Interruzione dei servizi Clausole campione

Interruzione dei servizi. 1. Il PEF riflette il programma di esercizio condiviso dalle Parti, pertanto le eventuali variazioni non programmate– determinate da cause di forza maggiore, quali scioperi, calamità naturali, terremoti, sommosse e disordini in occasione di manifestazioni pubbliche, da cause di sospensione del servizio disposti dalle Autorità, nonché da cause imputabili a Trenitalia o al Gestore dell’Infrastruttura – genereranno effetti economico-finanziari, come minori costi sostenuti in sede di CER e, quindi, in sede di consuntivazione annuale fra quest’ultimo e il PEF, come previsto al precedente art.8.
Interruzione dei servizi. 1. L’esecuzione dei servizi non può essere interrotta né sospesa né ridotta per alcun motivo da ATAC, salvo il verificarsi di cause esogene.
Interruzione dei servizi. Se sono necessarie interruzioni programmate dei servizi, il committente ne sarà informato con 30 giorni di anti- cipo. Se possibile, si terrà conto dei suoi interessi. Il committente non potrà richiedere alcun rimborso in caso di interruzioni programmate.
Interruzione dei servizi. 1. Il PEF riflette il programma di esercizio condiviso dalle Parti, pertanto le eventuali variazioni non programmate – determinate da cause di forza maggiore (come definite dalla “Comunicazione Operativa n. 269/RFI del 30 luglio 2010”), quali calamità naturali, terremoti, sommosse, nonché scioperi e disordini in occasione di manifestazioni pubbliche, da cause di sospensione del servizio disposti dalle Autorità, nonché da cause imputabili a Trenitalia o al Gestore dell’Infrastruttura – genereranno effetti economico-finanziari in sede di CER e, quindi, in sede di consuntivazione annuale fra quest’ultimo e il PEF, come previsto al precedente art. 8 del Contratto.
Interruzione dei servizi. Xxxxxxxx può sospendere l’utilizzo dei Servizi da parte dell’Utente qualora abbia ragionevoli dubbi circa la sicurezza del Conto o sospetti che i Servizi siano stati utilizzati in modo fraudolento, immorale o non autorizzato o che l’Utente abbia violato i propri obblighi contrattuali, nonché quando l’Utente abbia utilizzato termini offensivi, osceni, volgari, blasfemi o diffamatori relativamente a Satispay e ai propri dipendenti e/o rappresentati. In tali ipotesi l’Utente non può utilizzare l’App per eseguire alcuna Operazione. L’Utente verrà informato di tale sospensione e delle ragioni ad essa sottese non appena possibile, salvo che ciò possa ragionevolmente compromettere le misure di sicurezza o risulti contrario alla legge. Xxxxxxxx può revocare tale sospensione e, se del caso, rilasciare, gratuitamente e non appena possibile, nuovi codici di sicurezza, qualora siano cessate le ragioni che hanno portato all’interruzione dei Servizi.
Interruzione dei servizi. In caso di inadempienza protratta nel tempo, quindi se né il condòmino né il condominio pagano le spese, i cre- ditori – per esempio le società che erogano il riscaldamento, l’energia elettrica o il gestore dell’acqua – po- trebbero decidere di interrompere i servizi. Per evitare che l’eventuale interruzio- ne coinvolga tutti i condòmini, la legge consente all’amministratore di rendere noti ai creditori i nominativi e le quote del debito dei morosi, così che le aziende possano rivalersi diret- tamente verso i soggetti inadempien- ti. Raramente, tuttavia, la richiesta dei fornitori ha l’effetto sperato e la con- seguenza è spesso quella di allungare un po’ i tempi della procedura. È infrequente, infatti, che i creditori ottengano risposta dai condòmini inadempienti, tornando così a xxxxx- xxxxx all’amministratore per ottenere quanto dovuto dal condominio. Nel caso in cui il debito non venga saldato, l’azienda creditrice, come stabilito dall’articolo 1565 del Codice civile o dai contratti di erogazione, con il necessario preavviso, può deci- dere di interrompere la fornitura. Nella maggior parte dei casi, però, è l’intero condominio ad addossarsi il pagamento delle quote mancanti e l’amministratore, come risposta, po- trebbe vietare al condòmino moroso l’utilizzo dei servizi comuni, facoltà che gli è attribuita dal riformato arti- colo 63 delle disposizioni per l’attua- zione del Codice civile, secondo cui «... in caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre, l’amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni su- scettibili di godimento separato». Tut- to questo è possibile se gli impianti sono stati costruiti in modo da con- sentire il distacco. La norma, che secondo le intenzioni del legislatore doveva servire ad aiutare l’amministratore nel compito di recuperare le insolvenze, si presta in realtà a interpretazioni ambigue e più che risolvere confonde la que- stione, sia perché attribuisce all’am- ministratore la facoltà (e non l’ob- bligo) di sospendere i servizi, ren- dendo così la decisione del tutto soggettiva, sia perché non stabilisce quali servizi possano essere sospesi e quali no. Un esempio per chiarire. Ascensore, antenna televisiva, luce elettrica nel box auto (con l’eccezio- ne del caso in cui il condòmino mo- roso sia disabile) non sono in genere considerati servizi essenziali e quindi si presume possano essere sospesi senza particolari problemi. L’acqua o il gas per il risc...
Interruzione dei servizi. La ditta è tenuta a dare immediata comunicazione all’Agenzia per eventuali interruzioni del servizio che si dovessero verificare.
Interruzione dei servizi. 9.1 In caso di interruzione dei servizi per ragioni non imputabili al Fornitore, XXXX XXXXX ITALIA si riserva il diritto di chiedere al Fornitore di allontanare il proprio personale, nel qual caso XXXX XXXXX ITALIA sosterrà il costo correlato all’allontanamento del personale e al 9 INTERRUPTION OF SERVICES 9.1 Should the works or the services be interrupted for reasons not attributable to the Supplier, XXXX XXXXX ITALIA reserves the right to request the Supplier to withdraw his personnel, in which case XXXX XXXXX ITALIA shall bear the cost incurred by the withdrawal and the
Interruzione dei servizi. 1. Premesso che anche il PEF tiene conto del programma di esercizio condiviso dalle Parti, le eventuali variazioni non programmate del predetto programma – determinate da cause di forza maggiore, quali calamità naturali, terremoti, sommosse e disordini in occasione di manifestazioni pubbliche, da cause di sospensione del servizio disposti dalle Autorità, nonché da cause imputabili a FAL s.r.l., risulteranno automaticamente riportate – come minori costi sostenuti, al netto delle spese di personale e di altri costi fissi, – in sede di CER, quindi in sede di consuntivazione annuale fra quest’ultimo e il PEF come previsto al precedente art.7.
Interruzione dei servizi. 1. I Servizi sono da considerarsi a tutti gli effetti “servizi di pubblico interesse” e per nessuna ragione possono essere sospesi, o abbandonati, nemmeno durante eventuali contestazioni che dovessero insorgere tra Concedente e Concessionario in esecuzione del Contratto.