Indicazione dei soggetti incaricati per l’amministrazione del piano e loro funzione e competenza Clausole campione

Indicazione dei soggetti incaricati per l’amministrazione del piano e loro funzione e competenza. Il Piano prevede che il Consiglio di Amministrazione possa delegare i propri poteri, compiti e responsabilità in merito all’esecuzione, applicazione e gestione del piano al Presidente e/o all’Amministratore Delegato e/o al comitato esecutivo della Società, anche disgiuntamente tra loro, fermo restando che ogni decisione relativa e/o attinente all’assegnazione delle opzioni ai Partecipanti che siano anche Presidente e/o Amministratore Delegato e/o membri del comitato esecutivo di Gruppo MutuiOnline S.p.A. (come ogni altra decisione relativa e/o attinente alla gestione e/o attuazione del piano nei loro confronti) resterà di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 12 novembre 2021, ha conferito la delega agli Amministratori Esecutivi della Società per procedere, nel rispetto di specifiche linee guida, all’assegnazione delle Opzioni a tutti i soggetti diversi da Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, con obbligo di tempestiva informazione al Comitato per la Remunerazione in merito alle Assegnazioni effettuate e di successiva informativa al Consiglio di Amministrazione in merito all’implementazione esecutiva del piano stesso. Il Comitato per la Remunerazione svolge funzioni consultive e propositive in relazione all’attuazione del Piano, ai sensi del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate di Borsa Italiana S.p.A.
Indicazione dei soggetti incaricati per l’amministrazione del piano e loro funzione e competenza. In Capogruppo, la funzione Risorse Umane è incaricata dell’amministrazione del Piano, garantisce ausilio tecnico agli Organi sociali e predispone il materiale di supporto propedeutico alla definizione della Policy e all’effettiva attuazione del piano Short Term Incentive (STI) 2023. Si avvale della collaborazione, per competenza, del Chief Risk Officer (CRO), delle funzioni Compliance, Finanza, Pianificazione e Controllo, Amministrazione e Bilancio, Segreteria Affari Societari e Operations e Immobili. Il Consiglio di Amministrazione di Capogruppo ha facoltà di valutare, in caso di operazioni straordinarie sul capitale che prevedano l’esercizio del diritto di opzione11, eventuali adeguamenti delle quote azionarie maturate ma non ancora nella disponibilità dei beneficiari. Al verificarsi di tali eventi sarà data opportuna informativa all’Assemblea dei Soci. Previa autorizzazione dell’Assemblea in sede ordinaria dei Soci di Banco BPM convocata per il 20 aprile 2023 (in unica convocazione), il Consiglio di Amministrazione della Banca potrà procedere12 all'acquisto di azioni proprie nell’ambito di un “Programma di acquisto di azioni proprie” per adempiere agli obblighi derivanti da programmi di opzioni su azioni o altre assegnazioni di azioni ai dipendenti o ai membri degli Organi di amministrazione o di controllo dell’emittente o di una Società collegata.
Indicazione dei soggetti incaricati per l’amministrazione del piano e loro funzione e competenza. In caso di approvazione del Piano da parte dell’Assemblea la competenza per l’esecuzione del Piano spetta al Consiglio di Amministrazione, il quale sarà incaricato dall’Assemblea della gestione e dell’attuazione del Piano, avvalendosi del Comitato Remunerazioni e Nomine. La gestione operativa del Piano sarà delegata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con il supporto delle strutture aziendali competenti. In ipotesi di conflitto di interessi del Presidente la gestione operativa del Piano è rimessa al Consiglio di Amministrazione nella sua collegialità, sentito il parere del Comitato per la Remunerazione. L’amministrazione del Piano potrà essere, altresì, curata da una società fiduciaria che opererà sulla base di specifico mandato conferito da Xxxxxx e dovrà attenersi alle disposizioni del Regolamento del Piano ad essa applicabili. Ferma la competenza dell’Assemblea nei casi stabiliti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Comitato Remunerazioni e Nomine, potrà in qualunque momento apportare al Piano le modifiche ritenute opportune, al fine di:
Indicazione dei soggetti incaricati per l’amministrazione del piano e loro funzione e competenza. Si prevede che le attività di gestione operativa conseguenti all’attuazione del Piano saranno affidate, per quanto di rispettiva competenza, alla Direzione Risorse Umane e Organizzazione e alla Segreteria Generale e Partecipazioni – Ufficio Soci di UGF S.p.A. Non applicabile. Non sono previste procedure di revisione del Piano nè obiettivi di base correlati all'assegnazione delle Azioni. Si prevede che le Azioni oggetto di assegnazione siano acquistate da UGF S.p.A. sul mercato regolamentato, ai sensi degli artt. 2357 del codice civile e 144-bis del Regolamento Emittenti, nonché delle pertinenti disposizioni del Regolamento CE n. 2273/2003 del 22 dicembre 2003. Il programma di acquisto di azioni proprie sarà deliberato dal Consiglio di Amministrazione, a valere sull’autorizzazione che, previa approvazione della sopra menzionata Assemblea degli Azionisti, sarà conferita all’organo amministrativo, ai sensi degli artt. 2357 e seguenti del codice civile.
Indicazione dei soggetti incaricati per l’amministrazione del piano e loro funzione e competenza. Il Piano prevede che il Consiglio di Amministrazione possa delegare i propri poteri, compiti e responsabilità in merito all’esecuzione, applicazione e gestione del piano al Presidente e/o all’Amministratore Delegato e/o al comitato esecutivo della Società, anche disgiuntamente tra loro, fermo restando che ogni decisione relativa e/o attinente all’assegnazione delle opzioni ai Partecipanti che siano anche Presidente e/o Amministratore Delegato e/o membri del comitato esecutivo di Gruppo MutuiOnline S.p.A. (come ogni altra decisione relativa e/o attinente alla gestione e/o attuazione del piano nei loro confronti) resterà di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione. Il Comitato per la Remunerazione svolge funzioni consultive e propositive in relazione all’attuazione del Piano, ai sensi del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate di Borsa Italiana S.p.A. Il Piano prevede che il Consiglio di Amministrazione possa, nel rispetto dei poteri e delle competenze dell’Assemblea, deliberare la modifica del Piano e stabilire disposizioni e/o procedure aggiuntive per una migliore gestione del Piano. In caso di modificazioni della normativa previdenziale e fiscale e di ogni altra normativa applicabile ovvero in caso di modificazioni nell’interpretazione ed applicazione delle medesime, il Piano potrà essere modificato o annullato, per la parte che non abbia già avuto esecuzione mediante assegnazione delle Opzioni ai Partecipanti. Non sono previste procedure per la revisione del Piano in relazione ad eventuali variazioni degli obiettivi di base.
Indicazione dei soggetti incaricati per l’amministrazione del piano e loro funzione e competenza. Il Chief Operating Officer ha il compito di gestire il Piano avvalendosi, a tal fine ove necessario, della collaborazione di altre funzioni aziendali per le attività di rispettiva competenza.

Related to Indicazione dei soggetti incaricati per l’amministrazione del piano e loro funzione e competenza

  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

  • Call Center Si indicano di seguito i riferimenti del Servizio di Call Center: Contatti

  • Modalità di fatturazione 1. L’Erogatore trasmette alla ASL di competenza territoriale e all’Agenzia Sanitaria Regionale della Regione Abruzzo (ASR Abruzzo), la fattura relativa alla produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dal presente contratto e secondo le modalità di cui alla normativa vigente ed in conformità alle disposizioni regionali ed in particolare alla DGR 124/2020.

  • Valori L’assicurazione copre i danni materiali e diretti causati ai “valori” con il limite del 10% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 5.000,00. Le condizioni e i premi del presente SETTORE sono stati convenuti sulle specifiche dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato che l’attività assicurata corrisponde a quella descritta in Polizza (mod. 250266). Agli effetti di quanto sopra, a parziale deroga dell’art. 1, non si tiene conto dell’eventuale esistenza di attività non dichiarate che comportino un premio più elevato, purché il valore complessivo del “macchinario, attrezzatura ed arredamento” e “merci” relativi a tali attività non superi il 20% del valore del Contenuto.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: