Common use of Oggetto del servizio Clause in Contracts

Oggetto del servizio. L’oggetto dell’affidamento è il “Servizio di brokeraggio assicurativo” (come disciplinato dal D.Lgs. n. 209/2005, e s.m.i., e dai regolamenti IVASS) - CPV 66518100-5. Ai fini della determinazione delle soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 (e s.m.i.), il valore presunto del servizio - per la durata contrattuale di tre (3) anni, per l’eventuale rinnovo di, al massimo, altri tre (3) anni e per la proroga di, al massimo, sei (6) mesi - è pari ad euro 120.271,39= (corrispondente ad € 18.503,29= annui). Tale importo, determinato dalle provvigioni a favore del broker come da tabella di cui all’art. 5, ha valore presunto ed il Comune di Castelfranco Veneto non è in alcun modo vincolato a corrispondere alcun corrispettivo al broker. Il servizio ha per oggetto lo svolgimento dell'attività di broker assicurativo a favore del Comune di Castelfranco Veneto, ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005 (e s.m.i.) e successivi regolamenti IVASS, e comprende, nell'ambito della più ampia consulenza assicurativa, le seguenti attività specialistiche, elencate in via principale e non esaustiva: una relazione che metta in evidenza le caratteristiche delle garanzie richieste, i requisiti di capacità economica e tecnica suggeriti per la scelta del contraente, la motivazione per la scelta di franchigie/scoperti/massimali e l’importo presunto da indicare a base di gara/affidamento; • segnalazione in tempo utile (almeno 60 gg prima della scadenza) dei versamenti dei premi e regolamenti premio da corrispondere alle compagnie; • controllo sull’emissione di polizze e appendici; • controllo sul rispetto degli obblighi contrattuali assunti dalle compagnie assicuratrici (inoltro nei termini previsti dalle singole polizze di dati relativi all’andamento del rischio, ecc …) con eventuali azioni di sollecito nei confronti delle compagnie inadempienti e, nel caso di reiterate inottemperanze, definizione, di concerto con il Comune di Castelfranco, delle segnalazioni alle competenti autorità di controllo; • costante analisi del mercato assicurativo e tempestivo aggiornamento all’Ente sulle novità; • individuazione di coperture assicurative e massimali da richiedere in relazione alle attività promosse dal Comune di Castelfranco Veneto, anche in collaborazione con altri soggetti, sia pubblici che privati, da prevedere nell’ambito di qualsiasi tipo di contratto, accordo, convenzione tra i soggetti interessati nonché verifica di corrispondenza delle garanzie richieste alle prestazioni di capitolato; • pareri circa la regolarità di cauzioni presentate da terzi; • consulenza ad amministratori e dipendenti che ne facciano richiesta per problematiche attinenti l’attività lavorativa prestata per il Comune di Castelfranco Veneto; Al termine del contratto l’affidatario dovrà garantire collaborazione nell’eventuale passaggio di consegne al nuovo broker entrante.

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Oggetto del servizio. L’oggetto dell’affidamento è il “Servizio Il presente Disciplinare di brokeraggio assicurativo” (come disciplinato dal D.LgsGara regola le modalità di svolgimento della Procedura Aperta, per la conclusione di un Accordo Quadro con più Operatori Economici, ai sensi dell’art. n. 209/200554, e s.m.i.comma 4, e dai regolamenti IVASS) - CPV 66518100-5lett. Ai fini della determinazione delle soglie di cui all’art. 35 c), del D.Lgs. n. 50/2016 50/2016, per l’affidamento del servizio di consegna domiciliare di materiale e kit informativi a tutte le utenze interessate dal nuovo modello di raccolta differenziata nei Municipi (con esclusione dei municipi V, VI e s.m.i.X) e contestuale ritiro dei contenitori consegnati in precedenza ad alcune utenze, suddiviso in 4 (quattro) lotti, per un periodo di 36 (trentasei) mesi (di seguito anche solo “Procedura”), il valore presunto del servizio - per la durata contrattuale di tre (3) annicosì suddivisi: Lotto I: Municipi VIII, XIII, XI; Lotto II: Municipi IX, XV IV; Lotto III Municipi I, XIV, III; Lotto IV Municipi II, VII, XII. L’Accordo Quadro verrà concluso, per l’eventuale rinnovo diciascun lotto, con i primi 3 (tre) operatori economici in possesso dei requisiti richiesti che avranno presentato un’offerta valida. Gli appalti basati sull’Accordo Quadro (di seguito anche solo “Appalti Specifici”) verranno affidati mediante confronti competitivi fra gli operatori economici che avranno concluso l’Accordo Quadro, come meglio indicato al massimosuccessivo paragrafo 10. Gli Appalti Specifici, altri tre (3che verranno indetti durante il periodo di durata del medesimo Accordo Quadro, verranno aggiudicati rilanciando il confronto competitivo tra i sottoscrittori dell’Accordo Quadro, come previsto dall’art. 54, comma 4, lett. c) anni e per la proroga di, al massimo, sei (6) mesi - è pari ad euro 120.271,39= (corrispondente ad € 18.503,29= annui). Tale importo, determinato dalle provvigioni a favore del broker come da tabella di cui all’art. 5, ha valore presunto ed il Comune di Castelfranco Veneto non è in alcun modo vincolato a corrispondere alcun corrispettivo al broker. Il servizio ha per oggetto lo svolgimento dell'attività di broker assicurativo a favore del Comune di Castelfranco Veneto, ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005 50/2016, ed utilizzando, per l’aggiudicazione, il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2, del suddetto X.Xxx. 50/2016, come meglio indicato al successivo paragrafo 10. Pertanto, con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, gli operatori economici selezionati all’esito della presente Procedura (e s.m.i.di seguito anche solo “Fornitori”), si impegnano a partecipare ai confronti competitivi per l’aggiudicazione dei singoli Appalti Specifici a seguito dell’invio da parte di AMA della relativa Richiesta di Offerta. All’esito di ciascuno di detti confronti, i Fornitori aggiudicatari di ciascun Appalto Specifico stipuleranno un Contratto mediante lettera di commessa (di seguito anche solo “Contratto”) e successivi regolamenti IVASScon AMA in ragione delle specifiche richieste della medesima, e comprende, nell'ambito della più ampia consulenza assicurativail tutto come meglio indicato al successivo paragrafo 10. Fatte salve le precisazioni contenute nella documentazione afferente alle singole Richieste di Offerta che verranno inviate per ciascun Appalto Specifico, le seguenti modalità, le condizioni ed i termini di esecuzione delle attività specialistichee dei servizi (di seguito anche solo “Servizio”) oggetto dell’Accordo Quadro e dei singoli Appalti Specifici, elencate nonché le condizioni, le modalità ed i termini di partecipazione alla – e di aggiudicazione della – presente Procedura e dei singoli Appalti Specifici, sono riportati: ‐ nel Bando di Gara; ‐ nel presente Disciplinare di Gara; ‐ nello Schema di Accordo Quadro; ‐ nel Capitolato Tecnico; ‐ nel DUVRI. AMA ha redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) relativo ai rischi specifici da interferenze presenti nei luoghi in via principale cui verranno espletate le attività della presente Procedura, tenuto conto delle prestazioni oggetto del Servizio e con l’indicazione delle misure per eliminare o, ove ciò non esaustivasia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenza, nonché dei relativi costi. L’importo complessivo stimato per gli oneri della sicurezza derivanti dai rischi da interferenza è pari ad Euro 6.768,00 (seimilasettecentosessantotto/00) oltre IVA, così ripartito nei lotti di gara: una relazione Lotto I: € 818,50; Lotto II: € 2.413,00; Lotto III: € 1.964,50; Lotto IV: € 1.572,00. Il suddetto documento potrà essere soggetto a variazioni e/o integrazioni in occasione dei successivi Appalti Specifici. Resta inteso che metta i concorrenti dovranno indicare, in evidenza le caratteristiche delle garanzie richiestesede di offerta per l’Accordo Quadro, i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016. Si precisa che, le condizioni, le modalità, i termini, le specifiche tecniche ed i livelli di servizio inerenti l’esecuzione del Servizio, contenuti nello Schema di Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico, devono considerarsi a tutti gli effetti quali requisiti minimi di capacità economica esecuzione e tecnica suggeriti per la scelta del contraenteobbligazioni essenziali che devono essere rispettati dai concorrenti in sede di partecipazione alla presente procedura – pena l’esclusione dalla stessa– nonché in sede di partecipazione ai singoli confronti competitivi, la motivazione per la scelta di franchigie/scoperti/massimali e l’importo presunto da indicare a base di gara/affidamento; • segnalazione in tempo utile (almeno 60 gg prima della scadenza) dei versamenti dei premi e regolamenti premio da corrispondere alle compagnie; • controllo sull’emissione di polizze e appendici; • controllo sul rispetto degli obblighi contrattuali assunti dalle compagnie assicuratrici (inoltro nei termini previsti dalle singole polizze di dati relativi all’andamento del rischio, ecc …) con eventuali azioni di sollecito nei confronti delle compagnie inadempienti e, nel caso di reiterate inottemperanze, definizione, di concerto con il Comune di Castelfranco, delle segnalazioni alle competenti autorità di controllo; • costante analisi del mercato assicurativo e tempestivo aggiornamento all’Ente sulle novità; • individuazione di coperture assicurative e massimali da richiedere in relazione alle attività promosse dal Comune di Castelfranco Veneto, anche in collaborazione con altri soggetti, sia pubblici che privati, da prevedere nell’ambito di qualsiasi tipo di contratto, accordo, convenzione tra i soggetti interessati nonché verifica di corrispondenza delle garanzie richieste alle prestazioni di capitolato; • pareri circa la regolarità di cauzioni presentate da terzi; • consulenza ad amministratori e dipendenti che ne facciano richiesta per problematiche attinenti l’attività lavorativa prestata per il Comune di Castelfranco Veneto; Al termine del contratto l’affidatario dovrà garantire collaborazione nell’eventuale passaggio di consegne al nuovo broker entrantepena l’esclusione dai medesimi.

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Samples: Disciplinare Di Gara

Oggetto del servizio. L’oggetto dell’affidamento è Il presente documento costituisce il “Servizio di brokeraggio assicurativo” (come disciplinato dal D.Lgs. n. 209/2005, e s.m.i., e dai regolamenti IVASS) - CPV 66518100-5. Ai fini della determinazione delle soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 (e s.m.i.), il valore presunto capitolato speciale d’appalto regolante l’esecuzione del servizio - per di ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti radioattivi, inclusa la durata contrattuale fornitura dei contenitori necessari, prodotti dall’Asl n. 8 di tre (3) anni, per l’eventuale rinnovo di, al massimo, altri tre (3) anni Cagliari e per la proroga di, al massimo, sei (6) mesi - è pari ad euro 120.271,39= (corrispondente ad € 18.503,29= annui). Tale importo, determinato dalle provvigioni a favore del broker come da tabella dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria di cui all’art. 5, ha valore presunto ed il Comune di Castelfranco Veneto non è Cagliari in alcun modo vincolato a corrispondere alcun corrispettivo al broker. Il servizio ha per oggetto lo svolgimento dell'attività di broker assicurativo a favore del Comune di Castelfranco Venetounione d’acquisto, ai sensi dell’art. 55 comma 5 del D.LgsD.lgs. n. 209/2005 163/2006. Per l’affidamento di tale appalto l’ASL n. 8 di Cagliari (di seguito e s.m.i.per brevità indicata anche e solo come “ASL Cagliari” e/o denominata anche “stazione appaltante” o “Amministrazione contraente”) ha indetto la procedura ristretta al fine di selezionare un unico contraente (di seguito indicato anche e successivi regolamenti IVASSsolo come “affidatario” e/o “appaltatore”) con il quale si riserva di stipulare, all’esito della gara, specifico contratto avente ad oggetto l’affidamento alle condizioni risultanti dall’aggiudicazione. Le categorie di rifiuti radioattivi prodotti dalle strutture sanitarie (di seguito definiti anche insediamenti), sono le seguenti: S. Xxxxxxxx xx Xxx 125I I categoria 60,4 gg 45 50 3H II categoria 12,3 anni / 5 Policlinico Monserrato 125I I categoria 60,4 gg 40 10 ASL 8 Cagliari P.O. Businco 125I I categoria 60,4 gg 220 80 Servizio di Endocrinologia 125I I categoria 60,4 gg 25 18 P.O. Microcitemico 125I I categoria 60,4 gg 108 34 3H II categoria 12,3 anni 70 10 32P I categoria 14,3 gg. 10 5 I quantitativi quinquennali sopra indicati devono essere considerati a titolo puramente indicativo e comprendepresuntivo, nell'ambito della più ampia consulenza assicurativain quanto ciascuna Azienda contraente provvederà a richiedere il servizio per le quantità effettivamente necessarie, secondo le seguenti attività specialistiche, elencate in via principale e non esaustiva: una relazione che metta in evidenza le caratteristiche delle garanzie richieste, i requisiti di capacità economica e tecnica suggeriti per la scelta del contraenterichieste dei Presidi interessati. Pertanto, la motivazione Ditta/Società aggiudicataria si impegna ad espletare il servizio, alle medesime condizioni economiche, per quelle maggiori o minori quantità che dovessero essere richieste. Il presente appalto deve intendersi a copertura del servizio di ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti radioattivi incluse le vials (provetta + residuo liquido) prodotte dalle Strutture aziendali attualmente in attività e da quelle che, non elencate, inizieranno la scelta loro attività in corso di franchigie/scoperti/massimali contratto e l’importo presunto fornitura dei relativi contenitori (fustini da indicare 60 l). Tutte le prestazioni devono essere eseguite a base regola d’arte e nel pieno rispetto delle normative di gara/affidamento; • segnalazione in tempo utile (almeno 60 gg prima della scadenza) dei versamenti dei premi sicurezza e regolamenti premio da corrispondere alle compagnie; • controllo sull’emissione di polizze quanto previsto dalla normativa vigente nazionale e appendici; • controllo sul rispetto degli obblighi contrattuali assunti dalle compagnie assicuratrici (inoltro nei termini previsti dalle singole polizze di dati relativi all’andamento del rischio, ecc …) con eventuali azioni di sollecito nei confronti delle compagnie inadempienti e, nel caso di reiterate inottemperanze, definizione, di concerto con il Comune di Castelfranco, delle segnalazioni alle competenti autorità di controllo; • costante analisi del mercato assicurativo e tempestivo aggiornamento all’Ente sulle novità; • individuazione di coperture assicurative e massimali da richiedere in relazione alle attività promosse dal Comune di Castelfranco Veneto, anche in collaborazione con altri soggetti, sia pubblici che privati, da prevedere nell’ambito di qualsiasi tipo di contratto, accordo, convenzione tra i soggetti interessati nonché verifica di corrispondenza delle garanzie richieste alle prestazioni di capitolato; • pareri circa la regolarità di cauzioni presentate da terzi; • consulenza ad amministratori e dipendenti che ne facciano richiesta per problematiche attinenti l’attività lavorativa prestata per il Comune di Castelfranco Veneto; Al termine del contratto l’affidatario dovrà garantire collaborazione nell’eventuale passaggio di consegne al nuovo broker entrantecomunitaria.

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Samples: www.aslcagliari.it

Oggetto del servizio. L’oggetto dell’affidamento Il presente schema ha per oggetto la conclusione di un Accordo Quadro come definito dell’art. 54 (c.4 Lett. a) del D. Lgs. 50/2016, con più operatori economici operanti sul territorio di Roma Capitale, ai quali affidare il servizio di “Pronta Accoglienza Minori in Centri autorizzati ai sensi dell’art. 6, comma c) della L.R. Lazio n. 41/2003 e ss.mm.ii., per un totale complessivo di n. 120 posti per minori in situazioni di abbandono o di urgente bisogno di ospitalità e protezione, ambosessi, di età compresa tra 6 e 18 anni”, articolato in cinque Lotti, per un periodo di 48 mesi. Il presente Schema di Accordo Quadro è riferito al Lotto 2: N. 2 Centri di Pronta Accoglienza minori per un totale massimo di 24 posti, ubicati sul territorio dei Municipi I – II – XIV - XV di Roma Capitale in strutture messe a disposizione dall’Organismo aggiudicatario. In relazione ad una pluralità di prestazioni continuative di tipo omogeneo e ripetitivo, si ritiene necessario pervenire ad un coordinamento unitario delle stesse tramite apposito accordo quadro da cui far risultare le condizioni alle quali l’esecutore si obbliga ad eseguire le prestazioni che di volta in volta gli verranno richieste sulla base di appositi eventuali contratti applicativi. Le tipologie di prestazioni e le caratteristiche tecniche afferenti l’affidamento del servizio del presente accordo quadro sono tecnicamente identificate e descritte analiticamente nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (d’ora innanzi: capitolato) e consistono in interventi non predeterminati nel numero, ma che verranno eseguiti secondo la tempistica e le necessità individuate da Roma Capitale con i singoli eventuali contratti applicativi . Per il dettaglio degli interventi si rimanda al capitolato. Il presente accordo quadro disciplina, ai sensi dell’articolo 54 del Codice, mediante condizioni generali stabilite in via preventiva, gli eventuali futuri contratti applicativi consistente nelle seguenti prestazioni: Accoglienza e presa in carico, su richiesta della Stazione Appaltante, di minori, inclusi i minori stranieri non accompagnati da adulti di riferimento anche titolari o richiedenti protezione internazionale, in strutture residenziali autorizzate ai sensi dell’articolo 6 comma 1 lettera c) della l.r. Lazio 41/2003 e ss.mm.ii. quali “comunità educative di pronta accoglienza per minori”, ubicate sul territorio di Roma Capitale. L’Organismo affidatario è tenuto a mantenere i posti, che si rendono progressivamente disponibili a seguito di dimissione degli ospiti a qualunque titolo, a disposizione esclusiva di Roma Capitale. Con il presente schema di accordo quadro, Roma Capitale affida all’esecutore - che accetta le condizioni contenute nel presente accordo e negli atti in esso richiamati e ad esso allegati, e si impegna sin d’ora ad eseguire - le prestazioni contrattuali afferenti il servizio di “Pronta Accoglienza Minori in N. 2 Centri di Pronta Accoglienza minori per un totale massimo di 24 posti, ubicati sul territorio dei Municipi I – II – XIV - XV di Roma Capitale in strutture messe a disposizione dall’Organismo aggiudicatario. L’esecutore dovrà in generale garantire la continuità dell’esercizio delle attività oggetto d’intervento ed a tale proposito, dovranno essere predisposte, di concerto con Roma Capitale, tramite la direzione dell’esecuzione del contratto, tutte le metodologie d’intervento che risultino necessarie, al fine di eliminare totalmente o in casi speciali di ridurre al minimo i disservizi connessi all’esecuzione delle prestazioni stesse. L'esecutore, preso atto della natura di accordo quadro, si impegna a sottoscrivere, relativi contratti applicativi, ove richiesti da Roma Capitale, ed a eseguire, per ciascun contratto applicativo, le prestazioni a regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l’esecuzione dell’accordo quadro. Il presente schema di accordo quadro disciplina altresì, le clausole dirette a regolare il rapporto negoziale tra Roma Capitale e l'esecutore in relazione alle caratteristiche del servizio comprese le modalità di esecuzione come meglio dettagliate e contenute nel capitolato e negli atti in esso richiamati. Il presente accordo quadro è regolato inoltre da: - la Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004; - il D.Lgs. n.50/2016 (di seguito Codice); - il D.P.R. n. 207/2010 (d’ora innanzi Regolamento); - il D.Lgs. n.81/2008 e e xx.xx. e ii.“Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; - il D.Lgs. n.159/2011 e xx.xx. e ii.“Codice delle leggi antimafia”; - la L. n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; - la L. n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”come modificato dall’art. 7 del D. L. n. 187/2010, convertito con modifiche con L. n. 217/2010; - il D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”; - il D. L. n. 95/2012, come convertito nella L. n. 135/2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”; - Il D. Lgs. n. 231/2001 e xx.xx. e ii.“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”; - il Protocollo d’intesa tra X.X.XX. e Ministero dell’Interno 15 luglio 2014 “Prime linee guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra X.X.XX. - Prefetture-U.T.G. e Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa”; - Il Protocollo d’intesa 28 gennaio 2015 “seconde linee guida per l’applicazione alle imprese delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio a fini antimafia e anticorruzione, previste dall’art. 32 del D.L. 24 giugno 2014, n.90”. - il “Servizio di brokeraggio assicurativoProtocollo d’intesa(come disciplinato dal D.Lgs. n. 209/2005, e s.m.i., e dai regolamenti IVASS) - CPV 66518100-5. Ai ai fini della determinazione delle soglie prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra la Prefettura U.T.G. di Roma e Roma Capitale; - il “Protocollo di integrità” di cui all’artalla deliberazione della Giunte Capitolina n. 13 del 31 gennaio 2020; - il “Protocollo di azione - vigilanza collaborativa con Roma Capitale” stipulato con l’X.X.XX. 35 in data 29 luglio 2015; - il Capitolato Generale che disciplina tutti gli appalti che si eseguono per conto del D.LgsComune di Roma, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6126 del 17 novembre 1983; - la legge Xxxxxxx Xxxxx x. 00/0000; - xx X.X.X. Xxxxx del 23 dicembre 2004, n. 1305 modificata con D.G.R. del 24 marzo 2015, n. 126; - il “Regolamento di contabilità” di Roma Capitale ai sensi a della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e ss. n. 50/2016 (mm. e s.m.i.), ii. - norme del codice civile per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti; - il valore presunto del servizio capitolato; - per la durata contrattuale gli eventuali singoli contratti applicativi in funzione dell’accordo quadro. L’accordo quadro decorrerà dalla data della sua sottoscrizione e avrà validità massima di tre (3) anni, per l’eventuale rinnovo diquattro anni e comunque, al massimo, altri tre (3) sino all’esaurimento dell’importo contrattuale complessivo conseguente al ribasso d’asta proposto dall’aggiudicatario. In nessun caso è consentito quale corrispettivo contrattuale conseguente agli eventuali contratti applicativi l’ “intero importo”. Il suddetto termine di validità contrattuale viene stabilito indipendentemente dal fatto che l’importo contrattuale complessivo preventivato, derivante dal ribasso offerto dall’aggiudicatario, non venga raggiunto con i singoli eventuali contratti applicativi e salvo invece che l’importo contrattuale complessivo, derivante dal ribasso offerto dall’aggiudicatario venga raggiunto in un termine inferiore a quello preventivato. In tal caso, all’esaurimento del valore dell’accordo, conseguirà la cessazione della sua validità. Roma Capitale si riserva la facoltà di non sottoscrivere i contratti applicativi o di sottoscriverne in numero diverso da quello preventivato ovvero di sottoscrivere i contratti applicativi per un importo complessivamente inferiore a quello presuntivamente stimato, senza che l’esecutore abbia nulla a pretendere. In ogni caso gli eventuali contratti applicativi, troveranno copertura e limite negli stanziamenti che saranno iscritti nel Bilancio di Roma Capitale. Eccezionalmente, in caso di motivate esigenze, ed in ogni caso per una durata complessiva comunque inferiore o al massimo pari a ai 4 anni previsti dall’art. 54 del Codice, Roma Capitale si riserva, con apposita determinazione dirigenziale, ove ritenuto assolutamente funzionale alla realizzazione dell’intervento e nei limiti preventivamente determinati e strettamente necessari per concludere le prestazioni, di differire il termine dell’ultimo contratto applicativo e quindi dell’intero accordo quadro. Pertanto, qualora l’ultimo contratto applicativo preveda un termine finale eccedente la proroga didata di scadenza dell’accordo quadro, al massimotale scadenza dovrà intendersi differita per il tempo strettamente necessario all’esecuzione delle prestazioni richieste e nei tempi predeterminati, sei (6) mesi - è pari ad euro 120.271,39= (corrispondente ad € 18.503,29= annui)senza che l’aggiudicatario possa pretendere indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi titolo. Tale importoParimenti, determinato dalle provvigioni a favore del broker qualora straordinarie esigenze legate, per esempio, alle disponibilità finanziarie, nel corso della durata dell’intero accordo quadro, rendano non integralmente fruibili le risorse economiche per ciascun contratto applicativo rispetto agli importi presunti come da tabella di cui all’art. indicativamente individuati e secondo la periodicità riportate nel successivo articolo 5, ha valore presunto ed Roma Capitale si riserva la facoltà di aumentare o diminuire gli importi dei successivi eventuali contratti applicativi al fine di affidare all’esecutore l’intero importo complessivo al netto del ribasso d’asta, o parte di esso, anche con decorrenze e termini temporali diversi da quelli preventivati senza che l’esecutore medesimo possa pretendere alcun indennizzo o maggiorazione. In ogni caso, sia per il Comune 2021 che per i 3 anni successivi, gli importi previsti nel contratto diaccordo quadro e negli eventuali successivi contratti applicativi, troveranno copertura e limite negli stanziamenti che saranno iscritti nel Bilancio pluriennale di Castelfranco Veneto non è in alcun modo vincolato Roma Capitale. L’esecutore del servizio eseguirà le prestazioni contrattuali del presente accordo quadro, conseguenti alla stipula degli eventuali, singoli contratti applicativi, a corrispondere alcun corrispettivo al brokerregola d’arte per tutta la loro durata, secondo le modalità individuate nel capitolato. Il servizio ha per oggetto lo svolgimento dell'attività D.E.C., sulla base delle disposizioni del R.U.P. darà avvio all’esecuzione della prestazione, fornendo all’esecutore tutte le istruzioni e direttive necessarie. In caso di broker assicurativo a favore avvio dell’esecuzione del Comune di Castelfranco Veneto, ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005 (e s.m.i.) e successivi regolamenti IVASS, e comprende, nell'ambito della più ampia consulenza assicurativa, le seguenti attività specialistiche, elencate contratto in via principale e non esaustiva: una relazione di urgenza il D.E.C. indicherà le prestazioni che metta in evidenza le caratteristiche delle garanzie richieste, i requisiti di capacità economica e tecnica suggeriti per la scelta del contraente, la motivazione per la scelta di franchigie/scoperti/massimali e l’importo presunto da indicare a base di gara/affidamento; • segnalazione in tempo utile (almeno 60 gg prima della scadenza) dei versamenti dei premi e regolamenti premio da corrispondere alle compagnie; • controllo sull’emissione di polizze e appendici; • controllo sul rispetto degli obblighi contrattuali assunti dalle compagnie assicuratrici (inoltro nei termini previsti dalle singole polizze di dati relativi all’andamento del rischio, ecc …) con eventuali azioni di sollecito nei confronti delle compagnie inadempienti e, nel caso di reiterate inottemperanze, definizione, di concerto con il Comune di Castelfranco, delle segnalazioni alle competenti autorità di controllo; • costante analisi del mercato assicurativo e tempestivo aggiornamento all’Ente sulle novità; • individuazione di coperture assicurative e massimali da richiedere in relazione alle attività promosse dal Comune di Castelfranco Veneto, anche in collaborazione con altri soggetti, sia pubblici che privati, da prevedere nell’ambito di qualsiasi tipo di contratto, accordo, convenzione tra i soggetti interessati nonché verifica di corrispondenza delle garanzie richieste alle prestazioni di capitolato; • pareri circa la regolarità di cauzioni presentate da terzi; • consulenza l’esecutore è tenuto ad amministratori e dipendenti che ne facciano richiesta per problematiche attinenti l’attività lavorativa prestata per il Comune di Castelfranco Veneto; Al termine del contratto l’affidatario dovrà garantire collaborazione nell’eventuale passaggio di consegne al nuovo broker entranteeseguire immediatamente.

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Samples: Accordo Quadro Ai Sensi Dell’art. 54 – Comma 4 Del D. Lgs. 50/2016

Oggetto del servizio. L’oggetto dell’affidamento Il presente schema ha per oggetto la conclusione di un Accordo Quadro come definito dell’art. 54 (c.4 Lett. a) del D. Lgs. 50/2016, con più operatori economici operanti sul territorio di Roma Capitale, ai quali affidare il servizio di “Pronta Accoglienza Minori in Centri autorizzati ai sensi dell’art. 6, comma c) della L.R. Lazio n. 41/2003 e ss.mm.ii., per un totale complessivo di n. 120 posti per minori in situazioni di abbandono o di urgente bisogno di ospitalità e protezione, ambosessi, di età compresa tra 6 e 18 anni”, articolato in cinque Lotti, per un periodo di 48 mesi. Il presente Schema di Accordo Quadro è riferito al Lotto 1: N. 2 Centri di Pronta Accoglienza minori denominati “Xxxxxxx 0” e “Xxxxxxx 0” per un totale di 24 posti, ubicati nella struttura di proprietà di Roma Capitale sita in Xxx xxx Xxxxxxx x. 000 In relazione ad una pluralità di prestazioni continuative di tipo omogeneo e ripetitivo, si ritiene necessario pervenire ad un coordinamento unitario delle stesse tramite apposito accordo quadro da cui far risultare le condizioni alle quali l’esecutore si obbliga ad eseguire le prestazioni che di volta in volta gli verranno richieste sulla base di appositi eventuali contratti applicativi. Le tipologie di prestazioni e le caratteristiche tecniche afferenti l’affidamento del servizio del presente accordo quadro sono tecnicamente identificate e descritte analiticamente nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (d’ora innanzi: capitolato) e consistono in interventi non predeterminati nel numero, ma che verranno eseguiti secondo la tempistica e le necessità individuate da Roma Capitale con i singoli eventuali contratti applicativi . Per il dettaglio degli interventi si rimanda al capitolato. Il presente accordo quadro disciplina, ai sensi dell’articolo 54 del Codice, mediante condizioni generali stabilite in via preventiva, gli eventuali futuri contratti applicativi consistente nelle seguenti prestazioni: Accoglienza e presa in carico, su richiesta della Stazione Appaltante, di minori, inclusi i minori stranieri non accompagnati da adulti di riferimento anche titolari o richiedenti protezione internazionale, in strutture residenziali autorizzate ai sensi dell’articolo 6 comma 1 lettera c) della l.r. Lazio 41/2003 e ss.mm.ii. quali “comunità educative di pronta accoglienza per minori”, ubicate sul territorio di Roma Capitale. L’Organismo affidatario è tenuto a mantenere i posti, che si rendono progressivamente disponibili a seguito di dimissione degli ospiti a qualunque titolo, a disposizione esclusiva di Roma Capitale. Con il presente schema di accordo quadro, Roma Capitale affida all’esecutore - che accetta le condizioni contenute nel presente accordo e negli atti in esso richiamati e ad esso allegati, e si impegna sin d’ora ad eseguire - le prestazioni contrattuali afferenti il servizio di “Pronta Accoglienza Minori in n. 2 Centri denominati “Xxxxxxx 0” e “Xxxxxxx 0” per un totale di 24 posti, ubicati nella struttura di proprietà di Roma Capitale sita in Xxx xxx Xxxxxxx x. 000 L’esecutore dovrà in generale garantire la continuità dell’esercizio delle attività oggetto d’intervento ed a tale proposito, dovranno essere predisposte, di concerto con Roma Capitale, tramite la direzione dell’esecuzione del contratto, tutte le metodologie d’intervento che risultino necessarie, al fine di eliminare totalmente o in casi speciali di ridurre al minimo i disservizi connessi all’esecuzione delle prestazioni stesse. L'esecutore, preso atto della natura di accordo quadro, si impegna a sottoscrivere, relativi contratti applicativi, ove richiesti da Roma Capitale, ed a eseguire, per ciascun contratto applicativo, le prestazioni a regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l’esecuzione dell’accordo quadro. Il presente schema di accordo quadro disciplina altresì, le clausole dirette a regolare il rapporto negoziale tra Roma Capitale e l'esecutore in relazione alle caratteristiche del servizio comprese le modalità di esecuzione come meglio dettagliate e contenute nel capitolato e negli atti in esso richiamati. Il presente accordo quadro è regolato inoltre da: - la Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004; - il D.Lgs. n.50/2016 (di seguito Codice); - il D.P.R. n. 207/2010 (d’ora innanzi Regolamento); - il D.Lgs. n.81/2008 e e xx.xx. e ii.“Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; - il D.Lgs. n.159/2011 e xx.xx. e ii.“Codice delle leggi antimafia”; - la L. n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; - la L. n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”come modificato dall’art. 7 del D. L. n. 187/2010, convertito con modifiche con L. n. 217/2010; - il D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”; - il D. L. n. 95/2012, come convertito nella L. n. 135/2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”; - Il D. Lgs. n. 231/2001 e xx.xx. e ii.“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”; - il Protocollo d’intesa tra X.X.XX. e Ministero dell’Interno 15 luglio 2014 “Prime linee guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra X.X.XX. - Prefetture-U.T.G. e Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa”; - Il Protocollo d’intesa 28 gennaio 2015 “seconde linee guida per l’applicazione alle imprese delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio a fini antimafia e anticorruzione, previste dall’art. 32 del D.L. 24 giugno 2014, n.90”. - il “Servizio di brokeraggio assicurativoProtocollo d’intesa(come disciplinato dal D.Lgs. n. 209/2005, e s.m.i., e dai regolamenti IVASS) - CPV 66518100-5. Ai ai fini della determinazione delle soglie prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra la Prefettura U.T.G. di Roma e Roma Capitale; - il “Protocollo di integrità” di cui all’artalla deliberazione della Giunte Capitolina n. 13 del 31 gennaio 2020; - il “Protocollo di azione - vigilanza collaborativa con Roma Capitale” stipulato con l’X.X.XX. 35 in data 29 luglio 2015; - il Capitolato Generale che disciplina tutti gli appalti che si eseguono per conto del D.LgsComune di Roma, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6126 del 17 novembre 1983; - la legge Xxxxxxx Xxxxx x. 00/0000; - xx X.X.X. Xxxxx del 23 dicembre 2004, n. 1305 modificata con D.G.R. del 24 marzo 2015, n. 126; - il “Regolamento di contabilità” di Roma Capitale ai sensi a della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e ss. n. 50/2016 (mm. e s.m.i.), ii. - norme del codice civile per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti; - il valore presunto del servizio capitolato; - per la durata contrattuale gli eventuali singoli contratti applicativi in funzione dell’accordo quadro. L’accordo quadro decorrerà dalla data della sua sottoscrizione e avrà validità massima di tre (3) anni, per l’eventuale rinnovo diquattro anni e comunque, al massimo, altri tre (3) sino all’esaurimento dell’importo contrattuale complessivo conseguente al ribasso d’asta proposto dall’aggiudicatario. In nessun caso è consentito quale corrispettivo contrattuale conseguente agli eventuali contratti applicativi l’ “intero importo”. Il suddetto termine di validità contrattuale viene stabilito indipendentemente dal fatto che l’importo contrattuale complessivo preventivato, derivante dal ribasso offerto dall’aggiudicatario, non venga raggiunto con i singoli eventuali contratti applicativi e salvo invece che l’importo contrattuale complessivo, derivante dal ribasso offerto dall’aggiudicatario venga raggiunto in un termine inferiore a quello preventivato. In tal caso, all’esaurimento del valore dell’accordo, conseguirà la cessazione della sua validità. Roma Capitale si riserva la facoltà di non sottoscrivere i contratti applicativi o di sottoscriverne in numero diverso da quello preventivato ovvero di sottoscrivere i contratti applicativi per un importo complessivamente inferiore a quello presuntivamente stimato, senza che l’esecutore abbia nulla a pretendere. In ogni caso gli eventuali contratti applicativi, troveranno copertura e limite negli stanziamenti che saranno iscritti nel Bilancio di Roma Capitale. Eccezionalmente, in caso di motivate esigenze, ed in ogni caso per una durata complessiva comunque inferiore o al massimo pari a ai 4 anni previsti dall’art. 54 del Codice, Roma Capitale si riserva, con apposita determinazione dirigenziale, ove ritenuto assolutamente funzionale alla realizzazione dell’intervento e nei limiti preventivamente determinati e strettamente necessari per concludere le prestazioni, di differire il termine dell’ultimo contratto applicativo e quindi dell’intero accordo quadro. Pertanto, qualora l’ultimo contratto applicativo preveda un termine finale eccedente la proroga didata di scadenza dell’accordo quadro, al massimotale scadenza dovrà intendersi differita per il tempo strettamente necessario all’esecuzione delle prestazioni richieste e nei tempi predeterminati, sei (6) mesi - è pari ad euro 120.271,39= (corrispondente ad € 18.503,29= annui)senza che l’aggiudicatario possa pretendere indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi titolo. Tale importoParimenti, determinato dalle provvigioni a favore del broker qualora straordinarie esigenze legate, per esempio, alle disponibilità finanziarie, nel corso della durata dell’intero accordo quadro, rendano non integralmente fruibili le risorse economiche per ciascun contratto applicativo rispetto agli importi presunti come da tabella di cui all’art. indicativamente individuati e secondo la periodicità riportate nel successivo articolo 5, ha valore presunto ed Roma Capitale si riserva la facoltà di aumentare o diminuire gli importi dei successivi eventuali contratti applicativi al fine di affidare all’esecutore l’intero importo complessivo al netto del ribasso d’asta, o parte di esso, anche con decorrenze e termini temporali diversi da quelli preventivati senza che l’esecutore medesimo possa pretendere alcun indennizzo o maggiorazione. In ogni caso, sia per il Comune 2021 che per i 3 anni successivi, gli importi previsti nel contratto diaccordo quadro e negli eventuali successivi contratti applicativi, troveranno copertura e limite negli stanziamenti che saranno iscritti nel Bilancio pluriennale di Castelfranco Veneto non è in alcun modo vincolato Roma Capitale. L’esecutore del servizio eseguirà le prestazioni contrattuali del presente accordo quadro, conseguenti alla stipula degli eventuali, singoli contratti applicativi, a corrispondere alcun corrispettivo al brokerregola d’arte per tutta la loro durata, secondo le modalità individuate nel capitolato. Il servizio ha per oggetto lo svolgimento dell'attività D.E.C., sulla base delle disposizioni del R.U.P. darà avvio all’esecuzione della prestazione, fornendo all’esecutore tutte le istruzioni e direttive necessarie. In caso di broker assicurativo a favore avvio dell’esecuzione del Comune di Castelfranco Veneto, ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005 (e s.m.i.) e successivi regolamenti IVASS, e comprende, nell'ambito della più ampia consulenza assicurativa, le seguenti attività specialistiche, elencate contratto in via principale e non esaustiva: una relazione di urgenza il D.E.C. indicherà le prestazioni che metta in evidenza le caratteristiche delle garanzie richieste, i requisiti di capacità economica e tecnica suggeriti per la scelta del contraente, la motivazione per la scelta di franchigie/scoperti/massimali e l’importo presunto da indicare a base di gara/affidamento; • segnalazione in tempo utile (almeno 60 gg prima della scadenza) dei versamenti dei premi e regolamenti premio da corrispondere alle compagnie; • controllo sull’emissione di polizze e appendici; • controllo sul rispetto degli obblighi contrattuali assunti dalle compagnie assicuratrici (inoltro nei termini previsti dalle singole polizze di dati relativi all’andamento del rischio, ecc …) con eventuali azioni di sollecito nei confronti delle compagnie inadempienti e, nel caso di reiterate inottemperanze, definizione, di concerto con il Comune di Castelfranco, delle segnalazioni alle competenti autorità di controllo; • costante analisi del mercato assicurativo e tempestivo aggiornamento all’Ente sulle novità; • individuazione di coperture assicurative e massimali da richiedere in relazione alle attività promosse dal Comune di Castelfranco Veneto, anche in collaborazione con altri soggetti, sia pubblici che privati, da prevedere nell’ambito di qualsiasi tipo di contratto, accordo, convenzione tra i soggetti interessati nonché verifica di corrispondenza delle garanzie richieste alle prestazioni di capitolato; • pareri circa la regolarità di cauzioni presentate da terzi; • consulenza l’esecutore è tenuto ad amministratori e dipendenti che ne facciano richiesta per problematiche attinenti l’attività lavorativa prestata per il Comune di Castelfranco Veneto; Al termine del contratto l’affidatario dovrà garantire collaborazione nell’eventuale passaggio di consegne al nuovo broker entranteeseguire immediatamente.

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Samples: Accordo Quadro Ai Sensi Dell’art. 54 – Comma 4 Del D. Lgs. 50/2016

Oggetto del servizio. L’oggetto dell’affidamento è il “Servizio Il presente schema ha per oggetto la conclusione di brokeraggio assicurativo” un accordo quadro, n. 5 lotti funzionali – Lotto 1 C.I.G. n. 9419587917 Lotto 2 C.I.G. n. 941963832F Lotto 3 C.I.G. n. 9419655137 Lotto 4 C.I.G. n. 9419666A48 Lotto 5 C.I.G. n. 94196805D7 così come definito ai sensi dell’art.54 (come disciplinato dal D.Lgscomma 4, lett. n. 209/2005a), e s.m.i., e dai regolamenti IVASS) - CPV 66518100-5. Ai fini della determinazione delle soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs. n. D. Lgs 50/2016 (e s.m.i.d’ora innanzi Codice), il valore presunto per l’affidamento della gestione del servizio - “Sostegno sociale e pasti a domicilio” suddiviso in numero 5 lotti a copertura dell’intero territorio di Roma Capitale; Periodo 01/11/2022 -31/10/2026 o comunque dalla stipula dell’accordo quadro per n. 48 mesi (1461 giorni) Annualità 2022 – 2026. In relazione ad una pluralità di prestazioni continuative di tipo omogeneo e ripetitivo, si ritiene necessario pervenire a un coordinamento unitario delle stesse tramite apposito accordo quadro da cui far risultare le condizioni alle quali l’esecutore si obbliga a eseguire le prestazioni che di volta in volta gli verranno richieste sulla base di appositi eventuali contratti applicativi. Le tipologie di prestazioni e le caratteristiche tecniche afferenti l’affidamento del servizio del presente accordo quadro sono tecnicamente identificate e descritte analiticamente negli specifici Capitolati speciali descrittivi e prestazionali (d’ora innanzi: capitolato) e consistono in interventi che verranno eseguiti secondo la tempistica e le necessità individuate da Roma Capitale con i singoli eventuali contratti applicativi. Il presente schema di accordo quadro disciplina, ai sensi dell’articolo 54 del Codice, mediante condizioni generali stabilite in via preventiva, gli eventuali futuri contratti applicativi per la durata contrattuale definizione del Sistema di tre (3) anniAccoglienza in favore di adulti in condizione di marginalità estrema. consistente nelle prestazioni previste nei singoli e specifici capitolati descrittivi e prestazionali: Contrastare l’isolamento e la grave emarginazione sociale, per promuovere l’inclusione sociale, orientare e inviare i destinatari verso i servizi preposti istituzionali e informali Mantenere il grado di autonomia e prevenire l’eventuale rinnovo di, al massimo, altri tre (3) anni cronicizzazione dello stato di isolamento Monitorare costantemente le condizioni di vita e per attivare servizi preposti ad affrontare eventuali nuove necessità Assicurare la proroga di, al massimo, sei (6) mesi - fornitura di un pasto in grado di soddisfare le necessità alimentari individuali Il servizio dovrà coniugare in maniera coerente e virtuosa sostegno sociale e consegna di pasti a domicilio. Le due azioni sono da considerarsi operativamente e socialmente convergenti e non sono isolabili. Il cittadino preso in carico dovrà essere oggetto contemporaneamente di ambedue le azioni. Non è pari ad euro 120.271,39= (corrispondente ad € 18.503,29= annui). Tale importo, determinato dalle provvigioni a favore del broker come da tabella di cui all’art. 5, ha valore presunto ed il Comune di Castelfranco Veneto non è intendersi in alcun modo vincolato esaustivo un servizio improntato alla mera consegna del pasto. Ogni pasto dovrà essere composto da: un primo, un secondo, un contorno, pane e un frutto di stagione o dolce, e dovrà essere preparato utilizzando prodotti di prima scelta e qualità. L’attuatore del servizio dovrà proporre il menù variabile mensilmente nonché a corrispondere alcun corrispettivo al broker. Il servizio ha per oggetto lo svolgimento dell'attività di broker assicurativo a favore seconda del Comune di Castelfranco Veneto, ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005 periodo dell’anno (e s.m.i.estate/ inverno) e successivi regolamenti IVASSdovrà garantire, ogni giorno, la possibilità di scelta fra tre diversi primi piatti, tre secondi piatti e comprendetre contorni, nell'ambito della più ampia consulenza assicurativanel rispetto delle esigenze previste dal MMG e eventuali richieste motivate del fruitore e avallate dal Servizio Sociale Municipale segnalante. La scelta del menu dovrà essere proposta e adattata alle specifiche esigenze dell’utenza, su segnalazione del Servizio Sociale Municipale di competenza. La quantità e la varietà dei cibi devono assicurare una dieta equilibrata dal punto di vista nutritivo e adatta per il consumo, in particolare delle persone anziane; pertanto dovranno essere ben cotte e di facile masticazione ed assimilazione. L’attuatore dovrà inoltre assicurare “menu in bianco” e “diete speciali” in presenza di particolari esigenze di alcuni beneficiari, che dovranno essere certificate dal medico di medicina generale. Gli alimenti dovranno possedere i requisiti caratteristici ed essere privi di qualsiasi anomalia per quanto riguarda l’odore, il gusto o lo stato fisico. L’Organismo affidatario è tenuto a rispettare le seguenti attività specialistiche, elencate in via principale regole di trasporto degli alimenti a riguardo: • I vani di carico dei veicoli e i contenitori trasporto alimenti HACCP devono essere puliti regolarmente e non esaustivadevono essere utilizzati per trasportare altro materiale diverso dagli alimenti. Inoltre, deve essere sempre assicurato il mantenimento delle temperature idonee in base alla tipologia di prodotti. • Per i veicoli e i contenitori utilizzati anche per il trasporto di merce diverse, bisogna provvedere a fare una corretta separazione dei prodotti. Inoltre, tra un carico e l’altro bisogna pulirli accuratamente per evitare contaminazione. • Prodotti alimentari sfusi liquidi, granulari o in polvere vanno trasportatori in contenitori riservati esclusivamente al trasporto di prodotti alimentari, contrassegnandoli in modo chiaro e indelebile. • Tutti i prodotti alimentari all’interno dei veicoli e contenitori vanno posizionati e protetti in modo da evitare qualsiasi tipo di contaminazione. • I pasti saranno consegnati in contenitore isotermico monopasto adatto a mantenere la temperatura e la freschezza del pasto. A tal fine l’organismo dovrà dichiarare di possedere il proprio manuale di autocontrollo igienico-sanitario redatto secondo i principi del sistema HACCP che dovrà contenere come minimo: una relazione che metta in evidenza le caratteristiche delle garanzie richieste, i requisiti di capacità economica e tecnica suggeriti per la scelta • identificazione del contraente, la motivazione per la scelta di franchigie/scoperti/massimali e l’importo presunto da indicare a base di gara/affidamentogruppo HACCP; • segnalazione in tempo utile descrizione dei prodotti e destinazione d’uso; • diagrammi di flusso; • analisi dei pericoli; • valutazione dei rischi e sviluppo metodo HACCP; • gestione CCP; • attività di verifica e controllo; • piano analitico dei controlli; • regole di igiene e comportamento del personale; • gestione e qualifica dei fornitori; • gestione di controllo ricevimento materie prime (almeno 60 gg prima della scadenzao pasti) dei versamenti dei premi e regolamenti premio loro gestione; • programma di sanificazione; • gestione rintracciabilità degli alimenti; • programmi per il controllo e la prevenzione da corrispondere alle compagnieinfestanti di diversa natura; • controllo sull’emissione di polizze e appendicigestione attrezzature; • controllo sul rispetto degli obblighi contrattuali assunti dalle compagnie assicuratrici (inoltro nei termini previsti dalle singole polizze buone norme di dati relativi all’andamento del rischio, ecc …) con eventuali azioni di sollecito nei confronti delle compagnie inadempienti e, nel caso di reiterate inottemperanze, definizione, di concerto con il Comune di Castelfranco, delle segnalazioni alle competenti autorità di controllolavorazione; • costante analisi del mercato assicurativo e tempestivo aggiornamento all’Ente sulle novitàgestione allergeni; • individuazione gestione di coperture assicurative preparazione al carico e massimali da richiedere in relazione alle attività promosse dal Comune di Castelfranco Veneto, anche in collaborazione con altri soggetti, sia pubblici che privati, da prevedere nell’ambito di qualsiasi tipo di contratto, accordo, convenzione tra i soggetti interessati nonché verifica di corrispondenza delle garanzie richieste alle prestazioni di capitolato; • pareri circa la regolarità di cauzioni presentate da terzi; • consulenza ad amministratori e dipendenti che ne facciano richiesta per problematiche attinenti l’attività lavorativa prestata per il Comune di Castelfranco Veneto; Al termine del contratto l’affidatario dovrà garantire collaborazione nell’eventuale passaggio di consegne al nuovo broker entrantetrasporto.

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Samples: www.comune.roma.it

Oggetto del servizio. L’oggetto dell’affidamento Il presente schema ha per oggetto la conclusione di un Accordo Quadro come definito dell’art. 54 (c.4 Lett. a) del D. Lgs. 50/2016, con più operatori economici operanti sul territorio di Roma Capitale, ai quali affidare il servizio di “Pronta Accoglienza Minori in Centri autorizzati ai sensi dell’art. 6, comma c) della L.R. Lazio n. 41/2003 e ss.mm.ii., per un totale complessivo di n. 120 posti per minori in situazioni di abbandono o di urgente bisogno di ospitalità e protezione, ambosessi, di età compresa tra 6 e 18 anni”, articolato in cinque Lotti, per un periodo di 48 mesi. Il presente Schema di Accordo Quadro è riferito al Lotto 5: N. 2 Centri di Pronta Accoglienza minori per un totale massimo di 24 posti, ubicati sul territorio dei Municipi X – XI – XII - XIII di Roma Capitale in strutture messe a disposizione dall’Organismo aggiudicatario. In relazione ad una pluralità di prestazioni continuative di tipo omogeneo e ripetitivo, si ritiene necessario pervenire ad un coordinamento unitario delle stesse tramite apposito accordo quadro da cui far risultare le condizioni alle quali l’esecutore si obbliga ad eseguire le prestazioni che di volta in volta gli verranno richieste sulla base di appositi eventuali contratti applicativi. Le tipologie di prestazioni e le caratteristiche tecniche afferenti l’affidamento del servizio del presente accordo quadro sono tecnicamente identificate e descritte analiticamente nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (d’ora innanzi: capitolato) e consistono in interventi non predeterminati nel numero, ma che verranno eseguiti secondo la tempistica e le necessità individuate da Roma Capitale con i singoli eventuali contratti applicativi . Per il dettaglio degli interventi si rimanda al capitolato. Il presente accordo quadro disciplina, ai sensi dell’articolo 54 del Codice, mediante condizioni generali stabilite in via preventiva, gli eventuali futuri contratti applicativi consistente nelle seguenti prestazioni: Accoglienza e presa in carico, su richiesta della Stazione Appaltante, di minori, inclusi i minori stranieri non accompagnati da adulti di riferimento anche titolari o richiedenti protezione internazionale, in strutture residenziali autorizzate ai sensi dell’articolo 6 comma 1 lettera c) della l.r. Lazio 41/2003 e ss.mm.ii. quali “comunità educative di pronta accoglienza per minori”, ubicate sul territorio di Roma Capitale. L’Organismo affidatario è tenuto a mantenere i posti, che si rendono progressivamente disponibili a seguito di dimissione degli ospiti a qualunque titolo, a disposizione esclusiva di Roma Capitale. Con il presente schema di accordo quadro, Roma Capitale affida all’esecutore - che accetta le condizioni contenute nel presente accordo e negli atti in esso richiamati e ad esso allegati, e si impegna sin d’ora ad eseguire - le prestazioni contrattuali afferenti il servizio di “Pronta Accoglienza Minori in N. 2 Centri di Pronta Accoglienza minori per un totale massimo di 24 posti, ubicati sul territorio dei Municipi X – XI – XII - XIII di Roma Capitale in strutture messe a disposizione dall’Organismo aggiudicatario. L’esecutore dovrà in generale garantire la continuità dell’esercizio delle attività oggetto d’intervento ed a tale proposito, dovranno essere predisposte, di concerto con Roma Capitale, tramite la direzione dell’esecuzione del contratto, tutte le metodologie d’intervento che risultino necessarie, al fine di eliminare totalmente o in casi speciali di ridurre al minimo i disservizi connessi all’esecuzione delle prestazioni stesse. L'esecutore, preso atto della natura di accordo quadro, si impegna a sottoscrivere, relativi contratti applicativi, ove richiesti da Roma Capitale, ed a eseguire, per ciascun contratto applicativo, le prestazioni a regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l’esecuzione dell’accordo quadro. Il presente schema di accordo quadro disciplina altresì, le clausole dirette a regolare il rapporto negoziale tra Roma Capitale e l'esecutore in relazione alle caratteristiche del servizio comprese le modalità di esecuzione come meglio dettagliate e contenute nel capitolato e negli atti in esso richiamati. Il presente accordo quadro è regolato inoltre da: - la Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004; - il D.Lgs. n.50/2016 (di seguito Codice); - il D.P.R. n. 207/2010 (d’ora innanzi Regolamento); - il D.Lgs. n.81/2008 e e xx.xx. e ii.“Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; - il D.Lgs. n.159/2011 e xx.xx. e ii.“Codice delle leggi antimafia”; - la L. n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; - la L. n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”come modificato dall’art. 7 del D. L. n. 187/2010, convertito con modifiche con L. n. 217/2010; - il D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”; - il D. L. n. 95/2012, come convertito nella L. n. 135/2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”; - Il D. Lgs. n. 231/2001 e xx.xx. e ii.“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”; - il Protocollo d’intesa tra X.X.XX. e Ministero dell’Interno 15 luglio 2014 “Prime linee guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra X.X.XX. - Prefetture-U.T.G. e Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa”; - Il Protocollo d’intesa 28 gennaio 2015 “seconde linee guida per l’applicazione alle imprese delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio a fini antimafia e anticorruzione, previste dall’art. 32 del D.L. 24 giugno 2014, n.90”. - il “Servizio di brokeraggio assicurativoProtocollo d’intesa(come disciplinato dal D.Lgs. n. 209/2005, e s.m.i., e dai regolamenti IVASS) - CPV 66518100-5. Ai ai fini della determinazione delle soglie prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra la Prefettura U.T.G. di Roma e Roma Capitale; - il “Protocollo di integrità” di cui all’artalla deliberazione della Giunte Capitolina n. 13 del 31 gennaio 2020; - il “Protocollo di azione - vigilanza collaborativa con Roma Capitale” stipulato con l’X.X.XX. 35 in data 29 luglio 2015; - il Capitolato Generale che disciplina tutti gli appalti che si eseguono per conto del D.LgsComune di Roma, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6126 del 17 novembre 1983; - la legge Xxxxxxx Xxxxx x. 00/0000; - xx X.X.X. Xxxxx del 23 dicembre 2004, n. 1305 modificata con D.G.R. del 24 marzo 2015, n. 126; - il “Regolamento di contabilità” di Roma Capitale ai sensi a della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e ss. n. 50/2016 (mm. e s.m.i.), ii. - norme del codice civile per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti; - il valore presunto del servizio capitolato; - per la durata contrattuale gli eventuali singoli contratti applicativi in funzione dell’accordo quadro. L’accordo quadro decorrerà dalla data della sua sottoscrizione e avrà validità massima di tre (3) anni, per l’eventuale rinnovo diquattro anni e comunque, al massimo, altri tre (3) sino all’esaurimento dell’importo contrattuale complessivo conseguente al ribasso d’asta proposto dall’aggiudicatario. In nessun caso è consentito quale corrispettivo contrattuale conseguente agli eventuali contratti applicativi l’ “intero importo”. Il suddetto termine di validità contrattuale viene stabilito indipendentemente dal fatto che l’importo contrattuale complessivo preventivato, derivante dal ribasso offerto dall’aggiudicatario, non venga raggiunto con i singoli eventuali contratti applicativi e salvo invece che l’importo contrattuale complessivo, derivante dal ribasso offerto dall’aggiudicatario venga raggiunto in un termine inferiore a quello preventivato. In tal caso, all’esaurimento del valore dell’accordo, conseguirà la cessazione della sua validità. Roma Capitale si riserva la facoltà di non sottoscrivere i contratti applicativi o di sottoscriverne in numero diverso da quello preventivato ovvero di sottoscrivere i contratti applicativi per un importo complessivamente inferiore a quello presuntivamente stimato, senza che l’esecutore abbia nulla a pretendere. In ogni caso gli eventuali contratti applicativi, troveranno copertura e limite negli stanziamenti che saranno iscritti nel Bilancio di Roma Capitale. Eccezionalmente, in caso di motivate esigenze, ed in ogni caso per una durata complessiva comunque inferiore o al massimo pari a ai 4 anni previsti dall’art. 54 del Codice, Roma Capitale si riserva, con apposita determinazione dirigenziale, ove ritenuto assolutamente funzionale alla realizzazione dell’intervento e nei limiti preventivamente determinati e strettamente necessari per concludere le prestazioni, di differire il termine dell’ultimo contratto applicativo e quindi dell’intero accordo quadro. Pertanto, qualora l’ultimo contratto applicativo preveda un termine finale eccedente la proroga didata di scadenza dell’accordo quadro, al massimotale scadenza dovrà intendersi differita per il tempo strettamente necessario all’esecuzione delle prestazioni richieste e nei tempi predeterminati, sei (6) mesi - è pari ad euro 120.271,39= (corrispondente ad € 18.503,29= annui)senza che l’aggiudicatario possa pretendere indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi titolo. Tale importoParimenti, determinato dalle provvigioni a favore del broker qualora straordinarie esigenze legate, per esempio, alle disponibilità finanziarie, nel corso della durata dell’intero accordo quadro, rendano non integralmente fruibili le risorse economiche per ciascun contratto applicativo rispetto agli importi presunti come da tabella di cui all’art. indicativamente individuati e secondo la periodicità riportate nel successivo articolo 5, ha valore presunto ed Roma Capitale si riserva la facoltà di aumentare o diminuire gli importi dei successivi eventuali contratti applicativi al fine di affidare all’esecutore l’intero importo complessivo al netto del ribasso d’asta, o parte di esso, anche con decorrenze e termini temporali diversi da quelli preventivati senza che l’esecutore medesimo possa pretendere alcun indennizzo o maggiorazione. In ogni caso, sia per il Comune 2021 che per i 3 anni successivi, gli importi previsti nel contratto diaccordo quadro e negli eventuali successivi contratti applicativi, troveranno copertura e limite negli stanziamenti che saranno iscritti nel Bilancio pluriennale di Castelfranco Veneto non è in alcun modo vincolato Roma Capitale. L’esecutore del servizio eseguirà le prestazioni contrattuali del presente accordo quadro, conseguenti alla stipula degli eventuali, singoli contratti applicativi, a corrispondere alcun corrispettivo al brokerregola d’arte per tutta la loro durata, secondo le modalità individuate nel capitolato. Il servizio ha per oggetto lo svolgimento dell'attività D.E.C., sulla base delle disposizioni del R.U.P. darà avvio all’esecuzione della prestazione, fornendo all’esecutore tutte le istruzioni e direttive necessarie. In caso di broker assicurativo a favore avvio dell’esecuzione del Comune di Castelfranco Veneto, ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005 (e s.m.i.) e successivi regolamenti IVASS, e comprende, nell'ambito della più ampia consulenza assicurativa, le seguenti attività specialistiche, elencate contratto in via principale e non esaustiva: una relazione di urgenza il D.E.C. indicherà le prestazioni che metta in evidenza le caratteristiche delle garanzie richieste, i requisiti di capacità economica e tecnica suggeriti per la scelta del contraente, la motivazione per la scelta di franchigie/scoperti/massimali e l’importo presunto da indicare a base di gara/affidamento; • segnalazione in tempo utile (almeno 60 gg prima della scadenza) dei versamenti dei premi e regolamenti premio da corrispondere alle compagnie; • controllo sull’emissione di polizze e appendici; • controllo sul rispetto degli obblighi contrattuali assunti dalle compagnie assicuratrici (inoltro nei termini previsti dalle singole polizze di dati relativi all’andamento del rischio, ecc …) con eventuali azioni di sollecito nei confronti delle compagnie inadempienti e, nel caso di reiterate inottemperanze, definizione, di concerto con il Comune di Castelfranco, delle segnalazioni alle competenti autorità di controllo; • costante analisi del mercato assicurativo e tempestivo aggiornamento all’Ente sulle novità; • individuazione di coperture assicurative e massimali da richiedere in relazione alle attività promosse dal Comune di Castelfranco Veneto, anche in collaborazione con altri soggetti, sia pubblici che privati, da prevedere nell’ambito di qualsiasi tipo di contratto, accordo, convenzione tra i soggetti interessati nonché verifica di corrispondenza delle garanzie richieste alle prestazioni di capitolato; • pareri circa la regolarità di cauzioni presentate da terzi; • consulenza l’esecutore è tenuto ad amministratori e dipendenti che ne facciano richiesta per problematiche attinenti l’attività lavorativa prestata per il Comune di Castelfranco Veneto; Al termine del contratto l’affidatario dovrà garantire collaborazione nell’eventuale passaggio di consegne al nuovo broker entranteeseguire immediatamente.

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Samples: Accordo Quadro Ai Sensi Dell’art. 54 – Comma 4 Del D. Lgs. 50/2016

Oggetto del servizio. L’oggetto dell’affidamento Il presente schema ha per oggetto la conclusione di un Accordo Quadro come definito dell’art. 54 (c.4 Lett. a) del D. Lgs. 50/2016, con più operatori economici operanti sul territorio di Roma Capitale, ai quali affidare il servizio di “Pronta Accoglienza Minori in Centri autorizzati ai sensi dell’art. 6, comma c) della L.R. Lazio n. 41/2003 e ss.mm.ii., per un totale complessivo di n. 120 posti per minori in situazioni di abbandono o di urgente bisogno di ospitalità e protezione, ambosessi, di età compresa tra 6 e 18 anni”, articolato in cinque Lotti, per un periodo di 48 mesi. Il presente Schema di Accordo Quadro è riferito al Lotto 4: N. 2 Centri di Pronta Accoglienza minori per un totale massimo di 24 posti, ubicati sul territorio dei Municipi VII – VIII – IX di Roma Capitale in strutture messe a disposizione dall’Organismo aggiudicatario. In relazione ad una pluralità di prestazioni continuative di tipo omogeneo e ripetitivo, si ritiene necessario pervenire ad un coordinamento unitario delle stesse tramite apposito accordo quadro da cui far risultare le condizioni alle quali l’esecutore si obbliga ad eseguire le prestazioni che di volta in volta gli verranno richieste sulla base di appositi eventuali contratti applicativi. Le tipologie di prestazioni e le caratteristiche tecniche afferenti l’affidamento del servizio del presente accordo quadro sono tecnicamente identificate e descritte analiticamente nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (d’ora innanzi: capitolato) e consistono in interventi non predeterminati nel numero, ma che verranno eseguiti secondo la tempistica e le necessità individuate da Roma Capitale con i singoli eventuali contratti applicativi . Per il dettaglio degli interventi si rimanda al capitolato. Il presente accordo quadro disciplina, ai sensi dell’articolo 54 del Codice, mediante condizioni generali stabilite in via preventiva, gli eventuali futuri contratti applicativi consistente nelle seguenti prestazioni: Accoglienza e presa in carico, su richiesta della Stazione Appaltante, di minori, inclusi i minori stranieri non accompagnati da adulti di riferimento anche titolari o richiedenti protezione internazionale, in strutture residenziali autorizzate ai sensi dell’articolo 6 comma 1 lettera c) della l.r. Lazio 41/2003 e ss.mm.ii. quali “comunità educative di pronta accoglienza per minori”, ubicate sul territorio di Roma Capitale. L’Organismo affidatario è tenuto a mantenere i posti, che si rendono progressivamente disponibili a seguito di dimissione degli ospiti a qualunque titolo, a disposizione esclusiva di Roma Capitale. Con il presente schema di accordo quadro, Roma Capitale affida all’esecutore - che accetta le condizioni contenute nel presente accordo e negli atti in esso richiamati e ad esso allegati, e si impegna sin d’ora ad eseguire - le prestazioni contrattuali afferenti il servizio di “Pronta Accoglienza Minori in N. 2 Centri di Pronta Accoglienza minori per un totale massimo di 24 posti, ubicati sul territorio dei Municipi VII – VIII – IX di Roma Capitale in strutture messe a disposizione dall’Organismo aggiudicatario. L’esecutore dovrà in generale garantire la continuità dell’esercizio delle attività oggetto d’intervento ed a tale proposito, dovranno essere predisposte, di concerto con Roma Capitale, tramite la direzione dell’esecuzione del contratto, tutte le metodologie d’intervento che risultino necessarie, al fine di eliminare totalmente o in casi speciali di ridurre al minimo i disservizi connessi all’esecuzione delle prestazioni stesse. L'esecutore, preso atto della natura di accordo quadro, si impegna a sottoscrivere, relativi contratti applicativi, ove richiesti da Roma Capitale, ed a eseguire, per ciascun contratto applicativo, le prestazioni a regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l’esecuzione dell’accordo quadro. Il presente schema di accordo quadro disciplina altresì, le clausole dirette a regolare il rapporto negoziale tra Roma Capitale e l'esecutore in relazione alle caratteristiche del servizio comprese le modalità di esecuzione come meglio dettagliate e contenute nel capitolato e negli atti in esso richiamati. Il presente accordo quadro è regolato inoltre da: - la Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004; - il D.Lgs. n.50/2016 (di seguito Codice); - il D.P.R. n. 207/2010 (d’ora innanzi Regolamento); - il D.Lgs. n.81/2008 e e xx.xx. e ii.“Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; - il D.Lgs. n.159/2011 e xx.xx. e ii.“Codice delle leggi antimafia”; - la L. n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; - la L. n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”come modificato dall’art. 7 del D. L. n. 187/2010, convertito con modifiche con L. n. 217/2010; - il D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”; - il D. L. n. 95/2012, come convertito nella L. n. 135/2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”; - Il D. Lgs. n. 231/2001 e xx.xx. e ii.“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”; - il Protocollo d’intesa tra X.X.XX. e Ministero dell’Interno 15 luglio 2014 “Prime linee guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra X.X.XX. - Prefetture-U.T.G. e Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa”; - Il Protocollo d’intesa 28 gennaio 2015 “seconde linee guida per l’applicazione alle imprese delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio a fini antimafia e anticorruzione, previste dall’art. 32 del D.L. 24 giugno 2014, n.90”. - il “Servizio di brokeraggio assicurativoProtocollo d’intesa(come disciplinato dal D.Lgs. n. 209/2005, e s.m.i., e dai regolamenti IVASS) - CPV 66518100-5. Ai ai fini della determinazione delle soglie prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra la Prefettura U.T.G. di Roma e Roma Capitale; - il “Protocollo di integrità” di cui all’artalla deliberazione della Giunte Capitolina n. 13 del 31 gennaio 2020; - il “Protocollo di azione - vigilanza collaborativa con Roma Capitale” stipulato con l’X.X.XX. 35 in data 29 luglio 2015; - il Capitolato Generale che disciplina tutti gli appalti che si eseguono per conto del D.LgsComune di Roma, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6126 del 17 novembre 1983; - la legge Xxxxxxx Xxxxx x. 00/0000; - xx X.X.X. Xxxxx del 23 dicembre 2004, n. 1305 modificata con D.G.R. del 24 marzo 2015, n. 126; - il “Regolamento di contabilità” di Roma Capitale ai sensi a della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e ss. n. 50/2016 (mm. e s.m.i.), ii. - norme del codice civile per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti; - il valore presunto del servizio capitolato; - per la durata contrattuale gli eventuali singoli contratti applicativi in funzione dell’accordo quadro. L’accordo quadro decorrerà dalla data della sua sottoscrizione e avrà validità massima di tre (3) anni, per l’eventuale rinnovo diquattro anni e comunque, al massimo, altri tre (3) sino all’esaurimento dell’importo contrattuale complessivo conseguente al ribasso d’asta proposto dall’aggiudicatario. In nessun caso è consentito quale corrispettivo contrattuale conseguente agli eventuali contratti applicativi l’ “intero importo”. Il suddetto termine di validità contrattuale viene stabilito indipendentemente dal fatto che l’importo contrattuale complessivo preventivato, derivante dal ribasso offerto dall’aggiudicatario, non venga raggiunto con i singoli eventuali contratti applicativi e salvo invece che l’importo contrattuale complessivo, derivante dal ribasso offerto dall’aggiudicatario venga raggiunto in un termine inferiore a quello preventivato. In tal caso, all’esaurimento del valore dell’accordo, conseguirà la cessazione della sua validità. Roma Capitale si riserva la facoltà di non sottoscrivere i contratti applicativi o di sottoscriverne in numero diverso da quello preventivato ovvero di sottoscrivere i contratti applicativi per un importo complessivamente inferiore a quello presuntivamente stimato, senza che l’esecutore abbia nulla a pretendere. In ogni caso gli eventuali contratti applicativi, troveranno copertura e limite negli stanziamenti che saranno iscritti nel Bilancio di Roma Capitale. Eccezionalmente, in caso di motivate esigenze, ed in ogni caso per una durata complessiva comunque inferiore o al massimo pari a ai 4 anni previsti dall’art. 54 del Codice, Roma Capitale si riserva, con apposita determinazione dirigenziale, ove ritenuto assolutamente funzionale alla realizzazione dell’intervento e nei limiti preventivamente determinati e strettamente necessari per concludere le prestazioni, di differire il termine dell’ultimo contratto applicativo e quindi dell’intero accordo quadro. Pertanto, qualora l’ultimo contratto applicativo preveda un termine finale eccedente la proroga didata di scadenza dell’accordo quadro, al massimotale scadenza dovrà intendersi differita per il tempo strettamente necessario all’esecuzione delle prestazioni richieste e nei tempi predeterminati, sei (6) mesi - è pari ad euro 120.271,39= (corrispondente ad € 18.503,29= annui)senza che l’aggiudicatario possa pretendere indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi titolo. Tale importoParimenti, determinato dalle provvigioni a favore del broker qualora straordinarie esigenze legate, per esempio, alle disponibilità finanziarie, nel corso della durata dell’intero accordo quadro, rendano non integralmente fruibili le risorse economiche per ciascun contratto applicativo rispetto agli importi presunti come da tabella di cui all’art. indicativamente individuati e secondo la periodicità riportate nel successivo articolo 5, ha valore presunto ed Roma Capitale si riserva la facoltà di aumentare o diminuire gli importi dei successivi eventuali contratti applicativi al fine di affidare all’esecutore l’intero importo complessivo al netto del ribasso d’asta, o parte di esso, anche con decorrenze e termini temporali diversi da quelli preventivati senza che l’esecutore medesimo possa pretendere alcun indennizzo o maggiorazione. In ogni caso, sia per il Comune 2021 che per i 3 anni successivi, gli importi previsti nel contratto diaccordo quadro e negli eventuali successivi contratti applicativi, troveranno copertura e limite negli stanziamenti che saranno iscritti nel Bilancio pluriennale di Castelfranco Veneto non è in alcun modo vincolato Roma Capitale. L’esecutore del servizio eseguirà le prestazioni contrattuali del presente accordo quadro, conseguenti alla stipula degli eventuali, singoli contratti applicativi, a corrispondere alcun corrispettivo al brokerregola d’arte per tutta la loro durata, secondo le modalità individuate nel capitolato. Il servizio ha per oggetto lo svolgimento dell'attività D.E.C., sulla base delle disposizioni del R.U.P. darà avvio all’esecuzione della prestazione, fornendo all’esecutore tutte le istruzioni e direttive necessarie. In caso di broker assicurativo a favore avvio dell’esecuzione del Comune di Castelfranco Veneto, ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005 (e s.m.i.) e successivi regolamenti IVASS, e comprende, nell'ambito della più ampia consulenza assicurativa, le seguenti attività specialistiche, elencate contratto in via principale e non esaustiva: una relazione di urgenza il D.E.C. indicherà le prestazioni che metta in evidenza le caratteristiche delle garanzie richieste, i requisiti di capacità economica e tecnica suggeriti per la scelta del contraente, la motivazione per la scelta di franchigie/scoperti/massimali e l’importo presunto da indicare a base di gara/affidamento; • segnalazione in tempo utile (almeno 60 gg prima della scadenza) dei versamenti dei premi e regolamenti premio da corrispondere alle compagnie; • controllo sull’emissione di polizze e appendici; • controllo sul rispetto degli obblighi contrattuali assunti dalle compagnie assicuratrici (inoltro nei termini previsti dalle singole polizze di dati relativi all’andamento del rischio, ecc …) con eventuali azioni di sollecito nei confronti delle compagnie inadempienti e, nel caso di reiterate inottemperanze, definizione, di concerto con il Comune di Castelfranco, delle segnalazioni alle competenti autorità di controllo; • costante analisi del mercato assicurativo e tempestivo aggiornamento all’Ente sulle novità; • individuazione di coperture assicurative e massimali da richiedere in relazione alle attività promosse dal Comune di Castelfranco Veneto, anche in collaborazione con altri soggetti, sia pubblici che privati, da prevedere nell’ambito di qualsiasi tipo di contratto, accordo, convenzione tra i soggetti interessati nonché verifica di corrispondenza delle garanzie richieste alle prestazioni di capitolato; • pareri circa la regolarità di cauzioni presentate da terzi; • consulenza l’esecutore è tenuto ad amministratori e dipendenti che ne facciano richiesta per problematiche attinenti l’attività lavorativa prestata per il Comune di Castelfranco Veneto; Al termine del contratto l’affidatario dovrà garantire collaborazione nell’eventuale passaggio di consegne al nuovo broker entranteeseguire immediatamente.

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Samples: Accordo Quadro Ai Sensi Dell’art. 54 – Comma 4 Del D. Lgs. 50/2016