Inizio e termine della garanzia - (forma Claims Made) Clausole campione

Inizio e termine della garanzia - (forma Claims Made). L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute all’Assicurato e comunicate alla Società per la prima volta nel corso del periodo di durata del certificato, a condizione che tali richieste siano relative a fatti posti in essere successivamente alla data di accettazione dell’incarico, e non siano state ancora presentate all’Assicurato alla data di effetto del certificato. L'Assicurazione è altresì operante per le richieste di risarcimento denunciate alla la Società nei 12 mesi successivi alla scadenza del presente Certificato, entro i limiti di quanto previsto all’art. 6 lettera c) purché afferenti a fatti posti in essere durante il periodo che va dalla data di accettazione dell’incarico alla data di scadenza del presente Certificato. Agli effetti di quanto disposto dagli art. 1892-1893 C.C. il Contraente dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell’obbligo di risarcimento, per fatto a lui imputabile, già al momento dell’accettazione dell’incarico.
Inizio e termine della garanzia - (forma Claims Made). Art. 20 - Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali
Inizio e termine della garanzia - (forma Claims Made). L’Assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute all’Assicurato e comunicate agli Assicuratori per la prima volta nel corso del periodo di validità del Certificato, a condizione che tali richieste siano relative a fatti posti in essere successivamente alla data di accettazione dell’incarico e che non siano state ancora presentate all’Assicurato alla data di decorrenza del Certificato. L'Assicurazione è altresì operante per le richieste di risarcimento pervenute all’Assicurato e denunciate agli Assicuratori fino alle ore 24.00 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ma in ogni caso non oltre i 12 mesi successivi alla scadenza del Certificato, e purché le richieste di risarcimento siano afferenti ad errori od omissioni posti in essere dall’Assicurato durante il periodo compreso tra la data di accettazione dell’incarico e la data di scadenza del Certificato. Qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non siano emessi entro i 12 mesi successivi alla data prevista per l’ultimazione dei lavori, l’Assicurato e/o il Contraente possono chiedere una proroga della copertura assicurativa che gli Assicuratori s'impegnano a concedere alle condizioni che saranno concordate. Agli effetti di quanto disposto dagli Artt. 1892 e 1893 C.C., l’Assicurato dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell’obbligo di risarcimento, per fatto a lui imputabile, al momento della stipula della Polizza.
Inizio e termine della garanzia - (forma Claims Made). La presente assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato nel corso del periodo di validità dell’assicurazione a condizione che tali richieste siano conseguenti a fatti colposi posti in essere durante il periodo di validità della garanzia e pertanto non in data antecedente non oltre due anni prima dell’effetto della presente polizza. Nel caso di coesistenza di altra copertura assicurativa analoga alla presente, precedentemente stipulata a garanzia degli stessi rischi, la sopraindicata estensione di garanzia retroattiva, risponderà esclusivamente per somme in eccesso ai limiti di cui all’altra copertura, esclusa ogni garanzia a copertura delle differenti condizioni. L’assicurazione non è operante per i sinistri già noti all’assicurato o da questi già rappresentati all’Assicuratore alla data di effetto della copertura. Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892, 1893, 1894 del Codice Civile, l’Assicurato dichiara, e la Società ne prende atto, di non essere a conoscenza di fatti e circostanze che possano dare luogo a richieste di risarcimento indennizzabili ai sensi della presente assicurazione. Il Contraente dichiarà altresì, anche per conto degli Assicurati, agli effetti di quanto disposto dagli art. 1892,1893 e 1894 del CC, di non essere a conoscenza – alla data di sottoscrizione della presente polizza- di altre circostanze o situazioni che possono determinare, durante la validità dell’assicurazione di cui trattasi, un sinistro o un danno risarcibile a termini di poliza o una richiesta di risarcimento occasionata da sinistri o da fatti già verificatisi prima della data di decorrenza della polizza stessa.
Inizio e termine della garanzia - (forma Claims Made). L’assicurazione vale per i sinistri denunciati dall’Assicurato alla Società per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell’Assicurazione, a condizione che tali sinistri siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere in data successiva alla data di retroattività indicata al punto 6 della Scheda di Copertura (periodo di garanzia retroattiva), e non siano state presentate richieste di risarcimento all’Assicurato stesso prima della decorrenza della presente polizza. Agli effetti di quanto disposto dagli art. 1892-1893 C.C. il Contraente dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento, né di essere a conoscenza già al momento della stipulazione dell’Assicurazione di alcun elemento o circostanza che possa far supporre il sorgere dell’obbligo di risarcimento in relazione a sinistri coperti dalla presente assicurazione, per fatto imputabile al medesimo, od alle persone di cui lo stesso deve rispondere.
Inizio e termine della garanzia - (forma Claims Made). Art. 19 - Persone non considerate terzi.
Inizio e termine della garanzia - (forma Claims Made). SCHEMA DI COPERTURA DEL DIPENDENTE INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE (ai sensi dello Schema Ministeriale)
Inizio e termine della garanzia - (forma Claims Made). Art. 19 - Persone non considerate terzi. Eventuali Condizioni Particolari Aggiuntive concordate e riportate nella Scheda di Copertura Data .................................................... L’ Assicurato/ Contraente .................................................... PROPOSTA PER L’ASSICURAZIONE DELLE RESPONSABILITA' PATRIMONIALE APPARTENENTI ALLE FORZE MILITARI E DI POLIZIA (P.O.L. Public Officials Liability) La sottoscrizione di questo modulo non impegna nè il proponente nè gli assicuratori alla stipula del contratto di assicurazione, tuttavia, in caso di stipula della polizza assicurativa esso formerà parte integrante della stessa.
Inizio e termine della garanzia - (forma Claims Made). L'assicurazione vale per le denunce presentate per la prima volta dall'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione, indipendentemente dalla data in cui i comportamenti colposi che hanno causato i Sinistri siano stati posti in essere (periodo illimitato di garanzia retroattiva) e non siano state ancora presentate né all’Assicurato neppure dall’Ente/società di Appartenenza dell'Assicurato. Agli effetti di quanto disposto dagli art. 1892-1893 Cod. Civ. il Contraente dichiara, per conto degli Assicurati e dopo approfondite indagini, di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi. La presente garanzia postuma non avrà alcuna validità nei casi di licenziamento per giusta causa e cesserà immediatamente nel caso l’Assicurato stipulasse durante tale periodo altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi. La sopraindicata estensione di garanzia retroattiva, nel caso di esistenza di altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi, risponderà esclusivamente per somme in eccesso ai limiti di cui all’altra copertura, esclusa ogni garanzia a copertura delle differenze di condizioni.
Inizio e termine della garanzia - (forma Claims Made). L’assicurazione è prestata nella forma “claims made” dato che è operante per fatti colposi, errori od omissioni, commessi anche prima della data di inizio del Periodo di Assicurazione, ma non prima della data di retroattività stabilita nella Scheda di Copertura, e a condizione che il conseguente Reclamo sia per la prima volta presentato all’Assicurato, e da questi regolarmente denunciato agli Assicuratori, durante il Periodo di Assicurazione. Trascorso tale periodo, cessa ogni obbligo degli Assicuratori e nessun Reclamo potrà esser loro denunciato. In caso di cessazione dell’Attività Professionale (esclusi i casi di radiazione dal registro degli organismi di mediazione o dall’elenco degli enti di formazione) durante la Durata del Contratto, su richiesta scritta e formale del Contraente, l’Assicurazione può essere estesa alla copertura dei Reclami denunciati agli Assicuratori nei 5 (cinque) anni successivi alla scadenza dell’assicurazione, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo di Efficacia. In questo caso, gli Assicuratori rilasceranno una polizza analoga (o un’Appendice alla presente Polizza) della durata di 5 anni, a fronte del pagamento di un Premio “una tantum” equivalente al 100% dell’ultimo premio annuo pagato. In caso di cessazione dell’assicurazione contratto per altri motivi, su richiesta scritta e formale del Contraente da inoltrarsi agli Assicuratori nei 30 giorni antecedenti la data di scadenza dell’Assicurazione, e purché gli Assicuratori abbiano dato il loro assenso (il quale assenso non potrà essere irragionevolmente negato) l’Assicurazione può essere estesa alla copertura dei Reclami denunciati agli Assicuratori nei 5 (cinque) anni successivi alla scadenza della Durata del Contratto, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo di Efficacia. In questo caso, gli Assicuratori rilasceranno una polizza analoga (o un’Appendice alla presente Polizza) della durata di 5 (cinque) anni, a fronte del pagamento di un Premio “una tantum” che verrà quantificato in sede di richiesta. Per i Xxxxxxx denunciati agli Assicuratori dopo la scadenza della Durata del Contratto, il Massimale per tutto il periodo di copertura postuma, non potrà superare l’ammontare indicato in polizza, indipendentemente dal numero dei Reclami stessi. Qualora risulti che un Xxxxxxx rientrante nella garanzia postuma sia risarcibile da altra polizza o polizze stipulata direttamente dall’Assicurato o da altri per suo c...