SCHEMA DEL CONTRATTO D’APPALTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE DATI PER IL SISTEMA DI ESAZIONE PEDAGGIO E PRODOTTI SOFTWARE PER IL CONTROLLO DEL TRAFFICO
SCHEMA DEL CONTRATTO D’APPALTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE DATI PER IL SISTEMA DI ESAZIONE PEDAGGIO E PRODOTTI SOFTWARE PER IL CONTROLLO DEL TRAFFICO
Sede legale: Xxx Xxxxxxxxx, x. 00/X, 00000, Xxxxxxx/Xxxxxxxx (XX); capitale sociale € 2.000.000,00 interamente versati; iscritta al Registro delle Imprese di Venezia; C.F./P.I. 03829590276; REA n. VE 0341881; concessionaria per la gestione dell’autostrada A/4 nel tratto denominato Passante di Mestre e del tratto da Padova Est all’interconnessione con la A/57, dell’Autostrada A/57 denominata Tangenziale di Mestre e del Raccordo con l’Aeroporto di Venezia/Tessera; convenzione ricognitiva del 23 marzo 2010 approvata con decreto interministeriale
n. 408 del 22 novembre 2011, registrato alla Corte dei Conti in data 23 febbraio 2012. Venezia/Marghera / /
Numero di protocollo
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 6051226DA7 Centro di costo: XC5104SFU4055ED
OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: IMPORTO DEL SERVIZIO POSTO A BASE D’ASTA: € 4.055.481,36
ONERI PER LA SICUREZZA: € 0,00
IMPORTO TOTALE POSTO A BASE DELL’APPALTO: € 4.055.481,36
RIBASSO OFFERTO: IMPORTO CONTRATTUALE: €
CONTRATTO D’APPALTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE DATI PER IL SISTEMA DI ESAZIONE PEDAGGIO E PRODOTTI SOFTWARE PER IL CONTROLLO DEL TRAFFICO
TRA
la società Concessioni Autostradali Venete – CAV S.p.A., sede legale in Xxxxxxx/Xxxxxxxx (XX), Xxx Xxxxxxxxx, x. 00/X, cap: 30175, codice fiscale: 03829590276, partita IVA: 03829590276, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Venezia al n. 03829590276, domiciliata ai fini del presente atto in Xxxxxxx/Xxxxxxxx (XX), Xxx Xxxxxxxxx, x. 00/X, cap: 30175, rappresentata dal signor , nato nel comune di
, in data _ / / , residente a , Via ,
n. , codice fiscale: , nella
sua qualità di della società
Concessioni Autostradali Venete – CAV S.p.A., giusta poteri allo stesso conferiti con
(di seguito nominata, per brevità, “società CAV Spa”)
E
, sede legale in
, Via , n. , cap: , codice fiscale: , partita IVA: , iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di
al n. , domiciliata ai fini del presente atto in , Via _ , n. , cap: , rappresentata dal signor
, nato nel comune di
, in data _ / / , residente a , Via ,
n. , codice fiscale: , nella
sua qualità di della società
, giusta poteri allo stesso conferiti
con (di seguito nominata, per
brevità, “prestatore”)
(oppure in caso di raggruppamento temporaneo di operatori economici)
E
, sede legale in , Via , n.
, cap: , codice fiscale: , partita IVA: , iscritta al Registro
delle Imprese presso la Camera di Commercio di
al n. , domiciliata ai fini del presente atto in , Via , n. , cap: , rappresentata dal signor
, nato nel comune di
, in data _ / / , residente a , Via ,
n. , codice fiscale: , nella
sua qualità di della società
, giusta poteri allo stesso conferiti con , nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del raggruppamento temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante , sede legale in , Via
, n. , cap: , codice fiscale: , partita IVA:
, iscritta al Registro delle Imprese
presso la Camera di Commercio di al n.
, domiciliata ai fini del presente atto in
, Via , n. , cap: , e la mandante , sede legale in
, Via , n. , cap: , codice fiscale: , partita IVA: , iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di
al n. , domiciliata ai fini del presente atto in , Via _ , n. , cap: , giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in
, dott. , repertorio n. (di
seguito nominata, per brevità, anche solo “prestatore”)
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ARTICOLO 1 - NORME REGOLATRICI
1. L’esecuzione del presente contratto è regolata in via gradata:
a) dalle clausole del presente atto;
b) dalle norme applicabili in materia di contratti della pubblica amministrazione e dalle disposizioni, anche di natura regolamentare, in vigore per la società CAV Spa; norme e disposizioni queste di cui il prestatore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegate, formano parte integrante del presente contratto;
c) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato e dalle disposizioni aventi carattere cogente contenute in leggi o
regolamenti attualmente vigenti ed in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente alla stipula del presente atto.
2. Le clausole del presente contratto sono sostituite, modificate e/o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il prestatore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni e ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il presente contratto.
3. L’interpretazione delle clausole contrattuali così come delle disposizioni del Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Generali e del Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Tecniche è fatta tenendo conto delle finalità del contratto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
ARTICOLO 2 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
1. Sono parte integrante e sostanziale del presente contratto d’appalto:
• il Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Generali (allegato);
• il Capitolato Speciale d’Appalto – Xxxxx Xxxxxxxx (allegato);
• l’Elenco Prezzi Unitari (allegato);
• il Computo Metrico;
• l’offerta tecnica prodotta dall’appaltatore in sede di gara;
• l’offerta economica prodotta dall’appaltatore in sede di gara.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di contratti pubblici ed in particolare:
• il regolamento generale approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni ed integrazioni;
• il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
e successive modificazioni ed integrazioni; tutto ciò indipendentemente dal fatto che talune norme dei testi suddetti siano esplicitamente richiamate ed altre no.
ARTICOLO 3 - OGGETTO DELL’APPALTO
1. L’appalto ha per oggetto il “Servizio di elaborazione dati per il sistema di esazione
pedaggio e prodotti software per il controllo del traffico”, come meglio dettagliato nel “Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Tecniche” di seguito anche “CSA - Norme Tecniche”.
2. Sono compresi nell’appalto tutte le forniture e le prestazioni necessarie per dare il servizio completamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Generali e dagli altri elaborati progettuali, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste, delle quali l’aggiudicatario dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
ARTICOLO 4 - CONSEGNA E INIZIO DEL SERVIZIO
Si rinvia a quanto stabilito dall’articolo 3 del Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Generali allegato al presente contratto.
ARTICOLO 5 - DURATA DELL’APPALTO
1. Si rinvia a quanto previsto dall’articolo 4 del
Capitolato | Speciale d’Appalto | – Norme | Generali |
allegato al | presente contratto. |
2. A norma dell’articolo 57, comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 2006 è vietato il rinnovo tacito del contratto.
ARTICOLO 6 - CONDIZIONI DEL SERVIZIO ED OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL PRESTATORE
1. Sono a carico del prestatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e del servizio oggetto del contratto, nonché relativi ad ogni altra attività che si rendesse necessaria per la prestazione dello stesso o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli inerenti ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il prestatore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme nazionali, anche secondarie e comunitarie vigenti, pena la risoluzione di diritto del contratto medesimo.
3. In ogni caso, il prestatore si obbliga ad osservare nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate ed a
manlevare e tenere indenne la società CAV Spa da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza delle richiamate norme e prescrizioni vigenti.
4. Salvo quanto diversamente indicato nel presente contratto, il prestatore s’impegna a fornire tutte le attrezzature che saranno necessarie per l’espletamento delle attività contrattuali.
5. Il prestatore si obbliga a consentire alla società CAV Spa di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
6. Il prestatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla società CAV Spa.
7. Il prestatore si obbliga, inoltre, a dare immediata comunicazione alla società CAV Spa di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività oggetto del presente contratto.
8. Il prestatore s’impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del presente contratto, a:
a) erogare il servizio oggetto del contratto impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione a regola d’arte;
b) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla società CAV Spa di monitorare la conformità dei servizio oggetto del contratto alle norme previste nel contratto;
c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli nell’espletamento del servizio oggetto del contratto, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza;
d) ad osservare, nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla società CAV Spa.
ARTICOLO 7 - DIREZIONE DEL SERVIZIO
1. Si rinvia a quanto stabilito dall’articolo 17 del Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Generali.
2. Valgono i disposti di cui all’articolo 17 del Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Generali. ARTICOLO 8 - RESPONSABILE DEL CONTRATTO
1. Il prestatore nomina quale responsabile del contratto il proprio dipendente/dirigente Sig.
, che rivestirà il ruolo d’interfaccia ufficiale del prestatore verso la società CAV Spa per la gestione e l’esecuzione del contratto; al responsabile del contratto verranno inviate tutte le comunicazioni da parte degli organi di controllo della società CAV Spa.
2. Il responsabile del contratto è figura dotata di adeguate competenze professionali e d’idoneo livello di responsabilità e potere decisionale per la gestione di tutti gli aspetti del presente contratto.
3. Nel caso in cui il prestatore abbia la necessità, nel corso della durata del presente contratto, di sostituire il responsabile del contratto, dovrà inoltrare alla società CAV Spa, a mezzo posta elettronica certificata o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, e con un preavviso minimo di 7 (sette) giorni, apposita comunicazione scritta nella quale dev’essere indicato il nominativo del sostituto che dev’essere
dotato di tutti i requisiti ed i poteri di cui al precedente comma 2.
4. Vale quanto previsto dall’articolo 16 del Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Generali. ARTICOLO 9 - CORRISPETTIVO PER I SERVIZI OGGETTO DEL CONTRATTO D’APPALTO
1. L’importo complessivo contrattuale, così determinato a seguito del ribasso offerto in sede di gara dal prestatore, pari al dell’importo posto a base di gara, è pari ad
€ , Imposta sul Valore Aggiunto esclusa.
2. I prezzi unitari di cui allegato elenco e gli importi delle prestazioni oggetto del Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Generali sono sempre da considerare al netto dell’Imposta sul Valore Aggiunto.
3. Tutte le prestazioni eseguite saranno liquidate a misura.
4. Come disposto dall’articolo 6 del Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Generali, il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara s’intende offerto ed applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali così ribassati
costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.
5. I prezzi così come determinati a norma del comma
4 devono considerarsi compensativi di tutti gli oneri ed alee a carico del prestatore per l’esecuzione, a perfetta regola d’arte, delle prestazioni contrattuali che il prestatore dovrà sostenere e di tutti gli obblighi, nessuno escluso derivanti dal presente contratto.
6. I corrispettivi contrattuali sono omnicomprensivi e, pertanto, nei medesimi deve intendersi ricompreso tutto quanto necessario all’espletamento del servizio oggetto del contratto e, comunque, di ogni altra attività prevista dal presente contratto.
7. I predetti corrispettivi si riferiscono al servizio ed alle prestazioni oggetto del presente contratto eseguiti a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni di cui al presente contratto; resta inteso, pertanto, che tali corrispettivi sono remunerativi di ogni prestazione contrattuale.
8. Il prestatore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi contrattuali come sopra
indicati, ad eccezione di quanto previsto dall’articolo 115 del decreto legislativo n. 163 del 2006 per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa.
ARTICOLO 10 – ONERI DI SICUREZZA
1. Non sussistendo rischi per interferenze, i relativi oneri di sicurezza sono pari ad € 0,00. ARTICOLO 11 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI
1. Nel corso del contratto, alla scadenza di ogni mensilità, in base alle attività effettivamente eseguite, il prestatore potrà emettere fattura, previo benestare del direttore dell’esecuzione del contratto sulla base delle prestazioni di specifico riepilogo contabile indicante le quantità di attività eseguite moltiplicate per i rispettivi prezzi unitari desunti dall’Elenco Prezzi Unitari allegato al presente contratto, ribassati del ribasso d’asta offerto in sede d’offerta.
2. Con la sottoscrizione del presente contratto, il prestatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’articolo 3 della legge n. 136 del 2010 e successive modificazioni ed integrazioni; in particolare, il prestatore si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali
dedicati, anche non in via esclusiva, dove devono transitare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, attraverso lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
3. Ai fini degli adempimenti relativi al presente appalto, il prestatore:
a) dichiara che il conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, è quello indicato nel successivo comma 7;
b) s’impegna a comunicare alla società CAV Spa entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni le variazioni al conto corrente sopra menzionato, ovvero l’accensione di nuovi conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, all’appalto, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto corrente indicato;
c) ha l’obbligo d’indicare in ogni fattura che verrà emessa, pena l’irricevibilità della medesima, il codice identificativo gara: 6051226DA7 ed il conto corrente dedicato su cui appoggiare i pagamenti;
d) ha l’obbligo d’indicare il codice identificativo gara sopra menzionato sugli strumenti di pagamento
inerente ad ogni transazione finanziaria relativa il presente appalto;
e) ha l’obbligo di prevedere nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti (subforniture) della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’appalto, un’apposita clausola con la quale ciascun contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge
n. 136 del 2010 e successive modificazioni ed integrazioni, pena la nullità assoluta del contratto medesimo;
f) ha l’obbligo di dare immediata comunicazione alla società CAV Spa ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Venezia, la notizia dell’inadempimento del subappaltatore o del subcontraente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al presente articolo; analogo obbligo dovrà essere previsto nei contratti sottoscritti con il subappaltatore o con il subcontraente.
4. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il mancato utilizzo del conto corrente
dedicato, ovvero di quelli ulteriori preventivamente comunicati, e, in ogni caso, l’inadempimento anche ad uno solo degli obblighi e/o impegni previsti all’articolo 3 della legge n.
136 del 2010 e successive modificazioni ed integrazioni e/o stabiliti nel presente articolo, determina la risoluzione di diritto del presente contratto, oltre a determinare l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010 e successive integrazioni e modificazioni.
5. Le fatture saranno emesse dal prestatore conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché nel presente contratto; ciascuna fattura dovrà essere inviata a mezzo posta o altro mezzo elettronico certificato al seguente indirizzo: Concessioni Autostradali Venete – CAV Spa, Xxx Xxxxxxxxx, 00/X, 00000, Xxxxxxx/Xxxxxxxx (XX).
6. Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia; in particolare il pagamento delle fatture è stabilito a 30 (trenta) giorni, fine mese data fattura; in caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi
sono dovuti gli interessi di mora ai sensi del decreto legislativo 231 del 2002.
7 Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge n.
136 del 2010, il pagamento dei corrispettivi dovuti sarà accreditato, a spese della società CAV Spa, mediante bonifico sul conto corrente bancario/postale, dedicato anche al presente affidamento, n. , intestato al prestatore, presso , IBAN
; in ciascun bonifico dovrà essere indicato il codice identificativo gara; il prestatore dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente di cui al presente comma sono le seguenti:
; relativamente ai soggetti delegati ad operare sul conto corrente di cui al presente comma, il prestatore s’impegna a comunicare eventuali variazioni nei termini di legge; il prestatore,
sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il prestatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati
8. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il prestatore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel contratto; qualora il prestatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto si potrà risolvere di diritto. ARTICOLO 12 - SPESE ED ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE
1. Tutte le spese e gli oneri comunque derivanti dall’esecuzione delle attività oggetto del contratto saranno a totale carico dell’affidatario. ARTICOLO 13 – ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
1. Sono a carico dell’affidatario tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali, ad eccezione di quelli che fanno carico alla società CAV Spa per
legge, ivi incluse le eventuali spese di registrazione del contratto.
2. L’affidatario dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio d’impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che l’affidatario è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972; di conseguenza, al contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, con ogni relativo onere a carico dell’affidatario.
ARTICOLO 14 - RISERVATEZZA
1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente contratto sono considerati riservati e coperti da segreto; pertanto il prestatore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di
non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati:
a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il prestatore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il prestatore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;
b) che la società CAV Spa abbia espressamente autorizzato il prestatore a divulgare a specifici soggetti.
3. Il prestatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il prestatore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate.
4. In caso d’inosservanza degli obblighi di riservatezza, la società CAV Spa ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che il prestatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla società CAV Spa.
5. Il prestatore s’impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal decreto legislativo n. 196 del 2003, in materia di riservatezza.
ARTICOLO 15 - TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO
1. Le parti s’impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del decreto legislativo n. 196 del 2003, con particolare riguardo a quanto prescritto in ordine alle misure minime di sicurezza da adottare.
2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i
diritti dell’interessato di cui all’articolo 7 del decreto legislativo n. 196 del 2003.
3. Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
4. La società CAV Spa tratta i dati relativi al contratto e alla sua esecuzione, per la gestione del contratto medesimo e l’esecuzione economica ed amministrativa dello stesso e per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi.
5. il Titolare del trattamento dei dati personali è la società CAV Spa, con sede in, Xxx Xxxxxxxxx, 00/X, 00000, Xxxxxxx/Xxxxxxxx (XX).
6. La società CAV Spa e l’affidatario garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del decreto legislativo n. 196 del 2003.
7. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003 circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del
contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell’articolo 7 della citata normativa.
8. La trasmissione dei dati dal prestatore alla società CAV Spa avverrà anche per via telefonica e/o telematica nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.
9. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato decreto legislativo n. 196 del 2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
ARTICOLO 16 - CAUZIONE
1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal prestatore con la stipula del presente contratto, il prestatore ha prestato la cauzione definitiva pari ad Euro ,00 ( /00) , mediante la stipula di una
n. dalla .
rilasciata
2. Tale cauzione è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti
gli accessori del debito principale, in favore della società CAV Spa a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1938 del codice civile, nascenti dal presente contratto.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal prestatore.
4. La garanzia opera nei confronti della società CAV Spa a far data dalla sottoscrizione del presente contratto e per tutta la durata dello stesso e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni ivi nascenti; pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di cui all’articolo 113 del decreto legislativo n. 163 del 2006.
5. Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi il prestatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta della società CAV Spa.
6. In caso d’inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, la società CAV Spa
ha facoltà di dichiarare risolto il presente contratto.
ARTICOLO 17– RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D’UFFICIO
1. Si rinvia a quanto previsto dell’articolo 9 del Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Generali, allegato al presente contratto.
ARTICOLO 18 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D’AUTORE
1. Il prestatore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti della società CAV Spa azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui dispositivi o sulle soluzioni tecniche o di altra natura utilizzati per l’esecuzione contrattuale, il prestatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la società CAV Spa, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio; in questa ipotesi, la società CAV Spa è tenuta ad informare
prontamente il prestatore delle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti della società CAV Spa, quest’ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.
ARTICOLO 19 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO
1. Il prestatore dichiara e garantisce che il proprio personale preposto all’esecuzione del presente contratto dipenderà solo ed esclusivamente dal prestatore, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte della società CAV Spa, la quale si limiterà a fornire solo direttive di massima per il migliore raggiungimento del risultato operativo cui è finalizzato il presente contratto.
2. Il prestatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in
materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
3. Il prestatore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
4. Il prestatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
5. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui al comma precedente vincolano il prestatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.
6. Nell’ipotesi di inadempimento anche a solo uno degli obblighi di cui ai precedenti commi, la società CAV Spa può dichiarare la risoluzione di
diritto del presente contratto ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno subito.
ARTICOLO 20 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI
1. Si rinvia a quanto stabilito nell’articolo 12 del Capitolato Speciale d’Appalto - Norme Generali allegato al presente contratto.
2. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la società CAV Spa avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
ARTICOLO 21 - SUBAPPALTO
1. (da inserire se il subappalto è vietato in quanto non dichiarato in sede d’offerta) Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al prestatore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente contratto. (ovvero)
(da inserire se il subappalto è stato dichiarato in sede di offerta) Il prestatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si riserva di affidare in subappalto, in misura non superiore al
30% dell’importo contrattuale, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
2. Il prestatore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla società CAV Spa o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il prestatore s’impegna a depositare presso la società CAV Spa, almeno 20 giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la certificazione attestante il possesso da parte del
subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti in sede di gara nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate e la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il subappaltatore; in caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la società CAV Spa non autorizzerà il subappalto.
5. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto la società CAV Spa procederà a richiedere al prestatore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato; resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del prestatore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti
della società CAV Spa della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
7. Il prestatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la società CAV Spa da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
8. Il prestatore si obbliga, ai sensi dell’articolo 118, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006, a trasmettere alla società CAV Spa entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate; qualora il prestatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, la società CAV Spa sospende il successivo pagamento a favore del prestatore.
9. Il prestatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso siano accertati dalla società CAV Spa inadempimenti dell’impresa affidataria in subappalto; in tal caso il prestatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da
parte della società CAV Spa, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto attuativo.
10. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
11. In caso d’inadempimento da parte del prestatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la società CAV Spa avrà facoltà di risolvere il contratto, ai sensi del precedente articolo 13, comma 3.
12. Ai sensi dell’articolo 118, comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006, il prestatore deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
13. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’articolo 118 del decreto legislativo n. 163 del 2006.
ARTICOLO 22 - PENALI
1. Si rinvia a quanto stabilito dall’articolo 8 del
Capitolato allegato al | Speciale d’Appalto – presente contratto. | Norme | Generali, |
ARTICOLO 23 | - FORO COMPETENTE |
1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il prestatore e la società CAV Spa, sarà competente in via esclusiva il Foro di Venezia.
2. Qualora la controversia dovesse sorgere durante l’esecuzione del contratto, il prestatore sarà comunque tenuto a proseguire nell’esecuzione dello stesso, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare l’esecuzione del servizio.
ARTICOLO 24 – CODICE ETICO
1. L’affidatario si obbliga ad osservare le regole ed i precetti comportamentali contenuti nel codice etico adottato da CAV Spa.
2. Tale codice è reso disponibile sul sito internet
di CAV Spa (xxx.xxxxxx.xx).
3. CAV Spa ha adottato altresì il modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001 anch’esso disponibile sul sito internet della società CAV Spa (xxx.xxxxxx.xx); la violazione delle disposizioni contenute nel codice etico e nel modello di organizzazione, gestione e controllo è considerata azione illecita e per tanto potrà comportare a seconda della gravità dell’infrazione anche la risoluzione in danno del presente contratto.
4. L’affidatario dichiara di avere preso integralmente conoscenza del contenuto del codice e del modello sopra citati e di accettarli.
ARTICOLO 25 - CLAUSOLA FINALE
1. Il presente contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti, che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme; l’eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta l’invalidità o l’inefficacia del medesimo nel suo complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto da parte della società CAV Spa non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad esse spettanti che le medesime si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente contratto s’intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, e sopravviverà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le
parti; in caso di contrasti, le previsioni del presente contratto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
Xxxxx, accettato e sottoscritto
IMPRESA SOCIETÀ
Ai sensi dell’articolo 1341 del codice civile l’impresa dichiara di approvare specificatamente i seguenti articoli:
articolo 1 - norme regolatrici; articolo 2 - documenti che fanno parte del contratto; articolo 3
- oggetto dell’appalto; articolo 4 - consegna e inizio del servizio; articolo 5 - durata dell’appalto; articolo 6 - condizioni del servizio ed obbligazioni specifiche del prestatore; articolo
7 - direzione del servizio; articolo 8 - responsabile del contratto; articolo 9 - corrispettivo per i servizi oggetto del contratto d’appalto; articolo 10 – oneri di sicurezza; articolo 11 - fatturazione e pagamenti; articolo 12
- spese ed oneri a carico del contraente; articolo
13 – oneri fiscali e spese contrattuali; articolo
14 – riservatezza; articolo 15 - trattamento dei dati, consenso al trattamento; articolo 16 – cauzione; articolo 17– risoluzione del contratto – esecuzione d’ufficio; articolo 18 - brevetti industriali e diritti d’autore; articolo 19 - obblighi derivanti dal rapporto di lavoro; articolo
20 - cessione del contratto e cessione dei crediti articolo 21 – subappalto; articolo 22 – penali; articolo 23 - foro competente; articolo 24 – codice etico; articolo 25 - clausola finale
IMPRESA