Interruzioni del servizio Clausole campione

Interruzioni del servizio. 1. Nel caso la LGS non possa evitare, con mezzi ragionevoli, l’interruzione della produzione, del trasporto o della consegna di calore, completamente o in parte, per motivi di forza maggiore o altre circostanze non imputabili alla stessa, tutti gli impegni della stessa rimangono sospesi, fino alla rimozione degli ostacoli o gli inconvenienti che ne hanno determinato l’interruzione. La LGS non risponde per danni diretti ed indiretti causati al CLIENTE dall’interruzione momentanea del servizio o dalla fornitura irregolare del calore se determinata da forza maggiore. In nessuno di tali casi il CLIENTE avrà titolo per pretendere risarcimenti, indennizzi, rimborsi, diminuzioni, sconti, fatto salvo quanto stabilito dal d.p.r. 24.5.1988 n. 224. Le interruzioni per riparazioni e/o manutenzioni programmate che comportino una sospensione dell‘erogazione del calore di durata superiore alle 5 ore dovranno essere preventivamente portate a conoscenza del CLIENTE con qualsiasi mezzo (telefono, fax, telegramma, e-mail, mass media, sms, ecc.).
Interruzioni del servizio. In caso di sciopero del personale dell’Appaltatore o di altri eventi che per qualsiasi motivo possono influire sul normale espletamento del servizio, l’Appaltatore è tenuto a darne avviso con anticipo di almeno quarantotto (48) ore e a garantire, comunque, i servizi essenziali comunicati dall’ERSU. Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo delle parti, inevitabile con I' esercizio della normale diligenza. Nel caso di interruzione del servizio per motivi non rientranti tra le cause di forza maggiore, l’ERSU si riserva di chiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti e I' applicazione delle penali previste.
Interruzioni del servizio. In caso di sciopero dei propri dipendenti l’Affidatario è tenuto a darne comunicazione scritta al Comune in via preventiva e tempestiva con almeno 5 giorni di calendario di preavviso. Stesso tempo è assegnato al Comune in caso di sciopero del proprio personale o comunque nel verificarsi di altre situazioni che dovessero comportare la sospensione del servizio. Nulla è dovuto all’Affidatario in caso di mancata apertura del servizio. L’importo della prestazione non effettuata non dovrà essere inserito nella fattura di competenza. Il Comune, se l’Affidatario a seguito di sciopero non sia in grado di garantire il servizio, potrà provvedere direttamente, rimettendo la spesa all’Affidatario. Nel caso non sia stato possibile provvedere direttamente non sarà versato all’Affidatario il corrispettivo per il servizio non effettuato.
Interruzioni del servizio. 13.1 L’acqua è erogata con continuità, salvo cause di forza maggiore o per ragioni di servizio quali manutenzioni, riparazioni/sviluppo o sicurezza. Nessuna responsabilità per nessun titolo ragione o causa, può essere attribuita alla Società qualora intervengano ritardi o mancati rifornimenti per cause indipendenti dalla Società stessa. Pertanto le utenze che per loro natura richiedono un'assoluta continuità di servizio devono provvedere alla installazione di un adeguato impianto di riserva rispondente ai requisiti richiesti dai loro impianti interni.
Interruzioni del servizio. La GES si impegna a porre in essere ogni cura al fine di garantire la continuità della fornitura di calore, restando sollevata da ogni responsabilità per interruzioni accidentali o di forza maggiore del servizio, compresi eventuali danni conseguenti non imputabili ad imperizia o negligenza della GES stessa. La Società ha comunque facoltà di interrompere totalmente o parzialmente la fornitura del calore o imporre limitazione ai consumi per motivate ragioni di esercizio o di riparazioni. Tali interruzioni devono essere limitate al tempo strettamente necessario e indispensabile alle necessità, e salvi i casi di necessità urgenti ed impreviste, saranno precedute da idonea comunicazione sul sito della società o a mezzo stampa o canali di informazione simili. Le utenze che per loro natura richiedono un’assoluta continuità del servizio dovranno provvedere all’installazione di un adeguato impianto di riserva. Le interruzioni si possono classificare come: - Interruzioni con preavviso L’inizio dell’interruzione coincide con l’istante (data, ora, minuti) di inizio dell’interruzione dell’erogazione di energia termica documentata dall’esercente. L’esercente deve fornire almeno un preavviso pari a:
Interruzioni del servizio. Per quanto di propria competenza, Naldoni Elettronica compirà quanto tecnicamente possibile per garantire la continuità nell’erogazione del Servizio, fatta salva la possibilità di effettuare sospensioni per quanto previsto agli artt. 13 e 14, o per attività di manutenzione ordinaria e/o straordinaria delle infrastrutture.
Interruzioni del servizio. 1. In caso di sciopero del personale o di altri eventi che per qualsiasi motivo possano influire sul normale espletamento del servizio, il Comune e/o la Ditta appaltatrice dovranno di norma, quando possibile, in reciprocità, darne avviso con anticipo di almeno 48 ore.
Interruzioni del servizio. 1. Nel caso la Taufer S.r.l. non possa evitare, con mezzi ragionevoli, l’interruzione della produzione, del trasporto o della consegna di calore, completamente o in parte, per motivi di forza maggiore o altre circostanze non imputabili alla stessa, tutti gli impegni della stessa rimangano sospesi, fino alla rimozione degli ostacoli o gli inconvenienti che ne hanno determinato l’interruzione. La Taufer S.r.l. non risponde per danni diretti ed indiretti causati all’utente dall’interruzione momentanea del servizio o dalla fornitura irregolare del calore se determinata da forza maggiore.
Interruzioni del servizio. Il servizio, quando possibile, dovrà sempre essere garantito anche nelle seguenti situazioni particolari: - problemi dovuti a cause di forza maggiore anche non imputabili all’impresa aggiudicataria; - in caso di astensione del lavoro, totale o parziale, per sciopero da parte del personale dell’impresa aggiudicataria, la ditta è tenuta comunque a garantire il servizio nel rispetto delle misure inerenti i servizi minimi essenziali previsti nella L. 146/90. La ditta deve dare tempestiva informazione all’Amministrazione, di norma, almeno 5 giorni prima rispetto al momento in cui si verificherà lo sciopero, mediante apposita comunicazione scritta. Le modalità organizzative da adottarsi dovranno essere concordate con le Amministrazioni; - interruzione o variazione del servizio su istanza dell’Ente Locale/Scuole, per interruzione dell’attività didattica, a seguito di vari situazioni possibili, come ad es. lo sciopero del personale. L’Amministrazione è tenuta a darne comunicazione alla ditta quanto prima e comunque, per tutte le situazione preventivabili, almeno entro le 24 ore precedenti, senza che la ditta possa avanzare nessuna rivalsa; - eventi eccezionali imprevedibili ed al di fuori del controllo delle parti, come ad esempio, a titolo meramente esemplificativo: terremoti ed altre calamità naturali, pandemia o diffusioni virali, disordini civili, condizioni meteorologiche particolarmente avverse. In tali casi la ditta affidataria dovrà comunque adoperarsi con ogni mezzo per garantire l’erogazione del servizio Resta salva la responsabilità dell’aggiudicatario per interruzioni di servizio per cause a lei imputabili.
Interruzioni del servizio. Cassa integrazione Note 19 giornate n. 19 giornate n. 19 giornate n. 19 giornate n. Malattia Note dal al dal al dal al dal al Infortunio Note dal al dal al dal al dal al Altri eventi Note dal al dal al dal al dal al anno giornate anno giornate 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 SCHEDA SANITARIA (1) Gruppo Sanguigno Cartella clinica Vaccinazioni