Macchine operatrici Clausole campione

Macchine operatrici. Come da definizione art.58 codice della strada dlgs 30.04.1992 n°258 e successive modifiche.
Macchine operatrici. Veicoli definiti dall’art. 58 del Codice della Strada.
Macchine operatrici. L’assicurazione copre la resposnabilità civile derivante all’assicurato dalla proprietà , funzionamneto, e/o operatività di macchine operatrici, dei mezzi di trasporto o di sollevamento, semoventi, gru, muletti, carrelli e simili impiegati per le operazioni connesse alla attività svolta dall’assicurato anche se operanti in aree aperte ad uso pubblico , fermo quanto disposto in merto alla assicurazione Rca obbligatoria .
Macchine operatrici. Generalità sulle condizioni di taglio. Macchine operatrici con moto di taglio circolare: tornitura, fresatura, foratura.

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  • SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA Sono ammessi a partecipare alla gara, purché in possesso dei requisiti richiesti, i seguenti soggetti giuridici: − IMPRESE SINGOLE; − RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI D’IMPRESE (ATI); − CONSORZI.

  • SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE Sono ammessi a presentare offerta i soggetti elencati all’art. 36, comma 1 della L.p. 26/93, anche stabiliti in altri Stati aderenti all’Unione Europea, ai sensi dell’art. 34, comma 6, della L.p. 26/93, che abbiano ricevuto il presente invito da parte dell'Amministrazione appaltante. Le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 36, comma 1 lett. e-bis) della L.p. 26/93 possono partecipare alla procedura di gara secondo quanto previsto dalla determinazione dell’Autorità di Xxxxxxxxx sui contratti pubblici n. 3 di data 23 aprile 2013. Le Imprese invitate singolarmente possono partecipare alla gara in Raggruppamento temporaneo con altre Imprese, ai sensi dell’art. 36, comma 2 della L.p. 26/93. L’Impresa invitata singolarmente deve assumere la qualifica di capogruppo nell’ambito del Raggruppamento. I raggruppamenti temporanei ed i consorzi di cui all’art. 36, comma 1, lett. d) ed e) della L.p. 26/93 possono partecipare anche se non ancora costituiti, in conformità a quanto disposto dall’art. 48 comma 8 del D.Lgs. 50/2016. In tal caso, l’offerta deve essere sottoscritta da tutte le Imprese che costituiranno il raggruppamento o consorzio e corredata dalla dichiarazione congiunta, o di ciascun associato, contenente l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo, conformandosi a quanto previsto con riguardo ai raggruppamenti temporanei dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici. Dovrà altresì essere indicata la quota di partecipazione al raggruppamento/consorzio di ciascuna impresa riunita che dovrà essere adeguata ai requisiti di qualificazione posseduti. I lavori saranno eseguiti dalle imprese riunite secondo le quote indicate in sede di offerta e nel mandato, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione dell’Amministrazione che ne verificherà la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate, ai sensi dell’art. 92, comma 2 del D.P.R. 207/2010. Le Imprese invitate singolarmente ed i raggruppamenti temporanei, ai sensi dell'art. 92, comma 5 del D.P.R. 207/2010, possono altresì associare altre Imprese in possesso dei requisiti di qualificazione anche per categorie o importi diversi da quelli richiesti dal presente invito, a condizione che i lavori complessivamente eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell'importo del contratto d'appalto e che l'ammontare complessivo dei suddetti requisiti di qualificazione posseduti da ciascuna di tali imprese sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati. In caso di aggiudicazione, i raggruppamenti temporanei saranno tenuti a costituirsi nelle forme previste dall’art. 48 del D.Lgs. 50/2016. In luogo della produzione da parte di ciascuna impresa raggruppata della predetta Dichiarazione di partecipazione, può essere prodotta un’unica dichiarazione di partecipazione cumulativa avente i contenuti di cui al paragrafo 4.1, sottoscritta digitalmente da tutte le imprese componenti il raggruppamento. Ai sensi dell’art. 36 commi 3, 4 e 5 della L.p. 26/93 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o in più soggetti che abbiano stipulato il contratto di GEIE, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE. Nel caso di GEIE dovranno essere indicate le imprese facenti parte dello stesso. Ai sensi dell’art. 36 comma 6 della L.p. 26/93 è vietata la partecipazione alla medesima procedura dei consorzi di cui all’art. 36 comma 1 lett. b) e c) della L.p. 26/93 e delle imprese per conto delle quali il consorzio intende partecipare. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia i consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale. I consorzi stabili hanno altresì facoltà di partecipare in proprio e in tal caso nessuna delle imprese consorziate potrà partecipare alla procedura. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia i consorziati. Le imprese concorrenti stabilite in altri Stati aderenti all’Unione europea sono ammesse alle condizioni previste dall’art. 45 del d.lgs. 50/2016. Ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera e) del D. Lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d’appalto un operatore economico che si trova nella situazione di distorsione della concorrenza derivante dal suo precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’art. 67 del D. Lgs. 50/2016 che non possa essere risolta con misure meno intrusive. Ai sensi dell'art. 24, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara non possono essere affidatari degli appalti di lavori pubblici, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione. Tale divieto si estende anche alle imprese controllate, controllanti o collegate all’affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento sono determinate in relazione a quanto previsto dall’art. 2359 del codice civile. I divieti di cui all'art. 24, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 si estendono anche ai dipendenti dell’affidatario dell’incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell’incarico ed ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione ed ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l’esperienza acquisita nell’espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

  • Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore 1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

  • Rimborso spese I lavoratori che, comandati a prestare servizio fuori dal territorio comunale dove si trova l’azienda, per i quali non è previsto il rientro giornaliero ma sono costretti a consumare i pasti ed a pernottare fuori dal luogo abituale di lavoro, hanno diritto al rimborso delle spese effettuate (viaggio, vitto ed alloggio) previa presentazione di regolari giustificativi. Il tempo impiegato per il viaggio è considerato lavorativo a tutti gli effetti. I contratti provinciali potranno prevedere la forfettizzazione anziché il rimborso a piè di lista delle spese vive sostenute dal lavoratore, nonché disciplinare il rimborso spese in caso di rientro in giornata.

  • Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 1. L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

  • RICHIESTA DI CHIARIMENTI Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del presente documento e degli altri documenti di gara, potranno essere richiesti utilizzando il format (Allegato 1F) per il tramite della messaggistica della RDO Amministrativa seguendo le istruzioni di cui al paragrafo “Come inviare una Richiesta di chiarimenti” nel documento “Utilizzo della Piattaforma Procedura Aperta Multi lotto”. Le richieste di chiarimento dovranno pervenire, improrogabilmente, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 08/07/2020. Le richieste di chiarimento devono essere formulate in lingua italiana. Le risposte ai chiarimenti saranno rese disponibili da Poste Italiane, nell’apposita area “messaggi” della RdO Amministrativa ovvero come documento allegato ad un messaggio. All’Impresa verrà inviata comunque una comunicazione (e-mail) con invito a prendere visione delle Risposte ai chiarimenti. Poste Italiane potrà invitare, attraverso lo strumento della messaggistica della RdO Amministrativa , le Imprese a trasmettere eventuali chiarimenti che si rendessero necessari per una più facile valutazione della documentazione presentata con facoltà di assegnare a tal fine un termine perentorio entro il quale detti completamenti e/o chiarimenti devono essere trasmessi.

  • SOGGETTI AMMESSI Sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. costituiti da operatori economici singoli o riuniti o consorziati, ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. nonché degli articoli 92, 93 e 94 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, ovvero da operatori economici che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8, del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.. Gli operatori economici che partecipano alla gara in forma singola devono essere in possesso dei requisiti economico – finanziari e tecnico – organizzativi richiesti e determinati con riferimento alla categoria unica e prevalente per l’importo totale dell’appalto (art. 92, comma 1, D.P.R. 207/2010). Per le A.T.I., per i raggruppamenti temporanei di operatori economici, per i consorzi e per i GEIE di cui all’art. 34 comma, lett. d), e) ed f) del Codice dei Contratti – di tipo orizzontale – al capogruppo è richiesto il possesso dei requisiti prescritti per l’operatore economico singolo, nella misura del 40%, mentre a ciascuno dei mandanti è richiesto il possesso dei medesimi requisiti nella misura minima del 10%, purché la somma dei requisiti sia almeno pari a quella richiesta nel Bando di gara. L’operatore economico mandatario deve possedere i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuno dei mandanti (art. 92, comma 2, D.P.R. 207/2010). Se l’operatore economico singolo o gli operatori economici che intendano riunirsi in associazione temporanea hanno i requisiti per partecipare alla gara di cui al presente disciplinare, possono associare altri operatori economici qualificati anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel Bando di gara, a condizione che i lavori eseguiti da quest’ultimi non superino il 20 (venti) per cento dell’importo complessivo dei lavori e che l’ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuno sia almeno pari all’importo dei lavori che saranno ad essi affidati (art. 92, comma 5, D.P.R. n. 207/2010).

  • OBBLIGHI DELL’APPALTATORE Nelle relazioni con il committente l’appaltatore è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi: l’impianto di destino dovrà essere in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale o altra idonea autorizzazione di cui alla vigente normativa nazionale e internazionale in corso di validità per il recupero dei rifiuti. Esso, inoltre, dovrà provvedere a proprie cure e spese all’espletamento delle pratiche per il rinnovo delle autorizzazioni o per qualsiasi proroga di autorizzazioni, iscrizioni, notifiche, certificazioni, permessi e quanto altro necessario dalle competenti Autorità per lo svolgimento del servizio, oggetto del presente appalto, a norma di legge. Copia delle predette autorizzazioni, iscrizioni etc. dovrà essere consegnata al committente prima dell’inizio del servizio, unitamente alle indicazioni per la corretta compilazione dei formulari (informazioni impianto di recupero, codice relativo alla modalità di recupero, etc..). Inoltre, l’appaltatore ha l’obbligo di compilare il certificato di AVVENUTO RECUPERO per certificare il recupero della FST per ogni quantitativo fatturato mensilmente. Il certificato deve essere inviato al committente. L’appaltatore sarà tenuta ad inviare periodicamente le documentazioni sopra citate, nonché ad inviare mensilmente il riepilogo dei conferimenti effettuati. L’impianto di recupero, se previsto dalla normativa, dovrà essere dotato di sistema informatico per la registrazione automatica informatizzata, utilizzando la strumentazione necessaria al fine della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), salvo eventuali variazioni normative. L’appaltatore dovrà uniformarsi agli ordini scritti ed alle istruzioni verbali che saranno impartite dal committente in funzione delle esigenze gestionali di quest’ultimo. L’appaltatore dovrà provvedere a rispettare i programmi di conferimento ed a svolgere scrupolosamente tali direttive con organizzazione e competenza propria. Tale programmazione dei servizi di recupero potrà essere modificata anche con preavviso di 12 ore dal committente, in base a sopraggiunte proprie necessità senza che l’appaltatore abbia nulla da richiedere al committente. Le varie prestazioni, e/o le loro modifiche definite, potranno essere richieste anche telefonicamente dal personale autorizzato dal committente e successivamente perfezionate con ordini scritti. L’appaltatore dovrà attenersi esclusivamente alle direttive impartite da incaricati del committente, e ad esso fare riferimento sia in caso di richieste di prestazioni d’opera non contemplate dal servizio da parte del personale del committente, sia per qualsiasi necessità e/o chiarimento che dovesse essere necessario durante l’esecuzione dei servizi ordinati. L’appaltatore dovrà comunicare con un preavviso di almeno 48 ore eventuali casi di impossibilità al conferimento dei rifiuti, dandone dettagliata motivazione. L’appaltatore sarà sempre responsabile di tutte le singole fasi connesse all’esecuzione del servizio di recupero. Esso si impegna ad assicurare l’esecuzione del servizio, con la diligenza del buon padre di famiglia ed in ottemperanza delle vigenti norme nazionali e internazionali. Le pesature verificate a destino saranno riportate sui documenti di trasporto dei rifiuti e rappresentano la base per il calcolo dei compensi da riconoscere all’appaltatore. L’appaltatore dovrà riconsegnare al TMB di Battipaglia, a proprie cure e spese, il foglio originale della IV copia del formulario di cui all'Art. 193 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., correttamente timbrato e controfirmato nei modi di cui all'Art. 188 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

  • Obblighi speciali a carico dell’appaltatore 1. L'appaltatore è obbligato:

  • RIMBORSO SPESE MEDICHE Previo contatto con la centrale Operativa, nel limite del massimale per Assicurato di € 1.000,00 verranno rimborsate le spese mediche sostenute per accertamenti diagnostici di prima necessità.