Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) Clausole campione

Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU). 1. Nel rispetto dell’Accordo Interconfederale del 20.12.93 a livello di sedi e di Istituzioni Formative è riconosciuta la rappresentanza sindacale unitaria
Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU). Le parti firmatarie il presente CCNL condividono la necessità di definire puntualmente le modalità per una regolamentazione di settore delle procedure di elezione delle RSU. Le elezioni avvengono secondo criteri e modalità individuate dall'accordo quadro sulla rappresentanza del settore e dall'accordo interconfederale del 10 gennaio 2014. I componenti delle RSU subentrano ai dirigenti delle RSA nella titolarità di diritti, permessi, libertà sindacali e tutele già loro spettanti, per effetto delle disposizioni di cui al titolo III della legge n. 300/1970. Le RSU possono fruire, per l’esercizio del proprio mandato, di un monte ore di permessi retribuiti pari a un massimo di 12 ore mensili fra loro cumulabili, oltre alle ore di permesso per le trattative sindacali. Le ore di permesso maturate e non fruite sono cumulabili solo nell’ambito della medesima missione, comprensiva delle eventuali proroghe. Il numero di componenti della RSU da eleggere è determinato in base al numero di lavoratori somministrati in forza all’impresa utilizzatrice, a prescindere dall’ApL di cui sono dipendenti, secondo lo schema seguente: da 16 a 50 somministrati = 3 da 51 a 90 somministrati = 4 da 91 a 150 somministrati = 6 da 151 somministrati in su = 9
Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU). A) Costituzione e funzionamento della R.S.U. Per la costituzione ed il funzionamento della R.S.U. si applica l'Accordo interconfederale 20 dicembre 1993, ed eventuali sue modifiche, con le specificazioni ed integrazioni di seguito riportate. L'iniziativa per la elezione della R.S.U. nelle unità produttive con più di 15 dipendenti potrà essere assunta: - dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto nazionale; - dalle organizzazioni sindacali di lavoratori che, pur non avendo sottoscritto il presente contratto, siano formalmente costituite con un proprio statuto ed atto costitutivo, a condizione che:
Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU). L’iniziativa per la costituzione della RSU è assunta dalle Organizzazioni Sindacali formalmente costituite ai sensi della normativa di legge nazionale per il settore privatistico. Il numero massimo di componenti della RSU in ciascun Ente è di: • 1 componente negli Enti che occupano fino a 15 dipendenti • 3 componenti negli Enti che occupano da 16 a 100 dipendenti • 1 componente ulteriore per ogni frazione aggiuntiva parziale o intera di 70. Le OOSS firmatarie del CCNL e costituenti la RSU ratificano congiuntamente e successivamente comunicando agli Enti e per conoscenza alla FICEI i nominativi dei componenti della RSU eletti. Nei casi di decadenza della RSU o comunque ove la RSU non sia ancora stata eletta, l’attività della medesima viene assunta dalle strutture sindacali territoriali delle OOSS firmatarie del presente contratto, ove esistenti, in attesa della sua costituzione. La RSU, eventualmente assistita dalle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, gestisce i rapporti sindacali con gli Enti ed assolve funzioni di agente contrattuale nelle materie che il presente CCNL attribuisce alla contrattazione di secondo livello.
Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU). 1. In attuazione di quanto previsto dagli Accordi interconfederali in materia e secondo quanto disciplinato dalla presente lettera A) e dall’allegato Regolamento al presente CCNL (Allegato 10), la rappresentanza dei lavoratori in tutte le unita produttive che applicano il presente CCNL, aventi in forza più di 15 lavoratori dipendenti, è esercitata dalla Rappresentanza Sindacale Unitaria (R.S.U.), con mandate elettivo di durata triennale.
Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) a) Vengono riconosciute n. 3 ore di permesso sindacale retribuito per ogni dipendente presente al 1 gennaio di ogni anno.
Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU). Le parti , in attuazione delle nuove politiche del Governo (legge 183/2011 collegato al lavoro ) e nel rispetto dei principi e della disciplina stabiliti dal Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo, ritengono e fanno propri i dettati e i disposti della Legge n° 300 del 20 maggio 1970. Le parti s'incontreranno per armonizzare ed adeguare le pattuizioni sopra concordate con eventuali interventi legislativi in materia.
Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU). Modificare il comma 1) come segue: “La RSU o il Comitato esecutivo della stessa è l’unica struttura abilitata alla contrattazione aziendale, fermo restando il disposto di cui al comma 3), art. 6 e al comma 4), art. 5 e salvo quanto previsto al riguardo dall’allegato Protocollo per i Viaggiatori o Piazzisti.”
Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU). 1) Ad iniziativa delle Organizzazioni Sindacali SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILSIC- UIL, in ciascuna unità lavorativa con più di 15 dipendenti, viene costituita la Rappresentanza Sindacale Unitaria dei lavoratori, R.S.U., di cui al Protocollo sottoscritto dal Governo e Parti Sociali il 23.07.1993 secondo la disciplina della elezione di cui all’Allegato 3. Alla condizione che abbiano stipulato il citato protocollo ed espresso formale adesione al presente CCNL, l’iniziativa per la costituzione della R.S.U. può essere assunta anche dalle Associazioni abilitate alla presentazione di liste elettorali.
Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU). In applicazione dell’Accordo interconfederale 10 gennaio 2014 (Testo Unico sulla Rappresentanza), in ciascuna unità produttiva con più di 15 dipendenti la Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil assumono l’iniziativa per la costituzione della Rappresentanza sindacale unitaria (R.S.U.). Alla condizione che abbiano espresso formale adesione al citato accor- do interconfederale, l’iniziativa per la costituzione della R.S.U. può es- ser assunta anche dalle altre Organizzazioni sindacali firmatarie del ccnl ovvero dalle Organizzazioni di cui alla Parte seconda, Sezione seconda, punto 1 (ambito ed iniziativa per la costituzione) del predetto accordo interconfederale.