MACCHINE ED ATTREZZATURE Clausole campione

MACCHINE ED ATTREZZATURE. Tutte le macchine ed attrezzature impiegate dovranno essere conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti. Gli attrezzi e le macchine da utilizzare all’interno degli edifici non devono essere eccessivamente rumorose. Dovranno ovviamente essere compatibili, ai fini del collegamento alla rete elettrica, con la tensione e la potenza a disposizione nell’ambiente dove si dovrà lavorare. Su tutti gli attrezzi e le macchine di proprietà dell’Assuntore, usati nell’ambito dei servizi appaltati, dovranno essere applicate targhette indicanti il nominativo ed il contrassegno dell’Assuntore stesso.
MACCHINE ED ATTREZZATURE. Il tipo di attrezzatura utilizzata deve essere adeguata all'impiego ed integra in tutte le sue parti; nello specifico, le attrezzature devono possedere i requisiti di sicurezza ai sensi dell’art. 70 del D.Lgs. 81/2008 e devono essere idonee ai fini della salute e sicurezza, deguate al tipo di lavoro da svolgere e mantenute in buono stato di conservazione e di efficienza (art. 71 del D.Lgs. n. 81/2008). Le operazioni di carico, trasporto e smaltimento di mezzi Aziendali non più utilizzabili, potrebbero richiedere l’utilizzo di mezzi e di macchine operatrici quali: camion, gru, ecc. Per lo svolgimento di qualsiasi attività, è di fondamentale importanza rispettare rigorosamente le indicazioni fornite dalla suddetta funzione aziendale nella figura del DEC o da un preposto incaricato. Durante la fase di carico, accertarsi tutti gli addetti al coordinamento delle manovre di carico si trovino a distanza di sicurezza. Nei luoghi a maggior rischio elettrico, come individuati dalle norme tecniche, quali ad esempio i lavori all’aperto e/o i lavori eseguiti in luoghi umidi e bagnati o a contatto con parti metalliche, le attrezzature di lavoro devono essere alimentate a tensione di sicurezza secondo le indicazioni delle norme tecniche (Allegato VI del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.). Per l’utilizzo di qualsiasi mezzo e/o attrezzatura da lavoro in cantiere, è vincolante la conformità alla legislazione cogente, ivi comprese le verifiche periodiche previste dall’Allegato VII del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., e l’operatore deve essere abilitato (si veda il paragrafo 6.2) alla conduzione e all’utilizzo dell’attrezzatura stessa ed essere in possesso dell’adeguata esperienza. È vietato compiere, con qualsiasi mezzo, manovre o operazioni che non siano quelle espressamente autorizzate e/o di propria competenza e che possono quindi compromettere la sicurezza propria e di altre persone. Qualora si renda necessario eseguire particolari manovre e/o nel caso in cui la visibilità sia limitata, ci si dovrà servire dell’ausilio di personale a terra. In ogni caso, si raccomanda di limitare al minimo il numero di lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio come previsto dall’art. 15 del D.Lgs. n. 81/08. Durante le fasi che potrebbero esporre i lavoratori al rischio di proiezione di schegge o materiali, (carico e trasporto, ecc.), si raccomanda di adottare tutte le misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare o ridurre tali rischi. In particolar modo, in caso di esposizion...
MACCHINE ED ATTREZZATURE. Tutte le macchine, le attrezzature ed i mezzi d’opera necessari per l’esecuzione delle opere dovranno essere conferite dall’appaltatore. E’ fatto assoluto divieto al personale dell’appaltatore di usare attrezzature della Stazione appaltante e ai dipendenti di quest’ultimo di cedere, a qualsiasi titolo, macchine, impianti, attrezzi, strumenti e opere provvisionali all’appaltatore o a suoi dipendenti.
MACCHINE ED ATTREZZATURE. La Ditta Appaltatrice dovrà disporre ed utilizzare mezzi e attrezzature idonei per l'esecuzione di tutte le prestazioni d'opera descritte nel presente Capitolato d'appalto, in regola con la normativa regionale (L.R. 11 Dicembre 2006 n. 24 e successive modifiche ed integrazioni) in materia di scarichi ed emissioni gassose e rumorose in atmosfera. Fermo restando il rispetto di specifici CAM sugli automezzi eventualmente adottati dal Ministero dell'Ambiente, almeno il 30 % (trenta) degli automezzi utilizzati dall'Aggiudicatario nell'ambito dell'esecuzione del contratto per la raccolta e il trasporto dei rifiuti devono: • Avere motorizzazione non inferiore ad Euro 3; L'Impresa ha l'obbligo di provvedere a sostituire automezzi ed attrezzature qualora ciò si rendesse necessario. Tutte le spese derivanti da acquisto, manutenzione e sostituzione di mezzi, materiali ed attrezzature resteranno a totale carico dell'Impresa. Tutti gli automezzi, senza alcuna esclusione, dovranno: − prevedere uno standard di manutenzione tale da garantire il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza per i lavoratori; − prevedere uno standard di manutenzione degli automezzi assegnati all'appalto che assicuri livelli di rumorosità dei motori e delle attrezzature degli automezzi rispettivamente non superiori ai limiti previsti dalla carta di circolazione e dalla direttiva macchine in materia di emissioni acustiche. Tutti i mezzi utilizzati dovranno portare chiaramente le indicazioni del nominativo e ragione sociale della Ditta Appaltatrice. L'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di eseguire, in qualunque momento, appropriati controlli per assicurarsi della qualità e della idoneità dei mezzi e di disporre affinché quelli non idonei siano o sostituiti o resi nuovamente idonei. La Ditta Appaltatrice sarà tenuta a provvedervi nei termini di tempo assegnati, senza alcun onere per l'Amministrazione Comunale. I mezzi e le attrezzature previsti, in caso di rottura o fermata per manutenzione o riparazione, o comunque in ogni caso di indisponibilità, dovranno essere sostituiti da apposite riserve che la Ditta Appaltatrice avrà cura di procurare in modo che i servizi non abbiano a subire fermate o ritardi. Le caratteristiche tecniche dei mezzi in dotazione offerti in sede di gara per la gestione del servizio saranno oggetto di valutazione. Tutte le macchine ed attrezzature devono essere dotate di tutti gli accorgimenti ed accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore ed ...
MACCHINE ED ATTREZZATURE. Il Concessionario deve predisporre l’uso e l’impiego di macchine ed attrezzature nel modo più razionale, tenendo presenti le possibilità ed i limiti che vi sono nella meccanizzazione dei lavori di pulizia assegnati. L’impiego degli attrezzi e delle macchine, la loro scelta e le caratteristiche tecniche dello stesso devono essere perfettamente compatibili con le attività presenti nelle aree interessate al sevizio. In particolare, le macchine non dovranno essere rumorose, ma tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato di funzionamento. Non è ammesso l’uso di macchine o attrezzi che possano danneggiare superfici e strutture e non sono altresì ammessi scope in setola di crine o nylon, spazzoloni e stracci per pavimento, segatura impregnata. Devono, inoltre, essere dotate di tutti gli accessori per proteggere e salvaguardare l’operatore ed i terzi da eventuali infortuni. Tutte le macchine funzionanti elettricamente devono essere a norma di sicurezza e dotate di dispositivi idonei a garantire l’osservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza elettrica e devono, inoltre, avere un assorbimento di energia contenuto e comunque inferiore alla capacità delle prese di corrente. Su tutti gli attrezzi e le macchine di proprietà del concessionario usati all’interno della struttura devono essere applicate targhette speciali indicanti, in modo ben visibile, il nominativo o il contrassegno della Ditta stessa.
MACCHINE ED ATTREZZATURE. Cantieri temporanei Rischio da apparecchiature speciali (specificare): automezzi dotati di meccanismo di ………. …………………………………………… Movimentazione dei carichi Incidenti con autoveicoli Organi in movimento Rumore Vibrazioni Attrezzature munite di videoterminale Caduta ed urto percorsi di accesso alle aree di passaggio veicolare e carico/scarico Altro …… rischio esposizione ad agenti biologici: si definisce agente biologico “qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni”. Le modalità di esposizione più frequenti agli agenti biologici sono puntura, taglio, abrasione, contaminazione della mucosa oculare e orale e della cute integra e non, con superfici, oggetti, macchine/attrezzature o loro parti. Occorrerà quindi concordare con DLC gli interventi lavorativi definiti, utilizzare DPI specifici, evitare di toccare oggetti e strumenti dei quali non se ne conosca l’uso, evitare di accedere a locali se non espressamente necessario per compiere gli interventi lavorativi prefissati, ed adottare le norme igieniche per evitare contaminazioni di qualsiasi tipo;
MACCHINE ED ATTREZZATURE. La Cooperativa deve utilizzare solo macchine, prodotti ed attrezzatu re di com provata validità ed affidabilità, assicurando al servizio il continuo aggiornamento con le più moderne tecniche di lavoro. Tutte le macchine per la pulizia im piegate devono essere conformi alle prescrizio ni antinfortunistiche vigenti in Italia o nell’Unione Europea e dovranno essere mantenute in stato di conservazione ottimale. Dovrà essere predisposto un elenco delle macchine, attrezzature e mezzi d’opera che dovranno essere idoneam ente certificati e sottoposti con regolarità alle verifiche previste dalla normativa in materia di sicurezza; l’elenco dovrà essere consegnato prima dell’inizio dei lavori. Le macchine e gli attrezzi di proprietà della Cooperativa usati all’interno della struttura Comunale, devono essere contraddistinti con targhette indicanti il nome o il contrassegno della Cooperativa. E’ fatto assoluto divieto al pers onale della Cooperativa di usare attrezzature del Comune di Serrenti; si segnala ch e al personale della Cooperativa è esplicitamente vietato cedere a qualsiasi titolo macchine, impianti, mezzi d’opera, attrezzi e strumenti ai dipendenti del Comune di Serrenti. Normativa di riferimento: ❖ D.P.R. n. 547 del 27/4/1955 “ norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro” ❖ D.Lgs 81/2008 “Attuazione dell' articolo 1 dell a legge 3 agosto 2007, n. 123, in m ateria di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i..
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  • Collegio Sindacale Il collegio sindacale dell’Emittente in carica alla Data del Documento di Ammissione è stato nominato dall’assemblea del 10 aprile 2018, e rimarrà in carica per un periodo di tre esercizi sino all’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. I componenti del collegio sindacale della Società alla Data del Documento di Ammissione sono indicati nella tabella che segue. Nome e Cognome Carica Data e luogo di nascita Xxxxxxxxxx Xxxxxx Presidente del Collegio Sindacale 3 luglio 0000 - Xxxxx (XX) Xxxxxxxxx Xxxxxx Sindaco effettivo 24 giugno 0000 - Xxxxxxxxxx (XX) Xxxxxx Xxxxxx Sindaco effettivo 18 gennaio 1969 - Xxxxx Xxxxx Xxxxx Sindaco supplente 22 ottobre 0000 - Xxxxxxxxx (XX) Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx supplente 7 ottobre 0000 - Xxxxxxxxx (XX) I componenti del collegio sindacale sono domiciliati per la carica presso la sede della Società. Tutti i componenti del collegio sindacale sono in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dall’art. 2399 Codice Civile. Si riporta un breve curriculum vitae dei membri del collegio sindacale della Società, dal quale emergono la competenza e l’esperienza maturate in materia di gestione aziendale.

  • Trattamento economico e normativo La retribuzione verrà corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestato. Ai fini dell’assicurazione generale obbligatoria IVS, dell’indennità di malattia e di ogni altra prestazione previdenziale ed assistenziale e delle relative contribuzioni, il calcolo viene effettuato il mese successivo a quello della prestazione con eventuale conguaglio a fine anno, con riferimento alla durata effettiva del lavoro prestato. Vengono assegnati in modo proporzionale al lavoro svolto ogni altra attribuzione e/o diritto contrattualmente previsto correlato direttamente alla durata della prestazione come le ferie, le mensilità aggiuntive e tutti gli altri elementi retributivi accessori. Al lavoratore assente per malattia o infortunio viene corrisposta la integrazione contrattuale retributiva commisurata alla media delle percentuali di prestazione lavorativa risultante dalle ultime quattro settimane lavorate. Al lavoratore coobbligato, che effettua una prestazione lavorativa supplementare e/o straordinaria, perché tenuto a sostituire altro lavoratore coobbligato, ma impossibilitato a causa di assenza viene attribuita la retribuzione aggiuntiva proporzionata alla quantità di lavoro svolto senza maggiorazione alcuna fino al raggiungimento dell’orario normale di lavoro settimanale.

  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Verifiche ed ispezioni 1. L'Ente e l’organo di revisione dell’Ente medesimo hanno diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia come previsto dagli artt. 223 e 224 del D.Lgs. n. 267 del 2000 ed ogni qualvolta lo ritengano necessario ed opportuno. Il Tesoriere deve all'uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione della tesoreria.

  • DESCRIZIONE DEI LAVORI I lavori che formano l'oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.

  • Assunzione del personale 1. L’assunzione del personale viene effettuata dall’Azienda in conformità alle norme con- trattuali e di legge, con particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196 sulla tutela della riservatezza personale.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi:

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).