Licenziamento con preavviso Clausole campione

Licenziamento con preavviso. 1. Il licenziamento per giusta causa con preavviso è determinato da un notevole inadem- pimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro.
Licenziamento con preavviso. In tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina e alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nell’articolo precedente, non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione del licenziamento senza preavviso. A titolo esemplificativo rientrano nelle infrazioni: - gravi negligenze nell’espletamento delle proprie mansioni; - abbandono ingiustificato del posto di lavoro; - recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell’art. 83, quando siano stati comminati almeno due provvedimenti di sospensione di cui al precedente art. 82.
Licenziamento con preavviso. Fermo restando l’ambito di applicazione della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificata dall’art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e dalla legge 11 maggio 1990, n. 108, l’impresa può procedere al licenziamento con preavviso, che verrà applicato quando si verifichi:
Licenziamento con preavviso. 1. La sanzione disciplinare del licenziamento, nel rispetto del termine di preavviso di cui all'articolo 17, si applica per:
Licenziamento con preavviso. In tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina e alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilie- vo di quelle contemplate nell’articolo precedente, non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione del licenziamento senza preavviso. A titolo esemplificativo rientrano nelle infrazioni: - assenza ingiustificata per 4 giorni consecutivi; - assenze ingiustificate ripetute almeno 3 volte durante l’anno, prima o dopo i giorni festivi; - gravi negligenze nell’espletamento delle proprie mansioni; - abbandono ingiustificato del posto di lavoro; - recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell’art. 83, quan- do siano stati comminati almeno due provvedimenti di sospensione di cui al precedente art. 82.
Licenziamento con preavviso. 1. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si applica per:
Licenziamento con preavviso. La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si applica per:
Licenziamento con preavviso. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione del licenziamento con preavviso, ai sensi dell’art. 8, comma 11, dei CC.CC.NN.LL. 06/05/10, si applica nei seguenti casi: Il licenziamento in sede disciplinare è disposto, altresì, nel caso di prestazione lavorativa, riferibile ad un arco temporale non inferiore al biennio, per la quale l'Azienda formula, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, una valutazione di insufficiente rendimento e questo è dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione stessa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'Azienda o dal codice di comportamento.
Licenziamento con preavviso. 1. In tale provvedimento incorre il lavoratore che commette infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nell'articolo 53, comma 1, lettere a), b), c) e d), non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione prevista dal medesimo comma, lettera f).
Licenziamento con preavviso. Incorre in tale provvedimento il socio che commetta infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nel precedente articolo 2, non sia così grave da rendere applicabile la sanzione di cui al licenziamento senza preavviso. A titolo indicativo il provvedimento di cui sopra potrà essere adottato a carico: - del socio lavoratore e del lavoratore dipendente colpevole di insubordinazione nei confronti dell’amministrazione organizzatrice e dei pertinenti responsabili; - del socio lavoratore e del lavoratore dipendente condannato ad una pena detentiva comminata con sentenza passata in giudicato per azione commessa non in conseguenza con lo svolgimento del rapporto di lavoro, che leda la figura morale del socio; - del socio lavoratore e del lavoratore dipendente recidivo in qualunque delle mancanze contemplate nell’art. 2, quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui al medesimo articolo salvo il disposto dell’art. 9.