OBIETTIVI E LINEE DI INDIRIZZO Clausole campione

OBIETTIVI E LINEE DI INDIRIZZO. Il servizio LUDOTECA MARCONDIRONDERO è un servizio ludico-ricreativo che persegue i seguenti obiettivi : • offrire ai bambini e alle famiglie italiane e straniere presenti nel Centro Storico di Firenze un luogo di incontro stimolante e accogliente dove poter trascorrere parte del tempo libero in attività ludiche libere e strutturate, che favoriscano la socializzazione di bambini e bambine di ogni provenienza e quella delle loro famiglie; • offrire una programmazione ricca e articolata di proposte ludiche che rispondano alle esigenze delle diverse fasce di età dei bambini, creando per tutti occasioni di crescita personale e collettiva; • contribuire a prevenire e ridurre situazioni di marginalità e disagio tanto dei bambini che delle loro famiglie; • educare al rispetto delle regole, dei diritti e alla cura dell’ambiente; • favorire la condivisione tra le famiglie dei problemi legati alla genitorialità; • promuovere il gusto della lettura e della narrazione e la sua condivisione tra bambini e genitori Il servizio LUDOTECA MARCONDIRONDERO è parte di un progetto generale denominato Ludoteca Interculturale, che si propone di favorire la crescita pacifica delle nuove forme di cittadinanza in tutto il territorio del Centro Storico di Firenze. Il progetto prevede non solo che il servizio educativo sviluppi un’attenzione costante ai temi dell’accoglienza, della conoscenza reciproca e dell’integrazione tra bambini e famiglie di tutte le nazionalità presenti nel quartiere, ma anche che la tematica dell’intercultura sia oggetto di una programmazione specifica di attività. A supporto di tutto ciò, in ludoteca è stato creato lo Scaffale: Le Storie del Mondo, poiché perno della programmazione deve essere l’assidua e comune frequentazione dei mondi fantastici delle varie tradizioni, attraverso la condivisione di fiabe e narrazioni delle più diverse provenienze culturali, alla quale seguiranno scambi narrativi tra i partecipanti sia di rielaborazioni fantastiche che di esperienze vissute, e laboratori di vario tipo.
OBIETTIVI E LINEE DI INDIRIZZO. Il Progetto per l'inclusione e l’integrazione di bambini Rom, Sinti e Caminanti, promosso e finanziato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si è configurato quale attuazione delle finalità della Strategia e del Terzo Piano Nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva (d'ora in poi Piano nazionale Infanzia e Adolescenza) che includeva previsioni specifiche nella direttrice di azione dedicata a Promuovere l'integrazione delle persone immigrate. Sotto tale direttrice si indicavano alcune azioni prioritarie per il perseguimento dei seguenti obiettivi: □ tutela dei diritti dei soggetti a maggiore rischio di esclusione sociale, con particolare riferimento dei minori sottoposti a procedimento penale, inclusi minori Rom, Sinti e Caminanti e minori immigrati; □ contrasto della dispersione scolastica di minori immigrati, Rom, Sinti e Caminanti; □ supporto ai percorsi di inclusione attraverso l’assolvimento del diritto–dovere all’istruzione e alla formazione; □ tutela del diritto alla Salute nelle popolazioni Rom, Sinti e Caminanti, con monitoraggio delle condizioni di salute dei bambini e degli adolescenti residenti nei campi; □ formazione degli insegnanti e dei dirigenti scolastici sulle tematiche concernenti la scolarizzazione degli alunni stranieri e degli alunni rom, sinti e caminanti; □ garanzia di pari opportunità di accesso al servizio scolastico a livello territoriale nella scuola infanzia/primaria secondaria di I grado; a livello ordinamentale nella scuola secondaria di II grado. Per un approfondimento analitico dell’argomento vedasi l’allegato 1 Linee di attività per il Programma Operativo Nazionale
OBIETTIVI E LINEE DI INDIRIZZO. L’obiettivo del servizio consiste nella promozione di una cultura di pace nell’ottica di un’educazione permanente intesa come: • Educazione alle relazioni interpersonali, alla socialità e alla convivenza civile • Educazione alla cittadinanza e alla cultura costituzionale, ai diritti umani, alla responsabilità, alla legalità e al volontariato. • Educazione interculturale, alle differenze di genere e alle pari opportunità. • Educazione alla gestione costruttiva dei conflitti • Educazione all’ambiente e allo sviluppo sostenibile • Educazione alla salute e all’affettività • Prevenzione della dispersione scolastica nella popolazione scolastica maggiormente a rischio di abbandono • Sostegno alle famiglie nel processo di accompagnamento al percorso evolutivo dei propri figli • Facilitazione ai processi di orientamento scolastico Tali obiettivi dovranno essere perseguiti seguendo le linee di indirizzo espresse dagli organi politici istituzionali quali il Consiglio di Quartiere 5 e l’Assessorato all’Educazione, in base alle esigenze specifiche del Quartiere 5 e in collaborazione con i soggetti che già operano a vario titolo nell’ambito educativo del territorio.
OBIETTIVI E LINEE DI INDIRIZZO. Il Cerchio, TMC e Spazio Insieme sono centri di socializzazione e sostegno scolastico che hanno l’obiettivo di offrire ai ragazzi e alle ragazze un supporto didattico, formativo e motivazionale rispetto al loro percorso scolastico e un sostegno allo sviluppo delle capacità relazionali e di autonomia. Tutte le attività dovranno essere indirizzate a facilitare la libera espressione di se stessi e delle proprie potenzialità, nel rispetto della propria e dell’altrui individualità, con particolare attenzione alla prevenzione ed al superamento dell’emarginazione sociale, della devianza e della disabilità, tenendo conto anche di eventuali difficoltà individuali, quali i disturbi specifici di apprendimento (DSA). Tali obiettivi devono essere perseguiti avendo cura che ogni singolo aspetto del servizio, dall’attività di accoglienza e sorveglianza, alle proposte educative strutturate, sia sviluppato attraverso la collaborazione con i seguenti soggetti: • Associazioni anche di volontariato agenti sul territorio • Istituzioni Scolastiche per la co-progettazione dell’intervento educativo e la collaborazione durante il suo svolgimento; • Referenti dei servizi Socio/Sanitari in base alle peculiarità dei singoli casi.
OBIETTIVI E LINEE DI INDIRIZZO. I CE sono un servizio educativo dei Quartieri aperto a tutte le bambine e i bambini della scuola dell’infanzia, della primaria e della scuola secondaria di primo grado, residenti o frequentanti le scuole del Quartiere di riferimento. Gli obiettivi del servizio sono i seguenti: - favorire la socializzazione, la comunicazione, la solidarietà, l’educazione alla pace e alla legalità; - favorire l’integrazione di tutti i bambini e le bambine, valorizzando le loro diversità e rimuovendo gli ostacoli che possano impedire il loro pieno sviluppo; - favorire la conoscenza della città, compresi i luoghi meno conosciuti, con particolare attenzione al mondo della natura e alla salvaguardia dell’ambiente; - stimolare le capacità dei bambini e delle bambine con le attività meno sperimentate durante il periodo scolastico; - sensibilizzare alle tematiche del consumo critico e del risparmio energetico; - stimolare l’interesse alla conoscenza del mondo dell’arte e della cultura in tutte le sue accezioni; - diffondere i valori dello sport facendo conoscere e sperimentare gli sport minori, utilizzando le strutture presenti sul territorio; - favorire l’accrescimento della conoscenza del sé attraverso la stimolazione dell’immaginario e della creatività. Le linee di indirizzo per la programmazione prevedono laboratori, gite, attività culturali, sportive e ludico-ricreative, declinati secondo le specifiche fasce di età, con un’attenzione particolare all’utilizzo e alla valorizzazione delle risorse esistenti nel territorio e delle tradizioni locali.
OBIETTIVI E LINEE DI INDIRIZZO. Il Centro ludico-educativo La Prua, il Centro giovani L’Isola e il Centro Aggregativo “L’Approdo” sono servizi che si collocano nel territorio con la finalità di: ▪ prevenire il disagio socio-educativo in riferimento all’infanzia, all’adolescenza, ai giovani ed alle loro famiglie, in sinergia e in collaborazione con altri soggetti e progetti, attivi nella zona di riferimento, promuovendo nuovi stili di vita; ▪ ridurre lo svantaggio socio-culturale con interventi mirati rivolti ai minori e agli adulti; ▪ promuovere il coordinamento delle risorse presenti ed attive sul territorio e attivare raccordi con le famiglie degli utenti; ▪ rendere più forte e visibile la presenza delle Istituzioni nel territorio; ▪ contribuire a migliorare le condizioni di vita dei cittadini che vi risiedono; ▪ concorrere a sviluppare, con l’attivazione di percorsi educativi, una cultura della legalità e della cittadinanza attiva e il rispetto dell’ambiente nell’ottica di uno sviluppo sostenibile. ▪ creare una rete di collaborazioni tra istituzioni e territorio, nell’ottica di un sistema formativo integrato e permanente. Tali obiettivi dovranno essere perseguiti seguendo le linee di indirizzo espresse dagli organi politici istituzionali quali il Consiglio di Quartiere 5 e l’Assessorato alla Educazione, in base alle esigenze specifiche del territorio e in collaborazione con i soggetti che già operano a vario titolo nell’ambito educativo del territorio. I servizi oggetto dell’appalto rientrano fra le tipologie di servizi educativi disciplinati dalla Legge Regionale n 32/2002 e relativo Regolamento di attuazione e fanno riferimento, altresì, alla Legge 285/97.

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  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Bonus/Malus Il Contratto è stipulato nella forma tariffaria “Bonus/Malus” che prevede diminuzioni o aumenti dell’importo del Premio rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria cumulata pari o superiore al 51% (cinquantunopercento) nei periodi di osservazione come di seguito definiti: primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale, quindi con un’osservazione di 10 (dieci) mesi; • periodi successivi: hanno durata di 12 (dodici) mesi e decorrono dalla scadenza del Periodo di osservazione precedente. La classe di merito interna della Società viene determinata sulla base della Tabella di Conversione sotto riportata, assumendo come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell’Attestato di Rischio. 1 1 / 1B 7 7 13 13 2 2 8 8 14 14 3 3 9 9 15 15 4 4 10 10 16 16 5 5 11 11 17 17 6 6 12 12 18 18 Nel caso in cui l’Attestato riporti la classe C.U. di assegnazione 1 e la tabella della Sinistrosità pregressa relativa al rischio da assicurare sia totalmente valorizzata senza che risultino NA (non Assicurato) e/o ND (non disponibile) o Sinistri pagati, il Contratto verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1B); diversamente verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1). Nel caso in cui l’Attestato di Rischio sia stato rilasciato dalla Società, il Contratto è assegnato alla classe di merito CU e interna di assegnazione indicata sull’Attestato rilasciato dalla Società stessa. L’Attestato di Xxxxxxx ha una validità per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale si riferisce. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla scadenza del contratto, di cui al comma precedente, l’utilizzo dell’Attestato di Rischio è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza temporanea di durata temporanea.

  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ...............................................................................................................................

  • Titolare del trattamento dei dati Titolare del trattamento è la Società Net Insurance S.p.A., con sede legale in via Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, 4 – 00000 Xxxx, alla quale l’interessato, anche per il tramite del contraente, ha fornito i propri dati personali.

  • DELIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE – ESCLUSIONI La Società non indennizza l’Assicurato per i danni:

  • XXXXXXXXXX, Xx frontiere mobili della responsabilità civile, in Riv. crit. dir. priv., 1988, p. 577), osserva che l’unico modo di dare alla fattispecie forma giuridica è di «iscriverla nel cerchio del rapporto obbligatorio», giacché il comportamento del terzo complice diviene rilevante unicamente in concorso con quello del debitore e comunque mai senza che il debitore non adempia. La natura della responsabilità sarebbe contrattuale e rilevante la sola «intenzione prava di nuocere del terzo» stante l’art. 2644 che denota in modo equivoco l’assenza di rilievo del comportamento del terzo che trascrive. La tesi è suggestiva ma una responsabilità contrattuale per un soggetto estraneo al rapporto può suscitare perplessità; la giurisprudenza segue costantemente una tesi diversa. X. Xxxx., 00 agosto 1990, n. 8403, cit., e Cass., 9 gennaio 1997, n. 99, cit., p. 392. Il terzo che coopera all’inadem- pimento illecito, dove la misura della responsabilità non è data dalla culpa in diligentia sancita dall’art. 2043, bensì dalla mala fede» 74 . Resta da precisare come la valutazione di buona o mala fede possa essere utilmente richiamata nel nostro caso. La sola presenza del «fatto contrattuale» non è in grado di discriminare fra un semplice pregiudizio irrilevante e il danno ingiusto che il contraente risente per il contegno di un terzo. Il problema va allora risolto nell’ambito, più vasto, dell’operazione ove il fatto è ricompreso. Nella valutazione delle interferenze e dei limiti alla condotta che si verificano per la presenza di un contratto, quest’ultimo non è altro che una situazione-presupposto per il sorgere di nuove ed eventuali conseguenze giuridiche; per la cui realizzazione entrano in gioco altre norme che assumono come elementi di fatto, appunto, la fattispecie ed i contegni che in concreto determinano il verificarsi delle interferenze. Basta qui osservare che la rilevanza del contratto nei confronti dei terzi è caratterizzata da tre elementi: il titolo, i comportamenti, che nel quadro più ampio dell’operazione giuridica sono riferibili alla sua fase di formazione e di esecuzione, e la norma che attribuisce ad essi delle conseguenze in ordine ai criteri di regolarità dell’azione. Dal confronto fra questi elementi di fatto ed il criterio formale sarà possibile precisare i limiti che gravano sui terzi per la presenza di un atto di autonomia privata. È principio recepito da tempo, nella giurisprudenza teorica e pratica, che i terzi non possono interferire illecitamente nelle posizioni costituitesi in testa ai contraenti per effetto del contratto 75 . Ciò significa che il terzo, a conoscenza di un contratto, si comporta non iure se coopera all’inadempimento e viola così la situazione da esso sorta. Il ricorso alla mala fede è in grado di selezionare un illecito che si caratterizza proprio per l’esistenza di un fatto, il contratto concluso fra altri, e dei contegni che intorno ad esso si svolgono, tutti soggetti alla 74 V. L. XXXXXXX, Sulla natura della responsabilità contrattuale, in Riv. dir. comm., 1956, II, p. 360.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: