PARI OPPORTUNITA’ Clausole campione

PARI OPPORTUNITA’. 1. Il Gruppo FS Italiane e le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto sono impegnate a garantire, sulla base dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza, la presenza, nelle sedi di relazioni industriali di cui al precedente art. 2 (Sistema delle relazioni industriali) e di partecipazione di cui al precedente art. 1 (Sistema della partecipazione), della rappresentanza di genere. Le parti, inoltre, recepiscono il Codice di condotta relativo alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro definito dal CPO Nazionale in data 24 maggio 2016, allo scopo di fornire linee guida uniformi in materia di provvedimenti da assumere nella lotta contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro, e si danno atto dei reciproci impegni, previsti nel Codice stesso, per la sua attuazione.
PARI OPPORTUNITA’. Le parti concordano sulla necessità di rafforzare le condizioni per una più significativa presenza quantitativa e qualitativa del Personale femminile in Azienda e ciò in armonia con le attuali disposizioni di legge. Le riunioni della Commissione avverranno con cadenza semestrale.
PARI OPPORTUNITA’. (Art. 14 del CCNL 09.08.2000)
PARI OPPORTUNITA’. 1. Al fine di consentire una reale parità uomini-donne, è istituito presso ciascuna delle istituzioni di alta cultura il Comitato pari opportunità, secondo i principi definiti dalla legge 10 aprile 1991, n. 125, con particolare riferimento all'art. 1, e dal D.lgs. n.165/2001, articolo 7, comma 1 e articolo 57. Il Comitato è costituito da una persona designata da ciascuna delle organizzazioni sindacali di comparto firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di rappresentanti dell'Amministrazione. Il presidente del Comitato è nominato dal presidente dell’istituzione e designa un vicepresidente. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente.
PARI OPPORTUNITA’. E’ costituita la Commissione aziendale per le Pari Opportunità composta da cinque rappresentanti dell’Azienda e cinque membri delle R.S.A. I componenti della commissione rimarranno in carica per il periodo relativo alla vigenza del presente contratto integrativo. La commissione, che si riunirà almeno con cadenza trimestrale, dovrà : - aggiornare l’evoluzione storica della presenza femminile in azienda, - rilevare l’eventuale esistenza di ostacoli nei confronti del personale femminile nel sistema organizzativo e culturale aziendale; - suggerire idonee iniziative volte alla prevenzione dei casi di molestie sessuali; - individuare gli spazi professionali ed organizzativi che possono offrire opportunità qualificate alle donne; - impostare interventi su questi temi a livello aziendale. - redigere annualmente una relazione, da sottoporre alle Parti, sulle attività della Commissione e sull’andamento dei fenomeni riscontrati, formulando opportune proposte per attività operative;
PARI OPPORTUNITA’. 1. Le parti convengono sulla opportunità di realizzare, in armonia con quanto previsto dalla Raccomandazione CEE del 13 dicembre 1984, n. 635 e dalle disposizioni legislative in vigore in tema di parità uomo-donna, attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive e ad individuare eventuali situazioni che non consentano una effettiva parità di opportunità uomo-donna nel lavoro.
PARI OPPORTUNITA’. 1.Sono confermati i comitati per le pari opportunità già insediati presso le amministrazioni, ai sensi delle disposizioni vigenti. 2.Nei casi in cui detti comitati non siano ancora stati insediati, essi dovranno essere costituiti entro 90 giorni dalla stipulazione del presente CCNL. Le rappresentanze del personale nel seno degli stessi sono elette secondo modalità previste dai singoli ordinamenti. I comitati possono iniziare la propria attività nella composizione formata con le rappresentanze elettive, in attesa della designazione delle componenti la cui nomina spetta all’Amministrazione. 3.Le misure per favorire pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale, xxx comprese le proposte di azioni positive, sono oggetto di contrattazione integrativa. 4Le modalità di attuazione delle misure di cui al comma 3 sono oggetto di informazione preventiva e, a richiesta, di concertazione con i soggetti sindacali di cui all’art. 9. 5Le amministrazioni garantiscono gli strumenti idonei al funzionamento dei comitati, mettendo, tra l’altro, immediatamente a loro disposizione adeguati locali per la loro attività.
PARI OPPORTUNITA’. Le Parti, recepito lo spirito della L. n. 903/1977 e del D. Lgs. n. 198/2006, dichiarano concordanza di vedute sull'importanza della tematica della condizione lavorativa del personale femminile e quindi sull'opportunità di progettare le azioni positive più utili alla crescita professionale del personale femminile stesso. L’Azienda si impegna ad attribuire la massima attenzione possibile alla tematica ed a questo fine conferma che nella riunione di informativa di bilancio prevista dall'art. 10 del vigente CCNL - o a richiesta delle R.S.A. in altro specifico incontro - fornirà dati disaggregati per sesso e specifiche informazioni relative alle assunzioni e alla mobilità riguardanti il personale femminile. Resta fermo altresì quanto previsto dall’art. 46 D. Lgs. n. 198/2006 relativamente al rapporto biennale in materia. Ciò posto, le Parti, avuto presente quanto stabilito dall’art. 49 del CCNL 17.9.2007, concordano che nell’ambito della costituita Commissione paritetica, in recepimento di quanto previsto dal D. Lgs. n. 198/2006, prosegua l’esame congiunto dell'intera problematica per proposte di azioni positive volte al superamento di ogni forma di discriminazione. La Commissione si attiverà altresì per la promozione di iniziative di formazione sulla tematica in argomento destinate ai componenti della stessa. Detta Commissione prevede un componente per ogni sigla sindacale firmataria del presente CIA ed un massimo di 5 componenti da parte aziendale. Le modalità operative di tale Organismo potranno essere definite nell’ambito di un apposito regolamento redatto a cura dei componenti. Le Parti si danno atto che in linea con quanto previsto dall’art. 51 del CCNL 17.9.2007 - “Osservatorio Nazionale sul Mobbing” - nell’ambito delle attribuzioni della Commissione per le Pari Opportunità definita dal presente articolo saranno valutate anche le problematiche connesse a tale fenomeno. attività.
PARI OPPORTUNITA’. 1 Il “Comitato Pari Opportunità” è composto da rappresentanti di parte sindacale designati dalle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto e da un pari numero di parte aziendale di cui uno con funzioni di presidente.
PARI OPPORTUNITA’. Le parti affidano alle Commissioni paritetiche disciplinate ai successivi punti 5.1. e 5.2. il compito di individuare iniziative dirette a promuovere presso le aziende comportamenti coerenti con i principi di parita` di cui al Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, Codice delle pari opportunita` tra uomo e donna, e di pari opportunita` nell’ac- cesso al lavoro, nelle condizioni di impiego e nella formazione pro- fessionale.