Contratto preliminare Clausole campione

Contratto preliminare. Il contratto preliminare è nullo (1421 e seguenti), se non è fatto nella stessa forma che la legge prescrive per il contratto definitivo (2932).
Contratto preliminare. La presente proposta si perfezionerà in vincolo contrattuale (contratto preliminare) allorché il proponente avrà avuto conoscenza, mediante comunicazione scritta, eventualmente tramite l’Agente immobiliare, a mezzo raccomandata A.R., telegramma o fax al n. Il contratto preliminare è soggetto a registrazione a sensi del D.P.R. 131/86 con spese anche di bolli a carico di parte promissaria acquirente. Il contratto definitivo dovrà essere stipulato nella forma dell’atto pubblico entro e non oltre il …. presso il notaio ……..
Contratto preliminare. La Città di Torino, come sopra rappresentata, con il presente atto promette di vendere, al verificarsi della condizione sospensiva di cui al successivo art. 3, a favore della "Pro-Infantia S.p.A." che promette di acquistare, al verificarsi della condizione sospensiva di cui al successivo art. 3, la proprietà superficiaria ex art. 952, 2° comma, c.c., in sopra e sottosuolo, sul compendio immobiliare infra descritto, per la durata di anni cinquanta, come meglio precisato al successivo art. 4. Il presente contratto preliminare ha ad oggetto l’immobile, ricompreso nel maggior compendio denominato “Ospedalino Koelliker", sito in TORINO tra corso Xxxxxxx Xxxxxxxx, via Contratti, corso Unione Sovietica e corso Sebastopoli, con accesso dai civici numeri 251, 253 e 255 del corso Xxxxxxx Xxxxxxxx; Il fabbricato oggetto del presente atto, si eleva a cinque piani fuori terra oltre a seminterrato, interrato ed entrostante cortile a cielo aperto ed ha indicativamente le seguenti destinazioni d’uso: - al piano interrato: palestra, box auto, depositi, spogliatoi, vani tecnici, sale esami, centrale termica. cabina elettrica e servizi igienici; - al piano seminterrato: uffici, mensa, lavanderia, ambulatori, sale diagnostica, depositi, cabina elettrica e locali tecnici, camera mortuaria, cappella con sacrestia e servizi igienici; - al piano rialzato: atrio, locali accettazione, uffici amministrativi e direzione generale, sala riunioni, sala congressi, farmacia, ambulatori medici, sale prelievi, depositi e servizi igienici; - al piano primo: palestra, cucina, servizi igienici, box, locali tecnici, uffici, ambulatori medici, camere di degenza, locali visita, sale attesa; - al piano secondo: due terrazzi, magazzini, cella frigo, cucina, servizi igienici, box, locali tecnici, ambulatori medici, camere di degenza, locali visita, sala attesa, laboratorio analisi, lavanderia, area relax, sala di anatomia patologica; - al piano terzo: spogliatoi, terrazzo tecnico, balcone, locali tecnici, servizi igienici, cucina e camere di degenza, depositi, locale visita; - al piano quarto: camere di degenza, cucina, sale attesa, vani tecnici e depositi; il tutto come rappresentato nelle planimetrie del rilievo dell’immobile che si trovano allegate alla precitata deliberazione consiliare. L'immobile risulta attualmente censito al Catasto dei Fabbricati di Torino come segue: Foglio 1399 particella 289 subalterno 106, piano 1S-T-2-4, z.c. 2, categoria D/a R.C. Euro 238.380,00.
Contratto preliminare. Ai fini della determinabilità dell'oggetto del contratto preliminare di compravendita immobiliare (e in funzione della conseguente adottabilità della pronuncia ex art. 2932 c.c.), è necessario avere riguardo all' indicazione e descrizione degli elementi identificativi del bene che ne costituisce l'oggetto, restando irrilevanti eventuali successive modifiche dei dati catastali del bene stesso, in quanto elementi esterni non incidenti sulla relativa identificazione (Sez. 2 Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Cod. Civ. art. 1325 lett. 3, Cod. Civ. art. 1346 Massime precedenti Vedi: N. 11237 del 0000 Xx. 000000 – 01 L'applicazione del principio della compensatio lucri cum damno richiede che il vantaggio conseguito dal danneggiato rientri nella serie causale dell'illecito, da ricostruirsi secondo un criterio adeguato di causalità, dovendosene quindi escludere l'applicazione allorché il vantaggio si presenti come il frutto di scelte autonome e del sacrificio del danneggiato, o come l'effetto di un evento che si sarebbe in ogni caso prodotto, indipendentemente dal momento in cui si è verificato l'illecito, o comunque nell'ipotesi in cui il beneficio trovi altrove la sua fonte e nell'illecito solo un coefficiente causale. (Nella specie, la S.C. ha condiviso la decisione della corte territoriale di escludere che nella liquidazione del danno derivante dall'inadempimento di un contratto preliminare si dovesse tenere conto del risarcimento dovuto da una società terza per il mancato rilascio del medesimo immobile promesso in vendita, alla scadenza di un contratto di comodato stipulato con il promittente venditore) (Sez. 1 - Ordinanza n. 16702 del 05/08/2020). Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST. Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12564 del 2018 Rv. 648647 – 01 Allorché un contratto preliminare abbia ad oggetto la divisione di edifici e terreni, è preclusa al giudice, investito della domanda ex art. 2932 c.c., la possibilità di disporre lo scioglimento della comunione in assenza, rispettivamente, della dichiarazione degli estremi della concessione edilizia relativa agli edifici e del certificato di destinazione urbanistica relativo ai terreni, trattandosi di condizioni dell'azione, la cui mancanza è rilevabile d'ufficio (Sez. 2 - Ordinanza n. 18043 del 28/08/2020). Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Cod. Civ. art. 1111, Cod. Proc. Civ. art. 112 Massime precedenti Vedi: N. 21721 del 2019 Rv. 654908 - 01 Massi...
Contratto preliminare. In data 19 dicembre 2005 Reno De Medici Iberica e Xxx.Xx hanno sottoscritto il Contratto Preliminare di compravendita avente ad oggetto gli attivi immobiliari futuri che Espais si è impegnata a trasferire a Reno De Medici Iberica in virtù del Contratto Espais. Giuridicamente, il Contratto Preliminare si configura, quindi, come un contratto di compravendi- ta immobiliare di cosa futura. Il Contratto Espais prevede la cessione a titolo oneroso da parte di Reno De Medici Iberica ad Espais di un complesso articolato di proprietà fondiarie, sito nella località di Prat de Llobregat, costituito da diversi terreni ed immobili utilizzati nel passato da Reno De Medici Iberica per l’attività chiusa alla fine dell’esercizio 2005 (c.d. Proprietà Prat). A fronte della cessione della Proprietà Prat, il Contratto Espais prevede che Espais cor- risponda a Reno De Medici Iberica, un prezzo composto da:
Contratto preliminare. La presente proposta si perfezionerà in vincolo contrattuale (contratto preliminare) allorché il proponente avrà avuto conoscenza, mediante comunicazione scritta, eventualmente tramite l’Agente immobiliare, a mezzo raccomandata A.R., telegramma, o fax al n. , dell'avvenuta accettazione nella sua integrità da parte del venditore, facendo fede la data di partenza della comunicazione. Il contratto preliminare è soggetto a registrazione a sensi del D.P.R. 131/86 con spese anche di bolli a carico del Venditore e dell’Acquirente in egual misura, salvo l’imposta sulla caparra/acconto prezzo, a carico del proponente Acquirente. Il contratto definitivo dovrà essere stipulato nella forma dell’atto pubblico entro giorni* dalla conclusione del contratto preliminare di compravendita presso il notaio scelto dall’Acquirente.
Contratto preliminare. Il contratto preliminare, in caso di accettazione della presente proposta, dovrà essere stipulato entro 15 giorni e dovrà essere redatto in conformità al testo che viene allegato alla presente scrittura sotto la lettera
Contratto preliminare. 1. Il contratto preliminare, detto anche “compromesso”, è l’accordo con il quale le parti si obbligano reciprocamente alla stipula di un successivo contratto definitivo, del quale predeterminano, con il preliminare, gli elementi essenziali. La sottoscrizione del contratto preliminare deve essere prevista da specifica determinazione a contrarre.
Contratto preliminare. In caso di accettazione della proposta, il contratto preliminare sarà stipulato entro e non oltre il ……………… e presso ………………

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  • Valuta Gli importi relativi ai premi assicurativi ed alle prestazioni assicurate verranno calcolati, e conseguentemente corrisposti, nella moneta nazionale vigente al momento del pagamento.

  • NUOVI PREZZI Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

  • Prevenzione Le parti considerano inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale. Le aziende adotteranno, d'intesa con le R.S.A./R.S.U., le iniziative utili a prevenire le problematiche di cui sopra. Le parti concordano che le iniziative e gli interventi di cui sopra saranno portate a conoscenza di tutti i lavoratori/lavoratrici, anche, ad esempio, mediante affissione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti. Le parti affidano ad una apposita Commissione paritetica che avrà sede presso l'Ente bilaterale territoriale il compito di ricevere notizie, segnalazioni o denuncie di molestie sessuali. Tale Commissione, in caso di necessità, potrà avvalersi di professionalità esterne. Ogni lavoratrice/lavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dalla Commissione. La Commissione avrà anche il compito di diffondere il codice di condotta e di individuare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai lavoratori. Confcommercio, FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS, chiedono al Governo che tali programmi di formazione siano considerati azioni positive anche ai fini dell'ammissione ai finanziamenti di cui all'art. 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125, ed a tale scopo verrà redatto un avviso comune.

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • PASSAGGI DI QUALIFICA (1) Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta; l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo non superiore a tre mesi.

  • PERSONALE DELL’APPALTATORE Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, prima della stipula del contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare: - i regolamenti in vigore in cantiere; - le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere; - le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione. Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore devono essere formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

  • Consenso al trattamento dei dati Ai sensi dell'art. 23, del Codice della Privacy, acconsento al trattamento dei miei dati personali, sensibili e giudiziari, secondo le finalità e con le modalità sopra indicate. Acconsento inoltre alla diffusione degli stessi dati quando tale diffusione sia necessaria per l’espletamento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da una normativa comunitaria e comunque liberamente nell’ambito del nostro rapporto associativo.(v. informativa sul retro del presente modulo di iscrizione). Dichiaro inoltre di essere stato informato per iscritto e verbalmente dei diritti a me spettanti di cui al Titolo II articoli dal 7 al 10 del nuovo Codice della Privacy. (timbro e firma) DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO NEL SETTORE SICUREZZA SUSSIDIARIA NON ARMATA E INVESTIGAZIONI Dichiarazione delle Parti Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero significative modifiche legislative sull’istituto dell’apprendistato a seguito della conclusione della trattativa sulla riforma del mercato del lavoro, si incontreranno per operare le opportune armonizzazioni. Profili Professionali Ore Formazione Livello Finale Durata Approfondite conoscenze Tecnico- scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze 110 II 36 mesi Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza Tecnico-pratica 90 III 36 mesi Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità Tecnico-pratiche 70 IV 36 mesi Normali conoscenze ed adeguate capacità Tecnico-pratiche 50 V 36 mesi Semplici conoscenze pratiche 30 VI 36 mesi Xxxx.xx Sig.ra/ Egr. Sig. Via Facendo seguito alle intese intercose, siamo lieti di comunicarLe la Sua assunzione con contratto di Apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 167 del 14 Settembre 2011, nonché dell’accordo in materia di apprendistato del 24/04/2012 di cui al CCNL presso la nostra società alle condizioni sotto descritte. Il presente rapporto di lavoro è disciplinato, oltre che dalle norme del codice civile e dal D.Lgs. n. 167/2011, anche dalle norme previste dal contratto collettivo nazionale per i dipendenti di Agenzie di Sicurezza Sussidiaria non armata e degli Istituti Investigativi, nonché dalla contrattazione territoriale e aziendale applicabile ai rapporti di lavoro alle dipendenze della Società; Il periodo di prova è pari a n……. giorni di effettiva prestazione lavorativa (60 o 45 secondo l’inquadramento) Durante il predetto periodo, e fino alla sua scadenza, ciascuna delle parti potrà risolvere il presente contratto mediante una comunicazione scritta, senza obbligo di preavviso.