CAPITOLATO SPECIALE
CAPITOLATO SPECIALE
CONDIZIONI NORMATIVE DELLA POLIZZA DI RESPONSABILITA’ CIVILE PATRIMONIALE
stipulata tra
AUSL PARMA, AUSL PIACENZA, A.O.U. PARMA, ARCISPEDALE S. XXXXX NUOVA REGGIO XXXXXX, AUSL REGGIO XXXXXX, A.O. POLICLINICO MODENA, AUSL MODENA
AZIENDA CAPOFILA: AUSL PARMA
e l'Impresa di Assicurazioni
Effetto: ore 24:00 del 30.06.2015 Scadenza: ore 24:00 del 30.06.2018
POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA' PATRIMONIALE
La presente Xxxxxxx è una Polizza di responsabilità nella forma “claims made”. Ciò significa che la Polizza copre i sinistri notificati dall’Assicurato agli Assicuratori per la prima volta durante il periodo di validità della copertura.
DEFINIZIONI
Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato:
Assicuratore | L’Impresa di Assicurazione. |
Assicurato: | L’Ente pubblico o la Società Pubblica contraente indicata nella scheda di copertura. |
Assicurazione | Il contratto di Assicurazione. |
Attività dichiarata | Azienda Sanitaria od Ospedaliera. |
Beni: | Denaro, titoli, preziosi, merci, arredamento, macchinari ed attrezzature. |
Amministrazione Aggiudicatrice | L’Azienda USL di Parma, in qualità di Azienda Capofila. |
Contraente | Ciascuna Azienda Sanitaria od Ospedaliera. |
Xxxxx | Xxxxxxxxx pregiudizio suscettibile di valutazione economica. |
Danno indennizzabile | In applicazione del principio indennitario dell’Assicurazione, la quota di risarcimento riconosciuta al terzo danneggiato, corrispondente al pregiudizio economico che, in assenza di atti od omissioni illegittimi di cui l’Assicurato debba rispondere, non si sarebbe realizzato. |
Danni materiali | Il pregiudizio economico conseguente a danni arrecati a cose od animali. |
Danni corporali | Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone, ivi compresi .danni alla salute o biologici nonché il danno morale. |
Indennizzo | La somma dovuta dagli Assicuratori in caso di sinistro. Essa può essere pari od inferiore al risarcimento dovuto dall’Assicurato. |
Massimale | La massima esposizione degli Assicuratori per ogni sinistro. |
Polizza | Il documento che prova l’assicurazione. |
Perdite patrimoniali | Il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di danni materiali e corporali. |
Premio | La somma dovuta dal Contraente agli Assicuratori. |
Pubblica Amministrazione | Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, Ipab, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti. |
Responsabilità Civile | La responsabilità che possa gravare sull’Assicurato nell’esercizio delle sue funzioni e attività ai sensi dell’art. 2043 e ss. Cod. Civ. e dell’art. 28 della Costituzione, inclusa la responsabilità civile conseguente alla lesione dell’interesse legittimo derivante dall’esercizio dell’attività amministrativa. |
Responsabilità Amministrativa | La responsabilità che incombe sul personale in rapporto di dipendenza o di servizio con il Contraente/Assicurato che, avendo violato obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato un danno o perdite patrimoniali al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione. |
Responsabilità amministrativa-contabile | La responsabilità che incombe sul personale in rapporto di dipendenza o di servizio con il Contraente/Assicurato che implica l’esistenza di una gestione di beni, valori o denaro pubblico, da parte di un Assicurato detto “agente contabile” ed è fondata sul mancato adempimento di obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione e che abbia cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione. |
Sinistro | La comunicazione scritta agli Assicuratori di un evento per il quale è prestata l'assicurazione. |
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Cod. Civ., unicamente in caso di dolo.
Art. 2 - Altre assicurazioni
Il Contraente deve comunicare per iscritto agli Assicuratori l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di Xxxxxxxx, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell’art. 1910 Cod. Civ..
Art. 3 a) - Pagamento del Premio
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato in polizza.
A parziale deroga di quanto disposto dall’art. 1901 Cod. Civ., le garanzie saranno valide anche se il premio anticipato relativo sia stato corrisposto entro 90 giorni successivi alla data di decorrenza della suddetta polizza.
Se il Contraente non paga il premio entro il termine di 90 giorni dalla rispettiva data di scadenza, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del 90° giorno e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art 1901 c.c., vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di proroga.
Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n. 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
Art. 3 b) – Clausola di regolazione premio
Il presente contratto non è soggetto a regolazione premio relativamente alla Responsabilità patrimoniale della pubblica amministrazione e alla responsabilità civile professionale per le attività tecniche.
Relativamente alla Polizza RC del Progettista interno e RC del verificatore interno, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione l'Assicurato deve fornire per iscritto agli Assicuratori i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo:
a) ammontare del valore delle opere oggetto della copertura di cui alla sezione di Polizza RC del Progettista interno.
b) ammontare del valore delle opere oggetto della copertura di cui alla sezione di Polizza RC del Verificatore.
Il Contraente è esonerato dall’obbligo della comunicazione preventiva delle applicazioni di garanzia intervenute nel corso dell’anno relativamente alle opere il cui valore sia non superiore a € 5.000.000,00 e pertanto le stesse si intendono automaticamente comprese: a tale proposito fanno fede i documenti ufficiali che il Contraente si impegna ad esibire in qualsiasi momento.
In occasione della comunicazione de dati consuntivi il Contraente trasmetterà le schede tecniche - previste alle apposite sezioni - delle opere oggetto della copertura automatica.
Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice di regolazione emessa dagli Assicuratori e formalmente ritenuta corretta.
Art. 3 c) - Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla Legge n. 136/2010
a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
c) L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
d) Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 Cod.Civ., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.
Art. 4 - Modifiche dell'Assicurazione
Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 5 – Variazione del rischio
A) Aggravamento del rischio
L'Assicurato deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi dell’art. 1898 Cod. Civ..
B) Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio, gli Assicuratori sono tenuti a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione dell'Assicurato, ai sensi dell’art. 1897 Cod.Civ. e rinunciano al relativo diritto di recesso.
Art. 6 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro
In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso scritto anche a mezzo telex o telefax, agli Assicuratori ai quali è assegnata la Polizza oppure al broker indicato in Polizza, entro 30 giorni dal ricevimento della formale richiesta di risarcimento Danni da parte del terzo danneggiato.
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 Cod. Civ.
La Società è tenuta a contestare all’Assicurato le eccezioni di inoperatività delle garanzie di polizza entro 60 giorni dalla denuncia di sinistro.
Tale termine deve considerarsi perentorio ed una volta decorso il sinistro si intende assunto in garanzia dalla Società a tutti gli effetti.
Art. 7 – Facoltà bilaterale di recesso in caso di Sinistro
Dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, gli Assicuratori ed il Contraente possono recedere dall'Assicurazione, con preavviso di 150 giorni.
In caso di recesso da parte degli Assicuratori, questi entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborsano la parte di Premio netto relativa al periodo di rischio non corso.
Art. 8 –Durata e proroga del contratto
L’Assicurazione è stipulata per la durata di anni 3 (tre), con effetto dalle ore 24.00 del 30.06.2015 e scadenza alle ore
24.00 del 30.06.2018 e con facoltà per entrambe le parti di rescindere il contratto a mezzo di lettera raccomandata da riceversi con preavviso di 150 gg. antecedenti ciascuna scadenza anniversaria.
Non è ammessa la risoluzione parziale da un singolo rischio appartenente al medesimo lotto, salvo esplicita accettazione da parte della Contraente.
L’assicurazione non è soggetta a tacito rinnovo per cui dalla sua naturale scadenza sarà priva di effetto.
La Società si impegna ad accordare una proroga tecnica temporanea della presente assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 150 giorni decorrenti dalla scadenza o dalla cessazione in caso di recesso anticipato per qualunque motivo, finalizzata all’espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio.
In tale ipotesi il premio relativo al periodo di xxxxxxx verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura. Tale proroga non comporterà in nessun modo un aumento dei massimali aggregati di polizza.
Art. 9 – Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico dell’Assicurato.
Art. 10 – Foro competente
Le parti contraenti riconoscono come unico foro competente, per qualsiasi controversia fra le stesse, quello del luogo ove ha sede il Contraente o, in caso di mediazione, ai sensi del D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, l’Organismo di Mediazione presso il Tribunale ove ha sede il Contraente.
Art. 11 – Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 12 – Legittimazione
Si prende atto che la presente Xxxxxxx viene stipulata dall’Ente esclusivamente nell’interesse proprio.
La Pubblica Amministrazione assume pertanto la veste di Contraente, ovvero della persona giuridica che stipula l’Assicurazione, adempie agli obblighi previsti dall’Assicurazione stessa, e di Assicurato e conseguentemente esercita tutti i diritti e le azioni nascenti dal presente contratto.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE
DELLA RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Art. 13 – Oggetto dell’Assicurazione
A) Responsabilità civile patrimoniale verso terzi inclusi gli utenti ed i destinatari dei servizi
L’assicurazione è prestata per la responsabilità civile e professionale, derivante all’Assicurato per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell’esercizio dell’attività dichiarata in polizza.
L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato anche in conseguenza di atti od omissioni commessi da soggetti dei quali o con i quali l’Assicurato debba rispondere.
Sono comprese nella garanzia le somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni di qualunque organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato.
Le garanzie di polizza s’intendono operanti fatta salva la facoltà di esercitare, qualora ne ricorrano le condizioni previste dalla legge:
• il diritto di rivalsa spettante alla Contraente stessa ai sensi dell’art. 22 comma 2 del T. U. 3/1957,
• il diritto di surrogazione spettante all’Assicuratore ai sensi dell’art. 1916 c.c., nei confronti dei soggetti responsabili.
La surrogazione dell’Assicuratore nei confronti del personale in rapporto di dipendenza o di servizio con l’Assicurato è limitato agli atti od omissioni commessi con colpa grave o dolo.
Art. 14 – Estensioni di copertura
A) Perdite per interruzione o sospensione di attività di Xxxxx
La garanzia di cui alla presente Polizza comprende le Perdite Patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi entro il limite del Massimale annuale in aggregato indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo Assicurativo annuo a carico dell’Assicurato.
B) Perdite Patrimoniali per l’attività connessa all’assunzione del Personale
L’assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali per l’attività connessa all’assunzione e gestione del personale. Per tali perdite, gli Assicuratori risponderanno nei limiti del Massimale di Polizza, indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo Assicurativo annuo.
C) Attività di rappresentanza
L’Assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all’Assicurato per gli incarichi, anche di carattere collegiale e/o commissariale, svolti da soggetti dal medesimo incaricati in rappresentanza dell’Assicurato stesso presso altri Enti.
D) Perdite Patrimoniali per l’attività derivante dal Decreto Legislativo n. 81/2008
A condizione che i soggetti incaricati siano in possesso di legale qualifica e abbia eseguito un idoneo corso richiesto dalla legge, la copertura, ferme le altre condizioni di polizza, è altresì operante per la responsabilità dell’Assicurato per le perdite patrimoniali cagionate a terzi e derivanti da violazioni della normativa in materia d’igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia le responsabilità derivanti all’Assicurato per le attività svolte da soggetti di cui l’assicurato deve rispondere incaricati per le funzioni di:
1. Datore di lavoro e/o Responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008;
2. Committente, Responsabile dei lavori, Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l’esecuzione dei lavori ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008;
3. Datore di Lavoro – Dirigente – Preposto – Medico Competente – Rappresentanti dei lavoratori e tutti i lavoratori stessi, di cui al D. Lgs. n. 81/2008;
4. Committente – Responsabile dei lavori – Coordinatore per la Progettazione – Coordinatore per l’Esecuzione; di cui al D. Lgs. n. 81/2008, con esclusione delle sanzioni per le quali è vietata la copertura assicurativa ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 7/9/2005 n. 209;
E) Copertura sostituti
Nel caso di sostituzione temporanea o definitiva di soggetti di cui l’Assicurato deve rispondere, l’Assicurazione s’intende automaticamente operante per le attività svolte dai rispettivi sostituti, purché in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, dal momento del loro incarico.
F)Danni Patrimoniali e non Patrimoniali derivanti dall’attività di cui al D. Lgs. n. 196/2003
La garanzia di cui alla presente Polizza comprende i danni Patrimoniali e non Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, degli stessi.
La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali oggetto dell’Assicurazione.
L’Assicurazione non vale:
− per il trattamento di dati aventi finalità commerciali;
− per la diffusione e il trasferimento dei dati personali ad altri soggetti;
− per i danni non patrimoniali di cui agli artt. 11 e 15 del D. Lgs 196/2003 e di quelli di cui all’art. 2059 c.c.;
− per le multe e le ammende inflitte direttamente all’Assicurato o alle persone di cui o con cui l’Assicurato deve rispondere.
La garanzia opera per la RC personale derivante ai Dipendenti dell’Ente Assicurato salvo il diritto di rivalsa nei loro confronti per dolo o colpa grave. La Contraente e i Dipendenti non sono terzi tra di loro.
G) Perdite patrimoniali per attività connessa all'affidamento di contratti pubblici di cui al D.Lgs. 163/2006 L'assicurazione comprende le perdite patrimoniali per le attività di carattere amministrativo rientranti tra le funzioni istituzionale dell'Ente, con particolare riferimento a:
1) l'attività connessa all'espletamento di procedure di gara e di selezione del contraente, nonché di gestione del relativo contratto, a prescindere dal valore del medesimo;
2) la responsabilità dell'Assicurato per l'attività posta in essere nell'espletamento di procedure di gara e di selezione, dal Responsabile Unico del Procedimento e dal Direttore dell'esecuzione del contratto, previsti dal D.Lgs. 163/2006, in tutte le fasi procedurali in cui tali funzioni vengono di fatto esercitate.
H) Perdite Patrimoniali derivanti dall’utilizzo degli Strumenti di Firma Elettronica di cui al Codice dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. 82/2005, integrato da D. Lgs. 235/2010 e dal DPCM del 22/3/2013)
La garanzia di cui alla presente polizza comprende le perdite patrimoniali cagionate a terzi nell’erogazione di soluzioni di firma elettronica.
Ai fini della presente estensione di garanzia rivestono qualifica di terzo anche i soggetti titolari cui è attribuita o che hanno accesso, nell’esercizio dei rapporti intrattenuti con soggetti terzi per motivi istituzionali, societari o commerciali ai dispositivi per la creazione della firma elettronica.
Gli stessi soggetti, se amministratori o dipendenti della Contraente, assumono anche qualifica di Assicurato, salvo il caso di dolo o colpa grave.
La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite di €. 500.000,00 per sinistro, con il massimo di
€. 1.000.000,00 per anno assicurativo.
I) Perdite patrimoniali derivanti dallo svolgimento delle attività di Responsabile della prevenzione della corruzione e di Responsabile del servizio finanziario (Legge n. 190/2012 e D. l. n. 174/2012)
La garanzia di cui alla presente polizza vale per le perdite patrimoniali derivanti all’Assicurato in relazione alla responsabilità civile che possa insorgere in conseguenza di una violazione degli obblighi previsti dalla Legge n. 190/2012 e del D. l. n. 174/2012, per le attività svolte da soggetti - di cui l’Assicurato deve rispondere - incaricati delle funzioni di:
− Responsabile della prevenzione della corruzione nell’adozione del piano triennale e nel mantenimento dei livelli delle prestazioni a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione;
− Responsabile del servizio finanziario nelle fasi di controllo di regolarità contabile di ogni atto, di controllo di gestione e di controllo sugli equilibri di bilancio.
Art. 15 – Limiti di Indennizzo
L’Assicurazione è prestata fino alla concorrenza del massimale di € 2.000.000,00 per ciascun sinistro e di € 5.000.000,00 annualmente in aggregato, indipendentemente dal numero dei sinistri denunciati dall’Assicurato nello stesso periodo.
Le garanzie vengono prestate con l’applicazione di una franchigia per sinistro di € 20.000,00.
Art. 16 – Rischi esclusi dall’Assicurazione
L’assicurazione non vale per le Perdite Patrimoniali ed i danni conseguenti a:
a) danni corporali e danni materiali di qualsiasi tipo, smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per i danni derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio;
b) atti od omissioni da parte di, o danni o reclami notificati all’Assicurato in epoca anteriore alla data di retroattività stabilita in polizza;
c) responsabilità assunte volontariamente dall’Assicurato e non derivategli dalla legge, da statuto, regolamenti o disposizioni dell’ente stesso;
d) la stipulazione, e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica, di assicurazioni, nonché ogni controversia derivante dalla ripartizione e/o dall’onere di pagare premi, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di premi;
e) azioni od omissioni imputabili a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell’autorità competente;
f) inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; danno ambientale in generale; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e di amianto;
g) calunnia, ingiuria, diffamazione;
h) multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l’Assicurato;
l) azioni sindacali collettive salvo il caso in cui l’Assicurato provi che la responsabilità dedotta sarebbe esistita anche se il danneggiato non fosse stato in rapporto di dipendenza o di servizio con l’Assicurato;
m) il possesso, la custodia o l’uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusi comunque ed in ogni i rischi soggetti all’assicurazione obbligatoria di cui agli artt. 122 segg. del D. Lgs. 209/2005;
n) fatti o circostanze pregresse già note all’Assicurato e/o al Contraente e/o denunciate prima dell’inizio della presente polizza;
o) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
p) derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse; atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
q) le conseguenze della Responsabilità Amministrativa e della Responsabilità Amministrativa Contabile propria nonché del personale in rapporto di dipendenza o di servizio con il Contraente;
r) le conseguenze dei danni nonché dei maggiori danni sofferti dai terzi danneggiati in conseguenza di omessa, ritardata od erronea liquidazione e pagamento dei sinistri ricompresi nell’(auto)/assicurazione della Responsabilità Civile Sanitaria;
Qualora la Contraente eserciti attività sanitaria, s’intende inoltre operante la seguente esclusione:
s) danni e perdite patrimoniali derivanti da responsabilità professionale nello svolgimento dell’attività diagnostica, terapeutica, profilassi e di sperimentazione sui pazienti umani e veterinaria.
Art. 17 – Inizio e termine della garanzia - (forma Claims Made) -
L’assicurazione vale per i sinistri denunciati dall’Assicurato agli Assicuratori per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell’Assicurazione, a condizione che tali sinistri siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere dal 30.06.2006 e non siano state presentate richieste di risarcimento all’Assicurato stesso prima della decorrenza della presente polizza.
Nel caso di coesistenza di altra copertura assicurativa analoga alla presente, precedentemente stipulata a garanzia degli stessi rischi, la sopraindicata estensione di garanzia retroattiva, risponderà esclusivamente per somme in eccesso ai limiti di cui all’altra copertura, esclusa ogni garanzia a copertura delle differenze di condizioni.
Agli effetti di quanto disposto dagli artt. 1892 e 1893 Cod.Civ. il Contraente dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell’obbligo di risarcimento, per fatto imputabile al medesimo od alle persone di cui lo stesso deve rispondere già al momento della stipulazione dell’Assicurazione.
Art. 18 – Estensione territoriale
L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell’Unione Europea.
Nonostante quanto sopra, viene concordato che la garanzia è valida anche per la responsabilità derivante all’assicurato per atti ed omissioni - nonché nei confronti - del personale mentre presta servizio all’estero, ma limitatamente alle Perdite Patrimoniali risarcibili ai termini della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro o mandato specifico ricevuto.
Art. 19 – Persone non considerate terzi
Non sono considerate terzi il coniuge, i genitori, i figli del legale rappresentante del Contraente e le Società da quest’ultimo controllate.
Art. 20 – Vincolo di solidarietà
L’assicurazione vale esclusivamente per la personale responsabilità del Contraente / Assicurato. In caso di responsabilità solidale dell’Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno soltanto per la quota di pertinenza dell’Assicurato stesso.
Art. 21 – Sinistri in serie
In caso di sinistri in serie, la data della prima denuncia di sinistro sarà considerata come data di tutte le denunce anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell’Assicurazione.
Art. 22 – Gestione delle vertenze di Sinistro – Spese legali
Gli Assicuratori assumono la gestione delle vertenze per le quali sia competente il giudice ordinario, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, designando a nome dell’Assicurato, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso con l’assenso dell’Assicurato.
Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratori e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del massimale di cui sopra.
Il Contraente e gli Assicuratori reciprocamente prendono e danno atto che la garanzia è prestata nei limiti previsti dall’art. 1917 Cod. Civ. rimangono pertanto escluse dalla copertura assicurativa le spese legali sostenute per i procedimenti dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale ed al Consiglio di Stato, di cui il Contraente stesso si riserva la gestione in via esclusiva, salvo che per la parte relativa alle pretese di risarcimento del danno.
Gli Assicuratori non riconoscono spese incontrate dall’Assicurato per i legali che non siano da essi designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Art. 23 - Clausola Broker
Alla Società di Brokeraggio Marsh S.p.A, è stata affidata dal Contraente la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker assicurativo ai sensi dell’art. 109, comma 2 lettera b) del D. Lgs. 209/2005.
La Società riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker e tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal suddetto Broker.
La mandataria o altro soggetto delegato dalla stessa è autorizzata in forza di accordo sottoscritto con la Società ad incassare i premi con effetto liberatorio nei confronti della Contraente rispetto alla Società stessa. Il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente alla mandataria o altro soggetto delegato dalla stessa si considera come effettuato direttamente alla Società.
CONDIZIONI ADDIZIONALI E/O MODIFICHE RELATIVE ALL’ESTENSIONE DI COPERTURA ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE PER LE ATTIVITA’ TECNICHE
A) OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Le garanzie di cui all’art.13, é estesa alla responsabilità professionale, derivante all’Assicurato per:
B) le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di fatti od omissioni commessi da soggetti di cui debba rispondere a norma di Legge, nell’esercizio delle loro rispettive funzioni istituzionali svolte ed in particolare di:
• progettista,
• direttore dei lavori, direttore operativo, ispettore di cantiere;
• collaudatore;
• “Datore di lavoro” e/o “Responsabile del servizio di prevenzione e protezione” ai sensi del previdente Decreto Legislativo n. 626 del 19 settembre 1994 e successive modifiche e/o integrazioni;
• “Committente”, “Responsabile dei lavori”, Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l’esecuzione dei lavori ai sensi del previdente Decreto Legislativo n. 494 del 14 agosto 1996 e successive modifiche ed integrazioni.
• “Datore di Lavoro – Dirigente – Preposto – Medico Competente – Rappresentanti dei lavoratori e tutti i lavoratori stessi”, di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche ed integrazioni,
• “Committente – Responsabile dei lavori – Coordinatore per la Progettazione – Coordinatore per l’Esecuzione”; di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche ed integrazioni,
• responsabile del procedimento ai sensi del D.Lgs 163/2006 e successive modifiche;
• altro dipendente tecnico (dove per dipendente tecnico si intende: qualsiasi persona, regolarmente abilitato o comunque in regola con le disposizioni di legge per l’affidamento dell’incarico professionale, che si trovi alle dipendenze dell’Ente di Appartenenza e che predispone il progetto, dirige e/o segue e sorveglia l’esecuzione dei lavori, e/o esegue il collaudo statico dell’opera, nonché il Responsabile Unico del Procedimento, il supporto al Responsabile Unico del Procedimento e a qualsiasi altra persona fisica che svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e nell’interesse dell’Amministrazione Pubblica);
con esclusione delle sanzioni per le quali è vietata la copertura assicurativa ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 7/9/2005 n° 209;
C) le perdite patrimoniali che l’Assicurato sia tenuto a risarcire per attività di consulenza, perizia e ricerche catastali stabilite dalle leggi o dai regolamenti relativi dell’Ente contraente;
D) le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, purché non derivanti da incendio, furto o rapina;
E) i danni materiali e corporali derivanti dagli effetti pregiudizievoli delle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo.
Condizioni Aggiuntive
a) l'Assicurazione s'intende operante anche per lo svolgimento delle attività in materia ecologica ed ambientale, fonti d'inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore); verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore).
b) l'Assicurazione è altresì operante per la responsabilità derivante all’assicurato per atti, errori od omissioni del personale incaricato dell’attività di validazione dei progetti così come prevista dalla legge n. 166/2002 (Merloni Quater) e successive modificazioni.
B) RISCHI ESCLUSI DALL’ASSICURAZIONE
L‘assicurazione non vale per le perdite patrimoniali ed i danni conseguenti a:
a) smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per le perdite derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio;
b) omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni private o a ritardi di pagamento dei relativi premi;
c) dolo del legale rappresentante dell‘Assicurato;
d) inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo, nonché danno ambientale;
e) calunnia, ingiuria, diffamazione;
f) il possesso, la custodia o l’uso di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusi comunque ed in ogni i rischi soggetti all’assicurazione obbligatoria di cui agli artt. 122 segg. del D.Lgs. 209/2005;
i) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
l) che insorgono in occasione di guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato; salvo che l’Assicurato provi che l’evento dannoso non abbia relazione con detti avvenimenti.
m) multe e penalità, salvo quanto previsto dall'oggetto dell’assicurazione.. Inoltre l’assicurazione non è operante:
n) per le attività professionali prestate dal Dipendente tecnico in proprio dallo stesso e non per conto dell'Ente di appartenenza;
o) per le attività professionali prestate dal Dipendente tecnico se non rientrino nelle competenze professionali stabilite da Xxxxx e Regolamenti;
p) per la prestazione di servizi professionali relativi a contratti dove la fabbricazione e/o la costruzione e/o l'erezione e/o l'installazione delle opere contrattuali, oppure la fornitura di materiali o attrezzature siano effettuati da imprese del Dipendente Tecnico o di cui lo stesso sia socio a responsabilità illimitata, o amministratore;
q) per la prestazione di servizi in data precedente alla data di retroattività indicata nel testo di polizza;
r) per la presenza e gli effetti, diretti ed indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo o la presenza o l'uso di amianto;
s) per i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato e non direttamente derivategli dalla Legge;
t) per i danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all’uso ed alle necessità cui sono destinate;
u) per i danni alle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo ed a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono i relativi lavori di costruzione;
v) per danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all’esecuzione dei lavori.
C) PERDITE PATRIMONIALI E DANNI CONSEGUENTI AD INIDONEITA’ DELL’OPERA
A parziale deroga della lettera B) “Rischi esclusi” l’assicurazione relativa all’attività di progettazione, direzione dei lavori o collaudo comprende le perdite patrimoniali ed i danni conseguenti a gravi difetti, riscontrati nelle opere progettate e/o dirette, sopravvenuti dopo l’ultimazione dei lavori, che rendano l’opera non idonea all’uso al quale è destinata.
Sono in ogni caso escluse dalla presente garanzia le perdite patrimoniali:
• derivanti da mancato rispetto di vincoli imposti dalle pubbliche autorità;
• conseguenti a rovina delle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo;
• derivanti da gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell’opera.
La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite di massimale € 1.500.000,00 per sinistro e per anno, e con uno scoperto a carico dell’Assicurato pari al 10 % dell’indennizzo col massimo di Euro 20.000,00.
D) ULTIMAZIONE DEI LAVORI E DELLE OPERE
Ad ogni effetto contrattuale si precisa che per data di ultimazione dei lavori o delle opere si deve intendere la data in cui si è verificata anche una sola delle seguenti circostanze ancorché il contratto sia in vigore:
a) sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio di certificato provvisorio;
b) consegna anche provvisoria delle opere al committente;
c) uso delle opere secondo destinazione.
E) DANNI ALLE OPERE
A parziale deroga della lettera B) “Rischi esclusi”, limitatamente ai soli errori di progettazione e di direzione dei lavori la garanzia è estesa ai danni alle opere in costruzione e/o costruite ed a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano o si sono eseguiti i lavori, provocati da uno dei seguenti eventi:
a) rovina totale o parziale delle opere stesse;
b) gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell’opera.
Ferma ogni altra condizione generale o particolare di polizza, si precisa che l’assicurazione comprende altresì le spese imputabili all’Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell’opera, con l’obbligo da parte dell’Assicurato di ottenere il consenso scritto degli Assicuratori.
In caso di disaccordo sull’utilità delle spese ai fini previsti o sull’entità di esse le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio.
Questo risiede presso il luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuti di firmare il relativo verbale.
La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite di massimale € 1.500.000,00 per sinistro e per anno, e con uno scoperto a carico dell’Assicurato pari al 10 % dell’indennizzo col massimo di Euro 20.000,00.
F) DANNI A MACCHINARI, ATTREZZATURE, MATERIALI O STRUMENTI DESTINATI ALL’ESECUZIONE DEI LAVORI
A parziale deroga della lettera B) “Rischi esclusi”, l’assicurazione vale anche per i danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all’esecuzione dei lavori, di proprietà di terzi che l’Assicurato abbia in consegna o in custodia per lo svolgimento della sua attività di tecnico purché conseguenti a rovina totale o parziale delle opere progettate e/o dirette dall’Assicurato.
La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite di massimale € 1.500.000,00 per sinistro e per anno, e con uno scoperto a carico dell’Assicurato pari al 10 % dell’indennizzo col massimo di Euro 20.000,00.
G) ESTENSIONE RELATIVA ALLE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE E DI VERIFICA
L’Assicurazione è estesa:
• alla responsabilità derivante dalle norme vigenti di cui al D.lgs 163/06, relativa all’attività di progettazione per i maggiori costi per le varianti di cui all'art. 132, comma 1, lett. e), del D. Lgs. 163/2006;
• all’attività di verifica;
nel qual caso gli Assicuratori si impegnano a rilasciare, ove necessario, certificati distinti per ogni contratto soggetto alla predetta norma vigente rispettivamente secondo lo schema tipo di cui al D.M. 123/04 ed ai sensi degli artt. 56 e 57 del DPR 207/2010. Gli Assicuratori si impegnano a fornire la copertura assicurativa di cui al comma precedente anche nel caso il Progettista ed il Verificatore, dipendenti del Contraente, non fossero singolarmente assicurati nelle funzioni evidenziate nella Scheda di Polizza per la copertura di cui alla garanzia base.
In deroga alle definizioni di polizza si precisa che, per Assicurato si intende anche la persona fisica indicata negli schemi tipo relativi a ciascuna applicazione di garanzia.
Data …………………………….
L’Assicuratore
…………………………………………………..
Il Contraente
....................................................
CLAUSOLE DA APPROVARE ESPLICITAMENTE PER ISCRITTO RELATIVE ALLA SEZIONE “ESTENSIONE DI COPERTURA ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI TECNICI”
Agli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C. l’Assicurato dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni che regolano le norme relative alla estensione di copertura alla Responsabilità Civile Professionale dei Dipendenti Tecnici: B) RISCHI ESCLUSI DALL’ASSICURAZIONE.
Data
…………………………….
Il Contraente
....................................................
SCHEMA TIPO 2.1
COPERTURA ASSICURATIVA DEL DIPENDENTE PUBBLICO INCARICATO DELLA
PROGETTAZIONE.
SCHEDA TECNICA 2.1
La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo 2.1 di cui al Decreto Ministeriale e riporta i dati e le
informazioni necessarie all’attivazione della copertura assicurativa di cui al citato Schema Tipo: la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello schema tipo.
Polizza n. | Rilasciata da (direzione agenzia ecc.): |
Contraente | Codice Fiscale/Partita IVA |
Assicurato (Progettista/i Dipendente/i Pubblico/i) | |
Sede | Via /P.zza numero civico | CAP | Prov. |
Stazione appaltante | Sede |
Descrizione opera | Luogo di esecuzione |
Data prevista inizio lavori | Durata prevista fine lavori |
Costo complessivo previsto opera | Somma assicurata 10% costo complessivo previsto per l’opera |
Data inizio copertura assicurativa | Data cessazione della copertura assicurativa |
Spazio riservato per il calcolo del premio.
Emessa in …… copie ad un solo effetto il …
Il Contraente La Società di Assicurazione
SCHEMA DI COPERTURA DEL DIPENDENTE INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE (ai sensi dello Schema
Ministeriale)
DEFINIZIONI
Ai fini della presente Sezione, valgono le seguenti definizioni, intendendosi per:
Assicurato: le persone fisiche o giuridiche specificate nei singoli Schemi Tipo;
Assicurazione: il contratto di assicurazione;
Azioni di Terzi: qualsiasi atto volontario o involontario, diretto o indiretto, dovuto a persone del cui fatto non debba rispondere, a norma di legge, il Committente o l’Esecutore dei lavori (a titolo di esempio non esaustivo: atti di guerra, anche civile, guerriglia, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d’assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, sciopero, sommossa, tumulto popolare compresi gli atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi, furto e rapina, urto di autoveicoli, aeromobili e natanti);
Contraente: il soggetto che stipula con la Società l’assicurazione;
Controllore tecnico: l’organo di controllo accreditato dagli uffici interni o da soggetti abilitati dalla stazione appaltante secondo le norme UNICEI 150 45000 che opera ai sensi delle norme UNI 10721;
Direttore dei lavori: il soggetto di cui all’art. 148 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207
Decreto: il presente provvedimento;
Esecutore dei lavori: il soggetto di cui all’art. 34 della Legge al quale sono stati dati in affidamento i lavori;
Forza maggiore: eventi naturali come terremoti, frane, maremoti, eruzioni, e fenomeni vulcanici in genere, alluvioni, inondazioni, tempeste e quant’altro di simile;
Franchigia: la parte di danno espressa in misura fissa che resta a carico dell’Assicurato;
Gravi difetti costruttivi: quelli che colpiscono parti dell’opera destinate per propria natura a lunga durata, compromettendo in maniera certa ed attuale la stabilità e/o l’agibilità dell’opera, sempreché, in entrambi i casi, intervenga anche la dichiarazione di inagibilità emessa dal soggetto competente;
Indennizzo/Risarcimento: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
Lavori: le attività di cui all’art. 2, comma 7 e 8 del D.Lgs.163/2006 ;
Legge: il D.Lgs 163/2006, e successive modificazioni ed integrazioni;
Luogo di esecuzione delle opere: il cantiere - area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicata nella Scheda Tecnica- nel quale l’Esecutore dei lavori realizza le opere assicurate;
Manutenzione: periodo indicato nel contratto di appalto ai sensi dell’art. 125 comma 3, secondo periodo del Regolamento;
Opere: le opere da costruire o costruite oggetto dell’appalto e descritte nella Scheda Tecnica;
Opere preesistenti: opere, impianti e cose, che per volume, peso, destinazione non possono essere facilmente rimosse, esistenti nel luogo di esecuzione delle opere e comunque manufatti, impianti e cose sui quali o nei quali si eseguano i lavori assicurati;
Parti dell’opera destinate per propria natura a lunga durata: le parti strutturali dell’opera, cioè quelle destinate per propria natura a resistere a sollecitazioni statiche o dinamiche;
Parti dell’opera non destinate per propria natura a lunga durata: le opere di completamento e finitura non rientranti nella lettera precedente, come ad esempio non esaustivo: pavimentazioni, manti di copertura, impermeabilizzazioni, intonaci, tramezzi, opere di isolamento termico ed acustico, infissi, basamenti per macchine ed impianti di riscaldamento, di condizionamento, idrici, sanitari, di sollevamento, elettrici e quant’altro di simile; Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società quale controprestazione a fronte del rilascio dell’assicurazione;
Progettista dei lavori: Il pubblico dipendente, il professionista libero o associato nelle forme consentite dalla legge 23 novembre 1939, n. 1815, la società di professionisti o di ingegneria ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs163/2006, incaricato della progettazione esecutiva dei lavori da appaltare.
Regolamento: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
Responsabile del procedimento: Il funzionario pubblico che, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 163/2006, ha la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al procedimento medesimo.
Scheda tecnica: la scheda obbligatoria annessa ad ogni Schema Tipo di copertura assicurativa nella quale vengono riportati gli elementi informativi e riepilogativi della predetta copertura;
Schema Tipo: lo schema obbligatorio delle condizioni contrattuali delle singole coperture assicurative introdotto dal D.M. 123/2004;.
Scoperto: la parte di danno espressa in misura percentuale che resta a carico dell’Assicurato;
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione;
Società: l’impresa di assicurazione, regolarmente autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa ed in particolare del ramo o dei rami di pertinenza, che assume il rischio e rilascia la copertura assicurativa;
Somma assicurata o massimale: l’importo massimo della copertura assicurativa;
Stazione appaltante o Committente: le Amministrazioni aggiudicatrici o gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, ai sensi dell’art.2, commi 25 e 29, della Legge, committenti dei lavori.
Art. 1 - Oggetto dell’assicurazione
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato/Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale, interessi e spese), esclusivamente per i maggiori costi per le varianti di cui all'art. 132, comma 1, lett. e), del D. Lgs. 163/2006 resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera progettata, sostenuti dalla Stazione appaltante dei lavori in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto esecutivo imputabili ad errori od omissioni del progettista.
Art. 2 - Assicurato/Contraente
Ai fini della presente copertura assicurativa è considerato Assicurato/Contraente il singolo dipendente o la pluralità di dipendenti pubblici che l’Amministrazione abbia incaricato della progettazione esecutiva dell’opera oggetto dell’appalto.
Art. 3 - Condizioni di validità dell’assicurazione
La copertura opera esclusivamente per i maggiori costi, per varianti di cui all’art. 1, sostenuti dalla Stazione appaltante durante il periodo di efficacia dell’assicurazione, riportato nella Scheda Tecnica, in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto esecutivo manifestatisi e notificati all’Assicurato/Contraente durante il medesimo periodo e denunciati alla Società nei modi e nei termini di cui all’art. 16 delle norme che regolano l’assicurazione della responsabilità civile verso terzi e la responsabilità amministrativa dei dipendenti della Pubblica Amministrazione.
La presente copertura non è efficace nel caso in cui:
a) l’attività di progettazione dell’opera venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
b) la realizzazione dell’opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
c) I lavori progettati siano eseguiti da imprese di cui l’Assicurato/Contraente, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata.
In tale caso la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.
Art. 4 - Determinazione dell’indennizzo
Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.
Art. 5 – Rischi esclusi dall’assicurazione
L'assicurazione non comprende i danni, le spese e i costi:
a) conseguenti a morte o lesioni personali ovvero a deterioramento di cose;
b) conseguenti allo svolgimento di attività di direzione dei lavori;
c) conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità;
d) relativi alla violazione di norme o vincoli in materia di ambiente e/o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; conseguenti ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività.
Art. 6 – Durata dell’assicurazione
L’efficacia dell’assicurazione, come riportato nella Scheda Tecnica:
a) decorre dalla data di inizio effettivo dei lavori comunicata dall’Assicurato/Contraente.
b) cessa, per ciascuna parte dell’opera progettata, alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, rilasciati entro 12 mesi dalla ultimazione dei lavori, purché gli eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa si verifichino entro la data prevista per l’ultimazione dei lavori indicata nella Scheda Tecnica e siano notificati all’Assicurato/Contraente durante il medesimo periodo;
c) qualora, per cause non imputabili al progettista, l’inizio effettivo dei lavori non sia avvenuto entro 24 mesi dalla data di aggiudicazione della gara, la copertura assicurativa perde automaticamente ogni efficacia. In tale caso la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.
Art. 7 – Estensione territoriale
L'assicurazione vale per gli incarichi di progettazione relativi ad opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi di cui alla Parte VI Titolo I del Regolamento - Contratti nell’ambito di attuazione della Legge 26 febbraio 1987, n. 49.
Art. 8 – Massimale di assicurazione
Il massimale previsto dalla presente copertura assicurativa è quello indicato nella Scheda Tecnica e viene determinato secondo quanto disposto dall’art. 270 del Regolamento e in riferimento alla natura delle varianti di cui all'art. 132, comma 1, lett. e), del D. Lgs. 163/2006.
Detto massimale non può essere superiore al 10% del costo di costruzione dell’opera progettata. L'assicurazione s'intende prestata fino a concorrenza del massimale indicato che rappresenta la massima esposizione della Società per uno o più sinistri verificatisi nell'intero periodo di efficacia dell'assicurazione.
Art. 9 - Pluralità di assicurati
Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito all'art. 8 resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.
Art. 10 - Vincolo di solidarietà
In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all’Assicurato/Contraente.
Art. 11 - Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali
La Società assume la gestione delle vertenze - sia in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale - a nome dell'Assicurato/Contraente, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato/Contraente stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato/Contraente, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale di assicurazione, riportato nella Scheda Tecnica, per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta alla Stazione appaltante superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato/Contraente in proporzione del rispettivo interesse.
La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato/Contraente per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Art. 12 – Dichiarazioni
L’Assicurato/Contraente dichiara che:
a) l’Assicurato è abilitato all’esercizio della professione ed in regola con le disposizioni di legge per l’affidamento dell’incarico di progettazione;
b) l’attività di progettazione descritta nella Scheda Tecnica rientra nelle competenze professionali dell’Assicurato;
c) la Stazione appaltante ha verificato la rispondenza degli elaborati progettuali secondo quanto previsto dagli artt. 44 sino a 59 del Regolamento.
In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato/Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 cod. civ.).
Art. 13 – Altre assicurazioni
L’Assicurato/Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio e, in caso di sinistro, deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 cod. civ.).
Art. 14 – Premio
L’assicurazione ha effetto dalla data indicata a all’art. 6, lett. a), senza necessità del pagamento del relativo premio, importo che verrà corrisposto in sede di regolazione ai sensi dei disposti della corrispondente clausola art. 23.
Art. 15 – Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 16 – Obblighi dell’Assicurato/Contraente
L’Assicurato/Contraente deve comunicare tempestivamente alla Società la data effettiva di inizio dei lavori ovvero l’eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto.
In caso di sinistro, l’Assicurato/Contraente deve darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa oppure alla Società, entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza.
In particolare, l’Assicurato/Contraente deve dare avviso di ogni comunicazione ricevuta ai sensi dell’'art. 132, comma 1, lett. e), del D. Lgs. 163/2006, e di ogni altra riserva formulata dall’Esecutore dei lavori riconducibile ad errori od omissioni a lui imputabili di cui abbia conoscenza, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.
Art. 17 – Disdetta in caso di sinistro
Non si applica alla presente assicurazione.
Art. 18 – Proroga dell’assicurazione
Non si applica alla presente assicurazione.
Nonostante quanto sopra, qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro i 12 mesi successivi alla data prevista per l’ultimazione dei lavori come precisato all’art. 6, lett. b), l’Assicurato/Contraente può chiedere una proroga della presente copertura assicurativa, che la Società s'impegna a concedere alle condizioni che saranno concordate.
Art. 19 – Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 20 – Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni alle quali è tenuto l’Assicurato/Contraente debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata alla Direzione della Società ovvero all’Agenzia alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa.
Art. 21 – Foro competente
Il foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto.
Art. 22 – Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 23 – Regolazione premio
Il premio è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minore durata del contratto in base al valore effettivo delle opere appaltate indicate in ogni scheda tecnica.
Le differenze risultanti dalla regolazione premio, devono essere pagate entro 60 giorni dalla presentazione al Contraente della relativa appendice di regolazione formalmente corretta.
Art. 24- Tassi di premio
Data …………………………….
L’Assicuratore
…………………………………………………..
Il Contraente
....................................................
CLAUSOLE DA APPROVARE ESPLICITAMENTE PER ISCRITTO RELATIVE ALLA SEZIONE “SCHEMA DI COPERTURA DEL
DIPENDENTE INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE (ai sensi dello Schema Ministeriale)”
Agli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C. il Contraente dichiara di aver preso conoscenza e di approvare espressamente le seguenti disposizioni contenute nelle Condizioni descritte nel presente contratto:
Art. 1 - Oggetto dell’assicurazione Art. 5 - Rischi esclusi dall’assicurazione Art. 8 – Massimale di assicurazione Art. 12 – Dichiarazioni
Data
…………………………………………………..
Il Contraente
....................................................
ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE INTERNO
La presente Scheda di Copertura costituisce parte integrante del Certificato di Assicurazione della Responsabilità Professionale del Verificatore Interno ai sensi dell’art. 112, comma 4 bis del D. Lgs. 163/2006, come parzialmente modificato dal D. Lgs. 152/2008, secondo le caratteristiche indicate agli articoli 56 e 57 DPR 207/2010, e riporta i dati e le informazioni necessarie all’attivazione della copertura assicurativa.
Assicurato (Verificatore Interno) | Via /P.zza numero civico | CAP | Prov. |
Stazione appaltante | Sede |
Descrizione opera | Luogo di esecuzione |
Data prevista inizio lavori | Data prevista fine lavori |
Costo complessivo previsto opera | Somma assicurata |
Data di efficacia dell’Assicurazione (Data di accettazione dell'incarico)
Clausola Broker |
Broker: |
Corrispondente dei Lloyd’s: |
Data
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Il Contraente
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ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE INTERNO (ai sensi dell’Art. 112, comma 4 bis del D. Lgs. 163/2006, come parzialmente modificato dal D. Lgs. 152/2008, ed ai sensi degli artt. 56 e 57 del DPR 207/2010) |
DEFINIZIONI
Ai fini del presente Certificato, valgono le seguenti definizioni, intendendosi per:
Assicurato: la persona fisica indicata nella Scheda di Copertura;
Assicuratori: alcuni Sottoscrittori dei Lloyd’s;
Assicurazione: il contratto di Assicurazione;
Codice Appalti: D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., Codice dei Contratti Pubblici
Contraente: il soggetto che stipula l’Assicurazione;
Controllore tecnico: l’organo di controllo accreditato dagli uffici interni o da soggetti abilitati dalla stazione appaltante secondo le norme UNICEI 150 45000 che opera ai sensi delle norme UNI 10721;
Forza maggiore: eventi naturali come terremoti, frane, maremoti, eruzioni, e fenomeni vulcanici in genere, alluvioni, inondazioni, tempeste e quant’altro di simile;
Franchigia: la parte di danno espressa in misura fissa che resta a carico dell’Assicurato;
Gravi difetti
costruttivi: quelli che colpiscono parti dell’opera destinate per propria natura a lunga durata, compromettendo in maniera certa ed attuale la stabilità e/o l’agibilità dell’opera, sempreché, in entrambi i casi, intervenga anche la dichiarazione di inagibilità emessa dal soggetto competente;
Indennizzo /
Risarcimento: la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di sinistro;
Luogo di esecuzione
delle opere: il cantiere - area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicata nella Scheda di Copertura- nel quale l’Esecutore dei lavori realizza le opere assicurate;
Manutenzione: periodo indicato nel contratto di appalto ai sensi dell’art. 125 comma 3, secondo periodo del Regolamento;
Opere: le opere da costruire o costruite oggetto dell’appalto e descritte nella Scheda di Copertura;
Opere preesistenti: opere, impianti e cose, che per volume, peso, destinazione non possono essere facilmente rimosse, esistenti nel luogo di esecuzione delle opere e comunque manufatti, impianti e cose sui quali o nei quali si eseguano i lavori assicurati;
Parti dell’opera destinate per propria natura
a lunga durata: le parti strutturali dell’opera, cioè quelle destinate per propria natura a resistere a sollecitazioni statiche o dinamiche;
Parti dell’opera non destinate per propria natura
a lunga durata: le opere di completamento e finitura non rientranti nella definizione precedente, come ad esempio non esaustivo: pavimentazioni, manti di copertura, impermeabilizzazioni, intonaci, tramezzi, opere di isolamento termico ed acustico, infissi, basamenti per macchine ed impianti di riscaldamento, di condizionamento, idrici, sanitari, di sollevamento, elettrici e quant’altro di simile;
Premio: la somma dovuta dal Contraente agli Assicuratori quale controprestazione a fronte del rilascio dell’Assicurazione;
Progettista dei lavori: il pubblico dipendente, il professionista libero o associato nelle forme consentite dalla legge 23 novembre 1939, n. 1815, la società di professionisti o di ingegneria ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs163/2006, incaricato della progettazione esecutiva dei lavori da appaltare.
Regolamento: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
Scoperto: la parte di danno espressa in misura percentuale che resta a carico dell’Assicurato;
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione;
Somma assicurata
o massimale: l’importo massimo della copertura Assicurativa;
Stazione appaltante
o Committente: le Amministrazioni aggiudicatrici o gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, ai sensi dell’art. 3 commi 25 e 29 del Codice Appalti, committenti dei lavori;
Verificatore: il soggetto incaricato dell’attività di verifica.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 – Dichiarazioni
L’Assicurato e/o Contraente dichiara che:
a) l’Assicurato è abilitato all’esercizio della professione ed in regola con le disposizioni di legge per l’affidamento dell’incarico di Verifica;
b) l’attività di Verifica descritta nella Scheda di Copertura rientra nelle competenze professionali dell’Assicurato; In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato e/o Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 cod. civ.).
Art. 2 – Altre assicurazioni
L’Assicurato e/o Contraente deve comunicare per iscritto agli Assicuratori l’esistenza e la successiva stipulazione di altre Assicurazioni per lo stesso rischio e, in caso di sinistro, deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 cod. civ.).
Art. 3 – Premio
L’assicurazione ha effetto dalla data indicata a all’art. 6, lett. b), senza necessità del pagamento del relativo premio, importo che verrà corrisposto in sede di regolazione ai sensi dei disposti della corrispondente clausola art. 23.
Art. 4 – Modifiche dell’Assicurazione
Le eventuali modificazioni dell’Assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 5 – Obblighi dell’Assicurato e/o Contraente
L’Assicurato e/o Contraente deve comunicare tempestivamente agli Assicuratori la data effettiva di inizio dei lavori ovvero l’eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto.
In caso di Xxxxxxxx, l’Assicurato e/o Contraente deve darne avviso scritto al Broker alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa oppure agli Assicuratori, entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza.
Art. 6 – Durata ed efficacia dell’assicurazione
a) La durata di questo certificato è riportata nel Modulo di Assicurazione ed in ogni caso non potrà superare un periodo di 48 mesi escluso il periodo di collaudo.
b) L’efficacia dell’Assicurazione si intende invece decorrere dalla data di accettazione dell’incarico.
c) L’Assicurazione cessa, per ciascuna parte dell’opera progettata, alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, rilasciati entro 12 mesi dalla ultimazione dei lavori ed in ogni caso per un periodo non superiore ai 12 mesi successivi alla data di cessazione del presente Certificato. Quanto sopra, purché gli eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa si verifichino entro la data prevista per l’ultimazione dei lavori indicata nella Scheda di Copertura e siano notificati nei termini previsti dall’Art. 16.
Art. 7 – Disdetta in caso di sinistro
Non si applica alla presente Assicurazione.
Art. 8 – Proroga dell’Assicurazione
Qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro i 12 mesi successivi alla data prevista per l’ultimazione dei lavori come precisato all’art. 6, lett. c), l’Assicurato e/o Contraente può chiedere una proroga della presente copertura assicurativa, che gli Assicuratori s'impegnano a concedere alle condizioni che saranno concordate, entro i limiti temporali di quanto previsto all’art. 6 lettera c).
Art. 9 – Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 10 – Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni alle quali è tenuto l’Assicurato e/o Contraente debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata agli Assicuratori ovvero al Broker alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa.
Art. 11 – Foro competente
Il foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto.
Art. 12 – Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE INTERNO
Art. 13 - Oggetto dell’assicurazione
Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale interessi e spese) derivanti da inadempimento in conseguenza di mancato rilievo di errori od omissioni del progetto verificato che ne pregiudicano in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione.
Si intendono pertanto garantiti:
a) le nuove spese di riprogettazione dell’opera o di parte di essa;
b) i pregiudizi economici derivanti alla Stazione Appaltante / Committente dalla non realizzabilità totale o parziale dell’opera, ma in tale caso limitatamente ai costi dai medesimi sostenuti con esclusione dei danni derivanti da ritardo o perdita d’uso;
c) i maggiori costi per le varianti di cui all'art. 132 comma 1, lettera e) del D. Lgs. 163/2006 resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera oggetto della progettazione, sostenuti dalla stazione appaltante dei lavori o dall'appaltatore.
d) i danni materiali e diretti subiti dalle opere in costruzione e/o costruite ed a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano o si sono eseguiti i lavori e conseguenti ad uno dei seguenti eventi:
• rovina totale o parziale delle opere stesse;
• gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell’opera.
Ferma ogni altra condizione generale o particolare del Certificato, si precisa che l’assicurazione comprende altresì le spese imputabili ad errori od omissioni dell’Assicurato, limitatamente ai soli errori od omissioni non intenzionali nell’attività di verifica della progettazione, sostenute dal Committente o dall’Appaltatore per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell’opera, con l’obbligo da parte dell’Assicurato di ottenere il consenso scritto degli Assicuratori. In caso di disaccordo sull’utilità delle spese ai fini previsti o sull’entità di esse le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. Questo risiede presso il luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuti di firmare il relativo verbale.
Art. 14 - Condizioni di validità dell’Assicurazione
La presente copertura non è efficace nel caso in cui:
a) l’attività di progettazione dell’opera venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
b) la realizzazione dell’opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
c) i lavori progettati siano eseguiti da imprese di cui l’Assicurato, il Progettista e/o Contraente, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata.
In tale caso gli Assicuratori rimborseranno al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.
Art. 15 – Xxxxxx esclusi dall’assicurazione
L'Assicurazione non comprende i danni, le spese e i costi:
a) conseguenti a morte o lesioni personali ovvero a deterioramento di cose, salvo che derivino da vizi di progettazione non rilevati;
b) conseguenti allo svolgimento di attività di progettazione e direzione dei lavori, se svolta dall’Assicurato stesso;
c) conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità, unicamente qualora tale Pubblica Autorità sia il Contraente stesso;
d) conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; conseguenti ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
e) derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività.
Art. 16 – Inizio e termine della garanzia - (forma Claims Made)
L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute all’Assicurato e comunicate agli Assicuratori per la prima volta nel corso del periodo di durata del certificato, a condizione che tali richieste siano relative a fatti posti in essere successivamente alla data di accettazione dell’incarico, e non siano state ancora presentate all’Assicurato alla data di effetto del certificato.
L'Assicurazione è altresì operante per le richieste di risarcimento denunciate agli Assicuratori nei 12 mesi successivi alla scadenza del presente Certificato, entro i limiti di quanto previsto all’art. 6 lettera c) purché afferenti a fatti posti in essere durante il periodo che va dalla data di accettazione dell’incarico alla data di scadenza del presente Certificato.
Agli effetti di quanto disposto dagli art. 1892-1893 C.C. il Contraente dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell’obbligo di risarcimento, per fatto a lui imputabile, già al momento dell’ accettazione dell’incarico.
Art. 17 – Estensione territoriale
L'Assicurazione vale per gli incarichi di Verifica relativi ad Opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi di cui alla Parte VI Titolo I del Regolamento - Contratti nell’ambito di attuazione della Legge 26 febbraio 1987, n. 49.
Art. 18 – Massimale di assicurazione
La presente garanzia è prestata per un massimale pari a quanto indicato nella Scheda di Copertura ed in accordo alle disposizioni di legge, ossia:
• non inferiore al 5% del valore dell’opera con il limite di massimo di Euro 500.000,00 per lavori di importo inferiore alla soglia stabilita dall’articolo 28, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 12 Aprile 2006, n 163;
• non inferiore al 10% dell’importo dei lavori, con il limite massimo di Euro 1.500.000,00 nel caso di lavori di importo pari o superiore alla predetta soglia.
Per opere di particolare complessità può essere richiesto un massimale superiore a Euro 1.500.000,00 fino al 20% dell’importo dei lavori con il limite di Euro 2.500.000,00.
I massimali su indicati rappresentano la massima esposizione degli Assicuratori per l’intero periodo di efficacia dell’Assicurazione.
Art. 19 - Vincolo di solidarietà
In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'Assicurazione vale fino a concorrenza del massimale con diritto per gli Assicuratori di esercitare rivalsa o regresso nei confronti soggetti responsabili.
Art. 20 - Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali
Gli Assicuratori assumono la gestione delle vertenze - sia in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale - a nome dell'Assicurato e/o Contraente, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato e/o Contraente stesso.
Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato e/o Contraente, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale di assicurazione, riportato nella Scheda Tecnica, per il danno cui si riferisce la domanda.
Gli Assicuratori non riconoscono spese sostenute dall'Assicurato e/o Contraente per legali o tecnici che non siano da essa designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Art. 21 – Facoltà di rivalsa nei confronti del Progettista Esterno
Gli Assicuratori conservano il diritto di rivalsa ai sensi dell'art. 1916 c.c. nei soli confronti del Progettista Esterno, e rinunciano altresì ad esercitare tale diritto nei confronti dell’Assicurato o del progettista interno se dipendente della Contraente.
Tale rinuncia non pregiudica le azioni di regresso spettanti agli Assicuratori che abbiano risarcito il danno nei confronti delle imprese di Assicurazione di tali altri soggetti che restano pertanto regolate a norma di legge.
Art. 22 – Clausola di raccordo
Le parti prendono atto che durante il periodo di validità della copertura assicurativa potranno essere emanati i provvedimenti di approvazione degli Schemi tipo ministeriali. Le parti convengono che le garanzie di cui al presente Certificato potranno essere adeguate, d’intesa tra le parti, al contenuto dei citati Schemi tipo.
Art. 23 – Regolazione premio
Il premio è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minore durata del contratto in base al valore effettivo delle opere appaltate indicate in ogni scheda tecnica.
Le differenze risultanti dalla regolazione premio, devono essere pagate entro 60 giorni dalla presentazione al Contraente della relativa appendice di regolazione formalmente corretta.
Art. 24- Tassi di premio
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Data …………………………….
L’Assicuratore
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Il Contraente
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XXXXXXXX DA APPROVARE ESPLICITAMENTE PER ISCRITTO RELATIVE ALLA ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE INTERNO.
Agli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C. l’Assicurato dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione e delle norme che regolano l’Assicurazione della Responsabilità Professionale del Verificatore Interno
Art. 1 - Dichiarazioni
Art. 14 - Condizioni di validità dell’Assicurazione Art. 15 - Rischi esclusi dall’Assicurazione
Art. 16 - Inizio e termine della garanzia - (forma Claims Made) Art. 20 - Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali
Art. 21 - Facoltà di rivalsa nei confronti del Progettista esterno
Data
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Il Contraente
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