Common use of ONERI DI SICUREZZA Clause in Contracts

ONERI DI SICUREZZA. Relativamente a quanto previsto dal D. Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro circa l’obbligo del datore di lavoro committente di elaborare un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), si precisa che l’art. 26, comma 3-bis dispone che l’obbligo della redazione del DUVRI non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno; allo stesso modo l’Autorità di Xxxxxxxxx sui Contratti Pubblici, con deliberazione n. 3 del 05.03.2008, si era espressa nel senso di escludere preventivamente la predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza (…) per i servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la stazione appaltante”. Inoltre, i luoghi di esecuzione delle prestazioni del contratto diverse da quelle di natura esclusivamente intellettuale, fermo quanto sopra rappresentato, non rientrano nella disponibilità giuridica della Società e non è presente personale dipendente di DISCO. Di conseguenza, l’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è di valore pari a € 0,00. In riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016, gli operatori partecipanti dovranno indicare nella loro offerta gli eventuali oneri di sicurezza da rischio specifico o aziendali riferibili alla esecuzione dell’appalto.

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ONERI DI SICUREZZA. Relativamente L’ appaltatore esercita nei confronti del proprio personale tutti i poteri datoriali che gli sono propri e si obbliga a quanto previsto dal rispettare, per gli operatori impiegati nella gestione del servizio, le normative di legge e dei C.C.N.L. applicabili al proprio settore e ad osservare le norme in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, nonché la normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs. 626/1994 e successive modificazioni e integrazioni di cui al D.lgs n. 81/2008. In particolare dovrà comunicare al Comune il nominativo del 9 aprile 2008responsabile del servizio prevenzione e protezione e dovrà dichiarare, a firma del legale rappresentante, di essere in regola con le norme che disciplinano la sicurezza sul lavoro. E’ rimesso al gestore aggiudicatario del servizio , l’onere di predisporre il Piano di sicurezza e ogni altro documento e adempimento mancante per assicurare l’obbligo di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, attenendosi a quanto strettamente stabilito dalla vigenti norme in materia (D.lgs 626/96, D.lgs 242/96, Dlgs 493/96 e s.m.i. D.lgs n. 81 81/2008). Per gli adempimenti di natura programmatoria, gli oneri di attuazione della normativa in materia di tutela sicurezza, la nomina del responsabile della salute sicurezza, l’appaltatore dovrà produrre un proprio progetto. L'impresa aggiudicataria in persona del proprio rappresentante legale, mantiene nei confronti del personale utilizzato la funzione e della sicurezza dei luoghi qualifica di lavoro circa l’obbligo del datore di lavoro committente di elaborare un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI)ai sensi e per gli effetti del D.lgs n. 81/2008 e successive modifiche, si precisa senza che l’art. 26, comma 3-bis dispone che l’obbligo della redazione del DUVRI non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali alcuna carenza o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore mancanza possa essere addebitata all'amministrazione appaltante a cinque uomini-giorno; allo stesso modo l’Autorità di Xxxxxxxxx sui Contratti Pubblici, con deliberazione n. 3 del 05.03.2008, si era espressa nel senso di escludere preventivamente la predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza (…) per i servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la stazione appaltante”. Inoltre, i luoghi di esecuzione delle prestazioni del contratto diverse da quelle di natura esclusivamente intellettuale, fermo quanto sopra rappresentato, non rientrano nella disponibilità giuridica della Società e non è presente personale dipendente di DISCO. Di conseguenza, l’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è di valore pari a € 0,00. In riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016, gli operatori partecipanti dovranno indicare nella loro offerta gli eventuali oneri di sicurezza da rischio specifico o aziendali riferibili alla esecuzione dell’appalto.qualunque titolo;

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ONERI DI SICUREZZA. Relativamente a quanto previsto dal D. Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro circa l’obbligo del datore di lavoro committente di elaborare un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), si precisa che l’art. 26, comma 3-bis dispone che l’obbligo della redazione del DUVRI non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno; allo stesso modo l’Autorità di Xxxxxxxxx sui Contratti Pubblici, con deliberazione n. 3 del 05.03.2008, si era espressa nel senso di escludere preventivamente la predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza (…) per i servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la stazione appaltante”. Inoltre, i luoghi di esecuzione delle prestazioni del contratto diverse da quelle di natura esclusivamente intellettuale, fermo quanto sopra rappresentato, non rientrano nella disponibilità giuridica della Società e non è presente personale dipendente di DISCO. Di conseguenza, l’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è di valore pari a € 0,00. In riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016, gli operatori le imprese partecipanti dovranno indicare nella loro offerta gli eventuali oneri di sicurezza da rischio specifico o aziendali riferibili alla esecuzione dell’appalto.

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ONERI DI SICUREZZA. Relativamente L’ appaltatore esercita nei confronti del proprio personale tutti i poteri datoriali che gli sono propri e si obbliga a quanto previsto dal rispettare, per gli operatori impiegati nella gestione del servizio, le normative di legge e dei C.C.N.L. applicabili al proprio settore e ad osservare le norme in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, nonché la normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs. 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni di cui al D.lgs n. 81/2008. In particolare dovrà comunicare all’Ufficio di Piano il nominativo del 9 aprile 2008responsabile del servizio prevenzione e protezione e dovrà dichiarare, n. 81 a firma del legale rappresentante, di essere in materia regola con le norme che disciplinano la sicurezza sul lavoro. E’ rimesso al gestore aggiudicatario della struttura, l’onere di tutela della salute predisporre il Piano di sicurezza e della ogni altro documento e adempimento mancante per assicurare l’obbligo di garantire la sicurezza dei sui luoghi di lavoro circa l’obbligo compresi gli spazi non soggetti a concessione, attenendosi a quanto strettamente stabilito dalla vigenti norme in materia (D.lgs 626/96, D.lgs 242/96, Dlgs 493/96 e s.m.i., D.lgs n. 81/2008). L'impresa aggiudicataria, in persona del proprio rappresentante legale, mantiene nei confronti del personale utilizzato la funzione e qualifica di datore di lavoro committente di elaborare un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI)ai sensi e per gli effetti della legge 626/94 e successive modifiche, si precisa senza che l’art. 26, comma 3-bis dispone che l’obbligo della redazione del DUVRI non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali alcuna carenza o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore mancanza possa essere addebitata all'amministrazione appaltante a cinque uomini-giorno; allo stesso modo l’Autorità di Xxxxxxxxx sui Contratti Pubblici, con deliberazione n. 3 del 05.03.2008, si era espressa nel senso di escludere preventivamente la predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza (…) per i servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la stazione appaltante”. Inoltre, i luoghi di esecuzione delle prestazioni del contratto diverse da quelle di natura esclusivamente intellettuale, fermo quanto sopra rappresentato, non rientrano nella disponibilità giuridica della Società e non è presente personale dipendente di DISCO. Di conseguenza, l’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è di valore pari a € 0,00. In riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016, gli operatori partecipanti dovranno indicare nella loro offerta gli eventuali oneri di sicurezza da rischio specifico o aziendali riferibili alla esecuzione dell’appaltoqualunque titolo.

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