Common use of Penalità nell’esecuzione Clause in Contracts

Penalità nell’esecuzione. In caso di ritardato adempimento alle obbligazioni contrattuali, l’aggiudicatario, ferme le eventuali responsabilità e salvo il risarcimento dell’ulteriore danno, è soggetto a penalità, in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto della lettera di ordinazione della fornitura. In caso di inesatta esecuzione, ovvero non conformità del bene fornito o del servizio prestato a quanto previsto dal contratto l’operatore economico esecutore sarà soggetto ad una penalità pari al 2% dell’importo contrattuale. Nel comunicare l’irrogazione della sanzione, il direttore dell’esecuzione/Responsabile del procedimento, inviterà, per iscritto, il fornitore ad adeguare la propria prestazione assegnando all’uopo un termine congruo. Qualora l’applicazione complessiva delle penali determini un importo massimo superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, è avviata la procedura per la risoluzione del contratto per grave inadempimento. L'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti dell'impresa dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono. Se non vi sono crediti o se essi risultino insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitato sulla cauzione. L’addebito delle penali potrà, altresì, essere addebitato su eventuali ulteriori crediti dell’Impresa dipendenti da altri contratti. Qualora la cauzione dovesse ridursi per l’applicazione di penali, l’impresa dovrà provvedere al suo reintegro entro 10 giorni dalla comunicazione dell’Ente.

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Penalità nell’esecuzione. In caso di ritardato adempimento alle obbligazioni contrattuali, l’aggiudicatario, ferme le eventuali responsabilità e salvo il risarcimento dell’ulteriore danno, è soggetto a penalità, in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto della lettera di ordinazione della fornitura. In caso di inesatta esecuzione, ovvero non conformità del bene fornito o del servizio prestato a quanto previsto dal contratto l’operatore economico esecutore sarà soggetto ad una penalità pari al 2% 8 dell’importo contrattuale. Nel comunicare l’irrogazione della sanzione, il direttore dell’esecuzione/Responsabile del procedimento, inviterà, per iscritto, il fornitore ad adeguare la propria prestazione assegnando all’uopo un termine congruo. Qualora l’applicazione complessiva delle penali determini un importo massimo superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, è avviata la procedura per la risoluzione del contratto per grave inadempimento. L'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti dell'impresa dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono. Se non vi sono crediti o se essi risultino insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitato sulla cauzione. L’addebito delle penali potrà, altresì, essere addebitato su eventuali ulteriori crediti dell’Impresa dipendenti da altri contratti. Qualora la cauzione dovesse ridursi per l’applicazione di penali, l’impresa dovrà provvedere al suo reintegro entro 10 giorni dalla comunicazione dell’Ente.

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Penalità nell’esecuzione. In caso di ritardato adempimento alle obbligazioni contrattuali, l’aggiudicatario, ferme le eventuali ferma l’eventuale responsabilità penale e salvo il risarcimento dell’ulteriore danno, è soggetto a penalità, in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto della lettera di ordinazione della fornituracontrattuale. In caso di inesatta esecuzione, ovvero non conformità del bene fornito o del servizio prestato a quanto previsto dal contratto l’operatore economico esecutore sarà soggetto ad una penalità pari al 2% dell’importo contrattuale. Nel comunicare l’irrogazione della sanzione, il direttore dell’esecuzione/Responsabile del procedimento, inviterà, per iscritto, il fornitore ad adeguare la propria prestazione assegnando all’uopo un termine congruo. Qualora l’applicazione complessiva delle penali determini un importo massimo superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, è avviata la procedura per la risoluzione del contratto per grave inadempimento. L'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti dell'impresa dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono. Se non vi sono crediti o se essi risultino insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitato sulla cauzione. L’addebito delle penali potrà, altresì, essere addebitato su eventuali ulteriori crediti dell’Impresa dipendenti da altri contratti. Qualora la cauzione dovesse ridursi per l’applicazione di penali, l’impresa dovrà provvedere al suo reintegro entro 10 giorni dalla comunicazione dell’Ente. L’offerente dichiara espressamente nell’offerta, mediante compilazione o riproduzione dell’Allegato B, modello di autocertificazione, di accettare, senza riserva né condizione alcuna, le condizioni contrattuali e le penalità previste dal presente disciplinare.

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Penalità nell’esecuzione. In caso di ritardato adempimento alle obbligazioni contrattuali, l’aggiudicatario, ferme le eventuali ferma l’eventuale responsabilità penale e salvo il risarcimento dell’ulteriore danno, è soggetto a penalità, in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto della lettera di ordinazione della fornituracontrattuale. In caso di inesatta esecuzione, ovvero non conformità del bene fornito o del servizio prestato a quanto previsto dal contratto l’operatore economico esecutore sarà soggetto ad una penalità pari al 2% dell’importo contrattuale. Nel comunicare l’irrogazione della sanzione, il direttore dell’esecuzione/Responsabile del procedimento, inviterà, per iscritto, il fornitore ad adeguare la propria prestazione assegnando all’uopo un termine congruo. Qualora l’applicazione complessiva delle penali determini un importo massimo superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, è avviata la procedura per la risoluzione del contratto per grave inadempimento. L'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti dell'impresa dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono. Se non vi sono crediti o se essi risultino insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitato sulla cauzione. L’addebito delle penali potrà, altresì, essere addebitato su eventuali ulteriori crediti dell’Impresa dipendenti da altri contratti. Qualora la cauzione dovesse ridursi per l’applicazione di penali, l’impresa dovrà provvedere al suo reintegro entro 10 giorni dalla comunicazione dell’Ente.

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Penalità nell’esecuzione. In caso L’impresa, enza esclusione di ritardato adempimento alle obbligazioni contrattuali, l’aggiudicatario, ferme le eventuali responsabilità e salvo il risarcimento dell’ulteriore dannoconseguenze penali, è soggetto soggetta a penalitàpenalità quando: - effettua in ritardo la consegna della fornitura: 2% dell’importo di aggiudicazione per ogni decade di ritardo; - si rende colpevole di manchevolezze e deficienze nella qualità dei beni forniti: 2% dell’importo della fornitura; - non effettua, o effettua in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto della lettera di ordinazione ritardo, il ritiro dei prodotti rifiutati al collaudo, dal luogo in cui è avvenuta tale operazione: 2% dell’importo della fornitura. In caso di inesatta esecuzione, ovvero non conformità del bene fornito o del servizio prestato a quanto previsto dal contratto l’operatore economico esecutore sarà soggetto ad una penalità pari al 2% dell’importo contrattuale. Nel comunicare l’irrogazione della sanzione, il direttore dell’esecuzione/Responsabile del procedimento, inviterà, per iscritto, il fornitore ad adeguare la propria prestazione assegnando all’uopo un termine congruo. Qualora l’applicazione complessiva delle penali determini un importo massimo superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, è avviata la procedura per la risoluzione del contratto per grave inadempimento. L'ammontare L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti dell'impresa dipendenti dell’impresa dipendente dal contratto cui essi si riferiscono. Se non vi sono Mancando crediti o se essi risultino essendo insufficienti, l'ammontare l’ammontare della penalità viene addebitato sulla cauzione. L’addebito delle penali potrà, altresì, potrà essere addebitato su eventuali ulteriori crediti dell’Impresa all’impresa dipendenti da altri contratti. Qualora la cauzione dovesse ridursi per l’applicazione di penali, l’impresa dovrà provvedere al suo reintegro reitegro entro 10 giorni dalla comunicazione dell’Ente. Il collaudo deve accertare che i beni forniti dall’impresa presentino i requisiti richiesti dal contratto. Il collaudo verrà eseguito da dipendenti dell’Ente, ovvero, da soggetti esterni all’uopo incaricati. Alle operazioni di collaudo l’impresa può farsi rappresentare da propri incaricati. L’assenza di rappresentanti dell’impresa è considerata come acquiescenza alle contestazioni ed ai risultati cui giungono i collaudatori. Eventuali rilievi e determinazioni sono tempestivamente comunicati all’impresa a mezzo di lettera raccomandata.

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Penalità nell’esecuzione. In caso di ritardato adempimento alle obbligazioni contrattuali, l’aggiudicatario, ferme le eventuali responsabilità e salvo il risarcimento dell’ulteriore danno, è soggetto a penalità, in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto della lettera di ordinazione della fornituradel servizio. In caso di inesatta esecuzione, ovvero non conformità del bene fornito o del servizio prestato a quanto previsto dal contratto l’operatore economico esecutore sarà soggetto ad una penalità pari al 2% dell’importo contrattuale. Nel comunicare l’irrogazione della sanzione, il direttore dell’esecuzione/Responsabile del procedimento, inviterà, per iscritto, il fornitore ad adeguare la propria prestazione assegnando all’uopo un termine congruo. Qualora l’applicazione complessiva delle penali determini un importo massimo superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, è avviata la procedura per la risoluzione del contratto per grave inadempimento. L'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti dell'impresa dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono. Se non vi sono crediti o se essi risultino insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitato sulla cauzione. L’addebito delle penali potrà, altresì, essere addebitato su eventuali ulteriori crediti dell’Impresa dipendenti da altri contratti. Qualora la cauzione dovesse ridursi per l’applicazione di penali, l’impresa dovrà provvedere al suo reintegro entro 10 giorni dalla comunicazione dell’Ente.

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