Attività accessorie Clausole campione

Attività accessorie. 1Il medico capoclinica impiegato a tempo pieno nella struttura non può, di principio, svolgere attività accessorie, oltre a quelle contrattualmente pattuite. Restano riservate eventuali attività accessorie puntuali, compatibili con gli obblighi contrattuali e autorizzate dalla Direzione dell’Ospedale di sede. Sono in particolare considerate attività accessorie puntuali quelle prestate presso servizi di primo soccorso pre-ospedaliero (come Rega e ambulanza). 2Se il medico capoclinica lavora a tempo parziale un’eventuale attività accessoria parallela a quella prestata per l’EOC non è di principio esclusa, ma è comunque soggetta ad autorizzazione da parte della direzione locale, che verificherà in concreto che essa non sia in diretta concorrenza con l’attività dell’EOC e che sia compatibile con i doveri di servizio.
Attività accessorie. 1. Oltre all’attività di somministrazione di alimenti e bevande, l’autorizzazione o la DIA di cui al precedente art 9 consentono:
Attività accessorie. 1. È considerata attività accessoria ogni attività remunerata anche se temporanea.
Attività accessorie. 18.1 Durante il tempo libero e le vacanze i lavoratori non possono prestare nessun tipo di lavoro professionale né con né senza remunerazione, ad eccezione della preparazione di modelli per concorsi di settore ed esami professionali, come pure 10 di modelli per le scuole e per i corsi professionali.
Attività accessorie. (art.4 del Contratto di Servizio)
Attività accessorie. 1. Prima di accettare un'attività accessoria bisogna informare il datore di lavoro. L'attività svolta presso il SOS non deve essere influenzata negativamente da attività accessorie.
Attività accessorie. L’appaltatore di ogni lotto, oltre all’attività principale, dovrà anche assicurare: • la pulizia (compreso bagni), il riordino e la cura dei locali e degli arredi, per il mantenimento quotidiano delle condizioni di decoro, da effettuare con propri materiali di consumo e fuori dagli orari di servizio; • la realizzazione di interventi urgenti di ordinaria manutenzione degli strumenti e delle apparecchiature inventariabili destinati al servizio, che eventualmente si rendano indispensabili per una normale e sicura fruizione degli stessi; • la fornitura di materiali di facile consumo e di beni direttamente connessi con le attività oggetto dell’appalto;
Attività accessorie. 1. Le occupazioni accessorie remunerate di regola non sono ammesse.
Attività accessorie. 1. Sono considerate attività accessorie, tutte le attività remunerate e non remunerate fornite da parte dei collaboratori, le quali esulano dal contratto di lavoro con la SUPSI o dal mansionario del collaboratore. Di principio il volontariato non è considerato attività accessoria e, pertanto, non è soggetto agli obblighi sottostanti. Tuttavia, nel caso in cui le attività di volontariato comportino per il collaboratore un impegno in termini di tempo o di lavoro tale da compromettere la qualità dell’attività lavorativa presso la SUPSI (ad es. picchetti notturni, nei giorni festivi, ecc.), le stesse devono essere notificate come attività accessorie tramite l’apposito modulo di dichiarazione elettronico. Nella misura in cui delle attività di volontariato costituissero invece un potenziale conflitto d’interesse rispetto alle attività svolte dal collaboratore in SUPSI, le stesse devono essere segnalate come tali secondo le modalità previste al punto 3 (Procedura di notifica) della Direttiva 10 B Gestione dei conflitti d’interesse.
Attività accessorie. Art.12 - Attività stagionali.