Part-time verticale. I lavoratori part-time potranno essere anche assunti con un orario di lavoro che preveda un numero di giornate a tempo pieno alternate a giornate di non lavoro ogni mese.
Part-time verticale. La prestazione viene resa, nell’ambito della settimana, nei giorni lavorativi previsti alternando giornate di presenza e di assenza, con modulazione a scelta del richiedente secondo quanto previsto nell’allegato 2;
Part-time verticale. Fermo quanto previsto nell'art.1) il part-time verticale può articolarsi su un'attività lavorativa di tre o quattro giorni dal lunedì al venerdì. Gli orari giornalieri sono quelli previsti nel capitolo Orario di lavoro e permessi – Orario flessibile punti 1) e 2) del CIA Allianz. Fermo quanto previsto nell'art.2) sulla flessibilità, quella mensile sarà pari a 5 ore per orari fino a 25 ore settimanali e 6 ore per quelli superiori. Restano ferme, in quanto compatibili, le previsioni sulla flessibilità già previste nel precedente art.2). La presente disciplina sostituisce le normative vigenti in materia previste nei precedenti Contratti Integrativi Aziendali. A partire dal 1 ottobre 2013 limitatamente agli addetti dell'Ufficio Assunzione Auto della sede di Trieste con orario di lavoro a tempo parziale di 35 ore settimanali distribuite su due turni giornalieri, fermo restando il numero di ore settimanali di lavoro, sarà applicato l'orario flessibile secondo le norme che seguono: - dal lunedì al venerdì: inizio dalle 9,00 alle 9,30 e termine dalle 18,00 alle 18,30; con un minimo di 6,30 ore di attività obbligatoria, oppure; - dal lunedì al venerdì: inizio dalle 10,00 alle 10,30 e termine dalle 19,00 alle 19,30 con un minimo di 6,30 ore di attività obbligatoria; In entrambi i casi è previsto un intervallo fisso di due ore. La compensazione delle ore di lavoro deve avvenire mensilmente nell'ambito delle ore di flessibilità. Resta inteso che l'eventuale eccedenza o carenza non potrà superare le due ore nel corso del mese. Non possono essere riportate al mese successivo le ore eccedenti, sia in difetto che in eccesso rispetto al normale orario contrattuale mensile di ogni dipendente. Le ore eccedenti il saldo positivo non possono essere considerate lavoro straordinario né lavoro supplementare e non sono retribuite. L'eventuale saldo negativo – entro le predette due ore - dovrà comunque essere sempre giustificato. L'eventuale saldo monte-ore di flessibilità spettante non potrà essere utilizzato come permesso per motivi personali.
Part-time verticale. In considerazione della circostanza che tale forma di part-time rappresenta una novità sul piano dell’organizzazione del lavoro a livello di Gruppo e fermo restando che le richieste potranno essere accolte compatibilmente con le esigenze aziendali e la tipologia dell’attività lavorativa, a titolo sperimentale viene stabilito quanto segue: il numero delle ore di lavoro settimanali potrà essere di 21 o 24 ore, a scelta del dipendente da indicarsi all’atto della richiesta di part-time. Nell’ambito dell’orario di lavoro contrattualmente fissato, la prestazione dovrà essere effettuata continuativamente, con le seguenti specificazioni: - per i casi di orario settimanale di 21 ore, tre giornate, di cui due di otto ore tra il lunedì e il giovedì (da individuarsi d’intesa con l’Azienda) ed una di cinque ore il venerdì; - per i casi di orario settimanale di 24 ore, tre giornate di otto ore tra il lunedì e il giovedì (da individuarsi d’intesa con l’Azienda). Nei suddetti casi troveranno applicazione, relativamente alla distribuzione dell’orario ed alla flessibilità, le norme previste per il tempo pieno all’art. 4 del presente CIA. Il personale potrà richiedere il passaggio da un orario part-time orizzontale (o misto) ad uno verticale (o viceversa). Fermi restanti condizioni e limiti sopra indicati, l’eventuale accoglimento di dette richieste avverrà compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali.
Part-time verticale a) Orario di Lavoro part-time verticale su base settimanale Settimana tipo P.T.V. - F P.T.V. - G P.T.V. - H P.T.V. - I Lunedì 8 8 Martedì 8 8 8 8 Mercoledì 8 8 8 8 Giovedì 8 8 8 Venerdì 5 Totale ore settimanali 29 24 24 32 % P.T. 78,38 64,86 64,86 86,49
Part-time verticale. Fermo restando quanto già previsto, in riferimento alla legge del 20/11/1987 N° 138 e successive modifiche, considerate le specificità dei settori del comparto commerciale si concorda di regolamentare il part-time verticale (orario di lavoro articolato di norma nel fine settimana). Si conviene che a tale rapporto di lavoro sarà prioritario l’accesso nell’ordine a: studenti/lavoratori, lavoratori già occupati, lavoratori da assumere interessati a tale articolazione d’orario. L’instaurazione del rapporto dovrà risultare da atto scritto tra il datore di lavoro e lavoratore, tale atto dovrà contenere il/i nominativo/i del personale interessato, il periodo di svolgimento del lavoro, l’articolazione giornaliera dell’orario di lavoro, il trattamento retributivo con le maggiorazioni previste per il lavoro domenicale. Copia di tale atto, conservata sia dal datore di lavoro sia dal lavoratore interessato, dovrà essere inviata all’Ufficio del Lavoro, all’Ufficio Contributi ISS, alle XX.XX., alle Xxx.xx di Categoria. A maggiore precisazione:
Part-time verticale. Rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale che è quello in relazione al quale risulti previsto che l’attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno, ad esempio: il lavoratore che lavoro il lunedì, il mercoledì ed il venerdì per 8 ore giornaliere.
Part-time verticale. 20 h settimanali secondo i seguenti schemi orari: Nota a Verbale
Part-time verticale. In considerazione della circostanza che il part time verticale rappresenta una novità sul piano dell'organizzazione del lavoro a livello di Gruppo e fermo restando che le richieste di tale forma di part time potranno essere accolte compatibilmente con le esigenze aziendali e la tipologia dell'attività lavorativa, a titolo sperimentale viene stabilito quanto segue: il numero di ore di lavoro settimanali potrà essere di 21 o 24 ore o 32 ore, a scelta del dipendente da indicarsi all'atto della richiesta di part time. Nell'ambito dell'orario di lavoro contrattualmente fissato, la prestazione dovrà essere effettuata continuativamente con le seguenti specificazioni: - per i casi di orario settimanale di 21 ore, tre giornate di cui due di 8 ore tra il lunedì ed il giovedì (da individuarsi d'intesa con l'Azienda) ed una di 5 ore il venerdì; - per i casi di orario settimanale di 24 ore, tre giornate di 8 ore tra il lunedì ed il giovedì (da individuarsi d'intesa con l'Azienda); - per i casi di orario settimanale di 32 ore, quattro giornate di 8 ore dal lunedì al giovedì. Il personale potrà richiedere il passaggio da un orario part time orizzontale ad uno verticale (o viceversa). Fermi restanti condizioni e limiti sopra indicati, l'eventuale accoglimento di dette richieste avverrà compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali.
Part-time verticale. Ancora, in caso di part-time sviluppato con orario pieno solo in alcuni giorni della settimana, supponendo: un’articolazione dell’orario settimanale stabilito in 8 ore dal lunedì al mercoledì e quindi per 24 ore settimanali (60% dell’orario a tempo pieno previsto in 40 ore); una prestazione lavorativa svolta dal 20 marzo 2019 al 31 dicembre 2019; una retribuzione globale di fatto pari ad € 1.000 mensili; avrà diritto a 9 ratei di tredicesima mensilità (poiché il dipendente non risulta in forza per più di 15 giorni di calendario nei mesi di gennaio, febbraio e marzo) ma riproporzionati al 60% della normale retribuzione spettante per il mese di dicembre. La mensilità aggiuntiva, dunque, sarà pari a € 450,00 lordi [ (1000 / 12 x 60%) 9)]. È possibile poi che il rapporto part-time subisca delle modifiche durante l’anno. Ad esempio: un lavoratore – assunto il 18 maggio 2019 – svolge la propria prestazione a tempo parziale, con articolazione dell’orario settimanale stabilito in 6 ore dal lunedì al venerdì (75% dell’orario a tem- po pieno previsto in 40 ore); in data 29 settembre 2019 il contratto, pur rimanendo in regime di part-time, vede modificare l’orario di lavoro in 4 ore giornaliere dal lunedì al venerdì (50% dell’orario a tempo pieno previsto in 40 ore); con una retribuzione globale di fatto pari ad Euro 1.000 mensili; avrà diritto a: 4 ratei di tredicesima mensilità (relativi ai mesi di giugno, luglio, agosto e settembre) riproporzio- nati al 75% della normale retribuzione spettante per il mese di dicembre [ (1.000 / 12 x 75%) x 4= 250]; 3 ratei di tredicesima mensilità (relativi ai mesi di ottobre, novembre e dicembre) riproporzionati al 50% della normale retribuzione spettante per il mese di dicembre [ (1.000 / 12 x 50%) x 3 = 125]; per una gratifica natalizia lorda totale pari a euro 375. Infine è anche possibile il caso in cui una lavoratrice, durante l’anno, resti assente per godere di eventuali periodi di tutela quali la maternità obbligatoria e il congedo parentale, come nel seguente esempio: la lavoratrice ha svolto la propria prestazione a tempo parziale, con articolazione dell’orario set- timanale stabilito in 6 ore dal lunedì al venerdì (75% dell’orario a tempo pieno previsto in 40 ore); gode di un periodo di astensione per maternità obbligatoria nel mese gennaio 2019 e di congedo parentale dal mese di febbraio al mese di luglio 2019; inoltre resta assente per ferie nel mese di agosto 2019; successivamente rientra rego...