Obblighi di carattere generale Clausole campione

Obblighi di carattere generale. 1. Il Beneficiario/Attuatore si impegna a:
Obblighi di carattere generale. 1) L’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, d’ora in avanti definita stazione appaltante, fornisce alla ditta appaltatrice, ai sensi dell’art. 26 comma 1, lettera b del D.Lgs. 81/08 e ss. mm. e ii., informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro in cui l’appaltatore è chiamato ad operare.
Obblighi di carattere generale. Art. 4 (Criteri di redazione e comunicazione delle informazioni)
Obblighi di carattere generale a) La stazione appaltante fornisce alla ditta appaltatrice, ai sensi dell’art.26 co.1, lett.b del D.Lgs. 81/08, informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro in cui l’appaltatore è chiamato ad operare (vedi successivo punto 5);
Obblighi di carattere generale rispettare la normativa di riferimento di cui in premessa; - rispettare la normativa in materia di ammissibilità della spesa previste e consentite dal Regolamento (UE) n. 2021/1060 (artt. 63 e 64) e dal regolamento specifico FSE+. Fermo restando quanto disposto dalla regolamentazione europea, essendo l’ammissibilità delle spese determinata in base a regole nazionali, nelle more della definizione di regole nazionali specifiche per il periodo 2021/2027, fa fede quando disposto dal D.P.R. 5 febbraio 2018 n. 22 “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020” (GU n.71del 26 marzo 2018); - comunicare alla Regione Campania, all’atto della richiesta di prima anticipazione gli estremi identificatividel conto di tesoreria unico; - riportare, in attuazione degli obblighi di cui all’art. 3, comma 5 e 7, della L. n. 136/2010, in relazione a ciascuna transazione posta in essere nella realizzazione delle attività, il codice unico di progetto (CUP); - istituire la documentazione prescritta dalle Linee Guida per i Beneficiari POR Campania FSE 2014-2020 nelle more dell’approvazione di nuove regole e direttive legate al “Sistema di Gestione e Controllo” (Xx.Xx.Xx.) del PR Campania FSE+ 2021-2027 e della relativa manualistica; - consentire il libero accesso alle strutture direttamente e/o indirettamente utilizzate per lo svolgimento del corso ai funzionari delle strutture regionale deputate ai controlli di primo e secondo livello, nonché ad ogni altra autorità che, in forza delle vigenti disposizioni di legge e/o di regolamento, anche di livello comunitario, abbia titolo a compiere sopralluoghi, ispezioni e/o verifiche, anche contabili e/o amministrative, pena la decadenza della prosecuzione dei corsi stessi; - attenersi ad una fedele esecuzione del progetto approvato, salvo diverse disposizioni, ai sensi del successivo articolo; - adeguarsi tempestivamente alle eventuali modifiche introdotte dall’approvazione di manuali e disciplinari, linee guida per i Beneficiari, relativi alle modalità di attuazione del PR Campania FSE+2021- 2027; - ad alimentare il sistema di monitoraggio secondo le modalità previste dal successivo articolo; - il Beneficiario è tenuto ad inserire su SURF la documentazione prevista dal Manuale delle procedure di gestione e dalle Linee Guida per i Beneficiari vigenti; - ad ottemperare alle richiamate attività di verific...
Obblighi di carattere generale. 1) L’Azienda Sanitaria Locale di Sassari aderisce, in conformità alla Deliberazione di Giunta regionale n.30/19 11.07.2012, all'Unione di Acquisto per l'espletamento della Gara per la fornitura di dispositivi per Dialisi, comprendente tutte le ASL, AOU, AO, della Sardegna e vede l'Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari capofila mandataria, d’ora in avanti definita Stazione Appaltante; dietro trasmissione da parte della mandante ASL n.1 di Sassari, la Stazione Appaltante fornisce alle Ditte concorrenti, ai sensi dell’art. 26 comma 1, lettera b del D. Lgs. 81/08, informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro in cui le stesse sono destinate ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività.
Obblighi di carattere generale. La RSA Belvedere provvede con l’accoglienza dell’ospite, alla sua cancellazione dagli elenchi dei rispettivi medici di medicina generale a partire dal giorno dell’ingresso ed all’adozione del codice relativo di struttura (d.g.r. n.5000/2007). La RSA Belvedere assicura l’accesso alla struttura dei ministri di culto. Gli ospiti aderenti ad altre confessioni religiose possono chiedere l’assistenza secondo la propria fede, nei limiti delle possibilità esistenti, senza alcuna discriminazione e nel rispetto dei regolamenti vigenti nell’unità d’offerta. La RSA Belvedere promuove, inoltre, la presenza e l’attività del volontariato quale espressione di partecipazione e solidarietà, così come declinato nella Carta dei Servizi; Per l’accompagnamento a visite mediche o per ricoveri, non in emergenza, la RSA Belvedere promuove l’intervento dei familiari a sostegno dell’ospite.
Obblighi di carattere generale. 1) L’Azienda, nello svolgimento delle attività affidate, si obbliga inoltre:
Obblighi di carattere generale. L’Azienda, nello svolgimento delle attività affidate, si obbliga inoltre a: munirsi delle iscrizioni, autorizzazioni, concessioni, licenze, permessi e quant’altro prescritto dalla legge e dai regolamenti, necessari alla esecuzione del Contratto; - garantire la totale estraneità del Comune da qualsivoglia controversia dovesse sorgere tra la stessa Azienda ed il personale proprio e/o tra l’Azienda e terzi; - assumere ogni onere e spesa relativi a quanto connesso allo svolgimento dei servizi.

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

  • RAPPORTI DI PARENTELA Il Fornitore dichiara che non sussistono rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza tra i titolari e i soci dell’azienda e il Rettore, Prorettori, Prorettori delegati dei Poli territoriali, Direttore Generale, Dirigenti, Componenti del Consiglio di Amministrazione, i Direttori di Dipartimento, Presidi di Scuola, visibili all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxx/, RUP della presente procedura.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.