Violazione del Patto di Integrità Clausole campione

Violazione del Patto di Integrità. 1. La violazione è dichiarata all'esito del relativo procedimento di verifica nel corso del quale viene garantito il contradditorio con l'operatore economico interessato.
Violazione del Patto di Integrità. 1. La violazione del Patto di integrità è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui venga garantito adeguato contraddittorio con l’operatore economico interessato.
Violazione del Patto di Integrità. 1) La violazione da parte dell’operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti a suo carico dall’articolo 2, può comportare, secondo la gravità della violazione rilevata e la fase in cui la violazione è accertata, le seguenti sanzioni:
Violazione del Patto di Integrità. La violazione è dichiarata all’esito del relativo procedimento di verifica nel corso del quale viene garantito il contradditorio con l’operatore economico interessato. Nel caso di violazione da parte dell’Operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni anticorruzione assunti con l’accettazione del presente Patto d’integrità, potranno essere applicate le seguenti sanzioni: • esclusione del concorrente dalle gare indette dalla Stazione appaltante per 5 anni; • esclusione dalla procedura di affidamento e incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all’aggiudicazione, l’applicazione di una penale del 5% del valore del contratto, fatta salva la prova dell’esistenza di un danno maggiore; • la revoca dell'aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile e l'incameramento della cauzione definitiva; a tal proposito si fa presente che la Stazione appaltante può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall’art.121, comma 2, D.Lgs. n. 104/2010. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali. In ogni caso alla dichiarazione di violazione consegue la segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed alle altre competenti Autorità, nonché all’Autorità Antitrust in caso di violazioni delle disposizioni in materia di concorrenza. La stazione appaltante terrà conto della violazione degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente Patto di Integrità anche ai fini delle future valutazioni relative all'esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall’art. 80, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.
Violazione del Patto di Integrità. La violazione del Patto di integrità è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui venga garantito adeguato contraddittorio con l’operatore economico interessato. La violazione da parte dell’operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti suo carico dall’articolo 2, può comportare, secondo la gravità della violazione accertata e la fase in cui la violazione è accertata: → l’esclusione dalla procedura di affidamento; → la risoluzione di diritto dal contratto. L’Amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall’art. 121, comma 2, d.lgs.104/2010; è fatto salvo in ogni caso l’eventuale diritto al risarcimento del danno;
Violazione del Patto di Integrità. L’operatore economico, sia in veste di partecipante alla procedura che di affidatario del contratto, accetta che in caso di inosservanza degli impegni anticorruzione assunti con il presente Patto di Integrità, accertato dalla Stazione Appaltante all’esito di un procedimento di verifica nel cui corso viene garantito il contraddittorio, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:
Violazione del Patto di Integrità. La violazione del Patto di integrità è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui venga garantito adeguato contraddittorio con l’operatore economico interessato. La violazione da parte dell’operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti suo carico dall’articolo 2, può comportare, secondo la gravità della violazione accertata e la fase in cui la violazione è accertata: • esclusione dalla procedura di gara; • escussione ed incameramento della cauzione provvisoria ove presentata a corredo dell'offerta; • risoluzione del contratto per grave inadempimento e in danno dell'operatore economico; • escussione ed incameramento della cauzione definitiva presentata dall'operatore economico per la stipula del contratto a garanzia della buona esecuzione del contratto, impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore; • responsabilità per danno arrecato al Comune nella misura del 10% del valore del contratto (se non coperto dall'incameramento della cauzione definitiva sopra indicata), impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore; • esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune per un periodo di tempo non inferiore ad un anno e non superiore a 5 anni, determinato dall'Amministrazione comunale in ragione della gravità dei fatti accertati e dell'entità economica del contratto; • segnalazione del fatto all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ed alle competenti Autorità.
Violazione del Patto di Integrità. 1. L’Operatore economico è consapevole che, in base all’art. 83-bis del D.lgs. 159/2011, il mancato rispetto dei protocolli di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto. In particolare, l’Operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, è consapevole e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il presente Patto di integrità, accertato dall’Università all’esito di un procedimento di verifica nel corso del quale viene garantito il contradditorio, potranno essere applicate le seguenti sanzioni, tenuto conto della fase del procedimento o del rapporto nonché delle circostanze del caso concreto e della gravità della condotta: • esclusione del concorrente dalla procedura; • risoluzione del contratto; • risoluzione espressa ai sensi dell’art. 1456 del c.c., nei seguenti casi: — inadempimento da parte dell’Operatore economico dell’obbligo di dare comunicazione tempestiva all’Università e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano in qualsiasi modo manifestati nei propri confronti (nelle persone dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti), ogni qualvolta sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p. nei confronti di pubblici amministratori in servizio presso l’Università che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula e alla esecuzione del contratto; — misura cautelare disposta o rinvio a giudizio intervenuto nei confronti dell’Operatore economico (nelle persone dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti) per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.. L’esercizio della potestà risolutoria da parte dell’Università è subordinato alla previa intesa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione, che potrà valutare se ricorrono i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale; • escussione della cauzione provvisoria; • escussione della cauzione definitiva di buona esecuzione del contratto; • responsabilità per danno arrecato all’Università (anche di immagine) nella misura dell’8% del valore del contratto, impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore; • responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura dell’1% del valore del contratto per ogni partecipante, sempre impregiudicata...
Violazione del Patto di Integrità. 5.1. Nel caso di violazione da parte dell'Operatore di uno degli impegni assunti col presente Patto di Integrità saranno applicate, anche in via cumulativa, una o più delle seguenti sanzioni:
Violazione del Patto di Integrità. La violazione del Patto è dichiarata all’esito di un procedimento di verifica nel corso del quale venga garantito adeguato contraddittorio con l’Operatore. Nel caso di violazione da parte dell’Operatore, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni assunti all’art. 3) del presente Patto di Integrità, saranno applicate anche in via cumulativa, una o più delle seguenti sanzioni: