Penalità. L’affidataria riconosce alla Provincia il diritto di applicare le seguenti penalità: • per ogni giorno di ritardo nelle diverse fasi di avvio del servizio, relativamente a quanto indicato nel cronoprogramma presentato in sede di offerta potrà essere applicata una penale pari a € 70,00; • decorsi tre mesi dall’avvio del servizio (periodo transitorio), in caso di mancato rispetto dei Service Level Agreement verranno applicate le penalità previste all'art. 38 del presente capitolato speciale); • il Supervisore dell’impresa cui fare riferimento dovrà essere sempre chiaramente individuabile, e eventuali variazioni dovranno essere comunicate con almeno dieci giorni di preavviso; in caso contrario verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni omessa comunicazione; • per assenza/mancata reperibilità del Supervisore dell’impresa verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni giorno in cui il servizio, anche parzialmente, non viene espletato; • per mancato, parziale o non corretto aggiornamento delle basi dati potrà essere applicata una penale del 2% del valore mensile del servizio; • Per ogni mancata segnalazione di alert ai sistemisti potrà essere applicata una penale di € 100,00; • per ogni giorno di ritardo nella consegna della reportistica potrà essere applicata una penale pari a € 70,00 per ciascun report non consegnato; • per mancato rilascio della documentazione a fine contratto o mancato aggiornamento della stessa potrà essere applicata una penale pari al 1% del valore contrattuale del servizio rapportato ad un periodo di 3 (tre) mesi; • per ogni ora di sospensione del servizio, che non sia determinata da eventi di forza maggiore, potrà essere applicata una penale di € 100,00; • per ogni inadempienza a fine contratto, di cui all'art. 42 del presente capitolato speciale, potrà essere applicata una penale di € 320,00. Fuori dai casi sopra indicati, per ogni parziale, imperfetta o mancata esecuzione del servizio nei termini e modi indicati dalle presenti capitolato speciale, che non sia imputabile alla Provincia di Brescia, ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, potrà essere applicata una penalità pari al 1% del canone mensile, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Le penali verranno comminate previa contestazione scritta e saranno trattenute secondo quanto previsto all'art. 50 del presente capitolato speciale. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi verranno contestati all’affidataria dalla Provincia di Brescia per iscritto. La ditta potrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni alla Provincia di Brescia nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Provincia, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate all’affidataria le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno.
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Sources: Service Agreement, Capitolato Speciale
Penalità. L’affidataria riconosce alla Provincia Le attività oggetto di concessione devono essere pienamente e correttamente eseguite nel rigoroso rispetto delle tempistiche e delle modalità previste dal presente Capitolato e nell’offerta tecnica-economica presentata in sede di gara. Fermo restando quanto previsto in altre parti del presente Capitolato, il diritto Concessionario se non ottempera – per cause non dipendenti da Zètema ovvero da forza maggiore o caso fortuito - alle prescrizioni contrattuali, sarà soggetto a penalità secondo gli importi e nei casi di applicare le seguenti penalità: • seguito indicati:
a) in caso di ritardo nell’apertura del punto ristoro rispetto a quanto stabilito nel presente Capitolato o a quanto successivamente concordato nel Contratto stipulato col Concessionario, si applicherà una penale giornaliera pari ad Euro 400,00 (quattrocento/00);
b) in caso di mancato rispetto degli orari e dei giorni di apertura del punto ristoro, rispetto a quanto indicato nel presente Capitolato e nel Piano di Gestione presentato in sede di gara oppure in caso di mancato rispetto di quanto concordato con Zètema in caso di aperture straordinarie, si applicherà una penale pari ad Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per singola infrazione;
c) in caso di mancata sostituzione del personale di servizio, a seguito di richiesta scritta da parte di Zètema, trascorsi 15 giorni dal suo ricevimento, si applicherà una penale pari ad Euro 200,00 (duecento/00);
d) per ogni giorno di ritardo nelle diverse fasi nell’invio del fatturato del trimestre di avvio del servizioriferimento, relativamente a quanto indicato nel cronoprogramma presentato in sede entro i termini previsti al precedente art. 12, Zètema avrà la facoltà di offerta potrà essere applicata applicare una penale pari a € 70,00; • decorsi tre mesi dall’avvio del servizio ad Euro 100,00 (periodo transitoriocento/00), in caso di mancato rispetto dei Service Level Agreement verranno applicate le penalità previste all'art. 38 del presente capitolato speciale); • il Supervisore dell’impresa cui fare riferimento dovrà essere sempre chiaramente individuabile, e eventuali variazioni dovranno essere comunicate con almeno dieci giorni di preavviso; in caso contrario verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni omessa comunicazione; • per assenza/mancata reperibilità del Supervisore dell’impresa verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni giorno in cui il servizio, anche parzialmente, non viene espletato; • per mancato, parziale o non corretto aggiornamento delle basi dati potrà essere applicata una penale del 2% del valore mensile del servizio; • Per ogni mancata segnalazione di alert ai sistemisti potrà essere applicata una penale di € 100,00; • ;
e) per ogni giorno di ritardo nella consegna della reportistica potrà essere applicata nel pagamento del canone o delle royalty, rispetto alle tempistiche previste nel presente Capitolato d’▇▇▇▇▇, Zètema avrà la facoltà di applicare una penale pari a € 70,00 ad Euro 100,00 (cento/00);
f) nel caso in cui il Concessionario esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nel Contratto nonché – ove compatibili e/o migliorative per ciascun report non consegnato; • per mancato rilascio della documentazione a fine contratto o mancato aggiornamento della stessa potrà essere applicata Zètema – nel Piano di Gestione presentato in sede di gara, si applicherà una penale pari al 1% del valore contrattuale del servizio rapportato commisurata alla gravità dell’inadempimento, fino ad un periodo importo massimo di 3 Euro 1.000,00 (tre) mesi; • per ogni ora di sospensione del servizio, che non sia determinata da eventi di forza maggiore, potrà essere applicata una penale di € 100,00; • per ogni inadempienza a fine contratto, di cui all'art. 42 del presente capitolato speciale, potrà essere applicata una penale di € 320,00. Fuori dai casi sopra indicati, per ogni parziale, imperfetta o mancata esecuzione del servizio nei termini e modi indicati dalle presenti capitolato speciale, che non sia imputabile alla Provincia di Brescia, ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, potrà essere applicata una penalità pari al 1% del canone mensile, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Le penali verranno comminate previa contestazione scritta e saranno trattenute secondo quanto previsto all'art. 50 del presente capitolato specialemille/00). Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno possono dar luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi verranno devono essere contestati all’affidataria dalla Provincia di Brescia per iscritto. La ditta potrà comunicare per iscritto da Zètema al Concessionario. In tal caso, il Concessionario deve comunicare, con le medesime modalità, le proprie deduzioni alla Provincia di Brescia nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento della contestazionelavorativi dalla data di ricezione delle contestazioni. Qualora dette tali deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Provincia, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate all’affidataria Zètema potrà applicare al Concessionario le penali come sopra indicate indicate. Zètema, per la riscossione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali, potrà emettere fattura per il relativo importo ovvero avvalersi della cauzione definitiva prodotta al momento della stipula del Contratto, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. In caso di escussione della cauzione definitiva prestata, il Concessionario deve provvedere alla sua completa reintegrazione entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di Zètema. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra non esonera in nessun caso il Concessionario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’Aggiudicatario prende atto che l’applicazione delle suddette penali non preclude il diritto di Zètema a decorrere dall’inizio dell’inadempimento, fatto salvo richiedere il risarcimento dell’eventuale maggior dannodegli eventuali maggiori danni.
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Sources: Concession Agreement, Concession Agreement
Penalità. L’affidataria riconosce alla Provincia Qualora la Società non rispetti i termini e le modalità delle varie attività e servizi che costituiscono il diritto di applicare Piano Esecutivo, indicate nel Capitolato Tecnico, l’ISTAT applicherà le seguenti penalità: • penali per ogni giorno lavorativo di ritardo nelle diverse fasi sui tempi previsti: Nell’ipotesi di avvio del servizioritardo da parte della Società, relativamente a quanto indicato nel cronoprogramma presentato in sede rispetto ai termini previsti dal Capitolato Tecnico per i servizi di offerta potrà essere applicata consegna, installazione, configurazione e sintonizzazione della fornitura, l’ISTAT applicherà, per ogni giorno lavorativo di ritardo, una penale pari all’1‰ (uno per mille) del massimale contrattuale (I.V.A. esclusa) di cui all’art.8. Nell’ipotesi di ritardo da parte della Società, nell’ambito dei servizi di manutenzione, rispetto ai termini di presa in carico del problema previsti dal Capitolato Tecnico, l’ISTAT applicherà, sul prezzo a € 70,00corpo dei servizi di manutenzione relativi a ciascuna tipologia di licenza I.V.A. esclusa, alla Società le seguenti penali: Ritardo per presa in carico: • nei casi di severità “P1” (entro 1 ore solare): 1‰ (uno per mille) del massimale contrattuale relativo al servizio di manutenzione, per ogni ora solare di ritardo; • decorsi tre mesi dall’avvio nei casi di severità “P2” (entro 4 ore lavorative): 0,8‰ (zero virgola otto per mille) del massimale contrattuale relativo al servizio di manutenzione, per ogni ora lavorativa di ritardo; • nei casi di severità “P3” (periodo transitorio)entro 24 ore lavorative): 0,6‰ (zero virgola sei per mille) del massimale contrattuale relativo al servizio di manutenzione, per ogni giorno lavorativo di ritardo; Nell’ipotesi di ritardo da parte della Società, nell’ambito dei servizi di manutenzione, rispetto ai termini di ripristino della funzionalità previsti dal Capitolato Tecnico, l’ISTAT applicherà, sul prezzo a corpo dei servizi di manutenzione relativi a ciascuna tipologia di licenza I.V.A. esclusa, alla Società le seguenti penali: Ritardo per ripristino: • nei casi di severità “P1” (entro 1 giorno solare): 1‰ (uno per mille) del massimale contrattuale relativo al servizio di manutenzione, per ogni ora solare di ritardo; • nei casi di severità “P2” (entro 2 giorno lavorative): 0,8‰ (zero virgola otto per mille) del massimale contrattuale relativo al servizio di manutenzione, per ogni giorno lavorativo di ritardo; • nei casi di severità “P3” (entro 40 giorni lavorativi): 0,6‰ (zero virgola sei per mille) del massimale contrattuale relativo al servizio di manutenzione, per ogni giorno lavorativo di ritardo; In caso di mancata attivazione della piattaforma della Società di gestione delle richieste di assistenza del cliente o della inosservanza delle modalità di tracciamento e accessibilità delle informazioni di monitoraggio, rispetto a quanto previsto alla sezione 7.5.4 del Capitolato Tecnico, l’Istat applicherà una penalità pari allo 0,5‰ (zerovirgolacinque per mille) del massimale contrattuale, I.V.A. esclusa, di cui all’art. 8 Relativamente ai servizi di valorizzazione professionali, in caso di mancato inadempienza rispetto dei Service Level Agreement verranno applicate le penalità alle modalità di esecuzione previste all'art. 38 del presente capitolato speciale); • il Supervisore dell’impresa cui fare riferimento dovrà essere sempre chiaramente individuabiledal Capitolato Tecnico, e eventuali variazioni dovranno essere comunicate con almeno dieci giorni di preavviso; in caso contrario verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni omessa comunicazione; • per assenza/mancata reperibilità del Supervisore dell’impresa verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni giorno in cui il servizio, anche parzialmente, non viene espletato; • per mancato, parziale o non corretto aggiornamento delle basi dati potrà essere applicata una penale del 2% del valore mensile del servizio; • Per ogni mancata segnalazione di alert ai sistemisti potrà essere applicata una penale di € 100,00; • per ogni giorno di ritardo nella consegna della reportistica potrà essere applicata l’ISTAT applicherà una penale pari a € 70,00 all’1‰ (uno per ciascun report non consegnato; • per mancato rilascio della documentazione a fine contratto o mancato aggiornamento della stessa potrà essere applicata una penale pari al 1% mille) del valore contrattuale del servizio rapportato ad un periodo di 3 (tre) mesi; • per ogni ora di sospensione del serviziomassimale contrattuale, che non sia determinata da eventi di forza maggiore, potrà essere applicata una penale di € 100,00; • per ogni inadempienza a fine contrattoI.V.A. esclusa, di cui all'artall’art. 42 8. Ferma restando l’applicazione delle penali previste nei precedenti commi, l’ISTAT si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all’articolo 1382 codice civile, nonché la risoluzione del presente capitolato specialecontratto nell’ipotesi di grave e reiterato inadempimento. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, potrà essere applicata una penale la Società si impegna espressamente a rifondere all’ISTAT l’ammontare di € 320,00eventuali oneri che l’ISTAT dovesse applicare - anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo - a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Società stessa. Fuori dai casi sopra indicatiL’ISTAT, per ogni parziale, imperfetta o mancata esecuzione del servizio nei termini e modi indicati dalle presenti capitolato speciale, che non sia imputabile alla Provincia di Brescia, ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, potrà essere applicata una penalità pari al 1% del canone mensile, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Le penali verranno comminate previa contestazione scritta e saranno trattenute secondo quanto previsto all'art. 50 del presente capitolato speciale. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi verranno contestati all’affidataria dalla Provincia al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva di Brescia per iscritto. La ditta potrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni cui all’articolo 15, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto alla Provincia di Brescia nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento della contestazioneSocietà a qualsiasi titolo. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Provincial’importo complessivo delle penali inflitte alla Società raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale di cui all’art.8, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicatol’ISTAT ha facoltà, potranno essere applicate all’affidataria in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimentomodalità nello stesso espresse, fatto salvo oltre il risarcimento dell’eventuale maggior dannodi tutti i danni. In ogni caso, qualora venissero rilevate ulteriori irregolarità o inadempienze nell’esecuzione dei servizi, l’ISTAT si riserva la facoltà di applicare, in ragione della loro gravità, una penale fino ad un massimo del 10% dell’importo complessivo del contratto. Le penali non potranno in ogni caso superare il limite massimo del 10% dell’importo contrattuale. L’ISTAT, inoltre, non addebiterà penali il cui importo complessivo non superi la somma di euro 10,00 (euro dieci/00). Resta altresì inteso che, qualora l’ISTAT, a suo insindacabile giudizio, intervenga con risorse proprie e/o di terzi, a fronte dell’inerzia della Società appaltatrice e/o delle carenze e/o dei ritardi rilevati nello svolgimento delle attività e/o lavorazioni da questa assunte, oltre alle penali nella misura sopra specificata, addebiterà alla Società anche il costo degli interventi eseguiti in via sostitutiva.
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Sources: Appalto Specifico Per l'Acquisizione Di Servizi E Prodotti Per La Piattaforma Informatica Di Data Management, Licensing Agreements
Penalità. L’affidataria riconosce Qualora i cibi o i servizi in generale non fossero rispondenti alla Provincia il diritto di qualità, quantità, tipo e condizioni, previsti nel presente capitolato, l’Amministrazione, dopo aver comunicato ufficialmente l’inadempienza rilevata, potrà senza ulteriore preavviso, applicare le seguenti penalitàpenali sotto indicate:
1. per forniture non corrispondenti alla grammatura da verificarsi col seguente sistema: • fino a 10 porzioni scelte a caso con una tolleranza del 5% in meno tenuto conto dei calo fisiologico del cotto sul crudo, oppure, nel caso di cariche microbiche elevate, accertate da un laboratorio della struttura pubblica, l’Amministrazione defalcherà il valore complessivo della fornitura contestata e applicherà una sanzione di € 250,00 per ogni giorno rilievo giornaliero nel caso di ritardo nelle diverse fasi fornitura non corrispondente alla grammatura sopra indicata;
2. penale di avvio del servizio, relativamente a quanto indicato nel cronoprogramma presentato in sede di offerta potrà essere applicata una penale pari a € 70,00; • decorsi tre mesi dall’avvio del servizio (periodo transitorio), 1.000,00 in caso di mancato rispetto dei Service Level Agreement verranno applicate le penalità previste all'artfornitura non conforme ai requisiti di legge, o mancata fornitura di prodotti non conformi ai CAM obbligatori;
3. 38 del presente capitolato speciale); • il Supervisore dell’impresa cui fare riferimento dovrà essere sempre chiaramente individuabile, e eventuali variazioni dovranno essere comunicate con almeno dieci giorni di preavviso; in caso contrario verrà applicata una penale di € 100,00 500,00 per ogni omessa comunicazione; • per assenza/mancata reperibilità del Supervisore dell’impresa verrà applicata una difformità dei menù previsti non precedentemente concordata;
4. penale di € 100,00 per ogni giorno in cui il servizio, anche parzialmente, non viene espletato; • per mancato, parziale o non corretto aggiornamento delle basi dati potrà essere applicata una penale del 2% del valore mensile del servizio; • Per ogni mancata segnalazione 1.000,00 nel caso di alert ai sistemisti potrà essere applicata una fornitura con cariche microbiche elevate;
5. penale di € 100,00; • 1.000,00 nel caso di mancato preavviso per ogni giorno di ritardo nella consegna della reportistica potrà essere applicata una penale pari a € 70,00 per ciascun report non consegnato; • per mancato rilascio della documentazione a fine contratto o mancato aggiornamento della stessa potrà essere applicata una penale pari al 1% del valore contrattuale sospensione del servizio rapportato ad un periodo in caso di 3 (tre) mesi; • per ogni ora di sospensione del servizio, che non sia determinata da eventi di forza maggiore, potrà essere applicata una sciopero ;
6. penale di € 100,001.000,00, oltre al non pagamento dei pasti ordinati, per mancata erogazione del servizio nei giorni richiesti; • per ogni inadempienza a fine contrattonon conformità negli orari di consegna e, di cui all'artcomunque, per tutti quegli inconvenienti che non consentano l’utilizzo del servizio agli utenti;
7. 42 del presente capitolato speciale, potrà essere applicata una penale di € 320,00. Fuori dai casi sopra indicati, 1.000,00 applicabili per ogni parzialesingola infrazione, imperfetta imputabile al non rispetto delle norme contenute nel titolo IV del presente capitolato;
8. penale di € 1.500,00 per l’inadempienza rispetto a quanto previsto dagli artt. dal 31 al 36 (Titolo IV - Norme merceologiche e nutrizionali);
9. penale di € 1.000,00 per ognuna delle infrazioni alle norme previste dal presente capitolato superiori a tre nell’arco del mese e diverse da quelle elencate in precedenza. L’importo di dette penali sarà defalcato dai pagamenti pendenti o mancata esecuzione del servizio nei termini e modi indicati dalle presenti capitolato specialeancora da effettuare al momento dei rilievi, che non sia imputabile alla Provincia di Brescia, ovvero anche se relativi a forza maggiore o a caso fortuito, fatture precedenti. L’Amministrazione potrà essere applicata una penalità pari al 1% del canone mensile, fatto salvo inoltre chiedere il risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Le penali verranno comminate previa contestazione scritta e saranno trattenute secondo quanto previsto all'art. 50 del presente capitolato speciale. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi verranno contestati all’affidataria dalla Provincia di Brescia per iscritto. La ditta potrà comunicare per iscritto dei danni conseguenti le proprie deduzioni alla Provincia di Brescia nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Provincia, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate all’affidataria le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior dannoesposte infrazioni.
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Sources: Service Agreement
Penalità. L’affidataria riconosce alla Provincia il diritto Entro la data di applicare inizio della fornitura, l'accesso al sistema deve essere disponibile per tutte le seguenti penalità: • per ogni giorno credenziali richieste, nonché devono essere attivati tutti gli abbonamenti a tutte le testate giornalistiche indicate nell'allegato 1. In caso di ritardo nelle diverse fasi inosservanza di avvio del serviziotale termine, relativamente a quanto indicato nel cronoprogramma presentato in sede di offerta potrà essere sarà applicata una penale pari a giornaliera di € 70,00; • decorsi tre mesi dall’avvio del servizio (periodo transitorio), in 15,00 per ciascuna credenziale che non ha accesso al sistema. In caso di mancato rispetto dei Service Level Agreement verranno applicate mancata disponibilità dell’accesso al sistema per tutte le penalità previste all'artcredenziali la penale sarà di € 500,00 al giorno fino al terzo giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni. 38 Il quarto giorno di inosservanza del presente capitolato speciale); • il Supervisore dell’impresa cui fare riferimento dovrà essere sempre chiaramente individuabilepredetto termine per la totalità delle credenziali l’Amministrazione procederà alla revoca dell’aggiudicazione. In caso di inosservanza del termine per uno o più abbonamenti, e eventuali variazioni dovranno essere comunicate con almeno dieci giorni di preavviso; in caso contrario verrà sarà applicata una penale giornaliera di € 100,00 50,00 per ogni omessa comunicazioneciascun abbonamento mancante; • per assenza/mancata reperibilità del Supervisore dell’impresa verrà la penale sarà applicata una penale nella misura di € 100,00 per ogni giorno in cui il servizio, anche parzialmente, non viene espletato; • per mancato, parziale o non corretto aggiornamento delle basi dati potrà essere applicata una penale del 2% del valore mensile del servizio; • a partire dall’ottavo consecutivo. Per ogni mancata segnalazione giorno lavorativo di alert ai sistemisti potrà essere ritardo nel reset della password rispetto a quanto previsto nel punto 2.3 lett. b), sarà applicata una penale di € 100,00; • 20,00. Relativamente al servizio di assistenza remota (help desk) di cui al punto 2.4, saranno applicate le seguenti penali:
a) € 30,00 per ogni giorno episodio di ritardo nella consegna della reportistica potrà essere applicata una penale pari a € 70,00 per ciascun report non consegnato; • per mancato rilascio della documentazione a fine contratto o mancato aggiornamento della stessa potrà essere applicata una penale pari al 1% del valore contrattuale mancata disponibilità del servizio rapportato ad un periodo di 3 (trenegli orari previsti;
b) mesi; • € 15,00 per ogni ora di sospensione ritardo nella presa in carico della segnalazione rispetto ai tempi previsti;
c) € 15,00 per ogni ora di ritardo nella risoluzione del serviziodisservizio rispetto ai tempi previsti, se il disservizio non è qualificato come “bloccante”; € 20,00 se il disservizio è qualificato come “bloccante”. Per ogni episodio di disservizio, verificato dall'Amministrazione e dovuto a cause imputabili all'appaltatore, che si verifichi nei giorni o negli orari nei quali non sia determinata da eventi è attivo il servizio di forza maggioreassistenza remota, potrà essere sarà applicata una penale di € 100,00; • 8,00 in caso di disservizio “non bloccante” e € 15,00 in caso di disservizio “bloccante”. Il disservizio è considerato bloccante se non consente all'utente di svolgere le funzioni di consultazione e ricerca per ogni inadempienza a fine contratto, più di cui all'art30 minuti consecutivi per cause imputabili all'appaltatore. 42 Il disservizio è qualificato come “non bloccante” se l'utente è in grado di utilizzare il servizio ma con prestazioni degradate o limitate per cause imputabili all'appaltatore. Le penali applicate ai sensi del presente capitolato speciale, potrà essere applicata una penale di € 320,00. Fuori dai casi sopra indicati, per ogni parziale, imperfetta o mancata esecuzione articolo non potranno complessivamente eccedere il 10 (dieci) % dell’importo complessivo del servizio nei termini e modi indicati dalle presenti capitolato speciale, che non sia imputabile alla Provincia di Brescia, ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, potrà essere applicata una penalità pari al 1% del canone mensilecontratto, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggiore del maggior danno. Le In tutti i casi di applicazione di penali verranno comminate previa contestazione scritta e saranno trattenute secondo quanto previsto all'art. 50 ai sensi del presente capitolato specialearticolo, sono fatti salvi il risarcimento del danno ulteriore nonché le eventuali ulteriori azioni a tutela degli interessi dell’Amministrazione. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione importi relativi a dette penali saranno detratti in sede di liquidazione delle penali di cui ai precedenti commi verranno contestati all’affidataria dalla Provincia di Brescia per iscritto. La ditta potrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni alla Provincia di Brescia nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Provincia, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate all’affidataria le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior dannofatture relative.
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Penalità. L’affidataria riconosce alla Provincia il diritto In caso di applicare mancata o non perfetta esecuzione delle prestazioni, saranno applicate le seguenti penalitàpenali: • - composizione dei pasti giornalieri diversamente da quanto stabilito dal capitolato: € 500,00 al giorno fino all’adempimento; - mancata esposizione all’inizio della linea di distribuzione del menù o comunque inosservanza di quanto previsto dall’art. 9: € 200,00 al giorno fino all’adempimento; - approvvigionamento delle materie prime e garanzia di qualità delle stesse in distonia con quanto prescritto dal capitolato: € 1.000,00 al giorno fino all’adempimento; - mancata e/o imperfetta fornitura e/o fornitura non conforme a quanto previsto dal capitolato: € 500,00 al giorno fino all’adempimento; - inosservanza delle prescrizioni relative allo smaltimento rifiuti: € 200,00 al giorno fino all’adempimento; - inosservanza del divieto di riciclo degli alimenti: € 250,00 per ogni giorno fino all’adempimento; - Personale addetto alla manipolazione, preparazione e distribuzione inosservante degli adempimenti sanitari previsti dalla normativa di ritardo nelle diverse fasi settore per causa dell’aggiudicatario: € 500,00 a persona al giorno fino all’adempimento; - inosservanza dell’adempimento di avvio eseguire o esecuzione difforme del servizioservizio di pulizia, sanificazione, etc. previsti dal capitolato: € 500,00 al giorno fino all’adempimento; - inosservanza delle prescrizioni legate all’esecuzione della formazione del personale, come previsto dal capitolato: € 700,00 al giorno fino all’adempimento, salvo le ipotesi di risoluzione; - mancato pagamento delle utenze, come previsto dal capitolato: € 150,00 al giorno fino al pagamento (dalla richiesta di adempimento della Stazione Appaltante ); - inosservanza delle prescrizioni previste dal capitolato, relativamente a quanto indicato nel cronoprogramma presentato in sede “interventi di offerta potrà essere applicata una penale pari a € 70,00; • decorsi tre mesi dall’avvio del servizio (periodo transitorio), in caso di mancato rispetto dei Service Level Agreement verranno applicate le penalità previste all'art. 38 del presente capitolato speciale); • il Supervisore dell’impresa cui fare riferimento dovrà essere sempre chiaramente individuabile, ripristino e eventuali variazioni dovranno essere comunicate con almeno dieci giorni di preavviso; in caso contrario verrà applicata una penale di € 100,00 attrezzature per ogni omessa comunicazione; • per assenza/mancata reperibilità del Supervisore dell’impresa verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni giorno in cui il servizio, anche parzialmente, non viene espletato; • per mancato, parziale o non corretto aggiornamento delle basi dati potrà essere applicata una penale del 2% del valore mensile l’espletamento del servizio”: costo del danno o dell’attrezzatura più la maggiorazione del 30%; • Per ogni mancata segnalazione di alert ai sistemisti potrà essere applicata una penale di - inosservanza delle prescrizioni previste dall’art. 26, comma 8 del D.Lgs. 81/08: € 100,00; • per ogni giorno di ritardo nella consegna della reportistica potrà essere applicata una penale pari a € 70,00 100 per ciascun report lavoratore al giorno fino all’adempimento; Le ulteriori penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non consegnato; • possono comunque superare, complessivamente, il 10 per mancato rilascio della documentazione a fine contratto o mancato aggiornamento della stessa potrà essere applicata una penale pari al 1% del valore contrattuale del servizio rapportato ad un periodo cento di 3 (tre) mesi; • per ogni ora di sospensione del servizio, che non sia determinata da eventi di forza maggiore, potrà essere applicata una penale di € 100,00; • per ogni inadempienza a fine contratto, di cui all'art. 42 del presente capitolato speciale, potrà essere applicata una penale di € 320,00. Fuori dai casi sopra indicati, per ogni parziale, imperfetta o mancata esecuzione del servizio nei termini e modi indicati dalle presenti capitolato speciale, che non sia imputabile alla Provincia di Brescia, ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, potrà essere applicata una penalità pari al 1% del canone mensile, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Le penali verranno comminate previa contestazione scritta e saranno trattenute secondo quanto previsto all'art. 50 del presente capitolato speciale. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi verranno contestati all’affidataria dalla Provincia di Brescia per iscritto. La ditta potrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni alla Provincia di Brescia nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Provincia, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate all’affidataria le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior dannodetto ammontare netto contrattuale.
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Penalità. L’affidataria riconosce In caso di inadempienze dagli obblighi contrattuali assunti, l’Impresa Appaltatrice, oltre alla Provincia il diritto decurtazione dell’importo del mancato servizio prestato, sarà passibile di applicare sanzioni con ammende da applicarsi su deliberazione della Stazione Appaltante. Per i diversi casi di inadempienza sono previste le seguenti penalitàammende negli importi di seguito riportati: • mancata effettuazione del servizio completo di raccolta della frazione umida €./turno 2.000,00 mancata effettuazione del servizio completo di raccolta frazione secca residua €./turno 2.000,00 mancata effettuazione del servizio completo di raccolta differenziata delle frazioni valorizzabili €/turno 1.500,00 mancata effettuazione del servizio completo di raccolta degli ingombranti €/turno 500,00 mancata effettuazione del servizio completo di raccolta degli imballaggi €/turno 500,00 mancata effettuazione del servizio completo di raccolta degli ex RUP €/turno 500,00 mancata effettuazione del servizio di raccolta frazione umida per ogni singola utenza €/utenza 50,00 mancata effettuazione del servizio di raccolta frazione secca residua per singola utenza €/utenza 50,00 mancata effettuazione del servizio di raccolta differenziata delle frazioni valorizzabili (per utenza o contenitore) €/utenza (cont) 50,00 mancata effettuazione del servizio di raccolta degli ingombranti (per utenza) €/utenza 50,00 mancata effettuazione del servizio di raccolta degli imballaggi (per utenza) €/utenza 50,00 ritardo nella disponibilità dei veicoli previsti nel progetto offerta per i servizi (per veicolo e giorno di ritardo) €/veic/die 100,00 ritardo nelle diverse fasi nella disponibilità dei contenitori (Bio-▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇, contenitori vari e buste) €./cad./die 2,00 ritardo nella trasmissione dei rapporti (per giorno di avvio del servizio, relativamente a quanto indicato nel cronoprogramma presentato in sede di offerta potrà essere applicata una penale pari a € 70,00; • decorsi tre mesi dall’avvio ritardo) €./die 50,00 inadeguato stato degli automezzi €/cad./die 100,00 mancato impiego delle divise aziendali €./cad 50,00 altre negligenze nella gestione del servizio €/cad 20 (periodo transitorio), in caso di mancato rispetto dei Service Level Agreement verranno applicate le penalità previste all'art. 38 del presente capitolato speciale); • il Supervisore dell’impresa cui fare riferimento min)- 50 (max) L’applicazione della sanzione sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza che dovrà essere sempre chiaramente individuabile, e eventuali variazioni dovranno essere comunicate con almeno dieci giorni di preavviso; in caso contrario verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni omessa comunicazione; • per assenza/mancata reperibilità del Supervisore dell’impresa verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni giorno in cui inoltrata alla Ditta Aggiudicataria dal Responsabile entro il servizio, anche parzialmente, non viene espletato; • per mancato, parziale o non corretto aggiornamento delle basi dati potrà essere applicata una penale del 2% del valore mensile del servizio; • Per ogni mancata segnalazione di alert ai sistemisti potrà essere applicata una penale di € 100,00; • per ogni giorno di ritardo nella consegna della reportistica potrà essere applicata una penale pari a € 70,00 per ciascun report non consegnato; • per mancato rilascio della documentazione a fine contratto o mancato aggiornamento della stessa potrà essere applicata una penale pari al 1% del valore contrattuale del servizio rapportato ad un periodo termine massimo di 3 (tre) mesi; • giorni dall’avvenimento e, ove possibile, contestualmente ad esso. L’Impresa avrà facoltà di presentare controdeduzioni entro il termine di 7 (sette) giorni dalla notifica della contestazione. L’ammontare delle ammende sarà trattenuto sulla prima rata di corrispettivo in pagamento. Qualora la Ditta non riuscisse, dall’avvio del servizio e nel corso dell’appalto, a rispettare gli obiettivi indicati dalla Regione Sardegna per ogni ora l’ottenimento della massima premialità regionale, sarà passibile di sospensione del servizioammenda pari all’importo della mancata premialità per l’Amministrazione, che non sia determinata da eventi riferita a ciascun trimestre di forza maggiore, potrà essere applicata una penale di € 100,00; • per ogni inadempienza a fine contratto, di cui all'art. 42 del presente capitolato speciale, potrà essere applicata una penale di € 320,00. Fuori dai casi sopra indicati, per ogni parziale, imperfetta o mancata esecuzione del servizio nei termini e modi indicati dalle presenti capitolato speciale, che in cui non sia imputabile alla Provincia si è raggiunto il limite di Brescia, ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, potrà essere applicata una penalità pari al 1% del canone mensile, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggiore dannoriferimento. Le penali verranno comminate previa contestazione scritta e saranno trattenute secondo quanto previsto all'art. 50 del presente capitolato speciale. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali L’ammontare dell’ammenda sarà trattenuta dalla prima rata utile di cui ai precedenti commi verranno contestati all’affidataria dalla Provincia di Brescia per iscritto. La ditta potrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni alla Provincia di Brescia nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Provincia, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate all’affidataria le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior dannocorrispettivo in pagamento.
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Sources: Public Procurement Contract
Penalità. L’affidataria riconosce In caso di parziale o totale inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, ferma restando la facoltà del Comune di risoluzione del contratto ove ne ricorrono i presupposti, l’appaltatore, oltre all’obbligo di ovviare, in un termine stabilito dalla stazione appaltante all’infrazione contestata ed al pagamento degli eventuali maggiori danni subiti dal Comune direttamente o indirettamente, è tenuto al pagamento di una penalità dell’importo variabile a seconda della inadempienza riscontrata e riferita espressamente alle seguenti situazioni: - superati i 30 minuti calcolati dall’arrivo dell’automezzo presso l’impianto di conferimento e conclusi con dall’uscita del mezzo dall’impianto medesimo, verificata, a insindacabile giudizio tramite sistema gps, istallato sui mezzi di AREASUD MILANO SpA, l’aggiudicataria corrisponderà alla Provincia il diritto stazione appaltante una penale pari a €. 100,00 per ogni 30 minuti di applicare le seguenti penalità: • permanenza ulteriore presso l’impianto; - in caso di chiusura dell’impianto, (salvo i casi di forza maggiore), senza preventiva comunicazione, con preavviso di almeno 5 giorni lavorativi, alla ditta appaltatrice oltre ai casi previsti di cui all’art. 20) che precede, verrà applicata una penale pari a €. 1.000,00 - per ogni giorno di chiusura; - in caso di mancato rispetto dell’art. 10) gestione amministrativa del presente capitolato, verrà applicata una penale pari a €. 5,00 per ogni giorno di ritardo nelle diverse fasi di avvio del servizioper cad/formulario non trasmesso, relativamente a quanto indicato nel cronoprogramma presentato in sede di offerta potrà essere applicata una penale pari a € 70,00nei termini pattuiti; • decorsi tre mesi dall’avvio del servizio (periodo transitorio), - in caso di mancato rispetto dei Service Level Agreement verranno applicate le penalità previste all'art. 38 del mancata consegna di materiale o documenti previsti nel presente capitolato speciale); • il Supervisore dell’impresa cui fare riferimento dovrà essere sempre chiaramente individuabile, e eventuali variazioni dovranno essere comunicate con almeno dieci giorni di preavviso; in caso contrario verrà applicata una penale di Capitolato: € 100,00 per ogni omessa comunicazione; • per assenza/mancata reperibilità del Supervisore dell’impresa verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni giorno in cui il servizio, anche parzialmente, non viene espletato; • per mancato, parziale o non corretto aggiornamento delle basi dati potrà essere applicata una penale del 2% del valore mensile del servizio; • Per ogni mancata segnalazione di alert ai sistemisti potrà essere applicata una penale di € 100,00; • 30,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna trascorsi 30 giorni dalla data della reportistica potrà essere applicata richiesta. - qualora venga verificato dalla stazione appaltante che la percentuale di recupero effettata nel corso dell’appalto, da parte dell’aggiudicataria, sia inferiore a quella richiesta dal presente capitolato, la stazione appaltante addebiterà alla una penale pari a € 70,00 per ciascun report non consegnato; • per mancato rilascio della documentazione a fine contratto o mancato aggiornamento della stessa potrà essere applicata una penale pari al 1% del valore contrattuale del servizio rapportato ad un periodo di 3 (tre) mesi; • €/ton. 2,00 per ogni ora punto percentuale di sospensione del serviziomateriale non recuperato, che non sia determinata da eventi di forza maggiore, potrà essere applicata una penale di € 100,00calcolato sulle quantità in ingresso fino a quel momento conferite; • per ogni inadempienza a fine contratto, di cui all'art. 42 del presente capitolato speciale, potrà essere applicata una penale di € 320,00. Fuori dai casi sopra indicati, per ogni parziale, imperfetta o mancata esecuzione del servizio nei termini e modi indicati dalle presenti capitolato speciale, che non sia imputabile alla Provincia di Brescia, ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, potrà essere applicata una penalità pari al 1% del canone mensile, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Le penali verranno comminate previa contestazione scritta e saranno trattenute secondo quanto previsto all'art. 50 del presente capitolato speciale. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi verranno contestati all’affidataria al precedente comma sono applicate in misura doppia nel caso di recidiva specifica. L’applicazione della penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, alla quale l’appaltatore avrà la facoltà di presentare controdeduzione entro 15 giorni dalla Provincia di Brescia per iscritto. La ditta potrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni alla Provincia di Brescia nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento notifica della contestazione. Qualora dette deduzioni L’ammontare della penalità sarà trattenuto dal pagamento della prima fattura in scadenza. Verificandosi deficienze od abuso nell’adempimento degli obblighi contrattuali ed ove l’appaltatore regolarmente diffidato, non siano accoglibili ottemperi agli ordini ricevuti e nei tempi indicati, Il Comune avrà la facoltà di rivolgersi ad altra impresa del settore e fare eseguire d’ufficio a giudizio della Provinciaspese dell’appaltatore, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicatoi lavori necessari per il regolare adempimento dei servizi, potranno essere fatta salva l’applicazione delle penalità contrattuali del maggior danno subito dalla stazione appaltante. La sommatoria delle penali applicate all’affidataria le penali come in riferimento alla sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimentoriportata tabella, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior dannopotrà raggiungere l'importo massimo del 10% (dieci per cento) del valore del contratto. Il raggiungimento di tale importo massimo costituirà motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del c.c.
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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto
Penalità. L’affidataria riconosce alla Provincia il diritto Il Comune a tutela delle norme contenute nel presente capitolato, si riserva di applicare le seguenti penalità: 1: • mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie, riguardanti la conservazione delle derrate e delle norme previste per il personale: € 1.000,00 per ogni episodio; • nel caso di prodotto biologico inquinato da residui chimici o sostanze chimiche di sintesi, fatto salvo l’obbligo di segnalazione all’autorità penale: € 1.000,00 per ogni episodio; • per ogni giorno mancata somministrazione di ritardo nelle diverse fasi di avvio del servizioprodotti biologici, relativamente a quanto indicato nel cronoprogramma presentato IGP, DOP, ecc. previsti da capitolato e dichiarati in sede di offerta potrà essere applicata una penale pari a tecnica: € 70,001.000,00 per ogni episodio; • decorsi tre mesi dall’avvio del servizio mancata somministrazione di prodotti rinvenienti da filiera corta (periodo transitorioKm 0), come da capitolato e dichiarati in caso sede di offerta tecnica: € 1.000,00 per ogni episodio; • mancata conservazione dei campioni finalizzati al controllo igienico-sanitario € 1.000,00 per ogni episodio; • mancato rispetto dell’orario di consegna dei Service Level Agreement verranno applicate le penalità previste all'art. 38 del presente capitolato speciale); • il Supervisore dell’impresa cui fare riferimento dovrà essere sempre chiaramente individuabile, e eventuali variazioni dovranno essere comunicate con almeno dieci giorni di preavviso; in caso contrario verrà applicata una penale di pasti per un ritardo superiore a venti minuti dall’orario previsto € 100,00 200,00 per ogni omessa comunicazioneepisodio; • per assenza/mancata reperibilità del Supervisore dell’impresa verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni giorno in cui il servizio, anche parzialmente, pasto ordinato e non viene espletato; • per mancato, parziale o non corretto aggiornamento delle basi dati potrà essere applicata una penale del 2% del valore mensile del servizio; • Per ogni mancata segnalazione di alert ai sistemisti potrà essere applicata una penale di consegnato € 100,00; • per ogni giorno di ritardo nella consegna della reportistica potrà essere applicata una penale pari pasto consegnato in modo difforme a € 70,00 per ciascun report non consegnato; • per mancato rilascio della documentazione a fine contratto o mancato aggiornamento della stessa potrà essere applicata una penale pari al 1% del valore contrattuale del servizio rapportato ad un periodo di 3 (tre) mesi; • per ogni ora di sospensione del servizio, che non sia determinata da eventi di forza maggiore, potrà essere applicata una penale di quanto previsto dal presente capitolato € 100,00; • per ogni inadempienza mancato rispetto di grammature (si considera mancato rispetto quando su un campione di 10 porzioni, almeno 3 sono difformi (in più o in meno) o almeno 2 hanno un peso del 20% inferiore a fine contrattoquello previsto nelle tabelle dietetiche: € 100,00; • in caso di ritrovamento di corpi estranei, organici e inorganici, nelle derrate alimentari o nei parti: € 500,00; • in caso di mancato rispetto delle temperature, come indicate dalle linee guida per la refezione scolastica di cui all'art. 42 al Burp n. 112 del presente capitolato speciale28.08.18: € 100,00 per pietanza; • per ogni difformità delle pietanze, potrà comprensive delle diete speciali, rispetto a quelle previste dal menù giornaliero non autorizzate dal SIAN: € 200,00; • per ritardo nel caricamento e aggiornamento delle banche dati: (il guasto deve essere applicata una penale chiaramente imputabile alla ditta aggiudicataria e non dipendere, ad esempio, dalla lentezza della rete, dall’obsolescenza dei sistemi operativi comunali o da errori di caricamento da parte dell’operatore comunale) € 320,00. Fuori dai casi sopra indicati100,00 per ogni giorno di disservizio; • per tardiva consegna dei report trimestrali: € 100,00 per ogni giorno di ritardo; • per ogni unità lavorativa mancante rispetto all’organico giornaliero previsto: € 300,00; • per difformità rispetto a quanto proposto in sede di gara rispetto ai servizi migliorativi: € 5.000,00 per proposta/progetto; Il Comune contesterà alla ditta aggiudicatrice, per ogni parzialeiscritto, imperfetta o mancata esecuzione del servizio nei termini il disservizio e modi indicati dalle presenti capitolato speciale, che non sia imputabile alla Provincia l’intenzione di Brescia, ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, potrà essere applicata una penalità pari al 1% del canone mensile, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Le penali verranno comminate previa contestazione scritta e saranno trattenute secondo quanto previsto all'art. 50 del presente capitolato speciale. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi verranno contestati all’affidataria dalla Provincia di Brescia per iscrittoapplicare la relativa penale. La ditta potrà comunicare avrà 5 giorni di tempo per iscritto giustificare quanto contestato. Il Comune, valuterà le proprie deduzioni alla Provincia di Brescia nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento della contestazioneeventuali giustificazioni e qualora non ritenute sufficienti, procederà con l’applicazione delle penali. Qualora dette deduzioni non le penali applicate siano accoglibili superiori al n. 10 o, comunque, l’importo sia superiore a giudizio € 7.000,00, si procederà alla risoluzione del contratto a danno della Provincia, ovvero non vi sia stata risposta o ditta aggiudicataria senza che la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate all’affidataria le penali come sopra indicate possa aver nulla a decorrere dall’inizio dell’inadempimento, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior dannopretendere.
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Sources: Capitolato Speciale
Penalità. L’affidataria riconosce alla Provincia il diritto di applicare Salva la risoluzione del contratto nei casi previsti dal presente Capitolato, sono stabilite le seguenti penalità: • per ogni giorno di ritardo nelle diverse fasi di avvio , dietro verifica del servizio, relativamente a quanto indicato nel cronoprogramma presentato in sede di offerta potrà essere applicata una penale pari a € 70,00; • decorsi tre mesi dall’avvio competente Responsabile del Servizio:
a) mancata effettuazione del servizio (periodo transitorio), in caso di mancato rispetto dei Service Level Agreement verranno applicate le penalità previste all'art. 38 del presente capitolato speciale); • il Supervisore dell’impresa cui fare riferimento dovrà essere sempre chiaramente individuabile, e eventuali variazioni dovranno essere comunicate con almeno dieci giorni di preavviso; in caso contrario o effettuazione parziale per un giorno: verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni omessa comunicazione; • per assenza/mancata reperibilità del Supervisore dell’impresa verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni giorno in cui il servizio, anche parzialmente, non viene espletato; • per mancato, parziale o non corretto aggiornamento delle basi dati potrà essere applicata una penale del 2% del valore mensile del servizio; • Per ogni mancata segnalazione di alert ai sistemisti potrà essere applicata una penale di € 100,00; • per ogni giorno di ritardo nella consegna della reportistica potrà essere applicata una penale pari a € 70,00 per ciascun report non consegnato; • per mancato rilascio della documentazione a fine contratto o mancato aggiornamento della stessa potrà essere applicata una penale pari al 1% doppio del valore contrattuale costo giornaliero del servizio rapportato non effettuato, salvo che la non effettuazione sia determinata da cause accertabili di forza maggiore,
b) mancata effettuazione di un servizio o effettuazione parziale per periodi superiori ad un periodo di 3 (tre) mesi; • una giornata: verrà applicata per ogni ora giorno una penale pari al triplo del costo giornaliero del servizio non effettuato, salvo che la non effettuazione sia determinata da cause accertabili di sospensione forza maggiore,
c) nel caso di ritardi imputabili alla Ditta, anche per ragioni di traffico urbano, superiori a 15 minuti, sarà applicata una riduzione, sul corrispettivo mensile complessivo, a titolo di penale pari ad € 50,00, fermo restando l’obbligo, per la Ditta stessa, di recuperare il ritardo accumulato in partenza,
d) per ritardi superiori a trenta minuti, sarà applicata una riduzione, sul corrispettivo mensile complessivo, a titolo di penale, pari a € 100,00, fermo restando l’obbligo, per la Ditta stessa, di recuperare il ritardo accumulato in partenza,
e) comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell’utenza, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio: € 250,00 per ogni singolo evento.
f) la guida pericolosa o la violazione al Codice della Strada rilevata dalle competenti Autorità, comporterà l’applicazione di una riduzione, sul corrispettivo mensile complessivo, a titolo di penale, pari a € 500,00 con facoltà per il Comune di chiedere la sostituzione del personale responsabile dell’inadempienza,
g) in caso di scarsa o mancata pulizia dei mezzi (carrozzeria ed interni) sarà applicata una riduzione sul corrispettivo mensile complessivo, a titolo di penale, pari a € 100,00,
h) irregolarità nella prestazione del servizio, che non sia determinata da eventi di forza maggiore, potrà essere applicata una penale di previste dai punti precedenti: € 100,00; • 250,00 per ogni inadempienza a fine contratto, di cui all'art. 42 del presente capitolato speciale, potrà essere applicata una penale di € 320,00. Fuori dai casi sopra indicati, per ogni parziale, imperfetta o mancata esecuzione del servizio nei termini e modi indicati dalle presenti capitolato speciale, che non sia imputabile alla Provincia di Brescia, ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, potrà essere applicata una penalità pari al 1% del canone mensile, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Le penali verranno comminate previa contestazione scritta e saranno trattenute secondo quanto previsto all'art. 50 del presente capitolato speciale. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi verranno contestati all’affidataria dalla Provincia di Brescia per iscritto. La ditta potrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni alla Provincia di Brescia nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Provincia, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate all’affidataria le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior dannosingolo evento.
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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto
Penalità. L’affidataria riconosce L’affidatario, nell’esecuzione dei servizi richiesti dal presente capitolato, avrà l’obbligo di seguire le disposizioni di legge e i contenuti del presente Capitolato. Qualora i referenti dell’Amministrazione comunale rilevino mancanze di qualsivoglia natura nell’esecuzione di quanto previsto nel presente capitolato, queste verranno direttamente contestate al Responsabile unico. Le inadempienze più lievi saranno oggetto di richiamo ufficiale o diffida. In caso di inadempienze più gravi, l’affidatario è tenuto al pagamento di sanzioni pecuniarie che potranno variare, secondo la gravità dell’infrazione, da un minimo di 50,00 Euro ad un massimo di 1.000,00 Euro. In caso di reiterazione delle infrazioni si procederà alla Provincia moltiplicazione delle sanzioni per il diritto numero di applicare le volte in cui la contestazione viene formalizzata. Il Comune, previa contestazione all’affidatario, provvederà all’applicazione delle sanzioni nei casi in cui non vi sia significativa corrispondenza del servizio a quanto richiesto dal presente capitolato, secondo la seguente articolazione esemplificativa:
a) mancata sostituzione del personale: da Euro 500,00 a Euro 800,00;
b) impossibilità nel contattare il Coordinatore dei servizi: Euro 250,00;
c) ritardo ingiustificato nel prendere servizio: sanzione da Euro 100,00 ad Euro 300,00;
d) assenza ingiustificata dal servizio per una intera giornata da parte del personale: sanzione da 200,00 Euro a 500,00 Euro, per ciascuna persona;
e) comportamento inadeguato del personale: sanzione da Euro 100,00 ad Euro 500,00;
f) comportamenti non rispettosi della privacy degli utenti: sanzione da 500,00 a 1.000,00 Euro;
g) mancata presentazione nei termini stabiliti delle programmazioni, delle verifiche o altro materiale richiesto: sanzione da Euro 200,00 ad Euro 400,00. Si procederà, infine, alla risoluzione unilaterale per grave inadempimento nei seguenti penalità: • per ogni giorno ulteriori casi:
h) mancata e ingiustificata effettuazione del servizio giornaliero degli operatori impegnati, esclusi i casi di ritardo nelle diverse fasi forza maggiore (debitamente comprovati);
i) totale o parziale non attuazione di avvio quanto proposto in sede di gara (progetto di gestione);
j) non rispetto della programmazione concordata con l’Amministrazione comunale;
k) accumulo di tre sanzioni previste nel paragrafo precedente, abituale deficienza e/o negligenza nell’esecuzione del servizio, relativamente a quanto indicato nel cronoprogramma presentato in sede di offerta potrà essere applicata una penale pari a € 70,00; • decorsi tre mesi dall’avvio quando la gravità o la frequenza delle infrazioni debitamente accertate e contestate, compromettano l’efficienza del servizio (periodo transitorio)stesso;
l) violazione degli obblighi contrattuali e previdenziali a favore dei dipendenti;
m) subappalto del servizio;
n) perdita, durante la durata del contratto, del possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa, Le contestazioni verranno formulate dall’Ufficio competente per iscritto a mezzo raccomandata A/R con fax o PEC e, esclusivamente in caso di mancato rispetto dei Service Level Agreement verranno applicate forma scritta, l’affidatario potrà produrre le proprie controdeduzioni entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento delle contestazioni. Qualora non pervenisse alcun riscontro o le giustificazioni prodotte non risultassero comprovate e sufficienti, si provvederà a determinare la relativa penale. Il Comune provvederà al recupero della penalità previste all'artmediante deduzione dal pagamento delle fatture emesse dall’affidatario. 38 Le norme del presente capitolato speciale); • articolo non pregiudicano la possibilità che il Supervisore dell’impresa cui fare riferimento dovrà essere sempre chiaramente individuabile, e eventuali variazioni dovranno essere comunicate Comune proceda con almeno dieci giorni ogni mezzo possibile alla richiesta di preavviso; in indennizzi anche maggiori delle somme indicate nel caso contrario verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni omessa comunicazione; • per assenza/mancata reperibilità del Supervisore dell’impresa verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni giorno in cui i danni provocati risultino superiori. Mancando l’appaltatore in forma reiterata e non giustificata anche solo ad uno degli obblighi a lui imposti, sarà facoltà dell’Amministrazione risolvere il servizio, anche parzialmente, rapporto ai sensi dell’art. 1456 del Codice civile. In tale evenienza ha diritto alla rifusione dei danni e delle spese sostenute per l’ammontare eventualmente non viene espletato; • per mancato, parziale o non corretto aggiornamento delle basi dati potrà essere applicata una penale coperto dalla menzionata cauzione. Nel caso l’appaltatore richieda la risoluzione del 2% contratto sarà facoltà del valore mensile del servizio; • Per ogni mancata segnalazione di alert ai sistemisti potrà essere applicata una penale di € 100,00; • per ogni giorno di ritardo nella consegna della reportistica potrà essere applicata una penale pari a € 70,00 per ciascun report non consegnato; • per mancato rilascio della documentazione a fine contratto o mancato aggiornamento della stessa potrà essere applicata una penale pari al 1% del valore contrattuale del servizio rapportato ad un periodo di 3 (tre) mesi; • per ogni ora di sospensione del servizio, che non sia determinata da eventi di forza maggiore, potrà essere applicata una penale di € 100,00; • per ogni inadempienza a fine contratto, di cui all'art. 42 del presente capitolato speciale, potrà essere applicata una penale di € 320,00. Fuori dai casi sopra indicati, per ogni parziale, imperfetta o mancata esecuzione del servizio nei termini e modi indicati dalle presenti capitolato speciale, che non sia imputabile alla Provincia di Brescia, ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, potrà essere applicata una penalità pari al 1% del canone mensileComune incamerare l’intera cauzione prestata, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Le penali verranno comminate previa contestazione scritta diritto alla rifusione dei danni e saranno trattenute secondo quanto previsto all'art. 50 del presente capitolato speciale. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi verranno contestati all’affidataria dalla Provincia di Brescia spese sostenute per iscritto. La ditta potrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni alla Provincia di Brescia nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari l’ammontare eventualmente non coperto dal ricevimento della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Provincia, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate all’affidataria le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior dannomenzionato pegno.
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Sources: Service Agreement
Penalità. L’affidataria riconosce alla Provincia il diritto Le attività oggetto di applicare le seguenti penalità: • concessione devono essere pienamente e correttamente eseguite nel rigoroso rispetto delle tempistiche e delle modalità previste dal presente Capitolato e nell’offerta tecnica - economica presentata in sede di gara. Fermo restando quanto previsto in altre parti del presente Capitolato, l’Aggiudicatario se non ottempera – per cause non dipendenti da LAZIOcrea ovvero da forza maggiore o caso fortuito - alle prescrizioni contrattuali, sarà soggetto a penalità secondo gli importi e nei casi di seguito indicati:
a) in caso di ritardo nell’apertura del ristorante rispetto a quanto stabilito nel presente capitolato o a quanto successivamente concordato nel Contratto stipulato con l’Aggiudicatario, si applicherà una penale giornaliera pari ad Euro 400,00 (quattrocento/00);
b) in caso di mancato rispetto degli orari e dei giorni di apertura del ristorante, rispetto a quanto indicato nel presente capitolato e nel Piano di Gestione presentato in sede di gara oppure in caso di mancato rispetto di quanto concordato con LAZIOcrea in caso di aperture straordinarie, si applicherà una penale pari ad Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per singola infrazione;
c) in caso di mancata sostituzione del personale di servizio, a seguito di richiesta scritta da parte di LAZIOcrea, trascorsi 15 giorni dal suo ricevimento, si applicherà una penale pari ad Euro 200,00 (duecento/00);
d) per ogni giorno di ritardo nelle diverse fasi nell’invio del fatturato del trimestre di avvio del servizioriferimento, relativamente a quanto indicato nel cronoprogramma presentato in sede entro i termini previsti al precedente art. 12, LAZIOcrea avrà la facoltà di offerta potrà essere applicata applicare una penale pari a € 70,00; • decorsi tre mesi dall’avvio del servizio ad Euro 100,00 (periodo transitoriocento/00), in caso di mancato rispetto dei Service Level Agreement verranno applicate le penalità previste all'art. 38 del presente capitolato speciale); • il Supervisore dell’impresa cui fare riferimento dovrà essere sempre chiaramente individuabile, e eventuali variazioni dovranno essere comunicate con almeno dieci giorni di preavviso; in caso contrario verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni omessa comunicazione; • per assenza/mancata reperibilità del Supervisore dell’impresa verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni giorno in cui il servizio, anche parzialmente, non viene espletato; • per mancato, parziale o non corretto aggiornamento delle basi dati potrà essere applicata una penale del 2% del valore mensile del servizio; • Per ogni mancata segnalazione di alert ai sistemisti potrà essere applicata una penale di € 100,00; • ;
e) per ogni giorno di ritardo nella consegna della reportistica potrà essere applicata nel pagamento del canone o delle royalties, rispetto alle tempistiche previste nel presente capitolato, LAZIOcrea avrà la facoltà di applicare una penale pari a € 70,00 ad Euro 100,00 (cento/00);
f) nel caso in cui l’Aggiudicatario esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente capitolato e nel Contratto nonché – ove compatibili e/o migliorative per ciascun report non consegnato; • per mancato rilascio della documentazione a fine contratto o mancato aggiornamento della stessa potrà essere applicata LAZIOcrea – nel Piano di Gestione presentato in sede di gara, si applicherà una penale pari al 1% del valore contrattuale del servizio rapportato commisurata alla gravità dell’inadempimento, fino ad un periodo importo massimo di 3 Euro 1.000,00 (tre) mesi; • per ogni ora di sospensione del servizio, che non sia determinata da eventi di forza maggiore, potrà essere applicata una penale di € 100,00; • per ogni inadempienza a fine contratto, di cui all'art. 42 del presente capitolato speciale, potrà essere applicata una penale di € 320,00. Fuori dai casi sopra indicati, per ogni parziale, imperfetta o mancata esecuzione del servizio nei termini e modi indicati dalle presenti capitolato speciale, che non sia imputabile alla Provincia di Brescia, ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, potrà essere applicata una penalità pari al 1% del canone mensile, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Le penali verranno comminate previa contestazione scritta e saranno trattenute secondo quanto previsto all'art. 50 del presente capitolato specialemille/00). Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno possono dar luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi verranno devono essere contestati all’affidataria dalla Provincia di Brescia per iscritto. La ditta potrà comunicare per iscritto da LAZIOcrea all’Aggiudicatario. In tal caso, l’Aggiudicatario deve comunicare, con le medesime modalità, le proprie deduzioni alla Provincia di Brescia nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento della contestazionelavorativi dalla data di ricezione delle contestazioni. Qualora dette tali deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Provincia, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate all’affidataria LAZIOcrea potrà applicare all’Aggiudicatario le penali come sopra indicate indicate. LAZIOcrea, per la riscossione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali, potrà emettere fattura per il relativo importo ovvero avvalersi della cauzione definitiva prodotta al momento della stipula del contratto, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. In caso di escussione della cauzione definitiva prestata, l’Aggiudicatario deve provvedere alla sua completa reintegrazione entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di LAZIOcrea. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra non esonera in nessun caso l’Aggiudicatario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’Aggiudicatario prende atto che l’applicazione delle suddette penali non preclude il diritto di LAZIOcrea a decorrere dall’inizio dell’inadempimento, fatto salvo richiedere il risarcimento dell’eventuale maggior dannodegli eventuali maggiori danni.
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Sources: Concession Agreement
Penalità. L’affidataria riconosce alla Provincia il diritto Salve diverse sanzioni previste da disposizioni normative, Coni Servizi, a tutela delle norme contenute nel presente Capitolato, si riserva di applicare applicare, oltre alle spese straordinarie che abbia dovuto sostenere per assicurare la regolarità e funzionalità della propria attività, le seguenti penalitàpenali: • nel caso in cui il Fornitore presti i servizi in maniera difforme dalle disposizioni di cui al presente Capitolato e sulla base di quanto sancito dalla Travel policy con conseguenti limitazioni per ogni giorno di ritardo nelle diverse fasi di avvio la normale attività del servizio, relativamente verrà applicata una penale giornaliera pari a € 250,00 (duecentocinquanta/00) sino alla data in cui il servizio inizierà ad essere prestato in modo conforme, fatto salvo il risarcimento del maggiore danno. In tal caso dovrà essere altresì corrisposta la differenza di maggior costo sostenuto da Coni Servizi; per ogni di titolo di viaggio non supportato da adeguata indagine finalizzata alla ricerca delle migliori condizioni possibili, verrà applicata una penale pari ad € 200,00 (duecento/00); nel caso di erronea emissione, mancato o ritardato inoltro dei titoli di viaggio che comporti l’impossibilità di utilizzo degli stessi o la loro sostituzione per la trasferta programmata sarà addebitata al Fornitore una penale pari a € 200,00 (duecento/00) per singolo titolo; per ritardata consegna dei report, superati i primi 7 giorni lavorativi di ▇▇▇▇▇▇▇, sarà addebitata al Fornitore a una penale pari a € 100,00 (cento/00) per ogni ulteriore giorno lavorativo di ritardo; per ritardata consegna dei file elettronici e del supporto di carta alla fatturazione, superati i primi tre giorni lavorativi di ritardo sarà, addebitata al Fornitore una penale pari a € 100,00 (cento/00) per ogni ulteriore giorno lavorativo di ritardo rispetto a quanto indicato nel cronoprogramma presentato in sede stabilito contrattualmente; per ogni indagine di offerta potrà essere Customer Satisfaction effettuata anche tramite terzi incaricati, che individui un risultato negativo, secondo quanto previsto al precedente paragrafo 5.8, verrà applicata una penale pari a € 70,00; • decorsi tre mesi dall’avvio del servizio 3.000,00 (periodo transitorio), in caso di mancato rispetto dei Service Level Agreement verranno applicate le penalità previste all'art. 38 del presente capitolato specialetremila/00); • il Supervisore dell’impresa cui fare riferimento dovrà essere sempre chiaramente individuabile, in tal caso la soglia di soddisfazione minima da raggiungere è del 70% per la prima rilevazione e eventuali variazioni dovranno essere comunicate con almeno dieci giorni di preavvisoda concordare per le successive verifiche volte a migliorare la perfomance; in nel caso contrario verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni omessa comunicazione; • per assenza/mancata reperibilità del Supervisore dell’impresa verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni giorno in cui il servizionel corso di un trimestre, anche parzialmentesi verifichino almeno 5 errori amministrativi quali ad esempio: doppia fatturazione, non viene espletato; • per mancatomancato invio all’Ufficio “Amministrazione, parziale Finanza e Controllo” di Coni Servizi dell’estratto conto e/o non corretto aggiornamento delle basi dati potrà essere applicata una penale del 2% del valore mensile del servizio; • Per ogni mancata segnalazione eventuali note di alert ai sistemisti potrà essere applicata una penale di € 100,00; • per ogni giorno di ritardo nella consegna della reportistica potrà essere credito, verrà applicata una penale pari a € 70,00 per ciascun report 400 (quattrocento/00). Il Fornitore avrà facoltà di presentare le proprie giustificazioni entro 10 (dieci) giorni dalla notifica della contestazione. Trascorso tale termine o qualora le giustificazioni non consegnato; • per mancato rilascio della documentazione siano soddisfacenti, Coni Servizi provvederà a fine contratto o mancato aggiornamento della stessa potrà essere applicata una penale pari al 1% detrarre l’importo delle penali mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del valore contrattuale del servizio rapportato ad un periodo di 3 (tre) mesi; • per ogni ora di sospensione del servizio, che non sia determinata da eventi di forza maggiore, potrà essere applicata una penale di € 100,00; • per ogni inadempienza a fine contratto, di cui all'art. 42 del presente capitolato speciale, potrà essere applicata una penale di € 320,00. Fuori dai casi sopra indicati, per ogni parziale, imperfetta o mancata esecuzione del servizio nei termini e modi indicati dalle presenti capitolato speciale, che non sia imputabile alla Provincia di Brescia, mese nel quale viene assunto il provvedimento ovvero a forza maggiore o trattenere l’importo dalla garanzia definitiva; il Fornitore in quest’ultimo caso, dovrà provvedere a caso fortuito, potrà essere applicata una penalità pari al 1% del canone mensile, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Le penali verranno comminate previa contestazione scritta e saranno trattenute secondo quanto previsto all'art. 50 del presente capitolato speciale. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi verranno contestati all’affidataria dalla Provincia di Brescia per iscritto. La ditta potrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni alla Provincia di Brescia ripristinare nel suo valore la garanzia definitiva nel termine massimo di 5 10 (cinquedieci) giorni solari dal ricevimento della contestazionegiorni. Qualora dette deduzioni non nel corso di un semestre siano accoglibili applicate almeno 4 penali dello stesso tipo, Coni Servizi si riserva il diritto di risolvere il Contratto incamerando la garanzia definitiva, senza che il Fornitore abbia nulla a giudizio della Provincia, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate all’affidataria le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento, pretendere e fatto salvo il diritto di Coni Servizi al risarcimento dell’eventuale maggior dannodegli ulteriori danni. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente. Qualora la penale applicata raggiunga il 10% dell’importo contrattuale, Coni Servizi avrà la facoltà di risolvere il Contratto, incamerando la Garanzia definitiva. La legittima applicazione delle penali previste nel presente Contratto, costituisce un credito liquido, certo ed esigibile, che ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ha la facoltà di compensare con i crediti vantati dal Fornitore.
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Penalità. L’affidataria riconosce alla Provincia il diritto 1. In caso di applicare mancata o non perfetta esecuzione delle prestazioni, al concessionario saranno applicate le seguenti penalitàpenali: • Sospensione del servizio fino alla riattivazione € 200,00 al giorno Mancata esposizione del listino ASSOBAR nei locali e/o mancata esposizione dei prezzi sulle singole tipologie di prodotti esposti in vendita all’interno dei locali € 250,00 al giorno fino all’adempimento; Mancata attivazione e/o volturazione delle utenze € 100,00 al giorno fino a 10 gg. dall’inizio del servizio salvo che il ritardo non si imputabile al concessionario Vendita di generi avariati, adulterati e contenenti sostante nocive e comunque non € 250,00 al giorno corrispondenti alle disposizioni in materia di igiene e sanità pubblica Personale addetto alla manipolazione, preparazione e distribuzione inosservante degli adempimenti sanitari previsti dalla normativa di settore per causa del concessionario € 250,00 a persona all’adempimento al giorno fino Mancato e/o inadeguato smaltimento dei rifiuti e/o mancata e/o inadeguata pulizia dei locali e delle relative pertinenze/zone circostanti 200 € al giorno per inadempimento ogni giorno di ritardo nelle diverse fasi Mancata contabilizzazione degli incassi 500 € per ogni violazione accertata Inadempienze reportistica relative agli obblighi di avvio del servizioda un minimo di 100,00 € ad un massimo di 300,00 € per ogni inadempienza Inadempienze relative agli obblighi di etichettatura dei prodotti, relativamente a quanto indicato nel cronoprogramma presentato in sede dell’indicazione della scadenza e di offerta potrà essere applicata una penale pari a eventuali componenti allergeniche da un minimo di 100,00 € 70,00; • decorsi tre mesi dall’avvio del servizio (periodo transitorio), in caso ad un massimo di mancato 300,00 € per ogni inadempienza Inadempienze relative al rispetto dei Service Level Agreement verranno applicate le penalità previste all'artCAM e della Dir. 38 del presente capitolato speciale); • il Supervisore dell’impresa cui fare riferimento dovrà essere sempre chiaramente individuabile, e eventuali variazioni dovranno essere comunicate con almeno dieci giorni UE sulla riduzione delle plastiche da un minimo di preavviso; in caso contrario verrà applicata una penale 100,00 € ad un massimo di 300,00 € 100,00 per ogni omessa comunicazione; • per assenza/mancata reperibilità inadempienza Ritardata corresponsione del Supervisore dell’impresa verrà applicata una penale canone mensile di concessione, delle royalties ovvero degli altri importi dovuti all’Amministrazione € 100,00 per ogni giorno in di ritardo.
2. Residualmente, qualora nella esecuzione del contratto siano rilevate ulteriori inadempienze gravi, l’Impresa a cui è affidato il servizio, anche parzialmente, non viene espletato; • per mancato, parziale o non corretto aggiornamento delle basi dati potrà essere applicata corrisponderà una penale del 2% del valore mensile del servizio; • Per ogni mancata segnalazione di alert ai sistemisti potrà essere applicata una penale di € 100,00; • da 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella consegna della reportistica potrà essere applicata una penale pari a € 70,00 per ciascun report non consegnato; • per mancato rilascio della documentazione a fine contratto o mancato aggiornamento della stessa potrà essere applicata una penale pari al 1% del valore contrattuale del servizio rapportato ad un periodo di 3 (tre) mesi; • per ogni ora di sospensione del servizio, manchevolezza che non sia determinata da eventi di forza maggiore, potrà essere applicata una penale di € 100,00; • per ogni inadempienza a fine contratto, di cui all'art. 42 del presente capitolato speciale, potrà essere applicata una penale di € 320,00. Fuori dai casi sopra indicati, per ogni parziale, imperfetta o mancata esecuzione del servizio nei termini e modi indicati dalle presenti capitolato speciale, che non sia imputabile alla Provincia di Brescia, ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, potrà essere applicata una penalità pari al 1% del canone mensile, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Le penali verranno comminate previa contestazione scritta e saranno trattenute secondo quanto previsto all'art. 50 del presente capitolato speciale. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi verranno contestati all’affidataria dalla Provincia di Brescia per iscritto. La ditta potrà comunicare gli verrà contestata per iscritto le proprie deduzioni alla Provincia di Brescia nel termine massimo di e per la quale, entro 5 (cinque) giorni solari liberi dal ricevimento della contestazionecomunicazione, non fosse in grado di produrre giustificazioni pertinenti e valide. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili L’entità della penale è definita a giudizio della Provinciadiscrezione dell’Amministrazione in rapporto alla gravità dell’inadempimento.
3. Per ottenere la rifusione dei danni, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicatoil rimborso di spese ed il pagamento di penalità, potranno essere applicate all’affidataria le penali come sopra indicate l’Amministrazione è autorizzata a decorrere dall’inizio dell’inadempimentorivalersi, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior dannomediante trattenute sul deposito cauzionale.
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Penalità. L’affidataria riconosce alla Provincia al Comune il diritto di applicare le seguenti penalità: • per ogni giorno di ritardo nelle diverse fasi di avvio del servizio, che non sia determinata da eventi di forza maggiore, relativamente a quanto indicato nel cronoprogramma presentato in sede di offerta potrà essere applicata una penale pari a € 70,00; • decorsi tre mesi dall’avvio del servizio (periodo transitorio), in caso di mancato rispetto dei Service Level Agreement verranno applicate le penalità previste all'art. 38 31 del presente capitolato speciale); • il Supervisore dell’impresa cui fare riferimento dovrà essere sempre chiaramente individuabile, e eventuali variazioni dovranno essere comunicate con almeno dieci giorni di preavviso; in caso contrario verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni omessa comunicazione; • per assenza/mancata reperibilità del Supervisore dell’impresa verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni giorno in cui il servizio, anche parzialmente, non viene espletato; • per mancato, parziale o non corretto aggiornamento delle basi dati potrà essere applicata una penale del 2% del valore mensile del servizio; • Per ogni mancata segnalazione di alert ai sistemisti potrà essere applicata una penale di € 100,00; • per ogni giorno di ritardo nella consegna della reportistica potrà essere applicata una penale pari a € 70,00 per ciascun report non consegnato; • per mancato rilascio della documentazione a fine contratto o mancato aggiornamento della stessa potrà essere applicata una penale pari al 1% del valore contrattuale del servizio rapportato ad un periodo di 3 (tre) mesi; • per ogni ora di sospensione del servizioservizio di assistenza, che non sia determinata da eventi di forza maggiore, potrà essere applicata una penale di € 100,00; • per ogni inadempienza a fine contratto, di cui all'art. 42 41 del presente capitolato speciale, potrà essere applicata una penale di € 320,00. Fuori dai casi sopra indicati, per ogni parziale, imperfetta o mancata esecuzione del servizio nei termini e modi indicati dalle presenti dal presente capitolato speciale, che non sia imputabile alla Provincia al Comune di BresciaImperia, ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, potrà essere applicata una penalità pari al 1% del canone mensile, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Le penali verranno comminate previa contestazione scritta e saranno trattenute secondo quanto previsto all'art. 50 41 del presente capitolato speciale. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi verranno contestati all’affidataria dalla Provincia dal Comune di Brescia Imperia per iscritto. La ditta potrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni alla Provincia al Comune di Brescia Imperia nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Provinciadel Comune, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate all’affidataria le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno.
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Penalità. L’affidataria riconosce Aeroporti di Puglia si riserva la facoltà, nel caso di inosservanza di norme contenute nel presente atto e nel contratto che si andrà a stipulare di comminare all’appaltatore penalità variabili secondo l'importanza dell'irregolarità commessa, del danno arrecato alla Provincia il diritto normale esecuzione del servizio e del ripetersi delle manchevolezze. Alla comminazione delle penali, nelle misure di applicare seguito indicate, si procederà in contraddittorio con l'Appaltatrice, mediante apposita nota scritta e previa acquisizione delle deduzioni fornite da quest'ultima, che avrà la facoltà di produrre nei 10 (dieci) giorni successivi alla contestazione. Le possibili penali risultano strutturate nel seguente modo:
a) nel caso di infrazioni di lieve entità, inadempimenti, ritardi o cattive esecuzioni del servizio, è fissata la penale di € 100,00 (diconsi eurocento/00) oltre alle spese per l'eventuale esecuzione d'ufficio delle prestazioni non eseguite o male effettuate, previa contestazione degli addebiti;
b) per le seguenti penalità: • gravi infrazioni, ove non si ravvisi la grave inadempienza che determini la rescissione del contratto, Aeroporti di Puglia si riserva più severe misure da adattarsi di volta in volta, previa contestazione di addebiti, contenute da un minimo di € 200,00 (diconsi euroduecento/00) ad un massimo di € 1.000,00 (diconsi euromille/00);
c) per ogni giorno di ritardo nelle diverse fasi dalla data di avvio inizio del servizio, relativamente a quanto indicato nel cronoprogramma presentato in sede di offerta potrà essere applicata servizio la ditta appaltatrice sarà sottoposta ad una penale pari a pecuniaria di € 70,00; • decorsi tre mesi dall’avvio del servizio 300,00 diconsi (periodo transitorioeurotrecento/00), in caso ;
d) l'appaltatrice dovrà provvedere all'adeguamento delle prestazioni di mancato rispetto dei Service Level Agreement verranno applicate le penalità previste all'artcui alle lett. 38 del presente capitolato speciale); • il Supervisore dell’impresa cui fare riferimento dovrà essere sempre chiaramente individuabile, a) e eventuali variazioni dovranno essere comunicate con almeno dieci giorni b) richiesto nei termini indicati da Aeroporti di preavviso; in Puglia. In caso contrario verrà sarà applicata una un’ulteriore penale pecuniaria di € 100,00 per ogni omessa comunicazione; • per assenza/mancata reperibilità del Supervisore dell’impresa verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni giorno in cui il servizio, anche parzialmente, non viene espletato; • per mancato, parziale o non corretto aggiornamento delle basi dati potrà essere applicata una penale del 2% del valore mensile del servizio; • Per ogni mancata segnalazione di alert ai sistemisti potrà essere applicata una penale di € 100,00; • 250,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna della reportistica potrà essere applicata una penale pari a € 70,00 nell'adeguamento, per ciascun report non consegnato; • per mancato rilascio della documentazione a fine contratto o mancato aggiornamento della stessa potrà essere applicata una penale pari al 1% del valore contrattuale del servizio rapportato ad un periodo massimo di 3 (tre) mesi; • per ogni ora giorni dieci. Trascorso inutilmente tale termine, Aeroporti di sospensione del servizio, che non sia determinata da eventi Puglia ha la facoltà di forza maggiore, potrà essere applicata una penale di € 100,00; • per ogni inadempienza a fine risolvere il contratto, di cui all'art. 42 del presente capitolato specialeincamerando la garanzia fideiussoria, potrà essere applicata una penale di € 320,00. Fuori dai casi sopra indicati, per ogni parziale, imperfetta o mancata esecuzione del servizio nei termini e modi indicati dalle presenti capitolato speciale, che non sia imputabile alla Provincia di Brescia, ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, potrà essere applicata una penalità pari al 1% del canone mensile, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Le penali verranno comminate previa contestazione scritta dei maggiori danni, senza che l'appaltatrice possa pretendere indennizzi e saranno trattenute secondo quanto previsto all'art. 50 del presente capitolato speciale. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali compensi di cui ai precedenti commi verranno contestati all’affidataria dalla Provincia di Brescia per iscritto. La ditta potrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni alla Provincia di Brescia nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Provincia, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate all’affidataria le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior dannosorta.
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Sources: Disciplinare Di Gara E Condizioni Generali Di Contratto
Penalità. L’affidataria riconosce In casi di ripetute violazione degli obblighi derivanti dalla concessione, dopo due diffide ad adempiere notificate con le modalità e nel rispetto dei termini previsti per l’avvio del procedimento di cui all’Art. 25 - “Risoluzione del contratto”, il Concedente, qualora ritenga che l’entità delle violazioni non sia tale da comportare la risoluzione del contratto, può applicare una penale, graduata in relazione alla Provincia il diritto di applicare le seguenti penalità: • per ogni giorno di ritardo nelle diverse fasi di avvio del serviziogravità dell’inadempimento, relativamente a quanto indicato nel cronoprogramma presentato in sede di offerta potrà essere applicata una penale pari non superiore alla cauzione definitiva versata e comunque non inferiore a € 70,00; • decorsi tre mesi dall’avvio del servizio 250,00, che verrà determinata dal Dirigente Responsabile dell’Ufficio di Piano e detratta dagli importi dovuti dal Comune al concessionario a titolo di eventuale compartecipazione al pagamento della retta (periodo transitoriomediate i buoni di conciliazione), in caso base ai seguenti livelli:
a) € 250,00 = per inadempienze ritenute lievi (ad esempio: attivazione di interventi ammissibili, ma non preventivamente concordati/comunicati al referente del Comune, mancata sostituzione del personale entro due giorni lavorativi, non rispetto dei termini contrattuali in tema di trasporti, fornitura pasti e servizi accessori);
b) € 500,00 = per inadempienze ritenute di media gravità (ad esempio: utilizzo di personale con curriculum diverso da quello indicato, cambiamento di personale senza comunicazione al referente del Comune, mancato rispetto degli orari, modifica non concordata dei compiti e delle azioni stabiliti nel Comune del progetto individuale, mancata sostituzione del personale entro 6 giorni lavorativi, mancata presentazione delle relazioni nei termini previsti, mancato rispetto dei Service Level Agreement verranno applicate le penalità previste all'arttermini contrattuali in materia di pulizia e sanificazione degli ambienti);
c) € 1.000,00 = per inadempienze ritenute gravi (ad esempio: non garantire la continuità del servizio nelle more di espletamento di nuove procedure, mancato espletamento del servizio anche per un solo giorno e senza giustificato motivo, utilizzo di personale non professionalmente idoneo, totale inadempimento dei compiti e delle azioni stabiliti nel Comune del progetto individuale). 38 del Qualsiasi ulteriore violazione degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato speciale); • il Supervisore dell’impresa cui fare riferimento potrà comportare l’applicazione di una penalità in funzione della gravità dell’infrazione. In caso di recidiva della medesima violazione (due violazioni) la penale corrispondente deve essere raddoppiata. L’applicazione della penalità dovrà essere sempre chiaramente individuabilepreceduta da regolare contestazione dell’inadempienza con raccomandata con avviso di ritorno, alla quale il Concessionario avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro e eventuali variazioni dovranno essere comunicate con almeno dieci non oltre 10 giorni di preavviso; in caso contrario verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni omessa comunicazione; • per assenza/mancata reperibilità del Supervisore dell’impresa verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni giorno in cui il servizio, anche parzialmente, non viene espletato; • per mancato, parziale o non corretto aggiornamento delle basi dati potrà essere applicata una penale del 2% del valore mensile del servizio; • Per ogni mancata segnalazione di alert ai sistemisti potrà essere applicata una penale di € 100,00; • per ogni giorno di ritardo nella consegna della reportistica potrà essere applicata una penale pari a € 70,00 per ciascun report non consegnato; • per mancato rilascio della documentazione a fine contratto o mancato aggiornamento della stessa potrà essere applicata una penale pari al 1% del valore contrattuale del servizio rapportato ad un periodo di 3 (tre) mesi; • per ogni ora di sospensione del servizio, che non sia determinata da eventi di forza maggiore, potrà essere applicata una penale di € 100,00; • per ogni inadempienza a fine contratto, di cui all'art. 42 del presente capitolato speciale, potrà essere applicata una penale di € 320,00. Fuori dai casi sopra indicati, per ogni parziale, imperfetta o mancata esecuzione del servizio nei termini e modi indicati dalle presenti capitolato speciale, che non sia imputabile alla Provincia di Brescia, ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, potrà essere applicata una penalità pari al 1% del canone mensile, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Le penali verranno comminate previa contestazione scritta e saranno trattenute secondo quanto previsto all'art. 50 del presente capitolato speciale. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi verranno contestati all’affidataria dalla Provincia di Brescia per iscritto. La ditta potrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni alla Provincia di Brescia nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento della contestazione. In caso di mancata risposta, o nel caso in cui le giustificazioni presentate dal Concessionario siano ritenute insufficienti, il Comune capofila assumerà il provvedimento di applicazione della penale, che verrà comunicato con raccomandata con avviso di ritorno. L’importo della penale verrà trattenuto sui pagamenti delle prestazioni effettuate o sul deposito cauzionale, a insindacabile giudizio del Comune capofila. Qualora dette deduzioni ricorrano gli estremi di gravità di cui dell’Art. 20 rubricato “Risoluzione del contratto” l’applicazione della penalità non siano accoglibili a giudizio della Provinciaesclude l’attivazione del procedimento ex art. 1456 del Codice Civile. Se il Concessionario sarà sottoposto al pagamento di n. 3 (tre) penali annuali, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno il contratto potrà essere applicate all’affidataria le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior dannorisolto dalla Stazione concedente.
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Sources: Concessione Per Servizi Sociali
Penalità. L’affidataria riconosce alla Provincia il diritto di applicare le Se durante lo svolgimento del servizio fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto nel presente Capitolato o comunque nelle disposizioni da esso richiamate, si procederà, con riferimento ai singoli mezzi, all’applicazione delle seguenti penalità: • :
1. una penalità pari ad € 5.000,00 (cinquemila) per ogni giorno giornata di ritardo nelle diverse fasi mancata prestazione di avvio del servizio, relativamente a quanto indicato nel cronoprogramma presentato in sede di offerta potrà essere applicata una penale pari a € 70,00; • decorsi tre mesi dall’avvio del servizio (periodo transitoriogiornata intera o parziale);
2. una penalità pari ad € 1.000,00 (mille) giornalieri:
a) qualora l’Impresa non abbia provveduto, nei termini previsti dalla richiesta dell’ufficio comunale competente, alla sostituzione del personale non idoneo al servizio;
b) per mancata segnalazione di eventuali incidenti, sinistri, collisioni, etc. nei tempi previsti (entro la giornata);
c) in caso di mancato rispetto rilievi alle condizioni igienico sanitarie degli automezzi adibiti al servizio di cui al presente Capitolato;
d) per variazione dei Service Level Agreement verranno applicate le penalità previste all'art. 38 percorsi o di fermate non preventivamente autorizzate;
e) qualora l’Impresa non utilizzi la tipologia degli automezzi individuati per i singoli percorsi;
f) qualora l’Impresa non rispetti i tempi di messa in servizio dei nuovi mezzi previsti nel piano di ammodernamento del presente capitolato speciale); • il Supervisore dell’impresa cui fare riferimento dovrà essere sempre chiaramente individuabileparco mezzi, e eventuali variazioni dovranno essere comunicate con almeno dieci giorni è prevista una franchigia di preavviso; in 15 giorni;
g) nel caso contrario verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni omessa comunicazione; • per assenza/mancata reperibilità del Supervisore dell’impresa verrà applicata una penale altra infrazione rilevata dagli organi di € 100,00 per ogni giorno in cui il serviziocontrollo, anche parzialmente, se non viene espletato; • per mancato, parziale o non corretto aggiornamento delle basi dati potrà essere applicata una penale del 2% del valore mensile del servizio; • Per ogni mancata segnalazione di alert ai sistemisti potrà essere applicata una penale di € 100,00; • per ogni giorno di ritardo compresa nella consegna della reportistica potrà essere applicata una penale pari a € 70,00 per ciascun report non consegnato; • per mancato rilascio della documentazione a fine contratto o mancato aggiornamento della stessa potrà essere applicata una penale pari al 1% del valore contrattuale del servizio rapportato ad un periodo di 3 (tre) mesi; • per ogni ora di sospensione del servizio, che non sia determinata da eventi di forza maggiore, potrà essere applicata una penale di € 100,00; • per ogni inadempienza a fine contratto, casistica di cui all'artal presente articolo.
3. 42 del presente capitolato speciale, potrà essere applicata una penale di € 320,00. Fuori dai casi sopra indicati, per ogni parziale, imperfetta o mancata esecuzione del servizio nei termini e modi indicati dalle presenti capitolato speciale, che non sia imputabile alla Provincia di Brescia, ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, potrà essere applicata una penalità pari al 1% ad € 500,00 giornalieri:
a) qualora l’Impresa non rispetti il tempo massimo di permanenza degli alunni sui mezzi e di attesa all’entrata o all’uscita della scuola, prescritto dal presente Capitolato, salvo diversa autorizzazione da parte della Stazione Appaltante;
b) per mancata applicazione sui mezzi della segnaletica richiesta, sia anteriore che posteriore;
c) per mancato utilizzo della divisa o mancata identificazione del canone mensilepersonale.
4. per eventuali inadempienze contrattuali non contemplate ai precedenti punti, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggiore dannola Stazione Appaltante applicherà penali variabili da un minimo di € 250,00 (duecentocinquanta) ad un massimo di € 1.000,00 (mille) giornaliere, in rapporto alla gravità dell’inadempienza e a proprio insindacabile giudizio.
5. Le penali verranno comminate previa contestazione scritta e saranno trattenute secondo quanto previsto all'art. 50 del presente capitolato speciale. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione in caso di recidiva delle penali violazioni di cui ai precedenti commi verranno contestati all’affidataria dalla Provincia punti, le penalità saranno prima raddoppiate e poi triplicate. L’applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione scritta inoltrata a mezzo PEC dall’Amministrazione concedente all’Impresa, la quale avrà facoltà di Brescia per iscritto. La ditta potrà comunicare per iscritto presentare le proprie deduzioni alla Provincia controdeduzioni entro e non oltre 5 giorni dalla data di Brescia nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della ProvinciaIl Comune, ovvero non vi sia stata risposta o fatta salva la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate all’affidataria le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale prova di maggior danno, procederà al recupero delle penalità mediante ritenuta diretta sui crediti o sulla cauzione che, in quest’ultimo caso, dovrà essere reintegrata entro i 15 giorni successivi alla data del prelievo. L’applicazione della/e penalità di cui sopra è indipendente da ulteriori diritti spettanti al Comune per eventuali violazioni contrattuali verificatesi.
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Sources: Capitolato Speciale Di Appalto
Penalità. L’affidataria riconosce alla Provincia il diritto Con riferimento ai servizi di applicare cui all'art. 3 lett. A) Centro Unico Prenotazioni, gli stessi dovranno essere garantiti senza soluzione di continuità nei limiti di volume e nel rispetto dell'articolazione organizzativa stabilita, di cui all’Allegato 1) L'eventuale interruzione dei servizi CUP determinata da assenze per malattie, ferie, permessi, maternità, infortunio, ecc., di uno o più operatori di Sanitaservice che pregiudichino la funzionalità del servizio, deve essere tempestivamente comunicata al Direttore/Dirigente della Struttura ASL e, nel caso di assenza superiore a mesi due immediatamente ripristinata anche mediante altro operatore con pari o superiore professionalità. In mancanza di ripristino immediato saranno previste le seguenti penalità: • mancato riconoscimento del servizio per tutta la durata dell'interruzione; • risarcimento eventuale danno derivante all'ASL o a terzi in conseguenza del mancato ripristino ed erogazione dei servizi, nella misura massima di € 500,00 per ogni giorno di ritardo nelle diverse fasi di avvio del servizio, relativamente a quanto indicato nel cronoprogramma presentato in sede di offerta potrà essere applicata una penale pari a € 70,00; • decorsi tre mesi dall’avvio del servizio (periodo transitorio), in caso di mancato rispetto dei Service Level Agreement verranno applicate le penalità previste all'artdisservizio rilevato. 38 del presente capitolato speciale); • il Supervisore dell’impresa cui fare Con riferimento dovrà essere sempre chiaramente individuabile, e eventuali variazioni dovranno essere comunicate con almeno dieci giorni di preavviso; in caso contrario verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni omessa comunicazione; • per assenza/mancata reperibilità del Supervisore dell’impresa verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni giorno in cui il servizio, anche parzialmente, non viene espletato; • per mancato, parziale o non corretto aggiornamento delle basi dati potrà essere applicata una penale del 2% del valore mensile del servizio; • Per ogni mancata segnalazione di alert ai sistemisti potrà essere applicata una penale di € 100,00; • per ogni giorno di ritardo nella consegna della reportistica potrà essere applicata una penale pari a € 70,00 per ciascun report non consegnato; • per mancato rilascio della documentazione a fine contratto o mancato aggiornamento della stessa potrà essere applicata una penale pari al 1% del valore contrattuale del servizio rapportato ad un periodo di 3 (tre) mesi; • per ogni ora di sospensione del servizio, che non sia determinata da eventi di forza maggiore, potrà essere applicata una penale di € 100,00; • per ogni inadempienza a fine contratto, servizi di cui all'art. 42 del presente capitolato speciale3 lett. B) Supporto tecnico/amministrativo, potrà essere applicata eventuali gravi ritardi e/o inadempimenti nello svolgimento delle attività sopra riportate causeranno: • l'addebito a Sanitaservice delle sanzioni pecuniarie derivanti dalle sanzioni amministrative civili e/o contabili inflitte da parte delle Autorità preposte all’ASL LE; • l'addebito di una penale dell'importo massimo di € 320,00. Fuori dai casi sopra indicati, 500,00 per ogni parzialeirregolarità, imperfetta disservizio o mancata esecuzione del servizio nei termini mancanza rilevata dal Direttore/Dirigente della Struttura ASL preposta e modi indicati dalle presenti capitolato specialeconfermata a seguito di contraddittorio tra le parti, che non sia imputabile alla Provincia di Brescia, ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, potrà essere applicata una penalità pari al 1% del canone mensile, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Le penali verranno comminate previa contestazione scritta e saranno trattenute secondo quanto previsto all'art. 50 del presente capitolato speciale. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi verranno contestati all’affidataria dalla Provincia di Brescia qualora lo stesso abbia avuto esito negativo per iscritto. La ditta potrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni alla Provincia di Brescia nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Provincia, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate all’affidataria le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior dannoSanitaservice.
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Sources: Contratto Di Servizio
Penalità. L’affidataria riconosce alla Provincia il diritto L’aggiudicatario, nell’esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato, ha l’obbligo di applicare uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e contrattuali, oltre che alle disposizioni del presente capitolato ed altre eventuali future direttive emanate dal Comune. Nel caso vengano riscontrate le irregolarità di seguito specificate, sono previste le seguenti penalità: • - € 100,00 (cento) per l’uso negligente degli arredi, delle attrezzature e delle apparecchiature presenti nelle strutture, oltre all’obbligo del risarcimento del danno subito; - € 100,00 (cento) in caso di mancata o ritardata presentazione al Comune dei registri delle presenze; - € 100,00 (cento) ogni giorno qual volta una educatrice prenda servizio con un ritardo di ritardo nelle diverse fasi orario superiore ai trenta minuti rispetto a quello concordato; - € 300,00 (trecento) in caso di avvio comportamento scorretto o sconveniente del serviziopersonale educativo nei confronti degli utenti, relativamente a quanto indicato nel cronoprogramma presentato salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento; - € 300,00 (trecento) in sede caso di offerta potrà essere applicata una penale pari a € 70,00mancata immediata sostituzione del personale assente; • decorsi tre mesi dall’avvio del servizio -€ 300,00 (periodo transitorio), trecento) in caso di mancato rispetto dei Service Level Agreement verranno applicate le penalità previste all'art. 38 del presente capitolato speciale)della normativa regionale relativa al rapporto educatore/bambino; • il Supervisore dell’impresa cui fare riferimento dovrà essere sempre chiaramente individuabile, e eventuali variazioni dovranno essere comunicate con almeno dieci giorni di preavviso; - € 500,00 (cinquecento) in ogni caso contrario verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni omessa comunicazione; • per assenza/mancata reperibilità del Supervisore dell’impresa verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni giorno in cui una educatrice non rispetti il divieto di assumere incarichi extra a favore dei minori e/o delle famiglie che usufruiscono del servizio, anche parzialmente, non viene espletato; • per mancato, parziale o non corretto aggiornamento . -In caso di violazioni delle basi dati potrà essere applicata norme del Codice di Comportamento da parte dell’impresa aggiudicataria si applicherà una penale del 2pena pecuniaria variabile dallo 0,3% allo 0,5% del valore mensile del servizio; • Per ogni mancata segnalazione relativo contratto commisurata all’entità del danno effettivo subito nell’esecuzione del contratto, alla gravità della violazione e/o al danno all’immagine. Qualora l’impresa aggiudicataria reiteri la violazione delle norme di alert ai sistemisti potrà essere applicata una penale cui al Codice di € 100,00; • per ogni giorno di ritardo nella consegna della reportistica potrà essere applicata una penale pari a € 70,00 per ciascun report non consegnato; • per mancato rilascio della documentazione a fine contratto o mancato aggiornamento della stessa potrà essere applicata una penale pari al 1Comportamento si applicherà la pena maggiorata variabile dallo 0,6% allo 0,8% del valore contrattuale del servizio rapportato ad un periodo relativo contratto. In caso di 3 (tre) mesi; • per ogni ora di sospensione del servizio, che non sia determinata da eventi di forza maggiore, potrà essere applicata una penale di € 100,00; • per ogni inadempienza a fine contratto, eventuale ed ulteriore reiterazione delle violazioni delle norme di cui all'artal richiamato codice si procederà alla risoluzione del contratto. 42 del presente capitolato speciale, potrà essere applicata una penale In tutti i casi di € 320,00. Fuori dai casi sopra indicati, per ogni parziale, imperfetta o mancata esecuzione del servizio nei termini e modi indicati dalle presenti capitolato speciale, che non sia imputabile alla Provincia violazioni delle norme di Brescia, ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, potrà essere applicata una penalità pari cui al 1% del canone mensile, fatto salvo Codice di Comportamento resta fermo il pieno diritto della stazione appaltante di chiedere ed ottenere il risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Le penali verranno comminate previa contestazione scritta e saranno trattenute secondo quanto previsto all'art. 50 del presente capitolato specialedei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi verranno contestati all’affidataria dalla Provincia di Brescia per iscritto. La ditta potrà comunicare per iscritto all’aggiudicatario dall’Ente; l’aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni alla Provincia di Brescia all’Ente nel termine massimo di 5 n. 10 (cinquedieci) giorni solari dal ricevimento della dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Provinciadall’Ente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere saranno applicate all’affidataria all’ aggiudicatario le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. In mancanza di pagamento, da parte dell’ aggiudicatario, delle sanzioni irrogate, il Comune potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all’ aggiudicatario a qualsiasi titolo, ovvero avvalersi della garanzia, ove prevista o delle eventuali altre garanzie rilasciate dall’ aggiudicatario senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’aggiudicatario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto salvo sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’aggiudicatario prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto del Comune a richiedere il risarcimento dell’eventuale degli eventuali maggior dannodanni.
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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto
Penalità. L’affidataria riconosce Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Contratto e dal Capitolato speciale e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione del servizio come descritto nel Capitolato speciale e nell’offerta tecnica (progetto) presentata in sede di gara, il Comune, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare al Concessionario delle penali, variabili a seconda della gravità del caso. L’eventuale applicazione delle penali non esime il Concessionario dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità del servizio offerto. Le penali vengono determinate dal Dirigente dell’Area Servizi alla Provincia il diritto Persona in base ai seguenti parametri:
a) per ogni inadempienza lieve: € 4.000,00;
b) per ogni inadempienza media: € 7.000,00;
c) per ogni inadempienza grave: € 10.000,00 Si indicano alcuni casi di applicare le seguenti penalitàinadempienza lieve, l’elenco è esemplificativo e non esaustivo: • per assistenza psichiatrica, odontoiatrica, infermieristica o fisioterapica ridotto dal 10% al 20% rispetto a quanto previsto dall’art. 4 “Potenziamento degli standard di assistenza” del Capitolato speciale o dall’offerta tecnica (progetto) presentata in sede di gara; • in una settimana, una volta sola: mancata presenza contemporanea di almeno tre operatori sociosanitari o ausiliari socioassistenziali dalle ore 20.00 alle ore 8.00 (art. 4 “Potenziamento degli standard di assistenza” del Capitolato speciale); • ogni giorno di ritardo nelle diverse fasi di avvio del servizio, relativamente nella sostituzione degli operatori rispetto a quanto indicato nel cronoprogramma presentato in sede di offerta potrà essere applicata una penale pari a € 70,00all’art. 11 “Sostituzione degli operatori” del Capitolato speciale; • decorsi tre mesi dall’avvio per ogni ospite impossibilitato a partecipare ai soggiorni climatici, assenza della relativa certificazione medica (art. 22 “Soggiorni climatici” del servizio (periodo transitorio), in caso di mancato rispetto dei Service Level Agreement verranno applicate le penalità previste all'art. 38 del presente capitolato Capitolato speciale); • il Supervisore dell’impresa mancata risoluzione, entro 12 (dodici) ore, delle criticità rilevate nel corso della reperibilità di cui fare riferimento dovrà essere sempre chiaramente individuabile, e eventuali variazioni dovranno essere comunicate con almeno dieci giorni di preavviso; in caso contrario verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni omessa comunicazioneall’art. 15 “Reperibilità” del Capitolato speciale; • per assenza/mancata reperibilità convocazione, di cui all’art. 25 “Commissione consultiva” del Supervisore dell’impresa verrà applicata Capitolato speciale, dell’Assistente sociale di riferimento; Si indicano alcuni casi di inadempienza media, l’elenco è esemplificativo e non esaustivo: • in una penale settimana, due volte di € 100,00 per ogni giorno in cui il servizio, anche parzialmente, non viene espletatoseguito: mancata presenza contemporanea di almeno tre operatori sociosanitari o ausiliari socioassistenziali dalle ore 20.00 alle ore 8.00 (art. 4 “Potenziamento degli standard di assistenza” del Capitolato speciale); • per mancatoassistenza psichiatrica, parziale odontoiatrica, infermieristica o non corretto aggiornamento delle basi dati potrà essere applicata una penale fisioterapica ridotto dal 21% al 50% rispetto a quanto previsto dall’art. 4 “Potenziamento degli standard di assistenza” del 2% del valore mensile del servizio; • Per ogni mancata segnalazione Capitolato speciale o dall’offerta tecnica (progetto) presentata in sede di alert ai sistemisti potrà essere applicata una penale di € 100,00gara; • per ogni giorno di ritardo nella consegna della reportistica potrà essere applicata una penale pari a € 70,00 per ciascun report non consegnatomancata reperibilità di cui all’art. 15 “Reperibilità” del Capitolato speciale; • servizio di lavanderia non conforme a quanto indicato all’art. 23 “Servizio di lavanderia” del Capitolato speciale; • mancato intervento di manutenzione ordinaria di cui all’art. 26 “Manutenzione ordinaria” del Capitolato speciale; • mancata consegna di uno dei documenti di cui all’art. 28 “Reportistica” del Capitolato speciale nei tempi ivi previsti; • mancata esibizione, nel corso della visita ispettiva, di cui all’art. 24 “Visite ispettive” del presente Contratto, di uno dei documenti ivi indicati. Si indicano alcuni casi di inadempienza grave, l’elenco è esemplificativo e non esaustivo: • mancata presenza contemporanea di almeno tre operatori sociosanitari o ausiliari socioassistenziali dalle ore 20.00 alle ore 8.00, per tre volte di seguito in una settimana (art. 4 “Potenziamento degli standard di assistenza” del Capitolato speciale); • assistenza psichiatrica, odontoiatrica, infermieristica o fisioterapica ridotto più del 50% rispetto a quanto previsto dall’art. 4 “Potenziamento degli standard di assistenza” del Capitolato speciale o dall’offerta tecnica (progetto) presentata in sede di gara; • superamento del limite del turnover di personale indicato agli artt. 9 “Turnover degli educatori” e 10 “Turnover del personale assistenziale” del Capitolato speciale; • mancata supervisione di cui agli artt. 12 “Supervisione tecnica operatori” e 13 “Supervisione organizzativa” del Capitolato speciale; • mancata formazione di cui all’art. 14 “Formazione” del Capitolato speciale; • mancata realizzazione dei soggiorni climatici di cui all’art. 22 “Soggiorni climatici” del Capitolato speciale; • mancato rilascio invio della documentazione a fine contratto o comunicazione di cui all’art. 16 “Inserimento degli ospiti – priorità Comune di Bresso” del Capitolato speciale; • mancato aggiornamento allestimento della stessa potrà essere applicata una penale pari al 1% camera ardente di cui all’art. 24 “Camera ardente” del valore contrattuale Capitolato speciale; • violazione grave degli obblighi in materia di sicurezza e prevenzione, sia per quanto espressamente previsto dal Contratto che per quanto comunque previsto dalle norme vigenti in materia; • mancato intervento di manutenzione straordinaria di cui all’art. 27 “Manutenzione straordinaria” del servizio rapportato ad un periodo di 3 (tre) mesiCapitolato speciale; • per ogni ora mancata realizzazione di sospensione uno degli interventi dichiarati nell’offerta tecnica (progetto) presentata in sede di gara, con particolare riferimento a: - modalità di attuazione del servizioprogetto individuale art. 14 della L. 328/2000; - attività di riabilitazione di mantenimento; - attività educative; - attività di cura della persona; - modalità di gestione dei pasti; - modalità di comunicazione con le famiglie degli ospiti e loro coinvolgimento nelle attività della RSD; - servizi offerti alle persone disabili residenti nel Comune; - piano di formazione del personale; - modalità di monitoraggio e verifica della qualità dei servizi; - miglioramento/sostituzione degli arredi; - sistemazione/miglioramento degli spazi esterni; - efficientamento dell'impianto di climatizzazione; L’applicazione della penale è preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, che inoltrata a mezzo PEC. Il Concessionario può presentare controdeduzioni entro e non sia determinata da eventi di forza maggiore, potrà essere applicata una penale di € 100,00; • per ogni inadempienza a fine contratto, di cui all'art. 42 del presente capitolato speciale, potrà essere applicata una penale di € 320,00. Fuori dai casi sopra indicati, per ogni parziale, imperfetta o mancata esecuzione del servizio nei termini e modi indicati dalle presenti capitolato speciale, che non sia imputabile alla Provincia di Brescia, ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, potrà essere applicata una penalità pari al 1% del canone mensile, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Le penali verranno comminate previa contestazione scritta e saranno trattenute secondo quanto previsto all'art. 50 del presente capitolato speciale. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi verranno contestati all’affidataria dalla Provincia di Brescia per iscritto. La ditta potrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni alla Provincia di Brescia nel termine massimo di 5 oltre 10 (cinquedieci) giorni solari dal ricevimento della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili In assenza di controdeduzioni, o nel caso in cui il Comune ritenga insufficienti le controdeduzioni presentate dal Concessionario, il Dirigente dell’Area Servizi alla Persona adotta il provvedimento di applicazione della penale, che viene comunicato a giudizio mezzo PEC. Il pagamento della Provinciapenale deve essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine il Comune si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso il Concessionario è tenuto a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto. Resta, ovvero non vi sia stata risposta in ogni caso, ferma la facoltà del Comune, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente la concessione e di affidarla, anche provvisoriamente, ad altro operatore economico, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva. Se si verificano complessivamente cinque o la stessa non sia giunta più inadempienze gravi, sanzionate con le relative penali, nel termine indicatocorso della Concessione, potranno essere applicate all’affidataria il Dirigente dell’Area Servizi alla Persona, oltre ad applicare le penali come penalità sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimentopreviste, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior dannoprocede alla risoluzione del Contratto e all’affidamento della gestione all’Operatore economico che segue nella graduatoria di gara, alle medesime condizioni del contratto in essere.
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Sources: Concessione Del Servizio Di Gestione Della Residenza Sanitaria Disabili
Penalità. L’affidataria riconosce alla Provincia Le penalità minime che il diritto Politecnico si riserva di applicare sono le seguenti penalitàseguenti: • Mancato rispetto del termine di cui agli articoli 2.4.2 del capo 1 e 12.1 12.2 del capo 2, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nelle diverse fasi di avvio del servizio, relativamente a quanto indicato nel cronoprogramma presentato in sede di offerta potrà essere applicata una penale pari a € 70,00per ogni Distributore; • decorsi tre mesi dall’avvio Mancata pulizia, con soluzioni detergenti, dei Distributori, delle zone immediatamente circostanti e dei portarifiuti (Cfr. articoli 2.4.2 e 6.2.2 del servizio (periodo transitorio), in caso di mancato rispetto dei Service Level Agreement verranno applicate le penalità previste all'art. 38 capo 1 e articolo 13.4 del presente capitolato specialecapo2); • il Supervisore dell’impresa cui fare riferimento dovrà essere sempre chiaramente individuabile, e eventuali variazioni dovranno essere comunicate con almeno dieci giorni Mancato rifornimento di preavviso; in caso contrario verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni omessa comunicazioneprodotti (Cfr. articolo 13.3 del capo 2); • per assenza/mancata reperibilità Mancato intervento tecnico di manutenzione (Cfr. articolo 13.2 del Supervisore dell’impresa verrà applicata una penale capo 2); • Mancata disponibilità all’esecuzione del controllo di € 100,00 cui all’articolo 9.2 del capo 1 per ogni giorno in cui il servizio, anche parzialmente, naturale e consecutivo di ritardo; € 100,00/Giorno • Modifica non viene espletatoautorizzata del prezzo di vendita dei prodotti (Cfr. sezione 5 del capo1); • per mancato, parziale Vendita o somministrazione di prodotti con caratteristiche merceologiche diverse da quelle previste dal Contratto o non corretto aggiornamento delle basi dati potrà essere applicata una penale concordate con il Politecnico (Cfr. sezione 14 del capo 2% ); € 200,00/Giorno • Variazione sia in aumento sia in diminuzione del valore mensile numero e della dislocazione dei Distributori automatici, in assenza della preventiva autorizzazione del servizioPolitecnico; • Per ogni mancata segnalazione Mancata attivazione o mancato rispetto del sistema di alert ai sistemisti potrà essere applicata una penale di € 100,00autocontrollo HACCP (Cfr. articolo 7.1 del capo 1 e articolo 15.1 del capo 2); • per ogni giorno Rilievi da parte dell’Ispettorato del Lavoro, ASL, ecc. € 500,00 a contestazione In caso di ritardo nella consegna applicazione di cinque (5) penali dello stesso tipo nell’anno, il Politecnico potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1456 c.c., con conseguente incameramento della reportistica potrà essere applicata una penale pari cauzione a € 70,00 per ciascun report non consegnato; • per mancato rilascio della documentazione a fine contratto o mancato aggiornamento della stessa potrà essere applicata una penale pari al 1% del valore contrattuale del servizio rapportato ad un periodo titolo di 3 (tre) mesi; • per ogni ora di sospensione del serviziopenalità ed indennizzo, che non sia determinata da eventi di forza maggiore, potrà essere applicata una penale di € 100,00; • per ogni inadempienza a fine contratto, di cui all'art. 42 del presente capitolato speciale, potrà essere applicata una penale di € 320,00. Fuori dai casi sopra indicati, per ogni parziale, imperfetta o mancata esecuzione del servizio nei termini e modi indicati dalle presenti capitolato speciale, che non sia imputabile alla Provincia di Brescia, ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, potrà essere applicata una penalità pari al 1% del canone mensile, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggiore dannoper maggiori danni (Cfr. Le penali verranno comminate previa contestazione scritta e saranno trattenute secondo quanto previsto all'art. 50 articolo 4.6 del presente capitolato specialecapo). Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle In caso di applicazione di dieci (10) penali nell’anno, il Politecnico potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1456 c.c., con conseguente incameramento della cauzione a titolo di cui ai precedenti commi verranno contestati all’affidataria dalla Provincia di Brescia per iscritto. La ditta potrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni alla Provincia di Brescia nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Provinciapenalità ed indennizzo, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate all’affidataria le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior dannoper maggiori danni (Cfr. articolo 4.6 del presente capo). Qualora dalla mancata, incompleta o ritardata esecuzione di una prestazione derivasse un intervento dei competenti organi di vigilanza (Ispettorato del Lavoro, ASL, ecc.) con contestazione di violazione di norme igieniche a carico del Politecnico, la S.A. si rivarrà sul Concessionario.
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Sources: Concessione Del Servizio Di Somministrazione Di Cibi E Bevande
Penalità. L’affidataria riconosce alla Provincia il diritto In caso di applicare mancato rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli precedenti verranno applicate le seguenti penalitàpenali di seguito specificate: • ritardo nella presa in carico dell’Ordine Esecutivo: € 500,00 per ogni giorno di ritardo nelle diverse fasi di avvio del servizio, relativamente a quanto indicato nel cronoprogramma presentato in sede di offerta potrà essere applicata una penale pari a € 70,00ritardo; • decorsi tre mesi dall’avvio ritardo nella predisposizione del servizio (periodo transitorio), in caso campione di mancato rispetto dei Service Level Agreement verranno applicate le penalità previste all'art. 38 del presente capitolato speciale); • il Supervisore dell’impresa cui fare riferimento dovrà essere sempre chiaramente individuabile, e eventuali variazioni dovranno essere comunicate con almeno dieci giorni di preavviso; in caso contrario verrà applicata una penale di stampa: € 100,00 per ogni omessa comunicazione; • per assenza/mancata reperibilità del Supervisore dell’impresa verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni giorno in cui il servizio, anche parzialmente, non viene espletato; • per mancato, parziale o non corretto aggiornamento delle basi dati potrà essere applicata una penale del 2% del valore mensile del servizio; • Per ogni mancata segnalazione di alert ai sistemisti potrà essere applicata una penale di € 100,00; • 500,00 per ogni giorno di ritardo; • ritardo nella consegna della reportistica potrà essere applicata una penale pari a degli avvisi al Recapitista: € 70,00 500,00 per ciascun report non consegnatoogni giorno di ritardo; • ritardo nel caricamento della rendicontazione in piattaforma: € 250,00 per mancato rilascio della documentazione ogni giorno di ritardo; • ritardo nella consegna degli atti cartacei conservati in archivio: € 250,00 per ogni giorno di ritardo; • ritardo nella conclusione dell’attività di migrazione dei dati e riconsegna dei documenti cartacei a fine contratto o mancato aggiornamento della stessa potrà essere applicata una penale pari al 1% del valore contrattuale del servizio rapportato ad un periodo di 3 (tre) mesi; • fornitura: € 500,00 per ogni ora giorno di sospensione ritardo; Nel caso di applicazione delle penali, la Stazione Appaltante provvederà a recuperare l’importo sulla fattura ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti. Fatte salve le cause di risoluzione previste dalla legislazione vigente, si conviene che la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione di diritto e con effetto immediato del presente contratto ex art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa):
1. qualora le transazioni finanziarie relative al Contratto medesimo vengano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, in violazione della richiamata L.136/2010 - sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
2. qualora durante l’esecuzione dell’appalto, vengano meno le condizioni richieste per la partecipazione alla procedura di gara a norma del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. o si dimostri che, in fase di appalto, siano state rese false dichiarazioni;
3. in caso di frode, di grave negligenza reiterata e di gravi violazioni delle norme di legge e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio;
4. qualora i ritardi maturati comportino un’applicazione della penale per un importo superiore al 10%, che non sia determinata o le inadempienze dovessero avere una frequenza o gravità tale da eventi creare serio pregiudizio alla regolare effettuazione della fornitura;
5. qualora la Società aggiudicataria violi gli obblighi derivanti dal DPR 62/2013;
6. in tutti gli altri casi altrove previsti nella documentazione di forza maggioregara e dall’art. 108 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. La risoluzione del contratto sarà intimata all’Aggiudicatario a mezzo invio di PEC e/o lettera raccomandata a/r, potrà essere applicata una penale addebitando all’impresa/operatore medesima le maggiori spese occorrenti per il completamento/esecuzione della fornitura in parola oltre gli eventuali ulteriori danni. Nel caso d’inadempienza grave, dalla quale possa desumersi la sopravvenuta inidoneità della Società aggiudicataria ad assolvere l’impegno assunto con la sottoscrizione del contratto d’appalto, la Stazione Appaltante, prima di € 100,00; • per ogni inadempienza a fine procedere alla risoluzione del contratto, richiederà alla Società aggiudicataria, tramite PEC o con lettera raccomandata a/r, di cui all'artformulare le proprie osservazioni entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione. 42 Contestualmente alla risoluzione del presente capitolato speciale, potrà essere applicata una penale di € 320,00. Fuori dai casi sopra indicati, per ogni parziale, imperfetta o mancata esecuzione del servizio nei termini e modi indicati dalle presenti capitolato speciale, che non sia imputabile alla Provincia di Brescia, ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, potrà essere applicata una penalità pari al 1% del canone mensilecontratto si procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dell’eventuale maggiore dannodei maggiori danni subiti. Le penali verranno comminate previa contestazione scritta e saranno trattenute secondo quanto previsto all'art. 50 del presente capitolato speciale. Gli Per le spese sostenute la Stazione Appaltante potrà rivelarsi su eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi verranno contestati all’affidataria dalla Provincia di Brescia per iscritto. La ditta potrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni alla Provincia di Brescia nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento crediti della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Provincia, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate all’affidataria le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior dannoSocietà aggiudicataria.
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Sources: Accordo Quadro
Penalità. L’affidataria riconosce alla Provincia L‘aggiudicatario, nell’esecuzione dei servizi, ha l’obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia, nonchè alle norme del presente capitolato. Nel caso di inosservanza e/o inadempimento dell’appaltatore agli obblighi sul medesimo gravanti, il diritto RUP invierà all’appaltatore stesso una diffida ad adempiere ai sensi dell’art. 1454 del codice civile e/o una contestazione di addebito, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per adempiere e/o per controdedurre. Trascorso inutilmente detto termine ovvero qualora non accolga le controdeduzioni presentate, il RUP potrà, a seconda della gravità dell’inadempienza: applicare le seguenti una sanzione a titolo di penalità: • per ogni giorno , nella misura prevista dal comma seguente; avviare la procedura di ritardo nelle diverse fasi risoluzione dal contratto, secondo l’art. 16 del presente capitolato. In caso di avvio applicazione di una penalità, essa è dovuta nella misura seguente:
a) qualora in caso di guasti dei mezzi, impedimento degli autisti e circostanze simili che possano compromettere il regolare svolgimento del servizio, relativamente a la Ditta, anche per il tramite degli autisti e/o degli addetti al servizio di accompagnamento, non si attivi prontamente per avvertire il Comune al fine di concordare il da farsi per creare il minore disagio possibile all’utenza: da € 300,00 (trecento/00) ad € 1000,00 (mille/00) per ogni episodio;
b) qualora in caso di guasti dei mezzi, impedimento degli autisti e circostanze simili che possano compromettere il regolare svolgimento del servizio, la Ditta, anche per il tramite degli autisti e/o degli addetti al servizio di accompagnamento, non si attivi prontamente far intervenire i mezzi di scorta e/o il personale previsto per le sostituzioni (vale comunque quanto indicato previsto al punto precedente): da € 300,00 (trecento/00) ad € 1000,00 (mille/00) per ogni episodio;
c) per utilizzo, non preventivamente concordato, di mezzi DIVERSI da quelli la cui disponibilità è stata dichiarata ai sensi dell’art. 8 del presente Capitolato: penale di € 300,00 (trecento/00) per ogni giornata di utilizzo di tali mezzi e nell’ambito della giornata € 100,00 (cento/00) per ogni mezzo;
d) per mancata o parziale percorrenza, non preventivamente autorizzata, del tragitto prescritto dalla quale scaturisca un disagio per l’utenza: penale da € 200,00 (duecento/00) ad € 500,00 (cinquecento/00) per ogni episodio;
e) per rifiuto di garantire alla stazione appaltante i servizi collaterali ed accessori con le modalità specificate nel cronoprogramma presentato presente Capitolato: penale di € 300,00 (trecento/00) per ogni episodio;
f) mancata rendicontazione mensile, in sede di offerta potrà essere applicata una penale pari a € 70,00; • decorsi tre mesi dall’avvio fatturazione, dei chilometri percorsi per il servizio di trasporto ordinario di cui all’art. 3, lett. a) e per i servizi collaterali ed accessori di cui all’art. 3, lett. b), nonché delle ore per l’effettuazione del servizio di accompagnamento: penale di € 300,00 (periodo transitoriotrecento/00) per ogni contestazione;
g) mancata produzione dei dati di cui all’art. 4 (n. km percorsi, tempi di percorrenza, bambini prelevati e depositati ecc.): penale di € 300,00 (trecento/00) per ogni scuolabus;
h) se a causa di un ingiustificato impedimento dell’autista (es. alla mattina non sente la sveglia) non vengano rispettati gli orari ed i percorsi concordati, e in conseguenza di ciò i bambini arrivino a scuola con un ritardo superiore ai dieci minuti o, addirittura, non vengano per niente prelevati presso le rispettive abitazioni: da € 300,00 (trecento/00) ad € 1.000,00 (mille/00) per ogni episodio;
i) per immotivato ritardo superiore a dieci minuti nel prelevare i bambini presso i rispettivi plessi scolastici: penale da € 300,00 (trecento/00) ad € 600,00 (seicento/00) per ogni episodio;
j) a seguito di controllo dei mezzi, constatazione da parte dell’Amministrazione che gli stessi non risultano puliti, in ordine e tecnicamente efficienti: penale di € 1.000,00 (mille/00) per ogni episodio;
k) mancato riscontro, nei tempi indicati, a richieste scritte da parte dell’Amministrazione inerenti il servizio (es. richiesta di documentazione, di dati, partecipazione ad incontri, ecc.): penale di € 200,00 (duecento/00) per ogni mancato riscontro;
l) trasporto di bambini non rientranti negli elenchi forniti dall’Ufficio competente: penale di € 400,00 (quattrocento/00) per ogni bambino;
m) atteggiamento da parte degli autisti non consono nei confronti dei bambini (a titolo puramente esemplificativo: fumare durante il trasporto, alzare immotivatamente la voce, percosse e simili, lasciare i bambini incustoditi sullo scuolabus, nel caso in cui lo scuolabus non partisse, fare scendere i bambini per spingerlo, e simili): penale da € 1.000,00 (mille/00) ad € 2.000,00 (duemila/00), salve le diverse e più gravi conseguenze anche dal punto di vista penale;
n) qualora venga ostacolata o del tutto impedita l’attività di controllo da parte dell’Ente (es. rispetto ai mezzi utilizzati per l’espletamento del servizio): penale da € 1.000,00 (mille/00) ad € 2.000,00 (duemila/00);
o) mancato utilizzo delle gomme termiche, così come prescritto all’art. 12g) del presente Capitolato: €
p) in caso di mancato imprevisti rispetto dei Service Level Agreement verranno applicate le penalità previste all'art. 38 del presente capitolato speciale); • il Supervisore dell’impresa cui fare riferimento dovrà essere sempre chiaramente individuabile, e eventuali variazioni dovranno essere comunicate con almeno dieci giorni alle modalità ordinarie di preavviso; in caso contrario verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni omessa comunicazione; • per assenza/mancata reperibilità del Supervisore dell’impresa verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni giorno in cui il servizio, anche parzialmente, non viene espletato; • per mancato, parziale o non corretto aggiornamento delle basi dati potrà essere applicata una penale del 2% del valore mensile del servizio; • Per ogni mancata segnalazione di alert ai sistemisti potrà essere applicata una penale di € 100,00; • per ogni giorno di ritardo nella consegna della reportistica potrà essere applicata una penale pari a € 70,00 per ciascun report non consegnato; • per mancato rilascio della documentazione a fine contratto o mancato aggiornamento della stessa potrà essere applicata una penale pari al 1% del valore contrattuale del servizio rapportato ad un periodo di 3 (tre) mesi; • per ogni ora di sospensione espletamento del servizio, che non sia determinata assumere iniziative – anche per quanto concerne i contatti con le famiglie e/o la scuola – senza avere prioritariamente e preventivamente informato il personale del Comune: penale da eventi di forza maggiore, potrà essere applicata una penale di € 100,00; • 300,00 (trecento/00) ad € 1.000,00 (mille/00) per ogni inadempienza episodio;
q) per ipotesi non rientranti nei numeri precedenti e ritenute equivalenti, nonché in tutte le ipotesi di mancato espletamento del servizio senza giustificato motivo ed in difformità a fine contrattoquanto previsto dal presente Capitolato Speciale d’Appalto: penale da € 300,00 (trecento/00) ad € 1.000,00 (mille/00); Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro i trenta giorni dalla comunicazione a mezzo pec, trascorsi i quali l’Amministrazione Comunale si potrà rivalere mediante trattenute sui crediti dell’aggiudicatario o sulla garanzia definitiva, che dovrà essere in tal caso reintegrata. L’applicazione della penalità di cui all'art. 42 sopra non pregiudica la facoltà del presente capitolato speciale, potrà essere applicata una penale Comune di € 320,00. Fuori dai casi sopra indicati, per ogni parziale, imperfetta o mancata esecuzione del servizio nei termini e modi indicati dalle presenti capitolato speciale, che non sia imputabile alla Provincia di Brescia, ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, potrà essere applicata una penalità pari al 1% del canone mensile, fatto salvo richiedere il risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Le penali verranno comminate previa contestazione scritta e saranno trattenute secondo quanto previsto all'art. 50 del presente capitolato speciale. Gli eventuali inadempimenti danno per le violazioni contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi verranno contestati all’affidataria dalla Provincia di Brescia per iscritto. La ditta potrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni alla Provincia di Brescia nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Provincia, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate all’affidataria le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior dannoverificatesi.
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Sources: Determination for Contracting
Penalità. L’affidataria riconosce alla Provincia La Ditta assicura e garantisce il diritto servizio di applicare le seguenti penalità: • per cui al presente capitolato sempre ed in ogni giorno caso, anche in presenza di ritardo nelle diverse fasi agitazioni sindacali, vertenze aziendali, scioperi di avvio fornitori o trasportatori, etc. Trattandosi di appalto di pubblica utilità e di servizi essenziali, la mancata prestazione del servizio, relativamente dovuta a quanto indicato nel cronoprogramma presentato in sede qualunque motivo, ivi inclusi quelli di offerta potrà essere applicata cui al precedente comma e che comporti per l’Amministrazione l’obbligo di provvedervi a propria cura, comporterà l’addebito alla Ditta delle spese a tale scopo sostenute dall’Amministrazione, oltre ad una penale pari come stabilita nel presente articolo. L’Amministrazione, previa contestazione scritta, applicherà nei casi di seguito indicati le corrispondenti penali: – fornitura di pasti preparati in base a menù non conformi alla tabella allegata al presente capitolato: da € 500,00 a € 70,001.000,00; • decorsi tre mesi dall’avvio – fornitura di pasti/alimenti per quantità e grammature non corrispondenti a quelle previste nella tabella allegata al presente capitolato: da € 600,00 a € 1.200,00; – fornitura di pasti/alimenti non conformi alle caratteristiche qualitative previste dalla tabella allegata al presente capitolato: da € 600,00 a € 1.500,00; – fornitura di pasti/alimenti nei giorni di funzionamento del servizio (periodo transitorio), in caso di numero e/o quantità inferiori a quelli ordinati: da € 300,00 a € 1.200,00; – mancato rispetto dell’orario di consegna dei Service Level Agreement verranno applicate pasti (con conseguente disservizio per l’utenza): da € 300,00 a € 1.200,00; – preavviso di sciopero non comunicato, ovvero comunicato prima dello sciopero ma oltre il termine di legge: da € 600,00 a € 1.200,00; – inosservanza di disposizioni impartite dalle competenti autorità sanitarie in ordine alla produzione, confezionamento, trasporto e distribuzione dei pasti, nonché in ordine alle condizioni igienico-sanitarie degli addetti ed alle condizioni e modalità d’uso di locali, servizi, attrezzature, ecc.: € 1.600,00; – ulteriori casi di violazione, inadempienza e ritardi nell’esercizio del contratto desumibili direttamente ed indirettamente dal contratto stesso oltre che dalle leggi e dai regolamenti vigenti: da € 50,00 a € 2.000,00. L’Amministrazione potrà inoltre chiedere il risarcimento dei danni conseguenti alle soprascritte infrazioni. Dove non espressamente previsto, le penalità previste all'artsi intendono per evento e/o operatore coinvolto. 38 del presente capitolato speciale); • il Supervisore dell’impresa cui fare riferimento È facoltà dell’Amministrazione applicare le sanzioni variabili a seconda della gravità e/o frequenza delle carenze rilevate. L’applicazione delle penali dovrà essere sempre chiaramente individuabile, preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza alla Ditta che avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e eventuali variazioni dovranno essere comunicate con almeno dieci non oltre 10 giorni di preavviso; in caso contrario verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni omessa comunicazione; • per assenza/mancata reperibilità del Supervisore dell’impresa verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni giorno in cui il servizio, anche parzialmente, non viene espletato; • per mancato, parziale o non corretto aggiornamento delle basi dati potrà essere applicata una penale del 2% del valore mensile del servizio; • Per ogni mancata segnalazione di alert ai sistemisti potrà essere applicata una penale di € 100,00; • per ogni giorno di ritardo nella consegna solari e consecutivi dalla notifica della reportistica potrà essere applicata una penale pari a € 70,00 per ciascun report non consegnato; • per mancato rilascio della documentazione a fine contratto o mancato aggiornamento della stessa potrà essere applicata una penale pari al 1% del valore contrattuale del servizio rapportato ad un periodo di 3 (tre) mesi; • per ogni ora di sospensione del servizio, che non sia determinata da eventi di forza maggiore, potrà essere applicata una penale di € 100,00; • per ogni inadempienza a fine contratto, di cui all'art. 42 del presente capitolato speciale, potrà essere applicata una penale di € 320,00. Fuori dai casi sopra indicati, per ogni parziale, imperfetta o mancata esecuzione del servizio nei termini e modi indicati dalle presenti capitolato speciale, che non sia imputabile alla Provincia di Brescia, ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, potrà essere applicata una penalità pari al 1% del canone mensile, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggiore dannocontestazione stessa. Le penali verranno comminate previa contestazione scritta e saranno trattenute secondo quanto previsto all'artriscosse mediante trattenuta sulla cauzione ovvero mediante trattenuta sulle somme regolarmente fatturate. 50 del presente capitolato specialeIl provvedimento con cui sia stata disposta la trattenuta della cauzione è notificato alla Ditta con l’invito a reintegrare la cauzione stessa. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali La cauzione parzialmente o integralmente trattenuta dovrà essere reintegrata entro 15 (quindici) giorni dalla data di notificazione di cui ai precedenti commi verranno contestati all’affidataria dalla Provincia di Brescia per iscritto. La ditta potrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni alla Provincia di Brescia nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Provinciasopra, ovvero non vi sia stata risposta o pena la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate all’affidataria le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior dannorisoluzione del contratto.
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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto
Penalità. L’affidataria riconosce alla Provincia 1. Per il diritto ritardato adempimento degli obblighi contrattuali la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare le seguenti penalità: • per ogni giorno di ritardo nelle diverse fasi di avvio del servizio, relativamente a quanto indicato nel cronoprogramma presentato in sede di offerta potrà essere applicata nei confronti dell'appaltatore una penale giornaliera pari a € 70,00; • decorsi tre mesi dall’avvio del servizio (periodo transitorio)allo 0,5 per mille dell'ammontare dell'importo contrattuale, in caso al lordo degli oneri di mancato rispetto dei Service Level Agreement verranno applicate le penalità previste all'artsicurezza e al netto dell'IVA.
2. 38 del presente capitolato speciale); • il Supervisore dell’impresa cui fare riferimento dovrà essere sempre chiaramente individuabile, e eventuali variazioni dovranno essere comunicate con almeno dieci giorni La Stazione Appaltante si riserva altresì la facoltà di preavviso; in caso contrario verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni omessa comunicazione; • per assenza/mancata reperibilità del Supervisore dell’impresa verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni giorno in cui il servizio, anche parzialmente, non viene espletato; • per mancato, parziale o non corretto aggiornamento applicare nei confronti dell’appaltatore delle basi dati potrà essere applicata una penale del 2% del valore mensile del servizio; • Per ogni mancata segnalazione di alert ai sistemisti potrà essere applicata una penale di € 100,00; • per ogni giorno di ritardo nella consegna della reportistica potrà essere applicata una penale pari a € 70,00 per ciascun report non consegnato; • per mancato rilascio della documentazione a fine contratto o mancato aggiornamento della stessa potrà essere applicata una penale pari al 1% del valore contrattuale del servizio rapportato ad un periodo di 3 (tre) mesi; • per ogni ora di sospensione del servizio, che non sia determinata da eventi di forza maggiore, potrà essere applicata una penale di € 100,00; • penali per ogni inadempienza a fine contratto, agli obblighi contrattuali. In particolare per le seguenti inadempienze gravi potranno applicarsi le seguenti penali: - mancata presenza in servizio di cui all'art. 42 del presente capitolato speciale, potrà essere applicata una penale di € 320,00. Fuori dai casi sopra indicati, un operatore previsto per ogni parziale, imperfetta o mancata la corretta esecuzione del servizio: euro 250,00.- - mancato rispetto degli orari di servizio del personale: € 100,00.- - mancato rispetto di un elemento di natura qualitativa dichiarato nell’offerta tecnica: euro 300,00.- - abbandono temporaneo del servizio: euro 500,00.- - mancata sostituzione dell’operatore nei termini e modi indicati dalle presenti capitolato specialeprevisti: euro 200,00.- - mancata sostituzione del personale che, che a giudizio della Stazione Appaltante, non sia imputabile alla Provincia ritenuto in grado di Bresciagarantite gli standard qualitativi previsti dal presente Capitolato e dal profilo professionale, ovvero a forza maggiore o a caso fortuitoentro il termine perentorio di 10 giorni: euro 200,00.-
3. L'applicazione delle penalità, potrà stabilita insindacabilmente dalla Stazione Appaltante, dovrà essere applicata una penalità pari al 1% del canone mensile, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggiore dannopreceduta da regolare contestazione dell'inadempienza. Le penali verranno comminate previa L'appaltatore avrà tempo 10 giorni dalla notifica della contestazione scritta e saranno trattenute secondo quanto previsto all'artper presentare le proprie controdeduzioni.
4. 50 del presente capitolato speciale. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione L'entità delle penali di cui ai precedenti commi al presente articolo non potrà in ogni caso superare complessivamente la percentuale del 10% dell'importo contrattuale, superato il quale è facoltà insindacabile della Stazione Appaltante di procedere alla risoluzione del contratto.
5. Le penalità verranno contestati all’affidataria dalla Provincia di Brescia per iscrittoapplicate mediante ritenuta diretta sulla garanzia definitiva o sul corrispettivo d'appalto.
6. La ditta potrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni alla Provincia Stazione Appaltante si riserva la facoltà di Brescia nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili fare eseguire da terzi il mancato od incompleto o trascurato servizio a giudizio della Provincia, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate all’affidataria le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno.spese dell’appaltatore
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Sources: Capitolato d'Appalto
Penalità. L’affidataria riconosce alla Provincia il diritto È riconosciuta facoltà al Comune di applicare le seguenti penalità: • :
a) nel caso di risoluzione del contratto per incapacità di eseguirlo, per negligenza nell’effettuare la fornitura, oppure per rifiuto della fornitura stessa al collaudo, sarà incamerata la cauzione e sarà esperita altresì l’azione in danno con rifusione al Comune dell’eventuale maggiore spesa sostenuta dallo stesso per la fornitura;
b) per ogni giorno lavorativo di ritardo nelle diverse fasi di avvio del serviziooltre i termini stabiliti all’articolo 2, relativamente a quanto indicato nel cronoprogramma presentato in sede di offerta potrà essere applicata una penale pari a € 70,00; • decorsi tre mesi dall’avvio del servizio (periodo transitoriopunto A), in caso di mancato rispetto dei Service Level Agreement verranno applicate le penalità previste all'art. 38 del presente capitolato speciale); • il Supervisore dell’impresa cui fare riferimento dovrà essere sempre chiaramente individuabile, e eventuali variazioni dovranno essere comunicate con almeno dieci giorni di preavviso; in caso contrario verrà viene applicata una penale di € 100,00 Euro 100,00= (cento/00) da trattenersi direttamente sull’importo dell’appalto, salvi i maggiori danni derivanti al Comune dall’inadempimento; se il ritardo sarà superiore a 30 (trenta) giorni il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto e/o applicare quanto previsto alla precedente lettera a);
c) per ogni omessa comunicazione; • per assenza/mancata reperibilità del Supervisore dell’impresa verrà giorno lavorativo di ritardo oltre i termini stabiliti all’articolo 2, punto B), viene applicata una penale di € 100,00 Euro 200,00= (duecento/00) da trattenersi direttamente sull’importo dell’appalto, salvi i maggiori danni derivanti al Comune dall’inadempimento; se il ritardo sarà superiore a 30 (trenta) giorni il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto e/o applicare quanto previsto alla precedente lettera a);
d) nel caso di non accettazione al collaudo e conseguente obbligo di modifica e/o sostituzione della parte di fornitura rifiutata, la penalità per la ritardata consegna dei prodotti non accettati, nella misura stabilita dalla precedente lettera b), decorrerà dalla data entro cui la fornitura doveva essere consegnata fino alla data in cui sarà consegnata, dopo l’esito favorevole del collaudo;
e) per ogni giorno lavorativo di ritardo oltre i termini stabiliti nel capitolato tecnico al punto 3.2.2 (servizi tecnici di assistenza, intervento in cui garanzia entro il servizio, anche parzialmente, non giorno lavorativo successivo alla chiamata) viene espletato; • per mancato, parziale o non corretto aggiornamento delle basi dati potrà essere applicata una penale del 2% del valore mensile del servizio; • Per ogni mancata segnalazione di alert ai sistemisti potrà essere applicata una penale di € 100,00; • per ogni giorno di ritardo nella consegna della reportistica potrà essere applicata una penale pari a € 70,00 per ciascun report non consegnato; • per mancato rilascio della documentazione a fine contratto o mancato aggiornamento della stessa potrà essere applicata una penale pari al 1% del valore contrattuale del servizio rapportato ad un periodo di 3 Euro 50,00= (trecinquanta/00) mesi; • per ogni ora di sospensione del servizio, che non sia determinata da eventi di forza maggiore, potrà essere applicata una penale di € 100,00; • per ogni inadempienza a fine contratto, di cui all'art. 42 del presente capitolato speciale, potrà essere applicata una penale di € 320,00. Fuori dai casi sopra indicati, per ogni parziale, imperfetta o mancata esecuzione del servizio nei termini e modi indicati dalle presenti capitolato speciale, che non sia imputabile alla Provincia di Brescia, ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, potrà essere applicata una penalità pari al 1% del canone mensile, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Le penali verranno comminate previa contestazione scritta e saranno trattenute secondo quanto previsto all'art. 50 del presente capitolato speciale. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi verranno contestati all’affidataria dalla Provincia di Brescia per iscrittotrattenersi direttamente sulla cauzione contrattuale. La ditta potrà comunicare Ditta aggiudicataria è tenuta in tal caso a reintegrare la cauzione contrattuale per iscritto le proprie deduzioni un importo pari alla Provincia di Brescia nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Provincia, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate all’affidataria le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior dannotrattenuta operata.
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Sources: Contract for Supply and Services
Penalità. L’affidataria riconosce alla Provincia il diritto di applicare le seguenti penalità: • per ogni giorno di ritardo nelle diverse fasi di avvio del Nel caso in cui dalle verifiche effettuate sul servizio, relativamente l’Amministrazione accertasse l’inosservanza, anche parziale, delle norme contenute nel presente Capitolato, sarà applicata all’Appaltatore una penale, a quanto indicato seconda della gravità dell’inadempienza. Resta inteso che nel cronoprogramma presentato caso si verificassero situazioni di maltrattamento degli animali si procederà alla denuncia di tali episodi alla competente Autorità Giudiziaria per l'adozione dei relativi provvedimenti di legge. L’applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, alla quale l’Appaltatore avrà facoltà di presentare controdeduzioni, supportate dalla documentazione ritenuta dallo stesso necessaria, entro e non oltre 10 giorni dalla notifica, mediante posta elettronica certificata, della contestazione. Si riporta di seguito una casistica di inadempienze, da intendersi esemplificativa e non esaustiva, che di norma comportano l’applicazione di una penale: - Inosservanza di prescrizioni in sede materia di offerta potrà essere applicata una penale pari a € 70,00; • decorsi tre mesi dall’avvio del personale adibito al servizio (periodo transitorio)es: comunicazioni, sostituzioni, inadempienze, discordanza tra il numero di persone impiegate e quello previsto dal presente Capitolato, inadeguato rapporto con il pubblico, ecc.): penale da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 1.000,00; - Inosservanza delle prescrizioni in caso materia di mancato rispetto dei Service Level Agreement verranno applicate le penalità assistenza medico veterinaria: penale da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 1.000,00; - Inosservanza di prescrizioni in materia di custodia, benessere, cura, alimentazione, recupero/cattura, trasporto: penale da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 1.000,00; - Inosservanza delle obbligazioni assunte con la presentazione dell’offerta tecnica: penale da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 1.000,00; - Inosservanza di prescrizioni in materia di pulizia e disinfezione, manutenzione ed attrezzature, adempimenti burocratici e informativi (adozioni, segnalazioni smarriti / trovati, sito web, ecc.): penale da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00; - Altre violazioni degli obblighi e delle prescrizioni previste all'art. 38 del dal presente capitolato speciale); • il Supervisore dell’impresa cui fare riferimento dovrà essere sempre chiaramente individuabile, e eventuali variazioni dovranno essere comunicate con almeno dieci giorni di preavviso; in caso contrario verrà applicata una non comprese nelle voci sopra riportate: penale da un minimo di € 100,00 per ogni omessa comunicazione; • per assenza/mancata reperibilità del Supervisore dell’impresa verrà applicata una penale 50,00 ad un massimo di € 100,00 per ogni giorno in cui il servizio500,00. Le penali sono cumulabili. La Stazione Appaltante, anche parzialmente, non viene espletato; • per mancato, parziale o non corretto aggiornamento delle basi dati potrà essere applicata una penale del 2% del valore mensile del servizio; • Per ogni mancata segnalazione di alert ai sistemisti potrà essere applicata una penale di € 100,00; • per ogni giorno di ritardo nella consegna della reportistica potrà essere applicata una penale pari a € 70,00 per ciascun report non consegnato; • per mancato rilascio della documentazione a fine contratto o mancato aggiornamento della stessa potrà essere applicata una penale pari al 1% del valore contrattuale del servizio rapportato ad un periodo di 3 (tre) mesi; • per ogni ora di sospensione del servizio, che non sia determinata da eventi di forza maggiore, potrà essere applicata una penale di € 100,00; • per ogni inadempienza a fine contratto, di cui all'art. 42 del presente capitolato speciale, potrà essere applicata una penale di € 320,00. Fuori dai casi sopra indicati, per ogni parziale, imperfetta o mancata esecuzione del servizio nei termini e modi indicati dalle presenti capitolato speciale, che non sia imputabile alla Provincia di Brescia, ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, potrà essere applicata una penalità pari al 1% del canone mensile, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggiore dannodel danno ulteriore (art. Le penali verranno comminate previa contestazione scritta 1382, comma 1, del codice civile), procederà al recupero della/e saranno trattenute secondo quanto previsto all'artpenalità mediante ritenuta diretta sui crediti dell’Appaltatore o sulla garanzia definitiva che, in quest’ultimo caso, dovrà essere reintegrata entro 15 giorni successivi alla data dell’avvenuta escussione. 50 del L’applicazione della/e penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti alla Stazione Appaltante per eventuali violazioni contrattuali verificatesi. In caso di violazione degli obblighi e delle prescrizioni previste dal presente capitolato speciale. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione la Stazione Appaltante si riserva di sostituirsi all’Appaltatore per sanare i disservizi riscontrati, imputando gli oneri sostenuti all’Appaltatore stesso, procedendo al recupero delle penali di cui ai precedenti commi verranno contestati all’affidataria dalla Provincia di Brescia per iscritto. La ditta potrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni alla Provincia di Brescia nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Provincia, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine somme come sopra indicato, potranno essere applicate all’affidataria le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior dannoe fatta salva l’applicazione delle penali.
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Penalità. L’affidataria riconosce alla Provincia il diritto 1. Le attività oggetto di affidamento devono essere pienamente e correttamente eseguite nel rigoroso rispetto delle tempistiche e delle modalità previste nel capitolato e nel piano di gestione presentato in sede di gara
2. Fermo restando quanto previsto in altre parti del presente capitolato, qualora si verificassero, da parte del concessionario, inadempimenti o ritardi – per cause non dipendenti dall’amministrazione ovvero da forza maggiore o caso fortuito – rispetto agli obblighi contrattuali, tali da non prevedere la risoluzione “de iure” del contratto, l’Amministrazione si riserva la facoltà di applicare le seguenti penalità: • penali sotto specificate:
a) per ogni giorno di ritardo nelle diverse fasi nel versamento della royalty, eccedente 10 (dieci giorni) e fino a 30 (trenta) giorni € 100,00;
b) per la vendita di avvio del serviziogeneri merceologici non autorizzati o con modalità non contemplate o non autorizzate nella presente concessione, relativamente a quanto indicato nel cronoprogramma presentato in sede dal giorno di offerta potrà essere applicata una penale pari a € 70,00; • decorsi tre mesi dall’avvio del servizio (periodo transitorio), in caso di mancato rispetto dei Service Level Agreement verranno applicate le penalità previste all'art. 38 del presente capitolato speciale); • il Supervisore dell’impresa cui fare riferimento dovrà essere sempre chiaramente individuabile, e eventuali variazioni dovranno essere comunicate con almeno dieci giorni di preavviso; in caso contrario verrà applicata una penale di accertamento della violazione sino al ripristino della regolarità: € 100,00 per ogni omessa comunicazione; • giorno;
c) per assenza/mancata reperibilità del Supervisore dell’impresa verrà applicata una penale negligenze e ritardi e sospensioni delle pulizie dei locali, tali da provocare un abbassamento dei livelli di qualità della prestazione, dal giorno di accertamento della violazione e sino al ripristino della regolarità: € 100,00 per ogni giorno;
d) per negligenze e ritardi e imperizie tecniche negli interventi di manutenzione ordinaria, dal giorno di accertamento della violazione e sino al ripristino della regolarità: € 100,00 per ogni giorno;
e) per ogni fatto procurato da comportamento scorretto del personale del concessionario che provochi danno all’immagine del museo, ai rapporti col pubblico, e per divulgazione di notizie riservate: da € 100,00 ad € 200,00;
f) per ogni non conformità nella raccolta dei rifiuti e per la mancata attuazione della normativa comunale in cui il servizio, anche parzialmente, non viene espletato; • per mancato, parziale o non corretto aggiornamento delle basi dati potrà essere applicata una penale del 2% del valore mensile del servizio; • Per ogni mancata segnalazione materia di alert ai sistemisti potrà essere applicata una penale di raccolta differenziata € 100,00; • 200,00;
g) per ogni giorno di ritardo nella consegna della reportistica potrà essere applicata interruzione ingiustificata del servizio € 200,00;
h) per ogni mancato rispetto delle norme igienico sanitarie riguardanti la conservazione delle derrate o quant’altro previsto dalla normativa vigente € 200,00;
i) per ogni violazione degli orari di apertura e di chiusura € 200,00
j) per ogni mancanza concernente il corretto uso dei locali impianti attrezzature ecc. € 200,00;
k) per ogni mancato rispetto del piano di sanificazione e pulizia €200,00;
l) nel caso in cui l’aggiudicatario esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difformi dalle prescrizioni contenute nel capitolato, nel contratto, nonché nell’offerta tecnica presentata in sede di gara s applicherà una penale pari commisurata alla gravità dell’inadempimento fino a € 70,00 per ciascun report non consegnato; • per mancato rilascio della documentazione a fine contratto o mancato aggiornamento della stessa potrà essere applicata una penale pari al 1% del valore contrattuale del servizio rapportato ad un periodo di 3 (tre) mesi; • per ogni ora di sospensione del servizio, che non sia determinata da eventi di forza maggiore, potrà essere applicata una penale massimo di € 100,00; • per ogni inadempienza a fine contratto, di cui all'art. 42 del presente capitolato speciale, potrà essere applicata una penale di € 320,00. Fuori dai casi sopra indicati, per ogni parziale, imperfetta o mancata esecuzione del servizio nei termini e modi indicati dalle presenti capitolato speciale, che non sia imputabile alla Provincia di Brescia, ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, potrà essere applicata una penalità pari al 1% del canone mensile, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Le penali verranno comminate previa contestazione scritta e saranno trattenute secondo quanto previsto all'art. 50 del presente capitolato speciale500,00.
3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno possono dar luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi verranno devono essere contestati all’affidataria dalla Provincia di Brescia per iscritto. La ditta potrà comunicare per iscritto dal comune al concessionario. In tal caso il concessionario deve comunicar con le medesime modalità, le proprie deduzioni alla Provincia di Brescia eduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) cinque giorni solari dal ricevimento della contestazionelavorativi dalla ricezione delle contestazioni. Qualora dette tali deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Provinciaaccoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate all’affidataria il Comune potrà applicare al Concessionario le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento, .
4. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra non esonera in nessun caso il Concessionario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto salvo sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
5. Il Concessionario prende atto che l’applicazione delle suddette penali non preclude il diritto dell’amministrazione a richiedere il risarcimento dell’eventuale maggior dannodegli eventuali maggiori danni.
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Sources: Concession Agreement
Penalità. L’affidataria riconosce alla Provincia il diritto Nel caso in cui si verifichino inadempienze contrattuali saranno applicate a carico del Concessionario le penali secondo quanto di applicare le seguenti penalitàseguito indicato: • ⮚ mancata istallazione e/o rimozione dei distributori nei termini prescritti dall'articolo 6: uno per mille del valore della concessione per ogni giorno di ritardo nelle diverse fasi di avvio del servizio, relativamente rispetto ai termini fissati; ⮚ mancata corrispondenza dei distributori installati rispetto a quanto indicato nel cronoprogramma presentato quelli offerti in sede di offerta potrà essere applicata una penale pari a € 70,00; • decorsi tre mesi dall’avvio del servizio (periodo transitorio), in caso di mancato rispetto dei Service Level Agreement verranno applicate le penalità previste all'art. 38 del presente capitolato speciale); • il Supervisore dell’impresa cui fare riferimento dovrà essere sempre chiaramente individuabile, e eventuali variazioni dovranno essere comunicate con almeno dieci giorni di preavviso; in caso contrario verrà applicata una penale di € gara: Euro 100,00 al giorno per ogni omessa comunicazionedistributore, fintanto che non saranno installati i distributori conformi; • ⮚ mancato pagamento del canone entro i termini: uno per assenza/mancata reperibilità mille del Supervisore dell’impresa verrà applicata una penale di € 100,00 valore della concessione per ogni giorno in cui il serviziodi ritardo; ⮚ mancato rifornimento dei distributori, anche parzialmente, non viene espletato; • per mancato, parziale assenza di un prodotto o non corretto aggiornamento delle basi dati potrà essere applicata una penale del 2% del valore mensile del servizio; • Per ogni mancata segnalazione di alert ai sistemisti potrà essere applicata una penale di € 100,00; • difformità rispetto a quelli offerti: Euro 25,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna della reportistica potrà essere applicata una penale pari a € 70,00 e per ciascun report distributore per cui si è verificato l’evento; ⮚ mancata pulizia e/o disinfezione dei distributori: Euro 70,00 al giorno per ogni distributore, fintanto che non consegnatosarà constatata l’effettuazione dell’intervento; • ⮚ mancata assistenza tecnica: uno per mancato rilascio mille del valore della documentazione a fine contratto concessione per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dell’assistenza tecnica. Per tutte le fattispecie sopra previste l’inadempienza verrà considerata, ai fini della risoluzione contrattuale di cui al successivo articolo 24, reiterata qualora si protragga per più di 10 (dieci) giorni o mancato aggiornamento della stessa potrà essere applicata una penale pari al 1qualora, anche se di durata minore, si ripeta nell’arco dell’anno e grave qualora l’ammontare delle penali superi il 10% del valore contrattuale della concessione. In tali casi l’Azienda avrà la facoltà di risolvere il contratto mediante semplice comunicazione tramite pec con possibilità di ricorrere all’esecuzione in danno del servizio rapportato ad un periodo di 3 (tre) mesi; • per ogni ora di sospensione del servizio, che non sia determinata da eventi di forza maggiore, potrà essere applicata una penale di € 100,00; • per ogni inadempienza a fine contratto, di cui all'art. 42 del presente capitolato speciale, potrà essere applicata una penale di € 320,00. Fuori dai casi sopra indicati, per ogni parziale, imperfetta o mancata esecuzione del servizio nei termini e modi indicati dalle presenti capitolato speciale, che non sia imputabile alla Provincia di Brescia, ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, potrà essere applicata una penalità pari al 1% del canone mensile, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggiore dannoConcessionario presso altri Operatori Economici. Le penali verranno comminate previa contestazione scritta saranno applicate anche qualora dipendano da fatto di terzi senza che alcuna eccezione possa essere sollevata dall’Aggiudicatario. Prima di applicare la penale, l’Azienda provvederà a comunicare tramite PEC l’avvio del procedimento al Concessionario, il quale entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento potrà inviare le proprie controdeduzioni; qualora queste non vengano accolte, l’Azienda applicherà la penale imputandola sull'importo del canone di cui all'articolo 3. Nel caso in cui l’Azienda accerti l’esistenza e saranno trattenute secondo quanto previsto all'art. 50 del presente capitolato speciale. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno la validità della motivazione della controdeduzione presentata dal Concessionario, non procederà con l’applicazione delle penali e disporrà un nuovo termine per l’esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto darà luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi verranno contestati all’affidataria dalla Provincia di Brescia per iscritto. La ditta potrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni alla Provincia di Brescia nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Provincia, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate all’affidataria le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior dannopenali.
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Sources: Capitolato Speciale Di Concessione
Penalità. L’affidataria riconosce alla Provincia 1. Salvo causa di forza maggiore, qualora l’Affidataria non fosse in grado di ottemperare agli obblighi di cui al presente contratto, il diritto di applicare Dipartimento, dopo aver vagliato le eventuali motivazioni giustificative addotte, applicherà le seguenti penalità:
a) Per ogni caso di mancata esecuzione di una missione € 2.000,00;
b) Per ogni caso di mancato completamento di una missione: • € 1.000,00;
c) Per ogni decollo effettuato in ritardo rispetto ai tempi massimi indicati al paragrafo 6, lett. “b” del Capitolato: € 500,00 per ogni 30 minuti di ritardo;
d) Per ogni giorno di ritardo nelle diverse fasi indisponibilità di avvio un aeromobile impiegato per il servizio oggetto del serviziopresente contratto, relativamente a quanto indicato nel cronoprogramma presentato limitatamente ai casi in sede cui il relativo “tasso di offerta potrà essere applicata una penale pari a disponibilità” risulti al di sotto del valore minimo previsto al paragrafo 8 del Capitolato: € 70,00; • decorsi tre mesi dall’avvio del servizio (periodo transitorio), in 3.000,00;
e) Per ogni caso di mancato rispetto dei Service Level Agreement verranno applicate le penalità previste all'art. 38 del presente capitolato speciale); • il Supervisore dell’impresa cui fare riferimento dovrà essere sempre chiaramente individuabiletermine previsto al paragrafo 4, e eventuali variazioni dovranno essere comunicate con almeno dieci giorni lettera “e) Basi di preavviso; in caso contrario verrà applicata una penale di schieramento all’estero” del Capitolato: € 100,00 500,00 per ogni omessa comunicazione; • per assenza/mancata reperibilità del Supervisore dell’impresa verrà applicata una penale ora di € 100,00 per ogni giorno in cui il servizio, anche parzialmente, non viene espletato; • per mancato, parziale o non corretto aggiornamento delle basi dati potrà essere applicata una penale del 2% del valore mensile del servizio; • ritardo;
f) Per ogni mancata segnalazione di alert ai sistemisti potrà essere applicata una penale di € 100,00; • per ogni giorno di ritardo nella consegna dell’organigramma previsto al paragrafo 10 del Capitolato, nonché rispetto alle relative comunicazioni di variazione: € 200,00;
g) Per ogni inadempienza rispetto agli obblighi comunicativi previsti al paragrafo 11 del Capitolato: € 100,00;
h) Per ogni giorno di ritardo nella consegna delle polizze previste al precedente ART. 10: € 200,00;
i) Per ogni giorno di ritardo nel reintegro della reportistica potrà essere garanzia, rispetto a quanto stabilito al successivo ART. 23, commi 4 e 5: euro 100,00;
j) Per ogni eventuale ulteriore inadempienza, inclusa la non osservanza delle specifiche modalità e qualità di esecuzione del servizio dichiarate dall’Affidataria nell’offerta tecnica: la penalità sarà quantificata dal RUP nella misura massima prevista dall’art. 113-bis del Codice (1 per mille), commisurata alla durata e al valore dell’inosservanza; qualora il valore dell’inosservanza non sia desumibile dagli atti di gara, sarà applicata una penale pari ad € 200,00 per giorno e per ogni inadempienza;
2. L’Affidataria prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Amministrazione a € 70,00 per ciascun report non consegnato; • per mancato rilascio della documentazione a fine contratto o mancato aggiornamento della stessa potrà essere applicata una penale pari al 1richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
3. Ove le penalità raggiungano il limite del 10% del valore contrattuale del servizio rapportato ad un periodo di 3 (tre) mesi; • per ogni ora di sospensione del servizio, che non sia determinata da eventi di forza maggiore, potrà essere applicata una penale di € 100,00; • per ogni inadempienza a fine presente contratto, l’Amministrazione avrà facoltà di risolverlo.
4. L’Affidataria è responsabile anche per gli eventuali inadempimenti dovuti a soggetti terzi coinvolti dallo stesso nell’esecuzione dell’appalto.
5. L’Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penalità di cui all'art. 42 del al presente capitolato speciale, potrà essere applicata una penale di € 320,00. Fuori dai casi sopra indicati, per ogni parziale, imperfetta o mancata esecuzione del servizio nei termini e modi indicati dalle presenti capitolato speciale, che non sia imputabile alla Provincia di Bresciaarticolo con quanto dovuto all’Affidataria a qualsiasi titolo, ovvero a forza maggiore avvalersi delle garanzie rilasciate dall’Affidataria senza bisogni di diffida, ulteriore accertamento o a caso fortuito, potrà essere applicata una penalità pari al 1% del canone mensile, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Le penali verranno comminate previa contestazione scritta e saranno trattenute secondo quanto previsto all'art. 50 del presente capitolato speciale. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi verranno contestati all’affidataria dalla Provincia di Brescia per iscritto. La ditta potrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni alla Provincia di Brescia nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Provincia, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate all’affidataria le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior dannoprocedimento giudiziario.
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Sources: Contratto Per La Fornitura Di Un Servizio Di Lotta Attiva Agli Incendi Boschivi
Penalità. L’affidataria riconosce L’impresa appaltatrice, in caso di inadempienza degli obblighi contrattuali assunti, oltre all’obbligo di ovviare, entro il termine stabilito dal Comune, alla Provincia infrazione contestatale, è tenuta al pagamento di multe disciplinari. L’applicazione della multa disciplinare sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza alla quale l’appaltatore avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro cinque giorni dalla notifica della stessa. Spetta quindi alla G.C., tenuto conto delle possibili controdeduzioni formulate dalla ditta appaltatrice, stabilire la mi- sura della penalità. Il conseguente provvedimento è inappellabile ed immediatamente esecutorio per espressa volontà delle parti con- traenti che, fin da ora per allora, si intende reciprocamente data ed accettata. Il Comune procederà all’incasso della penalità mediante ritenuta diretta sul canone del mese nel quale verrà assunto il diritto provvedimento del Sindaco. L’applicazione della penalità di applicare cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al Comune per le eventuali violazioni con- trattuali verificatesi. Ogni atto e provvedimento del Comune riferibile al contratto di appalto sarà notificato alla ditta in via amministrativa. Le infrazioni ai patti contrattuali da accertarsi nei modi indicati nel presente articolo faranno incorrere l’appaltatore nelle seguenti penalità: • :
a) ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ - ▇.▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ - 2 per mille per ogni giorno di ritardo nelle diverse fasi di avvio del servizio, relativamente a quanto indicato nel cronoprogramma presentato in sede di offerta potrà essere applicata una penale pari a € 70,00; • decorsi tre mesi dall’avvio del mancato servizio (periodo transitoriorapportato al costo giorna- liero), in caso di mancato rispetto dei Service Level Agreement verranno applicate le penalità previste all'art. 38 del presente capitolato speciale); • il Supervisore dell’impresa cui fare riferimento dovrà essere sempre chiaramente individuabile, e eventuali variazioni dovranno essere comunicate con almeno dieci giorni di preavviso; in caso contrario verrà applicata una penale di € 100,00 ;
b) ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ - ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ - ▇.▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ - 2 per ogni omessa comunicazione; • per assenza/mancata reperibilità del Supervisore dell’impresa verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni giorno in cui il servizio, anche parzialmente, non viene espletato; • per mancato, parziale o non corretto aggiornamento delle basi dati potrà essere applicata una penale del 2% del valore mensile del servizio; • Per ogni mancata segnalazione di alert ai sistemisti potrà essere applicata una penale di € 100,00; • mille per ogni giorno di ritardo nella consegna della reportistica potrà essere applicata una mancato servizio (rapportato al costo giornaliero);
c) ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇- ▇.▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ - 2 per mille per ogni giorno di mancato servizio (rapportato al costo giornaliero);
d) Locali Sala Conferenza - Centro Polifunzionale - 2 per mille per ogni giorno di mancato servizio (rapportato al costo giornaliero);
e) ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ (▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇) - ▇ per mille per ogni giorno di mancato servizio (rapportato al co- sto giornaliero); Nel caso di recidiva nel periodo di un mese le penalità saranno raddoppiate. Il perdurare del disservizio, qualora la penale pari a € 70,00 per ciascun report non consegnato; • per mancato rilascio della documentazione a fine contratto o mancato aggiornamento della stessa potrà essere applicata una penale pari al 1raggiunga il 10% del valore contrattuale del servizio rapportato ad un periodo di 3 (tre) mesi; • per ogni ora di sospensione del serviziocontrattuale, che non sia determinata da eventi fatti salvi i casi di forza maggioremag- giore non dipendenti né imputabili alla ditta appaltatrice, potrà essere applicata una penale di € 100,00; • per ogni inadempienza a fine comporterà la risoluzione automatica del contratto, di cui all'art. 42 del presente capitolato speciale, potrà essere applicata una penale di € 320,00. Fuori dai casi sopra indicati, per ogni parziale, imperfetta o mancata esecuzione del servizio nei termini e modi indicati dalle presenti capitolato speciale, che non sia imputabile alla Provincia di Brescia, ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, potrà essere applicata una penalità pari al 1% del canone mensile, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Le penali verranno comminate previa contestazione scritta e saranno trattenute secondo quanto previsto all'art. 50 del presente capitolato speciale. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi verranno contestati all’affidataria dalla Provincia di Brescia per iscritto. La ditta potrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni alla Provincia di Brescia nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Provincia, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate all’affidataria le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno.
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Sources: Service Agreement
Penalità. L’affidataria riconosce alla Provincia il diritto di applicare le seguenti penalità: • per ogni giorno di ritardo nelle diverse fasi di avvio del servizio, relativamente a quanto indicato nel cronoprogramma presentato in sede di offerta potrà essere applicata una penale pari a € 70,00500,00; • decorsi tre mesi dall’avvio del servizio (periodo transitorio), in caso di mancato rispetto dei Service Level Agreement verranno applicate le penalità previste all'artall’Art. 38 del presente capitolato speciale22 delle presenti condizioni di contratto); • il Supervisore dell’impresa cui fare riferimento dovrà essere sempre chiaramente individuabile, e eventuali variazioni dovranno essere comunicate con almeno dieci giorni di preavviso; in caso contrario verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni omessa comunicazione; • per assenza/mancata reperibilità del Supervisore dell’impresa verrà applicata una penale di € 100,00 500,00 per ogni giorno in cui il servizio, anche parzialmente, non viene espletato; • per assenza di ciascun operatore in presidio verrà applicata una penale di € 500,00 per ogni giorno in cui il servizio, anche parzialmente, non viene espletato; • per mancato, parziale o non corretto aggiornamento delle basi dati (di cui all'Art. 18 (i) - Software di gestione (Anagrafica utenti, Trouble Ticketing e Asset) - delle presenti condizioni di contratto) potrà essere applicata una penale del 2% del valore mensile del servizio; • Per per ogni mancata segnalazione intervento prioritario (di alert ai sistemisti cui all’Art. 18 (g) - Responsabile Tecnico - delle presenti condizioni di contratto) eseguito al di fuori degli SLA contrattualizzati, che non sia determinato da eventi di forza maggiore, potrà essere applicata una penale di € 100,00; • per ogni giorno di ritardo nella consegna della reportistica potrà essere applicata una penale oraria pari a € 70,00 per ciascun report non consegnato50,00; • per mancato rilascio della documentazione a fine contratto o mancato aggiornamento della stessa - Art. 18 (l) - potrà essere applicata una penale pari al 1% del valore contrattuale del servizio rapportato ad un periodo di 3 (tre) mesi; • per ogni giorno di ritardo nella consegna della reportistica potrà essere applicata una penale pari a € 100,00 per ciascun report non consegnato; • per ogni ora di sospensione del servizio, che non sia determinata da eventi di forza maggiore, potrà essere applicata una penale di € 100,001.000,00; • per ogni inadempienza a fine contratto, di cui all'art. 42 all'Errore: sorgente del presente capitolato specialeriferimento non trovata- Errore: sorgente del riferimento non trovata delle presenti condizioni di contratto, potrà essere applicata una penale di € 320,00. Fuori dai casi sopra indicati, per ogni parziale, imperfetta o mancata esecuzione del servizio nei termini e modi indicati dalle presenti capitolato speciale, che non sia imputabile alla Provincia di Brescia, ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, potrà essere applicata una penalità pari al 1% del canone mensile, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggiore danno2.000,00. Le penali verranno comminate mediante nota di addebito sulle fatture nelle quali è assunto il provvedimento di applicazione della penalità, previa contestazione scritta e saranno trattenute secondo quanto previsto all'art. 50 del presente capitolato specialescritta. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi verranno contestati all’affidataria dalla Provincia di Brescia per iscritto. La ditta potrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni alla Provincia di Brescia nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Provincia, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate all’affidataria le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno.
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Sources: Service Agreement
Penalità. L’affidataria riconosce alla Provincia il diritto La mancata o ritardata esecuzione di applicare obblighi contrattuali, di ordini di servizio, di disposizioni legislative o regolamentari, di ordinanze sindacali, comporterà a carico della Impresa le seguenti penalità: • , fatto salvo quanto disposto dalla normativa di settore e fatte salve cause di forza maggiore e/o situazioni emergenziali non imputabili all’impresa:
1. per il mancato raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata come indicati nell’offerta dall’appaltatore, si applicherà all’Impresa una penale pari a €. 30.000,00 per ogni punto percentuale di scostamento in diminuzione della percentuale di raccolta differenziata rispetto all’obiettivo proposto dall’appaltatore in sede di offerta (inteso come somma della percentuale minima del 40% e dell’incremento proposto dall’appaltatore), calcolato nell’ultimo mese contrattuale.
2. per la mancata raccolta dei rifiuti (differenziata/indifferenziata, cestini stradali gettacarte, bidoni carrellati, cassonetti stradali per la raccolta di prossimità, sacchi e gli altri contenitori previsti dall’appaltatore) nel giorno e/o negli orari stabiliti in una via, piazza, utenza o parti delle stesse, per ogni giorno di ritardo nelle diverse fasi inadempienza: da un minimo di avvio € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00, a seconda del numero, dell’estensione e del disagio causato;
3. per ogni dispersione di rifiuti, anche liquidi, provenienti dagli automezzi lungo il loro percorso: da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 300,00, a seconda dell’estensione dell’area insudiciata dalla dispersione;
4. per ogni mancata e/o incompleta esecuzione del servizio di riassetto e pulizia delle superfici sottostanti i contenitori (differenziata/indifferenziata, cestini stradali gettacarte, bidoni carrellati, cassonetti stradali per la raccolta di prossimità, sacchi e gli altri contenitori previsti dall’appaltatore) ed il loro non corretto riposizionamento nei siti stabiliti per ogni giorno di inadempienza e per ogni sito rinvenuto: da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 300,00;
5. per ogni mancata pulizia delle superfici stradali eventualmente imbrattate dal travaso dei rifiuti tra automezzi o tra contenitori ed automezzi per ogni giorno di inadempienza: da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 300,00, a seconda dell’estensione della superficie interessata; Per le infrazioni nell’esecuzione dei servizi relativi allo stato di manutenzione e di pulizia dei contenitori stradali (cestini gettacarte, cassonetti stradali per la raccolta di prossimità, ed gli altri contenitori stradali previsti nel presente contratto), saranno applicate penalità in misura variabile secondo i seguenti casi:
6. per ogni mancato o incompleto lavaggio, disinfezione e disinfestazione dei cassonetti e/o altri contenitori, e per ciascuno di essi, per un intero ciclo temporale, per ogni giorno di inadempienza così come successivamente indicato: da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 300,00;
7. per la mancata manutenzione dei cassonetti e/o altri contenitori, per ogni giorno di inadempienza: da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 300,00; Per le infrazioni nell’esecuzione dei servizi relativi a spazzamento, diserbo e pulizia strade e diserbo delle aree cortilizie scolastiche (opzionale), disinfestazione, derattizzazione, deblattizzazione e demuscazione/dezanzarizzazione saranno applicate penalità in misura variabile secondo i seguenti casi:
8. per ogni mancata o incompleta attività di spazzamento, per come meglio definite nell’allegato disciplinare tecnico e piano operativo, per ogni strada, di via o piazza interessata per ogni giorno di inadempienza da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 300,00, a seconda dell’estensione dell’area interessata;
9. per ogni mancata o incompleta attività di diserbo delle aree cortilizie scolastiche, per ogni plesso scolastico e per ogni giorno di inadempienza: da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 1.000,00, a seconda dell’estensione dell’area interessata;
10. per ogni mancata o incompleta attività di disinfestazione, derattizzazione, deblattizzazione e demuscazione/dezanzarizzazione, e per ogni strada o piazza interessata: da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 300,00, a seconda dell’estensione dell’area interessata; Sono inoltre applicabili le seguenti penalità, fatto salvo quanto disposto dalla normativa di settore:
11. mancata consegna di documentazione amministrativa-contabile, entro i termini richiesti: € 50,00 per ogni giorno di ritardo;
12. scorretto comportamento nei rapporti con l’utenza: € 50,00 per singola contestazione pervenuta e comprovata;
13. per qualsiasi altra mancata esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto e/o violazione alle norme generali contrattuali ed alle disposizioni di servizio impartite dal Comune, derivante da evidente e comprovata negligenza dell’Impresa, anche se non espressamente indicata nel presente articolo: da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00, sulla base della gravità della violazione accertata. Saranno considerate cause di forza maggiore e/o situazioni emergenziali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: fermo impianto e/o limite allo scarico, recupero pregresso dovuto a fermo impianto, ritardi non imputabili all’impresa dovuti all’applicazione di sopravvenute procedure di legge relative a particolari classi di rifiuti, eventi calamitosi, etc. Le infrazioni anzidette saranno accertate dal Direttore dell’esecuzione e dal personale addetto al controllo, anche a seguito di segnalazioni da parte degli utenti. A seguito dell’accertamento di un’inadempienza contrattuale, sarà inoltrata all'Appaltatore formale contestazione anche a mezzo fax e/o posta elettronica. L’appaltatore ha l’obbligo di presentare controdeduzioni scritte e predisporre, ove attuabile, entro 48 ore (decorrenti dal momento della notifica della contestazione), un Piano di recupero con l’impegno ad adempiere al massimo entro le 24 ore successive. Esaminate le predette controdeduzioni e trascorso il termine ultimo indicato nel piano di recupero senza che l’inadempimento contestato sia stato esattamente recuperato, il Comune esprimerà il proprio giudizio, erogando, se del caso, le penalità per come sopra determinate. Dopo ogni interruzione del sevizio per scioperi o altre cause di forza maggiore, le suddette penalità saranno comminate per gli inadempimenti contestati successivamente alla data di regolarizzazione del servizio, relativamente per come accertata dal Direttore di Esecuzione del Contratto in contraddittorio con l’Appaltatore. L’applicazione della penalità o della trattenuta come sopra descritto non estingue il diritto di rivalsa del Comune, nei confronti dell’Impresa per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali l’Impresa rimane comunque ed in qualsiasi caso responsabile per eventuali inadempienze. Ferma restando l’applicazione delle penalità sopra descritte, qualora l’Impresa non ottemperi ai propri obblighi entro il termine eventualmente intimato dal Comune, questo, a spese dell’Impresa stessa provvederà d’ufficio per l’esecuzione di quanto indicato nel cronoprogramma presentato in sede di offerta potrà essere applicata una penale pari a € 70,00; • decorsi tre mesi dall’avvio del servizio (periodo transitorio)necessario. L’ammontare della penalità e l’importo delle spese per i lavori o per le forniture eventualmente eseguite d’ufficio saranno, in caso di mancato rispetto dei Service Level Agreement verranno applicate le penalità previste all'artpagamento, trattenute dal Comune sulla rata del canone in scadenza. 38 L'ammontare delle penali sarà trattenuto sul primo rateo di pagamento in scadenza. Tenuto conto della natura del presente capitolato speciale); • il Supervisore dell’impresa cui fare riferimento dovrà essere sempre chiaramente individuabile, e eventuali variazioni dovranno essere comunicate con almeno dieci giorni di preavviso; in caso contrario verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni omessa comunicazione; • per assenza/mancata reperibilità del Supervisore dell’impresa verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni giorno in cui il servizio, anche parzialmente, non viene espletato; • per mancato, parziale o non corretto aggiornamento delle basi dati potrà essere applicata una penale del 2% del valore mensile del servizio; • Per ogni mancata segnalazione di alert ai sistemisti potrà essere applicata una penale di € 100,00; • per ogni giorno di ritardo nella consegna della reportistica potrà essere applicata una penale pari a € 70,00 per ciascun report non consegnato; • per mancato rilascio della documentazione a fine contratto o mancato aggiornamento della stessa potrà essere applicata una penale pari al 1% del valore contrattuale del servizio rapportato ad un periodo di 3 (tre) mesi; • per ogni ora di sospensione del servizio, che non sia determinata da eventi di forza maggiore, potrà essere applicata una penale di € 100,00; • per ogni inadempienza a fine contratto, le penali di cui all'art. 42 del presente capitolato speciale, potrà essere applicata una penale di € 320,00. Fuori dai casi sopra indicati, per ogni parziale, imperfetta o mancata esecuzione del servizio nei termini e modi indicati dalle presenti capitolato speciale, che non sia imputabile alla Provincia di Brescia, ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, potrà essere applicata una penalità pari al 1% del canone mensilesopra, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Le penali verranno comminate previa contestazione scritta e saranno trattenute secondo quanto previsto all'art. 50 cause imputabili a negligenza o colpa grave dell’impresa, si applicheranno dopo 30 giorni decorrenti dalla conclusione della fase di avvio del presente capitolato speciale. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi verranno contestati all’affidataria dalla Provincia di Brescia per iscritto. La ditta potrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni alla Provincia di Brescia nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Provincia, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate all’affidataria le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior dannoservizio.
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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto
Penalità. L’affidataria riconosce alla Provincia il diritto di applicare le Se durante lo svolgimento del servizio fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto nel presente Capitolato o comunque nelle disposizioni da esso richiamate, si procederà, con riferimento ai singoli mezzi, all’applicazione delle seguenti penalità: • per ogni giorno di ritardo nelle diverse fasi di avvio del servizio, relativamente a quanto indicato nel cronoprogramma presentato in sede di offerta potrà essere applicata :
1) una penale penalità pari a € 70,00; • decorsi tre mesi dall’avvio del 500,00 giornalieri:
a) in caso di mancata prestazione di servizio (periodo transitoriogiornata intera o parziale);
2) una penalità pari a € 250,00 giornalieri:
a) qualora l’Impresa non abbia provveduto, nei termini previsti dalla richiesta dell’Ufficio Servizi Scolastici, alla sostituzione del personale non idoneo al servizio;
b) per mancata segnalazione di eventuali incidenti, sinistri collisioni, ecc, nei tempi previsti dal presente capitolato;
c) in caso di rilievi alle condizioni igienico-sanitarie degli automezzi adibiti al servizio di cui al presente contratto;
d) per variazione di percorsi o di fermate non preventivamente autorizzate dal Servizio competente ed in caso di mancato rispetto dei Service Level Agreement verranno applicate le singoli punti di raccolta;
e) qualora l’impresa non utilizzi la tipologia degli automezzi individuati per i singoli percorsi;
3) una penalità previste all'art. 38 del presente capitolato speciale); • il Supervisore dell’impresa cui fare riferimento dovrà essere sempre chiaramente individuabile, e eventuali variazioni dovranno essere comunicate con almeno dieci giorni di preavviso; in caso contrario verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni omessa comunicazione; • per assenza/mancata reperibilità del Supervisore dell’impresa verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni giorno in cui il servizio, anche parzialmente, non viene espletato; • per mancato, parziale o non corretto aggiornamento delle basi dati potrà essere applicata una penale del 2% del valore mensile del servizio; • Per ogni mancata segnalazione di alert ai sistemisti potrà essere applicata una penale di € 100,00; • per ogni giorno di ritardo nella consegna della reportistica potrà essere applicata una penale pari a € 70,00 150,00 giornalieri:
a) qualora l’Impresa non rispetti il tempo massimo di permanenza degli alunni sugli autobus, prescritto dal presente capitolato;
b) per ciascun report non consegnato; • per mancato rilascio mancata applicazione sui mezzi della documentazione a fine contratto o mancato aggiornamento della stessa potrà essere applicata una penale pari al 1% del valore contrattuale del servizio rapportato ad un periodo di 3 (tresegnaletica richiesta;
4) mesi; • per ogni ora di sospensione del servizio, che non sia determinata da eventi di forza maggiore, potrà essere applicata una penale di € 100,00; • per ogni inadempienza a fine contratto, di cui all'art. 42 del presente capitolato speciale, potrà essere applicata una penale di € 320,00. Fuori dai casi sopra indicati, per ogni parziale, imperfetta o mancata esecuzione del servizio nei termini e modi indicati dalle presenti capitolato speciale, che non sia imputabile alla Provincia di Brescia, ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, potrà essere applicata una penalità pari a € 75,00
a) per ogni giornata di ritardo rispetto al 1% termine fissato per la consegna degli elenchi aggiornati del canone mensilepersonale e dei mezzi che saranno destinati ai singoli percorsi, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Le penali verranno comminate previa contestazione scritta e saranno trattenute secondo quanto previsto all'art. 50 del presente capitolato speciale. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione o per omissione della prescritta documentazione;
b) ogni tre contestazioni scritte di mancato rispetto dell’orario di fermata (andata o ritorno) alle singole fermate obbligatorie;
5) in caso di recidiva delle penali violazioni di cui ai precedenti commi verranno contestati all’affidataria dalla Provincia punti, le penalità saranno dapprima raddoppiate e successivamente triplicate. L’applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione scritta, inoltrata dal Responsabile dell’Ufficio Servizi Scolastici all’Impresa Aggiudicataria, la quale avrà facoltà di Brescia per iscritto. La ditta potrà comunicare per iscritto presentare le proprie deduzioni alla Provincia di Brescia nel termine massimo di 5 (cinque) controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni solari dal ricevimento della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della ProvinciaIl Comune, ovvero non vi sia stata risposta o fatta salva la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate all’affidataria le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale prova di maggior danno, procederà al recupero delle penalità mediante ritenuta diretta sui crediti o sulla cauzione, che, in quest’ultimo caso, dovrà essere reintegrata entro i 15 giorni successivi alla data del prelievo. L’applicazione delle/a penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al Comune per eventuali violazioni contrattuali verificatesi.
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Sources: Service Agreement
Penalità. L’affidataria riconosce alla Provincia Le inadempienze agli obblighi contrattuali, ferme restando le responsabilità, dell'Appaltatore di rilevanza civile/penale che derivassero dal disservizio, comporteranno una riduzione del compenso pattuito per il minor servizio prestato e/o per il danno arrecato, nonché l’applicazione delle sotto indicate penali o provvedimenti, lasciando impregiudicato il diritto della Stazione Appaltante a richiedere il rimborso dei danni di applicare qualsiasi natura subiti. Il pagamento delle penali non solleva l’Appaltatore da ogni onere, obbligo e qualsiasi responsabilità conseguente l’inadempienza rilevata. Le penali eventualmente maturate saranno detratte dai corrispettivi dovuti dalla Stazione Appaltante all’Appaltatore per i servizi svolti in sede di liquidazione delle rate in cui si articola il corrispettivo del servizio fornito. Le penali previste sono le seguenti penalitàseguenti:
A) Per il mancato mantenimento dei parametri contrattuali: • - Per il servizio di riscaldamento, per il mancato mantenimento delle temperature prescritte dalla Stazione Appaltante, una penale pari a 300,00 € per ogni giorno. - Per il servizio di produzione acqua calda sanitaria, per il mancato mantenimento della temperatura erogata all’utenza, una penale pari a 200,00 € per ogni inadempienza rilevata.
B) Per il mancato rispetto degli orari di funzionamento, sarà applicata una penale pari a 200,00;
C) Per ritardo di intervento dell’Appaltatore, rispetto a quanto previsto nel presente Capitolato, sarà applicata una penale pari a 500,00 € per ogni accertata inadempienza.
D) Il mancato rispetto dell’esecuzione di tutti gli interventi previsti nel presente Capitolato entro i termini previsti, tra cui anche manutenzione straordinaria, comporterà una penale di €.200,00 per ogni giorno di ritardo nelle diverse fasi e per ogni edificio interessato;
E) Per il mancato funzionamento del sistema di avvio del serviziocontrollo remoto degli impianti, relativamente a quanto indicato nel cronoprogramma presentato in sede di offerta potrà essere applicata una penale pari a € 70,00; • decorsi tre mesi dall’avvio del servizio (periodo transitorio), in caso di mancato rispetto dei Service Level Agreement verranno applicate le penalità previste all'art. 38 del presente capitolato speciale); • il Supervisore dell’impresa cui fare riferimento dovrà essere sempre chiaramente individuabile, e eventuali variazioni dovranno essere comunicate con almeno dieci giorni di preavviso; in caso contrario verrà applicata una penale di € 100,00 50,00 per ogni omessa comunicazione; • per assenza/mancata reperibilità del Supervisore dell’impresa verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni giorno in cui il servizio, anche parzialmente, non viene espletato; • per mancato, parziale o non corretto aggiornamento delle basi dati potrà essere applicata una penale del 2% del valore mensile del servizio; • Per ogni mancata segnalazione di alert ai sistemisti potrà essere applicata una penale di € 100,00; • impianto e per ogni giorno di ritardo nella consegna della reportistica potrà essere applicata mancato funzionamento successivo al primo;
F) Per la mancata o ritardata presentazione alla Stazione Appaltante dei rapporti di controllo e manutenzione prescritti dall’articolo 7 del D. Lgs. n. 192/05 e dall’Allegato L al medesimo Decreto, una penale pari a € 70,00 250,00 per ciascun report ogni settimana di ritardo e per ogni impianto; Nei casi di ritardi ed inadempimenti che danno luogo all’applicazione delle penali, la Stazione Appaltante provvede ad inoltrare una contestazione scritta all’Appaltatore. Quest’ultimo avrà un tempo massimo di tre giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione per trasmettere le proprie controdeduzioni. Trascorso tale periodo e, comunque, qualora le controdeduzioni non consegnato; • siano accoglibili, la Stazione Appaltante provvederà all’applicazione delle penali. L’ammontare complessivo che l’Impresa potrà essere tenuta a corrispondere al Committente a titolo di penale non potrà eccedere il 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale per il quale si è verificato l’inadempimento. Oltre tale importo l’Amministrazione ha la facoltà di rescindere il contratto in danno all’Appaltatore. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 1382 c.c. è comunque fatta salva la risarcibilità dei danni eventualmente eccedenti l’ammontare delle penali, che il Committente dovesse sopportare a causa dell’inadempimento occorso (ivi compresi, senza pregiudizio per le generalità di quanto precede, i maggiori costi che il Committente dovesse sopportare per tentare di recuperare o ridurre il ritardo accumulato). Indipendentemente da quanto previsto nel presente articolo, qualora l’Impresa ometta di eseguire, anche parzialmente, i servizi indicati nel presente Capitolato, ovvero qualora non vengano raggiunti gli obiettivi prefissati con il presente Capitolato, il Committente può ordinare ad altra impresa, previa comunicazione all’Impresa, l’esecuzione parziale o totale dei servizi omessi dallo stesso, addebitando i relativi costi ed i danni derivati all’Impresa stessa. Qualora la presenza in loco di altre Ditte o Imprese incaricate dal Committente, comporti l’impossibilità anche temporanea di svolgere determinati servizi, l’Impresa deve segnalarla al Committente con almeno 24 (ventiquattro) ore di anticipo sull’inizio del servizio stesso. In mancanza di tale segnalazione, la mancata esecuzione o il ritardo nel servizio è sanzionato con l’applicazione delle penali previste. Per il mancato rilascio rispetto in generale di quanto indicato nel presente capitolato relativamente al corretto esercizio ed alla corretta manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti: Come previsto all’art. 34 comma 5 della documentazione a fine contratto o mancato aggiornamento legge 10/91 l’Appaltatore, in qualità di Terzo Responsabile, è soggetto sanzionabile se, nel corso di una verifica dell’Ente locale prevista all’art. 31 comma 3 della stessa potrà essere applicata una penale pari al 1% del valore contrattuale del servizio rapportato ad un periodo legge, non mantiene il rendimento di 3 (tre) mesi; • combustione entro i limiti previsti dalla normativa vigente e non effettua la manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le prescrizioni della vigente normativa UNI e CEI. Qualora per ogni ora di sospensione del servizio, che non sia determinata da eventi dimostrate cause di forza maggiore, potrà essere applicata una penale di € 100,00; • per ogni inadempienza a fine contrattol’Appaltatore non si ritenesse più in grado, dopo l’aggiudicazione dell’appalto e/o durante questo, di cui all'artcontinuare la gestione degli impianti, dovrà darne immediata comunicazione scritta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al Committente e dovrà comunque, successivamente alla data della comunicazione stessa, proseguire la gestione fintanto che la SA non avrà organizzato un servizio sostitutivo e comunque non oltre 90 giorni. 42 Anche in tal caso sarà sempre facoltà del presente capitolato speciale, potrà essere applicata una penale Committente di € 320,00. Fuori dai casi sopra indicati, rivalersi nei confronti delL’appaltatore per ogni parziale, imperfetta o mancata esecuzione del servizio nei termini e modi indicati dalle presenti capitolato speciale, che non sia imputabile alla Provincia di Brescia, ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, potrà essere applicata una penalità pari tutti i danni conseguenti all’interruzione dell’appalto ed al 1% del canone mensile, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Le penali verranno comminate previa contestazione scritta e saranno trattenute secondo quanto previsto all'art. 50 del presente capitolato speciale. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi verranno contestati all’affidataria dalla Provincia di Brescia per iscritto. La ditta potrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni alla Provincia di Brescia nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento riappalto della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Provincia, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate all’affidataria le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior dannogestione.
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Sources: Contratto D’appalto
Penalità. L’affidataria riconosce alla Provincia il diritto 1. Al verificarsi dei seguenti casi saranno applicate all’Appaltatore le relative penalità, fatti comunque salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire: INADEMPIENZA PENALE Mancato rispetto dei termini di applicare le seguenti penalità: • distribuzione del periodico, da 2 a 4 giorni di ritardo € 100,00 Mancato rispetto dei termini di lavorazione del periodico da 2 a 4 giorni di ritardo € 100,00 Distribuzione e/o lavorazione del periodico con un ritardo maggiore di 4 giorni e fino a 10 giorni Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo nelle diverse fasi Segnalazioni di avvio mancata consegna del servizioperiodico sul territorio, relativamente superiori a quanto indicato nel cronoprogramma presentato in sede di offerta potrà essere applicata una penale pari a 50 segnalazioni € 70,00; • decorsi tre mesi dall’avvio 200,00 Mancato rispetto delle indicazioni tecnico-qualitative fissate dal Comune nella realizzazione del servizio (periodo transitorio), in periodico € 200,00 ad evento Inottemperanza ad altre norme del presente Capitolato Speciale e/o del contratto d’appalto € 300,00 ad evento In caso di mancato rispetto dei Service Level Agreement verranno applicate le penalità previste all'art. 38 non consegna e/o distribuzione totale del presente capitolato speciale); • periodico o ritardo oltre i 10 giorni, oltre a non corrispondere il Supervisore dell’impresa cui fare riferimento dovrà essere sempre chiaramente individuabileprezzo pattuito per la singola uscita, e eventuali variazioni dovranno essere comunicate con almeno dieci giorni di preavviso; in caso contrario verrà applicata la stazione appaltante applicherà una ulteriore penale di € 100,00 per ogni omessa comunicazione; • per assenza/mancata reperibilità del Supervisore dell’impresa verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni giorno in cui il servizio, anche parzialmente, non viene espletato; • per mancato, parziale o non corretto aggiornamento delle basi dati potrà essere applicata una penale del Euro 500,00.
2% del valore mensile del servizio; • Per ogni mancata segnalazione di alert ai sistemisti potrà essere applicata una penale di € 100,00; • per ogni giorno di ritardo nella consegna della reportistica potrà essere applicata una penale pari a € 70,00 per ciascun report non consegnato; • per mancato rilascio della documentazione a fine contratto o mancato aggiornamento della stessa potrà essere applicata una penale pari al 1% del valore contrattuale del servizio rapportato ad un periodo di 3 (tre) mesi; • per ogni ora di sospensione del servizio, che non sia determinata da eventi di forza maggiore, potrà essere applicata una penale di € 100,00; • per ogni inadempienza a fine contratto, di cui all'art. 42 del presente capitolato speciale, potrà essere applicata una penale di € 320,00. Fuori dai casi sopra indicati, per ogni parziale, imperfetta o mancata esecuzione del servizio nei termini e modi indicati dalle presenti capitolato speciale, che non sia imputabile alla Provincia di Brescia, ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, potrà essere applicata una penalità pari al 1% del canone mensile, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Le penali verranno comminate previa contestazione scritta e saranno trattenute secondo quanto previsto all'art. 50 del presente capitolato speciale. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione L’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi verranno contestati all’affidataria al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità e iter procedurale:
a) la Stazione Appaltante contesta il fatto all’Appaltatore, mediante posta elettronica certificata (PEC);
b) l’Appaltatore, entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla Provincia di Brescia per iscritto. La ditta ricezione della contestazione, potrà comunicare per iscritto fornire le proprie deduzioni alla Provincia controdeduzioni mediante posta elettronica certificata (PEC);
c) la Stazione Appaltante valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 5 giorni lavorativi, dandone comunicazione scritta all’Appaltatore;
d) in caso di Brescia nel termine massimo applicazione della penale contrattuale, la Stazione Appaltante provvederà a detrarre il relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di 5 (cinque) diversa competenza, fatta salva comunque la facoltà per la Stazione Appaltante di avvalersi dell’incameramento anche parziale della cauzione definitiva; in tale ultimo caso, sarà onere dell’Appaltatore provvedere al reintegro della stessa entro 10 giorni solari dal ricevimento dalla richiesta della contestazioneStazione Appaltante.
3. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Provincia, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate all’affidataria le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento, fatto salvo il Si fanno comunque salvi i diritti al risarcimento dell’eventuale maggior danno, nonché gli eventuali recessi e risoluzioni del contratto.
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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto
Penalità. L’affidataria riconosce 1. Quando vengano rilevate mancanze da parte della Ditta il Responsabile del settore socio- culturale procede alla Provincia contestazione diretta al responsabile dell’appalto per la ditta.
2. Le contestazioni sono fatte in forma scritta e possono essere controdedotte entro 10 giorni dal ricevimento dell’addebito, ferma restando la facoltà del Comune, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il diritto servizio.
3. Decorso tale termine, qualora non siano giunte controdeduzioni o le stesse siano ritenute insufficienti, il Responsabile del settore socio-culturale provvederà all’irrogazione delle sanzioni sulla base di applicare le seguenti penalità: • quanto sotto riportato.
4. E’ prevista, in caso di specifiche infrazioni, l’applicazione delle penalità seguenti:
a) non disponibilità dei campioni giornalieri dei piatti previsti in menù = penale pari a Euro 250,00 per ogni campione mancante;
b) ritardo nell'avvio del servizio = penalità di Euro 5.000,00 per ogni giorno di ritardo nelle diverse fasi di avvio del ritardo, salvo ciò discenda da cause imputabili all’Amministrazione Comunale; decorsi 7 giorni lavorativi senza che sia stato regolarmente avviato il servizio, relativamente a quanto indicato nel cronoprogramma presentato in sede è facoltà del Comune risolvere il contratto con la facoltà di offerta potrà essere applicata una penale pari a € 70,00incamerare la cauzione versata dalla ditta quale penale; • decorsi tre mesi dall’avvio il mancato espletamento del servizio (periodo transitorio)dà luogo a risoluzione del contratto;
c) fornitura dei pasti in misura minore al numero richiesto giornalmente o fornitura delle singole pietanze con peso inferiore alle grammature indicate nei menù: penale da Euro 100,00 a Euro 2.500,00 a seconda del disagio provocato e della gravità;
d) fornitura dei pasti incompleta intendendosi per tale la mancanza di pane, frutta, condimenti ed in caso genere di mancato rispetto tutto ciò che è a corredo dei Service Level Agreement verranno applicate le penalità previste all'art. 38 pasti ai sensi del presente capitolato speciale)e dell’offerta resasi aggiudicataria: penale da Euro 100,00 a Euro 2.500,00 a seconda del disagio provocato e della gravità;
e) ingiustificata violazione degli orari concordati per la consegna dei pasti alle singole destinazioni: penale da Euro 500,00 a Euro 2.500,00 a seconda del disagio provocato e della gravità;
f) fornitura di cibi o pietanze non corrispondenti ai requisiti qualità espressi nell’offerta che si è resa aggiudicataria; • il Supervisore dell’impresa cui fare riferimento dovrà essere sempre chiaramente individuabile, utilizzo di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal presente capitolato e eventuali variazioni dovranno essere comunicate con almeno dieci giorni di preavviso; in caso contrario verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni omessa comunicazione; • per assenza/mancata reperibilità del Supervisore dell’impresa verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni giorno in cui il serviziodagli allegati relativamente alle condizioni igieniche ed alle caratteristiche merceologiche, anche parzialmente, in relazione al trasporto ed ai contenitori utilizzati a tale fine: penale da Euro 500,00 a Euro 2.500,00 a seconda del disagio provocato e della gravità;
g) variazioni al menù non viene espletato; • per mancato, parziale o non corretto aggiornamento delle basi dati potrà essere applicata una concordate previamente con la dietista dell’ULSS e con RCC da Euro 100,00 a Euro 2.500,00 a seconda del disagio provocato e della gravità;
h) consegna di diete speciali sbagliate: penale da Euro 500,00 a Euro 2.500,00 a seconda del 2% disagio provocato e della gravità e fino alla risoluzione del valore mensile del servizio; • Per ogni mancata segnalazione di alert ai sistemisti potrà essere applicata una penale di € 100,00; • per ogni giorno di ritardo nella consegna della reportistica potrà essere applicata una penale pari a € 70,00 per ciascun report non consegnato; • per mancato rilascio della documentazione a fine contratto o mancato aggiornamento della stessa potrà essere applicata una penale pari al 1% del valore contrattuale del servizio rapportato ad un periodo di 3 (tre) mesi; • per ogni ora di sospensione del servizio, che non sia determinata da eventi di forza maggiore, potrà essere applicata una penale di € 100,00; • per ogni inadempienza a fine contratto, di cui all'art. 42 del presente capitolato speciale, potrà essere applicata una penale di € 320,00. Fuori dai casi sopra indicati, per ogni parziale, imperfetta o mancata esecuzione del servizio nei termini e modi indicati dalle presenti capitolato speciale, che non sia imputabile alla Provincia di Brescia, ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, potrà essere applicata una penalità pari al 1% del canone mensile, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Le penali verranno comminate previa contestazione scritta e saranno trattenute secondo quanto previsto all'art. 50 del presente capitolato speciale. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi verranno contestati all’affidataria dalla Provincia di Brescia per iscritto. La ditta potrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni alla Provincia di Brescia nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Provincia, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate all’affidataria le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno.;
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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto
Penalità. L’affidataria riconosce In caso di mancata o non perfetta esecuzione delle prestazioni, alla Provincia il diritto di applicare Ditta aggiudicataria saranno applicate le seguenti penalitàpenali: • per ogni - composizione dei pasti giornalieri diversamente da quanto stabilito dall’art. 8: € 500,00 al giorno di ritardo nelle diverse fasi di avvio del servizio, relativamente a quanto indicato nel cronoprogramma presentato in sede di offerta potrà essere applicata una penale pari a € 70,00fino all’adempimento; • decorsi tre mesi dall’avvio del servizio (periodo transitorio)- mancata somministrazione, in caso di richiesta, di pasti per soggetti di cui all’art. 16, € 500,00 al giorno per persona; - mancata esposizione all’inizio della linea di distribuzione del menù o comunque inosservanza di quanto previsto dall’art. 9: € 200,00 al giorno fino all’adempimento; - approvvigionamento delle materie prime e garanzia di qualità delle stesse in distonia con l’art. 17: € 1.000,00 al giorno fino all’adempimento; - mancata e/o imperfetta fornitura e/o fornitura non conforme a quanto previsto dall’art.16 : € 1.000,00 al giorno fino all’adempimento; - mancato rispetto allestimento dei Service Level Agreement verranno applicate tavoli previsti dall’art.20 : € 200,00 al giorno fino all’adempimento; - inosservanza delle prescrizioni previste dall’art.21: € 700,00 al giorno fino all’adempimento; - inosservanza art.23 : € 1.000,00 per giorno qualora il pasto sia servito con l’impiego di cibi riciclati; 27 - mancata conservazione dei campioni di cui all’art.28: € 500,00 al giorno fino all’adempimento; - Personale addetto alla manipolazione, preparazione e distribuzione inosservante degli adempimenti sanitari previsti dalla normativa di settore per causa dell’appaltatore: € 500,00 a persona al giorno fino all’adempimento; - inosservanza delle prescrizioni legate all’esecuzione della formazione del personale art. 33: € 700,00 al giorno fino all’adempimento, salvo le penalità ipotesi di risoluzione; - inosservanza dell’art.34:€ 100,00 al giorno a persona fino all’adempimento; - inosservanza delle prescrizioni previste all'artdall’art.38: € 500,00 al giorno fino all’adempimento; - inosservanza delle prescrizioni previste dall’art. 38 26, comma 8 del presente capitolato speciale); • il Supervisore dell’impresa cui fare riferimento dovrà essere sempre chiaramente individuabile, e eventuali variazioni dovranno essere comunicate con almeno dieci giorni di preavviso; in caso contrario verrà applicata una penale di D.Lgs. 81/08 € 100,00 per ogni omessa comunicazione; • per assenza/mancata reperibilità del Supervisore dell’impresa verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni giorno in cui il servizio, anche parzialmente, non viene espletato; • per mancato, parziale o non corretto aggiornamento delle basi dati potrà essere applicata una penale del 2% del valore mensile del servizio; • Per ogni mancata segnalazione di alert ai sistemisti potrà essere applicata una penale di € 100,00; • per ogni giorno di ritardo nella consegna della reportistica potrà essere applicata una penale pari a € 70,00 100 per ciascun report lavoratore al giorno fino all’adempimento Le ulteriori penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non consegnato; • possono comunque superare, complessivamente, il 10 per mancato rilascio della documentazione a fine contratto o mancato aggiornamento della stessa potrà essere applicata una penale pari al 1% del valore contrattuale del servizio rapportato ad un periodo cento di 3 (tre) mesi; • per ogni ora di sospensione del servizio, che non sia determinata da eventi di forza maggiore, potrà essere applicata una penale di € 100,00; • per ogni inadempienza a fine contratto, di cui all'art. 42 del presente capitolato speciale, potrà essere applicata una penale di € 320,00. Fuori dai casi sopra indicati, per ogni parziale, imperfetta o mancata esecuzione del servizio nei termini e modi indicati dalle presenti capitolato speciale, che non sia imputabile alla Provincia di Brescia, ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, potrà essere applicata una penalità pari al 1% del canone mensile, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Le penali verranno comminate previa contestazione scritta e saranno trattenute secondo quanto previsto all'art. 50 del presente capitolato speciale. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi verranno contestati all’affidataria dalla Provincia di Brescia per iscritto. La ditta potrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni alla Provincia di Brescia nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Provincia, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate all’affidataria le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior dannodetto ammontare netto contrattuale.
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Sources: Capitolato d'Onere
Penalità. L’affidataria riconosce alla Provincia il diritto 1. In caso di applicare le inadempimento agli obblighi contrattuali assunti l’Appaltatore, ha l’obbligo di ovviare nel più breve tempo possibile, ed è passibile delle seguenti penalità: • :
a) euro 1.500,00 per la mancata effettuazione di un servizio completo di raccolta domiciliare dei rifiuti (carta, plastica, vetro ecc.; applicabile per ogni frazione di rifiuto);
b) euro 50,00 per ogni utenza non servita durante i servizi di raccolta domiciliare dei rifiuti;
c) euro 150,00 per ogni mancato svuotamento dei contenitori delle pile e dei farmaci entro i termini di cui all’art. 18;
d) euro 300,00 per la mancata consegna della reportistica mensile (quantitativi di rifiuto raccolto, elenco degli accessi al CdR, numero di svuotamenti per utenza del rifiuto secco residuo);
e) euro 1.000,00 per mancata consegna del MUD o di altre comunicazioni obbligatorie nei termini fissati dalla normativa oltre al rimborso della sanzione comminata al comune;
f) euro 200,00 per mancata pulizia, lavaggio o scarso mantenimento dei mezzi impiegati (per ogni mezzo);
g) euro 50,00 al giorno per ritardata consegna e distribuzione del calendario annuale;
h) euro 1.500,00 per mancata consegna e distribuzione del calendario annuale;
i) euro 350,00 per la mancata o parziale apertura del CdR (per ogni giorno);
l) euro 500,00 per mancata manutenzione del CdR con incremento di ulteriori euro 50 per ogni giorno di ritardo nelle diverse fasi di avvio del serviziooltre i 7 dalla contestazione;
m) euro 200,00 (per ogni contenitore) per la mancata sostituzione, relativamente a quanto indicato nel cronoprogramma presentato in sede di offerta potrà essere applicata una penale pari a € 70,00; • decorsi tre mesi dall’avvio del servizio (periodo transitorio), in caso di mancato rispetto manutenzione o riparazione dei Service Level Agreement verranno applicate le penalità previste all'art. 38 del contenitori segnalati o comunque non conformi al presente capitolato speciale); • il Supervisore dell’impresa cui fare riferimento dovrà essere sempre chiaramente individuabile, e eventuali variazioni dovranno essere comunicate con almeno dieci giorni incremento di preavviso; in caso contrario verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni omessa comunicazione; • per assenza/mancata reperibilità del Supervisore dell’impresa verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni giorno in cui il servizio, anche parzialmente, non viene espletato; • per mancato, parziale o non corretto aggiornamento delle basi dati potrà essere applicata una penale del 2% del valore mensile del servizio; • Per ogni mancata segnalazione di alert ai sistemisti potrà essere applicata una penale di € 100,00; • ulteriori euro 50 per ogni giorno di ritardo nella consegna della reportistica potrà essere applicata una penale pari a € 70,00 ritardo;
n) euro 1.000,00 per ciascun report ogni servizio di pulizia stradale non consegnato; • eseguito o eseguito parzialmente o eseguito male;
o) euro 100,00 al giorno per mancato rilascio allontanamento del personale ritenuto dal Comune non idoneo alla mansione svolta, (a seguito di richiamo motivato).
2. L’applicazione delle penali sarà preceduta da formale contestazione via PEC, alla quale l’Appaltatore ha la facoltà di controdedurre entro tre giorni lavorativi dal ricevimento; le controdeduzioni devono essere inviate tramite PEC pena l’inammissibilità.
3. Il Comune addebita le penali sul primo pagamento utile successivo alla loro irrogazione oppure avvalendosi della documentazione a fine contratto o mancato aggiornamento della stessa potrà essere applicata una penale pari al 1% del valore contrattuale del servizio rapportato ad un periodo di 3 (tre) mesi; • per ogni ora di sospensione del servizio, che non sia determinata da eventi di forza maggiore, potrà essere applicata una penale di € 100,00; • per ogni inadempienza a fine contratto, cauzione di cui all'art. 42 del presente capitolato speciale, potrà all’articolo 4.2; in quest’ultimo caso la cauzione deve essere applicata una penale ricostituita nell’importo di € 320,00. Fuori dai casi sopra indicati, per ogni parziale, imperfetta o mancata esecuzione del servizio nei termini e modi indicati dalle presenti capitolato speciale, che non sia imputabile alla Provincia di Brescia, ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, potrà essere applicata una penalità pari al 1% del canone mensile, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Le penali verranno comminate previa contestazione scritta e saranno trattenute secondo quanto previsto all'art. 50 del presente capitolato speciale. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi verranno contestati all’affidataria dalla Provincia di Brescia per iscritto. La ditta potrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni alla Provincia di Brescia nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Provincia, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate all’affidataria le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior dannolegge.
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Sources: Affidamento Del Servizio Di Gestione Integrata Dei Rifiuti Urbani Ed Assimilati
Penalità. L’affidataria riconosce alla Provincia il diritto di L’amministrazione comunale potrà applicare le seguenti penalità:
1) In caso di miscelazione dei rifiuti raccolti o di conferimento in discarica di rifiuti differenziati provenienti da raccolta differenziata e/o da conferimento diretto da parte degli utenti, il Comune applicherà alla Ditta Appaltatrice la sanzione amministrativa da un minimo di € 5.000,00 ad un massimo di € 25.000,00, mediante provvedimento a firma del Dirigente competente per materia. Resta comunque salva la facoltà del Comune di procedere alla risoluzione del contratto nel caso del ripetersi di tale inadempienza, come previsto all’art. 29.
2) In caso di inadempienza agli altri obblighi contrattuali assunti, il Comune applicherà le seguenti sanzioni: • mancata effettuazione servizio completo giornaliero di raccolta di qualsiasi frazione merceologica - € 20.000,00/die/frazione; • mancata effettuazione servizio completo giornaliero di raccolta di qualsiasi frazione merceologica per ogni giorno singola strada - € 2.000,00/die/frazione; • mancata effettuazione del servizio di raccolta di qualsiasi frazione merceologica per singola utenza - € 50,00/die/utenza; • mancata effettuazione dell’intero servizio lavaggio dei contenitori per singola utenza - € 50,00/die/utenza; • ritardo nelle diverse fasi nell’effettuazione dell’intero servizio di avvio raccolta di ingombranti e discariche abusive sul territorio - € 1000,00/die; • ritardi o inadempienze nella consegna dei contenitori differenziata - € 5,00/die/utenza; • inadeguato stato degli automezzi o malfunzionamento del serviziosistema GPS di localizzazione della flotta - € 50,00/die/automezzo; • inadeguato spazzamento e/o lavaggio stradale manuale o meccanizzato - € 500,00/die/strada/piazza; • omesso svuotamento cestino stradale - € 10,00/die/cad; • mancato impiego divise aziendali, relativamente a quanto indicato nel cronoprogramma presentato in sede tesserino di offerta potrà essere applicata una penale pari riconoscimento ovvero uso di vestiario difforme da quello previsto - € 50,00/infrazione/persona/die; • mancata apertura isola ecologica/centro collettivo conferimento - € 1000,00/die; • ritardata apertura isola ecologica centro conferimento- € 100,00/die; • mancato rispetto della programmazione di esecuzione dei servizi (modalità organizzative e tempi di esecuzione) - € 50,00/cad; • scorretto comportamento nei confronti dell’utenza € 50,00/cad; • altre inadempienze contrattuali non rientranti tra le precedenti – da € 50,00/cad a € 70,00; • decorsi tre mesi dall’avvio 1.000,00/cad. a seconda della gravità dell’inadempienza. L’applicazione della penalità o della trattenuta come sopra descritto non estingue il diritto di rivalsa del servizio (periodo transitorio)Comune di CASSINO nei confronti della Ditta Appaltatrice per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali la Ditta Appaltatrice rimane comunque ed in qualsiasi caso responsabile per eventuali inadempienze. Ferma restando l’applicazione delle penalità sopra descritte, qualora la Ditta Appaltatrice non ottemperi ai propri obblighi entro il termine eventualmente intimato dal Comune di CASSINO, questo, a spese della Ditta Appaltatrice stessa, provvederà d’ufficio per l’esecuzione di quanto necessario senza che la stessa possa opporre eccezione o ostacolare lo svolgimento delle attività. L’ammontare delle ammende e l’importo delle spese per i lavori o per le forniture eventualmente eseguite d’ufficio saranno, in caso di mancato rispetto dei Service Level Agreement verranno applicate le penalità previste all'artpagamento da parte della Ditta Appaltatrice, trattenute dal Comune di CASSINO sulla rata del canone in scadenza. 38 del presente capitolato speciale); • Le contestazioni saranno mosse a mezzo raccomandata, fax, o PEC eventualmente corredate da documentazione fotografica, entro il Supervisore dell’impresa cui fare riferimento dovrà essere sempre chiaramente individuabile, e eventuali variazioni dovranno essere comunicate con almeno dieci termine di giorni di preavviso; in caso contrario verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni omessa comunicazione; • per assenza/mancata reperibilità del Supervisore dell’impresa verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni giorno in cui il servizio, anche parzialmente, non viene espletato; • per mancato, parziale o non corretto aggiornamento delle basi dati potrà essere applicata una penale del 2% del valore mensile del servizio; • Per ogni mancata segnalazione di alert ai sistemisti potrà essere applicata una penale di € 100,00; • per ogni giorno di ritardo nella consegna della reportistica potrà essere applicata una penale pari a € 70,00 per ciascun report non consegnato; • per mancato rilascio della documentazione a fine contratto o mancato aggiornamento della stessa potrà essere applicata una penale pari al 1% del valore contrattuale del servizio rapportato ad un periodo di 3 (tre) mesi; • per ogni ora di sospensione del servizio, che non sia determinata da eventi di forza maggiore, dall’avvenimento ai recapiti indicati nella documentazione d’appalto. Tale termine potrà essere applicata una penale differito a giorni 7 (sette) in caso di € 100,00; • per ogni inadempienza a fine contrattoverbale redatto nel termine suddetto dagli organi di Polizia Locale, di cui all'art. 42 del presente capitolato speciale, potrà essere applicata una penale di € 320,00. Fuori dai casi sopra indicati, per ogni parziale, imperfetta o mancata esecuzione del servizio nei termini e modi indicati dalle presenti capitolato speciale, che non sia imputabile alla Provincia di Brescia, ovvero a forza maggiore Forze dell’Ordine o a caso fortuito, potrà essere applicata una penalità pari al 1% del canone mensile, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Le penali verranno comminate previa contestazione scritta e saranno trattenute secondo quanto previsto all'art. 50 del presente capitolato speciale. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi verranno contestati all’affidataria dalla Provincia di Brescia per iscrittoProtezione Civile. La ditta potrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni alla Provincia Ditta Appaltatrice avrà la facoltà di Brescia nel termine massimo di presentare controdeduzioni scritte entro giorni 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento della contestazionedalla ricezione delle suddette contestazioni, esponendo le argomentazioni a propria difesa. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della ProvinciaLa valutazione finale è compito del Dirigente competente per materia, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicatoche applica l’eventuale sanzione mediante proprio atto, potranno essere applicate all’affidataria le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimentoche verrà notificato alla Ditta Appaltatrice, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior dannoprevia valutazione motivata delle controdeduzioni addotte dall’impresa. L'ammontare delle sanzioni sarà trattenuto sul primo rateo di pagamento in scadenza.
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Sources: Servizio Integrato Di Igiene Urbana
Penalità. L’affidataria riconosce alla Provincia 1. Salvi in ogni caso il diritto risarcimento di applicare le ogni eventuale maggior danno e la risoluzione per grave inadempimento, la Società mista sarà tenuta al pagamento delle seguenti penalità: • - per la sospensione, in tutto o in parte, dei servizi: penale pari al valore delle attività sospese, calcolato in base ai corrispondenti ricavi ed al tempo della sospensione; - per la violazione di norme di sicurezza e/o di tutela dei lavoratori: Euro 3.000,00 in ragione di ogni violazione accertata dall’ASP o dai competenti organi; è facoltà dell’ASP ridurre tale penalità ove, nel caso concreto, si manifesti sproporzionata; - per il mancato rispetto degli standard di personale previsti dalla normativa regionale di set- tore e, laddove più impegnativi per il gestore, dal contratto di servizio: € 50,00 per ogni ora di servizio mancante rispetto agli standard di personali applicabili; - per l’inosservanza degli standard di qualità dei servizi: - insoddisfacente servizio di assistenza tutelare: da Euro 100,00 ad Euro 3.000 per singola contestazione a seconda della gravità; - insoddisfacente servizio di assistenza sanitaria: da Euro 100,00 ad Euro 3.000 per singola contestazione a seconda della gravità; - insoddisfacente servizio di animazione da Euro 100,00 ad Euro 3.000 per singola conte- stazione a seconda della gravità; - insoddisfacente servizio di pulizia della Residenza e delle pertinenze in relazione alla gra- vità;da Euro 50,00 fino ad Euro 1.500,00 per singola contestazione; - insoddisfacente servizio di ristorazione: in relazione alla gravità: da Euro 50,00 fino ad Euro 2.000,00 per singola contestazione; - insufficiente numero di unità di personale impegnato a coadiuvare gli utenti nell’assunzione del cibo e delle bevande: Euro 250,00 per ogni contestazione; - malfunzionamento /interruzione dei servizi inerenti all’informazione, all’accoglienza ed alla reception di cui all’art. 9.1 del presente contratto: da Euro 150,00 ad Euro 1.000,00 (a seconda della gravità) per ogni giorno di ritardo nelle diverse fasi di avvio malfunzionamento/interruzione del servizio, relativamente a quanto indicato nel cronoprogramma presentato in sede ; - per mancato aggiornamento del piano di offerta potrà essere applicata una penale pari a € 70,00; • decorsi tre mesi dall’avvio del servizio (periodo transitorio), in caso assistenza individualizzato e della cartella clinica di mancato rispetto dei Service Level Agreement verranno applicate le penalità previste all'art. 38 del presente capitolato speciale); • il Supervisore dell’impresa cui fare riferimento dovrà essere sempre chiaramente individuabile, e eventuali variazioni dovranno essere comunicate con almeno dieci giorni ogni singolo utente: sanzione di preavviso; in caso contrario verrà applicata una penale di € Euro 100,00 per ogni omessa comunicazioneutente a cui non sia stato ag- giornato il piano di assistenza o la cartella clinica; • per assenza- mancato rispetto della privacy e della dignità dell’utenza: da Euro 100,00 ad Euro 5.000,00 in relazione alla gravità della contestazione; a titolo indicativo e non esaustivo le violazioni riguardano le seguenti situazioni: - lavare più utenti contemporaneamente nello stesso ambiente; - cambiare / visitare / medicare un utente lasciando le porte aperte e quindi, dando visibi- lità all’intervento; - non garantire durante i pasti la necessaria assistenza agli utenti non autosufficienti; - indurli a consumare i pasti con eccessiva fretta; - dimenticare / ritardare ingiustificatamente servizi / terapie da rendersi in favore di uno o più utenti; - trascurare la cura dell’abbigliamento; - rivolgersi in generale, all’utente con toni e modalità non cortesi e/mancata reperibilità del Supervisore dell’impresa verrà applicata una penale o operare in termini non professionali; - perdita/danneggiamento di € 100,00 indumenti personali degli ospiti: Euro 30,00 per ogni giorno in cui il serviziocapo oltre alla rifusione all’ospite del danno cagionatogli.
2. In caso di applicazione ripetuta delle predette penali per episodi analoghi, anche parzialmentea partire dalla ter- za volta nell’anno solare l’importo delle penali sarà raddoppiato.
3. Qualora l’applicazione delle penali dipenda dal Socio operativo, non viene espletato; • la Società mista si rivale sul medesimo per mancato, parziale o non corretto aggiornamento pari importo.
4. L’applicazione delle basi dati potrà essere applicata una penale del 2% del valore mensile del servizio; • Per ogni mancata segnalazione di alert ai sistemisti potrà essere applicata una penale di € 100,00; • per ogni giorno di ritardo nella consegna della reportistica potrà essere applicata una penale pari a € 70,00 per ciascun report non consegnato; • per mancato rilascio della documentazione a fine contratto o mancato aggiornamento della stessa potrà essere applicata una penale pari al 1% del valore contrattuale del servizio rapportato ad un periodo di 3 (tre) mesi; • per ogni ora di sospensione del servizio, che non sia determinata da eventi di forza maggiore, potrà essere applicata una penale di € 100,00; • per ogni inadempienza a fine contratto, di cui all'art. 42 del presente capitolato speciale, potrà essere applicata una penale di € 320,00. Fuori dai casi sopra indicati, per ogni parziale, imperfetta o mancata esecuzione del servizio nei termini e modi indicati dalle presenti capitolato speciale, che non sia imputabile alla Provincia di Brescia, ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, potrà essere applicata una penalità pari al 1% del canone mensile, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Le penali verranno comminate avviene previa contestazione scritta degli addebiti e saranno trattenute secondo quanto previsto all'art. 50 del presente capitolato speciale. Gli previa valutazione di eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi verranno contestati all’affidataria osservazioni/controdeduzioni da fornirsi entro giorni dieci dalla Provincia di Brescia per iscritto. La ditta potrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni alla Provincia di Brescia nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Provincia, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate all’affidataria le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimentopossano riguardare anche il Socio operativo, fatto ai sensi del precedente com- ma 3°, la contestazione degli addebiti è dovuta anche al medesimo.
5. Fatto salvo il risarcimento dell’eventuale potere di ASP di dichiarare la risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 14, il ritardato pagamento del canone di concessione darà in ogni caso luogo, conven- zionalmente, al pagamento di una maggior dannosomma di importo corrispondente agli interessi calcolati ai sensi del d. lgs. n. 231/2002, salvi gli ulteriori rimedi a vantaggio dell’ASP.
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Sources: Contratto Di Servizio Integrato
Penalità. L’affidataria riconosce alla Provincia il diritto di applicare le seguenti 1. In caso d’inadempienze agli obblighi contrattuali assunti, gli uffici preposti applicheranno leseguenti penalità: • :
a) in merito a ritardo o cattiva esecuzione dei servizi per la raccolta dei rifiuti, verrà applicata una penale di€ 1.000,00(mille euro) per ogni giorno di ritardo nelle diverse fasi o disservizio oltre alle eventuali spese per l’esecuzione d’ufficio dei lavorinon eseguiti o male effettuati, secondo specifica verifica degli uffici preposti. Qualora il ritardo superi i 7 giorni si darà luogo alla risoluzione del contratto;
b) In caso di avvio raccolta e/o smaltimento di rifiuti non contemplati dal presente appalto oprovenienti dall’esterno del servizioterritorio comunale, relativamente a quanto indicato nel cronoprogramma presentato in sede verrà applicata per ogni violazione una penale pariad € 5.000,00 (cinquemila euro);
c) In caso di offerta potrà essere ritardo o cattiva esecuzione nella raccolta dei rifiuti abbandonati verrà applicata una penale pari a ad € 70,00; • decorsi tre mesi dall’avvio del servizio 1.000,00 (periodo transitorio), in caso di mancato rispetto dei Service Level Agreement verranno applicate le penalità previste all'art. 38 del presente capitolato speciale); • il Supervisore dell’impresa cui fare riferimento dovrà essere sempre chiaramente individuabile, e eventuali variazioni dovranno essere comunicate con almeno dieci giorni di preavviso; in caso contrario verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni omessa comunicazione; • per assenza/mancata reperibilità del Supervisore dell’impresa verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni giorno in cui il servizio, anche parzialmente, non viene espletato; • per mancato, parziale o non corretto aggiornamento delle basi dati potrà essere applicata una penale del 2% del valore mensile del servizio; • Per ogni mancata segnalazione di alert ai sistemisti potrà essere applicata una penale di € 100,00; • mille euro) per ogni giorno di ritardo nella consegna della reportistica potrà essere o disservizio. Qualora il ritardo superi i 7 giorni si darà luogo alla risoluzione del contratto;
d) In caso di inosservanza e/o ritardo di oltre 7 giorni, dalla data concordata per la trasmissionedei dati necessari per la compilazione del M.U.D., da effettuare obbligatoriamenteentro il mese di febbraio di ogni anno, verrà applicata una penale pari ad € 1.000,00 (milleeuro), oltre a € 70,00 per ciascun report non consegnato; • per mancato rilascio della documentazione a fine contratto o mancato aggiornamento della stessa potrà essere applicata una penale pari al 1% del valore contrattuale del servizio rapportato ad un periodo di 3 100,00 (trecento euro) mesi; • per ogni ora giorno di sospensione del servizioulteriore ritardo, che non sia determinata da eventi di forza maggiore, potrà essere applicata una penale di € 100,00; • per ogni inadempienza a fine contratto, di cui all'art. 42 del presente capitolato speciale, potrà essere applicata una penale di € 320,00. Fuori dai casi sopra indicati, per ogni parziale, imperfetta o mancata esecuzione del servizio nei termini e modi indicati dalle presenti capitolato speciale, che non sia imputabile alla Provincia di Brescia, ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, potrà essere applicata una penalità pari al 1% del canone mensile, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Le penali verranno comminate previa contestazione scritta dieventuali danni derivanti all’Amministrazione Comunale da tale inadempimento;
e) In caso di mancato passaggio domiciliare € 100,00 per punto di raccolta;
f) In caso di ritardato passaggio domiciliare (entro 24 ore dal giorno stabilito) € 50,00 per punto di raccolta;
g) In caso di mancata o irregolare consegna al centro di recupero/riciclaggio € 2.000,00;
h) In caso di mancata fornitura di contenitori da € 200,00 a € 500,00 cadauno;
i) In caso di mancata fornitura di sacchi € 5,00 cadauno;
j) In caso di mancato svuotamento dei cestini € 50,00 cadauno;
k) In caso di disservizi derivanti da scioperi del personale che dipendessero da causedirettamente imputabili alla ditta appaltatrice verrà applicata la sanzione giornaliera di € 1.000,00(mille euro);
l) Per tutte le ulteriori inadempienze previste dal presente capitolato ma non specificatamenteesplicitate e saranno trattenute secondo quantificate nelle lettere precedenti, verrà applicata la medesima sanzione di cui allalettera a), salvo quanto previsto all'artall’art.“Pagamenti del corrispettivo”
2. 50 del presente capitolato speciale. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione In caso di recidiva le infrazioni comporteranno l’applicazione delle penali di cui ai al comma 1, inmisura doppia.
3. L’applicazione della sanzione di cui al comma 1, sarà preceduta da formale contestazione scritta(anche via fax o via e-mail) dell’inadempienza, alla quale la Ditta Appaltatrice avrà la facoltà dipresentare opposizione, presentando le proprie controdeduzioni, entro il termine perentorio di cinquegiorni lavorativi dal ricevimento. Al fine di evitare la contestazione di eventuali inadempimenti di cui aicommi precedenti commi verranno contestati all’affidataria dalla Provincia la Ditta dovrà dare, nel corso della giornata di Brescia per iscrittoriferimento, comunicazione scritta diqualsiasi causa che abbia impedito o rallentato il normale svolgimento del servizio. La ditta potrà comunicare dovrà esserein grado di documentare le cause giustificatrici della non corretta esecuzione del servizio a richiestadell’Amministrazione Comunale. Quest’ultima effettuerà una valutazione obiettiva della fondatezza ditali cause giustificatrici.
4. In caso di accertamento della violazione da parte degli incaricati dell’Amministrazione Comunale,senza che sia pervenuta la comunicazione di cui al precedente comma, la penale verrà immediatamenteapplicata, senza previa contestazione.
5. Il recupero delle spese per iscritto le proprie deduzioni alla Provincia l’esecuzione dei servizi di Brescia nel termine massimo cui al presente articolo, il pagamento deidanni, delle penali e delle sanzioni, verranno effettuate mediante compensazione in sede di 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Provincia, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate all’affidataria le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior dannoliquidazionedel canone di appalto in pagamento.
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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto
Penalità. L’affidataria riconosce alla Provincia il diritto Nel caso di applicare inosservanze di quanto definito nella documentazione di gara e delle norme in generale e per ciascuna carenza rilevata, l’Asl Roma 6 si riserva l’insindacabilità di applicare, oltre che le previsioni normative generali e di specie, anche le seguenti penalitàpenalità ed anche quanto previsto in merito a rischi, responsabilità e risarcimento per eventuali danni: • per ogni giorno - mancata trasmissione dei report di ritardo nelle diverse fasi di avvio del servizioesecuzione dei lavori e mancata segnalazione dei trattamenti effettuati, relativamente a quanto indicato nel cronoprogramma presentato in sede di offerta potrà essere applicata una penale pari a € 70,00; • decorsi tre mesi dall’avvio del servizio 5.000,00 (periodo transitorio), in caso di mancato rispetto dei Service Level Agreement verranno applicate le penalità previste all'art. 38 del presente capitolato specialecinquemila/00); • il Supervisore dell’impresa cui fare riferimento dovrà essere sempre chiaramente individuabile- non reperibilità dei referenti nelle fasce orarie di competenza, e eventuali variazioni dovranno essere comunicate con almeno dieci giorni di preavviso; in caso contrario verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni omessa comunicazione; • per assenza/mancata reperibilità del Supervisore dell’impresa verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni giorno in cui il servizio, anche parzialmente, non viene espletato; • per mancato, parziale o non corretto aggiornamento delle basi dati potrà essere applicata una penale del 2% del valore mensile del servizio; • Per ogni mancata segnalazione di alert ai sistemisti potrà essere applicata una penale di € 100,00; • per ogni giorno di ritardo nella consegna della reportistica potrà essere applicata una penale pari a € 70,00 per ciascun report 5.000,00 (cinquemila/00); - mancato invio entro i termini temporali prescritti dell’elenco del personale penale pari a € 5.000,00 (cinquemila/00); - mancata comunicazione entro il termine fissato nel Capitolato Tecnico di trasferimenti, cessazioni o nuovi inserimenti del personale, penale pari a € 300,00 (trecento/00) ciascuno; - uso di formulati e prodotti non consegnatoa norma di Capitolato Tecnico, penale pari all’1% del valore della fattura mensile del presidio territoriale/ospedaliero nel quale sono stati utilizzati; • per mancato rilascio della documentazione a fine contratto o mancato aggiornamento della stessa potrà essere applicata una - impiego di personale non addestrato, penale pari al 13% del valore contrattuale della fattura mensile del servizio rapportato ad un periodo di 3 (tre) mesipresidio territoriale/ospedaliero nel quale sono impiegati; • per ogni ora di sospensione - comportamento non corretto da parte del personale impiegato, divisa non conforme o igienicamente non consona all’ambiente dove si svolge il servizio, che non sia determinata da eventi di forza maggiore, potrà essere applicata una penale di € 100,00; • per ogni inadempienza a fine contratto, di cui all'art. 42 del presente capitolato speciale, potrà essere applicata una penale di € 320,00. Fuori dai casi sopra indicati, per ogni parziale, imperfetta o mancata esecuzione del servizio nei termini e modi indicati dalle presenti capitolato speciale, che non sia imputabile alla Provincia di Brescia, ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, potrà essere applicata una penalità pari al 13% del canone mensilevalore della fattura mensile del presidio territoriale/ospedaliero nel quale sono impiegati; - nel caso in cui si verifichi la non corretta applicazione delle procedure di lavoro la penale prevista è pari al 7% del fatturato mensile oltre al risarcimento di ulteriori danni alle persone; - nel caso che in cui si susseguano attività incomplete o imperfette (almeno 5), fatto salvo sia pure sanate a mezzo di ripetizione gratuita, e contestate formalmente anche per una sola volta la penale prevista è pari a € 3.000,00 (tremila/00). - per tutte le inosservanze di altra natura rilevate dall’Amministrazione, nonché il risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Le penali verranno comminate previa contestazione scritta e saranno trattenute secondo quanto previsto all'art. 50 del presente capitolato speciale. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione mancato rispetto delle penali di cui ai precedenti commi verranno contestati all’affidataria dalla Provincia di Brescia per iscritto. La ditta potrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni alla Provincia di Brescia nel termine massimo di 5 fasce orarie convenute, penale pari a € 3.000,00 (cinque) giorni solari dal ricevimento della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Provincia, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate all’affidataria le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior dannotremila/00).
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Sources: Service Agreement
Penalità. L’affidataria riconosce alla Provincia il diritto di applicare le seguenti penalità: • 1. Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente contratto e per ogni giorno caso di ritardo nelle diverse fasi di avvio tardiva od incompleta esecuzione del servizio, relativamente a quanto indicato nel cronoprogramma presentato in sede di offerta potrà essere applicata l’amministrazione appaltante applicherà all’impresa una penale pari da euro 100,00 a euro 300,00 in dipendenza della gravità dell’inadempienza ed in particolare: - negligenza degli operatori della Ditta, segnalata per iscritto, nell’esecuzione delle prestazioni previste dal progetto individuale: penale di euro 300,00 (diconsi trecento/00); - inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza e di igiene sul lavoro, ove ne sia derivato danno grave, comunque da non rientrare nelle fattispecie dei reati penali: penale di euro 300,00 (diconsi trecento/00); - mancata comunicazione da parte della Ditta dei nominativi degli operatori, comprese le sostituzioni: penale euro 100,00 (diconsi cento/00) per ogni nominativo; - mancata comunicazione da parte della Ditta delle modifiche dei nominativi degli operatori:penale di euro 100,00 (diconsi cento/00) per operatore; - mancato rispetto del divieto di utilizzare le informazioni e le conoscenze acquisite nei rapporti con l’utenza per fini professionali propri, fatta salva l’applicazione delle sanzioni ai sensi della vigente normativa in materia di riservatezza dei dati: penale di € 70,00300,00; • decorsi tre mesi dall’avvio del servizio (periodo transitorio), - in caso di mancato rispetto dei Service Level Agreement verranno applicate le penalità previste all'art. 38 ingiustificata sospensione del presente capitolato speciale); • il Supervisore dell’impresa cui fare riferimento dovrà essere sempre chiaramente individuabileservizio, e eventuali variazioni dovranno essere comunicate con almeno dieci giorni di preavviso; in caso contrario verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni omessa comunicazione; • per assenza/mancata reperibilità del Supervisore dell’impresa verrà applicata una ciascun episodio: penale di € 100,00 per ogni giorno in cui il serviziodi sospensione; - per utilizzo di personale non corrispondente alle qualifiche richieste dal presente capitolato, anche parzialmente, non viene espletato; • per mancato, parziale o non corretto aggiornamento delle basi dati potrà essere applicata una penale del 2% del valore mensile del servizio; • Per ogni mancata segnalazione di alert ai sistemisti potrà essere applicata una ciascun episodio: penale di € 100,00; • - per ogni giorno ingiustificato ritardo superiore a 15 giorni lavorativi nella presentazione della relazione annuale e del piano di ritardo nella consegna della reportistica potrà essere applicata una penale pari a € 70,00 per ciascun report non consegnato; • per mancato rilascio della documentazione a fine contratto o mancato formazione e aggiornamento della stessa potrà essere applicata una penale pari al 1% del valore contrattuale del servizio rapportato ad un periodo di 3 (tre) mesi; • per ogni ora di sospensione del servizio, che non sia determinata da eventi di forza maggiore, potrà essere applicata una professionale: penale di € 100,00; • per ogni inadempienza 200,00;
2. Per inadempienze contrattuali non espressamente previste nel presente articolo l’Ente Gestore potrà a fine contratto, di cui all'art. 42 del presente capitolato speciale, potrà essere applicata una penale di € 320,00. Fuori dai casi sopra indicati, per ogni parziale, imperfetta o mancata esecuzione del servizio nei termini e modi indicati dalle presenti capitolato speciale, che non sia imputabile alla Provincia di Brescia, ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, potrà essere applicata una penalità pari al 1% del canone mensile, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggiore dannosuo insindacabile giudizio sulla base della gravità delle stesse applicare sanzioni fino ad euro 500,00 (diconsi cinquecento/00) ciascuna.
3. Le penali verranno comminate previa contestazione scritta e saranno trattenute secondo quanto previsto all'artirregolarità ed inadempienze accertate andranno previamente contestate all’impresa appaltatrice a mezzo PEC.
4. 50 del presente capitolato speciale. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui All’appaltatore verrà concesso un tempo non inferiore ai precedenti commi verranno contestati all’affidataria dalla Provincia di Brescia per iscritto. La ditta potrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni alla Provincia di Brescia nel termine massimo di 5 (cinque) 15 giorni solari dal ricevimento della contestazionenota di addebito per la presentazione di eventuali giustificazioni. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio L’importo della Provincia, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate all’affidataria le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior dannopenalità verrà trattenuto in sede di liquidazione del compenso mensile.
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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto
Penalità. L’affidataria riconosce alla Provincia 1. In caso d'inadempienza, anche parziale, agli obblighi contrattuali assunti, l'Appaltatore, oltre all'obbligo di ripristinare la regolarità del servizio nel più breve tempo possibile, fermo restando le altre forme di re- sponsabilità dello stesso addebitategli, sarà passibile di penalità da applicarsi da parte della Stazione Ap- paltante nella misura variabile di seguito indicata: Servizio Violazione Importo (Euro) Minimo Massimo LOTTO 1 mancato servizio per un'intera giornata, anche in un solo Co- mune 500,00 5.000,00 LOTTO 1 mancata esecuzione della raccolta rifiuti in una via, piazza o parte della stessa nei giorni stabiliti 200,00 2.000,00 LOTTO 1 ritardata o trascurata raccolta rifiuti in una via, piazza o parte della stessa nei giorni stabiliti 100,00 1.000,00 LOTTO 1 inadempienza alle cautele igieniche e di decoro nell'esecuzione dei servizi 250,00 2.500,00 LOTTO 1 omesso intervento richiesto o per intervento eseguito oltre il diritto termine previsto dal presente Capitolato 120,00 1.200,00 LOTTO 1 irregolare raccolta con conseguente mescolamento dei rifiuti 500,00 5.000,00 LOTTO 1 mancata o irregolare consegna all'area di applicare travaso o agli impian- ti di recupero dei materiali raccolti con perdita della finalità per cui è stata attivata la raccolta differenziata 500,00 5.000,00 LOTTO 1 mancata o incompleta pulizia nei punti dei contenitori stradali 120,00 1.200,00 LOTTO 1 mancata o incompleta rimozione del materiale a terra intorno ai contenitori stradali 120,00 1.200,00 LOTTO 1 mancata esecuzione, nei termini stabiliti, degli ordini di servi- zio della Stazione Appaltante 120,00 1.200,00 LOTTO 1 mancata predisposizione dei mezzi di raccolta e di trasporto, di cui all’Art. 35, 36, 37 con le seguenti penalità: • per ogni relative iscrizioni all’Albo Gestori Ambientali dal primo giorno di ritardo nelle diverse fasi servizio 2.500,00 25.000,00 LOTTO 1 mancata trasmissione dei dati o delle informazioni entro i ter- mini fissati 120,00 1.200,00 LOTTO 1 mancata presentazione, dell'Appaltatore o del suo incaricato presso la Stazione Appaltante, a seguito di avvio invito anche se tele- fonico, per ricevere disposizioni o comunicazioni inerenti ai servizi 50,00 500,00 LOTTO 1 ogni inadempienza alle norme igieniche e di decoro nell'esecu- zione del servizio, relativamente incluse scorrettezze comportamentali del personale dell’Appaltatore 120,00 1.200,00
2. L'importo derivante dai servizi non prestati, da lavori non effettuati, nonché dalle penalità di cui sopra, sarà versato dall’Appaltatore a quanto indicato mezzo bonifico bancario, entro il termine di trenta (30) giorni dalla ri- chiesta. In mancanza, l'importo richiesto sarà prelevato dalla cauzione definitiva, che successivamente andrà reintegrata nell’importo originario entro quindici (15) giorni, pena l’applicazione della recidiva e le conseguenze come sopra esposte.
3. L'applicazione delle penalità o della trattenuta come sopra descritta non pregiudica il diritto da parte del- la Stazione Appaltante di richiedere il risarcimento dei danni subiti in relazione a fatto dell’Appaltatore, né tantomeno pregiudica il diritto della Stazione Appaltante di dichiarare la risoluzione dei contratto ove si verifichino le ipotesi di cui all’art. 10 .Nei confronti dei terzi l'Appaltatore rimane comunque e in qual- siasi caso responsabile per eventuali inadempienze.
4. Qualora, l'Appaltatore si renda inadempiente per almeno due volte, nel cronoprogramma presentato in sede termine di offerta potrà essere applicata una penale pari a € 70,00; • decorsi tre mesi dall’avvio del servizio sei (periodo transitorio), in caso di mancato rispetto dei Service Level Agreement verranno applicate le penalità previste all'art. 38 del presente capitolato speciale); • il Supervisore dell’impresa cui fare riferimento dovrà essere sempre chiaramente individuabile, e eventuali variazioni dovranno essere comunicate con almeno dieci giorni di preavviso; in caso contrario verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni omessa comunicazione; • per assenza/mancata reperibilità del Supervisore dell’impresa verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni giorno in cui il servizio, anche parzialmente, non viene espletato; • per mancato, parziale o non corretto aggiornamento delle basi dati potrà essere applicata una penale del 2% del valore mensile del servizio; • Per ogni mancata segnalazione di alert ai sistemisti potrà essere applicata una penale di € 100,00; • per ogni giorno di ritardo nella consegna della reportistica potrà essere applicata una penale pari a € 70,00 per ciascun report non consegnato; • per mancato rilascio della documentazione a fine contratto o mancato aggiornamento della stessa potrà essere applicata una penale pari al 1% del valore contrattuale del servizio rapportato ad un periodo di 3 (tre6) mesi; • , per ogni ora la stessa tipologia di sospensione del servizio, che non sia determinata da eventi disservizio le penali saranno raddoppiate.
5. Non si applicherà alcuna penalità per cause di forza maggiore, potrà che comunque dovranno essere applicata una penale di € 100,00; • per ogni inadempienza a fine contratto, di cui all'art. 42 del presente capitolato speciale, potrà essere applicata una penale di € 320,00. Fuori dai casi sopra indicati, per ogni parziale, imperfetta o mancata esecuzione del servizio nei termini e modi indicati dalle presenti capitolato speciale, che non sia imputabile alla Provincia di Brescia, ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, potrà essere applicata una penalità pari al 1% del canone mensile, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Le penali verranno comminate previa contestazione scritta e saranno trattenute secondo quanto previsto all'art. 50 del presente capitolato speciale. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi verranno contestati all’affidataria dalla Provincia di Brescia per iscritto. La ditta potrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni alla Provincia di Brescia nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Provincia, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate all’affidataria le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior dannodocumen- tate.
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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto
Penalità. L’affidataria riconosce alla Provincia il diritto di applicare le seguenti penalità: • per ogni giorno di ritardo nelle diverse fasi di avvio Qualora nel corso dell’esecuzione del servizio, relativamente a quanto indicato nel cronoprogramma presentato in sede di offerta potrà essere applicata una penale pari a € 70,00; • decorsi tre mesi dall’avvio del servizio (periodo transitorio), in caso di mancato rispetto dei Service Level Agreement verranno applicate le penalità previste all'art. 38 del presente capitolato speciale); • il Supervisore dell’impresa cui fare riferimento dovrà essere sempre chiaramente individuabile, e eventuali variazioni dovranno essere comunicate con almeno dieci giorni di preavviso; in caso contrario verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni omessa comunicazione; • per assenza/mancata reperibilità del Supervisore dell’impresa verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni giorno in cui il servizio, anche parzialmente, non viene espletato; • per mancato, parziale o non corretto aggiornamento delle basi dati potrà essere applicata una penale del 2% del valore mensile del servizio; • Per ogni mancata segnalazione di alert ai sistemisti potrà essere applicata una penale di € 100,00; • per ogni giorno di ritardo nella consegna della reportistica potrà essere applicata una penale pari a € 70,00 per ciascun report non consegnato; • per mancato rilascio della documentazione a fine contratto o mancato aggiornamento della stessa potrà essere applicata una penale pari al 1% del valore contrattuale del servizio rapportato ad un periodo di 3 (tre) mesi; • per ogni ora di sospensione del servizio, che non sia determinata da eventi di forza maggiore, potrà essere applicata una penale di € 100,00; • per ogni inadempienza a fine contratto, di cui all'art. 42 del presente capitolato speciale, potrà essere applicata una penale di € 320,00. Fuori dai casi sopra indicatiServizio, per ogni parzialeLotto di aggiudicazione, imperfetta l’Impresa aggiudicataria, senza giustificato motivo, non rispetti una delle seguenti condizioni: le prescrizioni del presente Capitolato la pianificazione concordata con il Responsabile del Procedimento/Direttore dell’esecuzione del Contratto le modalità di intervento agronomiche corrette l’utilizzo delle attrezzature richieste sostituendole con altre di caratteristiche tecniche inferiori o numericamente insufficienti il Responsabile del Procedimento/Direttore dell’esecuzione del contratto provvederà all’invio della segnalazione di cui al punto 4, dell’articolo 14, che costituirà nello specifico contestazione scritta di inadempienza contrattuale, e fermo restando l’obbligo dell’impresa esecutrice di provvedere immediatamente alla cessazione dell’inadempienza, comporterà l’applicazione delle seguenti penali: per mancato rispetto della pianificazione concordata, utilizzo di attrezzature diverse da quanto richiesto o per ritardo nell’avvio dell’esecuzione: prima infrazione € 200,00 seconda infrazione € 300,00 terza infrazione € 500,00 quarta infrazione: € 1.000,00 quinta infrazione : € 2.000,00 sesta infrazione : risoluzione del contratto per modalità agronomicamente scorrette, per interruzione nell’esecuzione: prima infrazione € 200,00 seconda infrazione € 300,00 terza infrazione € 500,00 quarta infrazione € 1.000,00 quinta infrazione € 2.000,00 sesta infrazione : risoluzione del contratto per mancato rispetto del presente Capitolato o per mancata esecuzione delle attivita’ previste: prima infrazione € 500,00 seconda infrazione € 1.200,00 terza infrazione - € 2.000,00 quarta infrazione - risoluzione del servizio nei termini e modi indicati dalle presenti capitolato speciale, che non sia imputabile alla Provincia di Brescia, ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, potrà essere applicata una penalità pari al 1% del canone mensile, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Le penali verranno comminate previa contestazione scritta e saranno trattenute secondo quanto previsto all'art. 50 del presente capitolato speciale. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione contratto L’applicazione delle penali di cui ai punti precedenti commi verranno contestati all’affidataria dalla Provincia non esclude l’addebito di Brescia per iscrittoeventuali danni arrecati al patrimonio vegetale dell’Amministrazione. La ditta potrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni alla Provincia In caso di Brescia nel termine massimo risoluzione del contratto l’Amministrazione affiderà a terzi il servizio o parte rimanente di 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento della contestazionequesto, in danno dell’impresa aggiudicataria inadempiente. Qualora dette deduzioni L’esecuzione in danno non siano accoglibili a giudizio della Provincia, ovvero non vi sia stata risposta o esime l’impresa aggiudicataria dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate all’affidataria le penali come sopra indicate possa incorrere a decorrere dall’inizio dell’inadempimento, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior dannonorma di ▇▇▇▇▇ per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
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Penalità. L’affidataria riconosce alla Provincia il diritto In caso di applicare parziale o totale inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, ferma restando la facoltà della Stazione Appaltante di risoluzione del contratto ove ne ricorrano i presupposti, l’impresa aggiudicataria, oltre all’obbligo di ovviare, in un termine stabilito dal Responsabile del Procedimento all’infrazione contestatale ed al pagamento degli eventuali maggiori danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa dell’inadempimento, e fatte salve le seguenti penalitàeventuali conseguenze penali, è tenuta al pagamento di una penalità dell’importo variabile a seconda della tipologia del mancato e/o tardivo adempimento, come di seguito riportato: • N° INADEMPIMENTO PENALITÀ
1 Mancato rispetto del cronoprogramma (progetto esecutivo), per giorno di ritardo € 50,00 al giorno
2 Per ogni ritardo nelle consegne previste nel cronoprogramma (progetto esecutivo) superiore a 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi € 100,00 al giorno
3 Per ogni intervento necessario in seguito a chiamata per i casi previsti dalle condizioni di garanzia, per ogni giorno lavorativo di ritardo € 50,00 al giorno
4 Per ritardi nel rilascio di aggiornamenti normativi e legislativi, per ogni giorno di ritardo nelle diverse fasi di avvio del serviziodal 6° all’11° giorno lavorativo, relativamente a quanto indicato nel cronoprogramma presentato in sede di offerta potrà essere applicata una penale pari a € 70,00; • decorsi tre mesi dall’avvio del servizio (periodo transitorio), in caso di mancato rispetto dei Service Level Agreement verranno applicate le penalità previste all'art. 38 del presente capitolato speciale); • il Supervisore dell’impresa cui fare riferimento dovrà essere sempre chiaramente individuabile, e eventuali variazioni dovranno essere comunicate con almeno dieci giorni di preavviso; in caso contrario verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni omessa comunicazione; • per assenza/mancata reperibilità del Supervisore dell’impresa verrà applicata una penale al giorno
5 Per ritardi nel rilascio di € 100,00 per ogni giorno in cui il servizioaggiornamenti normativi e legislativi, anche parzialmente, non viene espletato; • per mancato, parziale o non corretto aggiornamento delle basi dati potrà essere applicata una penale del 2% del valore mensile del servizio; • Per ogni mancata segnalazione di alert ai sistemisti potrà essere applicata una penale di € 100,00; • per ogni giorno di ritardo dal 12° al 20° giorno lavorativo, € 150,00 al giorno
6 Per ritardo nel rilascio degli aggiornamenti normativi superiori al ventesimo giorno lavorativo € 200,00 al giorno
7 Per ritardo nella consegna della reportistica potrà essere applicata una penale pari risposta alla richiesta di help-desk a seguito di chiamata bloccante € 70,00 per ciascun report non consegnato; • per mancato rilascio della documentazione a fine contratto o mancato aggiornamento della stessa potrà essere applicata una penale pari al 1% del valore contrattuale del servizio rapportato ad un periodo di 3 (tre) mesi; • 50,00 per ogni ora di sospensione ritardo
8 Per ritardo nella risposta alla richiesta di help-desk a seguito di chiamata non bloccante l’attività ordinaria € 20,00 per ogni ora di ritardo
9 Per mancato rispetto dei minimi richiesti del servizio, presente CT Risoluzione contrattuale Per l’eventuale mancato rispetto di qualsiasi altra norma contrattuale che non sia determinata da eventi di forza maggioreespressamente prevista nella tabella sopra esposta, potrà essere applicata si applicherà una penale di € 100,00; • per ogni inadempienza a fine contratto, di cui all'art. 42 del presente capitolato speciale, potrà essere applicata una penale di € 320,00. Fuori dai casi sopra indicati, per ogni parziale, imperfetta o mancata esecuzione del servizio nei termini e modi indicati dalle presenti capitolato speciale, che non sia imputabile alla Provincia di Brescia, ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, potrà essere applicata una penalità pari 50,00 al 1% del canone mensile, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggiore dannogiorno. Le penali verranno comminate previa contestazione scritta e saranno trattenute secondo quanto previsto all'art. 50 del presente capitolato speciale. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi verranno contestati all’affidataria dalla Provincia sopra sono applicate in misura doppia nel caso di Brescia per iscrittorecidiva specifica nell’arco di 30 (trenta ) giorni naturali e consecutivi della precedente contestazione.
1. La ditta potrà comunicare per iscritto L’applicazione della penale deve essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, a mezzo PEC, indicante il termine entro cui ovviare all’infrazione contestata, alla quale l’impresa aggiudicataria ha facoltà di presentare le proprie deduzioni alla Provincia di Brescia nel termine massimo di 5 controdeduzioni entro 10 (cinquedieci) giorni solari naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazionestessa.
2. Qualora dette deduzioni controdeduzioni non siano accoglibili a giudizio della Provincia, Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine sopra indicato, potranno essere applicate all’affidataria le penali come sopra indicate si intenderanno definitivamente da applicare.
3. In caso di inadempienze che comportino l’osservanza di norme, leggi e regolamenti per cui viene prevista l’irrogazione di sanzioni amministrative specifiche, l’applicazione delle stesse non assorbe l’eventuale applicazione di penali contrattuali che verranno riscosse in modo autonomo e non assorbente.
4. La Stazione Appaltante procede al recupero delle penalità mediante inserimento dell’importo della penale nella fattura relativa alle prestazioni rese nel periodo nel quale è assunto il provvedimento definitivo di applicazione della penale e/o avvalendosi della cauzione definitiva. È ammessa, su motivata richiesta dell'impresa aggiudicataria, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile alla stessa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata rispetto all'interesse della Stazione Appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'impresa aggiudicataria. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide il Responsabile del Procedimento.
5. Verificandosi deficienze o abuso nell’adempimento degli obblighi contrattuali ed ove l’impresa aggiudicataria, regolarmente diffidata, non ottemperi agli ordini ricevuti e nei tempi indicati, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di rivolgersi ad altra impresa del settore e fare eseguire d’ufficio, a decorrere dall’inizio dell’inadempimentospese dell’impresa aggiudicataria, fatto salvo gli interventi necessari per il regolare adempimento dei servizi, fatta salva l’applicazione delle penalità contrattuali ed il risarcimento dell’eventuale del maggior dannodanno subito dalla stessa. Il recupero delle somme spese, maggiorate del 15% a titolo di rimborso spese generali, sarà operato dalla Stazione Appaltante con rivalsa sulle somme dovute all’impresa appaltatrice a partire dalla prima fattura in scadenza e fino alla completa estinzione della pendenza pecuniaria. Tale addebito potrà anche essere riscosso direttamente dalla Stazione Appaltante.
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Sources: Fornitura Di Una Suite Integrata / Piattaforma Software Gestionale
Penalità. L’affidataria riconosce L’Appaltatore, nell’esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato, ha l’obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge in vigore ed alle disposizioni presenti e future emanate dall’Amministrazione Comunale. Ove non attenda a tutti gli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni del presente capitolato, l’Appaltatore è tenuto al pagamento di una penalità da un minino di € 250,00 (duecentocinquanta/ 00) ad un massimo di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) = in rapporto alla Provincia il diritto gravità dell’inadem- pienza o della recidività che verrà applicata a giudizio insindacabile dell’Amministrazione Comuna- le, qualora fatti comunque salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire, si dovesse verificare, tra le altre possibili, una delle seguenti casistiche elencate a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo: L’applicazione delle penali di applicare cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti penalitàmodalità e iter procedurale: • Ritardo nell’assunzione del servizio, sino ad un max di 15 giorni € 500,00 per ogni giorno di dalla data concordata ritardo nelle diverse fasi Mancato rispetto dei tempi e degli orari di avvio apertura e chiusura € 250,00 ad evento della biblioteca Inottemperanza alle disposizioni inerenti l’esecuzione delle € 500,00 ad evento attività oggetto del servizio, relativamente a quanto indicato nel cronoprogramma presentato servizio Mancata apertura straordinaria della biblioteca nei casi richiesti dall’Amministrazione / mancata esecuzione delle aperture € 800,00 ad evento straordinarie proposte in sede di offerta potrà essere applicata una penale pari a tecnica Mancata sostituzione entro 15 giorni dalla richiesta scritta del Co- € 70,00; • decorsi tre mesi dall’avvio del servizio (periodo transitorio), in caso di mancato rispetto dei Service Level Agreement verranno applicate le penalità previste all'art. 38 del presente capitolato speciale); • il Supervisore dell’impresa cui fare riferimento dovrà essere sempre chiaramente individuabile, e eventuali variazioni dovranno essere comunicate con almeno dieci giorni di preavviso; in caso contrario verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni omessa comunicazione; • per assenza/mancata reperibilità del Supervisore dell’impresa verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni giorno in cui il servizio, anche parzialmente, non viene espletato; • per mancato, parziale o non corretto aggiornamento delle basi dati potrà essere applicata una penale del 2% del valore mensile del servizio; • Per ogni mancata segnalazione di alert ai sistemisti potrà essere applicata una penale di € 100,00; • 250,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna della reportistica potrà essere applicata una penale pari a mune del personale non idoneo mancata sostituzione; Impiego di personale non in possesso dei titoli di studio e/o € 70,00 per ciascun report non consegnato; • per mancato rilascio della documentazione a fine contratto o mancato aggiornamento della stessa potrà essere applicata una penale pari al 1% del valore contrattuale del servizio rapportato ad un periodo di 3 (tre) mesi; • 300,00 per ogni ora operatore per dell’esperienza richiesti ogni giorno Utilizzo delle attrezzature e dei beni mobili per attività diverse e/o € 500,00 ad evento non riconducibili all'esecuzione delle prestazioni disciplinate dal presente Capitolato o per fini propri dell’aggiudicatario. Inosservanza e inadempienze delle norme di sospensione del serviziosicurezza € 250,00 ad evento
1) l’Amministrazione appaltante contesta il fatto all’Appaltatore, che mediante posta elettronica certificata (PEC);
2) l’Appaltatore, entro e non sia determinata da eventi di forza maggioreoltre 10 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione, potrà essere applicata una penale di € 100,00; • per ogni inadempienza a fine contratto, di cui all'art. 42 del presente capitolato speciale, potrà essere applicata una penale di € 320,00. Fuori dai casi sopra indicati, per ogni parziale, imperfetta o mancata esecuzione del servizio nei termini e modi indicati dalle presenti capitolato speciale, che non sia imputabile alla Provincia di Brescia, ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, potrà essere applicata una penalità pari al 1% del canone mensile, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Le penali verranno comminate previa contestazione scritta e saranno trattenute secondo quanto previsto all'art. 50 del presente capitolato speciale. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi verranno contestati all’affidataria dalla Provincia di Brescia per iscritto. La ditta potrà comunicare per iscritto fornire le proprie deduzioni alla Provincia controdeduzioni mediante posta elettronica certificata (PEC);
3) l’Amministrazione appaltante valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 10 giorni lavorativi, dandone comunicazione scritta all’Appaltatore;
4) in caso di Brescia nel termine massimo applicazione della penale contrattuale, l’Amministrazione appaltante provvederà a detrarre il relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento diversa competenza, fatta salva comunque la facoltà per l’Amministrazione appaltante di avvalersi dell’incameramento anche parziale della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio fidejussione; in tale ultimo caso, sarà onere dell’Appaltatore ricostituire l’importo complessivo oggetto della Provincia, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate all’affidataria le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior dannocauzione.
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Sources: Affidamento Della Gestione Parziale Dei Servizi Bibliotecari
Penalità. L’affidataria riconosce alla Provincia Come stabilito dall’art. 37 del Capitolato Speciale di gara, nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile all’Aggiudicatario, il diritto servizio di applicare le seguenti penalità: • cui al presente contratto, anche per ogni un solo giorno di ritardo nelle diverse fasi di avvio del servizio, relativamente non venga espletato o non dovesse riscontrarsi conforme a quanto indicato nel cronoprogramma previsto dal Capitolato Speciale di gara ed al progetto tecnico presentato in sede di offerta potrà essere applicata una penale pari a € 70,00gara, l’Unione Comuni d’Ogliastra applicherà all’Aggiudicatario le penalità di cui al capitolato speciale d’appalto e nello specifico: • per sostituzione durante l'anno educativo del personale educatore effettuato per esigenze organizzative dell’appaltatore, senza averne data tempestiva comunicazione scritta (anche via e- mail) all’Ente: la sanzione prevista è di Euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni operatore. La sanzione si triplica alla terza violazione; • decorsi tre mesi dall’avvio per mancato rispetto degli standard educativi, organizzativi e gestionali previsti dalla normativa regionale e comunale, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento: la sanzione potrà arrivare fino euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni contestazione, in relazione alla gravità dell'inadempimento. La sanzione si triplica alla terza violazione; • per negligenza constatata dell’appaltatore in conseguenza della quale si sia creata una situazione di pericolo, anche potenziale, per i minori accolti nei servizi e salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento: la sanzione potrà arrivare fino a Euro 3.000,00 (tremila/00) per ogni contestazione, in relazione alla gravità dell'inadempimento; • per altri disservizi ed inefficienze derivanti da fatti imputabili all’appaltatore e salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento: la sanzione prevista potrà arrivare fino a Euro 3.000,00 (tremila/00) per ogni disservizio, in relazione alla gravità dell'inadempimento; • per comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell 'utenza, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio: da Euro 100,00 (cento/00) ad Euro 1.000,00 (mille/00) per ogni singolo episodio, in base alla gravità dello stesso e salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento. Qualora il comportamento scorretto perduri sia rilevato per più di due volte, si dovrà procedere alla sostituzione del servizio personale interessato; • per mancato rispetto delle disposizioni del presente capitolato e/o per mancato rispetto di nonne igienicosanitarie o di nonne di qualsiasi altro genere attinenti i servizi insediati: la sanzione prevista potrà arrivare fino a Euro 3.000,00 (periodo transitorio)tremila/00) per ogni contestazione, in relazione alla gravità dell'inadempimento. L'applicazione delle penali avverrà a seguito di contestazione per iscritto dell' addebito, secondo la procedura sopra descritta e, in caso di mancato rispetto inadempimento accertato, l'applicazione avverrà mediante trattenuta dell'ammontare previsto dall'importo a saldo delle rette fatturate per i mesi a seguire provvedendo alla decurtazione sui corrispettivi da liquidare o sulla cauzione definitiva prestata dall’appaltatore, in caso di insufficienza dei Service Level Agreement verranno applicate le penalità previste all'art. 38 del presente capitolato speciale); • il Supervisore dell’impresa cui fare riferimento corrispettivi dovuti, cauzione che dovrà essere sempre chiaramente individuabilereintegrata dall’Aggiudicatario. L’Ufficio emetterà nota formale di addebito per l'importo delle penali applicate. L’Ufficio, e eventuali variazioni dovranno essere comunicate con almeno dieci giorni di preavviso; in caso contrario verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni omessa comunicazione; • per assenza/mancata reperibilità del Supervisore dell’impresa verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni giorno in cui il servizio, anche parzialmente, non viene espletato; • per mancato, parziale o non corretto aggiornamento delle basi dati potrà essere applicata una penale del 2% del valore mensile del servizio; • Per ogni mancata segnalazione di alert ai sistemisti potrà essere applicata una penale di € 100,00; • per ogni giorno di ritardo nella consegna della reportistica potrà essere applicata una penale pari a € 70,00 per ciascun report non consegnato; • per mancato rilascio della documentazione a fine contratto o mancato aggiornamento della stessa potrà essere applicata una penale pari al 1% del valore contrattuale del servizio rapportato ad un periodo di 3 (tre) mesi; • per ogni ora di sospensione del servizio, che non sia determinata da eventi di forza maggioreinsindacabile valutazione, potrà essere applicata una penale di € 100,00; • per ogni inadempienza a fine contratto, di cui all'art. 42 del presente capitolato speciale, potrà essere applicata una penale di € 320,00. Fuori dai casi sopra indicati, per ogni parziale, imperfetta o mancata esecuzione del servizio nei termini e modi indicati dalle presenti capitolato speciale, che non sia imputabile alla Provincia di Brescia, ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, potrà essere applicata una penalità pari al 1% del canone mensile, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Le penali verranno comminate previa contestazione scritta e saranno trattenute secondo quanto previsto all'art. 50 del presente capitolato speciale. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi verranno contestati all’affidataria dalla Provincia di Brescia per iscritto. La ditta potrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni alla Provincia di Brescia nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Provincia, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate all’affidataria applicare le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior dannoqualora dovesse riscontrare alcun danno all’Amministrazione né tantomeno all’utenza.
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Sources: Appalto Del Servizio Di Asilo Nido
Penalità. L’affidataria riconosce alla Provincia 1. Nell’eventualità che il diritto di applicare le seguenti penalità: • per ogni giorno di ritardo nelle diverse fasi di avvio del servizio, relativamente servizio prestato non corrisponda perfettamente a quanto indicato nel cronoprogramma presentato espressamente previsto nella documentazione di gara, alle vigenti disposizioni di legge in materia, nonché a quanto espressamente proposto in sede di offerta potrà essere applicata una penale pari progetto tecnico per l’attribuzione dei punteggi, l’Amministrazione Comunale, a € 70,00; • decorsi tre mesi dall’avvio suo insindacabile giudizio, stabilirà a carico del servizio Fornitore le penali di seguito descritte :
a. al verificarsi di piccole inadempienze (periodo transitorio), in caso di mancato intese come lievi difformità rispetto dei Service Level Agreement verranno applicate le penalità previste all'art. 38 del presente capitolato speciale); • il Supervisore dell’impresa cui fare riferimento dovrà essere sempre chiaramente individuabile, e eventuali variazioni dovranno essere comunicate con almeno dieci giorni di preavviso; in caso contrario verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni omessa comunicazione; • per assenza/mancata reperibilità del Supervisore dell’impresa verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni giorno in cui il servizio, anche parzialmente, non viene espletato; • per mancato, parziale a quanto pattuito contrattualmente o non corretto aggiornamento delle basi dati potrà essere applicata una penale del 2% del valore mensile del servizio; • Per ogni mancata segnalazione di alert ai sistemisti potrà essere applicata una penale di € 100,00; • per ogni giorno di ritardo nella consegna della reportistica potrà essere applicata una penale pari a € 70,00 per ciascun report non consegnato; • per mancato rilascio della documentazione a fine contratto o mancato aggiornamento della stessa potrà essere applicata una penale pari al 1% del valore contrattuale del servizio rapportato ad un periodo di 3 (tre) mesi; • per ogni ora di sospensione del servizio, ritardi che non sia determinata da eventi di forza maggiore, potrà essere applicata una penale di € 100,00; • per ogni inadempienza a fine contratto, di cui all'art. 42 del presente capitolato speciale, potrà essere applicata una penale di € 320,00. Fuori dai casi sopra indicati, per ogni parziale, imperfetta o mancata esecuzione del servizio nei termini e modi indicati dalle presenti capitolato speciale, che non sia imputabile alla Provincia di Brescia, ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, potrà essere applicata una penalità pari al 1% del canone mensile, fatto salvo pregiudicano il risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Le penali verranno comminate previa corretto espletamento delle attività dell’Amministrazione) verrà trasmessa contestazione scritta e saranno trattenute secondo quanto previsto all'art. 50 alla ditta per il tramite del presente capitolato speciale. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi verranno contestati all’affidataria dalla Provincia di Brescia per iscritto. La ditta potrà suo rappresentante; quest’ultima dovrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni alla Provincia di Brescia nel termine massimo di 5 (cinque) cinque giorni solari dal ricevimento della dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Provinciadell’Amministrazione, ovvero non vi sia stata data risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere saranno applicate all’affidataria le penali come sopra indicate seguenti penali: a.1fino ad un max di 5 giorni consecutivi = € 200,00 per ciascun giorno di ritardo; a.2 oltre 5 giorni consecutivi, fino ad un massimo di ulteriori 5 giorni = € 300,00 per ciascun giorno di ritardo.
2. In particolare, con riferimento all’integrazione con CDS1CLICK, si ribadisce che il soggetto aggiudicatario dovrà garantire, entro 45 giorni solari dalla data di aggiudicazione, l’integrazione fra SCDS ed il suddetto software.
3. Si ribadisce altresì che in fase di partenza della fornitura, verrà concordato tra la Stazione Appaltante e le due ditte, (l’Intermediario PagoPA scelto dall’ente e l’Appaltatore) un calendario di giornate necessarie per raggiungere l’obiettivo. Qualora non vengano rispettati i tempi di lavoro e i tempi per il raggiungimento dei risultati, verranno applicate le seguenti penali:
a) € 15.000,00 una tantum per il mancato rispetto della scadenza dei 45 giorni solari;
b) € 100,00 per ogni settimana aggiuntiva di ritardo;
c) € 200,00 nel caso in cui l’appaltatore presenti con un ritardo superiore a decorrere dall’inizio dell’inadempimentoquindici giorni naturali e consecutivi, fatto salvo la documentazione tecnica o giustificativa di documenti contabili, richiesta dal RUP e/o dal Direttore dell’esecuzione;
d) da € 500,00 ad € 1.000,00 nel caso di mancata comunicazione del rilascio di un aggiornamento, e del mancato aggiornamento dei programmi, di modifiche ai programmi effettuate dall’appaltatore che abbiano compromesso la funzionalità dei servizi dell’Unione, di qualsiasi azione od omissione dell’appaltatore da cui siano derivati malfunzionamenti o ritardi nell’esecuzione dei servizi a cui i programmi sono preposti.
e) Nel caso di perdita di dati, derivante da errori e/o malfunzionamenti nell’esecuzione di attività a cui i moduli sono preposti, la Stazione appaltante applicherà una penale di € 2.000,00 oltre eventuali ulteriori danni da quantificare in contradditorio con l’appaltatore, il risarcimento dell’eventuale maggior quale dovrà, a sue spese, provvedere al ripristino, per quanto possibile, della situazione antecedente il danno.
f) Nel caso di visualizzazione e/o esportazione non consentite di dati da parte di utenti, anche esterni all’Unione, non autorizzati derivanti da errori e/o malfunzionamenti nell’esecuzione di attività a cui i programmi sono preposti, la Stazione appaltante applicherà una penale di € 2.000,00 oltre eventuali ulteriori danni da quantificare in contradditorio con l’appaltatore, il quale dovrà, a sue spese, provvedere al ripristino, per quanto possibile, della situazione antecedente il danno.
4. Inoltre, in merito alla migrazione dei dati dal precedente applicativo al nuovo gestionale, si precisa che il mancato rispetto dei tempi di effettiva realizzazione dell’intervento, comporterà le seguenti penali: c.1 € 10.000,00 una tantum per il mancato rispetto della scadenza dei 90 giorni; c.2 € 200,00 per ogni settimana aggiuntiva di ritardo.
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Penalità. L’affidataria riconosce alla Provincia il diritto La mancata o ritardata esecuzione di applicare obblighi contrattuali, di ordini di servizio, di disposizioni legislative o regolamentari, di ordinanze sindacali, comporterà a carico della Impresa le seguenti penalità: • , fatto salvo quanto disposto dalla normativa di settore e fatte salve cause di forza maggiore e/o situazioni emergenziali non imputabili all’impresa:
1. per ogni giorno il mancato raggiungimento degli obiettivi di ritardo nelle diverse fasi di avvio del servizioraccolta differenziata come indicati nell’offerta dall’appaltatore, relativamente a quanto indicato nel cronoprogramma presentato in sede di offerta potrà essere applicata si applicherà all’Impresa una penale pari a € 70,00; • decorsi tre mesi dall’avvio 50.000,00 per ogni mezzo punto percentuale di scostamento in diminuzione della percentuale di raccolta differenziata rispetto all’obiettivo prefissato dall’appaltatore in sede di offerta (inteso come somma della percentuale minima del 10% e dell’incremento proposto dall’appaltatore), calcolato alla fine del semestre contrattuale sulla media percentuale degli ultimi quattro mesi.
2. per la mancata raccolta dei rifiuti (differenziata/indifferenziata, cestini stradali gettacarte, bidoni carrellati, cassonetti stradali per la raccolta di prossimità, sacchi e gli altri contenitori previsti dall’appaltatore) nel giorno e/o negli orari stabiliti in una via, piazza, utenza o parti delle stesse, per ogni giorno di inadempienza: da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00, a seconda del numero, dell’estensione e del disagio causato;
3. per ogni dispersione di rifiuti, anche liquidi, provenienti dagli automezzi lungo il loro percorso: da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 300,00, a seconda dell’estensione dell’area insudiciata dalla dispersione;
4. per ogni mancata e/o incompleta esecuzione del servizio di riassetto e pulizia delle superfici sottostanti i contenitori (periodo transitoriodifferenziata/indifferenziata, cestini stradali gettacarte, bidoni carrellati, cassonetti stradali per la raccolta di prossimità, sacchi e gli altri contenitori previsti dall’appaltatore) ed il loro non corretto riposizionamento nei siti stabiliti per ogni giorno di inadempienza e per ogni sito rinvenuto: da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 300,00;
5. per ogni mancata pulizia delle superfici stradali eventualmente imbrattate dal travaso dei rifiuti tra automezzi o tra contenitori ed automezzi per ogni giorno di inadempienza: da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 300,00, a seconda dell’estensione della superficie interessata; Per le infrazioni nell’esecuzione dei servizi relativi allo stato di manutenzione e di pulizia dei contenitori stradali (cestini gettacarte, cassonetti stradali per la raccolta di prossimità, ed gli altri contenitori stradali previsti nel presente contratto), saranno applicate penalità in misura variabile secondo i seguenti casi:
6. per ogni mancato o incompleto lavaggio, disinfezione e disinfestazione dei cassonetti e/o altri contenitori, e per ciascuno di essi, per un intero ciclo temporale, per ogni giorno di inadempienza così come successivamente indicato: da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 300,00;
7. per la mancata manutenzione dei cassonetti e/o altri contenitori, per ogni giorno di inadempienza: da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 300,00; Per le infrazioni nell’esecuzione dei servizi relativi a spazzamento, diserbo e pulizia strade e diserbo delle aree cortilizie scolastiche, disinfestazione, derattizzazione, deblattizzazione e demuscazione/dezanzarizzazione saranno applicate penalità in misura variabile secondo i seguenti casi:
8. per ogni mancata o incompleta attività di spazzamento, per come meglio definite nell’allegato disciplinare tecnico e piano operativo, per ogni strada, di via o piazza interessata per ogni giorno di inadempienza da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 300,00, a seconda dell’estensione dell’area interessata;
9. per ogni mancata o incompleta attività di diserbo delle aree cortilizie scolastiche, per ogni plesso scolastico e per ogni giorno di inadempienza: da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 1.000,00, a seconda dell’estensione dell’area interessata;
10. per ogni mancata o incompleta attività di disinfestazione, derattizzazione, deblattizzazione e demuscazione/dezanzarizzazione, e per ogni strada o piazza interessata: da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 300,00, a seconda dell’estensione dell’area interessata; Sono inoltre applicabili le seguenti penalità, fatto salvo quanto disposto dalla normativa di settore:
11. mancata consegna di documentazione amministrativa-contabile, entro i termini richiesti: € 50,00 per ogni giorno di ritardo;
12. scorretto comportamento nei rapporti con l’utenza: € 50,00 per singola contestazione pervenuta e comprovata;
13. per qualsiasi altra mancata esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto e/o violazione alle norme generali contrattuali ed alle disposizioni di servizio impartite dal Comune, derivante da evidente e comprovata negligenza dell’Impresa, anche se non espressamente indicata nel presente articolo: da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00, sulla base della gravità della violazione accertata. Saranno considerate cause di forza maggiore e/o situazioni emergenziali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: fermo impianto e/o limite allo scarico, recupero pregresso dovuto a fermo impianto, ritardi non imputabili all’impresa dovuti all’applicazione di sopravvenute procedure di legge relative a particolari classi di rifiuti, ad eventi calamitosi, etc. Le infrazioni anzidette saranno accertate dal Direttore dell’esecuzione e dai dipendenti addetti al controllo appositamente designati ai sensi del presente capitolato, anche in seguito alle comunicazioni degli utenti. L'applicazione sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempienza anche a mezzo fax e/o posta elettronica, alla quale l'Impresa avrà la facoltà di presentare controdeduzioni e predisporre e attuare, ove possibile, un piano di recupero entro 24 ore dalla notifica della contestazione. Esaminate le predette controdeduzioni e trascorso il termine anzidetto senza che sia stato correttamente eseguito il piano di recupero, il Comune esprimerà il proprio giudizio, erogando, se del caso, le penalità per come sopra determinate. Dopo ogni interruzione del sevizio per scioperi o altre cause di forza maggiore, le suddette penalità saranno comminate a partire dal quinto giorno dalla ripresa del servizio. L’applicazione della penalità o della trattenuta come sopra descritto non estingue il diritto di rivalsa del Comune, nei confronti dell’Impresa per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali l’Impresa rimane comunque ed in qualsiasi caso responsabile per eventuali inadempienze. Ferma restando l’applicazione delle penalità sopra descritte, qualora l’Impresa non ottemperi ai propri obblighi entro il termine eventualmente intimato dal Comune, questo, a spese dell’Impresa stessa provvederà d’ufficio per l’esecuzione di quanto necessario. L’ammontare della penalità e l’importo delle spese per i lavori o per le forniture eventualmente eseguite d’ufficio saranno, in caso di mancato rispetto dei Service Level Agreement verranno applicate le penalità previste all'artpagamento, trattenute dal Comune sulla rata del canone in scadenza. 38 L'ammontare delle penali sarà trattenuto sul primo rateo di pagamento in scadenza, previa emissione di fatturazione attiva da parte del Comune. Tenuto conto della durata limitata del presente capitolato speciale); • il Supervisore dell’impresa cui fare riferimento dovrà essere sempre chiaramente individuabile, e eventuali variazioni dovranno essere comunicate con almeno dieci giorni di preavviso; in caso contrario verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni omessa comunicazione; • per assenza/mancata reperibilità del Supervisore dell’impresa verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni giorno in cui il servizio, anche parzialmente, non viene espletato; • per mancato, parziale o non corretto aggiornamento delle basi dati potrà essere applicata una penale del 2% del valore mensile del servizio; • Per ogni mancata segnalazione di alert ai sistemisti potrà essere applicata una penale di € 100,00; • per ogni giorno di ritardo nella consegna della reportistica potrà essere applicata una penale pari a € 70,00 per ciascun report non consegnato; • per mancato rilascio della documentazione a fine contratto o mancato aggiornamento della stessa potrà essere applicata una penale pari al 1% del valore contrattuale del servizio rapportato ad un periodo di 3 (tre) mesi; • per ogni ora di sospensione del servizio, che non sia determinata da eventi di forza maggiore, potrà essere applicata una penale di € 100,00; • per ogni inadempienza a fine contratto, le penali di cui all'art. 42 del presente capitolato speciale, potrà essere applicata una penale di € 320,00. Fuori dai casi sopra indicati, per ogni parziale, imperfetta o mancata esecuzione del servizio nei termini e modi indicati dalle presenti capitolato speciale, che non sia imputabile alla Provincia di Brescia, ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, potrà essere applicata una penalità pari al 1% del canone mensilesopra, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Le penali verranno comminate previa contestazione scritta e saranno trattenute secondo quanto previsto all'art. 50 cause imputabili a negligenza o colpa grave dell’impresa, si applicheranno dopo 15 giorni decorrenti dalla conclusione della fase di avvio del presente capitolato speciale. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi verranno contestati all’affidataria dalla Provincia di Brescia per iscritto. La ditta potrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni alla Provincia di Brescia nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Provincia, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate all’affidataria le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior dannoservizio.
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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto
Penalità. L’affidataria riconosce alla Provincia In caso di irregolarità e inadempimenti, il diritto Comune provvederà a contestare formalmente per iscritto gli addebiti (a mezzo raccomandata con avviso di applicare ricevimento o tramite posta elettronica certificata), concedendo un termine di cinque giorni dalla data di comunicazione dell'irregolarità o dell'inadempimento per fornire giustificazioni in merito. Qualora l'Appaltatore non abbia provveduto ad inviare le giustificazioni o le stesse siano state considerate insufficienti, il Comune provvederà ad inviare un'ulteriore comunicazione scritta (a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata) mediante la quale informerà l'Appaltatore stesso delle proprie decisioni in merito all'applicazione della penale. Il Responsabile del procedimento, su proposta della Direzione esecutiva del presente appalto applicherà le seguenti penalitàpenali:
1. per ritardato adempimento in caso di mancata/incompleta/parziale/non conforme esecuzione del servizio rispetto agli interventi previsti, ivi compreso il ritardo rispetto a tempi di intervento di cui all'articolo 10 del presente capitolato: • – dallo 0,1 all'1 per mille calcolato sull'ammontare netto contrattuale indicato in offerta in relazione alla durata, all'entità delle conseguenze legate al ritardo e alla reiterazione della inadempienza stessa;
2. per mancato rispetto della tempistica prevista all'art.9 del presente capitolato: – da euro 150,00 (centocinquanta/00) ad euro 500,00 (cinquecento/00) in relazione alla reiterazione dell'inadempienza, per ogni giorno di ritardo nelle ritardo;
3. in caso di mancato, carente o incompleto invio dell’elenco nominativo di tutti i lavoratori utilizzati nell’esecuzione dell’appalto e le successive variazioni: – da euro 150,00 (centocinquanta/00) ad euro 500,00 (cinquecento/00) in relazione alla reiterazione dell'inadempienza, per ogni giorni di ritardo;
4. in caso di mancato/ritardato, carente o incompleto invio della documentazione prevista all'art.18: - da euro 100,00 (cento/00) ad euro 250,00 (duecentocinquanta/00), in relazione alla durata e alla reiterazione dell'inadempienza, per ogni giorni di ritardo;
5. per inadempienze diverse fasi da quelle sopra citate, quali ad esempio modifiche non concordate, mancata informazione, mancato rispetto di avvio quanto previsto all'art.7: - da euro 50,00 (cinquanta/00) ad euro 150,00 (centocinquanta/00) in proporzione all'entità delle inadempienze, per ogni inadempienza accertata;
6. per mancata applicazione del servizioC.C.N.L.: - alla prima infrazione euro 1.000,00 (mille/00) per ogni addetto, relativamente alla seconda infrazione, il Comune di Trieste si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile. Il Comune di Trieste provvederà in ogni caso a segnalare il fatto alle autorità competenti per l'irrogazione delle sanzioni penali e amministrative previste dalle norme in vigore. Ogni cinque inadempienze della stessa natura, la penale applicata sarà aumentata del 50% dell'importo iniziale. Le penali complessivamente considerate non possono comunque superare il 10% dell'importo netto contrattuale a pena della risoluzione del contratto. Le penali applicate saranno trattenute sul corrispettivo dovuto per le prestazioni del presente capitolato. Fermo restando quanto indicato nel cronoprogramma presentato in sede di offerta potrà essere applicata una penale pari a € 70,00; • decorsi tre mesi dall’avvio del servizio (periodo transitorio)disposto dai paragrafi precedenti, in caso di mancato rispetto dei Service Level Agreement verranno applicate le penalità previste all'art. 38 mancata esecuzione di servizi oggetto del presente capitolato speciale); • il Supervisore dell’impresa cui fare riferimento dovrà essere sempre chiaramente individuabile, e eventuali variazioni dovranno essere comunicate con almeno dieci giorni di preavviso; in caso contrario verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni omessa comunicazione; • per assenza/mancata reperibilità del Supervisore dell’impresa verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni giorno in cui il servizio, anche parzialmente, non viene espletato; • per mancato, parziale o non corretto aggiornamento delle basi dati potrà essere applicata una penale del 2% del valore mensile del servizio; • Per ogni mancata segnalazione di alert ai sistemisti potrà essere applicata una penale di € 100,00; • per ogni giorno di ritardo nella consegna della reportistica potrà essere applicata una penale pari a € 70,00 per ciascun report non consegnato; • per mancato rilascio della documentazione a fine contratto o mancato aggiornamento della stessa potrà essere applicata una penale pari al 1% del valore contrattuale del servizio rapportato ad un periodo di 3 (tre) mesi; • per ogni ora parte di sospensione del servizioessi, che non sia determinata da eventi di forza maggioreil Comune può provvedervi d’ufficio ricorrendo a terzi, potrà essere applicata una penale di € 100,00; • per ogni inadempienza a fine contratto, di cui all'art. 42 del presente capitolato speciale, potrà essere applicata una penale di € 320,00. Fuori dai casi sopra indicati, per ogni parziale, imperfetta o mancata esecuzione del servizio nei termini e modi indicati dalle presenti capitolato speciale, che non sia imputabile alla Provincia di Brescia, ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, potrà essere applicata una penalità pari al 1% del canone mensile, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Le penali verranno comminate previa contestazione scritta e saranno trattenute secondo quanto previsto all'art. 50 del presente capitolato speciale. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi verranno contestati all’affidataria dalla Provincia di Brescia per iscritto. La ditta potrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni alla Provincia di Brescia nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Provincia, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate all’affidataria le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior dannoaddebitando tutti gli oneri all’Appaltatore.
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Sources: Software Supply Agreement
Penalità. L’affidataria riconosce ADP si riserva la facoltà, nel caso di inosservanza di norme contenute nel presente Capitolato ed inadempienza di norme contrattuali, di comminare all’appaltatore penalità variabili secondo l'importanza dell'irregolarità commessa, del danno arrecato alla Provincia il diritto normale esecuzione del servizio e del ripetersi delle manchevolezze. Alla comminazione delle penali, nelle misure di applicare seguito indicate, si procederà in contraddittorio con la ditta appaltatrice, mediante apposita nota scritta e previa acquisizione delle deduzioni dell’appaltatore, che avrà la facoltà di produrre nei 10 (dieci) giorni successivi alla contestazione. Le possibili penali risultano strutturate nel seguente modo:
a) nel caso di infrazioni di lieve entità, inadempimenti, ritardi o cattive esecuzioni del servizio, è fissata la penale di € 500,00 (diconsi eurocinquecento/00) oltre alle spese per l'eventuale esecuzione d'ufficio o attraverso altra Ditta dei lavori non eseguiti o male effettuati, previa contestazione degli addebiti;
b) per le seguenti penalità: • gravi infrazioni, ove non si ravvisi la grave inadempienza che determini la rescissione del contratto, ADP si riserva più severe misure da adattarsi di volta in volta, previa contestazione di addebiti, contenute da un minimo di € 1.000,00 (diconsi euromille/00) ad un massimo di € 5.000,00 (diconsi eurocinquemila/00);
c) per ogni giorno di ritardo nelle diverse fasi dalla data di avvio inizio del servizio, relativamente a quanto indicato nel cronoprogramma presentato in sede di offerta potrà essere applicata servizio la ditta appaltatrice sarà sottoposta ad una penale pari a pecuniaria di € 70,00; • decorsi tre mesi dall’avvio del servizio 500,00 diconsi (periodo transitorioeurocinquecento/00), in caso ;
d) la Ditta dovrà provvedere all'adeguamento delle prestazioni di mancato rispetto dei Service Level Agreement verranno applicate le penalità previste all'artcui alle lett. 38 del presente capitolato speciale); • il Supervisore dell’impresa cui fare riferimento dovrà essere sempre chiaramente individuabile, a) e eventuali variazioni dovranno essere comunicate con almeno dieci giorni di preavvisob) richiesto nei termini indicati da ADP; in caso contrario verrà sarà applicata una un’ulteriore penale pecuniaria di € 100,00 per ogni omessa comunicazione; • per assenza/mancata reperibilità del Supervisore dell’impresa verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni giorno in cui il servizio, anche parzialmente, non viene espletato; • per mancato, parziale o non corretto aggiornamento delle basi dati potrà essere applicata una penale del 2% del valore mensile del servizio; • Per ogni mancata segnalazione di alert ai sistemisti potrà essere applicata una penale di € 100,00; • 500,00 (diconsi eurocinquecento/00) per ogni giorno di ritardo nella consegna della reportistica potrà essere applicata una penale pari a € 70,00 nell'adeguamento, per ciascun report non consegnato; • per mancato rilascio della documentazione a fine contratto o mancato aggiornamento della stessa potrà essere applicata una penale pari al 1% del valore contrattuale del servizio rapportato ad un periodo massimo di 3 (tre) mesi; • per ogni ora giorni dieci. Trascorso inutilmente tale termine, ADP ha la facoltà di sospensione del servizio, che non sia determinata da eventi di forza maggiore, potrà essere applicata una penale di € 100,00; • per ogni inadempienza a fine risolvere il contratto, di cui all'art. 42 del presente capitolato specialeincamerando il deposito cauzionale, potrà essere applicata una penale di € 320,00. Fuori dai casi sopra indicati, per ogni parziale, imperfetta o mancata esecuzione del servizio nei termini e modi indicati dalle presenti capitolato speciale, che non sia imputabile alla Provincia di Brescia, ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, potrà essere applicata una penalità pari al 1% del canone mensile, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Le penali verranno comminate previa contestazione scritta dei maggiori danni, senza che la Ditta appaltatrice possa pretendere indennizzi e saranno trattenute secondo quanto previsto all'art. 50 del presente capitolato speciale. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali compensi di cui ai precedenti commi verranno contestati all’affidataria dalla Provincia di Brescia per iscritto. La ditta potrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni alla Provincia di Brescia nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Provincia, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate all’affidataria le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior dannosorta.
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Sources: Cleaning Services Agreement
Penalità. L’affidataria riconosce alla Provincia Le attività oggetto di affidamento devono essere pienamente e correttamente eseguite nel rigoroso rispetto delle tempistiche e delle modalità previste dal presente Capitolato e nell’offerta tecnica-economica presentata in sede di gara. Fermo restando quanto previsto in altre parti del presente Capitolato, il diritto Concessionario se non ottempera – per cause non dipendenti da Zètema ovvero da forza maggiore o caso fortuito - alle prescrizioni contrattuali, sarà soggetto a penalità secondo gli importi e nei casi di applicare le seguenti penalità: • seguito indicati:
a) in caso di ritardo nell’apertura al pubblico delle attività oggetto di concessione rispetto a quanto previsto nel presente Capitolato in relazione al singolo lotto o a quanto successivamente concordato nel Contratto stipulato col Concessionario, si applicherà una penale giornaliera pari ad Euro 400,00 (quattrocento/00);
b) in caso di mancato rispetto degli orari e dei giorni di apertura delle attività oggetto di concessione, rispetto a quanto indicato come minimo nel presente Capitolato e nel Piano di Gestione presentato in sede di gara oppure in caso di mancato rispetto di quanto concordato con Zètema in caso di aperture straordinarie, si applicherà una penale pari ad Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per singola infrazione;
c) in caso di mancata sostituzione del personale di servizio, a seguito di richiesta scritta da parte di Zètema, trascorsi 15 giorni dal suo ricevimento, si applicherà una penale pari ad Euro 200,00 (duecento/00);
d) per ogni giorno di ritardo nelle diverse fasi nell’invio del fatturato del trimestre di avvio del servizioriferimento, relativamente a quanto indicato nel cronoprogramma presentato in sede entro i termini previsti al precedente art. 10, Zètema avrà la facoltà di offerta potrà essere applicata applicare una penale pari a € 70,00; • decorsi tre mesi dall’avvio del servizio ad Euro 100,00 (periodo transitoriocento/00), in caso di mancato rispetto dei Service Level Agreement verranno applicate le penalità previste all'art. 38 del presente capitolato speciale); • il Supervisore dell’impresa cui fare riferimento dovrà essere sempre chiaramente individuabile, e eventuali variazioni dovranno essere comunicate con almeno dieci giorni di preavviso; in caso contrario verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni omessa comunicazione; • per assenza/mancata reperibilità del Supervisore dell’impresa verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni giorno in cui il servizio, anche parzialmente, non viene espletato; • per mancato, parziale o non corretto aggiornamento delle basi dati potrà essere applicata una penale del 2% del valore mensile del servizio; • Per ogni mancata segnalazione di alert ai sistemisti potrà essere applicata una penale di € 100,00; • ;
e) per ogni giorno di ritardo nella consegna della reportistica potrà essere applicata nel pagamento del canone o delle royalty, rispetto alle tempistiche previste nel presente Capitolato d’▇▇▇▇▇, Zètema avrà la facoltà di applicare una penale pari a € 70,00 ad Euro 100,00 (cento/00);
f) nel caso in cui il Concessionario esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nel Contratto nonché – ove compatibili e/o migliorative per ciascun report non consegnato; • per mancato rilascio della documentazione a fine contratto o mancato aggiornamento della stessa potrà essere applicata Zètema – nell’Offerta tecnica e nel Piano di Gestione presentato in sede di gara, si applicherà una penale pari al 1% del valore contrattuale del servizio rapportato commisurata alla gravità dell’inadempimento, fino ad un periodo importo massimo di 3 Euro 1.000,00 (tre) mesi; • per ogni ora di sospensione del servizio, che non sia determinata da eventi di forza maggiore, potrà essere applicata una penale di € 100,00; • per ogni inadempienza a fine contratto, di cui all'art. 42 del presente capitolato speciale, potrà essere applicata una penale di € 320,00. Fuori dai casi sopra indicati, per ogni parziale, imperfetta o mancata esecuzione del servizio nei termini e modi indicati dalle presenti capitolato speciale, che non sia imputabile alla Provincia di Brescia, ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, potrà essere applicata una penalità pari al 1% del canone mensile, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Le penali verranno comminate previa contestazione scritta e saranno trattenute secondo quanto previsto all'art. 50 del presente capitolato specialemille/00). Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno possono dar luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi verranno devono essere contestati all’affidataria dalla Provincia di Brescia per iscritto. La ditta potrà comunicare per iscritto da Zètema al Concessionario. In tal caso, il Concessionario deve comunicare, con le medesime modalità, le proprie deduzioni alla Provincia di Brescia nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento della contestazionelavorativi dalla data di ricezione delle contestazioni. Qualora dette tali deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Provincia, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate all’affidataria Zètema potrà applicare al Concessionario le penali come sopra indicate indicate. Zètema, per la riscossione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali, potrà emettere fattura per il relativo importo ovvero avvalersi della cauzione definitiva prodotta al momento della stipula del Contratto, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. In caso di escussione della cauzione definitiva prestata, il Concessionario deve provvedere alla sua completa reintegrazione entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di Zètema. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra non esonera in nessun caso il Concessionario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’Aggiudicatario prende atto che l’applicazione delle suddette penali non preclude il diritto di Zètema a decorrere dall’inizio dell’inadempimento, fatto salvo richiedere il risarcimento dell’eventuale maggior dannodegli eventuali maggiori danni.
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Sources: Concession Agreement
Penalità. L’affidataria riconosce alla Provincia il diritto di applicare Secondo quanto previsto nell'art. 23 del Capitolato Speciale, troveranno applicazione le seguenti penalità: • :
a. pari allo 0,5% (zerovirgolacinquepercento) dell’importo contrattuale di ogni singola scala mobile, per ogni giorno di ritardo nelle diverse fasi di avvio del servizio– imputabile all’Appaltatrice - nella consegna dell’opera completata in ogni suo aspetto, relativamente rispetto a quanto indicato nel cronoprogramma presentato in sede dichiarato nell’offerta tecnica presentata da SCHINDLER;
b. pari allo 1,0% (unopercento) dell’importo contrattuale di offerta potrà essere applicata una penale pari a € 70,00; • decorsi tre mesi dall’avvio del servizio (periodo transitorio)ogni singolo ascensore, in caso di mancato rispetto dei Service Level Agreement verranno applicate le penalità previste all'art. 38 del presente capitolato speciale); • il Supervisore dell’impresa cui fare riferimento dovrà essere sempre chiaramente individuabile, e eventuali variazioni dovranno essere comunicate con almeno dieci giorni di preavviso; in caso contrario verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni omessa comunicazione; • per assenza/mancata reperibilità del Supervisore dell’impresa verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo - imputabile all’Appaltatrice - nella consegna dell’opera completata in cui ogni suo aspetto, rispetto a quanto dichiarato nell’offerta tecnica presentata da SCHINDLER;
c. pari allo 0,1% (zerovirgolaunopercento) dell’intero importo contrattuale, per ogni giorno di ritardo rispetto alla data della prima convocazione, da parte di ATAC, per la presa in consegna dell’Appalto;
d. pari allo 0,1% (zerovirgolaunopercento) dell’intero importo contrattuale per ogni giorno di ritardo, rispetto a quanto dichiarato nell’offerta tecnica, nella presentazione dei progetti esecutivi e delle eventuali modifiche richieste per i medesimi progetti;
e. pari allo 0,3% (zerovirgolatrepercento) dell’importo contrattuale dell’impianto in lavorazione per ogni giorno di ritardo, rispetto al termine indicato dal DEC di ATAC nell’ordine relativo allo smaltimento dei materiali di risulta dal cantiere;
f. pari a euro 200,00 (duecento/00) ogni qualvolta sia riscontrata la mancanza o il cattivo stato delle tabelle di cantiere;
g. pari a euro 100,00 (cento/00) per ogni giorno, a partire da quello della comunicazione della mancanza o del cattivo stato delle tabelle di cantiere, fino alla constatazione del ripristino delle stesse o del loro stato ottimale;
h. pari a euro 400,00 (quattrocento/00) per ogni giorno di ritardo nell’ottemperare a quanto prescritto, in materia di sgombero finale della proprietà e delle pertinenze ATAC, da materiali residui dell’Impresa, rispetto al termine indicato dal DEC e per ogni mezzo, ogni macchinario, ogni singola attrezzatura;
i. pari a euro 200,00 (duecento/00) ogni qualvolta non siano reperibili in cantiere i preposti dell’Appaltatore a ricevere gli ordini di servizio, anche parzialmentele disposizioni o le istruzioni da parte del DEC di ATAC;
j. pari allo 0,01% (zerovirgolazerounopercento) dell’intero importo contrattuale, non viene espletato; • per mancato, parziale o non corretto aggiornamento delle basi dati potrà essere applicata una penale del 2% del valore mensile del servizio; • Per ogni mancata segnalazione di alert ai sistemisti potrà essere applicata una penale di € 100,00; • per ogni giorno di ritardo nella consegna della reportistica potrà essere applicata una penale pari a € 70,00 per ciascun report non consegnato; • per mancato rilascio della documentazione a fine contratto o mancato aggiornamento della stessa potrà essere applicata una penale pari presentazione dei documenti attestanti la posizione del Personale dipendente dell’Appaltatore, e degli eventuali Subappaltatori, in ordine agli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali e assicurativi, rispetto al 1% termine indicato dal DEC di ATAC secondo il disposto di cui al punto 13.7 del valore contrattuale del servizio rapportato ad un periodo di 3 (tre) mesi; • Capitolato Speciale;
k. per ogni ora impianto: in caso di sospensione del servizio, che non sia determinata da eventi mancato raggiungimento di forza maggiore, potrà essere quanto offerto in sede di offerta tecnica per il sub elemento B2 sarà applicata una penale di € 100,00; • euro 5.000,00 (cinquemila/00);
l. per ogni inadempienza a fine contratto, stazione con ascensore di cui all'art. 42 del presente capitolato speciale, potrà essere accesso esterno: in caso di mancato raggiungimento di quanto offerto in sede di offerta tecnica per il sub elemento B3 sarà applicata una penale di € 320,00. Fuori dai casi sopra indicati, euro 10.000,00 (diecimila/00);
m. per ogni parzialeimpianto: in caso di mancato raggiungimento di quanto offerto in sede di offerta tecnica per il sub elemento B4 sarà applicata una penale di euro 3.000,00 (tremila/00); n. pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00) per ogni inosservanza delle disposizioni di cui al Capitolato Speciale o per difetto di esecuzione delle prestazioni con pregiudizio della sicurezza dell’esercizio da cui, imperfetta o mancata esecuzione del servizio nei termini e modi indicati dalle presenti capitolato specialecomunque, che non sia imputabile alla Provincia di Brescia, ovvero derivato danno a forza maggiore persone o a caso fortuitocose; a detta penalità ne sarà aggiunta una pari ad euro 100,00 (cento/00) per ogni minuto di durata dell’interruzione accidentale o di protrazione dell’interruzione rispetto a quella concessa, potrà essere applicata una penalità pari al 1% del canone mensile, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Le penali verranno comminate previa contestazione scritta e saranno trattenute secondo quanto previsto all'art. 50 del presente capitolato speciale. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi verranno contestati all’affidataria dalla Provincia di Brescia per iscritto. La ditta potrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni alla Provincia di Brescia nel termine fino ad un massimo di 5 euro 6.000,00 (cinqueseimila/00) giorni solari dal ricevimento della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Provincia, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate all’affidataria le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno.al giorno;
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Sources: Contratto Di Servizio Pubblico
Penalità. L’affidataria riconosce Il Comune, a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, si riserva di applicare sanzioni pecuniarie in ogni caso di verificata violazione di tali norme, secondo il principio della progressione. La sanzione sarà applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni del Concessionario, le quali devono pervenire entro 15 giorni dalla data della contestazione. Le non conformità elevate hanno valore di contestazione formale, prevedendo la possibilità, da parte del Concessionario, di far constare immediatamente le proprie osservazioni, di valore equivalente alle controdeduzioni, ferma restando, in ogni caso, la possibilità di controdedurre secondo la procedura ordinaria. Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere comminato un semplice richiamo. Si riporta di seguito una casistica di inadempienze che potranno comportare l'applicazione di una sanzione, secondo i parametri più sotto precisati: ❑ mancato rispetto degli standard di prestazioni socio-sanitarie indicate dal presente capitolato - Euro 1.000,00 per ciascun servizio; ❑ mancata osservanza delle prescrizioni del D.Lgs. 81/2008 inerenti il rischio biologico e chimico nella struttura residenziale – Euro 1.000,00 per ciascun rilievo; ❑ mancata ricostituzione del deposito cauzionale da parte del concessionario entro due mesi come previsto all'art. 28 del presente capitolato - Euro 1.000,00 per ciascun rilievo; ❑ mancata trasmissione bimestrale al Comune di:
a) delle ricevute mensili degli stipendi pagati
b) delle dichiarazioni attestanti il regolare versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il personale adibito al servizio (D.U.R.C.), entro e non oltre il termine del mese successivo al bimestre di riferimento - Euro 500,00 per ciascuna mancanza; ❑ mancato rispetto degli adempimenti previsti a carico del Concessionario, in ordine al possesso dei requisiti richiesti da parte del personale addetto - Euro 500,00 per ciascuna unità di personale; ❑ mancata applicazione di norme in vigore contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Cooperative del settore socio-sanitario assistenziale- e di inserimento lavorativo o di norme derivanti da accordi locali integrativi dello stesso (o contenute negli altri contratti di riferimento dell’impresa Concessionaria) - Euro 750,00 per ciascuna mancanza; ❑ reiterato comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell’utenza - da euro 500,00 ad Euro 1.000,00 per ciascun episodio rilevato, secondo la gravità dello stesso; ❑ mancato rispetto dell'organigramma e delle figure professionali richieste al Concessionario e offerti dallo stesso, rilevati dal personale comunale incaricato delle verifiche - Euro 500,00 per ciascuna unità di personale; ❑ mancato rispetto delle procedure di autocontrollo - Euro 250,00 per ciascuna mancanza ❑ mancata partecipazione del personale ai corsi di formazione/informazione relativi al piano di evacuazione, mancata costituzione o inidonea preparazione del personale addetto alla Provincia squadra antincendio e di pronto soccorso, mancata osservanza delle norme di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 - Euro 250,00 per ciascuna unità di personale e per ciascun rilievo; ❑ mancato rispetto degli adempimenti previsti a carico del concessionario, in ordine alla sostituzione del personale assente - Euro 250,00 per ciascuna mancanza; ❑ non rispetto della riservatezza delle informazioni, relative all'ospite e/o alla sua famiglia, rilevato attraverso eventuali reclami scritti dei soggetti sopraccitati e/o verificate dal personale comunale incaricato - Euro 250,00 per ciascun rilievo; ❑ mancata compilazione del diario giornaliero (consegne) - Euro 150,00 per ciascun giorno; ❑ mancata manutenzione ordinaria - Euro 150,00 per ciascuna mancanza; ❑ pulizia dei locali di competenza del concessionario non eseguita o eseguita in modo insoddisfacente - Euro 150,00 per ciascun rilievo; ❑ abbigliamento non idoneo allo svolgimento della professione, rilevato dal personale comunale incaricato - Euro 150,00 per ciascuna unità di personale; Le inadempienze sopra descritte non precludono al Comune il diritto di applicare le seguenti penalità: • per ogni giorno di ritardo nelle diverse fasi di avvio sanzionare eventuali casi non espressamente citati ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio, relativamente a quanto indicato nel cronoprogramma presentato . Potranno essere applicati in sede tali casi sanzioni da un minimo di offerta potrà essere applicata una penale pari a € 70,00; • decorsi tre mesi dall’avvio del servizio (periodo transitorio), in caso di mancato rispetto dei Service Level Agreement verranno applicate le penalità previste all'art. 38 del presente capitolato speciale); • il Supervisore dell’impresa cui fare riferimento dovrà essere sempre chiaramente individuabile, e eventuali variazioni dovranno essere comunicate con almeno dieci giorni di preavviso; in caso contrario verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni omessa comunicazione; • per assenza/mancata reperibilità del Supervisore dell’impresa verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni giorno in cui il servizio, anche parzialmente, non viene espletato; • per mancato, parziale o non corretto aggiornamento delle basi dati potrà essere applicata una penale del 2% del valore mensile del servizio; • Per ogni mancata segnalazione di alert ai sistemisti potrà essere applicata una penale di € 100,00; • per ogni giorno di ritardo nella consegna della reportistica potrà essere applicata una penale pari a € 70,00 per ciascun report non consegnato; • per mancato rilascio della documentazione a fine contratto o mancato aggiornamento della stessa potrà essere applicata una penale pari al 1% del valore contrattuale del servizio rapportato euro 260,00 ad un periodo di 3 (tre) mesi; • per ogni ora di sospensione del servizio, che non sia determinata da eventi di forza maggiore, potrà essere applicata una penale di € 100,00; • per ogni inadempienza a fine contratto, di cui all'art. 42 del presente capitolato speciale, potrà essere applicata una penale di € 320,00. Fuori dai casi sopra indicati, per ogni parziale, imperfetta o mancata esecuzione del servizio nei termini e modi indicati dalle presenti capitolato speciale, che non sia imputabile alla Provincia di Brescia, ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, potrà essere applicata una penalità pari al 1% del canone mensile, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Le penali verranno comminate previa contestazione scritta e saranno trattenute secondo quanto previsto all'art. 50 del presente capitolato speciale. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi verranno contestati all’affidataria dalla Provincia di Brescia per iscritto. La ditta potrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni alla Provincia di Brescia nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari euro 2.580,00 rapportate alla gravità dell'inadempienza. Nei casi di elevata gravità, le contro deduzioni dovranno pervenire entro 24 ore dal ricevimento della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili Conformemente all'enunciato principio della progressione, la seconda penalità comminata al Concessionario per un'inadempienza commessa sarà di importo doppio al dovuto, la terza il triplo e così via. Tenendo presente che una infrazione di tipo A equivale a giudizio punti 2, una infrazione di tipo B equivale a punti 1 ed una infrazione di tipo C equivale a punti 0,50, immediatamente dopo aver ottenuto un "totale punti infrazione" pari a 6 nel medesimo anno, il Comune procederà alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della Provincia, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate all’affidataria le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior dannocauzione definitiva.
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Sources: Capitolato d'Appalto
Penalità. L’affidataria riconosce alla Provincia il diritto di applicare le Se durante lo svolgimento del servizio fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto nel presente Capitolato o comunque nelle disposizioni da esso richiamate, si procederà, con riferimento ai singoli mezzi, all’applicazione delle seguenti penalità: • :
1. una penalità pari ad € 5.000,00 (cinquemila) per ogni giorno giornata di ritardo nelle diverse fasi mancata prestazione di avvio del servizio, relativamente a quanto indicato nel cronoprogramma presentato in sede di offerta potrà essere applicata una penale pari a € 70,00; • decorsi tre mesi dall’avvio del servizio (periodo transitoriogiornata intera o parziale);
2. una penalità pari ad € 1.000,00 (mille) giornalieri:
a) qualora l’Impresa non abbia provveduto, nei termini previsti dalla richiesta dell’ufficio comunale competente, alla sostituzione del personale non idoneo al servizio;
b) per mancata segnalazione di eventuali incidenti, sinistri, collisioni, etc. nei tempi previsti (entro la giornata);
c) in caso di mancato rispetto rilievi alle condizioni igienico sanitarie degli automezzi adibiti al servizio di cui al presente Capitolato;
d) per variazione dei Service Level Agreement verranno applicate le penalità previste all'art. 38 percorsi o di fermate non preventivamente autorizzate;
e) qualora l’Impresa non utilizzi la tipologia degli automezzi individuati per i singoli percorsi;
f) qualora l’Impresa non rispetti i tempi di messa in servizio dei nuovi mezzi previsti nel piano di ammodernamento del presente capitolato speciale); • il Supervisore dell’impresa cui fare riferimento dovrà essere sempre chiaramente individuabileparco mezzi, e eventuali variazioni dovranno essere comunicate con almeno dieci giorni è prevista una franchigia di preavviso; in 15 giorni;
g) nel caso contrario verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni omessa comunicazione; • per assenza/mancata reperibilità del Supervisore dell’impresa verrà applicata una penale altra infrazione rilevata dagli organi di € 100,00 per ogni giorno in cui il serviziocontrollo, anche parzialmente, se non viene espletato; • per mancato, parziale o non corretto aggiornamento delle basi dati potrà essere applicata una penale del 2% del valore mensile del servizio; • Per ogni mancata segnalazione di alert ai sistemisti potrà essere applicata una penale di € 100,00; • per ogni giorno di ritardo compresa nella consegna della reportistica potrà essere applicata una penale pari a € 70,00 per ciascun report non consegnato; • per mancato rilascio della documentazione a fine contratto o mancato aggiornamento della stessa potrà essere applicata una penale pari al 1% del valore contrattuale del servizio rapportato ad un periodo di 3 (tre) mesi; • per ogni ora di sospensione del servizio, che non sia determinata da eventi di forza maggiore, potrà essere applicata una penale di € 100,00; • per ogni inadempienza a fine contratto, casistica di cui all'artal presente articolo;
3. 42 del presente capitolato speciale, potrà essere applicata una penale di € 320,00. Fuori dai casi sopra indicati, per ogni parziale, imperfetta o mancata esecuzione del servizio nei termini e modi indicati dalle presenti capitolato speciale, che non sia imputabile alla Provincia di Brescia, ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, potrà essere applicata una penalità pari al 1% ad € 500,00 giornalieri:
a) qualora l’Impresa non rispetti il tempo massimo di permanenza degli alunni sui mezzi e di attesa all’entrata o all’uscita della scuola, prescritto dal presente Capitolato, salvo diversa autorizzazione da parte della Stazione Appaltante;
b) per mancata applicazione sui mezzi della segnaletica richiesta, sia anteriore che posteriore;
c) per mancato utilizzo della divisa o mancata identificazione del canone mensilepersonale;
4. per eventuali inadempienze contrattuali non contemplate ai precedenti punti, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggiore dannola Stazione Appaltante applicherà penali variabili da un minimo di € 250,00 (duecentocinquanta) ad un massimo di € 1.000,00 (mille) giornaliere, in rapporto alla gravità dell’inadempienza e a proprio insindacabile giudizio;
5. Le penali verranno comminate previa contestazione scritta e saranno trattenute secondo quanto previsto all'art. 50 del presente capitolato speciale. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione in caso di recidiva delle penali violazioni di cui ai precedenti commi verranno contestati all’affidataria dalla Provincia punti, le penalità saranno prima raddoppiate e poi triplicate. L’applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione scritta inoltrata a mezzo PEC dall’Amministrazione concedente all’Impresa, la quale avrà facoltà di Brescia per iscritto. La ditta potrà comunicare per iscritto presentare le proprie deduzioni alla Provincia controdeduzioni entro e non oltre 5 giorni dalla data di Brescia nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della ProvinciaIl Comune, ovvero non vi sia stata risposta o fatta salva la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate all’affidataria le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale prova di maggior danno, procederà al recupero delle penalità mediante ritenuta diretta sui crediti o sulla cauzione che, in quest’ultimo caso, dovrà essere reintegrata entro i 15 giorni successivi alla data del prelievo. L’applicazione della/e penalità di cui sopra è indipendente da ulteriori diritti spettanti al Comune per eventuali violazioni contrattuali verificatesi.
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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto
Penalità. L’affidataria riconosce alla Provincia il diritto 1. Le attività oggetto di affidamento devono essere pienamente e correttamente eseguite nel rigoroso rispetto delle tempistiche e delle modalità previste nel capitolato e nel piano di gestione presentato in sede di gara
2. Fermo restando quanto previsto in altre parti del presente capitolato, qualora si verificassero, da parte del concessionario, inadempimenti o ritardi – per cause non dipendenti dall’amministrazione ovvero da forza maggiore o caso fortuito – rispetto agli obblighi contrattuali, tali da non prevedere la risoluzione “de iure” del contratto, l’Amministrazione si riserva la facoltà di applicare le seguenti penalità: • penali sotto specificate:
a) per ogni giorno di ritardo nelle diverse fasi nel versamento della royalty, eccedente 10 (dieci giorni) e fino a 30 (trenta) giorni € 100,00;
b) per la vendita di avvio del serviziogeneri merceologici non autorizzati o con modalità non contemplate o non autorizzate nella presente concessione, relativamente a quanto indicato nel cronoprogramma presentato in sede dal giorno di offerta potrà essere applicata una penale pari a € 70,00; • decorsi tre mesi dall’avvio del servizio (periodo transitorio), in caso di mancato rispetto dei Service Level Agreement verranno applicate le penalità previste all'art. 38 del presente capitolato speciale); • il Supervisore dell’impresa cui fare riferimento dovrà essere sempre chiaramente individuabile, e eventuali variazioni dovranno essere comunicate con almeno dieci giorni di preavviso; in caso contrario verrà applicata una penale di accertamento della violazione sino al ripristino della regolarità: € 100,00 per ogni omessa comunicazione; • giorno;
c) per assenza/mancata reperibilità del Supervisore dell’impresa verrà applicata una penale negligenze e ritardi e sospensioni delle pulizie dei locali, tali da provocare un abbassamento dei livelli di qualità della prestazione, dal giorno di accertamento della violazione e sino al ripristino della regolarità: € 100,00 per ogni giorno;
d) per negligenze e ritardi e imperizie tecniche negli interventi di manutenzione ordinaria, dal giorno di accertamento della violazione e sino al ripristino della regolarità: € 100,00 per ogni giorno;
e) per ogni fatto procurato da comportamento scorretto del personale del concessionario che provochi danno all’immagine del luogo di cultura, ai rapporti col pubblico, e per divulgazione di notizie riservate: da € 100,00 ad € 200,00;
f) per ogni non conformità nella raccolta dei rifiuti e per la mancata attuazione della normativa comunale in cui il servizio, anche parzialmente, non viene espletato; • per mancato, parziale o non corretto aggiornamento delle basi dati potrà essere applicata una penale del 2% del valore mensile del servizio; • Per ogni mancata segnalazione materia di alert ai sistemisti potrà essere applicata una penale di raccolta differenziata € 100,00; • 200,00;
g) per ogni giorno di ritardo nella consegna della reportistica potrà essere applicata interruzione ingiustificata del servizio € 200,00;
h) per ogni mancato rispetto delle norme igienico sanitarie riguardanti la conservazione delle derrate o quant’altro previsto dalla normativa vigente € 200,00;
i) per ogni violazione degli orari di apertura e di chiusura € 200,00
j) per ogni mancanza concernente il corretto uso dei locali impianti attrezzature ecc. € 200,00;
k) per ogni mancato rispetto del piano di sanificazione e pulizia €200,00;
l) nel caso in cui l’aggiudicatario esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difformi dalle prescrizioni contenute nel capitolato, nel contratto, nonché nell’offerta tecnica presentata in sede di gara si applicherà una penale pari commisurata alla gravità dell’inadempimento fino a € 70,00 per ciascun report non consegnato; • per mancato rilascio della documentazione a fine contratto o mancato aggiornamento della stessa potrà essere applicata una penale pari al 1% del valore contrattuale del servizio rapportato ad un periodo di 3 (tre) mesi; • per ogni ora di sospensione del servizio, che non sia determinata da eventi di forza maggiore, potrà essere applicata una penale massimo di € 100,00; • per ogni inadempienza a fine contratto, di cui all'art. 42 del presente capitolato speciale, potrà essere applicata una penale di € 320,00. Fuori dai casi sopra indicati, per ogni parziale, imperfetta o mancata esecuzione del servizio nei termini e modi indicati dalle presenti capitolato speciale, che non sia imputabile alla Provincia di Brescia, ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, potrà essere applicata una penalità pari al 1% del canone mensile, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Le penali verranno comminate previa contestazione scritta e saranno trattenute secondo quanto previsto all'art. 50 del presente capitolato speciale500,00.
3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno possono dar luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi verranno devono essere contestati all’affidataria dalla Provincia di Brescia per iscritto. La ditta potrà comunicare per iscritto dal Comune al concessionario. In tal caso il concessionario deve comunicar con le medesime modalità, le proprie deduzioni alla Provincia di Brescia nel termine massimo di 5 (cinque) cinque giorni solari dal ricevimento della contestazionelavorativi dalla ricezione delle contestazioni. Qualora dette tali deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Provinciaaccoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate all’affidataria il Comune potrà applicare al Concessionario le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento, .
4. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra non esonera in nessun caso il Concessionario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto salvo sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
5. Il Concessionario prende atto che l’applicazione delle suddette penali non preclude il diritto dell’amministrazione a richiedere il risarcimento dell’eventuale maggior dannodegli eventuali maggiori danni.
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Sources: Concession Agreement
Penalità. L’affidataria riconosce alla Provincia Qualora l'Appaltatore non si attenesse agli obblighi di cui al presente Capitolato, in quanto non ef- fettui in parte o totalmente le prestazioni stabilite, può essere assoggettato, previa contestazione per iscritto degli addebiti ed esame motivato delle controdeduzioni, da presentarsi entro il diritto termine di applicare le seguenti penalità15 giorni naturali consecutivi dalla data della notifica, alle penali di seguito riportate: • Esecuzione dei servizi Mancata esecuzione del servizio di raccolta dei rifiuti in conformità alle prescrizioni normative, amministrative econtrattuali applicabili 3.000,00 € al giorno Esecuzione dei servizi Incompleta effettuazione del servizio previsto (ad esempio area di intervento ridotta rispetto a quella prevista ecc.) 300,00 € per ogni singola contestazione Esecuzione deiservizi Incompleta qualità del servizio effettuato 150,00 € per singolacontestazione Esecuzione dei servizi Mancato rispetto degli orari indicati dal Committente per l’e- secuzione del servizio 350,00 € per singola contestazione Esecuzione deiservizi Mancata esecuzione di servizio richiesto in reperibilità o inpronto intervento di tipo straordinario 600,00 € per singolacontestazione Rapporti Ritardata consegna di documentazione amministrativa o contabile (es. rapporti chiesti dal Committente) 300,00 € per giorno di ritardo nelle diverse fasi Dati dei servizi Ritardata consegna di avvio del serviziodocumentazione riguardante i dati dei servizi svolti ( es. quantità di rifiuti raccolti, relativamente a quanto indicato nel cronoprogramma presentato in sede programmi deiservizi di offerta potrà essere applicata una penale pari a raccolta, lavaggi contenitori, spazzamento ecc) 600,00 € 70,00; • decorsi tre mesi dall’avvio del servizio (periodo transitorio), in caso di mancato rispetto dei Service Level Agreement verranno applicate le penalità previste all'art. 38 del presente capitolato speciale); • il Supervisore dell’impresa cui fare riferimento dovrà essere sempre chiaramente individuabile, e eventuali variazioni dovranno essere comunicate con almeno dieci giorni di preavviso; in caso contrario verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni omessa comunicazione; • per assenza/mancata reperibilità del Supervisore dell’impresa verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni giorno in cui il servizio, anche parzialmente, non viene espletato; • per mancato, parziale o non corretto aggiornamento delle basi dati potrà essere applicata una penale del 2% del valore mensile del servizio; • Per ogni mancata segnalazione di alert ai sistemisti potrà essere applicata una penale di € 100,00; • per ogni giorno di ritardo nella consegna della reportistica potrà essere applicata una penale pari a € 70,00 per ciascun report non consegnato; • per mancato rilascio della documentazione a fine contratto o mancato aggiornamento della stessa potrà essere applicata una penale pari al 1% del valore contrattuale del servizio rapportato ad un periodo di 3 (tre) mesi; • per ogni ora di sospensione del servizio, che non sia determinata da eventi di forza maggiore, potrà essere applicata una penale di € 100,00; • per ogni inadempienza a fine contratto, di cui all'art. 42 del presente capitolato speciale, potrà essere applicata una penale di € 320,00. Fuori dai casi sopra indicati, per ogni parziale, imperfetta o mancata esecuzione del servizio nei termini e modi indicati dalle presenti capitolato speciale, che non sia imputabile alla Provincia di Brescia, ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, potrà essere applicata una penalità pari al 1% del canone mensile, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Le penali verranno comminate previa contestazione scritta e saranno trattenute secondo quanto previsto all'art. 50 del presente capitolato speciale. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi verranno contestati all’affidataria dalla Provincia di Brescia per iscritto. La ditta potrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni alla Provincia di Brescia nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Provincia, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate all’affidataria le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno.ritardo
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Sources: Determinazione Dirigenziale