle attrezzature o all’utilizzo personale delle stesse; ▪ penale di € 500,00 per comportamenti scorretti o impropri nei confronti dell’utenza, che diano luogo a reclami da parte degli utenti dei servizi stessi. In caso di recidiva per la medesima infrazione la inadempienza alle prescrizioni del presente capitolato ed ai patti contrattuali, verranno applicate penalità è raddoppiata. Il pagamento variabili a seconda dell’importanza della penale non esonera il gestore dei servizi dall'obbligazione di risarcire l'eventuale irregolarità del danno arrecato al Comune e/normale funzionamento dei servizi, delle conseguenze più o meno dannose e del ripetersi delle manchevolezze. Più specificatamente ed a terzi titolo esemplificativo le manchevolezze che possono dar motivo a penalità sono: • Ritardi per interventi urgenti e ordinari • Ritardi per interventi di manutenzione programmata La penale sarà addebitata in dipendenza dell'inadempimentocontabilità nella misura del due per cento (2 %) dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto ai programmi e alle scadenze previste dagli ordini di servizio impartiti. Nel caso La Ditta dovrà inoltre rispondere direttamente di eventuali danni a persone, cose o disservizi che dovessero verificarsi, causati da imperizie o dolo o colpa del proprio personale. Ulteriori irregolarità che potranno essere oggetto di assegnazione di penali sono: • Modifiche agli impianti senza preventiva autorizzazione; • Irregolarità nella conduzione di impianti oggetto dell’appalto; • Mancato rispetto ed inosservanza delle norme di sicurezza e del Piano Operativo di Sicurezza; • Qualsiasi altra inadempienza al presente Capitolato Speciale d’Appalto che comunque pregiudichi la regolare funzionalità dei servizi; Le contestazioni d’irregolarità verranno comunicate alla Ditta in cui dall’inadempienza possa derivare al soggetto gestore l’applicazione di una penale, la forma scritta e controfirmata. La penale sarà addebitata in contabilità nella misura del cinque per cento (5 %) dell’ammontare netto contrattuale per ogni contestazione avverrà per iscritto, con facoltà di controdeduzione da parte dello stesso entro 15 giorni dal ricevimento della contestazione. Nel caso in cui il Comune valuti non accolte le controdeduzioni presentate, la sanzione sarà considerata come definitivamente motivata ed accertata. In questo caso, nel termine dei successivi 15 giorni dal ricevimento della controdeduzione, il Comune comunicherà al gestore l’applicazione della sanzione e l’ammontare della penale. Il pagamento della penale va effettuato entro 30 giorni dalla notifica o dalla ricezione della lettera raccomandata A.R.; decorso inutilmente tale termine il Comune si rivarrà sulla cauzione. Nei casi di risoluzione anticipata del contratto il gestore sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti ed al risarcimento delle maggiori spese che l’Amministrazione comunale dovesse sostenere per il rimanente periodo contrattuale, sia in caso di esercizio diretto delle prestazioni sia in caso di nuovo affidamento. L’Amministrazione comunale potrà rivalersi, per il risarcimento dei danni e per maggiori spese, mediante ritenuta diretta sul contributo ancora da corrispondere e/o sulla cauzione.

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Samples: www.asur.marche.it

Penalità. Per ogni inadempienza degli obblighi inerenti la qualità e la puntualità delle prestazioni, e in generale delle condizioni previste dal presente bando, ritenute di lieve entità, l’Amministrazione comunale applicherà al gestore dei servizi una penale che potrà variare da 100,00 a 500,00 euro, in relazione al tipo di inadempienza ed in particolare: ▪ penale di € 100,00 per ogni ora di ritardo o uscita anticipata rispetto al singolo servizio giornaliero; ▪ penale di € 200,00 per ogni mancato singolo servizio; ▪ penale di € 300,00 in caso di prestazione di servizio giornaliero con personale privo di requisiti richiesti e/o non attestati; ▪ penale di € 400,00 per danni alle attrezzature o all’utilizzo personale delle stesse; ▪ penale di € 500,00 per comportamenti scorretti o impropri nei confronti dell’utenza, che diano luogo a reclami da parte degli utenti dei servizi stessi. In caso di recidiva per la medesima infrazione la penalità è raddoppiata. Il pagamento della penale non esonera il gestore dei servizi dall'obbligazione di risarcire l'eventuale danno arrecato al Comune e/o a terzi in dipendenza dell'inadempimento. Nel caso in cui dall’inadempienza possa derivare al soggetto gestore l’applicazione la ditta aggiudicataria non ottemperi agli obblighi contenuti nel presente capitolato, il committente potrà applicare penali come di seguito esplicitato: - mancata o irregolare applicazione delle norme sui contratti di lavoro; - mancata o irregolare applicazione delle norme in materia di assunzione dei disabili; - mancato o ritardato pagamento per più di una penalemensilità degli emolumenti dovuti al personale; - mancato rispetto del piano di aggiornamento del personale di cui all’art. 13; - utilizzo di personale non in possesso della richiesta qualifica professionale; - mancata realizzazione delle iniziative e attività di promozione del servizio previste nell’offerta tecnico-organizzativa in sede di gara; - violazione della normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 196/2003; - mancata, insufficiente o ritardata attivazione dell’intervento nei tempi, salvo causa di forza maggiore o evento eccezionale debitamente documentati; - pregiudizievole e doloso comportamento da parte degli operatori che causi danno agli utenti; - mancata comunicazione ai Servizi Sociali comunali delle sostituzioni del personale e/o mancata presentazione della documentazione atta a verificare i requisiti; - ripetuta mancata applicazione del programma individuale dell’utente relativamente agli interventi e all’orario programmato; - ripetuta mancata applicazione delle attività programmate e concordate con il Servizio Sociale di riferimento; L’Amministrazione procederà preventivamente alla contestazione degli addebiti all’appaltatore a mezzo raccomandata A/R presso il domicilio legale della ditta entro 5 giorni lavorativi dalla presa d’atto del fatto. Alla contestazione dell’inadempienza la contestazione avverrà per iscritto, con ditta ha facoltà di controdeduzione da parte dello stesso presentare le proprie controdeduzioni entro 15 e non oltre 5 (cinque) giorni dal dalla data di ricevimento della contestazionecomunicazione. Nel caso in cui il Comune valuti non accolte le controdeduzioni presentate, la sanzione sarà considerata come definitivamente accertata. In questo caso, nel termine dei successivi 15 giorni dal ricevimento della controdeduzione, il Comune comunicherà al gestore l’applicazione della sanzione e l’ammontare della penale. Il pagamento di mancata o insufficiente giustificazione l’importo della penale va effettuato entro 30 giorni comminata verrà dedotto in compensazione dalla notifica o dalla ricezione della lettera raccomandata A.R.; decorso inutilmente tale termine il Comune si rivarrà sulla cauzione. Nei casi di risoluzione anticipata del contratto il gestore sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti ed al risarcimento delle maggiori spese che l’Amministrazione comunale dovesse sostenere per il rimanente periodo contrattuale, sia in caso di esercizio diretto delle prestazioni sia in caso di nuovo affidamento. L’Amministrazione comunale potrà rivalersi, per il risarcimento dei danni e per maggiori spese, mediante ritenuta diretta sul contributo ancora da corrispondere e/o sulla cauzioneprima fattura utile.

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Samples: www.regione.sardegna.it

Penalità. Per ogni inadempienza degli obblighi inerenti la qualità e la puntualità delle prestazioni, e in generale delle condizioni previste dal presente bando, ritenute L’impresa è soggetta all’applicazione di lieve entità, l’Amministrazione comunale applicherà al gestore dei servizi una penale che potrà variare da 100,00 a 500,00 euro, in relazione al tipo di inadempienza ed in particolarepenalità nei seguenti casi : ▪ penale di € 100,00 esecuzione non conforme per ogni ora di ritardo quantità e/o uscita anticipata rispetto al singolo servizio giornalieroqualità dei beni; ▪ penale di € 200,00 per ogni mancato singolo servizioritardo nella consegna dei prodotti; ▪ penale ritardo nella sostituzione di € 300,00 in caso di prestazione di servizio giornaliero con personale privo di requisiti richiesti prodotti risultati difettosi e/o non attestaticonformi in fase di esecuzione del contratto o nella fase di consegna o di collaudo; ▪ penale mancato rispetto dei termini previsti per la gestione dell’assistenza post-vendita. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che potranno dare luogo all’applicazione delle penali, verranno contestati alla Ditta appaltatrice; essa dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni alla Azienda Sanitaria nel termine massimo di € 400,00 5 giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell’ Azienda Sanitaria ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate alla Ditta appaltatrice le penali previste, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dall’esecutore, le penali da applicare sono stabilite in misura giornaliera pari allo 0,5 per danni alle attrezzature o all’utilizzo personale mille dell’ammontare netto contrattuale, e complessivamente non potranno essere superiori al 10 per cento dell’ammontare netto contrattuale. L’ammontare delle stessepenalità potrà essere addebitato con le seguenti modalità: • sui crediti dell’impresa, derivanti dal contratto cui esse si riferiscono, • ovvero, qualora questi ultimi non fossero sufficienti, sui crediti dipendenti da altri eventuali contratti che l’impresa avesse in corso con la Azienda sanitaria; ▪ penale di € 500,00 per comportamenti scorretti o impropri nei confronti dell’utenza• in ogni caso, che diano luogo a reclami da parte degli utenti dei servizi stessil’ammontare delle penalità potrà essere addebitato sul deposito cauzionale. In caso tal caso, l’integrazione del deposito dovrà avvenire entro i termini previsti dal precedente art. 6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di recidiva cui al presente articolo, non esonera la Ditta appaltatrice dall’adempimento dell’obbligazione per la medesima infrazione la penalità quale si è raddoppiata. Il reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo del pagamento della penale non esonera medesima. E’ fatto comunque salvo il gestore risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti dalla la quantificazione dei servizi dall'obbligazione danni avverrà tenendo conto, tra l’altro, dei maggiori costi derivanti all’Azienda Sanitaria dall’avvio di risarcire l'eventuale danno arrecato al Comune una nuova procedura d’acquisto, da eventuali maggiori oneri derivanti dall’assegnazione della fornitura ad altre imprese, da oneri supplementari derivanti dalla mancata esecuzione della fornitura o del servizio e/o a terzi in dipendenza dell'inadempimentoda un ritardo nell’esecuzione medesima (1223 c.c). Nel caso in cui dall’inadempienza possa derivare al soggetto gestore l’applicazione di una penale, L’Azienda Sanitaria avrà la contestazione avverrà per iscritto, con facoltà di controdeduzione procedere, in relazione alle proprie necessità, agli acquisti presso altre imprese con addebito alla Ditta appaltatrice inadempiente, delle eventuali maggiori spese, senza possibilità di opposizione e/o eccezione di sorta da parte dello stesso entro 15 giorni dal ricevimento della contestazione. Nel caso del medesimo, salvo, in cui il Comune valuti non accolte le controdeduzioni presentate, la sanzione sarà considerata come definitivamente accertata. In questo ogni caso, nel termine dei successivi 15 giorni dal ricevimento della controdeduzione, il Comune comunicherà al gestore l’applicazione della sanzione e l’ammontare della penale. Il pagamento della penale va effettuato entro 30 giorni dalla notifica o dalla ricezione della lettera raccomandata A.R.; decorso inutilmente tale termine il Comune si rivarrà sulla cauzione. Nei casi di risoluzione anticipata del contratto il gestore sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti ed al risarcimento delle maggiori spese che l’Amministrazione comunale dovesse sostenere per il rimanente periodo contrattuale, sia in caso di esercizio diretto delle prestazioni sia in caso di nuovo affidamento. L’Amministrazione comunale potrà rivalersi, per il l’eventuale risarcimento dei danni e per maggiori spese, mediante ritenuta diretta sul contributo ancora da corrispondere e/o sulla cauzionesubiti.

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Samples: Contratto Di Manutenzione

Penalità. Per ogni inadempienza degli obblighi inerenti la qualità L’Azienda USL si riserva il diritto di attivare un sistema di rilevazione quali/quantitativa del servizio nel suo complesso, ovvero in alcune sue parti. Nel caso di inosservanza delle norme del presente capitolato e la puntualità per ciascuna carenza rilevata, potranno essere applicate le seguenti penalità, previa contestazione dell’addebito alla Ditta aggiudicataria e rigetto delle prestazionisue eventuali giustificazioni ritenute non sufficienti: • in caso di sospensione, e in generale delle condizioni previste dal presente bandoabbandono o mancata effettuazione del servizio, ritenute di lieve entitàanche parziale, l’Amministrazione comunale applicherà al gestore dei servizi sarà applicata una penale che potrà variare da 100,00 pari a 500,00 euro€ 1.000,00 per ogni giorno di sospensione; • in caso di impiego di personale inadeguato e/o insufficiente a garantire un livello di efficienza del servizio, in relazione al tipo di inadempienza ed in particolare: ▪ sarà applicata una penale di € 100,00 1.000,00 per ogni ora fatto; • in caso di ritardo o uscita anticipata rispetto al singolo servizio giornaliero; ▪ gravi azioni a danno della dignità personale degli assistiti da parte di operatori della ditta, sarà applicata una penale di € 200,00 1.000,00 per ogni mancato singolo serviziofatto; • in caso di violazioni o modifiche delle procedure preventivamente concordate con i Servizi dell’Azienda USL, sarà applicata una penale pari a € 1.000,00 per ogni fatto. • in caso di mancata o non tempestiva sostituzione del personale verrà applicata una penale pari a € 1.000,00 per ogni fatto; • nel caso in cui all’esito degli audit effettuati dal Titolare del trattamento o da terzi incaricati, le misure tecniche, organizzative e/o di sicurezza adottate dal Responsabile del trattamento e/o Sub-responsabile del trattamento risultino inadeguate o, comunque, vengano riscontrate evidenze di violazioni gravi commesse dal Responsabile del trattamento o Sub-responsabile del trattamento dei dati personali, sarà applicata una penale di € 300,00 in caso 1.000,00 (Responsabile trattamento dati – Allegato 2 incluso nella documentazione di prestazione di servizio giornaliero con personale privo di requisiti richiesti e/o non attestati; ▪ penale di € 400,00 per danni alle attrezzature o all’utilizzo personale delle stesse; ▪ penale di € 500,00 per comportamenti scorretti o impropri nei confronti dell’utenza, che diano luogo a reclami da parte degli utenti dei servizi stessigara). In caso di recidiva segnalazioni di inadempimenti, il Direttore del DSM-DP o un suo incaricato comunicherà nel più breve tempo possibile, a mezzo posta elettronica certificata, al referente della Ditta quanto emerso e insieme concorderanno per un confronto, con stesura di un apposito verbale. In caso di mancato confronto, per cause direttamente o indirettamente imputabili alla ditta, si darà immediato corso all’applicazione della penale. In tal caso la medesima infrazione la penalità è raddoppiataditta non potrà sollevare alcuna obiezione. Il pagamento Delle penali applicate sarà data comunicazione alla ditta per mezzo di posta elettronica certificata. La Ditta dovrà emettere nota di accredito per l’importo della penale non esonera il gestore dei servizi dall'obbligazione applicata, che sarà contabilizzata in sede di risarcire l'eventuale danno arrecato liquidazione delle fatture in corso al Comune momento del ricevimento della nota di accredito. Resta salva la facoltà dell’Azienda USL, in caso di disservizio e/o a terzi in dipendenza dell'inadempimento. Nel caso in cui dall’inadempienza possa derivare al soggetto gestore l’applicazione assenza ingiustificata, di una penale, la contestazione avverrà ricorrere ad altre ditte per iscritto, con facoltà di controdeduzione da parte dello stesso entro 15 giorni dal ricevimento della contestazione. Nel caso in cui il Comune valuti non accolte le controdeduzioni presentate, la sanzione sarà considerata come definitivamente accertatal’effettuazione del servizio. In questo tal caso, nel termine dei successivi 15 giorni dal ricevimento tutti gli oneri saranno a carico della controdeduzioneDitta aggiudicataria. Ai sensi dell’art. 113 bis, comma 2, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., le penali dovute per il ritardato adempimento non possono comunque superare, complessivamente, il Comune comunicherà al gestore 10 % di detto ammontare netto contrattuale. La Ditta aggiudicataria prende atto che l’applicazione della sanzione e l’ammontare della penale. Il pagamento della penale va effettuato entro 30 giorni dalla notifica o dalla ricezione della lettera raccomandata A.R.; decorso inutilmente tale termine delle penali previste dal presente articolo non preclude il Comune si rivarrà sulla cauzione. Nei casi di risoluzione anticipata del contratto il gestore sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti ed al risarcimento delle maggiori spese che l’Amministrazione comunale dovesse sostenere per il rimanente periodo contrattuale, sia in caso di esercizio diretto delle prestazioni sia in caso di nuovo affidamento. L’Amministrazione comunale potrà rivalersi, per diritto dell’Azienda appaltante a richiedere il risarcimento dei danni e per degli eventuali maggiori spese, mediante ritenuta diretta sul contributo ancora da corrispondere e/o sulla cauzionedanni.

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Samples: ww2.ausl.bologna.it

Penalità. Per ogni inadempienza degli obblighi inerenti la qualità e la puntualità delle prestazioni, e in generale delle condizioni previste dal presente bando, ritenute L’impresa è soggetta all’applicazione di lieve entità, l’Amministrazione comunale applicherà al gestore dei servizi una penale che potrà variare da 100,00 a 500,00 euro, in relazione al tipo di inadempienza ed in particolarepenalità nei seguenti casi : ▪ penale di € 100,00 esecuzione non conforme per ogni ora di ritardo quantità e/o uscita anticipata rispetto al singolo servizio giornalieroqualità dei beni; ▪ penale di € 200,00 per ogni mancato singolo servizioritardo nella consegna dei prodotti; ▪ penale ritardo nella sostituzione di € 300,00 in caso di prestazione di servizio giornaliero con personale privo di requisiti richiesti prodotti risultati difettosi e/o non attestaticonformi in fase di esecuzione del contratto o nella fase di consegna o di collaudo. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che potranno dare luogo all’applicazione delle penali, verranno contestati alla Ditta appaltatrice; ▪ penale essa dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni alla Azienda Sanitaria nel termine massimo di € 400,00 per danni alle attrezzature 5 giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Azienda Sanitaria ovvero non vi sia stata risposta o all’utilizzo personale delle stesse; ▪ penale di € 500,00 per comportamenti scorretti o impropri nei confronti dell’utenzala stessa non sia giunta nel termine indicato, che diano luogo a reclami da parte saranno applicate alla Ditta appaltatrice le penali previste, fatto salvo il risarcimento degli utenti dei servizi stessieventuali maggiori danni. In caso di recidiva mancata rispondenza dei prodotti ai requisiti tecnico-qualitativi stabiliti dal presente Capitolato Speciale d’Appalto, i suddetti prodotti verranno restituiti al fornitore, che dovrà sostituirli immediatamente, se trattasi di necessità urgenti, o, comunque, entro il termine massimo di 7 giorni naturali e consecutivi, con altri di qualità e quantità richiesti. Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dall’esecutore, le penali da applicare sono stabilite in misura giornaliera pari allo 0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e complessivamente non potranno essere superiori al 10 per cento dell’ammontare netto contrattuale. L’ammontare delle penalità potrà essere addebitato con le seguenti modalità: • sui crediti dell’impresa, derivanti dal contratto cui esse si riferiscono, • ovvero, qualora questi ultimi non fossero sufficienti, sui crediti dipendenti da altri eventuali contratti che l’impresa avesse in corso con la Azienda sanitaria; • in ogni caso, l’ammontare delle penalità potrà essere addebitato sul deposito cauzionale. In tal caso, l’integrazione del deposito dovrà avvenire entro i termini previsti dal precedente art. 6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera la Ditta appaltatrice dall’adempimento dell’ obbligazione per la medesima infrazione la penalità quale si è raddoppiata. Il reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo del pagamento della penale non esonera medesima. E’ fatto comunque salvo il gestore risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti dalla Stazione Appaltante. La quantificazione dei servizi dall'obbligazione danni avverrà tenendo conto, tra l’altro, dei maggiori costi derivanti all’Azienda Sanitaria dall’avvio di risarcire l'eventuale danno arrecato al Comune una nuova procedura d’acquisto, da eventuali maggiori oneri derivanti dall’assegnazione della fornitura ad altre imprese, da oneri supplementari derivanti dalla mancata esecuzione della fornitura o del servizio e/o a terzi in dipendenza dell'inadempimentoda un ritardo nell’esecuzione medesima (1223 c.c). Nel caso in cui dall’inadempienza possa derivare al soggetto gestore l’applicazione di una penale, La Azienda Sanitaria avrà la contestazione avverrà per iscritto, con facoltà di controdeduzione procedere, in relazione alle proprie necessità, agli acquisti presso altre imprese con addebito alla Ditta appaltatrice inadempiente, delle eventuali maggiori spese, senza possibilità di opposizione e/o eccezione di sorta da parte dello stesso entro 15 giorni dal ricevimento della contestazione. Nel caso del medesimo, salvo, in cui il Comune valuti non accolte le controdeduzioni presentate, la sanzione sarà considerata come definitivamente accertata. In questo ogni caso, nel termine dei successivi 15 giorni dal ricevimento della controdeduzione, il Comune comunicherà al gestore l’applicazione della sanzione e l’ammontare della penale. Il pagamento della penale va effettuato entro 30 giorni dalla notifica o dalla ricezione della lettera raccomandata A.R.; decorso inutilmente tale termine il Comune si rivarrà sulla cauzione. Nei casi di risoluzione anticipata del contratto il gestore sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti ed al risarcimento delle maggiori spese che l’Amministrazione comunale dovesse sostenere per il rimanente periodo contrattuale, sia in caso di esercizio diretto delle prestazioni sia in caso di nuovo affidamento. L’Amministrazione comunale potrà rivalersi, per il l’eventuale risarcimento dei danni e per maggiori spese, mediante ritenuta diretta sul contributo ancora da corrispondere e/o sulla cauzionesubiti.

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Penalità. Per ogni inadempienza degli obblighi inerenti la qualità Il concessionario dovrà presentare all’Amministrazione e la puntualità delle prestazionisu semplice richiesta della stessa, documentazione idonea a comprovare le prestazioni svolte, con indicazione della tipologia di attività eseguita, della data di esecuzione e in generale delle condizioni previste del relativo orario. Il controllo del servizio nell’immediatezza sul luogo dell’incidente, sarà effettuato dal presente bando, ritenute personale del di lieve entità, l’Amministrazione comunale applicherà al gestore dei servizi una penale che potrà variare da 100,00 a 500,00 euro, in relazione al tipo di inadempienza ed in particolare: ▪ penale di € 100,00 per ogni ora di ritardo o uscita anticipata rispetto al singolo servizio giornaliero; ▪ penale di € 200,00 per ogni mancato singolo servizio; ▪ penale di € 300,00 in caso di prestazione di servizio giornaliero con personale privo di requisiti richiesti e/o non attestati; ▪ penale di € 400,00 per danni alle attrezzature o all’utilizzo personale delle stesse; ▪ penale di € 500,00 per comportamenti scorretti o impropri nei confronti dell’utenza, che diano luogo a reclami da parte degli utenti dei servizi stessiPolizia Locale intervenuto sul sinistro. In caso di recidiva inadempienza accertata nell’esecuzione del servizio e non adeguatamente giustificata, L’Ente applicherà una penale di € 1.000,00 per ciascun intervento non perfettamente eseguito, e avrà facoltà di fare eseguire le prestazioni non adempiute in danno del concessionario, con rivalsa sulla cauzione prestata. In caso di reiterate inadempienze, l’Ente avrà altresì facoltà di procedere alla risoluzione del contratto Inoltre, al fine di garantire la medesima infrazione la penalità è raddoppiata. Il pagamento della penale non esonera massima trasparenza all’attività svolta, il gestore dei servizi dall'obbligazione concessionario deve assicurare alla Stazione Appaltante, agli Organi di risarcire l'eventuale danno arrecato al Comune e/o a terzi in dipendenza dell'inadempimento. Nel caso in cui dall’inadempienza possa derivare al soggetto gestore l’applicazione Polizia e alle Compagnie di una penaleAssicurazione, la contestazione avverrà possibilità di consultare i dati posseduti e relativi in particolare a: • elenco degli interventi richiesti ed eseguiti, suddiviso per: ‑ incidenti per iscrittoi quali sia stato possibile rilevare la targa dei veicoli coinvolti, il cui costo sia stato richiesto, alle Compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA); ‑ incidenti privi di individuazione del responsabile, il cui costo rimarrà a totale carico del concessionario; • verbalizzazione dei danni alla sede stradale e relative pertinenze; • documentazione fotografica Per le inadempienze più gravi, l’Amministrazione Comunale si riserva più severe sanzioni da adottarsi di volta in volta, ove non si ravvisi, a giudizio insindacabile della stessa, la grave inadempienza che risolve il contratto, con facoltà esclusione di controdeduzione da parte dello stesso entro 15 giorni dal ricevimento della contestazioneogni formalità legale, convenendosi sufficiente il preavviso di due mesi con semplice lettera raccomandata. Nel caso in cui il Comune valuti non accolte le controdeduzioni presentate, la sanzione sarà considerata come definitivamente accertata. In questo caso, nel termine dei successivi 15 giorni dal ricevimento della controdeduzione, il Comune comunicherà al gestore l’applicazione della sanzione e l’ammontare della penale. Il pagamento della penale va effettuato entro 30 giorni dalla notifica o dalla ricezione della lettera raccomandata A.R.; decorso inutilmente tale termine il Comune si rivarrà sulla cauzione. Nei casi di risoluzione anticipata del contratto il gestore sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti ed al risarcimento delle maggiori spese che l’Amministrazione comunale dovesse sostenere per il rimanente periodo contrattuale, sia in caso di esercizio diretto delle prestazioni sia in caso di nuovo affidamento. L’Amministrazione comunale potrà rivalersi, per il risarcimento dei danni e per maggiori spese, mediante ritenuta diretta sul contributo ancora da corrispondere e/o sulla cauzione.Costituiscono inoltre grave inadempienza:

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Penalità. Per L'Appaltatore deve garantire la corretta esecuzione del servizio, nel rispetto dei tempi e dei modi previsti dal Capitolato e documenti allegati. Ai sensi dell'articolo 113 bis del Dlgs 50/2016, sono previste penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera nell’1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. La penale viene applicata, previa contestazione, dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento avrà facoltà di comminare la penale specifica di 250,00 Euro per ogni inadempienza nei seguenti casi: • ritardo nella esecuzione delle operazioni programmate; • mancata reperibilità del personale dell'Appaltatore; • esecuzione di interventi in assenza degli obblighi inerenti la qualità e la puntualità accorgimenti necessari per limitare il disturbo agli utenti; • inosservanza delle disposizioni del Capitolato relative alle norme comportamentali del personale; • mancato rispetto delle norme di sicurezza. La valutazione in ordine alla non corretta esecuzione delle prestazioni, finalizzata all’applicazione delle penali è insindacabile e in generale può considerare, oltre alla qualità tecnica delle condizioni prestazioni, anche il rispetto delle norme di sicurezza, di igiene pubblica e la normativa riguardante i servizi oggetto dell’appalto. L’applicazione di una penale per ritardata esecuzione di una prestazione non esime l’Appaltatore dall’obbligo di eseguire comunque la prestazione stessa, con le modalità previste dal presente bandoCapitolato e dalle disposizioni impartite. L’applicazione delle penali non esclude il diritto del Committente di procedere all’esecuzione d’ufficio, ritenute parziale o totale, della prestazione, addebitando gli oneri relativi all’Appaltatore. La scelta del soggetto che deve provvedere all’esecuzione della prestazione in sostituzione dell’Appaltatore è riservata al Committente e la relativa spesa non è sindacabile da parte dell’Appaltatore. L'applicazione della penale non solleva l'Appaltatore dalle responsabilità civili e penali che si è assunto con la stipula del contratto. Le penali possono essere applicate anche contemporaneamente, sommandosi. Nel caso di violazione dello stesso genere, ripetuta nell’arco di un mese, l’importo della penale è raddoppiato. Le penali vengono applicate mediante trattenuta sul pagamento successivo alla contestazione dell’inadempienza. La penale può essere comminata in modo reiterato, fintanto che permane la situazione di inadempienza/inosservanza. Il Responsabile Unico del Procedimento si riserva la facoltà di non considerare inadempienze sanzionabili le inosservanze di lieve entità, l’Amministrazione comunale applicherà al gestore dei servizi una penale che potrà variare da 100,00 a 500,00 euro, in relazione al tipo di inadempienza ed in particolare: ▪ penale di € 100,00 per ogni ora di ritardo o uscita anticipata rispetto al singolo servizio giornaliero; ▪ penale di € 200,00 per ogni mancato singolo servizio; ▪ penale di € 300,00 in caso di prestazione di servizio giornaliero con personale privo di requisiti richiesti e/o purché non attestati; ▪ penale di € 400,00 per danni alle attrezzature o all’utilizzo personale delle stesse; ▪ penale di € 500,00 per comportamenti scorretti o impropri nei confronti dell’utenza, che diano luogo a reclami da parte degli utenti dei servizi stessi. In caso di recidiva per la medesima infrazione la penalità è raddoppiatasiano sistematiche. Il pagamento della penale non esonera il gestore dei servizi dall'obbligazione Committente può anche rivalersi sulla cauzione definitiva, salvo l’obbligo per l'Appaltatore di risarcire l'eventuale danno arrecato al Comune e/o a terzi in dipendenza dell'inadempimento. Nel caso in cui dall’inadempienza possa derivare al soggetto gestore l’applicazione di una penale, la contestazione avverrà per iscritto, con facoltà di controdeduzione da parte dello stesso entro 15 giorni dal ricevimento della contestazione. Nel caso in cui il Comune valuti non accolte le controdeduzioni presentate, la sanzione sarà considerata come definitivamente accertata. In questo caso, nel termine dei successivi 15 giorni dal ricevimento della controdeduzione, il Comune comunicherà al gestore l’applicazione della sanzione e l’ammontare della penale. Il pagamento della penale va effettuato entro 30 giorni dalla notifica o dalla ricezione della lettera raccomandata A.R.; decorso inutilmente tale termine il Comune si rivarrà sulla cauzione. Nei casi di risoluzione anticipata del contratto il gestore sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti ed al risarcimento delle maggiori spese che l’Amministrazione comunale dovesse sostenere per il rimanente periodo contrattuale, sia in caso di esercizio diretto delle prestazioni sia in caso di nuovo affidamento. L’Amministrazione comunale potrà rivalersi, per il risarcimento dei danni e per maggiori spese, mediante ritenuta diretta sul contributo ancora da corrispondere e/o sulla cauzionereintegrare l’importo originario.

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Penalità. Per ogni inadempienza degli obblighi inerenti la qualità e la puntualità delle prestazioni, e in generale delle condizioni previste dal presente bando, ritenute di lieve entità, l’Amministrazione comunale applicherà al gestore dei servizi una penale che potrà variare da 100,00 a 500,00 euro, in relazione al tipo di inadempienza ed in particolare: ▪ penale di € 100,00 per ogni ora di ritardo o uscita anticipata rispetto al singolo servizio giornaliero; ▪ penale di € 200,00 per ogni mancato singolo servizio; ▪ penale di € 300,00 in caso di prestazione di servizio giornaliero con personale privo di requisiti richiesti e/o non attestati; ▪ penale di € 400,00 per danni alle attrezzature o all’utilizzo personale delle stesse; ▪ penale di € 500,00 per comportamenti scorretti o impropri nei confronti dell’utenza, che diano luogo a reclami da parte degli utenti dei servizi stessi. In caso di recidiva per la medesima infrazione la penalità è raddoppiata. Il pagamento della penale non esonera il gestore dei servizi dall'obbligazione di risarcire l'eventuale danno arrecato al Comune e/o a terzi in dipendenza dell'inadempimento. Nel caso in cui dall’inadempienza possa derivare al soggetto gestore l’applicazione la ditta aggiudicataria non ottemperi agli obblighi contenuti nel presente capitolato, il committente potrà applicare penali come di seguito esplicitato: - mancata o irregolare applicazione delle norme sui contratti di lavoro; - mancata o irregolare applicazione delle norme in materia di assunzione dei disabili; - mancato o ritardato pagamento per più di una penalemensilità degli emolumenti dovuti al personale; - mancato rispetto del piano di aggiornamento del personale di cui all’art. 13; - utilizzo di personale non in possesso della richiesta qualifica professionale; - mancata realizzazione delle iniziative e attività di promozione del servizio previste nell’offerta tecnico- organizzativa in sede di gara; - violazione della normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 196/2003; - mancata, insufficiente o ritardata attivazione dell’intervento nei tempi, salvo causa di forza maggiore o evento eccezionale debitamente documentati; - pregiudizievole e doloso comportamento da parte degli operatori che causi danno agli utenti; - mancata comunicazione ai Servizi Sociali comunali delle sostituzioni del personale e/o mancata presentazione della documentazione atta a verificare i requisiti; - ripetuta mancata applicazione del programma individuale dell’utente relativamente agli interventi e all’orario programmato; - ripetuta mancata applicazione delle attività programmate e concordate con il Responsabile dell’Ufficio di Piano. L’Amministrazione procederà preventivamente alla contestazione degli addebiti all’appaltatore a mezzo raccomandata A/R presso il domicilio legale della ditta entro 5 giorni lavorativi dalla presa d’atto del fatto. Alla contestazione dell’inadempienza la contestazione avverrà per iscritto, con ditta ha facoltà di controdeduzione da parte dello stesso presentare le proprie controdeduzioni entro 15 e non oltre 5 (cinque) giorni dal dalla data di ricevimento della contestazionecomunicazione. Nel caso in cui il Comune valuti non accolte le controdeduzioni presentate, la sanzione sarà considerata come definitivamente accertata. In questo caso, nel termine dei successivi 15 giorni dal ricevimento della controdeduzione, il Comune comunicherà al gestore l’applicazione della sanzione e l’ammontare della penale. Il pagamento di mancata o insufficiente giustificazione l’importo della penale va effettuato entro 30 giorni comminata verrà dedotto in compensazione dalla notifica o dalla ricezione della lettera raccomandata A.R.; decorso inutilmente tale termine il Comune si rivarrà sulla cauzione. Nei casi di risoluzione anticipata del contratto il gestore sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti ed al risarcimento delle maggiori spese che l’Amministrazione comunale dovesse sostenere per il rimanente periodo contrattuale, sia in caso di esercizio diretto delle prestazioni sia in caso di nuovo affidamento. L’Amministrazione comunale potrà rivalersi, per il risarcimento dei danni e per maggiori spese, mediante ritenuta diretta sul contributo ancora da corrispondere e/o sulla cauzioneprima fattura utile.

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Penalità. Per La S.A. a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, applicherà sanzioni pecuniarie in ogni inadempienza degli obblighi inerenti la qualità e la puntualità delle prestazioni, e in generale delle condizioni previste dal presente bando, ritenute di lieve entità, l’Amministrazione comunale applicherà al gestore dei servizi una penale che potrà variare da 100,00 a 500,00 euro, in relazione al tipo di inadempienza ed in particolare: ▪ penale di € 100,00 per ogni ora di ritardo o uscita anticipata rispetto al singolo servizio giornaliero; ▪ penale di € 200,00 per ogni mancato singolo servizio; ▪ penale di € 300,00 in caso di prestazione verificata violazione di servizio giornaliero con personale privo tali norme, secondo il principio della progressione. La sanzione sarà applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni dell’I.A., le quali devono pervenire entro 10 giorni dalla data di requisiti richiesti e/o non attestati; ▪ penale di € 400,00 per danni alle attrezzature o all’utilizzo personale delle stesse; ▪ penale di € 500,00 per comportamenti scorretti o impropri nei confronti dell’utenza, che diano luogo a reclami da parte degli utenti dei servizi stessi. In caso di recidiva per la medesima infrazione la penalità è raddoppiata. Il pagamento della penale non esonera il gestore dei servizi dall'obbligazione di risarcire l'eventuale danno arrecato al Comune e/o a terzi in dipendenza dell'inadempimento. Nel caso in cui dall’inadempienza possa derivare al soggetto gestore l’applicazione di una penale, la contestazione avverrà per iscritto, con facoltà di controdeduzione da parte dello stesso entro 15 giorni dal ricevimento della contestazione. Nel caso Si riporta di seguito una casistica di inadempienze che di norma comportano l’applicazione di una sanzione, secondo i parametri più sotto precisati: ♦ mancato rispetto delle procedure di autocontrollo; ♦ mancata consegna di pasti interi o parte di pasti; ♦ grammature diverse da quelle prescritte dalle tabelle dietetiche; ♦ prodotti non conformi alle tabelle merceologiche e non tempestivamente sostituiti; ♦ presenza di corpi estranei di varia natura nei piatti; ♦ mancata consegna o errata preparazione delle diete speciali; ♦ personale inferiore ai parametri stabiliti; ♦ pulizia dei locali di competenza della ditta non eseguita o eseguita in cui il Comune valuti non accolte le controdeduzioni presentatemodo insoddisfacente; ♦ carenti condizioni igieniche dei mezzi di trasporto, la sanzione sarà considerata come definitivamente accertata. In questo caso, nel termine dei successivi 15 giorni dal ricevimento della controdeduzione, il Comune comunicherà al gestore l’applicazione della sanzione e l’ammontare della penale. Il pagamento della penale va effettuato entro 30 giorni dalla notifica o dalla ricezione della lettera raccomandata A.R.; decorso inutilmente tale termine il Comune si rivarrà sulla cauzione. Nei casi di risoluzione anticipata del contratto il gestore sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti ed al risarcimento delle maggiori spese che l’Amministrazione comunale dovesse sostenere per il rimanente periodo contrattuale, sia salva segnalazione alle competenti autorità sanitarie in caso di esercizio diretto delle prestazioni sia non conformità dei medesimi ai requisiti tecnici prescritti; ♦ mancato adempimento degli interventi manutentivi previsti dal presente capitolato; ♦ mancato rispetto orari di consegna e somministrazione dei pasti; ♦ inadeguatezza attrezzature, contenitori e automezzi; ♦ mancata risoluzione di non conformità e riproporsi di queste nel tempo. Le inadempienze sopra descritte non precludono all’Amministrazione il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente citati ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio. Potranno essere applicate in caso tali casi sanzioni da un minimo di nuovo affidamento€ 250,00 ad un massimo del 10 % annuo contrattuale, rapportate alla gravità dell’inadempienza. L’Amministrazione comunale Conformemente all’enunciato principio della progressione, la seconda penalità comminata alla ditta per una medesima inadempienza commessa anche in una utenza diversa dalla precedente potrà rivalersiessere di importo doppio, per il risarcimento dei danni la terza triplo e per maggiori spese, mediante ritenuta diretta sul contributo ancora da corrispondere e/o sulla cauzionecosì via.

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Penalità. Per ogni inadempienza degli obblighi inerenti la L’Aggiudicataria, ferme restando le eventuali conseguenze civili e penali, è soggetta a una penalità variabile da un importo minimo pari lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'importo contrattuale previa contestazione scritta a seconda della gravità dell’infrazione - qualora: -si renda colpevole di manchevolezze e carenze nella qualità e la puntualità delle prestazionidei servizi, ricollegabili con le condizioni generali di cui al presente Capitolato; -assicuri una presenza di unità lavorative inferiore a quella richiesta dai servizi;-.non fornisca tutte le prestazioni convenute; -esegua in modo difforme gli interventi indicati nel Progetto di servizio che rappresenta parte integrante dell’offerta globale del concorrente; -.effettui con ritardo tutti gli adempimenti prescritti e in generale delle condizioni caso di invito al miglioramento e all'eliminazione di difetti o imperfezioni del servizio non ottemperi o ottemperi in ritardo; -impieghi personale di accertata incapacità ed inidoneità per il buon funzionamento dei servizi con conseguente pregiudizio nei confronti degli utenti e danno per l’Amministrazione; -esegua i servizi non continuativamente e non provveda alla sostituzione del personale nei termini già indicati; -.non adempia, o adempia parzialmente, alle prestazioni previste dal presente bandoCapitolato. In presenza degli atti o dei fatti di cui sopra, ritenute di lieve entitàl’Amministrazione, l’Amministrazione comunale applicherà al gestore dei servizi una penale che potrà variare da 100,00 mediante provvedimento motivato del Responsabile del servizio procederà alla contestazione formale, invitando la Ditta aggiudicataria a 500,00 euro, in relazione al tipo di inadempienza ed in particolare: ▪ penale di € 100,00 per ogni ora di ritardo o uscita anticipata rispetto al singolo servizio giornaliero; ▪ penale di € 200,00 per ogni mancato singolo servizio; ▪ penale di € 300,00 in caso di prestazione di servizio giornaliero con personale privo di requisiti richiesti e/formulare le proprie controdeduzioni entro 10 giorni. Qualora l’aggiudicataria non adempia a tale incombenza nel termine prefissato o non attestati; ▪ penale di € 400,00 per danni alle attrezzature o all’utilizzo personale delle stesse; ▪ penale di € 500,00 per comportamenti scorretti o impropri nei confronti dell’utenzafornisca elementi ritenuti idonei a giustificare le inadempienze contestate, che diano luogo a reclami da parte degli utenti dei servizi stessi. In caso di recidiva per la medesima infrazione la penalità è raddoppiata. Il pagamento si disporrà l’applicazione della penale non esonera il gestore dei servizi dall'obbligazione di risarcire l'eventuale danno arrecato al Comune e/o a terzi in dipendenza dell'inadempimentonella misura sopra indicata. Nel caso in cui dall’inadempienza possa derivare al soggetto gestore l’applicazione di una penale, la contestazione avverrà per iscritto, con facoltà di controdeduzione da parte dello stesso entro 15 giorni dal ricevimento della contestazione. Nel caso in cui il Comune valuti non accolte le controdeduzioni presentate, la sanzione sarà considerata come definitivamente accertata. In questo caso, nel termine dei successivi 15 giorni dal ricevimento della controdeduzione, il Comune comunicherà al gestore l’applicazione della sanzione e l’ammontare della penale. Il pagamento La determinazione della penale va effettuato entro 30 giorni dalla notifica è commisurata alla gravità del fatto contestato e all’eventuale recidiva. La Comunità Montana si riserva di far eseguire da altra ditta il mancato o dalla ricezione incompleto o trascurato servizio a spese dell’appaltatore. Si procederà al recupero della lettera raccomandata A.R.; decorso inutilmente tale termine il Comune si rivarrà sulla cauzione. Nei casi di risoluzione anticipata del contratto il gestore sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti penalità, delle spese ed al risarcimento delle maggiori spese che l’Amministrazione comunale dovesse sostenere per il rimanente periodo contrattuale, sia in caso di esercizio diretto delle prestazioni sia in caso di nuovo affidamento. L’Amministrazione comunale potrà rivalersi, per il risarcimento dei danni e per maggiori speseeventuali danni, mediante ritenuta diretta da parte della Comunità Montana sul contributo ancora da corrispondere e/corrispettivo del mese nel quale sarà assunto il provvedimento o in mancanza sulla cauzionecauzione definitiva con semplice atto amministrativo.

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Penalità. Per ogni inadempienza degli obblighi inerenti la qualità Qualora, a seguito di controlli, emergano inadempienze o difformità rispetto alle prescrizioni previste nell’atto di concessione, il Dirigente del Settore Welfare provvederà ad applicare una penalità variabile da un minimo di € 250,00 ad un massimo di € 1.000,00 in base alla gravità dell'inadempienza. A titolo esemplificativo e la puntualità delle prestazioninon tassativo, e in generale delle condizioni previste dal presente bando, ritenute si riportano di lieve entità, l’Amministrazione comunale applicherà al gestore seguito alcune tipologie di inadempienze che comportano applicazione di penalità: • Mancata effettuazione dei servizi una penale che potrà variare previsti, non determinata da 100,00 cause accertabili di forza maggiore; • Comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell’utenza. Il perdurare di tali comportamenti e comunque il reiterarsi per più di due volte causa la sostituzione del personale coinvolto; • Mancato rispetto degli adempimenti previsti a 500,00 eurocarico del concessionario in ordine al possesso dei requisiti richiesti per il personale addetto • Mancato rispetto degli adempimenti previsti a carico del concessionario, in relazione al tipo ordine alla sostituzione del personale assente; • Violazioni agli obblighi assicurativi, contributivi e retributivi nonché di inadempienza ed in particolare: ▪ penale di € 100,00 sicurezza del lavoro previsti dalla normativa per ogni ora di ritardo o uscita anticipata rispetto al singolo servizio giornalieroil personale utilizzato; ▪ penale di € 200,00 per ogni mancato singolo servizio; ▪ penale di € 300,00 in caso di prestazione di servizio giornaliero con personale privo di requisiti richiesti • Mancata apertura e chiusura dei locali del centro e/o non attestativiolazione del calendario ed orario concordati; ▪ penale • Applicazione di € 400,00 tariffe diverse da quelle contrattualmente convenute o successivamente approvate; • Esercizio di attività diverse da quelle autorizzate; • Mancata pulizia ordinaria, inosservanze delle norme igienico- sanitarie nella conduzione dei servizi e nella manutenzione ordinaria del centro; • Violazione delle disposizioni per danni alle attrezzature o all’utilizzo personale delle stesse; ▪ penale la vendita di € 500,00 per alimenti e bevande all'interno del Liceo Xxxxxxx e comportamenti gravemente scorretti o impropri nei confronti dell’utenzadegli studenti e del personale della scuola; Le irregolarità riscontrate saranno contestate con comunicazione scritta, che diano luogo trasmessa anche a reclami da parte degli utenti dei servizi stessi. In caso di recidiva per la medesima infrazione la penalità è raddoppiatamezzo fax o posta elettronica. Il pagamento concessionario dovrà, entro cinque giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della penale non esonera contestazione, produrre per iscritto le proprie controdeduzioni. Trascorso il gestore dei servizi dall'obbligazione tempo sopraindicato l’ente concedente deciderà nel merito applicando nel caso le relative penali con le modalità di risarcire l'eventuale danno arrecato al Comune e/o a terzi in dipendenza dell'inadempimentocui sopra. Nel caso in cui dall’inadempienza possa derivare al soggetto gestore l’applicazione Nei casi di una penaleelevata gravità, la contestazione avverrà per iscritto, con facoltà di controdeduzione da parte dello stesso le controdeduzioni dovranno pervenire entro 15 giorni 48 ore dal ricevimento della contestazione. Nel caso in cui il Comune valuti non accolte le controdeduzioni presentateFatta salva la revoca o risoluzione della concessione nei casi stabiliti al successivo art. 34 del presente Capitolato, la sanzione sarà considerata come definitivamente accertata. In questo caso, nel termine dei successivi 15 giorni dal ricevimento della controdeduzione, il Comune comunicherà al gestore l’applicazione della sanzione e l’ammontare della penale. Il pagamento della penale va effettuato entro 30 giorni dalla notifica o dalla ricezione della lettera raccomandata A.R.; decorso inutilmente tale termine il Comune si rivarrà sulla cauzione. Nei casi di risoluzione anticipata del contratto il gestore sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti ed al risarcimento delle maggiori spese che l’Amministrazione comunale dovesse sostenere per il rimanente periodo contrattuale, sia in caso di esercizio diretto recidiva delle prestazioni sia stesse inadempienze, le penali sono raddoppiate. In tutti i casi in caso cui è previsto l'obbligo di nuovo affidamento. L’Amministrazione comunale potrà rivalersiun risarcimento danni o il pagamento di penalità, dopo aver assegnato all’affidatario un termine per il risarcimento dei danni e per maggiori speseprovvedere non inferiore a 30 giorni, mediante ritenuta diretta sul contributo ancora da corrispondere e/o sulla l'Amministrazione ha diritto ad incamerare direttamente in via amministrativa la cauzione, che nel termine di 30 giorni deve essere reintegrata dall’affidatario pena decadenza dell’affidamento.

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Penalità. Per ogni inadempienza degli obblighi inerenti la qualità e la puntualità delle prestazioni, e in generale delle condizioni previste dal presente bando, ritenute L’impresa è soggetta all’applicazione di lieve entità, l’Amministrazione comunale applicherà al gestore dei servizi una penale che potrà variare da 100,00 a 500,00 euro, in relazione al tipo di inadempienza ed in particolarepenalità nei seguenti casi : ▪ penale di € 100,00 esecuzione non conforme per ogni ora di ritardo quantità e/o uscita anticipata rispetto al singolo servizio giornalieroqualità dei beni; ▪ penale di € 200,00 per ogni mancato singolo servizioritardo nella consegna dei prodotti; ▪ penale ritardo nella sostituzione di € 300,00 in caso di prestazione di servizio giornaliero con personale privo di requisiti richiesti prodotti risultati difettosi e/o non attestaticonformi in fase di esecuzione del contratto o nella fase di consegna o di collaudo; ▪ penale mancato rispetto dei termini previsti per la gestione dell’assistenza post-vendita. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che potranno dare luogo all’applicazione delle penali, verranno contestati alla Ditta appaltatrice; essa dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni alla Azienda Sanitaria nel termine massimo di € 400,00 5 giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell’ Azienda Sanitaria ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate alla Ditta appaltatrice le penali previste, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dall’esecutore, le penali da applicare sono stabilite in misura giornaliera pari allo 0,5 per danni alle attrezzature o all’utilizzo personale mille dell’ammontare netto contrattuale, e complessivamente non potranno essere superiori al 10 per cento dell’ammontare netto contrattuale. L’ammontare delle stessepenalità potrà essere addebitato con le seguenti modalità: • sui crediti dell’impresa, derivanti dal contratto cui esse si riferiscono, • ovvero, qualora questi ultimi non fossero sufficienti, sui crediti dipendenti da altri eventuali contratti che l’impresa avesse in corso con la Azienda sanitaria; ▪ penale di € 500,00 per comportamenti scorretti o impropri nei confronti dell’utenza• in ogni caso, che diano luogo a reclami da parte degli utenti dei servizi stessil’ammontare delle penalità potrà essere addebitato sul deposito cauzionale. In caso tal caso, l’integrazione del deposito dovrà avvenire entro i termini previsti dal precedente art. 5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di recidiva cui al presente articolo, non esonera la Ditta appaltatrice dall’adempimento dell’obbligazione per la medesima infrazione la penalità quale si è raddoppiata. Il reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo del pagamento della penale non esonera medesima. E’ fatto comunque salvo il gestore risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti dalla la quantificazione dei servizi dall'obbligazione danni avverrà tenendo conto, tra l’altro, dei maggiori costi derivanti all’Azienda Sanitaria dall’avvio di risarcire l'eventuale danno arrecato al Comune una nuova procedura d’acquisto, da eventuali maggiori oneri derivanti dall’assegnazione della fornitura ad altre imprese, da oneri supplementari derivanti dalla mancata esecuzione della fornitura e/o a terzi in dipendenza dell'inadempimentoda un ritardo nell’esecuzione medesima (1223 c.c). Nel caso in cui dall’inadempienza possa derivare al soggetto gestore l’applicazione di una penale, L’ Azienda Sanitaria avrà la contestazione avverrà per iscritto, con facoltà di controdeduzione procedere, in relazione alle proprie necessità, agli acquisti presso altre imprese con addebito alla Ditta appaltatrice inadempiente, delle eventuali maggiori spese, senza possibilità di opposizione e/o eccezione di sorta da parte dello stesso entro 15 giorni dal ricevimento della contestazione. Nel caso del medesimo, salvo, in cui il Comune valuti non accolte le controdeduzioni presentate, la sanzione sarà considerata come definitivamente accertata. In questo ogni caso, nel termine dei successivi 15 giorni dal ricevimento della controdeduzione, il Comune comunicherà al gestore l’applicazione della sanzione e l’ammontare della penale. Il pagamento della penale va effettuato entro 30 giorni dalla notifica o dalla ricezione della lettera raccomandata A.R.; decorso inutilmente tale termine il Comune si rivarrà sulla cauzione. Nei casi di risoluzione anticipata del contratto il gestore sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti ed al risarcimento delle maggiori spese che l’Amministrazione comunale dovesse sostenere per il rimanente periodo contrattuale, sia in caso di esercizio diretto delle prestazioni sia in caso di nuovo affidamento. L’Amministrazione comunale potrà rivalersi, per il l’eventuale risarcimento dei danni e per maggiori spese, mediante ritenuta diretta sul contributo ancora da corrispondere e/o sulla cauzionesubiti.

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