Penalità nell’esecuzione Clausole campione

Penalità nell’esecuzione. In caso di ritardato adempimento alle obbligazioni contrattuali, l’aggiudicatario, ferme le eventuali responsabilità e salvo il risarcimento dell’ulteriore danno, è soggetto a penalità, in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto della lettera di ordinazione della fornitura. In caso di inesatta esecuzione, ovvero non conformità del bene fornito o del servizio prestato a quanto previsto dal contratto l’operatore economico esecutore sarà soggetto ad una penalità pari al 2% dell’importo contrattuale. Nel comunicare l’irrogazione della sanzione, il direttore dell’esecuzione/Responsabile del procedimento, inviterà, per iscritto, il fornitore ad adeguare la propria prestazione assegnando all’uopo un termine congruo. Qualora l’applicazione complessiva delle penali determini un importo massimo superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, è avviata la procedura per la risoluzione del contratto per grave inadempimento. L'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti dell'impresa dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono. Se non vi sono crediti o se essi risultino insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitato sulla cauzione. L’addebito delle penali potrà, altresì, essere addebitato su eventuali ulteriori crediti dell’Impresa dipendenti da altri contratti. Qualora la cauzione dovesse ridursi per l’applicazione di penali, l’impresa dovrà provvedere al suo reintegro entro 10 giorni dalla comunicazione dell’Ente.
Penalità nell’esecuzione. L'impresa, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, è soggetta a penalità quando: - effettua in ritardo la consegna della fornitura: 5% dell'importo di aggiudicazione per ogni decade di ritardo; - si rende colpevole di manchevolezze e deficienze nella qualità dei beni forniti o dei materiali impiegati: 2% dell'importo delle forniture non conformi; - effettua in ritardo gli adempimenti prescritti, nel caso di rivedibilità dei beni in sede di collaudo, di invito al rifacimento e all'eliminazione di difetti o imperfezioni: 2% dell'importo della fornitura oggetto dei prescritti adempimenti; - non effettua, o effettua con ritardo, il ritiro dei prodotti rifiutati al collaudo, dai magazzini o dagli uffici in cui è avvenuta tale operazione: 2% dell'importo delle forniture rifiutate. L'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti dell'impresa dipendente dal contratto cui essi si riferiscono. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitato sulla cauzione. L’addebito delle penali potrà essere addebitato su eventuali ulteriori crediti dell’Impresa dipendenti da altri contratti. Qualora la cauzione dovesse ridursi per l’applicazione di penali, l’impresa dovrà provvedere al suo reintegro entro 10 giorni dalla comunicazione dell’Ente.
Penalità nell’esecuzione. L'impresa, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, è soggetta a penalità quando: • effettua in ritardo la consegna della fornitura: 2% dell'importo della stessa per ogni giorno di ritardo; • si rende colpevole di manchevolezze e deficienze nella qualità dei beni forniti o dei materiali impiegati: 2% dell'importo delle forniture non conformi; L'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti dell'impresa dipendente dal contratto cui essi si riferiscono. L’addebito delle penali potrà, altresì, essere addebitato su eventuali ulteriori crediti dell’Impresa dipendenti da altri contratti. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitato sulla cauzione. Qualora la cauzione dovesse ridursi per l’applicazione di penali, l’impresa dovrà provvedere al suo reintegro entro 10 giorni dalla comunicazione dell’Amministrazione. Le penalità non possono essere abbandonate, nemmeno parzialmente, a meno che, all'atto della liquidazione, esse siano riconosciute inapplicabili a seguito di relazione motivata del Funzionario Delegato ovvero dal Responsabile del Procedimento sentito il parere del Funzionario Delegato. L'impresa garantisce i prodotti da tutti gli inconvenienti non derivanti da forza maggiore, per il periodo di garanzia del prodotto, e comunque per un periodo non inferiore a 12 mesi dalla data di effettiva consegna. L'impresa pertanto è obbligata a eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo nei beni forniti, dipendenti o da vizi di costruzione o da difetti dei materiali impiegati con la sostituzione dei beni con altri nuovi. Entro 5 giorni dalla data della lettera dell'Amministrazione con cui si notificano i difetti riscontrati e si rivolge l’invito alla sostituzione con altri , l'impresa è tenuta ad adempire a tale obbligo. Qualora, trascorso il citato termine, l'impresa non abbia adempiuto al suo obbligo, l'Amministrazione si riserva il diritto di far eseguire, da altre imprese, i lavori necessari ad eliminare difetti ed imperfezioni addebitandone l'importo all'impresa. A garanzia di tale obbligo, l'Amministrazione può sospendere i pagamenti eventualmente ancora non effettuati in contratto, ovvero, in mancanza, i pagamenti dovuti alla impresa in relazione ad altre forniture in corso con l'Amministrazione.
Penalità nell’esecuzione. La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare l’adeguatezza del servizio prestato dall’aggiudicatario. In caso di inadempimento, la stazione appaltante intimerà all’aggiudicatario, a mezzo di raccomandata A.R., di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali entro il termine perentorio di 15 gg. L’aggiudicatario dovrà comunicare le sue controdeduzioni entro 10 gg dalla data di ricevimento della contestazione. Nel caso in cui il predetto procedimento in contraddittorio dovesse concludersi negativamente con il mancato accoglimento delle controdeduzioni presentate dall’aggiudicatario, gli eventuali pagamenti in corso verranno immediatamente sospesi. Il contratto verrà risolto nel caso in cui l’aggiudicatario non dovesse comunque adempiere entro il termine di 30 gg. dal ricevimento della comunicazione dell’esito del procedimento di contestazione. La risoluzione comporterà, come conseguenza, la sospensione dei pagamenti per le prestazioni effettuate e non ancora liquidate nonché il risarcimento, in danno dell'aggiudicatario, degli eventuali maggiori danni conseguenti all’esecuzione della prestazione. All’aggiudicatario inadempiente saranno addebitate le eventuali maggiori spese sostenute dalla stazione appaltante rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Nel caso di minori spese, nulla competerà all’aggiudicatario inadempiente. L’esecuzione in danno non esimerà l’aggiudicatario inadempiente dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso potrà incorrere a norma di legge per i fatti che avessero motivato la risoluzione del contratto. Il maggior tempo impiegato nell’ultimazione del servizio, dovuto a cause di forza maggiore o per fatti non imputabili all’aggiudicatario espressamente riconosciute dalla stazione appaltante, non sarà considerato ritardo. Per ogni giorno di ritardo nell’inizio dei lavori e/o consegna del servizio secondo le scadenze dettagliate all’art. 2 l’amministrazione appaltante applicherà una penale pari allo 0,1 % dell’importo contrattuale netto. E’ considerato ritardo di adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente capitolato d’oneri il ritardo superiore ai 15 giorni rispetto alle scadenze previste nel precedente articolo 2. Qualora a seguito dell’applicazione delle suddette penali la percentuale delle stesse dovesse superare il 10%, il RUP proporrà alla stazione appaltante la risoluzione del contratto per gravi inadempienze. Fatto salvo il risarcimento del maggior danno...
Penalità nell’esecuzione. L’impresa è soggetta alla seguente penalità quando effettua in ritardo la consegna integrale della fornitura: 3% dell’importo di aggiudicazione per ogni decade intera di ritardo per i primi 40 giorni. Oltre tale periodo verrà applicata una penale pari al 5% dell’importo di aggiudicazione per ogni ulteriore decade intera di ritardo fatto salva la facoltà dell’Amministrazione di rescindere il contratto.

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  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).